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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/04/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R. G. 2053/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 2053 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore in Parte_1 P.IVA_1
carica, quale mandataria di (c.f. ) in persona del legale Parte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Federici (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viale G. Mazzini C.F._1
n. 9 a Roma, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi dagli Avv. Paolo Damini (c.f. C.F._3
) e Giorgio Conti (c.f. ed elettivamente C.F._4 C.F._5
domiciliati presso il loro studio in Via Verdi n. 9 a Parma, giusta procura in atti
APPELLATI
c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3 P.IVA_1
in carica, quale mandataria di (c.f. ), in persona del Parte_3 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Federici
(c.f. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viale G. C.F._1
pagina 1 di 9 Mazzini n. 9 a Roma, giusta procura in atti
INTERVENUTA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 657/2022 del 19.5.2022, pubblicata il
20.05.2022.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 28.5.2024:
Appellante : Parte_1
"Nel merito, in via principale: in accoglimento della presente impugnazione in appello, accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia decadenza ex art 1957 c.c., con riforma integrale – nelle parti indicate ut supra ai sensi dell'art. 341 n. 1 e 2 c.p.c. - della sentenza del Tribunale di Parma n. 657/2022 pubblicata il 20/05/2022, Repert. n. 1067/2022 del 20/05/2022, resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo Tribunale di Parma RG n. 3371/2020 dal Giudice Dott.ssa
Antonella Ioffredi, e pedissequa ordinanza di correzione di errore materiale del 28 giugno
2022, dichiarando insussistenti i motivi posti dal Tribunale di Parma a fondamento della sentenza impugnata, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 802/2020 emesso in data 27.05.2020 dal Tribunale di Parma;
Nel merito, in via subordinata: in accoglimento della presente impugnazione in appello, nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, con riforma integrale – nelle parti indicate ut supra ai sensi dell'art. 341 n. 1 e 2 c.p.c. - della sentenza del Tribunale di Parma
n. 657/2022 pubblicata il 20/05/2022, Repert. n. 1067/2022 del 20/05/2022, resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo Tribunale di Parma RG n. 3371/2020 dal Giudice
Dott.ssa Antonella Ioffredi, e pedissequa ordinanza di correzione di errore materiale del 28 giugno 2022, condannare in ogni caso– in solido, nella loro qualità di fideiussori – i signori
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._2 in Fidenza (PR), alla Frazione Cabriolo n. 57/B, (C.F. CP_2
, nato a [...] il [...], residente in [...] , alla C.F._6
Frazione Cabriolo n. 57/B, al pagamento in favore di (cessionaria di Parte_3
e per essa nella sua qualità di procuratrice e mandataria, la Parte_2 Controparte_3 somma di € 250.000,00, oltre agli interessi calcolati al tasso convenzionale al saldo, oltre interessi legali, spese del presente procedimento, oltre spese di registrazione e successive occorrende, ovvero il differente importo del credito vantato dall'appellante Parte_3
(cessionaria di , e per essa, nella sua qualità di procuratrice e mandataria
[...] Parte_2
nella maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio. Controparte_3
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, compenso professionale, IVA e CPA di legge, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%.”.
Appellati (RIGATO):
“In via preliminare, accertata e dichiarata la manifesta infondatezza dell'appello proposto da dichiarare con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. l'inammissibilità e/o Parte_1 improcedibilità dell'appello medesimo con l'adozione di ogni conseguente provvedimento del caso e di legge.
pagina 2 di 9 In via subordinata, rigettare l'appello, poiché inammissibile, improcedibile, infondato, o come meglio, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Parma N.
657/2022 pronunciata in data 19 maggio 2022 e pubblicata il successivo 20 maggio 2022, dichiarando, in ogni caso, che nulla è dovuto dagli appellati all'appellante con l'adozione di ogni conseguente provvedimento del caso e di legge.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze professionali oltre rimborso forfettario 15%,
CPA e IVA di legge”.
Intervenuta : Controparte_3
"Nel merito, in via principale: in accoglimento della presente impugnazione in appello, accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia decadenza ex art 1957 c.c., con riforma integrale – nelle parti indicate ut supra ai sensi dell'art. 341 n. 1 e 2 c.p.c. - della sentenza del Tribunale di Parma n. 657/2022 pubblicata il 20/05/2022, Repert. n. 1067/2022 del 20/05/2022, resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo Tribunale di Parma RG n. 3371/2020 dal Giudice Dott.ssa
Antonella Ioffredi, e pedissequa ordinanza di correzione di errore materiale del 28 giugno
2022, dichiarando insussistenti i motivi posti dal Tribunale di Parma a fondamento della sentenza impugnata, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 802/2020 emesso in data 27.05.2020 dal Tribunale di Parma;
Nel merito, in via subordinata: in accoglimento della presente impugnazione in appello, nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, con riforma integrale – nelle parti indicate ut supra ai sensi dell'art. 341 n. 1 e 2 c.p.c. - della sentenza del Tribunale di Parma
n. 657/2022 pubblicata il 20/05/2022, Repert. n. 1067/2022 del 20/05/2022, resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo Tribunale di Parma RG n. 3371/2020 dal Giudice
Dott.ssa Antonella Ioffredi, e pedissequa ordinanza di correzione di errore materiale del 28 giugno 2022, condannare in ogni caso– in solido, nella loro qualità di fideiussori – i signori
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._2 in Fidenza (PR), alla Frazione Cabriolo n. 57/B, (C.F. CP_2
, nato a [...] il [...], residente in [...] , alla C.F._6
Frazione Cabriolo n. 57/B, al pagamento in favore di (cessionaria di Parte_3
e per essa nella sua qualità di procuratrice e mandataria, la Parte_2 Controparte_3 somma di € 250.000,00, oltre agli interessi calcolati al tasso convenzionale al saldo, oltre interessi legali, spese del presente procedimento, oltre spese di registrazione e successive occorrende, ovvero il differente importo del credito vantato dall'appellante Parte_3
(cessionaria di , e per essa, nella sua qualità di procuratrice e mandataria
[...] Parte_2
nella maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio. Controparte_3
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, compenso professionale, IVA e CPA di legge, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. quale mandataria di cessionaria del credito Controparte_4 Parte_2
vantato da (da qui anche UNICREDIT o otteneva dal Tribunale Parte_4 Pt_5
pagina 3 di 9 di Parma il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 802/2020 del 27.5.2020 con il quale veniva ingiunto ai sig. , e (da CP_2 CP_1 Parte_6
qui anche garanti), in qualità di fideiussori della società (da qui anche Parte_7
debitrice principale), il pagamento di € 250.000,00, oltre interessi al tasso convenzionale, quale somma dovuta per mutuo ipotecario n. 4068130 del 25.2.2009 contratto dalla predetta società.
2. Avverso il provvedimento monitorio, i sig. e proponevano CP_1 CP_2
opposizione con atto di citazione del 25.9.2020, esponendo:
- la era priva di legittimazione attiva per difetto di prova dell'avvenuta Parte_2
cessione dei “crediti in blocco” da Parte_4
- la con raccomandata del 26.6.2014, aveva revocato gli affidamenti e risolto il Pt_5
contratto di mutuo ipotecario n. 4068130, intimando alla debitrice principale ed ai fideiussori il pagamento immediato di tutte le somme residue;
- la fideiussione del 12.2.2008, richiamando espressamente l'art. 1957 c.c., stabiliva il termine di 36 mesi, decorrenti dalla scadenza dell'obbligazione garantita, entro il quale la
Banca doveva attivarsi in sede giudiziale nei confronti dell'obbligato principale;
- non aveva mai proposto alcuna azione giudiziaria nei confronti della Parte_4
debitrice principale e né nei confronti dei fideiussori, con conseguente estinzione della fideiussione dal 26.6.2017;
- la era fallita il 16.11.2017 e quindi avrebbe dovuto insinuarsi Parte_7 Parte_4
al passivo fallimentare in ragione del privilegio ipotecario detenuto.
Gli opponenti quindi chiedevano al Tribunale la revoca del provvedimento monitorio opposto.
3. Si costituiva in giudizio la quale mandataria di esponendo: Parte_1 Parte_2
- la cessione del credito e quindi la legittimazione attiva dell'opposta, era comprovata dall'avviso in G.U. e dalla dichiarazione di Parte_4
- il 16.07.2015, la aveva accettato la proposta di ripianamento dell'esposizione Pt_5
debitoria avanzata dalla Parte_7
- a seguito di inadempimento al suddetto piano, con lettera del 17.8.2017, la Pt_5
aveva intimato alla debitrice principale ed ai garanti il pagamento del debito;
- il 21.4.2018 la Banca aveva iscritto a ruolo il ricorso per decreto ingiuntivo e quindi entro il termine di 36 mesi scadente il 17.8.2020;
- il credito ammesso nella procedura fallimentare era stato soddisfatto parzialmente.
L'opposta concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione con conferma del provvedimento pagina 4 di 9 monitorio.
4. All'esito della trattazione, il Tribunale di Parma, con sentenza n. 657/2022 accoglieva l'opposizione, ritenendo estinta l'obbligazione fideiussoria ex art. 1957 c.c. e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
5. Avverso la predetta decisione ha proposto appello la quale mandataria di Parte_1
Parte_2
6. Si sono costituiti in giudizio i sig. e chiedendo il rigetto CP_1 CP_2
dell'appello.
7. Successivamente è intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. la società Parte_3
(e per essa la mandataria quale cessionaria ex art. 58 TUB dei crediti
[...] Controparte_3
originariamente posseduti da Parte_2
8. All'udienza del 28.5.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. L'appellante si duole della decisione impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto estinta la garanzia fideiussoria, per intervenuta decadenza della Banca, in forza del combinato disposto dell'art. 1957 c.c. e dell'art. 5 del contratto di fideiussione;
difatti, in deroga alla norma codicistica, la clausola pattizia prevede che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce entro 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”. In particolare, il Tribunale ha ritenuto inidonea, ad evitare la decadenza ex art. 1957 c.c., la richiesta stragiudiziale del
26.6.2014, essendo necessaria un'iniziativa di carattere giudiziario da parte della Banca, decorrente dalla scadenza dell'obbligazione garantita coincidente con la predetta data.
Secondo l'appellante, invece, l'art. 6 del contratto, consentirebbe alla di evitare la Pt_5
decadenza senza necessità di un'azione giudiziaria, essendo prevista la clausola del pagamento da parte del fideiussore “a semplice richiesta scritta”. La clausola pattizia, secondo l'appellante, avrebbe determinato l'applicazione dell'art. 1957 c.c. e quindi la necessità di un'azione giudiziaria, solo qualora vi fosse stato un richiamo alla norma codicistica nella sua interezza (e non solo ai fini della deroga del termine semestrale); pertanto, l'intimazione di pagamento inviata il 26.6.2014 sarebbe stata sufficiente ad impedire pagina 5 di 9 la decadenza.
10. L'appello è infondato.
11. La Corte ritiene opportuno innanzitutto di dover qualificare giuridicamente il contratto, essendo dirimente l'accertamento se il rapporto controverso sia inquadrabile o meno nello schema negoziale del contratto autonomo di garanzia che - secondo la giurisprudenza di legittimità - consente la sua sottrazione all'applicabilità dell'art. 1957 c.c. e quindi alla necessità di una domanda in sede giudiziaria al fine di impedire l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria. Difatti, poiché l'art. 1957 c.c. instaura un collegamento ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale (e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio) è inapplicabile ad una obbligazione di garanzia “autonoma”. Con la conseguenza che, qualora il contratto non si configuri come garanzia autonoma ma come fideiussione pura, l'art. 1957 c.c. sarà operativo anche qualora le parti abbiano inteso derogare parzialmente alla stessa (la norma non è inderogabile), prevedendo solo un termine diverso di decadenza per il creditore.
12. Ciò premesso, va ricordato che l'elemento caratterizzante del "contratto autonomo di garanzia" consiste nell'obbligo del garante di pagare immediatamente, senza alcuna facoltà di opporre le eccezioni relative ai rapporti fra debitore e creditore, che invece caratterizzano la garanzia fideiussoria pura. L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (c.d. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (1). La sola espressione “a semplice richiesta scritta” non ha quindi rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia", potendo tale clausola riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle
(1) “La deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere
l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957
c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione” (v. Cass. n. 16825/2016 Rv. 640904 - 01).
pagina 6 di 9 fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà (cfr. Cass. n. 16636/2022).
L'inserimento della predetta clausola costituisce senz'altro un valido indice presuntivo, ma non esclusivo, del contratto autonomo di garanzia (v. Cass. n. 32786/2022; n. 34678/2024). In sintesi, ai fini dell'inquadramento del rapporto come "contratto autonomo di garanzia", assume rilievo la volontà delle parti di rendere autonoma la garanzia, indipendentemente cioè dall'esistenza, validità ed efficacia del rapporto di base, e ciò avviene attraverso l'impossibilità per il garante di sollevare eccezioni relative al rapporto principale (v. Cass.
SS.UU. n. 3947/2010). Invece la semplice presenza della clausola "a prima richiesta" non abbinata a quella "senza eccezioni", non basta a far configurare il contratto autonomo di garanzia (v. Cass. n. 5478/2024; n. 31105/2024).
13. Trasponendo i suddetti principi alla fattispecie, il contratto in questione contiene solo la clausola che prevede che il fideiussore è tenuto al pagamento "a semplice richiesta scritta", ma non contiene l'ulteriore previsione dell'inopponibilità di qualsiasi eccezione relativa al rapporto principale e quindi non può qualificarsi come “contratto autonomo di garanzia”.
Difatti la clausola di cui all'art. 6 non contiene un'espressa indicazione circa l'impegno del fideiussore di pagare “senza eccezioni”; quindi, non costituisce chiara manifestazione della volontà di elidere il connotato di accessorietà che caratterizza il negozio fideiussorio e, dunque, non rende autonomo l'impegno del garante, obbligandolo a pagare immediatamente senza poter sollevare nemmeno in un secondo momento eccezioni. La mancata espressa menzione della non eccepibilità e, dunque, l'inserimento della sola clausola a “pagamento immediato a semplice richiesta scritta”, senza l'espresso riferimento alla preclusione delle eccezioni, non consente di desumere la volontà comune delle parti di derogare all'art. 1957
c.c. posto che la deroga alla norma codicistica non può ritenersi implicita, laddove sia inserita all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di tal genere (v. Cass. n. 31105/2024).
14. Non depone in senso contrario, l'art. 5 del contratto: “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento in deroga a quanto previsto dall'art.1957 c.c. si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”. Tale clausola, ponendo la responsabilità del fideiussore in correlazione con quella del debitore principale, non è di per sé indice di autonomia della garanzia, evidenziando una caratteristica comune anche alla fideiussione ordinaria, caratterizzata dal rapporto di accessorietà.
15. Pertanto, il rapporto de quo non è sottratto all'applicazione dell'art. 1957 c.c.; le parti hanno inteso derogare parzialmente alla norma codicistica ma solo per la durata del termine pagina 7 di 9 (prolungato a 36 mesi), con conseguente necessità di una domanda in sede giudiziaria da parte del creditore, entro il predetto termine onde evitare l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria.
16. La giurisprudenza insegna che l'iniziativa ex art. 1957 c.c. deve essere giudiziaria, e non può consistere in una mera diffida stragiudiziale (v. Cass. n. 20648/2024). Difatti - per giurisprudenza consolidata - il termine "istanza" si riferisce a tutti i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento. Resta, invece, escluso che, in quello stesso termine, possa essere sufficiente un semplice atto stragiudiziale (v. Cass. n. 283/1997;
n. 21524/2004). Il creditore, per non perdere la garanzia fideiussoria, ha l'onere di proporre nei confronti del debitore principale, nel termine fissato dall'art. 1957 cod. civ. o quello pattizio, una iniziativa giudiziale, ovvero un'azione di cognizione o esecutiva che consenta l'accertamento o il soddisfacimento della sua pretesa creditoria.
17. Nella fattispecie tale onere imposto dall'art. 1957 c.c. non risulta soddisfatto dalla Banca.
Ai fini della decorrenza del termine, la scadenza dell'obbligazione principale avviene al momento della revoca degli affidamenti e della richiesta di rientro delle somme maturate a debito del cliente. D'altra parte, è la stessa clausola contrattuale (art. 5) a prevedere per la
Banca l'onere di “agire”, il che postula, unitamente al richiamo dell'art. 1957 c.c., la necessità di un'azione in sede giudiziaria.
18. La nel caso in esame, non ha esercitato alcuna azione giudiziaria nei confronti Pt_5
della debitrice principale né nei confronti dei garanti inviando soltanto una raccomandata per chiedere il pagamento. Difatti risulta che in data 26.6.2014 ha comunicato alla Parte_4
ed ai garanti, la revoca degli affidamenti in conto corrente e la risoluzione dei Parte_7
contratti di finanziamento (doc. 6), intimando il pagamento immediato della somma a debito di € 1.120.074,96; quindi in tale momento si considera “scaduta” l'obbligazione principale.
Dopo tale data ed entro il 26.6.2017 non risultano avviate azioni giudiziarie da parte della
Banca per ottenere soddisfazione del proprio credito, considerato che il ricorso per decreto ingiuntivo è dell'aprile 2020.
19. In conclusione, esclusa la qualificazione del rapporto come contratto autonomo di garanzia, deve confermarsi la statuizione del Tribunale, secondo cui la decadenza ex art. 1957
c.c. poteva essere evitata solo da una domanda giudiziale da parte della da proporre Pt_5
entro la scadenza contrattuale di 36 mesi, decorrenti dal 26.6.2014.
20. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la pagina 8 di 9 soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
21. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, co. 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 657/2022;
- condanna l'appellante e l'intervenuta, in solido fra di loro, a rifondere le spese del presente grado di giudizio a favore degli appellati, che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Bologna, 8 aprile 2024.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 2053 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore in Parte_1 P.IVA_1
carica, quale mandataria di (c.f. ) in persona del legale Parte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Federici (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viale G. Mazzini C.F._1
n. 9 a Roma, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi dagli Avv. Paolo Damini (c.f. C.F._3
) e Giorgio Conti (c.f. ed elettivamente C.F._4 C.F._5
domiciliati presso il loro studio in Via Verdi n. 9 a Parma, giusta procura in atti
APPELLATI
c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3 P.IVA_1
in carica, quale mandataria di (c.f. ), in persona del Parte_3 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Federici
(c.f. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viale G. C.F._1
pagina 1 di 9 Mazzini n. 9 a Roma, giusta procura in atti
INTERVENUTA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 657/2022 del 19.5.2022, pubblicata il
20.05.2022.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 28.5.2024:
Appellante : Parte_1
"Nel merito, in via principale: in accoglimento della presente impugnazione in appello, accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia decadenza ex art 1957 c.c., con riforma integrale – nelle parti indicate ut supra ai sensi dell'art. 341 n. 1 e 2 c.p.c. - della sentenza del Tribunale di Parma n. 657/2022 pubblicata il 20/05/2022, Repert. n. 1067/2022 del 20/05/2022, resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo Tribunale di Parma RG n. 3371/2020 dal Giudice Dott.ssa
Antonella Ioffredi, e pedissequa ordinanza di correzione di errore materiale del 28 giugno
2022, dichiarando insussistenti i motivi posti dal Tribunale di Parma a fondamento della sentenza impugnata, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 802/2020 emesso in data 27.05.2020 dal Tribunale di Parma;
Nel merito, in via subordinata: in accoglimento della presente impugnazione in appello, nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, con riforma integrale – nelle parti indicate ut supra ai sensi dell'art. 341 n. 1 e 2 c.p.c. - della sentenza del Tribunale di Parma
n. 657/2022 pubblicata il 20/05/2022, Repert. n. 1067/2022 del 20/05/2022, resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo Tribunale di Parma RG n. 3371/2020 dal Giudice
Dott.ssa Antonella Ioffredi, e pedissequa ordinanza di correzione di errore materiale del 28 giugno 2022, condannare in ogni caso– in solido, nella loro qualità di fideiussori – i signori
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._2 in Fidenza (PR), alla Frazione Cabriolo n. 57/B, (C.F. CP_2
, nato a [...] il [...], residente in [...] , alla C.F._6
Frazione Cabriolo n. 57/B, al pagamento in favore di (cessionaria di Parte_3
e per essa nella sua qualità di procuratrice e mandataria, la Parte_2 Controparte_3 somma di € 250.000,00, oltre agli interessi calcolati al tasso convenzionale al saldo, oltre interessi legali, spese del presente procedimento, oltre spese di registrazione e successive occorrende, ovvero il differente importo del credito vantato dall'appellante Parte_3
(cessionaria di , e per essa, nella sua qualità di procuratrice e mandataria
[...] Parte_2
nella maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio. Controparte_3
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, compenso professionale, IVA e CPA di legge, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%.”.
Appellati (RIGATO):
“In via preliminare, accertata e dichiarata la manifesta infondatezza dell'appello proposto da dichiarare con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. l'inammissibilità e/o Parte_1 improcedibilità dell'appello medesimo con l'adozione di ogni conseguente provvedimento del caso e di legge.
pagina 2 di 9 In via subordinata, rigettare l'appello, poiché inammissibile, improcedibile, infondato, o come meglio, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Parma N.
657/2022 pronunciata in data 19 maggio 2022 e pubblicata il successivo 20 maggio 2022, dichiarando, in ogni caso, che nulla è dovuto dagli appellati all'appellante con l'adozione di ogni conseguente provvedimento del caso e di legge.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze professionali oltre rimborso forfettario 15%,
CPA e IVA di legge”.
Intervenuta : Controparte_3
"Nel merito, in via principale: in accoglimento della presente impugnazione in appello, accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia decadenza ex art 1957 c.c., con riforma integrale – nelle parti indicate ut supra ai sensi dell'art. 341 n. 1 e 2 c.p.c. - della sentenza del Tribunale di Parma n. 657/2022 pubblicata il 20/05/2022, Repert. n. 1067/2022 del 20/05/2022, resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo Tribunale di Parma RG n. 3371/2020 dal Giudice Dott.ssa
Antonella Ioffredi, e pedissequa ordinanza di correzione di errore materiale del 28 giugno
2022, dichiarando insussistenti i motivi posti dal Tribunale di Parma a fondamento della sentenza impugnata, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 802/2020 emesso in data 27.05.2020 dal Tribunale di Parma;
Nel merito, in via subordinata: in accoglimento della presente impugnazione in appello, nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, con riforma integrale – nelle parti indicate ut supra ai sensi dell'art. 341 n. 1 e 2 c.p.c. - della sentenza del Tribunale di Parma
n. 657/2022 pubblicata il 20/05/2022, Repert. n. 1067/2022 del 20/05/2022, resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo Tribunale di Parma RG n. 3371/2020 dal Giudice
Dott.ssa Antonella Ioffredi, e pedissequa ordinanza di correzione di errore materiale del 28 giugno 2022, condannare in ogni caso– in solido, nella loro qualità di fideiussori – i signori
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._2 in Fidenza (PR), alla Frazione Cabriolo n. 57/B, (C.F. CP_2
, nato a [...] il [...], residente in [...] , alla C.F._6
Frazione Cabriolo n. 57/B, al pagamento in favore di (cessionaria di Parte_3
e per essa nella sua qualità di procuratrice e mandataria, la Parte_2 Controparte_3 somma di € 250.000,00, oltre agli interessi calcolati al tasso convenzionale al saldo, oltre interessi legali, spese del presente procedimento, oltre spese di registrazione e successive occorrende, ovvero il differente importo del credito vantato dall'appellante Parte_3
(cessionaria di , e per essa, nella sua qualità di procuratrice e mandataria
[...] Parte_2
nella maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio. Controparte_3
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, compenso professionale, IVA e CPA di legge, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. quale mandataria di cessionaria del credito Controparte_4 Parte_2
vantato da (da qui anche UNICREDIT o otteneva dal Tribunale Parte_4 Pt_5
pagina 3 di 9 di Parma il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 802/2020 del 27.5.2020 con il quale veniva ingiunto ai sig. , e (da CP_2 CP_1 Parte_6
qui anche garanti), in qualità di fideiussori della società (da qui anche Parte_7
debitrice principale), il pagamento di € 250.000,00, oltre interessi al tasso convenzionale, quale somma dovuta per mutuo ipotecario n. 4068130 del 25.2.2009 contratto dalla predetta società.
2. Avverso il provvedimento monitorio, i sig. e proponevano CP_1 CP_2
opposizione con atto di citazione del 25.9.2020, esponendo:
- la era priva di legittimazione attiva per difetto di prova dell'avvenuta Parte_2
cessione dei “crediti in blocco” da Parte_4
- la con raccomandata del 26.6.2014, aveva revocato gli affidamenti e risolto il Pt_5
contratto di mutuo ipotecario n. 4068130, intimando alla debitrice principale ed ai fideiussori il pagamento immediato di tutte le somme residue;
- la fideiussione del 12.2.2008, richiamando espressamente l'art. 1957 c.c., stabiliva il termine di 36 mesi, decorrenti dalla scadenza dell'obbligazione garantita, entro il quale la
Banca doveva attivarsi in sede giudiziale nei confronti dell'obbligato principale;
- non aveva mai proposto alcuna azione giudiziaria nei confronti della Parte_4
debitrice principale e né nei confronti dei fideiussori, con conseguente estinzione della fideiussione dal 26.6.2017;
- la era fallita il 16.11.2017 e quindi avrebbe dovuto insinuarsi Parte_7 Parte_4
al passivo fallimentare in ragione del privilegio ipotecario detenuto.
Gli opponenti quindi chiedevano al Tribunale la revoca del provvedimento monitorio opposto.
3. Si costituiva in giudizio la quale mandataria di esponendo: Parte_1 Parte_2
- la cessione del credito e quindi la legittimazione attiva dell'opposta, era comprovata dall'avviso in G.U. e dalla dichiarazione di Parte_4
- il 16.07.2015, la aveva accettato la proposta di ripianamento dell'esposizione Pt_5
debitoria avanzata dalla Parte_7
- a seguito di inadempimento al suddetto piano, con lettera del 17.8.2017, la Pt_5
aveva intimato alla debitrice principale ed ai garanti il pagamento del debito;
- il 21.4.2018 la Banca aveva iscritto a ruolo il ricorso per decreto ingiuntivo e quindi entro il termine di 36 mesi scadente il 17.8.2020;
- il credito ammesso nella procedura fallimentare era stato soddisfatto parzialmente.
L'opposta concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione con conferma del provvedimento pagina 4 di 9 monitorio.
4. All'esito della trattazione, il Tribunale di Parma, con sentenza n. 657/2022 accoglieva l'opposizione, ritenendo estinta l'obbligazione fideiussoria ex art. 1957 c.c. e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
5. Avverso la predetta decisione ha proposto appello la quale mandataria di Parte_1
Parte_2
6. Si sono costituiti in giudizio i sig. e chiedendo il rigetto CP_1 CP_2
dell'appello.
7. Successivamente è intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. la società Parte_3
(e per essa la mandataria quale cessionaria ex art. 58 TUB dei crediti
[...] Controparte_3
originariamente posseduti da Parte_2
8. All'udienza del 28.5.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. L'appellante si duole della decisione impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto estinta la garanzia fideiussoria, per intervenuta decadenza della Banca, in forza del combinato disposto dell'art. 1957 c.c. e dell'art. 5 del contratto di fideiussione;
difatti, in deroga alla norma codicistica, la clausola pattizia prevede che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce entro 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”. In particolare, il Tribunale ha ritenuto inidonea, ad evitare la decadenza ex art. 1957 c.c., la richiesta stragiudiziale del
26.6.2014, essendo necessaria un'iniziativa di carattere giudiziario da parte della Banca, decorrente dalla scadenza dell'obbligazione garantita coincidente con la predetta data.
Secondo l'appellante, invece, l'art. 6 del contratto, consentirebbe alla di evitare la Pt_5
decadenza senza necessità di un'azione giudiziaria, essendo prevista la clausola del pagamento da parte del fideiussore “a semplice richiesta scritta”. La clausola pattizia, secondo l'appellante, avrebbe determinato l'applicazione dell'art. 1957 c.c. e quindi la necessità di un'azione giudiziaria, solo qualora vi fosse stato un richiamo alla norma codicistica nella sua interezza (e non solo ai fini della deroga del termine semestrale); pertanto, l'intimazione di pagamento inviata il 26.6.2014 sarebbe stata sufficiente ad impedire pagina 5 di 9 la decadenza.
10. L'appello è infondato.
11. La Corte ritiene opportuno innanzitutto di dover qualificare giuridicamente il contratto, essendo dirimente l'accertamento se il rapporto controverso sia inquadrabile o meno nello schema negoziale del contratto autonomo di garanzia che - secondo la giurisprudenza di legittimità - consente la sua sottrazione all'applicabilità dell'art. 1957 c.c. e quindi alla necessità di una domanda in sede giudiziaria al fine di impedire l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria. Difatti, poiché l'art. 1957 c.c. instaura un collegamento ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale (e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio) è inapplicabile ad una obbligazione di garanzia “autonoma”. Con la conseguenza che, qualora il contratto non si configuri come garanzia autonoma ma come fideiussione pura, l'art. 1957 c.c. sarà operativo anche qualora le parti abbiano inteso derogare parzialmente alla stessa (la norma non è inderogabile), prevedendo solo un termine diverso di decadenza per il creditore.
12. Ciò premesso, va ricordato che l'elemento caratterizzante del "contratto autonomo di garanzia" consiste nell'obbligo del garante di pagare immediatamente, senza alcuna facoltà di opporre le eccezioni relative ai rapporti fra debitore e creditore, che invece caratterizzano la garanzia fideiussoria pura. L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (c.d. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (1). La sola espressione “a semplice richiesta scritta” non ha quindi rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia", potendo tale clausola riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle
(1) “La deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere
l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957
c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione” (v. Cass. n. 16825/2016 Rv. 640904 - 01).
pagina 6 di 9 fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà (cfr. Cass. n. 16636/2022).
L'inserimento della predetta clausola costituisce senz'altro un valido indice presuntivo, ma non esclusivo, del contratto autonomo di garanzia (v. Cass. n. 32786/2022; n. 34678/2024). In sintesi, ai fini dell'inquadramento del rapporto come "contratto autonomo di garanzia", assume rilievo la volontà delle parti di rendere autonoma la garanzia, indipendentemente cioè dall'esistenza, validità ed efficacia del rapporto di base, e ciò avviene attraverso l'impossibilità per il garante di sollevare eccezioni relative al rapporto principale (v. Cass.
SS.UU. n. 3947/2010). Invece la semplice presenza della clausola "a prima richiesta" non abbinata a quella "senza eccezioni", non basta a far configurare il contratto autonomo di garanzia (v. Cass. n. 5478/2024; n. 31105/2024).
13. Trasponendo i suddetti principi alla fattispecie, il contratto in questione contiene solo la clausola che prevede che il fideiussore è tenuto al pagamento "a semplice richiesta scritta", ma non contiene l'ulteriore previsione dell'inopponibilità di qualsiasi eccezione relativa al rapporto principale e quindi non può qualificarsi come “contratto autonomo di garanzia”.
Difatti la clausola di cui all'art. 6 non contiene un'espressa indicazione circa l'impegno del fideiussore di pagare “senza eccezioni”; quindi, non costituisce chiara manifestazione della volontà di elidere il connotato di accessorietà che caratterizza il negozio fideiussorio e, dunque, non rende autonomo l'impegno del garante, obbligandolo a pagare immediatamente senza poter sollevare nemmeno in un secondo momento eccezioni. La mancata espressa menzione della non eccepibilità e, dunque, l'inserimento della sola clausola a “pagamento immediato a semplice richiesta scritta”, senza l'espresso riferimento alla preclusione delle eccezioni, non consente di desumere la volontà comune delle parti di derogare all'art. 1957
c.c. posto che la deroga alla norma codicistica non può ritenersi implicita, laddove sia inserita all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di tal genere (v. Cass. n. 31105/2024).
14. Non depone in senso contrario, l'art. 5 del contratto: “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento in deroga a quanto previsto dall'art.1957 c.c. si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”. Tale clausola, ponendo la responsabilità del fideiussore in correlazione con quella del debitore principale, non è di per sé indice di autonomia della garanzia, evidenziando una caratteristica comune anche alla fideiussione ordinaria, caratterizzata dal rapporto di accessorietà.
15. Pertanto, il rapporto de quo non è sottratto all'applicazione dell'art. 1957 c.c.; le parti hanno inteso derogare parzialmente alla norma codicistica ma solo per la durata del termine pagina 7 di 9 (prolungato a 36 mesi), con conseguente necessità di una domanda in sede giudiziaria da parte del creditore, entro il predetto termine onde evitare l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria.
16. La giurisprudenza insegna che l'iniziativa ex art. 1957 c.c. deve essere giudiziaria, e non può consistere in una mera diffida stragiudiziale (v. Cass. n. 20648/2024). Difatti - per giurisprudenza consolidata - il termine "istanza" si riferisce a tutti i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento. Resta, invece, escluso che, in quello stesso termine, possa essere sufficiente un semplice atto stragiudiziale (v. Cass. n. 283/1997;
n. 21524/2004). Il creditore, per non perdere la garanzia fideiussoria, ha l'onere di proporre nei confronti del debitore principale, nel termine fissato dall'art. 1957 cod. civ. o quello pattizio, una iniziativa giudiziale, ovvero un'azione di cognizione o esecutiva che consenta l'accertamento o il soddisfacimento della sua pretesa creditoria.
17. Nella fattispecie tale onere imposto dall'art. 1957 c.c. non risulta soddisfatto dalla Banca.
Ai fini della decorrenza del termine, la scadenza dell'obbligazione principale avviene al momento della revoca degli affidamenti e della richiesta di rientro delle somme maturate a debito del cliente. D'altra parte, è la stessa clausola contrattuale (art. 5) a prevedere per la
Banca l'onere di “agire”, il che postula, unitamente al richiamo dell'art. 1957 c.c., la necessità di un'azione in sede giudiziaria.
18. La nel caso in esame, non ha esercitato alcuna azione giudiziaria nei confronti Pt_5
della debitrice principale né nei confronti dei garanti inviando soltanto una raccomandata per chiedere il pagamento. Difatti risulta che in data 26.6.2014 ha comunicato alla Parte_4
ed ai garanti, la revoca degli affidamenti in conto corrente e la risoluzione dei Parte_7
contratti di finanziamento (doc. 6), intimando il pagamento immediato della somma a debito di € 1.120.074,96; quindi in tale momento si considera “scaduta” l'obbligazione principale.
Dopo tale data ed entro il 26.6.2017 non risultano avviate azioni giudiziarie da parte della
Banca per ottenere soddisfazione del proprio credito, considerato che il ricorso per decreto ingiuntivo è dell'aprile 2020.
19. In conclusione, esclusa la qualificazione del rapporto come contratto autonomo di garanzia, deve confermarsi la statuizione del Tribunale, secondo cui la decadenza ex art. 1957
c.c. poteva essere evitata solo da una domanda giudiziale da parte della da proporre Pt_5
entro la scadenza contrattuale di 36 mesi, decorrenti dal 26.6.2014.
20. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la pagina 8 di 9 soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
21. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, co. 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 657/2022;
- condanna l'appellante e l'intervenuta, in solido fra di loro, a rifondere le spese del presente grado di giudizio a favore degli appellati, che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Bologna, 8 aprile 2024.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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