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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 09/05/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, in persona dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 305/2023 R.G. di appello alla sentenza n. 1784/2023 del
Tribunale di Taranto pubblicata il 14.07.2023, pendente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
domiciliata in Taranto presso lo studio dell'Avv. Cosimo Buonfrate dal quale è rappresentata e difesa;
appellante e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
domiciliata in Sarno (Sa) presso lo studio dell'Avv. Nunzio Agovino dal quale è rappresentata e difesa;
appellata
All'udienza del 18.04.2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti come da note depositate qui da intendersi richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 22.06.2021, notificato in pari data, l'odierna appellante proponeva opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Taranto n. 1009/2021 con cui aveva ingiunto alla il Controparte_1 Parte_1
pagamento della somma di € 34.418,14 a titolo di corrispettivo per le vendite di prodotti ittici, come da fatture indicate e allegate in atti.
A fondamento dell'opposizione la deducente eccepiva, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, posto che il credito vantato da controparte era relativo,
a dire dell'opponente, alla vendita di prodotto ittico fresco, e che il ramo d'azienda avente ad oggetto la lavorazione e la vendita del suddetto prodotto fresco era stato trasferito, per effetto di atto di scissione societaria del 25.01.2019, non opposta nei termini di legge, alla (neo)costituita società beneficiaria NI RL, la quale doveva ritenersi l'unica legittimata passiva alla pretesa creditoria, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 2503 e 2506 ter co. 5 c.c. In via ulteriore, eccepiva la insussistenza dei presupposti per la responsabilità solidale tra società scissa e società beneficiaria (artt. 2506 bis co. 3 e 2506 quater co. 3 c.c.), avendo parte opponente già pagato, successivamente alla scissione, debiti alle aziende fornitrici per un ammontare pari al patrimonio netto attribuitole e ad essa rimasto in tale fase (€ 111.014,70), così soddisfacendo nell'ordine temporale in cui erano pervenute le richieste di pagamento dei creditori, a riprova dell'assenza di alcuna intenzione elusiva. In subordine, eccepiva l'inesistenza del credito per mancanza dei requisiti essenziali, non avendo controparte fornito alcuna prova circa la pattuizione del prezzo, della qualità e quantità della merce acquistata e consegnata, e non potendo assumere rilevo in tal senso le firme apposte sui documenti di trasporto allegati al fascicolo monitorio, in quanto non provenienti dal legale rappresentante della società intimata. L'opponente allegava infine che comunque in via stragiudiziale le era stata chiesta la minor somma di € 28.907,12.
La causa veniva decisa con sentenza n. 1784/2023 pubblicata in data 14/07/2023, con cui il Tribunale di Taranto rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando parte opponente al pagamento delle spese processuali come liquidate in dispositivo.
Avverso tale decisione la a proposto appello con citazione Parte_1
notificata il 15.09.2023.
Con il primo motivo di censura l'impugnante allega l'erronea valutazione operata dal giudice di prime cure, in violazione degli artt. 112, 113 co. 1, 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 2729 c.c., in ordine al rilievo della mancata contestazione del credito ingiunto che, a dire del Tribunale, sarebbe dovuta avvenire da parte della Parte_1
[... nella prima corrispondenza intercorsa con la società fornitrice, e che poteva far ritenere sufficientemente provata la pretesa creditoria senza necessità di istruzione della causa.
Sostiene l'appellante che alcun elemento indiziario avrebbe potuto ricavare il Tribunale adito dall'unica richiesta di pagamento pervenuta in via stragiudiziale dalla
[...]
in data 21.01.2020, la quale non solo risulta formulata per un credito (€ CP_1
28.907,12) inferiore a quello ingiunto (€ 34.418,14), ma non è stata mai neppure richiamata da controparte nei propri atti difensivi, ed appare priva di alcun riferimento alla fonte delle obbligazioni da cui detto credito sarebbe complessivamente scaturito.
Conseguentemente, la pattuizione relativa alla fornitura della merce asseritamente consegnata dalla società opposta sarebbe rimasta, in realtà, del tutto sfornita di prova.
Con il secondo motivo di appello l'odierna deducente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 co. 1, 115, 116 e 167 c.p.c. in relazione al disposto di cui all'art. 2506 quater co. 3 c.c., il quale prevede la responsabilità solidale di ciascuna società partecipante alla scissione, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto rimastole o assegnatole, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico. Secondo l'assunto difensivo, il Tribunale, pur in mancanza di una eccezione specifica da parte dell'opposta, avrebbe inopinatamente ritenuto che la circostanza relativa al depauperamento del patrimonio netto (limite della responsabilità solidale ex art. 2506 quater c. III c.c.) per effetto dei pagamenti eseguiti dalla
[...]
in favore di altri fornitori della IONIOFISH, fosse stata oggetto di Parte_1
contestazione da parte della convenuta e ciò unicamente sulla base della CP_1
formulazione di un capitolo di prova (peraltro non ammesso) teso a dimostrare che i debiti societari pagati dalla opponente facessero in realtà riferimento ai fornitori del c.d. prodotto surgelato e non di quello fresco.
Tale elemento è risultato dirimente ai fini della decisione impugnata, posto che la prova richiesta al debitore ingiunto si estende anche alla natura dei debiti asseritamente soddisfatti (il limite suddetto del patrimonio netto, infatti, riguarda la responsabilità solidale della società per i soli debiti trasferiti a seguito della scissione ad altra società, nel nostro caso la IONIOFISH, riguarda cioè solo il pagamento dei debiti trasferiti a seguito di scissione ad altra società) e che, sotto tale profilo, parte opponente non è stata in grado di dimostrare, mediante la produzione delle correlate fatture e documenti di trasporto, la tipologia dei pagamenti eseguiti: per debiti trasferiti con la scissione alla
Ioniofish, dei quali risponde in solido la , nel qual caso tali pagamenti Parte_1
sarebbero idonei ad integrare il limite suddetto della responsabilità solidale, o per debiti rimasti con la scissione in capo alla dei quali questa era ed è rimasta Parte_1
obbligata in via diretta e per i quali non opera - evidentemente - il limite di cui all'art. 2506 quater c. III c.c. L'appellata costituitasi, ha dedotto l'infondatezza di entrambi Controparte_1
i motivi di appello evidenziando, quanto al primo motivo, che mai l'opponente aveva contestato in sede stragiudiziale né il rapporto intercorso con la Controparte_1
[...
né l'effettiva fornitura dei prodotti ittici, essendosi limitata ad affermare che le obbligazioni rinvenienti da detti intercorsi rapporti commerciali erano passate in capo alla a seguito della scissione societaria. In via ulteriore, ha ribadito che CP_2
la dimostrazione del credito ingiunto sarebbe potuta derivare dall'ordine di esibizione dei registri iva/acquisti della debitrice, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., nella cui richiesta istruttoria l'opposta ha insistito, anche in questa fase. Quanto poi al secondo motivo di impugnazione, ha eccepito di avere sin dalla prima difesa contestato l'incerta natura dei debiti (propri della o debiti della IONIOFISH) societari pagati Parte_1
da tanto da avere articolato specifica prova testimoniale Parte_1
proprio al fine di dimostrarlo, sicché la relativa circostanza doveva ritenersi espressamente contestata.
Ciò posto, passando all'esame delle censure sollevate avverso la decisione impugnata, parzialmente fondato si rivela il primo motivo di appello.
Deve innanzitutto osservarsi che i rapporti contrattuali con la Controparte_1
non sono mai stati oggetto di contestazione, vero è che in risposta al sollecito pervenuto dalla fornitrice in data 22.01.2020, la i limitò ad eccepire, Parte_1
per il tramite del suo legale, l'avvenuto trasferimento delle obbligazioni rinvenienti dai rapporti commerciali con la società opposta, in ragione della loro natura, invitando controparte a rivolgere la pretesa creditoria nei confronti della beneficiaria CP_2
[...
quale cessionaria del ramo d'azienda relativo alla commercializzazione del prodotto ittico fresco, senza tuttavia formulare alcuna ulteriore contestazione, sia in ordine alla effettuazione delle vendite dei prodotti ittici, che in ordine al prezzo delle stesse.
Tale valutazione appare confermata dalla successiva nota del 27/04/2020, formulata dall'odierna appellante al solo fine di contestare la fattura n. 19 del 21/02/2020, relativa agli interessi moratori, mediante la quale venne ancora una volta ribadito dal difensore della oltre agli effetti della scissione societaria, di aver Parte_1
provveduto al pagamento di debiti della NI RL per l'intero ammontare del patrimonio netto residuato ad essa , con la conseguenza di non Parte_1
essere tenuta detta parte al pagamento di alcuna somma ulteriore. Anche in questo caso, nulla venne eccepito dall'odierna appellante in ordine all'esistenza del credito relativo alla sorte capitale, tant'è che fu chiesto alla fornitrice unicamente lo storno degli interessi moratori, ritenuti illegittimi.
Né risulta diversamente provato che l'opponente abbia mai contestato le fatture poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo, le quali fanno riferimento alla fornitura di pesce fresco e in parte anche di prodotto surgelato, come attestano i documenti di trasporto allegati, tant'è che l'appellante neppure insiste in questa sede nell'eccezione, rigettata in prime cure, relativa alla necessità che detti documenti fossero sottoscritti dal legale rappresentante della Parte_1
Peraltro, tutti i sopra menzionati elementi consentono di ritenere provata l'esistenza del credito ingiunto, tuttavia solo limitatamente alla somma di € 28.907,12.
Invero, il decreto ingiuntivo opposto risulta essere stato erroneamente emesso per il maggior importo di € 34.418,14, che rappresenta l'ammontare complessivo delle fatture azionate (indicate nel ricorso monitorio) al lordo degli acconti corrisposti (€ 5.398,28)
e della nota di credito n. 1242 di € 102,74 del 12.12.2018.
Dalla documentazione contabile versata in atti dall'appellata, che, si rammenta, fa piena prova contro l'imprenditore che l'ha redatta, ai sensi dell'art. 2709 c.c., nello specifico dall'estratto conto - scheda contabile della relativo alla posizione della CP_1 cliente (v. copia digitale nel fascicolo dell'opposta), emerge Parte_1
infatti che dalla fattura n. 39971 del 18.11.2018 a quella n. 1363 del 21.01.2019, fatture
(tutte allegate al ricorso monitorio e ivi richiamate) per le quali è stata proposta domanda con il ricorso monitorio, il credito residuo vantato dalla fornitrice Controparte_1
[... era pari ad € 28.907,12, oltre agli ulteriori interessi moratori così come richiesti e riconosciuti in d.i.
Per quanto di ragione, dunque, l'opposizione va accolta in relazione al primo motivo di gravame, ed il decreto ingiuntivo opposto revocato, con condanna dell'opponente al pagamento della minor somma effettivamente dovuta in favore di Controparte_1
[...
Non coglie nel segno invece il secondo motivo di gravame, con cui sostanzialmente l'appellante insiste nell'eccezione relativa all'assenza dei presupposti per l'operatività della responsabilità solidale prevista dall'art. 2506 quater co. 3 c.c., posto che in effetti non sufficienti appaiono gli elementi di prova forniti dalla Parte_1
in ordine al pagamento di debiti, per un ammontare pari al patrimonio netto rimastole e residuato dall'operazione di scissione, trasferiti alla società beneficiaria NI RL (poi fallita) unitamente al ramo d'azienda riguardante la commercializzazione del prodotto ittico fresco. E tale prova era a carico della opponente , Parte_1
essendo quello del patrimonio netto rimastole a seguito della scissione invocabile solo per i pagamenti dei debiti trasferiti con la scissione alla società assegnataria inadempiente ed essendo tale limite oggetto di un'eccezione.
Decisiva appare, dunque, l'assenza di prova circa la natura (debiti rimasti con la scissione a carico della o di debiti trasferiti con la scissione alla Parte_1
IONIO FISH per i quali operava il suddetto limite) delle obbligazioni adempiute dalla opponente con i pagamenti attestati dagli allegati bonifici bancari (€ 76.000,00 in favore di SwiFish RL, IO RL e Mare Gioioso;
€ 35.014,70 in favore di CP
, risultando la circostanza specificatamente contestata da parte opposta CP_4
con la comparsa di costituzione e risposta del 13.12.2021 (v. alla pag. 5).
Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, tali pagamenti furono eseguiti sulla base di meri accordi bonari relativi a vicende analoghe a quella in esame, senza che sia stata in alcun modo accertata l'effettiva provenienza delle obbligazioni estinte, prova che nel presente giudizio l'opponente avrebbe potuto fornire unicamente mediante la produzione delle fatture e documenti di trasporto attestanti la tipologia di merce acquistata dai rispettivi fornitori e rimasta insoluta.
Peraltro, potrebbe rilevarsi sul punto anche l'incerta destinazione dei debiti per cui è causa, posto che alcune fatture versate in atti fanno riferimento sia alla fornitura di prodotto fresco che di quello surgelato, e che i debiti in questione sono tutti venuti ad esistenza anteriormente alla formalizzazione della scissione societaria con atto del
25.01.2019, ma successivamente alla data del 31.05.2018, data a cui il predetto atto di scissione fa espresso riferimento (v. punto 5 della premessa) al fine dell'esatta determinazione della situazione patrimoniale della società scissa e del patrimonio oggetto della scissione.
Ne deriva che tali elementi del passivo patrimoniale neppure risultano ricompresi, in quanto non ancora venuti ad esistenza, nella situazione contabile societaria venutasi a cristallizzare alla suddetta data e resa oggetto di approvazione in data 11 ottobre 2018 dall'assemblea dei soci della unitamente al progetto di Parte_1
divisione della compagine societaria.
Sul credito su quantificato, avendo le vendite (per il cui corrispettivo è causa) della alla di prodotti alimentari deteriorabili, Controparte_1 Parte_1 spettano gli interessi al tasso e con le decorrenze di cui all'art. 62 c. III D.L. 24.01.2012
n. 1 qui applicabile ratione temporis, come richiesto nel ricorso monitorio.
Resta assorbita ogni altra questione.
Il parziale accoglimento dell'appello giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio nella misura di un quarto. Per gli altri tre quarti, liquidati (i tre quarti) in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 10.03.2014 n. 55, secondo soccombenza (art. 91 c.p.c.), devono essere oggetto di rimborso dalla appellante in favore dell'appellata.
Analogamente, per l'accoglimento parziale dell'opposizione al d.i., si ritiene di compensare per un quarto anche le spese del primo grado di giudizio. Gli altri tre quarti, liquidati in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 10.03.2014 n.55, debbono essere oggetto di rimborso dalla alla Parte_1 Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 1784/2023 del Tribunale di Taranto proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
con atto di citazione notificato il 15.09.2023, così provvede:
1) accoglie l'appello nei limiti indicati in motivazione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 1009/2021 del
Tribunale di Taranto;
condanna al pagamento in Parte_1 favore di della somma di € 28.907,12, oltre interessi Controparte_1
moratori nella misura e con le decorrenze di cui all'art. 62 c. III D.L. 24.01.2012
n. 1 come da domanda;
2) compensa per un quarto le spese di lite del primo grado di giudizio e condanna per gli altri tre quarti la a rimborsare alla Parte_1
€ 5.712,00 per compensi professionali, oltre al Controparte_1
rimborso delle spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge.
3) compensa per un quarto le spese di lite del giudizio d'appello e condanna per gli altri tre quarti la a rimborsare alla Parte_1 [...]
€ 5.209,50 per compensi professionali, oltre al rimborso delle CP_1
spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 30.04.2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Campanale d.ssa Anna Maria Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, in persona dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 305/2023 R.G. di appello alla sentenza n. 1784/2023 del
Tribunale di Taranto pubblicata il 14.07.2023, pendente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
domiciliata in Taranto presso lo studio dell'Avv. Cosimo Buonfrate dal quale è rappresentata e difesa;
appellante e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
domiciliata in Sarno (Sa) presso lo studio dell'Avv. Nunzio Agovino dal quale è rappresentata e difesa;
appellata
All'udienza del 18.04.2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti come da note depositate qui da intendersi richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 22.06.2021, notificato in pari data, l'odierna appellante proponeva opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Taranto n. 1009/2021 con cui aveva ingiunto alla il Controparte_1 Parte_1
pagamento della somma di € 34.418,14 a titolo di corrispettivo per le vendite di prodotti ittici, come da fatture indicate e allegate in atti.
A fondamento dell'opposizione la deducente eccepiva, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, posto che il credito vantato da controparte era relativo,
a dire dell'opponente, alla vendita di prodotto ittico fresco, e che il ramo d'azienda avente ad oggetto la lavorazione e la vendita del suddetto prodotto fresco era stato trasferito, per effetto di atto di scissione societaria del 25.01.2019, non opposta nei termini di legge, alla (neo)costituita società beneficiaria NI RL, la quale doveva ritenersi l'unica legittimata passiva alla pretesa creditoria, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 2503 e 2506 ter co. 5 c.c. In via ulteriore, eccepiva la insussistenza dei presupposti per la responsabilità solidale tra società scissa e società beneficiaria (artt. 2506 bis co. 3 e 2506 quater co. 3 c.c.), avendo parte opponente già pagato, successivamente alla scissione, debiti alle aziende fornitrici per un ammontare pari al patrimonio netto attribuitole e ad essa rimasto in tale fase (€ 111.014,70), così soddisfacendo nell'ordine temporale in cui erano pervenute le richieste di pagamento dei creditori, a riprova dell'assenza di alcuna intenzione elusiva. In subordine, eccepiva l'inesistenza del credito per mancanza dei requisiti essenziali, non avendo controparte fornito alcuna prova circa la pattuizione del prezzo, della qualità e quantità della merce acquistata e consegnata, e non potendo assumere rilevo in tal senso le firme apposte sui documenti di trasporto allegati al fascicolo monitorio, in quanto non provenienti dal legale rappresentante della società intimata. L'opponente allegava infine che comunque in via stragiudiziale le era stata chiesta la minor somma di € 28.907,12.
La causa veniva decisa con sentenza n. 1784/2023 pubblicata in data 14/07/2023, con cui il Tribunale di Taranto rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando parte opponente al pagamento delle spese processuali come liquidate in dispositivo.
Avverso tale decisione la a proposto appello con citazione Parte_1
notificata il 15.09.2023.
Con il primo motivo di censura l'impugnante allega l'erronea valutazione operata dal giudice di prime cure, in violazione degli artt. 112, 113 co. 1, 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 2729 c.c., in ordine al rilievo della mancata contestazione del credito ingiunto che, a dire del Tribunale, sarebbe dovuta avvenire da parte della Parte_1
[... nella prima corrispondenza intercorsa con la società fornitrice, e che poteva far ritenere sufficientemente provata la pretesa creditoria senza necessità di istruzione della causa.
Sostiene l'appellante che alcun elemento indiziario avrebbe potuto ricavare il Tribunale adito dall'unica richiesta di pagamento pervenuta in via stragiudiziale dalla
[...]
in data 21.01.2020, la quale non solo risulta formulata per un credito (€ CP_1
28.907,12) inferiore a quello ingiunto (€ 34.418,14), ma non è stata mai neppure richiamata da controparte nei propri atti difensivi, ed appare priva di alcun riferimento alla fonte delle obbligazioni da cui detto credito sarebbe complessivamente scaturito.
Conseguentemente, la pattuizione relativa alla fornitura della merce asseritamente consegnata dalla società opposta sarebbe rimasta, in realtà, del tutto sfornita di prova.
Con il secondo motivo di appello l'odierna deducente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 co. 1, 115, 116 e 167 c.p.c. in relazione al disposto di cui all'art. 2506 quater co. 3 c.c., il quale prevede la responsabilità solidale di ciascuna società partecipante alla scissione, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto rimastole o assegnatole, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico. Secondo l'assunto difensivo, il Tribunale, pur in mancanza di una eccezione specifica da parte dell'opposta, avrebbe inopinatamente ritenuto che la circostanza relativa al depauperamento del patrimonio netto (limite della responsabilità solidale ex art. 2506 quater c. III c.c.) per effetto dei pagamenti eseguiti dalla
[...]
in favore di altri fornitori della IONIOFISH, fosse stata oggetto di Parte_1
contestazione da parte della convenuta e ciò unicamente sulla base della CP_1
formulazione di un capitolo di prova (peraltro non ammesso) teso a dimostrare che i debiti societari pagati dalla opponente facessero in realtà riferimento ai fornitori del c.d. prodotto surgelato e non di quello fresco.
Tale elemento è risultato dirimente ai fini della decisione impugnata, posto che la prova richiesta al debitore ingiunto si estende anche alla natura dei debiti asseritamente soddisfatti (il limite suddetto del patrimonio netto, infatti, riguarda la responsabilità solidale della società per i soli debiti trasferiti a seguito della scissione ad altra società, nel nostro caso la IONIOFISH, riguarda cioè solo il pagamento dei debiti trasferiti a seguito di scissione ad altra società) e che, sotto tale profilo, parte opponente non è stata in grado di dimostrare, mediante la produzione delle correlate fatture e documenti di trasporto, la tipologia dei pagamenti eseguiti: per debiti trasferiti con la scissione alla
Ioniofish, dei quali risponde in solido la , nel qual caso tali pagamenti Parte_1
sarebbero idonei ad integrare il limite suddetto della responsabilità solidale, o per debiti rimasti con la scissione in capo alla dei quali questa era ed è rimasta Parte_1
obbligata in via diretta e per i quali non opera - evidentemente - il limite di cui all'art. 2506 quater c. III c.c. L'appellata costituitasi, ha dedotto l'infondatezza di entrambi Controparte_1
i motivi di appello evidenziando, quanto al primo motivo, che mai l'opponente aveva contestato in sede stragiudiziale né il rapporto intercorso con la Controparte_1
[...
né l'effettiva fornitura dei prodotti ittici, essendosi limitata ad affermare che le obbligazioni rinvenienti da detti intercorsi rapporti commerciali erano passate in capo alla a seguito della scissione societaria. In via ulteriore, ha ribadito che CP_2
la dimostrazione del credito ingiunto sarebbe potuta derivare dall'ordine di esibizione dei registri iva/acquisti della debitrice, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., nella cui richiesta istruttoria l'opposta ha insistito, anche in questa fase. Quanto poi al secondo motivo di impugnazione, ha eccepito di avere sin dalla prima difesa contestato l'incerta natura dei debiti (propri della o debiti della IONIOFISH) societari pagati Parte_1
da tanto da avere articolato specifica prova testimoniale Parte_1
proprio al fine di dimostrarlo, sicché la relativa circostanza doveva ritenersi espressamente contestata.
Ciò posto, passando all'esame delle censure sollevate avverso la decisione impugnata, parzialmente fondato si rivela il primo motivo di appello.
Deve innanzitutto osservarsi che i rapporti contrattuali con la Controparte_1
non sono mai stati oggetto di contestazione, vero è che in risposta al sollecito pervenuto dalla fornitrice in data 22.01.2020, la i limitò ad eccepire, Parte_1
per il tramite del suo legale, l'avvenuto trasferimento delle obbligazioni rinvenienti dai rapporti commerciali con la società opposta, in ragione della loro natura, invitando controparte a rivolgere la pretesa creditoria nei confronti della beneficiaria CP_2
[...
quale cessionaria del ramo d'azienda relativo alla commercializzazione del prodotto ittico fresco, senza tuttavia formulare alcuna ulteriore contestazione, sia in ordine alla effettuazione delle vendite dei prodotti ittici, che in ordine al prezzo delle stesse.
Tale valutazione appare confermata dalla successiva nota del 27/04/2020, formulata dall'odierna appellante al solo fine di contestare la fattura n. 19 del 21/02/2020, relativa agli interessi moratori, mediante la quale venne ancora una volta ribadito dal difensore della oltre agli effetti della scissione societaria, di aver Parte_1
provveduto al pagamento di debiti della NI RL per l'intero ammontare del patrimonio netto residuato ad essa , con la conseguenza di non Parte_1
essere tenuta detta parte al pagamento di alcuna somma ulteriore. Anche in questo caso, nulla venne eccepito dall'odierna appellante in ordine all'esistenza del credito relativo alla sorte capitale, tant'è che fu chiesto alla fornitrice unicamente lo storno degli interessi moratori, ritenuti illegittimi.
Né risulta diversamente provato che l'opponente abbia mai contestato le fatture poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo, le quali fanno riferimento alla fornitura di pesce fresco e in parte anche di prodotto surgelato, come attestano i documenti di trasporto allegati, tant'è che l'appellante neppure insiste in questa sede nell'eccezione, rigettata in prime cure, relativa alla necessità che detti documenti fossero sottoscritti dal legale rappresentante della Parte_1
Peraltro, tutti i sopra menzionati elementi consentono di ritenere provata l'esistenza del credito ingiunto, tuttavia solo limitatamente alla somma di € 28.907,12.
Invero, il decreto ingiuntivo opposto risulta essere stato erroneamente emesso per il maggior importo di € 34.418,14, che rappresenta l'ammontare complessivo delle fatture azionate (indicate nel ricorso monitorio) al lordo degli acconti corrisposti (€ 5.398,28)
e della nota di credito n. 1242 di € 102,74 del 12.12.2018.
Dalla documentazione contabile versata in atti dall'appellata, che, si rammenta, fa piena prova contro l'imprenditore che l'ha redatta, ai sensi dell'art. 2709 c.c., nello specifico dall'estratto conto - scheda contabile della relativo alla posizione della CP_1 cliente (v. copia digitale nel fascicolo dell'opposta), emerge Parte_1
infatti che dalla fattura n. 39971 del 18.11.2018 a quella n. 1363 del 21.01.2019, fatture
(tutte allegate al ricorso monitorio e ivi richiamate) per le quali è stata proposta domanda con il ricorso monitorio, il credito residuo vantato dalla fornitrice Controparte_1
[... era pari ad € 28.907,12, oltre agli ulteriori interessi moratori così come richiesti e riconosciuti in d.i.
Per quanto di ragione, dunque, l'opposizione va accolta in relazione al primo motivo di gravame, ed il decreto ingiuntivo opposto revocato, con condanna dell'opponente al pagamento della minor somma effettivamente dovuta in favore di Controparte_1
[...
Non coglie nel segno invece il secondo motivo di gravame, con cui sostanzialmente l'appellante insiste nell'eccezione relativa all'assenza dei presupposti per l'operatività della responsabilità solidale prevista dall'art. 2506 quater co. 3 c.c., posto che in effetti non sufficienti appaiono gli elementi di prova forniti dalla Parte_1
in ordine al pagamento di debiti, per un ammontare pari al patrimonio netto rimastole e residuato dall'operazione di scissione, trasferiti alla società beneficiaria NI RL (poi fallita) unitamente al ramo d'azienda riguardante la commercializzazione del prodotto ittico fresco. E tale prova era a carico della opponente , Parte_1
essendo quello del patrimonio netto rimastole a seguito della scissione invocabile solo per i pagamenti dei debiti trasferiti con la scissione alla società assegnataria inadempiente ed essendo tale limite oggetto di un'eccezione.
Decisiva appare, dunque, l'assenza di prova circa la natura (debiti rimasti con la scissione a carico della o di debiti trasferiti con la scissione alla Parte_1
IONIO FISH per i quali operava il suddetto limite) delle obbligazioni adempiute dalla opponente con i pagamenti attestati dagli allegati bonifici bancari (€ 76.000,00 in favore di SwiFish RL, IO RL e Mare Gioioso;
€ 35.014,70 in favore di CP
, risultando la circostanza specificatamente contestata da parte opposta CP_4
con la comparsa di costituzione e risposta del 13.12.2021 (v. alla pag. 5).
Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, tali pagamenti furono eseguiti sulla base di meri accordi bonari relativi a vicende analoghe a quella in esame, senza che sia stata in alcun modo accertata l'effettiva provenienza delle obbligazioni estinte, prova che nel presente giudizio l'opponente avrebbe potuto fornire unicamente mediante la produzione delle fatture e documenti di trasporto attestanti la tipologia di merce acquistata dai rispettivi fornitori e rimasta insoluta.
Peraltro, potrebbe rilevarsi sul punto anche l'incerta destinazione dei debiti per cui è causa, posto che alcune fatture versate in atti fanno riferimento sia alla fornitura di prodotto fresco che di quello surgelato, e che i debiti in questione sono tutti venuti ad esistenza anteriormente alla formalizzazione della scissione societaria con atto del
25.01.2019, ma successivamente alla data del 31.05.2018, data a cui il predetto atto di scissione fa espresso riferimento (v. punto 5 della premessa) al fine dell'esatta determinazione della situazione patrimoniale della società scissa e del patrimonio oggetto della scissione.
Ne deriva che tali elementi del passivo patrimoniale neppure risultano ricompresi, in quanto non ancora venuti ad esistenza, nella situazione contabile societaria venutasi a cristallizzare alla suddetta data e resa oggetto di approvazione in data 11 ottobre 2018 dall'assemblea dei soci della unitamente al progetto di Parte_1
divisione della compagine societaria.
Sul credito su quantificato, avendo le vendite (per il cui corrispettivo è causa) della alla di prodotti alimentari deteriorabili, Controparte_1 Parte_1 spettano gli interessi al tasso e con le decorrenze di cui all'art. 62 c. III D.L. 24.01.2012
n. 1 qui applicabile ratione temporis, come richiesto nel ricorso monitorio.
Resta assorbita ogni altra questione.
Il parziale accoglimento dell'appello giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio nella misura di un quarto. Per gli altri tre quarti, liquidati (i tre quarti) in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 10.03.2014 n. 55, secondo soccombenza (art. 91 c.p.c.), devono essere oggetto di rimborso dalla appellante in favore dell'appellata.
Analogamente, per l'accoglimento parziale dell'opposizione al d.i., si ritiene di compensare per un quarto anche le spese del primo grado di giudizio. Gli altri tre quarti, liquidati in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 10.03.2014 n.55, debbono essere oggetto di rimborso dalla alla Parte_1 Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 1784/2023 del Tribunale di Taranto proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
con atto di citazione notificato il 15.09.2023, così provvede:
1) accoglie l'appello nei limiti indicati in motivazione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 1009/2021 del
Tribunale di Taranto;
condanna al pagamento in Parte_1 favore di della somma di € 28.907,12, oltre interessi Controparte_1
moratori nella misura e con le decorrenze di cui all'art. 62 c. III D.L. 24.01.2012
n. 1 come da domanda;
2) compensa per un quarto le spese di lite del primo grado di giudizio e condanna per gli altri tre quarti la a rimborsare alla Parte_1
€ 5.712,00 per compensi professionali, oltre al Controparte_1
rimborso delle spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge.
3) compensa per un quarto le spese di lite del giudizio d'appello e condanna per gli altri tre quarti la a rimborsare alla Parte_1 [...]
€ 5.209,50 per compensi professionali, oltre al rimborso delle CP_1
spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 30.04.2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Campanale d.ssa Anna Maria Marra