TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
RGAC 61824 ANNO 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE TO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 61824 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 posta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 9 ottobre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti, e vertente
TRA
(p.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, nella qualità di cessionaria del credito vantato da Pt_2
, elettivamente domiciliata in Roma, viale Angelico n. 92 presso lo studio degli avv.
[...]
Simone Salzetta e Domenico Salzetta che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente
APPELLANTE
E
(cf ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via di Santa Costanza n. 27 presso lo studio dell'avv. Lucia Marini che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita da , procuratore speciale della società, su foglio allegato alla comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta depositata telematicamente
APPELLATA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
E
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.
Conclusioni
Alla udienza di precisazione delle conclusioni del 9 ottobre 2024 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la società nella Parte_1
qualità di cessionaria del credito risarcitorio asseritamente spettante a Parte_2
quale proprietario del veicolo BMW targato DN08ZK, in relazione all'incidente avvenuto il giorno 1 aprile 2017 in Roma, lungo via Ponte Casilina e causato dal veicolo Fiat OB
targato FD548NG che aveva tamponato il veicolo BMW sospingendolo contro il veicolo Alfa
147 targato DF509FA che lo precedeva.
I due conducenti avevano compilato e sottoscritto il modello CAI nel quale il conducente del veicolo Fiat OB si era assunta la responsabilità del sinistro.
Il veicolo BMW aveva subito danni quantificati in euro 10.936.92 ed era stato riparato dalla società attrice alla quale il proprietario aveva ceduto il credito risarcitorio.
La società attrice aveva richiesto il risarcimento del danno alla società che CP_4
assicurava il veicolo BMW.
La società aveva corrisposto una prima somma di euro 3.322,82 e ritenendo CP_1
detta somma non satisfattiva era stato introdotto il giudizio innanzi al giudice di pace richiedendo il pagamento del danno residuo individuato in euro 7.153,41 oltre euro 1.600
per le spese stragiudiziali.
RGAC 61824 ANNO 2021 Pag. 2 di 11 G.U. TO PA
TO PA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Si era costituita la società eccependo la carenza di legittimazione Controparte_1
della società attrice in relazione alla possibilità di cedere del credito risarcitorio e la quantificazione del danno in quanto il valore commerciale del veicolo al momento dell'incidente ammontava ad euro 7.500 e, per questa ragione la Assicurazione aveva corrisposto la somma complessiva di euro 7.500 aveva integrato nelle more della introduzione del giudizio la somma inizialmente corrisposta.
Ha contestato il diritto al rimborso delle spese stragiudiziali dal momento che la
Assicurazione aveva effettuato due diverse valutazioni al fine di corrispondere la somma complessivamente corrisposta.
Non si era costituita la società venendo dichiarata Controparte_3
contumace.
Nel corso del giudizio non veniva espletata istruttoria né veniva disposta una consulenza tecnica per valutare i danni riportati dal veicolo ed il valore commerciale dello stesso e la causa à stata decisa da parte del giudice di pace che ha avendo ritenuto che fosse stato prospettato un tamponamento a catena senza che fosse stato provato se i veicoli fossero stati in movimento o fermi al momento dell'urto e che la società attrice non aveva fornito che il veicolo fosse fermo per poter superare la presunzione di responsabilità sullo stesso incombente nel caso che il tamponamento si fosse verificato tra veicoli in movimento.
Di conseguenza non essendo stata provata la responsabilità della società convenuta per il tamponamento dell'alfa 147, la cui specifica presenza non risulta indicata nel mod CAI se non nel disegno, ha ritenuto che fossero risarcibili i soli danni riportati nella parte posteriore del veicolo BMW e che la fattura prodotta dalla carrozzeria determinasse un costo di riparazione di euro 6.150, ha ritenuto che la somma corrisposta, anche sulla base del valore commerciale del veicolo immatricolato dieci anni prima, fosse satisfattiva del danno.
Ha respinto, quindi la domanda risarcitoria con condanna alle spese.
RGAC 61824 ANNO 2021 Pag. 3 di 11 G.U. TO PA
TO PA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Avverso detta sentenza ha proposto appello la società deducendo Parte_1
la erroneità della decisione nella parte in cui non aveva considerato che il modello CAI a doppia firma costituiva prova della dinamica dell'incidente. Inoltre il giudice non aveva correttamente valutato gli elementi presenti ed in particolare la dichiarazione proveniente dalla proprietaria del veicolo Alfa 147, rilasciata due giorni dopo il sinistro e che era stata allegata agli atti.
Ha dedotto, inoltre la errata quantificazione dei danni in quanto la fattura depositata era relativa al solo importo residuo del danno sulla base della somma corrisposta prima della introduzione del giudizio.
Ha lamentato, inoltre, il mancato espletamento di una consulenza tecnica per accertare il costo della riparazione eseguita ed ha contestato la condanna alle spese tenuto conto del parziale accoglimento della domanda in relazione al diritto al risarcimento dei danni per una parte degli stessi.
Si è costituita la società evidenziando che pur potendo Controparte_1
contestare la modalità di attribuzione della responsabilità trattandosi di incidente avvenuto tra veicoli in movimento al fine di escludere parte dei danni dall'ambito della risarcibilità,
aveva limitato la contestazione al solo quantum in quanto i danni riportati dal veicolo in ogni caso non avrebbero potuto essere risarciti in misura pari al valore commerciale del veicolo pari alla somma complessivamente corrisposta.
Ha evidenziato, inoltre, come la società attrice, in relazione alla individuazione della somma dovuta per la riparazione del veicolo ha prodotto una fattura emessa per un importo assai inferiore, asserendo che la stessa era stata messa solo per la parte di credito ancora rimasto insoluto, come se la fattura, in presenza di pagamenti parziali non debba essere secondo legge, emessa per l'intero eventualmente dando atto di aver già ricevuto parte del corrispettivo a titolo di acconto, anche se anche l'acconto, essendo introitato in contabilità
RGAC 61824 ANNO 2021 Pag. 4 di 11 G.U. TO PA
TO PA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
doveva essere oggetto della emissione della documentazione fiscale obbligatoria (cosa peraltro presente in fattura nella quale eè riportato il riferimento ad altra fattura di acconto n.
189/2017.
Ha ribadito, in ogni caso, che il valore commerciale del veicolo non avrebbe giustificato la condanna al pagamento della somma occorrente alò pagamento in misura superiore al valore del veicolo.
Non si è costituita la società venendo dichiarata Controparte_3
contumace.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata trattenuta in decisione alla udienza del 18 dicembre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice nella motivazione della decisione ha esaminato le modalità del sinistro come indicate dalle parti, tenuto conto che nessun rilievo poteva essere attribuita alla proprietaria del veicolo Alfa 147, parte nell'incidente ma non parte nel giudizio e quindi , come tale inidonea a svolgere la veste di testimone considerato l'interesse che ne avrebbe consentito l'intervento nel giudizio.
L'unico elemento che si desume dal modello CAI è che tre veicoli si erano tamponati,
circostanza, peraltro, che emerge solo dalla rappresentazione grafica dei veicoli al termine dell'incidente. Risulta indicata dal conducente del veicolo Fiat OB la casella corrispondente al tamponamento di un veicolo che procedeva nello stesso senso e nella stessa fila, senza alcuna indicazione del fatto che lo stesso fosse fermo o in movimento né
tra le annotazioni risulta tale circostanza in quanto il conducente del veicolo BMW aveva indicato di essere stato tamponato mentre era in fila senza indicazione del fatto che fosse fermo né che fosse stato sospinto contro il veicolo che lo precedeva mentre il conducnete
RGAC 61824 ANNO 2021 Pag. 5 di 11 G.U. TO PA
TO PA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
del Fiat OB ha dichiarato unicamente di aver tamponato un veicolo che si trovava davanti.
I danni sul Bmw sono stati descritti solo come collocazione “paraurti anteriore, paraurti posteriore” mentre nulla era indicato in relazione al veicolo Fiat OB che aveva idicato solo che i danni si sarebbero trovati sulla parte anteriore.
Nel modello CAI risulta indicato che non vi erano testimoni-
Sono state allegate fotografie dei danni effettuate nel corso della riparazione nella carrozzeria attrice.
E' stata prodotta la fattura emessa dalla società attrice il 3 ottobre 2017 nella quale sono indicate le parti sostituite, tra le quali entrambi i fari anteriori la cui rottura non era neppure menzionata nel modello CAI e riguardano sia la parte anteriore che quella posteriore e l'importo indicato in fattura comprensiva di parti di ricambio riparazione mano d'opera ed
IVA per un importo di euro 6.150, importo quindi che rappresenta il costo addebitato al proprietario per la completa riparazione del veicolo previa deduzione Controparte_5
dell'acconto di euro 2.732 euro oggetto della fattura 189/2917 non depositata.
Di conseguenza gli unici elementi disponibili per procedere alla ricostruzione del sinistro sono costituiti dal modello CAI, non integralmente e correttamente compilato, dalle fotografie del veicolo BMW prodotte nel giudizio e relative alla fase di riparazione del veicolo stesso presso la officina della società appellante ma senza alcuna prova che i danni fossero solo quelli riportati nel sinistro dal modello CAI dal momento che nello stesso era stata indicata dai due conducenti il fatto che i danni al veicolo BMW riguardassero il solo paraurti anteriore e posteriore, senza alcuna menzione del danneggiamento, ad esempio di entrambi i fari anteriori,.
RGAC 61824 ANNO 2021 Pag. 6 di 11 G.U. TO PA
TO PA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Riepilogati gli elementi disponibili osserva il giudicante che per quanto riguarda la valenza del modello CAI, sottoscritto da solo due conducenti dei tre veicoli che sarebbero stati coinvolti nel sinistro.
Secondo la corte di cassazione in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riferimento alla disciplina del modello di constatazione amichevole dell'incidente (cosiddetto CID) e del litisconsorzio nel giudizio,
secondo le norme, "ratione temporis" applicabili, rispettivamente, dell'articolo 5 del d.l. 23
dicembre 1976 n. 857 conv. nella legge 26 febbraio 1977 n. 39, e dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n.990, poiché in ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'articolo 2733, terzo comma, cod. civ., la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti e non solo ai non confidenti, le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel suddetto modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo, mentre fanno piena prova nei confronti del conducente confidente secondo gli articoli 2733, secondo comma, 2734 e 2735 cod. civ.. (Cass. Sez.
III, 7 maggio 2007, n. 10304; Cass. Sez. III, 13 novembre 2014, n. 24187; Cass. Sez. III, 3
agosto 2017, n. 19327)
Tuttavia sempre nella giurisprudenza della corte di cassazione era presente anche una diversa interpretazione che nel tempo è divenuta prevalente secondo cui nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato,
assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la
RGAC 61824 ANNO 2021 Pag. 7 di 11 G.U. TO PA
TO PA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l. n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c (Cass.
Sez. III, 14 ottobre 2019, n. 25770; Cass. Sez. III, 13 febbraio 2013, n. 3567), tanto che la mancata contestazione, ad opera, della compagnia assicuratrice, della responsabilità del proprio assicurato, rimasto contumace, non esonera l'attore dell'assolvimento dell'onere probatorio a suo carico, evenienza ipotizzabile solo quando il difetto di contestazione sia riferibile alle parti avversarie regolarmente costituite in giudizio, potendo, pertanto,
assumere rilievo come mera circostanza di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, in applicazione l'art. 2733, comma 3, c.c. (Cass. Sez. III, 19 ottobre 2016, n. 21096)
In questa situazione il modello CAI non appare utile a fornire la prova della verificazione del sinistro indicato.
D'altra parte il fatto che il tamponamento si fosse verificato tra veicoli in movimenti o determinato da un veicolo che aveva urtato i veicoli fermi, era rilevante dal momento che la corte di cassazione declina diversamente gli effetti della presunzione iin tema di
RGAC 61824 ANNO 2021 Pag. 8 di 11 G.U. TO PA
TO PA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
responsabilità in caso di tamponamento di veicoli fermi o di tamponamento di veicoli in movimento.
Infatti in caso di veicoli fermi la presunzione di tutti i danni è posta a carico del tamponante finale, mentre nel caso di tamponamento di veicoli in movimento la presunzione di responsabilità è attribuita a ciascun veicolo rispetto a quello che lo precede salva prova del rispetto della distanza di sicurezza tra i veicoli in movimento.
Tuttavia la difesa della Assicurazione non ha contestato tali aspetti, se non indirettamente per quanto riguarda la identificazione del quantum che comporta necessariamente la identificazione dei danni effettivamente riconducibili al sinistro, essendo irrilevanti in sé i danni che risultano essere stati riparati che ben avrebbero potuto essere preesistenti o successivi.
La Assicurazione avendo giò corrisposto la somma di euro 7.500 ha dedotto, in ogni caso che null'altro era dovuto essendo già stato corrisposto l'intero importo del valore commerciale del veicolo immatricolato nel 2007 ed in relazione al quale nessuna informazione era stata fornita nel giudizio per consentire una valutazione specifica del veicolo non essendo stati depositati i documenti relativi alla effettuazione della manutenzione programmata del veicolo presso la BMW, il numero di km percorsi e tutti gli elementi che consentono una più specifica valutazione del valore del veicolo rispetto al valore medio fornito dalle riviste specializzate che si riferisce tuttavia ad un veicolo che abbia percorso un certo numero di km annui e sia in buone condizioni di manutenzione.
In Questa situazione non vi è dubbio che la società attrice abbia allegato costi di riparazione diversi da quelli formalmente esposti con la fattura emessa, dovendosi escludere che possa essere considerato quale costo di riparazione addirittura uno superiore a quello esposto nella fattura relativa alla riparazione completa del mezzo emessa dalla società attrice, essendo evidente che non possa trovare giustificazione una
RGAC 61824 ANNO 2021 Pag. 9 di 11 G.U. TO PA
TO PA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
richiesta di asseriti costi di riparazione superiori a quelli che liberamente ha indicato quale riparazione del veicolo un importo di euro 6.150 alla quale doveva aggiungersi l'importo della fattura 189/2917, non prodotto pari ad euro 2.723,62 comprensiva di IVA essendo stata dedotta dal costo prima della applicazione dell'IVA per un importo totale di euro
8.874,60.
Correttamente il giudice di pace sia non avendo ritenuto tutte lòe riparazione conseguenti ai danni riportati dal veicolo BMW, quali la sostituzione dei due fati anteriori con un costo complessivo di oltre 2.300 euro oltre IVA, ha ritenuto l'importo corrisposto satisfattivo del danno sia in relazione ai danni allegati ma non provati ed oggetto di contestazione e comunque il valore commerciale del veicolo era di euro 7.500 valore satisfattivo rispetto al valore non contestato dei danni sulla base della seconda perizia del perito assicurativo pari ad euro7.234,71.
Tale valutazione è stata operata sulla base della non contestazione da parte della assicurazione dei danni come quantificati, anche se in giudizio non era stata raggiunta la prova del fatto che i danni riparati fossero stati integralmente determinati dall'incidente.
Deve, pertanto, essere respinto l'appello e confermata la sentenza del giudice di pace
64971/2021 previa integrazione della motivazione;
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
P Q M
il Tribunale di Roma in grado di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e,
per l'effetto, conferma la sentenza n. 64971/2021 previa integrazione della motivazione condanna la società a rimborsare alla società Parte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro Controparte_1
RGAC 61824 ANNO 2021 Pag. 10 di 11 G.U. TO PA
TO PA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
2.550 di cui euro 2.500 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, in data 1 gennaio 2025.
Il Giudice
(TO PA)
RGAC 61824 ANNO 2021 Pag. 11 di 11 G.U. TO PA
TO PA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE TO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 61824 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 posta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 9 ottobre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti, e vertente
TRA
(p.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, nella qualità di cessionaria del credito vantato da Pt_2
, elettivamente domiciliata in Roma, viale Angelico n. 92 presso lo studio degli avv.
[...]
Simone Salzetta e Domenico Salzetta che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente
APPELLANTE
E
(cf ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via di Santa Costanza n. 27 presso lo studio dell'avv. Lucia Marini che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita da , procuratore speciale della società, su foglio allegato alla comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta depositata telematicamente
APPELLATA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
E
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.
Conclusioni
Alla udienza di precisazione delle conclusioni del 9 ottobre 2024 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la società nella Parte_1
qualità di cessionaria del credito risarcitorio asseritamente spettante a Parte_2
quale proprietario del veicolo BMW targato DN08ZK, in relazione all'incidente avvenuto il giorno 1 aprile 2017 in Roma, lungo via Ponte Casilina e causato dal veicolo Fiat OB
targato FD548NG che aveva tamponato il veicolo BMW sospingendolo contro il veicolo Alfa
147 targato DF509FA che lo precedeva.
I due conducenti avevano compilato e sottoscritto il modello CAI nel quale il conducente del veicolo Fiat OB si era assunta la responsabilità del sinistro.
Il veicolo BMW aveva subito danni quantificati in euro 10.936.92 ed era stato riparato dalla società attrice alla quale il proprietario aveva ceduto il credito risarcitorio.
La società attrice aveva richiesto il risarcimento del danno alla società che CP_4
assicurava il veicolo BMW.
La società aveva corrisposto una prima somma di euro 3.322,82 e ritenendo CP_1
detta somma non satisfattiva era stato introdotto il giudizio innanzi al giudice di pace richiedendo il pagamento del danno residuo individuato in euro 7.153,41 oltre euro 1.600
per le spese stragiudiziali.
RGAC 61824 ANNO 2021 Pag. 2 di 11 G.U. TO PA
TO PA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Si era costituita la società eccependo la carenza di legittimazione Controparte_1
della società attrice in relazione alla possibilità di cedere del credito risarcitorio e la quantificazione del danno in quanto il valore commerciale del veicolo al momento dell'incidente ammontava ad euro 7.500 e, per questa ragione la Assicurazione aveva corrisposto la somma complessiva di euro 7.500 aveva integrato nelle more della introduzione del giudizio la somma inizialmente corrisposta.
Ha contestato il diritto al rimborso delle spese stragiudiziali dal momento che la
Assicurazione aveva effettuato due diverse valutazioni al fine di corrispondere la somma complessivamente corrisposta.
Non si era costituita la società venendo dichiarata Controparte_3
contumace.
Nel corso del giudizio non veniva espletata istruttoria né veniva disposta una consulenza tecnica per valutare i danni riportati dal veicolo ed il valore commerciale dello stesso e la causa à stata decisa da parte del giudice di pace che ha avendo ritenuto che fosse stato prospettato un tamponamento a catena senza che fosse stato provato se i veicoli fossero stati in movimento o fermi al momento dell'urto e che la società attrice non aveva fornito che il veicolo fosse fermo per poter superare la presunzione di responsabilità sullo stesso incombente nel caso che il tamponamento si fosse verificato tra veicoli in movimento.
Di conseguenza non essendo stata provata la responsabilità della società convenuta per il tamponamento dell'alfa 147, la cui specifica presenza non risulta indicata nel mod CAI se non nel disegno, ha ritenuto che fossero risarcibili i soli danni riportati nella parte posteriore del veicolo BMW e che la fattura prodotta dalla carrozzeria determinasse un costo di riparazione di euro 6.150, ha ritenuto che la somma corrisposta, anche sulla base del valore commerciale del veicolo immatricolato dieci anni prima, fosse satisfattiva del danno.
Ha respinto, quindi la domanda risarcitoria con condanna alle spese.
RGAC 61824 ANNO 2021 Pag. 3 di 11 G.U. TO PA
TO PA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Avverso detta sentenza ha proposto appello la società deducendo Parte_1
la erroneità della decisione nella parte in cui non aveva considerato che il modello CAI a doppia firma costituiva prova della dinamica dell'incidente. Inoltre il giudice non aveva correttamente valutato gli elementi presenti ed in particolare la dichiarazione proveniente dalla proprietaria del veicolo Alfa 147, rilasciata due giorni dopo il sinistro e che era stata allegata agli atti.
Ha dedotto, inoltre la errata quantificazione dei danni in quanto la fattura depositata era relativa al solo importo residuo del danno sulla base della somma corrisposta prima della introduzione del giudizio.
Ha lamentato, inoltre, il mancato espletamento di una consulenza tecnica per accertare il costo della riparazione eseguita ed ha contestato la condanna alle spese tenuto conto del parziale accoglimento della domanda in relazione al diritto al risarcimento dei danni per una parte degli stessi.
Si è costituita la società evidenziando che pur potendo Controparte_1
contestare la modalità di attribuzione della responsabilità trattandosi di incidente avvenuto tra veicoli in movimento al fine di escludere parte dei danni dall'ambito della risarcibilità,
aveva limitato la contestazione al solo quantum in quanto i danni riportati dal veicolo in ogni caso non avrebbero potuto essere risarciti in misura pari al valore commerciale del veicolo pari alla somma complessivamente corrisposta.
Ha evidenziato, inoltre, come la società attrice, in relazione alla individuazione della somma dovuta per la riparazione del veicolo ha prodotto una fattura emessa per un importo assai inferiore, asserendo che la stessa era stata messa solo per la parte di credito ancora rimasto insoluto, come se la fattura, in presenza di pagamenti parziali non debba essere secondo legge, emessa per l'intero eventualmente dando atto di aver già ricevuto parte del corrispettivo a titolo di acconto, anche se anche l'acconto, essendo introitato in contabilità
RGAC 61824 ANNO 2021 Pag. 4 di 11 G.U. TO PA
TO PA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
doveva essere oggetto della emissione della documentazione fiscale obbligatoria (cosa peraltro presente in fattura nella quale eè riportato il riferimento ad altra fattura di acconto n.
189/2017.
Ha ribadito, in ogni caso, che il valore commerciale del veicolo non avrebbe giustificato la condanna al pagamento della somma occorrente alò pagamento in misura superiore al valore del veicolo.
Non si è costituita la società venendo dichiarata Controparte_3
contumace.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata trattenuta in decisione alla udienza del 18 dicembre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice nella motivazione della decisione ha esaminato le modalità del sinistro come indicate dalle parti, tenuto conto che nessun rilievo poteva essere attribuita alla proprietaria del veicolo Alfa 147, parte nell'incidente ma non parte nel giudizio e quindi , come tale inidonea a svolgere la veste di testimone considerato l'interesse che ne avrebbe consentito l'intervento nel giudizio.
L'unico elemento che si desume dal modello CAI è che tre veicoli si erano tamponati,
circostanza, peraltro, che emerge solo dalla rappresentazione grafica dei veicoli al termine dell'incidente. Risulta indicata dal conducente del veicolo Fiat OB la casella corrispondente al tamponamento di un veicolo che procedeva nello stesso senso e nella stessa fila, senza alcuna indicazione del fatto che lo stesso fosse fermo o in movimento né
tra le annotazioni risulta tale circostanza in quanto il conducente del veicolo BMW aveva indicato di essere stato tamponato mentre era in fila senza indicazione del fatto che fosse fermo né che fosse stato sospinto contro il veicolo che lo precedeva mentre il conducnete
RGAC 61824 ANNO 2021 Pag. 5 di 11 G.U. TO PA
TO PA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
del Fiat OB ha dichiarato unicamente di aver tamponato un veicolo che si trovava davanti.
I danni sul Bmw sono stati descritti solo come collocazione “paraurti anteriore, paraurti posteriore” mentre nulla era indicato in relazione al veicolo Fiat OB che aveva idicato solo che i danni si sarebbero trovati sulla parte anteriore.
Nel modello CAI risulta indicato che non vi erano testimoni-
Sono state allegate fotografie dei danni effettuate nel corso della riparazione nella carrozzeria attrice.
E' stata prodotta la fattura emessa dalla società attrice il 3 ottobre 2017 nella quale sono indicate le parti sostituite, tra le quali entrambi i fari anteriori la cui rottura non era neppure menzionata nel modello CAI e riguardano sia la parte anteriore che quella posteriore e l'importo indicato in fattura comprensiva di parti di ricambio riparazione mano d'opera ed
IVA per un importo di euro 6.150, importo quindi che rappresenta il costo addebitato al proprietario per la completa riparazione del veicolo previa deduzione Controparte_5
dell'acconto di euro 2.732 euro oggetto della fattura 189/2917 non depositata.
Di conseguenza gli unici elementi disponibili per procedere alla ricostruzione del sinistro sono costituiti dal modello CAI, non integralmente e correttamente compilato, dalle fotografie del veicolo BMW prodotte nel giudizio e relative alla fase di riparazione del veicolo stesso presso la officina della società appellante ma senza alcuna prova che i danni fossero solo quelli riportati nel sinistro dal modello CAI dal momento che nello stesso era stata indicata dai due conducenti il fatto che i danni al veicolo BMW riguardassero il solo paraurti anteriore e posteriore, senza alcuna menzione del danneggiamento, ad esempio di entrambi i fari anteriori,.
RGAC 61824 ANNO 2021 Pag. 6 di 11 G.U. TO PA
TO PA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Riepilogati gli elementi disponibili osserva il giudicante che per quanto riguarda la valenza del modello CAI, sottoscritto da solo due conducenti dei tre veicoli che sarebbero stati coinvolti nel sinistro.
Secondo la corte di cassazione in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riferimento alla disciplina del modello di constatazione amichevole dell'incidente (cosiddetto CID) e del litisconsorzio nel giudizio,
secondo le norme, "ratione temporis" applicabili, rispettivamente, dell'articolo 5 del d.l. 23
dicembre 1976 n. 857 conv. nella legge 26 febbraio 1977 n. 39, e dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n.990, poiché in ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'articolo 2733, terzo comma, cod. civ., la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti e non solo ai non confidenti, le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel suddetto modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo, mentre fanno piena prova nei confronti del conducente confidente secondo gli articoli 2733, secondo comma, 2734 e 2735 cod. civ.. (Cass. Sez.
III, 7 maggio 2007, n. 10304; Cass. Sez. III, 13 novembre 2014, n. 24187; Cass. Sez. III, 3
agosto 2017, n. 19327)
Tuttavia sempre nella giurisprudenza della corte di cassazione era presente anche una diversa interpretazione che nel tempo è divenuta prevalente secondo cui nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato,
assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la
RGAC 61824 ANNO 2021 Pag. 7 di 11 G.U. TO PA
TO PA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l. n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c (Cass.
Sez. III, 14 ottobre 2019, n. 25770; Cass. Sez. III, 13 febbraio 2013, n. 3567), tanto che la mancata contestazione, ad opera, della compagnia assicuratrice, della responsabilità del proprio assicurato, rimasto contumace, non esonera l'attore dell'assolvimento dell'onere probatorio a suo carico, evenienza ipotizzabile solo quando il difetto di contestazione sia riferibile alle parti avversarie regolarmente costituite in giudizio, potendo, pertanto,
assumere rilievo come mera circostanza di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, in applicazione l'art. 2733, comma 3, c.c. (Cass. Sez. III, 19 ottobre 2016, n. 21096)
In questa situazione il modello CAI non appare utile a fornire la prova della verificazione del sinistro indicato.
D'altra parte il fatto che il tamponamento si fosse verificato tra veicoli in movimenti o determinato da un veicolo che aveva urtato i veicoli fermi, era rilevante dal momento che la corte di cassazione declina diversamente gli effetti della presunzione iin tema di
RGAC 61824 ANNO 2021 Pag. 8 di 11 G.U. TO PA
TO PA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
responsabilità in caso di tamponamento di veicoli fermi o di tamponamento di veicoli in movimento.
Infatti in caso di veicoli fermi la presunzione di tutti i danni è posta a carico del tamponante finale, mentre nel caso di tamponamento di veicoli in movimento la presunzione di responsabilità è attribuita a ciascun veicolo rispetto a quello che lo precede salva prova del rispetto della distanza di sicurezza tra i veicoli in movimento.
Tuttavia la difesa della Assicurazione non ha contestato tali aspetti, se non indirettamente per quanto riguarda la identificazione del quantum che comporta necessariamente la identificazione dei danni effettivamente riconducibili al sinistro, essendo irrilevanti in sé i danni che risultano essere stati riparati che ben avrebbero potuto essere preesistenti o successivi.
La Assicurazione avendo giò corrisposto la somma di euro 7.500 ha dedotto, in ogni caso che null'altro era dovuto essendo già stato corrisposto l'intero importo del valore commerciale del veicolo immatricolato nel 2007 ed in relazione al quale nessuna informazione era stata fornita nel giudizio per consentire una valutazione specifica del veicolo non essendo stati depositati i documenti relativi alla effettuazione della manutenzione programmata del veicolo presso la BMW, il numero di km percorsi e tutti gli elementi che consentono una più specifica valutazione del valore del veicolo rispetto al valore medio fornito dalle riviste specializzate che si riferisce tuttavia ad un veicolo che abbia percorso un certo numero di km annui e sia in buone condizioni di manutenzione.
In Questa situazione non vi è dubbio che la società attrice abbia allegato costi di riparazione diversi da quelli formalmente esposti con la fattura emessa, dovendosi escludere che possa essere considerato quale costo di riparazione addirittura uno superiore a quello esposto nella fattura relativa alla riparazione completa del mezzo emessa dalla società attrice, essendo evidente che non possa trovare giustificazione una
RGAC 61824 ANNO 2021 Pag. 9 di 11 G.U. TO PA
TO PA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
richiesta di asseriti costi di riparazione superiori a quelli che liberamente ha indicato quale riparazione del veicolo un importo di euro 6.150 alla quale doveva aggiungersi l'importo della fattura 189/2917, non prodotto pari ad euro 2.723,62 comprensiva di IVA essendo stata dedotta dal costo prima della applicazione dell'IVA per un importo totale di euro
8.874,60.
Correttamente il giudice di pace sia non avendo ritenuto tutte lòe riparazione conseguenti ai danni riportati dal veicolo BMW, quali la sostituzione dei due fati anteriori con un costo complessivo di oltre 2.300 euro oltre IVA, ha ritenuto l'importo corrisposto satisfattivo del danno sia in relazione ai danni allegati ma non provati ed oggetto di contestazione e comunque il valore commerciale del veicolo era di euro 7.500 valore satisfattivo rispetto al valore non contestato dei danni sulla base della seconda perizia del perito assicurativo pari ad euro7.234,71.
Tale valutazione è stata operata sulla base della non contestazione da parte della assicurazione dei danni come quantificati, anche se in giudizio non era stata raggiunta la prova del fatto che i danni riparati fossero stati integralmente determinati dall'incidente.
Deve, pertanto, essere respinto l'appello e confermata la sentenza del giudice di pace
64971/2021 previa integrazione della motivazione;
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
P Q M
il Tribunale di Roma in grado di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e,
per l'effetto, conferma la sentenza n. 64971/2021 previa integrazione della motivazione condanna la società a rimborsare alla società Parte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro Controparte_1
RGAC 61824 ANNO 2021 Pag. 10 di 11 G.U. TO PA
TO PA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
2.550 di cui euro 2.500 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, in data 1 gennaio 2025.
Il Giudice
(TO PA)
RGAC 61824 ANNO 2021 Pag. 11 di 11 G.U. TO PA
TO PA