Sentenza 14 giugno 2024
Massime • 1
L'avvocato iscritto al foro di un tribunale che esercita anche le funzioni di giudice onorario presso un altro tribunale, rientrante nel distretto della medesima corte d'appello, non versa, per ciò solo, in una situazione di incompatibilità a svolgere attività di difesa in un giudizio pendente davanti a quella stessa corte, posto che l'art. 4, comma 2, l. n. 57 del 2016 (oggi sostituito dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 116 del 2017) fa riferimento al circondario (del tribunale) e non al distretto (della corte d'appello) e che tale norma - nel prevedere una causa di incompatibilità e, quindi, nel limitare la generale libertà dell'esercizio della professione, desumibile dall'art. 4, comma 2, Cost.- ha natura eccezionale e, in conformità ai principi generali, va interpretata in senso restrittivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2024, n. 16668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16668 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
-ricorrente- contro COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato FEMIA ROSANNA, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata della quale è domiciliato per legge;
-contro ricorrente- Civile Sent. Sez. 3 Num. 16668 Anno 2024 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: GIANNITI PASQUALE Data pubblicazione: 14/06/2024 ARUBAP EC S . P . A. NO CA 3 Ser ial #: e5215efl bc0270e 44e9 cee ebd2a 84ae Oscuramento imposto dalla legge Numero registro generale 16228f2023 Numero sezionale 2131,2024 Numero di raccolta generale 166E8,2024 Data pubblicazione 1006/2024 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA n. 422/2023 depositata il 18/05/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI;
udito il Procuratore Generale, Dott. CARMELO CELENTANO, che, richiamate le conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi i Difensori delle parti, che hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive richieste. FATTI DI CAUSA j T.S. conveniva davanti al Tribunale di Locri il Comune di Marina di Gioiosa Ionica al fine di ottenere il ristoro dei danni patiti a seguito di un sinistro occorsole il 9 gennaio 2013, allorquando, alle ore 19,50 circa, mentre percorreva a piedi la via Matteotti, giunta all'altezza dell'esercizio commerciale "Alba Discount", nell'attraversare la strada, finiva inavvertitamente in una buca esistente al centro della strada. Precisava che nella caduta riportava un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra e una contusione distorsiva al ginocchio destro e chiedeva la condanna dell'Ente convenuto al risarcimento dei danni ai sensi del'art.2051 c.c. Il giudizio proseguiva nella contumacia dell'ente convenuto ed il Tribunale ammetteva la prova testimoniale. All'udienza del 21 marzo 2014, fissata per l'espletamento della prova testimoniale, parte attorea non compariva e, quindi, non dava dimostrazione dell'intimazione dei testi o dell'impedimento degli stessi a comparire per essere sentiti;
ed il giudice istruttore rinviava la causa, ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c. all'udienza del 15 luglio 2004, alla quale nessuna delle parti si presentava. Alla successiva udienza del 24 novembre 2004 si costituiva il Comune, che, oltre a contestare la domanda attorea, della quale chiedeva il rigetto, eccepiva la legittimità del processo per come fino a 2 ARUBAP EC S . P . A. NO CA 3 Ser ial #: e5215efl bc0270e 44e9 cee ebd2a 84ae Oscuramento imposto dalla legge Numero registro generale 16228/2023 Numero sezionale 2131/2024 Numero di raccolta generale 16668/2024 quel momento celebrato, eccependo la violazione degli artt. * 1151Y, utstrone 14'96/2024 250 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c. Il Tribunale di Locri: dapprima, con ordinanza istruttoria del 11 febbraio 2015, rigettava la richiesta di cancellazione della causa dal ruolo e l'eccezione di decadenza dalla prova testimoniale, formulate dal Comune;
e, poi, istruita la causa, con sentenza n. 825/2016, in accoglimento della domanda attrice, condannava il Comune al risarcimento del danno, pari ad euro 7.222,79, nonché al pagamento delle spese processuali e di c.t.u. 2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva impugnazione il Comune di Marina di Gioiosa Ionica, rilevando: - la violazione dell'art. 309 c.p.c., in quanto la controparte non era comparsa né all'udienza del 21.3.2014, né a quella di rinvio del 15.7.2014, per cui il tribunale, in applicazione del combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c., avrebbe dovuto ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del giudizio (e non rigettare la richiesta in tal senso avanzata dall'Ente convenuto); - la violazione degli artt. 208 e 250 c.p.c., nonché quella dell'art. 104 delle disposizioni di attuazione del codice di rito, in quanto, all'udienza del 21.3.2014, fissata per l'espletamento della prova testimoniale, l'attrice non era comparsa, per cui il G.I. avrebbe dovuto dichiararla decaduta dal diritto di farla assumere, non avendo dato prova dell'intimazione dei testi o dell'impedimento degli stessi a comparire per essere sentiti;
- l'erronea valutazione delle deposizioni rese dai testi escussi;
- l'inammissibilità e comunque l'erroneità della espletata c.t.u. La T.S. si costituiva nel giudizio di appello e, - in via preliminare: eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. ed il difetto di mandato di rappresentanza in giudizio dell'appellante, per versare il procuratore in situazione di incompatibilità, ex art. 4, comma 2, legge n. 57 del 3 ARUBAP EC S . P . A. NO CA 3 Ser ial #: e5215efl bc0270e 44e9 cee ebd2a 84ae Oscuramento imposto dalla legge Numero registro generale 16228f2023 Numero sezionale 2131,2024 Numero di raccolta generale 166E8,2024 Data pubblicazione 1006/2024 28.4.2016, svolgendo funzione di giudice onorario presso il Tribunale di Reggio Calabria;
- mentre, nel merito, chiedeva il rigetto dell'impugnazione con conferma della sentenza impugnata. La Corte d'appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 422/2023, in accoglimento dell'impugnazione: - da un lato, rigettava l'eccezione di difetto di legitimatio ad processum e di invalidità dell'impugnazione sollevata dalla T.S. e, - dall'altro, accoglieva l'eccezione preliminare, sollevata dal Comune (di violazione degli artt. 208 e 250 c.p.c., nonché dell'art. 104 disp. Att. c.p.c.) e, quindi, respingeva la domanda risarcitoria attorea, in quanto, <
ed ha motivato il rigetto di tale eccezione, argomentando sul fatto che la situazione di incompatibilità prevista dalla norma invocata dall'appellata non si era realizzata nel caso di specie, posto che l'art. ARUBAP EC S . P . A. NO CA 3 Ser ial #: e5215efl bc0270e 44e9 cee ebd2a 84ae Oscuramento imposto dalla legge Numero registro generale 16228f2023 Numero sezionale 2131,2024 Numero di raccolta generale 166E8,2024 Data pubblicazione 1006/2024 comma 2, legge 57/2016 (oggi sostituito dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 116/2017) faceva riferimento al circondario (del Tribunale) e non al distretto (della Corte d'appello). L'interpretazione, accolta dalla corte territoriale, è complessivamente corretta. Vero è che l'art. 5 d. Igs. 116/2017 fa espresso riferimento a divieto operante in tutti gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale e che la Corte d'appello di Reggio Calabria (che ha deciso la impugnata sentenza) è ufficio giudiziario la cui circoscrizione territoriale (distretto) ricade nella circoscrizione territoriale (circondario) del Tribunale di Reggio Calabria (essendo quel circondario compreso in quel distretto). Come pure è vero che la ratio legis della disposizione va ravvisata nell'esigenza di tutelare la corretta ed imparziale amministrazione della giustizia e preservare la giurisdizione da condizionamenti che potrebbero derivare dalla sovrapposizione e dall'intreccio, nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario, dell'esercizio delle funzioni onorarie e dello svolgimento dell'attività forense: sicché la previsione mira a prevenire la situazione di incompatibilità che si realizzerebbe ogni qualvolta si verificasse la sovrapposizione e l'intreccio dell'esercizio delle funzioni onorarie e dello svolgimento dell'attività forense. Senonché, detta disposizione - nel prevedere una causa di incompatibilità e quindi nel limitare la generale libertà dell'esercizio di attività professionale (desumibile dall'art. 4 comma 2 Cost.) - si presenta come norma eccezionale, che, in conformità ai principi generali (art. 14 delle preleggi), deve essere interpretata in senso restrittivo, con la conseguenza che l'avvocato, iscritto all'albo del foro di un tribunale ed esercente le funzioni di giudice onorario presso tribunale limitrofo, non può indubbiamente svolgere né la funzione di G.O.T. nel circondario del medesimo Tribunale ove esercita la professione forense e neppure la professione forense presso quegli 9 ARUBAP EC S . P . A. NO CA 3 Ser ial #: e5215efl bc0270e 44e9 cee ebd2a 84ae Oscuramento imposto dalla legge Numero registro generale 16228f2023 Numero sezionale 2131,2024 Numero di raccolta generale 166E8,2024 Data pubblicazione 1006/2024 uffici giudiziari le cui circoscrizioni territoriali sono interamente comprese nel circondario del Tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario di assegnazione, vale a dire il medesimo tribunale e gli uffici del giudice di pace che ad esso fanno capo;
come pure non può svolgere attività di rappresentanza, assistenza, difesa delle parti davanti alla corte territoriale in procedimenti che in primo grado si siano svolti innanzi all'ufficio giudiziario di appartenenza. In definitiva, occorre qui affermare che l'avvocato che sia iscritto all'albo del Foro di tribunale ed eserciti l'attività di Got di altro tribunale, rientranti entrambi nel distretto della stessa corte territoriale, non versa, per ciò solo, in alcuna situazione di incompatibilità a svolgere attività difensionale in giudizio pendente davanti a quella corte territoriale. Il che equivale a dire che il giudice onorario di tribunale non versa in situazione di incompatibilità nell'esercizio della funzione di avvocato presso la Corte d'appello nel cui distretto si trovi il Tribunale presso cui eserciti la funzione giudicante. Infondato è anche il rilievo che parte ricorrente deduce <>: invero, a prescindere dalla tempestività della deduzione, l'insinuata vicinitas tra il Presidente della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria ed il difensore della controparte, giudice onorario di quel Tribunale nello stesso lasso temporale, avrebbe potuto e dovuto, se del caso, essere motivo di ricusazione (a parte pure l'ovvia precisazione che la condivisione occasionale delle funzioni giudicanti non mina, anch'essa — se non altro — di per sé sola considerata, la professionalità e l'imparzialità dei singoli componenti del Collegio). Inammissibile è, infine, la contestazione relativa all'art. 53 d. Igs. n. 165/2001, involgendo questione, non rilevabile d'ufficio, che non risulta essere stata trattata in sede di merito, non apparendo nel ricorso quando e come sarebbe stata sottoposta ai giudici dei gradi di merito. lo ARUBAP EC S . P . A. NO CA 3 Ser ial #: e5215efl bc0270e 44e9 cee ebd2a 84ae Oscuramento imposto dalla legge Numero registro generale 16228f2023 Numero sezionale 2131,2024 Numero di raccolta generale 166E8,2024 Data pubblicazione 1006/2024 2.2. Infondato è anche il secondo motivo. Invero, questa Corte già da anni ha avuto modo di precisare (cfr. Cass. n. 15368/2011; n. 17766/2004) che la norma di cui all'art. 208 cod. proc. civ., come novellata dalla riforma di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353 - nel prevedere la sanzione di decadenza dalla prova se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova - va interpretata nel senso che la decadenza debba essere dichiarata d'ufficio dal giudice e non più su istanza della parte comparsa, come nel precedente regime normativo, senza che sia rilevante che la controparte interessata abbia sollevato la relativa eccezione all'udienza successiva. Tanto, per il carattere pubblicistico dell'interesse tutelato dalla previsione della decadenza (istituzionalmente e sensibilmente diverso quindi da quello, prevalentemente di parte, relativo all'ammissione ed all'espletamento del mezzo istruttorio, in quanto tale relativamente disponibile), rende priva di rilevanza ogni condotta omissiva o acquiescente delle parti coinvolte e non preclude il rilievo successivo della decadenza già verificatasi, ove - come nella specie è pacifico - ne ricorrano i presupposti. In altri termini, la potestà di rilevare l'intervenuta decadenza non è preclusa dall'inerzia o dalla stessa acquiescenza delle parti avverso i provvedimenti assunti nonostante il suo verificarsi. 3. Al rigetto del ricorso consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Le spese processuali, relative al giudizio di legittimità, restano integralmente compensate tra le parti in considerazione della novità quanto meno della questione sottesa al primo motivo. 4. Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle 11 ARUBAP EC S . P . A. NO CA 3 Ser ial #: e5215efl bc0270e 44e9 cee ebd2a 84ae Oscuramento imposto dalla legge Numero registro generale 16228/2023 Numero sezionale 2131/2024 Numero di raccolta generale 16668/2024 generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente, Dritf IIIjj. j cIrie 14436/2024 dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese relative al giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi della ricorrente. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2024, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.