Ordinanza cautelare 10 marzo 2022
Sentenza 27 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 27/03/2023, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/03/2023
N. 00182/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00825/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di IN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 825 del 2021, proposto da IA LI s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. Domenico Ielo, Giovanni Mangialardi e Paola Iatì, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c.: domenico.ielo@milano.pecavvocati.it e giovanni.mangialardi@milano.pecavvocati.it;
contro
Comune di Gaeta (LT), in persona del Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Piccolo dell’Avvocatura civica, presso i cui uffici è domiciliato in Gaeta, piazza XIX maggio 10;
per l’annullamento
1) della nota prot. n. 41688 del 1° settembre 2021, con il quale il Comune di Gaeta ha comunicato a IA LI s.p.a.: a) l’improcedibilità dell’istanza di autorizzazione presentata ai sensi degli art. 87 e 88, d.lgs. 1° agosto 2003 n. 259, per l’installazione di una stazione radio-base per rete di telefonia mobile sul territorio comunale in via Colle s.n.c., su terreno distinto in catasto al foglio n. 27, mappale n. 921, sito “LT04024_010 Gaeta Torre San Vito”; b) la conclusione in forma semplificata del relativo procedimento autorizzatorio, ai sensi dell’art. 2, l. 7 agosto 1990 n. 241;
2) della nota prot. n. 45406 del 24 settembre 2021, nella parte in cui il Comune ha confermato il rigetto dell’istanza indicata sub 1);
3) dell’art. 6 del regolamento comunale denominato “Piano di settore per la telefonia mobile – Norme tecniche di Attuazione” e del “Piano per la localizzazione di impianti di telefonia mobile”, approvati con delibera del Consiglio comunale n. 19 del 4 aprile 2014, se interpretati nel senso di vietare l’installazione degli impianti al di fuori delle aree ivi individuate quali aree idonee all’installazione;
4) di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gaeta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – IA LI s.p.a. con nota allibrata al prot. n. 39523 del 16 agosto 2021 ha domandato al Comune di Gaeta, ai sensi degli art. 87 e 88, d.lgs. 1° agosto 2003 n. 259, l’autorizzazione per l’installazione di una stazione radio-base per rete di telefonia mobile in via Colle s.n.c., su terreno distinto in catasto al foglio n. 27, mappale n. 921, sito “LT04024_010 Gaeta Torre San Vito”. Contestualmente, detta istanza è stata trasmessa all’ARPA per il rilascio del prescritto parere radio-protezionistico e sono stati chiesti anche gli atti di assenso resi necessari dalla sussistenza in loco dei vincoli idrogeologico e paesistico.
Con nota prot. n. 41688 del 1° settembre 2021, il Comune di Gaeta ha disposto in forma semplificata l’improcedibilità della prefata istanza presentata ex artt. 87 e 88, d.lgs. n. 259 del 2003, rilevando: a) la non riconducibilità del sito nel perimetro delle aree individuate dal regolamento locale quali aree idonee per la realizzazione di stazioni radio base; b) la mancanza di un titolo di disponibilità dell’area oggetto di intervento valido ed efficace oltre che della marca da bollo. In esito alla partecipazione procedimentale, svolta dalla odierna ricorrente a mezzo della memoria assunta dall’ente locale al prot. n. 44840 del 22 settembre 2021, il Comune di Gaeta con nota prot. n. 45406 del 24 settembre 2021 ha confermato il prefato rigetto semplificato del 1° settembre 2021, motivando la determinazione così assunta con il fatto che per accedere alle esigenze di IA LI s.p.a. sarebbe necessaria una integrazione o revisione del piano di localizzazione approvato ai sensi dell’art. 8, comma 6, l. 22 febbraio 2001 n. 36, con delibera consiliare n. 19 del 4 aprile 2014, invitando la società a presentare a tal fine una proposta di siti alternativi.
In relazione a ciò, con il ricorso all’esame, notificato il 2 novembre 2021 e depositato il successivo giorno 27, IA LI s.p.a. è insorta avverso gli atti indicati in epigrafe, denunciando:
I) violazione degli artt. 6, comma 1, lett. b), 10 e 10- bis , l. 7 agosto 1990 n. 241, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
II) violazione dell’art. 87 e dell’all. 13, d.lgs. n. 259 cit., per avere il Comune richiesto la presentazione di documenti diversi ed ulteriori da quelli previsti dalla legge;
III) violazione degli artt. 8, l. n. 36 del 2001 e 6 della delibera consiliare n. 19 del 2014, oltre a eccesso di potere pe difetto di istruttoria, poiché il diniego è motivato in relazione al fatto che il sito proposto non rientra tra quelli previsti dal piano per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile;
IV) violazione degli artt. 3, comma 2, 86, 87 e 90, d.lgs. n. 259 cit. e 8, comma 6, l. n. 36 del 2001, perché l’art. 6 del regolamento locale ed il correlativo piano di localizzazione delle antenne darebbero vita a un vero e proprio confinamento delle nuove installazioni sui soli siti previamente individuati come idonei, dando così vita ad un autonomo vizio di legittimità;
V) incompetenza e violazione della l. n. 36 cit., perché nelle premesse della delibera consiliare di approvazione del regolamento locale sulle antenne e del correlativo piano si fa riferimento a profili di tutela della salute che sono demandati in via esclusiva alla competenza dell’ARPA, che ha espresso parere radio-protezionistico favorevole, anche in tal caso incorrendo in un autonomo vizio di legittimità;
VI) violazione degli artt. 97 Cost., 1, l. n. 241 del 1990, 4, commi 1 e 2, 25, d.lgs. n. 259 cit., oltre a eccesso di potere per disparità di trattamento, avendo il Comune di Gaeta, mediante il suddetto regolamento e l’accluso piano di localizzazione, introdotto barriere artificiali al mercato dell’installazione degli apparati di comunicazione elettronica, impedendo a IA LI s.p.a. di entrare in tale ambito territoriale, ponendo in essere un ulteriore autonomo vizio di legittimità;
VII) violazione degli artt. 86, 87 e 90, d.lgs. n. 259 cit., perché, come emerge dalla relazione tecnica, il sito proposto dalla società ricorrente è essenziale al fine di garantire un’idonea copertura del servizio sul territorio di Gaeta, sì che il confinamento determinato dal regolamento locale sulle antenne e dal relativo piano di localizzazione ostano a che le infrastrutture da realizzare arrechino alla comunità la pubblica utilità che per legge le caratterizza;
VIII) violazione degli artt. 4, par. 2, TUE, 3 e 4, d.lgs. n. 259 cit., e del d.m. 4 novembre 2016, in quanto IA LI s.p.a. è una società c.d. remedy taker , nata per effetto di un provvedimento della Commissione europea che si è espressa sulla fusione tra Wind e H3G, prescrivendo lo scorporo delle attività di realizzazione delle reti mobili e l’ingresso di un nuovo operatore, con l’effetto che le determinazioni regolamentari e pianificatorie assunte dal Comune di Gaeta impediscono alla società di ottemperare agli obblighi prescritti a livello europeo.
Si è costituito in giudizio il Comune di Gaeta, che ha sinteticamente contestato le argomentazioni articolate dalla società ricorrente a sostegno delle proprie ragioni.
Con ordinanza cautelare 10 marzo 2022 n. 118 è stata disposta la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, “ perché la dichiarazione di improcedibilità dell’istanza della ricorrente appare motivata essenzialmente con riferimento al fatto che, da un lato, il sito proposto non rientri tra quelli precedentemente individuati come idonei dall’Amministrazione, alla stregua di un approccio alla localizzazione delle stazioni radio-base di telefonia mobile (il c.d. confinamento dei siti) che è stato costantemente rigettato dalla giurisprudenza amministrativa e, dall’altro, che essa sia carente di documenti non prescritti dalla legge ”.
Con nota del 24 agosto 2022 parte ricorrente ha poi formulato a questo Tribunale istanza di sgravio per la cartella di pagamento n. 068 2022 0021796 15 000 del 21 luglio 2022, emessa per la corresponsione del contributo unificato dovuto per il presente ricorso, allegando di averlo pagato in data successiva al deposito dell’atto introduttivo del giudizio.
Alla pubblica udienza dell’8 marzo 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso è fondato sotto gli assorbenti profili evidenziati nel secondo, terzo e quarto ordine di censure.
2.1 Quanto al secondo motivo di gravame, esso è ad ogni evidenza suscettibile di accoglimento ove si ricordi che, secondo giurisprudenza consolidata dalla quale il collegio non intende deflettere, il procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, così come disciplinato dall’art. 87, d.lgs. 259 cit., nel testo applicabile ratione temporis , è unico, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale e, l’Amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all’allegato 13 (modello A) d.lgs. 259/2003, attese le sue finalità acceleratorie e semplificatorie, sicché la richiesta da parte del Comune di Gaeta di produrre ulteriore documentazione non prevista dalla normativa risulta un aggravamento procedimentale contrario alla ratio della normativa nonché alla logica sottesa dagli artt. 1 e 2, l. n. 241 cit. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 settembre 2022 n. 8259; sez. VI, 14 febbraio 2022 n. 1050; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 27 dicembre 2022 n. 3782; sez. I, 6 dicembre 2022 n. 3513; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 5 dicembre 2022 n. 2199; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 5 agosto 2022 n. 5302).
2.2 In merito al terzo ed al quarto motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per la loro evidente connessione, vertendo entrambi sulla critica alla scelta regolamentare e di pianificazione dell’ente locale, con la quale è stato introdotto un vero e proprio confinamento delle infrastrutture di telefonia mobile nei soli siti previamente identificati, si rileva che anche essi sono favorevolmente scrutinabili.
Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che le norme e prescrizioni di pianificazione locale che individuano aree di installazione devono essere interpretate nel senso che l’indicazione dei siti idonei non è tassativa e che, laddove il gestore proponga siti diversi, l’ufficio competente deve svolgere un’istruttoria tecnica per verificare che tali siti non siano incompatibili con gli interessi primari che il piano è preposto ex lege a tutelare (TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 3 aprile 2021 n. 196; TAR Marche, sez. I, 25 settembre 2020 n. 560; sez. I, 22 novembre 2019 n. 720; sez. I, 16 gennaio 2018 n. 50; sez. I, 23 giugno 2017 n. 534; sez. I, 1° agosto 2016 nn. 471 e 472).
Alla stregua di tali conclusioni, vanno ritenuti come meramente preferenziali i punti di localizzazione delle stazioni radio base individuati dall’ente locale nell’esercizio dei suoi poteri di pianificazione territoriale, sì che, in presenza di una proposta alternativa, peraltro sostenuta da apposita relazione tecnica, è necessario che l’Amministrazione ne valuti comunque la compatibilità con gli interessi pubblici sottesi al piano; circostanza questa pacificamente esclusa nel caso di specie.
2.3 La natura assorbente dei vizi di legittimità sopra riscontrati esime il collegio dalla disamina degli ulteriori mezzi di impugnazione.
2.4 Con riferimento all’istanza di sgravio per il contributo unificato presentata il 24 agosto 2022, rileva il collegio che essa non può essere accolta perché va presentata all’ente impositore (fermo restando che, in ogni caso, la cognizione sulle relative situazioni giuridiche soggettive è riservata agli organi della giurisdizione tributaria, giusto l’art. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546). Infatti, ai sensi dell’art. 220, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, in tutti i casi in cui il credito per il pagamento del contributo unificato è estinto legalmente, l’ufficio provvede direttamente all’annullamento, ai sensi dell’art. 267, comma 1, r.d. 23 maggio 1924 n. 827, e se il credito è già iscritto a ruolo è discaricato automaticamente.
3. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di IN, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati; rigetta l’istanza di sgravio dalla cartella di pagamento emessa per la corresponsione del contributo unificato dovuto.
Condanna il Comune di Gaeta al pagamento delle spese di lite, che sono liquidate in euro 1.800,00 (milleottocento/00), oltre ad accessori di legge, che si aggiungono a quanto già riconosciuto all’esito della fase cautelare del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in IN nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023, con l’intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Torano | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO