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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 29/03/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. 264/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai Signori:
dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente dott. Consiglia Invitto - Consigliere dott. Amedeo Citarella - Giudice ausiliario rel.re ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 264 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 21.11.2023, TRA
c.f. , e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Collepasso (LE), piazza Vittoria C.F._2
n.5, presso e nello studio dell'avv. Fabrizio Mangia, dal quale sono rappresentati e difesi in forza di mandato a margine della citazione in appello - appellanti
E
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Massimo Lanzilao, presso cui è elettivamente domiciliata in Lecce, ia S. Domenico
Savio, 59, in forza di mandato in calce alla costituzione in appello – appellata
All'udienza del 21.11.2023, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti, da aversi qui trascritte.
Svolgimento del processo
e proponevano ricorso ex art. 700 cpc dinanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Lecce nei confronti di . Controparte_1
Esponevano di essere proprietari di un immobile sito in Lecce, Via Giusti n. 22; di avere avuto la necessità di compiere lavori di ristrutturazione che imponevano l'accesso nella proprietà di che aveva lasciato Controparte_1 Controparte_1 prive di riscontro le richieste di autorizzazione ad accedere ai sensi dell'art. 843 c.c. inviate a mezzo raccomandata e a mezzo pec.
Costituitasi in giudizio, evidenziava di avere riscontrato la pec del Controparte_1
15.11.2017 e di avere in tale sede dichiarato di essere disposta a consentire il transito ai vicini, previa cognizione dei tempi e delle modalità dell'intervento e accordo per l'accesso. Nel corso del procedimento cautelare si verificava la cessazione della materia del contendere;
seguiva ordinanza del primo giudice che, ritenuta l'insussistenza del periculum in mora, condannava parte ricorrente alla refusione delle spese di lite.
A seguito di reclamo, il Collegio, pur condividendo l'assenza del periculum in mora, compensava le spese di lite del doppio grado in ragione del comportamento della resistente, per avere quest'ultima riscontrato tardivamente le avverse richieste e frapposto richieste di chiarimenti in ordine ai tempi e alle modalità di accesso non contemplate dalla normativa, così prolungando inutilmente i tempi del procedimento.
introduceva il giudizio di merito volto ad accertare la soccombenza Controparte_1 virtuale di e nell'introduzione del giudizio cautelare e ne chiedeva la Pt_1 Pt_2 condanna al pagamento delle spese di lite.
e eccepivano l'inammissibilità dell'azione per difetto di interesse ad Pt_1 Pt_2 agire e l'infondatezza della domanda nel merito.
All'esito dell'istruttoria documentale, il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 589/2022 del 01/03/2022 non notificata, ritenuta la soccombenza virtuale di e Pt_1 Pt_2 nel procedimento cautelare ante causam, li condannava alla refusione in favore di delle spese di lite della doppia fase cautelare e del giudizio di Controparte_1 merito.
Ed invero, il Tribunale rigettava l'eccezione di inammissibilità, perché riteneva sussistente l'interesse della parte ad ottenere una pronuncia sulle spese di lite – nell'ipotesi di intervenuta cessazione della materia del contendere - anche quando il giudizio di merito venga intrapreso dal soccombente all'esito di un procedimento cautelare, in quanto “resta, comunque, sempre impregiudicato il potere del giudice di rivalutare, all'esito, la pronuncia sulle spese adottata nella fase cautelare, in conseguenza della strumentalità, mantenuta dalla l. n. 80 del 2005, tra tutela cautelare
e merito. (Cass. Civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6180 del 01/03/2019).
Nel merito, il giudice condivideva la decisione assunta in primo e in secondo grado in sede cautelare in merito all'inesistenza del requisito del periculum in mora, in quanto non equivalente, il pregiudizio imminente e irreparabile di cui all'art. 700 c.p.c. a un danno di natura economica, suscettibile di reintegrazione per equivalente all'esito del giudizio di merito, essendo invece volta, la procedura d'urgenza, alla tutela dei diritti fondamentali dell'individuo e non ad evitare un danno suscettibile di futura riparazione economica.
Evidenziava alfine, il primo giudice, quanto alle ulteriori questioni, che la parte resistente non aveva mai contestato il diritto della controparte ad accedere presso la sua proprietà per l'installazione delle impalcature e che, dunque, non aveva opposto alcun rifiuto, onde non ricorreva la necessità di introdurre un giudizio cautelare, circostanza pag. 2/5 che, per tale motivo, legittimava la soccombenza in sede cautelare e nella fase di merito avviata dalla resistente in quella sede.
Avverso la pronuncia, e hanno proposto quattro Parte_1 Parte_2 motivi di gravame.
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della pronuncia. CP_1
All'udienza del 21.11.2023, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite, cui sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 cpc.
Motivi della decisione
1) Con il primo motivo, genericamente articolato in più profili, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui, stante l'ammissibilità e la ricorrenza dei presupposti del ricorso ex art. 700 cpc e, pur a seguito della intervenuta cessazione della materia del contendere, non avrebbe ravvisato il difetto dell'interesse ad agire nella successiva fase di merito dell'odierna appellata di cui, si sostiene, avrebbe dovuto essere dichiarata la soccombenza virtuale.
Il motivo verte, principalmente, sul ritenuto difetto dell'interesse ad agire in capo a resistente nella fase cautelare al cui esito, in sede di reclamo, il Controparte_1
Collegio aveva compensato tra le parti le spese di lite, dapprima poste a carico dei reclamanti.
2) Il motivo è infondato.
Ed invero, questa corte condivide sul punto la motivazione del primo giudice, laddove, richiamata Cass. Civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6180 del 01/03/2019, ha ritenuto la sussistenza dell'interesse della parte di ottenere la pronuncia sulle spese anche nella ipotesi di intervenuta cessazione della materia del contendere ed anche ove tale declaratoria sia intervenuta in un procedimento cautelare introdotto prima del giudizio di merito, restando “comunque, sempre impregiudicato, il potere del giudice di rivalutare, all'esito, la pronuncia sulle spese adottata nella fase cautelare, in conseguenza della strumentalità, mantenuta dalla l. n. 80 del 2005, tra tutela cautelare e merito”, non potendo, l'ordinanza che decide sul reclamo cautelare, assurgere a rango di provvedimento idoneo a divenire “cosa giudicata, formale e sostanziale, conservando i caratteri della provvisorietà e non decisorietà” (Cass., cit.).
Nella specie, non si ravvisano motivi, peraltro nemmeno dedotti, per discostarsi dal chiaro arresto dei giudici di legittimità.
3) Ribadito, per quanto sopra, l'interesse ad agire dell'appellata, deve confermarsi la ritenuta assenza dei presupposti per il ricorso alla procedura d'urgenza di cui all'art. 700 cpc.
pag. 3/5 Per quanto qui di interesse, non si discute del permesso che, ai sensi dell'art. 843 cod. civ., il proprietario del fondo deve concedere al vicino per accedere e passare nel proprio fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del secondo o comune, quanto della sussistenza del periculum in mora ovvero del timore che, nelle more dell'instaurando giudizio ordinario, il diritto che si intende far valere sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.
Sotto tale profilo, i ricorrenti in via cautelare non hanno dedotto alcun pregiudizio irreparabile, per tale intendendosi, secondo la Dottrina maggioritaria e la giurisprudenza di legittimità, il danno che non sia suscettibile di reintegrazione in forma specifica o risarcibile, avendo invece sempre dedotto, sin dal primo atto, la sussistenza di un danno risarcibile nella misura di € 5.000,00 o in quell'altra “somma maggiore o minore che sarà quantificata in corso di causa”.
Ravvisata, per quanto esposto, la mancanza dei presupposti per ricorrere in via d'urgenza e, d'altro canto, constatato il venir meno della materia del contendere, per avere le parti raggiunto un'intesa sulle modalità di accesso alla proprietà dell'appellata, il tribunale, avendone il potere, ha per tali motivi correttamente posto a cario degli appellanti le spese della fase cautelare e del giudizio di merito.
4) Restano assorbiti gli ulteriori motivi di appello, anch'essi articolati in più profili tutti ricalcanti le ragioni poste a base del primo motivo e, nello specifico: il secondo motivo, riferito alla sussistenza del diritto ex art. 843 c.c. e alla soccombenza virtuale di
; il terzo motivo, riferito alla sussistenza del fumus boni iuris e Controparte_1 del periculum in mora nella fase cautelare, all'asserita erronea interpretazione ed applicazione del ricorso ex art. 700 c.p.c. ed alla errata applicazione dell'art. 843 c.c. e, alfine, il quarto motivo, riferito alla soccombenza virtuale a carico della resistente a cui carico si chiede di porre le spese di lite per la presunta inammissibilità CP_1 della fase di merito del giudizio, giudizio.
5) Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e in solido. Parte_1 Parte_2
Alla loro liquidazione si procede come da dispositivo, ex DM 55/2014 e s.m.i., applicati i valori previsti per le controversie di valore compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00.
6) Rilevato, infine, che l'impugnazione è stata integralmente respinta, sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, dpr 115/2002, per il versamento, a carico di e in solido, di un ulteriore importo a Parte_1 Parte_2 titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La corte,
pag. 4/5 definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato in data 21.3.2022, da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 589/2022 del 01/03/2022 non
[...] notificata, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la pronuncia gravata;
b) condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado in favore di
[...]
, che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge e di Controparte_1 tariffa nella misura del 15 %; c) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di e in solido, Parte_1 Parte_2 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2025.
Il giudice ausiliario est.re Il presidente dott. Amedeo Citarella dott. Antonio Francesco Esposito
pag. 5/5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai Signori:
dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente dott. Consiglia Invitto - Consigliere dott. Amedeo Citarella - Giudice ausiliario rel.re ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 264 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 21.11.2023, TRA
c.f. , e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Collepasso (LE), piazza Vittoria C.F._2
n.5, presso e nello studio dell'avv. Fabrizio Mangia, dal quale sono rappresentati e difesi in forza di mandato a margine della citazione in appello - appellanti
E
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Massimo Lanzilao, presso cui è elettivamente domiciliata in Lecce, ia S. Domenico
Savio, 59, in forza di mandato in calce alla costituzione in appello – appellata
All'udienza del 21.11.2023, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti, da aversi qui trascritte.
Svolgimento del processo
e proponevano ricorso ex art. 700 cpc dinanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Lecce nei confronti di . Controparte_1
Esponevano di essere proprietari di un immobile sito in Lecce, Via Giusti n. 22; di avere avuto la necessità di compiere lavori di ristrutturazione che imponevano l'accesso nella proprietà di che aveva lasciato Controparte_1 Controparte_1 prive di riscontro le richieste di autorizzazione ad accedere ai sensi dell'art. 843 c.c. inviate a mezzo raccomandata e a mezzo pec.
Costituitasi in giudizio, evidenziava di avere riscontrato la pec del Controparte_1
15.11.2017 e di avere in tale sede dichiarato di essere disposta a consentire il transito ai vicini, previa cognizione dei tempi e delle modalità dell'intervento e accordo per l'accesso. Nel corso del procedimento cautelare si verificava la cessazione della materia del contendere;
seguiva ordinanza del primo giudice che, ritenuta l'insussistenza del periculum in mora, condannava parte ricorrente alla refusione delle spese di lite.
A seguito di reclamo, il Collegio, pur condividendo l'assenza del periculum in mora, compensava le spese di lite del doppio grado in ragione del comportamento della resistente, per avere quest'ultima riscontrato tardivamente le avverse richieste e frapposto richieste di chiarimenti in ordine ai tempi e alle modalità di accesso non contemplate dalla normativa, così prolungando inutilmente i tempi del procedimento.
introduceva il giudizio di merito volto ad accertare la soccombenza Controparte_1 virtuale di e nell'introduzione del giudizio cautelare e ne chiedeva la Pt_1 Pt_2 condanna al pagamento delle spese di lite.
e eccepivano l'inammissibilità dell'azione per difetto di interesse ad Pt_1 Pt_2 agire e l'infondatezza della domanda nel merito.
All'esito dell'istruttoria documentale, il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 589/2022 del 01/03/2022 non notificata, ritenuta la soccombenza virtuale di e Pt_1 Pt_2 nel procedimento cautelare ante causam, li condannava alla refusione in favore di delle spese di lite della doppia fase cautelare e del giudizio di Controparte_1 merito.
Ed invero, il Tribunale rigettava l'eccezione di inammissibilità, perché riteneva sussistente l'interesse della parte ad ottenere una pronuncia sulle spese di lite – nell'ipotesi di intervenuta cessazione della materia del contendere - anche quando il giudizio di merito venga intrapreso dal soccombente all'esito di un procedimento cautelare, in quanto “resta, comunque, sempre impregiudicato il potere del giudice di rivalutare, all'esito, la pronuncia sulle spese adottata nella fase cautelare, in conseguenza della strumentalità, mantenuta dalla l. n. 80 del 2005, tra tutela cautelare
e merito. (Cass. Civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6180 del 01/03/2019).
Nel merito, il giudice condivideva la decisione assunta in primo e in secondo grado in sede cautelare in merito all'inesistenza del requisito del periculum in mora, in quanto non equivalente, il pregiudizio imminente e irreparabile di cui all'art. 700 c.p.c. a un danno di natura economica, suscettibile di reintegrazione per equivalente all'esito del giudizio di merito, essendo invece volta, la procedura d'urgenza, alla tutela dei diritti fondamentali dell'individuo e non ad evitare un danno suscettibile di futura riparazione economica.
Evidenziava alfine, il primo giudice, quanto alle ulteriori questioni, che la parte resistente non aveva mai contestato il diritto della controparte ad accedere presso la sua proprietà per l'installazione delle impalcature e che, dunque, non aveva opposto alcun rifiuto, onde non ricorreva la necessità di introdurre un giudizio cautelare, circostanza pag. 2/5 che, per tale motivo, legittimava la soccombenza in sede cautelare e nella fase di merito avviata dalla resistente in quella sede.
Avverso la pronuncia, e hanno proposto quattro Parte_1 Parte_2 motivi di gravame.
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della pronuncia. CP_1
All'udienza del 21.11.2023, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite, cui sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 cpc.
Motivi della decisione
1) Con il primo motivo, genericamente articolato in più profili, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui, stante l'ammissibilità e la ricorrenza dei presupposti del ricorso ex art. 700 cpc e, pur a seguito della intervenuta cessazione della materia del contendere, non avrebbe ravvisato il difetto dell'interesse ad agire nella successiva fase di merito dell'odierna appellata di cui, si sostiene, avrebbe dovuto essere dichiarata la soccombenza virtuale.
Il motivo verte, principalmente, sul ritenuto difetto dell'interesse ad agire in capo a resistente nella fase cautelare al cui esito, in sede di reclamo, il Controparte_1
Collegio aveva compensato tra le parti le spese di lite, dapprima poste a carico dei reclamanti.
2) Il motivo è infondato.
Ed invero, questa corte condivide sul punto la motivazione del primo giudice, laddove, richiamata Cass. Civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6180 del 01/03/2019, ha ritenuto la sussistenza dell'interesse della parte di ottenere la pronuncia sulle spese anche nella ipotesi di intervenuta cessazione della materia del contendere ed anche ove tale declaratoria sia intervenuta in un procedimento cautelare introdotto prima del giudizio di merito, restando “comunque, sempre impregiudicato, il potere del giudice di rivalutare, all'esito, la pronuncia sulle spese adottata nella fase cautelare, in conseguenza della strumentalità, mantenuta dalla l. n. 80 del 2005, tra tutela cautelare e merito”, non potendo, l'ordinanza che decide sul reclamo cautelare, assurgere a rango di provvedimento idoneo a divenire “cosa giudicata, formale e sostanziale, conservando i caratteri della provvisorietà e non decisorietà” (Cass., cit.).
Nella specie, non si ravvisano motivi, peraltro nemmeno dedotti, per discostarsi dal chiaro arresto dei giudici di legittimità.
3) Ribadito, per quanto sopra, l'interesse ad agire dell'appellata, deve confermarsi la ritenuta assenza dei presupposti per il ricorso alla procedura d'urgenza di cui all'art. 700 cpc.
pag. 3/5 Per quanto qui di interesse, non si discute del permesso che, ai sensi dell'art. 843 cod. civ., il proprietario del fondo deve concedere al vicino per accedere e passare nel proprio fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del secondo o comune, quanto della sussistenza del periculum in mora ovvero del timore che, nelle more dell'instaurando giudizio ordinario, il diritto che si intende far valere sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.
Sotto tale profilo, i ricorrenti in via cautelare non hanno dedotto alcun pregiudizio irreparabile, per tale intendendosi, secondo la Dottrina maggioritaria e la giurisprudenza di legittimità, il danno che non sia suscettibile di reintegrazione in forma specifica o risarcibile, avendo invece sempre dedotto, sin dal primo atto, la sussistenza di un danno risarcibile nella misura di € 5.000,00 o in quell'altra “somma maggiore o minore che sarà quantificata in corso di causa”.
Ravvisata, per quanto esposto, la mancanza dei presupposti per ricorrere in via d'urgenza e, d'altro canto, constatato il venir meno della materia del contendere, per avere le parti raggiunto un'intesa sulle modalità di accesso alla proprietà dell'appellata, il tribunale, avendone il potere, ha per tali motivi correttamente posto a cario degli appellanti le spese della fase cautelare e del giudizio di merito.
4) Restano assorbiti gli ulteriori motivi di appello, anch'essi articolati in più profili tutti ricalcanti le ragioni poste a base del primo motivo e, nello specifico: il secondo motivo, riferito alla sussistenza del diritto ex art. 843 c.c. e alla soccombenza virtuale di
; il terzo motivo, riferito alla sussistenza del fumus boni iuris e Controparte_1 del periculum in mora nella fase cautelare, all'asserita erronea interpretazione ed applicazione del ricorso ex art. 700 c.p.c. ed alla errata applicazione dell'art. 843 c.c. e, alfine, il quarto motivo, riferito alla soccombenza virtuale a carico della resistente a cui carico si chiede di porre le spese di lite per la presunta inammissibilità CP_1 della fase di merito del giudizio, giudizio.
5) Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e in solido. Parte_1 Parte_2
Alla loro liquidazione si procede come da dispositivo, ex DM 55/2014 e s.m.i., applicati i valori previsti per le controversie di valore compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00.
6) Rilevato, infine, che l'impugnazione è stata integralmente respinta, sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, dpr 115/2002, per il versamento, a carico di e in solido, di un ulteriore importo a Parte_1 Parte_2 titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La corte,
pag. 4/5 definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato in data 21.3.2022, da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 589/2022 del 01/03/2022 non
[...] notificata, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la pronuncia gravata;
b) condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado in favore di
[...]
, che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge e di Controparte_1 tariffa nella misura del 15 %; c) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di e in solido, Parte_1 Parte_2 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2025.
Il giudice ausiliario est.re Il presidente dott. Amedeo Citarella dott. Antonio Francesco Esposito
pag. 5/5