Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei Magistrati:
D.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
D.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
Avv. Chiara Memoli Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4507/2014 R.G., riservata in decisione all'udienza del 27 aprile 2022 e vertente:
TRA
( , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Aievola, dall'avv. Alessandro Romito e dall'avv. Giuseppe Esposito e con questi elett.te domiciliato presso lo studio in Pomigliano D'Arco alla via Leonardo Da
Vinci n. 57, giusta procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
1
Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro e altri Parte_1 Controparte_1
Giovanni Di Marzo e con questo elett.te dom.to presso lo studio dell'avv.
Giovanni Feola in Casoria alla via A. Torrente n. 14, giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
E
Controparte_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
E
e CP_3 Controparte_4
PARTE APPELLATA CONTUMACE
E
in Pomigliano D'Arco alla via C. Miccoli, VII Controparte_5
Trav. N. 34, in persona dell'amministratore p.t.,
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1035/2014 del 1° aprile 2014, pubblicata in pari data, pronunciata dal Tribunale di Nola R.G. n. 3929/2001, violazione distanze ed altro.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione del 15.09.2001, proposto in prosecuzione del giudizio per denuncia di nuova opera depositato in data 31 maggio 2001 innanzi al Tribunale di Nola, i coniugi e dichiaravano in Parte_2 Controparte_6
premessa: a) di essere proprietari dell'appartamento sito al piano terra interno 2, avente accesso dalla porta a sinistra dell'androne, facente parte del CP_5
sito in Pomigliano d'Arco alla Via Cosimo Miccoli, VII traversa, 34,
[...]
acquistato, in regime di comunione legale dei beni, con atto notarile in data
21.09.1982; b) che alcuni condomini, , , CP_3 Controparte_1 [...]
stavano installando nell'androne condominiale un ascensore interno CP_2
2
Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro e altri Parte_1 Controparte_1 di tipo piattaforma elettrica, mai autorizzata;
c) che tale ascensore veniva posizionato nella parte antistante l'ingresso dell'appartamento di proprietà attorea, ad una distanza di appena 20 cm circa;
d) che tale installazione comportava una lesione del diritto di godimento della proprietà per le difficoltà di accesso all'appartamento qualora fosse stato necessario trasferire mobili o oggetti voluminosi e) che la struttura occupava la finestra posta all'altezza del pianerottolo della scala comune così da oscurare una fonte di luce ed aria per l'androne, per le scale e per il loro appartamento;
f) che, inoltre, lo spazio tra la parete dell'appartamento e la struttura dell'ascensore era di appena 30 cm ed ostacolava l'unico accesso al quadro elettrico di alimentazione dell'intero fabbricato nonché all'impianto salvavita;
g) che tale nuova opera, come descritta, certamente comportava un sensibile deprezzamento dell'unità immobiliare di loro proprietà.
Tanto premesso chiedevano la sospensione immediata dei lavori di installazione.
Il Giudice disponeva la comparizione delle parti per l'udienza del 5.7.2001, mandando ai Carabinieri di Pomigliano d'Arco di verificare e relazionare sullo stato dei luoghi. In data 21.6.2001, i Carabinieri inviavano le informazioni richieste, rappresentando che: “i lavori dell'ascensore di cui al ricorso erano attualmente fermi;
ad ogni modo erano già fissate nella tromba delle scale le strutture metalliche per lo scorrimento dell'ascensore; in effetti la struttura è particolarmente prossima all'ingresso dell'appartamento sito al piano terra e contraddistinto dall'interno numero 2; lo spazio intercorrente tra le pareti dell'appartamento in questione e l'ascensore si limita a poco più di 20 cm;
tra
l'altro, all'interno della tuba delle scale sulla parete attigua all'appartamento e proprio nel punto in cui andrebbe a realizzarsi l'ascensore, si nota la presenza dei contatori salvavita, ai quali sarebbe in tal modo impedito l'accesso.”.
All'udienza del 5 luglio 2001 si costituivano i resistenti , CP_3 CP_1
e i quali impugnavano e contestavano il contenuto
[...] Controparte_2
3
Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Toscano Felice contro e altri Controparte_1 del ricorso introduttivo chiedendo il rigetto della domanda, non si costituiva il
Controparte_5
Il Giudice disponeva quindi la sospensione dei lavori per le opere di cui al ricorso, all'esito della disposta CTU, fissando il termine di per l'inizio dell'azione di merito.
In ossequio a detta ordinanza i coniugi , con atto di citazione Parte_3
notificato il 20.9.2001 ai resistenti, chiedevano nelle conclusioni quanto di seguito:
"1) dichiarare e ritenere la illegittimità dell'opera in esecuzione in quanto lesiva dei diritti dominicali esclusivi di essi attori per violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni;
2) per l'effetto, condannare essi convenuti in solido a ripristinare lo stato dei luoghi con la rimozione dell'ascensore e la esecuzione di tutti i lavori necessari e conseguenti;
3) dichiarare e ritenere che l'installando ascensore, per i motivi richiamati in premessa, viola i diritti dominicali di essi attori quali condomini del fabbricato denominato " "; 4) per Controparte_5
l'effetto, condannare essi convenuti in solido a ripristinare lo stato dei luoghi mercé l'eliminazione dell'ascensore, il posizionamento nello status quo ante di tutti i servizi comuni manomessi (quadro contatori, interruttori di emergenza, ecc.); 5) previa nomina di CTU, accertare i danni provocati alla unità immobiliare di proprietà attorea e all'intero immobile dalla esecuzione dei lavori CP_7
sia dal punto di vista statico e/o strutturale sia architettonico;
6) per l'effetto, condannare essi convenuti in solido alla esecuzione delle opere che saranno ritenute necessarie e al risarcimento dei danni conseguenti;
7) accertare a mezzo
CTU il deprezzamento dell'unità immobiliare di essi attori per i motivi innanzi esposti a seguito a) della esecuzione delle opere b) della diminuzione della fruibilità dello spazio antistante l'appartamento, c) della ubicazione a 25 cm dell'ascensore, d) della ostruzione della finestra che dava luce ed aria all'unità immobiliare;
8) per l'effetto, dichiarare, se sussistente, nulla la eventuale delibera
4
Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro e altri Parte_1 Controparte_1 adottata dal condominio autorizzativa della installazione dell'ascensore, con la conseguente condanna in solido al risarcimento dei danni, in favore di essi attori, patiti dalla loro unità, che saranno quantificati dal nominando CTU sempre con la condanna al ripristino dello stato dei luoghi;
9) condannare essi convenuti in solido al risarcimento, comunque, dei danni tutti da liquidarsi in separata sede quali condomini del fabbricato;
” con condanna alle spese e competenze del giudizio.
1.2 Si costituivano in giudizio, con separati atti, , e CP_3 Controparte_1
nonché l'amministratore del condominio " " che Controparte_2 CP_5
contestavano la fondatezza della domanda attorea e chiedevano la revoca dell'ordinanza cautelare.
Deducevano che la realizzazione dell'impianto di ascensore era stata approvata dall'assemblea condominiale del 29.11.2000, non impugnata nel termine di trenta giorni dagli attori presenti in assemblea. Evidenziavano che la signora
[...]
moglie del condomino , proprietario CP_4 CP_3
dell'appartamento posto al quarto piano, era affetta da gravi patologie che non le consentivano di deambulare e di salire e scendere le scale se non con fortissimi dolori. Anche , padre del condomino convenuto Persona_1 CP_1
, in seguito ad ictus non era in condizioni di affrontare le scale e non poteva
[...]
essere trasportato a casa del figlio proprio a causa della mancanza di ascensore.
Evidenziavano inoltre che l'installazione dell'ascensore non avrebbe procurato alcun pregiudizio alla proprietà degli attori poiché, successivamente all'ordinanza di sospensione, i contatori ed i quadri elettrici erano stati spostati dal sottoscala.
Richiamavano il contenuto della perizia di parte depositata, a firma dell'ing.
con la quale era stata eseguita la verifica strutturale degli elementi Persona_2
dell'ascensore - non approfonditi dal CTU in fase cautelare – con esito positivo. In ultimo evidenziavano che l'appartamento dei coniugi e aveva Pt_1 CP_6
5
Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro e altri Parte_1 Controparte_1 accesso, oltre che dall'androne condominiale, anche dal giardino, esterno al fabbricato condominiale, di loro proprietà esclusiva.
Nel corso del giudizio interveniva anche poi deceduta, che CP_4
documentava le patologie a causa delle quali non poteva deambulare.
2. Con la sentenza n. 1035/2014 il Tribunale di Nola così provvedeva: “- rigetta le domande attoree di annullamento della delibera assembleare del 29/12/2000, di rimozione dell'impianto di ascensore oggetto di causa e di risarcimento danni;
- revoca la sospensione dei lavori concessa ex art. 1171 c.c. con ordinanza depositata in data 21/7/2001; - compensa integralmente tra le parti le spese di lite sia della fase cautelare che del successivo giudizio di merito;
- pone definitivamente le spese del C.t.u. nominato nella fase cautelare — come liquidate nel corso del relativo procedimento - in parti uguali a carico di ciascuna delle parti in causa, con esclusione del solo condominio.”.
Il Giudice di primo grado, in via preliminare, escludeva la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri condomini poiché i lavori relativi all'ascensore non erano terminati e soltanto con il completamento dell'installazione avrebbe assunto la qualità di bene comune.
Nel merito rilevava che la delibera assembleare del 29 dicembre 2000, con il solo voto contrario del condomino autorizzava l'installazione di Parte_2
ascensore nella tromba scale, a condizione che le relative spese di installazione e manutenzione fossero state accollate dai condomini , e CP_1 CP_3 CP_2
Con la medesima delibera l'assemblea dava mandato ai condomini e CP_3 [...]
di coadiuvare l'amministratore nella scelta della miglior offerta per CP_5
l'installazione, previo spostamento dei contatori Enel nella parte destra dell'androne. Rigettava quindi la domanda di annullamento della delibera del
29.12.2000 perché non proposta nei trenta giorni ex art. 1137 c.c..
6
Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro e altri Parte_1 Controparte_1 Evidenziava poi che, nelle more del giudizio, era stato realizzato lo spostamento dei quadri elettrici del , circostanza non contestata tra le parti, così CP_5
venendo meno uno degli aspetti ostativi all'installazione dell'ascensore.
Riteneva superato anche il secondo motivo ostativo posto a base dell'ordinanza di sospensione dei lavori del 21.7.2001, relativo alla necessità di procedere ad una verifica strutturale degli elementi dell'ascensore, poiché prendeva atto che: “…nel corso del presente giudizio il convenuto ha depositato relazione del CP_3
10/7/2001 a firma dell'ing. di verifica delle strutture esistenti Persona_3
nell'edificio interessate dai carichi dell'ascensore, dalla quale si evince che
l'edificio oggetto di causa è stato realizzato alla fine degli anni '70 in calcestruzzo armato con una struttura intelaiata, che lo stesso si sviluppa su 3 piani per tutta la pianta e che in una zona di esso è stata realizzata una sopraelevazione di un piano.” (pag. 8 sentenza). Il Giudice puntualizzava una serie di accorgimenti tecnici descritti in relazione e nel progetto elaborato dalla ditta Madero per concludere poi “che anche il secondo motivo posto a base dell'ordinanza di sospensione e costituito dalla necessità di effettuare una verifica strutturale degli elementi dell'ascensore deve ritenersi superato.” (pag. 9 sentenza), considerata anche la mancata contestazione specifica da parte degli attori.
Riteneva ancora che: - l'installazione dell'ascensore non ostruiva la finestra posta in corrispondenza del ballatoio esistente tra la prima e la seconda rampa delle scale condominiali, così da permettere l'areazione e l'illuminazione dell'androne condominiale;
- nessuna violazione delle distanze era stata posta in essere dall'installazione dell'ascensore [Come chiarito dalla Suprema Corte in ordine alle distanze da rispettare in tema di vedute, l'installazione di un ascensore al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche non può essere assimilata ad un'autonoma costruzione ai fini dell'applicazione dell'art. 907 c.c, rientrando la stessa nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'art. 1102 cod. civ. e non operando in ambito condominiale il richiamo contenuto nell'art. 3, comma
7
Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Toscano Felice contro e altri Controparte_1 secondo della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (cfr. Cass. 03-08-2012 n. 14096). Alla medesima conclusione deve giungersi altresì per quanto concerne la normativa in tema di distanze tra costruzioni ex art. 873 e ss. c.c., la quale è da ritenersi inapplicabile al caso di installazione di un impianto di ascensore all'interno di un fabbricato condominiale, non potendo detto manufatto essere considerato un'autonoma costruzione ai sensi della richiamata normativa civilistica. – pag. 8 sentenza]; - risultava ininfluente la circostanza che lo spazio di circa 20 cm esistente tra il muro perimetrale dell'appartamento degli attori e l'impianto di ascensore sarebbe diventato un ricettacolo di rifiuti, potendosi adottare gli opportuni accorgimenti per evitare tale pericolo;
- risultava in ultimo privo di valido fondamento la denunciata limitazione del godimento dell'area antistante alla porta di accesso all'abitazione di proprietà degli attori, poiché “a fronte del limitato e tutto sommato marginale ingombro che viene a crearsi durante
l'apertura della porta dell'ascensore, va considerato il ben maggiore sacrificio cui sono costretti -i condomini convenuti i quali — oramai non più giovane età, avendo la maggior parte degli stessi tra i 65 ed i 70 anni — sono costretti a salire
e scendere giornalmente fino a quattro piani a piedi.”
3. ha proposto appello contro la sentenza n. 1035/2014 con i Parte_1
seguenti motivi: A) Denuncia di nuova opera – nullità della delibera condominiale
– Erronea interpretazione delle risultanze processuali e documentali. B) Erronea valutazione della condotta processuale tenuta da essi appellanti – assolvimento dell'onere probatorio. C) Violazione distanze – Risarcimento danni. D)
Ammissibilità della denuncia di nuova opera – verifica degli elementi strutturali.
Violazione delle distanze.
Ha così concluso: “1)In via preliminare ed in rito, ricorrendone le condizioni ed i presupposti, sospendere la esecutività della sentenza impugnata;
2) In via preliminare e nel merito accertare e dichiarare a) la ammissibilità della denuncia di nuova opera, b) la nullità della delibera autorizzativa di installazione
8
Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro e altri Parte_1 Controparte_1 dell'ascensore adottata dal se ricorrente e, per l'effetto, in riforma CP_5
della impugnata sentenza n.1035/14, disporre il ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione dell'ascensore; 3) Nel merito dichiarare e ritenere la illegittimità dell'opera in quanto lesiva dei diritti dominicali esclusivi e condominiali di essi appellanti per violazione delle norme sulle distanze legali nelle costruzioni e per
l'effetto 4) Ordinare ad essi appellati in solido il ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione dell'ascensore; 5) condannare essi appellati in solido alla esecuzione delle opere che saranno ritenute necessarie e al risarcimento dei danni conseguenti;
6) ammettere CTU che determini il minor valore dell'appartamento del a seguito dell'installazione dell'ascensore e condannare essi Pt_1
appellati in solido al risarcimento dei danni patiti e patendi derivanti;
7) condannare essi appellati in solido al risarcimento dei danni patiti e patendi dall'appellante e dalle figlie a seguito della messa in funzionamento dell'ascensore da liquidarsi in separata sede;
8) condannare gli appellati alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione all'avv. Antonio Aievola quale antistatario;
8) emettere ogni altro provvedimento di Giustizia ritenuto necessario.”.
4. Si è costituito che ha chiesto il rigetto dell'appello perché Controparte_1
infondato in fatto ed in diritto, con condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
4.1 Le altre parti appellate sono rimaste contumaci.
5. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado.
Con ordinanza in data 8 marzo 2023 la causa è stata rimessa sul ruolo per l'udienza del 12 luglio 2023 onerando la parte appellante ad integrare il contraddittorio nei confronti di . Parte_2
6. Preliminarmente occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
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Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Toscano contro e altri Pt_1 Controparte_1 Al riguardo, dall'esame degli atti, risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 1° aprile 2014; b) la sentenza non è stata notificata;
c) l'atto d'appello è stato consegnato per la notifica in data 6 novembre 2014.
Risulta che è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 c.p.c., tenuto conto anche del periodo di sospensione feriale dei termini processuali (all'epoca vigente gg. 46).
La parte appellante poi non ha adempiuto alla notifica nei confronti di Pt_2
poiché con nota di trattazione depositata il 24.04.2023 ha
[...] Parte_1
rappresentato: a) che il proprio genitore donante nato a Parte_2
Pomigliano d'arco il 10.02.1942 era deceduto il 04.01.2019 per cui era impossibile procedere alla integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, come disposto dalla Corte;
b) che esso aveva provveduto a disporre dei suoi Parte_2
beni in vita con atto per notaio del 17.01.2013 rep. n. 2965 che Persona_4
già era stato versato in atti.
La causa è stata rinviata all'udienza del 23.10.2024 con onere a carico della parte appellata di depositare il certificato di collaudo statico dell'ascensore, o atto equipollente.
All'udienza richiamata la causa è stata assegnata a sentenza con termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
7. E' possibile quindi passare all'esame dei motivi di appello.
8. La parte appellante con il primo motivo (A) Denuncia di nuova opera – nullità della delibera condominiale – Erronea interpretazione delle risultanze processuali e documentali.) ha sostenuto che la delibera condominiale del 29 dicembre 2000 non ha riguardato l'autorizzazione all'installazione dell'ascensore in quanto i condomini in assemblea non hanno approvato il preventivo di alcuna ditta, non hanno dato incarico per l'esecuzione dei lavori, non hanno delegato l'amministratore per la stipula di un formale contratto di appalto privato, non hanno nominato un direttore dei lavori né hanno incaricato un tecnico ai fini della
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Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro e altri Parte_1 Controparte_1 verifica statica dell'immobile per l'apposizione dello ascensore ma hanno solo nominato una commissione al fine di coadiuvare l'attività dell'amministratore nella scelta delle migliori offerte per poi sottoporle alla deliberazione assembleare.
Ha comunque affermato che, nel caso tale delibera fosse stata ritenuta autorizzativa all'installazione dell'ascensore, sarebbe stata comunque affetta da nullità e non annullabilità.
Il motivo di appello è infondato.
A seguito anche di copiosa giurisprudenza di merito l'art. 10 comma 3 D.L. n.
76/2020 (conversione L. n. 120/2020) ha stabilito che: “Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice civile.”.
In un condominio l'installazione dell'ascensore realizzata a spese esclusive di alcuni condomini eseguita su parti comuni dell'edificio, pur costituendo un'innovazione, ricade sotto la disciplina di cui all'art. 1102 del Codice civile,
“che contempla anche le innovazioni”, per cui ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne pari uso secondo il loro diritto. Ne consegue che ciascun condomino può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa comune senza il preventivo assenso degli altri condomini [Cassazione civile ordinanza n. 31462/2018:…ove non debba
procedersi ad una ripartizione di spesa tra tutti i condomini, per essere stata la spesa relativa alle innovazioni di cui si tratta, assunta interamente a proprio carico da un condomino, trova, comunque, applicazione la norma generale di cui all'art. 1102 c.c., che contempla anche le innovazioni, ed in forza della quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne uguale uso
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Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro e altri Parte_1 Controparte_1 secondo il loro diritto, e, pertanto, può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa comune (Sez. 2, Sentenza n. 24006 del 27/12/2004; conf. Sez. 2, Sentenza n. 25872 del 21/12/2010),]. Naturalmente
l'installazione dell'ascensore è ritenuta una innovazione utile solo se non arreca pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, se non altera il decoro architettonico o se non rende alcune parti dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
Nel caso di specie il Giudice di primo grado ha puntualmente analizzato i presupposti prima indicati ed ha correttamente ritenuto che il semplice disagio subito dalla parte appellante, rispetto al normale utilizzo della cosa comune, non costituisce impedimento all'installazione, pur considerando che all'interno di un edificio sussiste certamente il sacrificio delle dimensioni delle scale e/o dell'atrio.
Per completezza si osserva che non è accoglibile la richiesta, avanzata dalla parte appellata costituita, di rettificare la motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto ininfluente la delibera assembleare del
29.12.2000. Il più intenso uso della cosa comune non può ritenersi sottratto alla vigilanza del che ha pieno diritto di verificare la sussistenza della CP_5
legittimità dei presupposti di natura normativa, tecnica ed urbanistica dell'opera da realizzare, ancorchè l'accollo spese sia posto a carico esclusivo di singoli condomini.
9. Con il secondo motivo di gravame (Erronea valutazione della condotta processuale tenuta da essi appellanti – assolvimento dell'onere probatorio.)
l'appellante ha sostenuto che nel corso del giudizio di primo grado Parte_1
era stata invocata dai resistenti l'applicazione della L. n. 13/1989 in relazione alle patologie sofferte da (moglie di ed intervenuta Controparte_4 CP_3
in giudizio). Nel ribadire la contestazione delle pretese avanzate dai resistenti, fra l'altro ritenute anche inammissibili perché costituenti domande nuove, ha precisato che, dopo il decesso dell'interveniente, l'immobile era stato venduto
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Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Felice contro e altri Pt_1 Controparte_1 nell'anno 2009 a Cimitile Marta, così venendo meno il presupposto invocato della disciplina di cui alla L. n. 13/1989 e tale sopravvenuta circostanza comporterebbe il venir meno della necessità di comprimere il suo diritto di proprietà esclusiva (in relazione allo spazio occupato dall'ascensore nell'androne e quant'altro lamentato in atti) – pag. 31 atto di appello.
Il motivo di appello è infondato.
L'installazione di un ascensore in un condominio va contemplata secondo un principio di solidarietà da considerare non solo in favore di condòmini che soffrano di patologie motorie ma anche in favore di persone anziane ivi dimoranti, così da non escluderne l'installazione nel caso non venissero rispettate le normative riguardanti le dimensioni e le misure minime per l'eliminazione delle barriere architettoniche, soprattutto nel caso di mancanza di uno spazio adeguato negli edifici di vecchia costruzione.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 19087/2022 ha infatti ribadito: “… allorche' l'installazione di un ascensore su area comune sia funzionale allo scopo di eliminare delle barriere architettoniche (o comunque di agevolare l'accesso alle proprie abitazioni, specie se poste ai piani alti, evitando di affrontare le scale), occorre tenere conto del principio di solidarieta' condominiale, che implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche (o comunque delle persone che hanno difficolta' ad affrontare le rampe), trattandosi di un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati e che conferisce comunque legittimita' all'intervento innovativo, purche' lo stesso sia idoneo, anche se non ad eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell'abitazione…omissis… Infatti, l'interesse all'installazione, nonostante il dissenso di alcuni condomini, dell'impianto di ascensore e' funzionale al perseguimento di finalita' non limitabili alla sola tutela
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Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro e altri Parte_1 Controparte_1 delle persone versanti in condizioni di minorazione fisica, ma individuabili anche nell'esigenza di migliorare la fruibilita' dei piani alti dell'edificio da parte dei rispettivi utenti, apportando una innovazione che, senza rendere talune parti comuni dello stabile del tutto o in misura rilevante inservibili all'uso o al godimento degli altri condomini, faciliti l'accesso delle persone a tali unita' abitative, in particolare di quelle meno giovani…omissis… E tanto nel debito rispetto dell'assunto in forza del quale, in tema di condominio negli edifici, nell'identificazione del limite all'immutazione della cosa comune, disciplinato dall'articolo 1120 c.c., comma 2, (dopo la novella articolo 1120 c.c., u.c.), il concetto di inservibilita' della stessa non puo' consistere nel semplice disagio subito rispetto alla sua normale utilizzazione - coessenziale al concetto di innovazione -, ma e' costituito dalla concreta inutilizzabilita' della res communis, secondo la sua naturale fruibilita'; si puo' tener conto di specificita' - che possono costituire ulteriore limite alla tollerabilita' della compressione del diritto del singolo condomino - solo se queste costituiscano una inevitabile e costante caratteristica di utilizzo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7028 del 12/03/2019; Sez. 2,
Ordinanza n. 21342 del 29/08/2018; Sez. 2, Sentenza n. 12930 del 24/07/2012;
Sez. 2, Sentenza n. 15308 del 12/07/2011).”.
La citata ordinanza fornisce tutti gli elementi a confutazione delle doglianze di parte appellante, così come dall'attività istruttoria tenuta è emerso nel caso di specie.
10. Con il terzo motivo (Violazione distanze – Risarcimento danni) l'appellante ha sostenuto che l'installazione dell'ascensore impedisce “la normale fruizione del proprio appartamento da parte dei sigg.ri , limitando luce ed aria Pt_1
data la distanza di neppure 20 cm con la porta di ingresso dello stesso, con la perdita di privacy e la immissione di rumori molesti e di molto superiori alla soglia della normale tollerabilità, specialmente nelle ore notturne.” – pag. 33 atto di appello.
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Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Toscano Felice contro e altri Controparte_1 Il motivo di appello è infondato poiché, come già ampiamente argomentato, la semplice limitazione dell'uso degli spazi comuni non può ritenersi impeditiva all'installazione, occorrendo invece che da detta installazione derivi la totale inutilizzabilità degli spazi comuni.
In ordine poi alla denunciata “immissione di rumori molesti e di molto superiori alla soglia della normale tollerabilità, specialmente nelle ore notturne” nessuna prova a riguardo è stata fornita. Per tutte si cita il principio di diritto affermato nella sentenza della Corte di Cassazione civile n. 19434/2019: “il danno non patrimoniale subito in conseguenza di immissioni di rumore superiore alla normale tollerabilità non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione del diritto (nella specie quello al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane) ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non vi
è copertura normativa, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle
Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.. Ne consegue che il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal fine avvalersi anche di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari
(da allegare e provare da parte del preteso danneggiato) diversi dal fatto in sè dell'esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità.”.
11. Con il quarto motivo (Ammissibilità della denuncia di nuova opera – verifica degli elementi strutturali. Violazione delle distanze) l'appellante aggiunge alle
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Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro e altri Parte_1 Controparte_1 argomentazioni già articolate nei precedenti motivi la censura relativa alla mancata verifica sui seguenti profili: “A) la compatibilità tecnica dell'ascensore
e della struttura con lo stabile condominiale nonché accertata l'eventuale sovrappeso e perforazione del livello zero – piano terra;
B) se l'istallato ascensore presenti le caratteristiche tecniche normative nonché sia conforme alle norme antisismiche, tutto quanto previsto per l'abbattimento delle barriere architettoniche…” – pagg. 36 e ss. atto di appello.
Il motivo di appello è infondato.
L'installazione dell'ascensore, pur essendo assoggettata ad una disciplina speciale di favore rispetto alle regole generali di formazione delle maggioranze in ambito condominiale, in quanto volta ad eliminare le barriere architettoniche ed ispirata pertanto ad un principio di solidarietà sociale, costituisce un'innovazione, la cui legittimità resta comunque condizionata al rispetto dei limiti previsti dagli artt.
1120 e 1121 cod. civ., (Cass 28920/2011). Ne consegue che, stante il divieto posto dall'ultimo comma dell'art. 1120 cit., non può essere consentita quell'installazione che, tra l'altro, rechi “pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato”.
In coerenza con tale previsione la statuizione di primo grado, pur revocando il provvedimento di sospensione dell'esecuzione dell'opera reso in fase interdittale, ha condizionato la prosecuzione dei lavori per la realizzazione dell'impianto all'intervento di rinforzo strutturale indicato nella relazione dell'ing.
[...]
. Persona_3
L'imposizione di tale condizione, contrariamente a quanto sostenuto dagli odierni appellati, non costituiva un “improprio suggerimento”, posto che, trattandosi di un'opera ancora a farsi alla data della pronuncia di primo grado, il giudice a quo, ponendosi correttamente in linea con la previsione dell'ultimo comma dell'art. 1120 c.c. citato, ha autorizzato la ripresa dei lavori, ribadendo la necessità dell'osservanza dei limiti sanciti da tale disposizione per una legittima
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Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro e altri Parte_1 Controparte_1 innovazione, tra cui rientra, appunto, la verifica che essa non arrechi danno alla statica dell'edificio (vedi Cass. 21013/2010, secondo cui la sentenza condizionale, con la quale l'efficacia della statuizione è subordinata al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto o al preventivo adempimento di una prestazione, è generalmente ammessa nel nostro ordinamento, purché si concreti nell'accertamento dell'esistenza attuale dell'obbligo di eseguire una determinata prestazione e nel condizionamento, pure attuale, di detto obbligo al verificarsi di una circostanza ulteriore il cui avveramento si presenti differito ed incerto, così da non richiedere altra indagine oltre quella diretta ad accertare se la predetta circostanza si sia o meno verificata). Sennonché, va tenuto conto che rispetto alla situazione di fatto presa in considerazione dalla sentenza appellata è sopravvenuta l'ultimazione dei lavori collaudata dalla certificazione datata 16.5.2014 a firma del legale rappresentante della società installatrice di Parte_4
conformità dell'opera ai requisiti di sicurezza della Direttiva Macchine
2006/42/CE.
Tale certificazione fonda una presunzione di legittimità dell'impianto ai sensi dell'art. 4 DPR 162/1999, nella formulazione ratione temporis vigente, a norma del quale “Gli ascensori e i componenti di sicurezza muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità di cui all'allegato II sono considerati conformi a tutte le prescrizioni del presente regolamento”. Nello stesso senso dispone l'art. 4 DL n. 17 del 27 gennaio 2010, attuativo della direttiva
2006/42/CE, secondo cui “Le macchine provviste della marcatura CE e accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità, i cui elementi sono previsti dall'allegato II, parte 1 sezione A, sono ritenute rispondenti alle disposizioni del presente decreto legislativo”.
Dalla documentazione prodotta dagli odierni appellati risulta altresì che a seguito della comunicazione di messa in esercizio dell'impianto l'amministrazione comunale ha assegnato alla piattaforma il numero di matricola, in conformità alla
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Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro e altri Parte_1 Controparte_1 previsione dell'art. 12 comma 3 DPR 162/99 (vedi nota del Parte_5
in data 30 maggio 2014 – produzione primo grado parte appellata).
[...]
Nel quadro così delineato deve pertanto presumersi che l'impianto soddisfi i requisiti di sicurezza imposti dalla normativa di settore e, a fronte di siffatta presunzione, era onere dell'appellante allegare specifici profili di inadeguatezza strutturale dell'impianto tali da renderlo pericoloso per persone e/o cose.
Circa il riparto dell'onere probatorio va infatti segnalato che allorché il condominio (o altro partecipante) intende negare la legittimità della modificazione della cosa comune apportata dal singolo condomino, il superamento dei limiti del pari uso, di cui all'art. 1102 c.c., si configura come un fatto costitutivo, inerente alle condizioni dell'azione esperita, sicché deve essere provato da colui che agisce, mentre la deduzione, da parte dell'autore, della legittimità della modifica non comporta alcun onere probatorio a carico del medesimo (cfr. Cass. Sez. 6 - 2,
22/02/2022, n. 5809; Cass. Sez. 6 - 2, 18/11/2021, n. 35213).
In conclusione va respinta la richiesta ripristinatoria in cui l'appellante ha insistito con il mezzo di gravame, difettando la condizione della illegittimità dell'innovazione recata dalla realizzazione dell'impianto di cui è causa.
Per le medesime ragioni deve essere conseguentemente disattesa la richiesta di condanna al risarcimento dei danni asseritamente derivati all'unità immobiliare di proprietà esclusiva degli appellanti per la diminuzione di valore economico della stessa.
12. In relazione alle spese di lite del presente grado si premette che nella specie, in cui il giudizio è stato incardinato in forza di citazione notificata nell'anno
2001, trova applicazione l'art. 92 c.p.c. nella originaria e meno restrittiva formulazione, antecedente anche alla prima modifica recata dall'art. 2 l. 28 dicembre 2005, n. 263 con effetto dal 1° marzo 2006, che così recita(va): “se vi
è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
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Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Toscano contro e altri Pt_1 Controparte_1 I “giusti motivi” appaiono sussistere, tenuto conto che la legittimità dell'impianto è stata accertata in forza di circostanze sopravvenute, che hanno implicato il superamento del quadro fattuale cui ha avuto riguardo la statuizione di primo grado.
13. Si dà atto che la parte appellante è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater d.P.R. 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012
n. 228).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da: contro la sentenza n. Parte_1
1035/2014, pronunciata dal Tribunale di Nola, così definitivamente provvede:
- Dichiara la contumacia di Controparte_2 CP_3 [...]
in Pomigliano D'Arco Controparte_4 Controparte_5
alla via C. Miccoli, VII Trav. n. 34..
- Rigetta l'appello.
- Compensa integralmente le spese di lite del presente grado tra le parti.
- Si dà atto che la parte appellante è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
(art. 13 comma 1 quater d.P.R. 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, il 29 gennaio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Chiara Memoli D.ssa Alessandra Piscitiello
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Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Toscano Felice contro e altri Controparte_1