Ordinanza cautelare 13 aprile 2012
Sentenza 22 aprile 2013
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, ordinanza cautelare 13/04/2012, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00175/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00253/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso R.G. n. 253 del 2012, proposto da LU De SE, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Domenico Sinopoli, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Lamezia Terme, via Timavo, n. 35;
contro
Comune di Lamezia Terme, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Carnovale Scalzo, Salvatore Leone, Caterina Restuccia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vittorio Chiriano, in Catanzaro, via F. Crispi, n. 79;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DELLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lamezia Terme;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, in tema di accertamento di conformità, la "sanzione amministrativa" ai sensi dell’art. 36 del DPR 6.6.2001 n.380 (in cui è stato trasfuso l’art. 13 della legge n. 47 del 1985), può dirsi comminata solo ove il bene da demolire sia stato compiutamente determinato, con la conseguenza che non può dirsi essersi formata alcuna preclusione per la presentazione della relativa istanza di sanatoria se il Comune non abbia esattamente a ciò ottemperato;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), accoglie e per l'effetto:
a) sospende;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di febbraio 2013, che sarà tenuta dalla Sezione.
Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore
Anna Corrado, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/04/2012
IL SEGRETARIO