Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile all'udienza del 4.3.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 8023/2024 r.g.n. dell'anno 2024 vertente TRA
C.F. 1 elet.te domiciliata in Napoli, Centro Parte 1 CF '
Direzionale Is F10, presso lo Studio dell'Avv. Domenico Carozza, che la rappresenta e difende giusta procura in (comunicazioni all'indirizzo pec: atti
Email 1
-
- ricorrente -
E P.I. P.IVA 1 con sede in Controparte_1
Frattamaggiore (NA) Via Michelangelo Lupoli n°27, in persona del Direttore Generale legale rappresentante p.t., Dott. Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al '
ricorso introduttivo, dall'Avv. Annalisa Sarnataro tutti elettivamente domiciliati presso la sede dell'Ente (comunicazioni alla pec: ),Email_2 convenuta
OGGETTO: quantificazione somme dovute a seguito di sentenza passata in giudicato
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
La ricorrente indicata in epigrafe, con ricorso depositato in data 3.04.2024 conveniva in giudizio l' Controparte_1 evidenziando quanto segue: che con sentenza n.5605/2023 del 2.10.2023 il giudice del lavoro presso il Tribunale di Napoli aveva provveduto nel modo seguente: "a) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere inquadrata dal 01/12/2017Parte 1 al magio 2021 nel superiore livello professionale livello DS( a norma del comparto sanitario secondo la definizione dei nuovi profili sanitari prevista all'art. 19 del del CCNL 1998-2001
, con conseguente diritto alla ricostruzione di carriera;
b) condanna parte convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate dalla ricorrente dal 01.12.2017 al maggio 2021 con somme da quantificarsi in separato giudizio oltre accessori oltre accessori dalla maturazione al soddisfo"; Parte 2 lache nonostante la sentenza fosse stata notificata all il 2.10.2023, somma a lei dovuta per differenze retributive, come accertato nell'indicato provvedimento giudiziale, non le è stata mai corrisposta;
che, pertanto ha maturato il diritto a percepire la somma complessivi di € 9.308,41, di cui € 689,51 accantonato a titolo di TFR.
Tanto premesso la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni chiedendo al giudice di: "di condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Parte 2 '
pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 9.308,41, di cui € 689,51 a titolo di TFR. Vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione".
La Parte 2 si costituiva in data 8.11.2024 e chiedeva al giudice di "rigettare il ricorso per infondatezza e condannare la controparte alle spese, diritti ed onorari del giudizio".
L'oggetto della presente controversia ha un thema decidendum obbligato essendo esso afferente esclusivamente alla quantificazione delle somme dovute spettanti alla ricorrente sulla base della condanna generica contenuta nella sentenza sopra citata n.5605/2023 del 2.10.2023 con la quale questo giudice del lavoro del Tribunale di Napoli aveva accolto il ricorso e dichiarato “il diritto della ricorrente Parte_1 ad essere inquadrata dal 01/12/2017 al magio 2021 nel superiore livello professionale livello DS( a norma del comparto sanitario secondo la definizione dei nuovi profili sanitari prevista all'art. 19 del del CCNL 1998-2001, con conseguente diritto alla ricostruzione di carriera;
b) condanna parte convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate dalla ricorrente dal 01.12.2017 al maggio 2021 con somme da quantificarsi in separato giudizio oltre accessori oltre accessori dalla maturazione al soddisfo".
Parte 2Dagli atti emerge che la suddetta sentenza è stata notificata all in data
2.10.2023 ma del tutto vanamente in quanto la somma a lei dovuta per differenze retributive come accertato nel citato provvedimento giudiziale non è stata mai corrisposta. Conseguentemente tutte le questioni che attengono al merito della vicenda giuridica non possono essere esaminate essendo queste già state sottoposte ad un vaglio giudiziale conclusosi con una pronuncia passata in cosa giudicata;
è precluso, pertanto, allo scrivente, per effetto del giudicato che copre il dedotto e il deducibile, ogni ulteriore accertamento che implichi un riesame delle questioni interpretative già vagliate dall' CP_3 Nei conteggi, peraltro, emerge chiaramente che il calcolo delle somme pretese in questo giudizio riguarda proprio il periodo compreso tra il dicembre 2017 ed il maggio 2021. Per focalizzare meglio il thema decidendum occorre soffermarsi sul giudicato e sui limiti del giudicato stesso.
In punto di diritto va ricordato che in una causa relativa ai lettori di lingua straniera in Italia contro l' Controparte_4 la Corte di Cassazione, sez. lav., con la sentenza n. 16 agosto
2004, n.15931 aveva così stabilito: “in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Nella specie, relativa ai lettori di lingua straniera in Italia, la S.C ha confermato la sentenza di merito che, preso atto del giudicato formatosi in ordine all'esistenza tra le stesse parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato avente ad oggetto le medesime prestazioni, ha ritenuto preclusa ogni ulteriore indagine sul punto, relativa agli anni accademici successivi)" (in senso conforme cfr. la successiva Cassazione civile sez. lav., 08 ottobre 2007, n. 21012 nonché Cass.
7411/2004, Cass. 11 novembre 2003 n. 16959; Cass. 24 marzo 2001 n. 4304).
Con più specifico riferimento ai limiti oggettivi della cosa giudicata in materia civile la sezione lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza del 9.4.2009 n. 8723 aveva, a sua volta, precisato: “in tema di formazione del giudicato in relazione ai rapporti di durata, se l'accertamento dell'esistenza, validità e natura giuridica di un contratto, fonte di un rapporto obbligatorio, costituisce il presupposto logico-giuridico di un diritto derivatone, il giudicato si estende al predetto accertamento e spiega effetto in ogni altro giudizio, tra le stesse parti, nel quale il medesimo contratto è posto a fondamento di ulteriori diritti, inerenti al medesimo rapporto". Del resto, ha stabilito una sentenza coeva della III sezione civile della Corte di Cassazione
(n. 8379 del 07 aprile 2009): “il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione;
pertanto, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, anche se il giudicato si sia formato in seguito ad una sentenza della Corte di cassazione, e la relativa preclusione opera, in riferimento ai rapporti di durata, anche nel caso in cui il giudicato si sia formato in relazione ad un diverso periodo, qualora esso abbia ad oggetto il medesimo fatto costitutivo dell'intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica" (In senso sostanzialmente conforme cfr.: Cass. 8 gennaio 2007 n. 67).
Lo scrivente, in relazione a tale domanda ha, quindi, solo il compito di quantificare il dovuto da calcolarsi tenendo conto delle voci retributive spettanti.
Nel ricorso introduttivo del giudizio è stato chiesto al giudice di accertare che la ricorrente, sulla scorta di quanto disposto dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 5605/23 ha diritto non solo “ad essere inquadrata dal 01/12/2017 al magio 2021 nel superiore livello professionale livello DS (a norma del comparto sanitario secondo la definizione dei nuovi profili sanitari prevista all'art. 19 del del CCNL 1998-2001, con conseguente diritto alla ricostruzione di carriera", ma ha anche il diritto ad ottenere il "pagamento delle differenze retributive maturate dalla ricorrente dal 01.12.2017 al maggio 2021 con conseguente condanna di parte convenuta a corrispondere alla Parte 1 le differenze retributive tra il trattamento economico goduto in busta paga ed il trattamento preteso (e riconosciuto nella sentenza 5605/2023) per la categoria DS.
Tanto premesso la domanda va accolta nei limiti sotto specificati. Nel verbale di udienza il procuratore di parte ricorrente ha, infatti, specificato che la sua assistita è ancora dipendente dell' e che, quindi, “il Parte 1 Parte 2 rapporto di lavoro è ancora in corso e che, pertanto, dal conteggio deve essere defalcata la somma chiesta a titolo di TFR pari ad € 689,51".
Pertanto alla ricorrente spetta la somma di € 8.618,90 pari alla somma di € 9308,41 - chiesta in ricorso in base a conteggi correttamente elaborati e quindi condivisibili da questo giudice
- alla quale occorre sottrarre la somma di € 689,51 chiesta a titolo di TFR ma non dovuta in quanto il rapporto di lavoro è pacificamente ancora in corso tra le parti. Sulla somma riconosciuta vanno, inoltre, riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito fino al soddisfo. Le spese seguono per 3/4 la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
la parte restante delle spese processuale deve essere compensata tra le parti.
P.Q.M.
a) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna 1 Parte 2 a corrispondere a la somma di € 8.618,90_relativamente al periodo Parte 1 compreso tra il dicembre 2017 ed il maggio 2021, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti al saldo;
b) condanna parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, di 3/4 delle spese processuali che vengono liquidate, in tale misura ridotta, in complessivi euro 1500/00 per onorari di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge, con attribuzione;
c) compensa la restante parte delle spese del giudizio. Napoli, lì 04.03.2025 Il Giudice dott. Federico Bile