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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 11/06/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 10 giugno 2025;
rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.;
rilevato che con decreto la stessa è stata sostituita con lo scambio di note scritte, comunicato alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 11 giugno 2025
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1385 dell'anno 2020 riunito al n. 1386 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra
(c.f ), in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso, Parte_1 P.IVA_1
giusta procura in atti, dall'avv. Maria Marmo, presso il cui studio, in Roma alla Piazza
Cola di Rienzo n. 92, è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
e
( ), rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Antonio Melucci, presso il cui studio, in Eboli (SA) alla Via Giacomo
Matteotti n. 6, è elettivamente domiciliato
OPPOSTO
nonché
Avv. Antonio Melucci (c.f. ), rapp.to e difeso da sè C.F._2
medesimo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Eboli (SA) alla Via
Giacomo Matteotti n. 6
OPPOSTO Oggetto: opposizione a precetto;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il con due distinti atti di citazione, ritualmente notificati, ha Parte_1
proposto opposizione agli atti di precetto notificatigli dal Sig. e Controparte_1
dall'Avv. Antonio Melucci, quale procuratore antistatario, in forza della sentenza n.
20/2020 (R.g.n. 145/2012) resa dal Tribunale di Lagonegro, e con i quali veniva intimato, rispettivamente: il pagamento di euro 42.439,14 in favore del Sig. CP_1
comprensivi di somme liquidate in sentenza a titolo di risarcimento del
[...]
danno, interessi legali e compenso per l'atto di precetto;
ed il pagamento di euro
11.943,41 in favore dell'avv. Melucci quale procuratore antistatario per compensi professionali, spese ed accessori.
In particolare, il , con riguardo al precetto notificato dal Sig. Parte_1
ha eccepito un errore di calcolo in ordine alla quantificazione degli Parte_2
interessi e del compenso professionale richiesto per l'atto di precetto;
mentre, con riguardo al precetto notificato dall'Avv. Melucci in proprio nome e per proprio conto ha contestato la carenza di titolarità del credito precettato per l'intero anziché per la metà, essendo il Sig. co-difeso anche dall'avv. Curzio. CP_1
Per entrambe le opposizioni è stata, quindi, chiesta la sospensione dell'efficacia esecutiva inaudita altera parte, nonché l'accoglimento con vittoria di spese di lite
In entrambi i giudizi di cui, rispettivamente, ai n. 1385/2020 e 1386/2020, il Giudice ha disposto la sospensione esecutiva del titolo opposto: limitatamente alla somma di euro 3.452,86 per l'opposizione a precetto del Sig. e limitatamente alla CP_1
somma di euro 3.969,00 per l'opposizione a precetto dell'avv. Melucci.
Ritualmente costituitesi in giudizio, le parti opposte hanno contestato le avverse opposizioni chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Disposta la riunione dei giudizi, concessi ed espletati i termini di cui all'art. 183,
6°comma, c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale. Precisate le conclusioni e disposto rinvio per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11.12.2023, dopo due ulteriori rinvii allo stato per esigenze di ruolo, la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Occorre premettere che la sent. n. 20/2020, depositata in data 08.02.2020 e munita di formula esecutiva in data 03.03.2020, notificata in data 12.03.2020, unitamente agli atti di precetto notificati rispettivamente dal Sig. e dall'avv. Melucci in data CP_1
16.10.2020, è stata resa all'esito del giudizio iscritto al n. 145/12 R.G. ex Tribunale di
Sala Consilina avente ad oggetto responsabilità extracontrattuale.
Con la predetta sentenza il Tribunale di Lagonegro accoglieva la domanda proposta dal
Sig. e per l'effetto condannava il al pagamento Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 38.398,02 oltre interessi al tasso legale dal giorno della sentenza al saldo effettivo, nei confronti dell'attore a titolo di risarcimento del danno, nonché alle spese del giudizio liquidate in euro 7.254,00 per compensi professionali ed euro
458,00 per spese, oltre rimborso forfettario iva e cpa come per legge, distraendole in favore dei procuratori costituiti, avv. Raffaele Curzio ed avv. Antonio Melucci, dichiaratisi antistatari.
Orbene, la sent. n. 20/2020, esecutiva, è stata appellata e riformata con sent. n.
534/2023 resa in data 24.10.2023 dalla Corte d'Appello di Potenza, con la quale – per quel che interessa il presente giudizio – in accoglimento parziale dell'appello proposto dal e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, Parte_1
è stata dichiarata la legittimazione passiva dell' condannato il CP_2 [...]
e l' in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_1 CP_2 CP_1
, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, della somma di euro
[...]
26.182,21, per il danno biologico permanente al 10%, e di euro 3.518 per l'invalidità temporanea, nonché, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di euro 8.697,30 per un totale di euro 38.398,02 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo;
ed in accoglimento parziale dell'appello proposto da ha per l'effetto condannato il e Controparte_1 Parte_1
l' in solido tra loto, al pagamento in favore di , delle CP_2 Controparte_1 spese processuali relative al primo grado di giudizio liquidate in misura complessiva di euro 7.254,00 oltre maggiorazioni spese generali, iva e cap, come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Dunque, la sentenza di seconde cure in accoglimento dell'appello sostanzialmente ha confermato la condanna di pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno estendendola, in via solidale, anche nei confronti di ha riformato la CP_2
statuizione sulla rivalutazione ed interessi modificando la decorrenza dalla data del sinistro e non più dal giorno della sentenza ed ha, infine, confermato la condanna di pagamento dei compensi e spese legali estendendola, in via solidale, anche nei confronti di CP_2
Pertanto, occorre preliminarmente valutare la questione circa la sopravvenuta carenza di interesse ad agire da parte dell'ente opponente sollevata da parte opposta.
Come noto, l'interesse ad agire – quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c. – richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (sul punto ord. Cass. n. 29474/2021).
Pertanto, considerato che “Nell'ipotesi di esecuzione fondata su titolo esecutivo costituito da una sentenza di primo grado, la riforma in appello di tale sentenza determina il venir meno del titolo esecutivo, atteso che l'appello ha carattere sostitutivo e pertanto la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto della sentenza di primo grado;
tuttavia, nell'ipotesi in cui la sentenza d'appello sia a sua volta cessata con rinvio, non si ha una reviviscenza della sentenza di primo grado, posto che la sentenza del giudice di rinvio non si sostituisce ad altra precedente pronuncia, riformandola o modificandola, ma statuisce direttamente sulle domande delle parti, con la conseguenza che non sarà mai più possibile procedere in
"executivis" sulla base della sentenza di primo grado (riformata della sentenza d'appello cassata con rinvio), potendo una nuova esecuzione fondarsi soltanto, eventualmente, sulla sentenza del giudice di rinvio” (come esplicitato dalla sent. Cass.
n. 16934/2013), ne deriva, avendo la Corte d'Appello di Potenza con sent. n. 534/2023 resa in data 24.10.2023 riformato la sent. n. 20/2020 resa dal Tribunale di Lagonegro posta a base dei precetti azionati che è venuto meno il titolo posto alla base dei precetti opposti.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere, pur essendo una formula ormai entrata nel linguaggio comune e ripetutamente adoperata dalla giurisprudenza – tanto che in dottrina si è parlato di enucleazione di un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha forgiato i contorni –, non è in alcun modo prevista dal codice di procedura civile, essendo il suddetto istituto contemplato unicamente nel processo amministrativo dall'art. 23, ultimo comma, della legge n.
1034/1971 istitutiva dei T.A.R., a norma del quale se entro il termine previsto per la fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme all'istanza del ricorrente, il T.A.R. deve dare atto della cessata materia del contendere e provvedere sulle spese. Al fine di individuare i presupposti per la corretta ammissibilità dell'istituto anche nel processo civile, la Suprema Corte ha condivisibilmente ritenuto che “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata” (cfr., da ultimo, Cass. 15 marzo 2005, n. 5607).
Invero, l'interesse ad agire, sancito dall'art. 100 c.p.c., consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. 20 gennaio 1998, n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione ed il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce, quale condizione o presupposto processuale dell'azione, un requisito per l'esame del merito della domanda (cfr. Cass. 7 giugno 1999, n. 5593).
L'eventuale non adesione di una o di entrambe le parti, non preclude la possibilità di pronunciare la chiesta cessazione della materia del contendere. Ed infatti, tale pronuncia si impone anche se le parti non concordino su tale declaratoria, atteso che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cass., sez. III, 8 settembre 2008, n. 22650). In quest'ordine di idee, il
Supremo Collegio è fermamente orientato a ritenere che il venir meno dell'interesse alla decisione nei giudizi in cui si controverta su una questione giuridica privata di attualità per eventi sopravvenuti -comporta, pur se la circostanza emerga solo nel giudizio di legittimità, che la Corte di Cassazione deve anche d'ufficio dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere (cfr. Cass.,
Sez. Un., n. 18047 del 04.08.2010 e Cass., sez. 3, n. 5112 del 03.03.2011).
È questo, esattamente, il caso verificatosi nel presente giudizio, nel quale l'atto di precetto oggetto di opposizione è stato notificato sulla scorta di una sentenza oggetto di riforma in appello sicché è venuto meno il titolo esecutivo e, conseguentemente, interamente regolata, tra le parti, la materia del contendere.
Parte opposta ha, inoltre, chiarito che il non può perseguire alcun risultato Pt_1
utile dal momento che l'esecuzione intrapresa sulla base della sentenza della Corte di appello di Potenza si è conclusa con esito positivo, con conseguente caducazione di quelle intraprese con il primo titolo (Cfr. Ordinanza assegnazione e atti esecuzione per
- Tribunale di Roma RGE 6915/2024; Ordinanza assegnazione e atti Controparte_1
esecuzione per avv. Antonio Melucci - Tribunale di Roma RGE 6921/2024). Quanto alle spese di lite, rilevato che parte dei motivi dell'opposizione sono stati oggetto proprio della riforma intervenuta in appello e che il titolo esecutivo è venuto meno a seguito di sentenza di secondo grado emessa solo dopo la notifica del precetto, si ritiene sussistano eccezionali ragioni per compensare integralmente le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
• Compensa le spese.
Lagonegro, 11 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 10 giugno 2025;
rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.;
rilevato che con decreto la stessa è stata sostituita con lo scambio di note scritte, comunicato alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 11 giugno 2025
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1385 dell'anno 2020 riunito al n. 1386 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra
(c.f ), in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso, Parte_1 P.IVA_1
giusta procura in atti, dall'avv. Maria Marmo, presso il cui studio, in Roma alla Piazza
Cola di Rienzo n. 92, è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
e
( ), rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Antonio Melucci, presso il cui studio, in Eboli (SA) alla Via Giacomo
Matteotti n. 6, è elettivamente domiciliato
OPPOSTO
nonché
Avv. Antonio Melucci (c.f. ), rapp.to e difeso da sè C.F._2
medesimo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Eboli (SA) alla Via
Giacomo Matteotti n. 6
OPPOSTO Oggetto: opposizione a precetto;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il con due distinti atti di citazione, ritualmente notificati, ha Parte_1
proposto opposizione agli atti di precetto notificatigli dal Sig. e Controparte_1
dall'Avv. Antonio Melucci, quale procuratore antistatario, in forza della sentenza n.
20/2020 (R.g.n. 145/2012) resa dal Tribunale di Lagonegro, e con i quali veniva intimato, rispettivamente: il pagamento di euro 42.439,14 in favore del Sig. CP_1
comprensivi di somme liquidate in sentenza a titolo di risarcimento del
[...]
danno, interessi legali e compenso per l'atto di precetto;
ed il pagamento di euro
11.943,41 in favore dell'avv. Melucci quale procuratore antistatario per compensi professionali, spese ed accessori.
In particolare, il , con riguardo al precetto notificato dal Sig. Parte_1
ha eccepito un errore di calcolo in ordine alla quantificazione degli Parte_2
interessi e del compenso professionale richiesto per l'atto di precetto;
mentre, con riguardo al precetto notificato dall'Avv. Melucci in proprio nome e per proprio conto ha contestato la carenza di titolarità del credito precettato per l'intero anziché per la metà, essendo il Sig. co-difeso anche dall'avv. Curzio. CP_1
Per entrambe le opposizioni è stata, quindi, chiesta la sospensione dell'efficacia esecutiva inaudita altera parte, nonché l'accoglimento con vittoria di spese di lite
In entrambi i giudizi di cui, rispettivamente, ai n. 1385/2020 e 1386/2020, il Giudice ha disposto la sospensione esecutiva del titolo opposto: limitatamente alla somma di euro 3.452,86 per l'opposizione a precetto del Sig. e limitatamente alla CP_1
somma di euro 3.969,00 per l'opposizione a precetto dell'avv. Melucci.
Ritualmente costituitesi in giudizio, le parti opposte hanno contestato le avverse opposizioni chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Disposta la riunione dei giudizi, concessi ed espletati i termini di cui all'art. 183,
6°comma, c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale. Precisate le conclusioni e disposto rinvio per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11.12.2023, dopo due ulteriori rinvii allo stato per esigenze di ruolo, la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Occorre premettere che la sent. n. 20/2020, depositata in data 08.02.2020 e munita di formula esecutiva in data 03.03.2020, notificata in data 12.03.2020, unitamente agli atti di precetto notificati rispettivamente dal Sig. e dall'avv. Melucci in data CP_1
16.10.2020, è stata resa all'esito del giudizio iscritto al n. 145/12 R.G. ex Tribunale di
Sala Consilina avente ad oggetto responsabilità extracontrattuale.
Con la predetta sentenza il Tribunale di Lagonegro accoglieva la domanda proposta dal
Sig. e per l'effetto condannava il al pagamento Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 38.398,02 oltre interessi al tasso legale dal giorno della sentenza al saldo effettivo, nei confronti dell'attore a titolo di risarcimento del danno, nonché alle spese del giudizio liquidate in euro 7.254,00 per compensi professionali ed euro
458,00 per spese, oltre rimborso forfettario iva e cpa come per legge, distraendole in favore dei procuratori costituiti, avv. Raffaele Curzio ed avv. Antonio Melucci, dichiaratisi antistatari.
Orbene, la sent. n. 20/2020, esecutiva, è stata appellata e riformata con sent. n.
534/2023 resa in data 24.10.2023 dalla Corte d'Appello di Potenza, con la quale – per quel che interessa il presente giudizio – in accoglimento parziale dell'appello proposto dal e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, Parte_1
è stata dichiarata la legittimazione passiva dell' condannato il CP_2 [...]
e l' in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_1 CP_2 CP_1
, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, della somma di euro
[...]
26.182,21, per il danno biologico permanente al 10%, e di euro 3.518 per l'invalidità temporanea, nonché, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di euro 8.697,30 per un totale di euro 38.398,02 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo;
ed in accoglimento parziale dell'appello proposto da ha per l'effetto condannato il e Controparte_1 Parte_1
l' in solido tra loto, al pagamento in favore di , delle CP_2 Controparte_1 spese processuali relative al primo grado di giudizio liquidate in misura complessiva di euro 7.254,00 oltre maggiorazioni spese generali, iva e cap, come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Dunque, la sentenza di seconde cure in accoglimento dell'appello sostanzialmente ha confermato la condanna di pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno estendendola, in via solidale, anche nei confronti di ha riformato la CP_2
statuizione sulla rivalutazione ed interessi modificando la decorrenza dalla data del sinistro e non più dal giorno della sentenza ed ha, infine, confermato la condanna di pagamento dei compensi e spese legali estendendola, in via solidale, anche nei confronti di CP_2
Pertanto, occorre preliminarmente valutare la questione circa la sopravvenuta carenza di interesse ad agire da parte dell'ente opponente sollevata da parte opposta.
Come noto, l'interesse ad agire – quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c. – richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (sul punto ord. Cass. n. 29474/2021).
Pertanto, considerato che “Nell'ipotesi di esecuzione fondata su titolo esecutivo costituito da una sentenza di primo grado, la riforma in appello di tale sentenza determina il venir meno del titolo esecutivo, atteso che l'appello ha carattere sostitutivo e pertanto la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto della sentenza di primo grado;
tuttavia, nell'ipotesi in cui la sentenza d'appello sia a sua volta cessata con rinvio, non si ha una reviviscenza della sentenza di primo grado, posto che la sentenza del giudice di rinvio non si sostituisce ad altra precedente pronuncia, riformandola o modificandola, ma statuisce direttamente sulle domande delle parti, con la conseguenza che non sarà mai più possibile procedere in
"executivis" sulla base della sentenza di primo grado (riformata della sentenza d'appello cassata con rinvio), potendo una nuova esecuzione fondarsi soltanto, eventualmente, sulla sentenza del giudice di rinvio” (come esplicitato dalla sent. Cass.
n. 16934/2013), ne deriva, avendo la Corte d'Appello di Potenza con sent. n. 534/2023 resa in data 24.10.2023 riformato la sent. n. 20/2020 resa dal Tribunale di Lagonegro posta a base dei precetti azionati che è venuto meno il titolo posto alla base dei precetti opposti.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere, pur essendo una formula ormai entrata nel linguaggio comune e ripetutamente adoperata dalla giurisprudenza – tanto che in dottrina si è parlato di enucleazione di un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha forgiato i contorni –, non è in alcun modo prevista dal codice di procedura civile, essendo il suddetto istituto contemplato unicamente nel processo amministrativo dall'art. 23, ultimo comma, della legge n.
1034/1971 istitutiva dei T.A.R., a norma del quale se entro il termine previsto per la fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme all'istanza del ricorrente, il T.A.R. deve dare atto della cessata materia del contendere e provvedere sulle spese. Al fine di individuare i presupposti per la corretta ammissibilità dell'istituto anche nel processo civile, la Suprema Corte ha condivisibilmente ritenuto che “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata” (cfr., da ultimo, Cass. 15 marzo 2005, n. 5607).
Invero, l'interesse ad agire, sancito dall'art. 100 c.p.c., consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. 20 gennaio 1998, n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione ed il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce, quale condizione o presupposto processuale dell'azione, un requisito per l'esame del merito della domanda (cfr. Cass. 7 giugno 1999, n. 5593).
L'eventuale non adesione di una o di entrambe le parti, non preclude la possibilità di pronunciare la chiesta cessazione della materia del contendere. Ed infatti, tale pronuncia si impone anche se le parti non concordino su tale declaratoria, atteso che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cass., sez. III, 8 settembre 2008, n. 22650). In quest'ordine di idee, il
Supremo Collegio è fermamente orientato a ritenere che il venir meno dell'interesse alla decisione nei giudizi in cui si controverta su una questione giuridica privata di attualità per eventi sopravvenuti -comporta, pur se la circostanza emerga solo nel giudizio di legittimità, che la Corte di Cassazione deve anche d'ufficio dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere (cfr. Cass.,
Sez. Un., n. 18047 del 04.08.2010 e Cass., sez. 3, n. 5112 del 03.03.2011).
È questo, esattamente, il caso verificatosi nel presente giudizio, nel quale l'atto di precetto oggetto di opposizione è stato notificato sulla scorta di una sentenza oggetto di riforma in appello sicché è venuto meno il titolo esecutivo e, conseguentemente, interamente regolata, tra le parti, la materia del contendere.
Parte opposta ha, inoltre, chiarito che il non può perseguire alcun risultato Pt_1
utile dal momento che l'esecuzione intrapresa sulla base della sentenza della Corte di appello di Potenza si è conclusa con esito positivo, con conseguente caducazione di quelle intraprese con il primo titolo (Cfr. Ordinanza assegnazione e atti esecuzione per
- Tribunale di Roma RGE 6915/2024; Ordinanza assegnazione e atti Controparte_1
esecuzione per avv. Antonio Melucci - Tribunale di Roma RGE 6921/2024). Quanto alle spese di lite, rilevato che parte dei motivi dell'opposizione sono stati oggetto proprio della riforma intervenuta in appello e che il titolo esecutivo è venuto meno a seguito di sentenza di secondo grado emessa solo dopo la notifica del precetto, si ritiene sussistano eccezionali ragioni per compensare integralmente le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
• Compensa le spese.
Lagonegro, 11 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco