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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 30/07/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei SInori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente estensore dott. Tullio Joppi Consigliere
dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 151/2023 R.G.
promossa
da
c.f. _1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Prof. TEDOLDI ALBERTO
( ) e dall'avv. GIUFFRIDA ANTONIO giusta C.F._2
delega in atti
- appellante -
contro
, c.f. e Controparte_1 C.F._3 CP_2
c.f. , quali esercenti la potestà
[...] C.F._4
genitoriale sulla minore entrambi Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. BASSI GIOVANNI giusta delega
1 in atti
- appellati -
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
Causa rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c. in esito all'udienza del 04/06/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, in riforma della Sentenza
impugnata, così giudicare: nel merito: ritenuto fondato il diritto dell'appellante, condannare i convenuti, quali legali rappresentanti della figlia minore , a risarcire a Persona_1
tutti i danni, patrimoniali e non _1
patrimoniali, patiti e patiendi nella misura che parrà di giustizia, con quantificazione anche equitativa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi, anche ex art. 1284, comma
4, c.c., dal dovuto sino al saldo effettivo, condannando altresì le controparti a rimborsare le spese versate in forza della provvisoria esecutorietà della Sentenza impugnata, oltre a interessi. In ogni caso: con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. In via istruttoria: si richiamano le istanze formulate in primo grado.
del procuratore di parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
premessa ogni opportuna pronuncia del caso e di legge e con ogni più ampia motivazione, così giudicare:
2 In via preliminare:
dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla
IG , ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e/o _1
dell'art. 348-bis c.p.c. per i motivi illustrati in narrativa. Nella
denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello
dovesse rigettare le superiori domande:
In via principale:
- Accertare e dichiarare l'avvenuto passaggio in giudicato della statuizione della Sentenza n. 518/2023, pubblicata in data
03/97/2023, resa nel procedimento R.G.N. 2275/2021 dal
Tribunale Ordinario di Bolzano, con cui la SI.ra
[...]
è stata condannata al pagamento delle spese _1
processuali del giudizio di I grado in favore dei SIg.ri CP_1
e , non oggetto dell'odierno giudizio di
[...] CP_2
impugnazione,
- Respingere, con ogni e qualsiasi statuizione, l'impugnazione proposta dalla SI.ra , perché infondata _1
in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la
Sentenza impugnata per tutti i motivi illustrati in narrativa.
In via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di
Appello dovesse ritenere ammissibile e fondato in tutto o in parte l'appello proposto dalla SI.ra , con accoglimento, Pt_1
anche parziale, delle domande formulate da parte appellante,
nonché dovesse dichiarare la compartecipazione colposa della
3 minore nella causazione del sinistro: Persona_1
- determinare, in base alle obiettive risultanze istruttorie in atti, le conseguenze dannose patite dalla IG _1
, limitando l'eventuale condanna ai soli danni
[...]
effettivamente accertati in corso di causa;
- accertare e dichiarare l'eventuale grado di corresponsabilità
della minore , limitando l'eventuale condanna Persona_1
dei SInori e in qualità di Controparte_1 CP_2
esercenti la potestà genitoriale sulla minore, al pagamento dei soli danni direttamente riferibili alla condotta della minore, con esclusione della percentuale di responsabilità, eventualmente accertata in capo alla IG , nonché in _1
capo al maestro di sci, SInor , alla Scuola di Sci Persona_2
e Snowboard San Cassiano, in ragione del rapporto e in essere tra l'appellante e questi ultimi nonché ad eventuali altri soggetti terzi.
In via istruttoria
Ci si oppone a tutte le richieste istruttorie formulate dall'appellante, che rinvia genericamente (e irragionevolmente)
alle istanze formulate in primo grado, in quanto inammissibili e/o superflue e/o irrilevanti ai fini della decisione per le ragioni esposte in atti.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
4 aveva convenuto dinanzi al Tribunale di _1
Milano e in qualità di esercenti Controparte_1 CP_2
la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1
nonché la Scuola di Sci e Snowboard San Cassiano per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti dall'attrice.
In fatto l'attrice aveva esposto di essere stata investita mentre scendeva seguendo il maestro di sci sulla pista Ciampai, dalla minore la quale, proveniente da posizione a Persona_1
monte, aveva omesso di darle la precedenza colpendola violentemente all'altezza dell'anca; che in seguito all'impatto l'attrice aveva riportato la rottura del collo femore mediale a destra ed era stata sottoposta ad intervento chirurgico.
In diritto aveva individuato la _1
responsabilità extracontrattuale della minore Persona_1
nella violazione delle regole di comportamento degli utenti delle aree sciabili di cui alla legge 24 dicembre 2003 n.363 , mentre nei confronti del maestro di sci aveva fatto valere la responsabilità contrattuale per aver omesso un'adeguata vigilanza sull'VA, nella fattispecie, principiante, e quindi per negligenza.
L'attrice aveva quantificato il danno biologico riportato sulla scorta della relazione del proprio consulente che aveva riconosciuto un danno biologico permanente del 13% ed un danno biologico temporaneo in complessivi giorni 124 per cui
5 chiedeva il risarcimento di complessivi € 38.307,00.-; esponeva inoltre spese mediche sostenute per € 3.688,47.-, il corrispettivo per lezioni di sci non godute per € 200,00.- ed il mancato godimento della stanza d'albergo per € 1.099,00.-.
I convenuti e si erano costituiti Controparte_1 CP_2
in giudizio eccependo in primis l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Milano adito, in favore di quello di Bolzano;
nel merito avevano contestato qualsiasi responsabilità della figlia minore;
costituitasi in giudizio, la Scuola di Persona_1
Sci e Snowboard San Cassiano, aveva negato ogni profilo di responsabilità del maestro di sci attribuendo l'esclusiva responsabilità dell'incidente alla minore . Persona_1
Con ordinanza del 4/7 giugno 2021 il Tribunale di Milano aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale quanto alla domanda avanzata da nei confronti di _1
e in favore, alternativamente, Controparte_1 CP_2
del Tribunale di Firenze ovvero del Tribunale di Bolzano,
disponendo la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di
Milano quanto al rapporto processuale fra l'attrice e la Scuola di
Sci e Snowboard San Cassiano.
riassumeva il giudizio dinanzi al Controparte_3
Tribunale di Bolzano riproponendo le conclusioni già avanzate dinanzi al Tribunale di Milano.
Nel giudizio riassunto si costituivano in giudizio CP_1
e , quali esercenti la potestà genitoriale
[...] CP_2
6 sulla minore , chiedendo in via preliminare Persona_1
l'integrazione del contraddittorio , per litisconsorzio necessario,
nei confronti della Scuola di Sci e Snowboard San Cassiano;
nel merito contestavano le pretese attoree chiedendone il rigetto, in via subordinata, per l'ipotesi di ritenuta compartecipazione colposa della minore, chiedevano l'accertamento dell'eventuale grado di concorrente responsabilità della minore nella causazione del danno con condanna dei genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore, al risarcimento dei soli danni direttamente riferibili alla condotta della minore, esclusa la percentuale di responsabilità eventualmente accertata in capo all'attrice e alla Scuola di Sci e Snowboard San Cassiano.
Nel corso del giudizio di primo grado la causa veniva istruita mediante assunzione di prova testimoniale e ctu medico legale.
Con sentenza n.518/2023 dd. 03/07/2023 il Tribunale di
Bolzano, richiamando la propria ordinanza dd. 28/10/2021
rigettava l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti della Scuola di Sci e Snowboard San Cassiano
avanzata da parte convenuta, respingeva le domande attoree ritenendo , anche sulla scorta delle dichiarazioni rese dal maestro di sci, che “a fronte di tali innumerevoli versioni
ricostruttive del sinistro” non è possibile ricostruirne l'esatta dinamica se non con riferimento ad un particolare
assolutamente rilevante, ovvero al fatto che non risulta provato
che la caduta sia conseguenza di uno scontro fra sciatori, come
7 richiesto dall'art.19 Legge n.363/03 – a fondamento della
presunzione di pari responsabilità”.
Avverso tale decisione ha proposto impugnazione
[...]
ritenendo con il primo mezzo errata la sentenza _1
del Tribunale nel ritenere non provato lo scontro fra l'attrice e la minore , quanto meno ai fini dell'operare della Persona_1
presunzione di pari responsabilità di cui all'art.19 Legge
363/2003, considerato che lo scontro fra le due sciatrici non sarebbe stato contestato ai fini e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.
e risulterebbe ad ogni modo dimostrato in esito alle prove testimoniali assunte. Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha sottolineato il carattere sussidiario della presunzione ex all'art.19 Legge 363/2003 , ritenendo dimostrata l'esclusiva responsabilità della minore per violazione delle regole comportamentali specifiche di cui all'art.10 della citata legge 363/2003. L'appellante ha quindi formulato le conclusioni in epigrafe riportate.
Si sono costituiti in giudizio e , Controparte_1 CP_2
in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore
, eccependo in primis l'inammissibilità Persona_1
dell'appello ex art. 342 e 348bis c.p.c.; nel merito la difesa degli appellati ha ritenuto intervenuta acquiescenza da parte dell'appellante al capo della sentenza impugnata relativo alle statuizioni sulle spese di lite, ha esposto le ragioni dell'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello avversario, in
8 via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello, ha chiesto l'accertamento del concorso di colpa di _1
nella causazione del danno.
[...]
La causa è stata rimessa in decisione al Collegio, previa concessione dei termini ex art.352 c.p.c., all'udienza del 4
giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente va presa posizione sulla eccepita inammissibilità dell'appello ai sensi della'art.342 c.p.c. sollevata da parte appellata per essersi parte appellante limitata a riproporre le difese svolte in primo grado senza indicare in maniera specifica i punti e capi della sentenza impugnata.
L'eccezione non ha pregio, considerato che l'atto di appello individua le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì
da consentire alla Corte, di comprendere con certezza il contenuto delle censure, ed alle controparti, di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva come dimostra la compiuta presa di posizione sui motivi di gravame avanzati dall'appellante.
1.2 Anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c., per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, è del tutto priva di pregio. Valga qui unicamente rimandare alle motivazioni di seguito esposte in accoglimento dell'appello.
2. Come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata,
9 il Primo Giudice ha ritenuto, in esito all'istruttoria, non dimostrati i fatti costitutivi della domanda attorea e neppure sussistere i presupposti per riconoscere un concorso di colpa ex art.19 l.363/2003 difettando la prova che la caduta dell'attrice/appellante sia conseguenza di uno scontro tra sciatori.
2.1 Venendo ai motivi di gravame, con il primo mezzo l'appellante lamenta l'errata motivazione della sentenza laddove il Primo Giudice ha ritenuto non dimostrato lo scontro fra le due sciatrici, quanto meno ai fini di operare la presunzione di pari responsabilità ex art. 19 l.363/2001, considerato che parte convenuta/appellata non avrebbe contestato, agli effetti di cui all'art.115 c.p.c., che scontro vi è stato e che comunque risulterebbe dimostrato dalle prove acquisite. Si duole inoltre l'appellante della valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare della testimonianza di e delle dichiarazioni Tes_1
del maestro di sci depositate in atti, che ha portato il Primo
Giudice a concludere che non è possibile ricostruire l'esatta dinamica.
2.2 Prima ancora di affrontare il tema della disciplina in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali di cui alla legge 363/2003, occorre procedere attraverso l'esamina delle emergenze istruttorie, alla ricognizione della dinamica del sinistro, per accertare, in particolare, se _1
sia caduta in conseguenza dello scontro fra le due sciatrici
10 ovvero se sia caduta autonomamente.
2.3 In atti è stata depositata la relazione di servizio Carabinieri
redatta in occasione dell'incidente nella quale si legge che il maestro di sci aveva riferito oralmente di non Persona_2
aver visto la dinamica del sinistro perché si trovava più a valle rispetto all'VA e girato di spalle;
di _1
essersi girato avendo udito le grida dell'infortunata e di aver visto le due sciatrici a terra.
I Carabinieri hanno ricostruito l'incidente in base alle dichiarazioni rese da , dalle quali è emerso Testimone_2
che “le due sciatrici incrociavano la loro traiettoria lungo il bordo
sinistro della pista Ciampai, nei pressi dell'ingresso dello snow
park, ove la bambina era diretta con i genitori ed amici.”
Sempre nel rapporto di servizio relativo all'incidente de quo i
Carabinieri hanno rilevato le condizioni della pista sulla quale è
avvenuto l'incidente: trattasi di pista azzurra, considerata facile adatta ai principianti con pendenza moderata, aperta, all'epoca intensamente affollata;
l'incidente è, secondo il rapporto,
avvenuto in un tratto ripido con condizioni di neve compatta,
visibilità buona;
come causa dell'incidente è indicato scontro fra
persone.
Al rapporto sono allegate le sit rese da , zio Testimone_2
della minore : riferisce il testimone che stava Persona_1
sciando con suo figlio, la cognata e la OT CP_2
diretto allo snow park. “Io guidavo il gruppo e sono Per_1
11 arrivato all'ingresso del parco. Mi sono girato per aspettare mia
OT ed ho potuto notare, in quel frangente, che Per_1
incrociava la sua traiettoria con l'VA di un maestro di sci. In
particolare la donna che sciava da principiante e si trovava più a
monte rispetto a mia OT, la colpiva quasi abbracciandola
poiché le due erano entrambe a bassa velocità. Nel cadere
rimaneva illesa, mentre la donna lamentava dolore alla Per_1
gamba destra. Il maestro chiamava il soccorso piste.”
Nella sua testimonianza resa in primo grado Tes_2
ha sostanzialmente confermato quanto dichiarato a
[...]
sit ai Carabinieri.
Lo stesso, infatti, nelle sue dichiarazioni testimoniali ha precisato che la OT scendeva in fila indiana e lo scontro con
questa signora che veniva dall'altro lato, come ho già detto ai
Carabinieri è stato quasi un abbraccio, perché andavano piano,
molto piano, poi la signora è caduta. ADR: In fila indiana intendo
che noi come famiglia scendevamo uno dietro all'altro, io era
davanti, seguito dagli altri ma non so in che ordine. So che mia
cognata era l'ultima che chiudeva la fila. ADR Se mi si chiede se
quando dico che si sono abbracciate intendo che erano anche
sulla stessa altezza, dico che la signora era un po' più in alto
perché scendeva lungo la pista dritta mentre noi più in
trasversale. ADR Scendendo dalla pista noi stavamo sul lato
destro e la signora sulla sinistra. La pista è molto larga. Noi
abbiamo iniziato ad andare verso sinistra e la signora invece
12 verso destra e quindi le traiettorie si sono incrociate.”
Il teste di , compagno di , Tes_3 Tes_1 _1
escusso nel giudizio di primo grado, ha dichiarato di aver visto l'incidente, anche se era lontano in quanto si era fermato alla stazione a monte della funivia, all'inizio della pista Ciampai
aspettando che la compagna scendesse la pista, curioso di
vedere i pregressi che aveva fatto nel frattempo e quindi seguendola con lo sguardo mentre scendeva piano dietro il maestro seguendo la sua traiettoria, fatta di curve ampie. In
particolare, il teste ha riferito: “Poco dopo, mentre era sulla parte
sinistra della pista guardando da monte e stava girando per
seguire il maestro, ho visto un adolescente che scendeva
dall'alto. Cioè da dietro rispetto alla mia compagna, e che ha
tagliato la pista in diagonale, da destra verso sinistra…”
ADR: La mia compagna girava da sinistra verso destra, sempre
per seguire il maestro che era piuttosto davanti, e la giovane le è
entrata con gli sci praticamente quasi sui piedi.
ADR: La mia compagna era a valle e la bambina a monte, quindi
la bambina veniva da sopra e si è infilata sugli sci della mia
compagna.
2.4 Sulla scorta di tali risultanze istruttorie risulta chiaramente che vi è stato uno scontro fra le due sciatrici.
Il teste , zio della minore , Testimone_2 Persona_1
riferisce di un incrocio di traiettoria, di un “abbraccio” ,tra le due sciatrici;
secondo il compagno di , la _1
13 minore sarebbe passata con gli sci sopra a quelli dell'appellante.
Una collisione tra le due sciatrici, seppur non violenta, in quanto entrambe stavano sciando a bassa velocità, è dunque dimostrata.
Non vale sicuramente ad inficiare tali emergenze testimoniali, la comunicazione scritta indirizzata all'impresa assicuratrice della
Scuola di Sci in cui il maestro dichiara di aver assistito all'infortunio per caduta accidentale con gli sci dell'VA
, trattandosi di mera denuncia di sinistro _1
come espressamente indicato nella stessa dichiarazione scritta,
rilasciata esclusivamente per l'attivazione dell'eventuale indennizzo assicurativo in relazione agli infortuni occorsi agli allievi della scuola di Sci durante le lezioni.
Per altro, va anche ribadito che il maestro di sci non ha visto l'incidente, in quanto procedeva davanti all'VA ; Pt_1
solo quando ha sentito l'urlo dell'VA si è girato ed ha visto le due sciatrici a terra.
Dinanzi a tali risultanze istruttorie si palesa priva di fondamento e dunque non condivisibile, la tesi di parte appellata che attribuisce l'evento lesivo alla condotta autonoma dell'appellante per assoluta mancanza di nesso di Pt_1
casualità tra la condotta della minore e la stessa danneggiata.
3. Nel caso di specie, risulta dunque accertato che la caduta dell'appellante è da ricondurre ad uno scontro fra due sciatori,
14 ma gli esiti dell'istruttoria testimoniale non consentono di accertare e comparare le singole condotte delle due sciatrici ai fini di determinarne il relativo apporto causale. Mancano,
invero, elementi di valutazione obiettivi, idonei a consentire la ricostruzione delle reali cause di determinazione del sinistro ,
laddove risulta che entrambe le sciatrici stavano sciando a velocità ridotta venendo per causa non accertata, a trovarsi più
o meno sulla stessa altezza intersecando così la traiettoria l'una dell'altra; dinanzi alle contrastanti testimonianze non è
possibile attribuire, all'una o all'altra, la responsabilità
esclusiva ma neppure in percentuale della causazione dell'incidente.
Invero, le testimonianze raccolte in primo grado, sono contrastanti in ordine sulla posizione delle due sciatrici, il teste riferisce che la minore proveniva da monte, mentre il Tes_1
teste afferma che le due sciatrici erano sulla stessa Per_1
altezza, anche se la danneggiata era un po' più in alto.
Ed allora appare evidente che di fronte a sì contrastanti testimonianze che riportano due dinamiche dell'incidente fra di loro non conciliabili ed in difetto di qualsiasi elemento valido a conferire maggior valenza all'uno rispetto all'altro testo, non si possa addivenire ad una ricostruzione della dinamica certa, che non sia fondata su presunzioni.
3.1 Trova quindi applicazione la norma dell'art.19 della legge
363/2003 che testualmente recita: “Nel caso di scontro tra
15 sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.”
La norma pone una presunzione di pari responsabilità nella causazione dell'evento fino a prova contraria, ossia finché non sia fornita la prova della dinamica del sinistro con accertamento delle singole responsabilità che possono essere esclusive o concorrenti, anche con attribuzione della responsabilità
dell'evento in diversa misura, senza che sia richiesto allo sciatore, per andare esente da colpa, quel comportamento irreprensibile che l'art.2054 c.c. esige dal conducente di veicolo.
La presunzione di uguale concorso di colpa degli sciatori costituisce ,invero, criterio di distribuzione della responsabilità
operante sul presupposto della impossibilità di accertare le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, ovvero di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento.
3.2 Ed allora, nella fattispecie in esame, in cui l'espletamento dell'attività istruttoria non ha consentito l'accertamento in concreto della dinamica ovvero delle condotte sciatrici coinvolte ed il loro contributo alla causazione dell'evento, trova applicazione il criterio legale di presunzione di responsabilità.
Del resto, occorre altresì rilevare come la danneggiata non solo non ha dimostrato di avere pienamente rispettato tutte le norme comportamentali specifiche e di prudenza generica, ma non ha neppure superato la presunzione su di lei gravante
16 dimostrando che la minore ha posto in essere la violazione di un obbligo fondamentale e cruciale per la sicurezza sulle piste da sci. Risulta, infatti, che la minore sciava piano (teste
) in fila indiana dietro a zio e cugino, che l'urto non Per_1
sembrava particolarmente forte o violento (teste ), Tes_1
mentre non vi è prova che la stessa si trovasse in posizione sopraelevata rispetto all'appellante e che dunque abbia violato le regole di comportamento dettate dagli art.10 legge 363/2003,
né che abbia violato le norme comportamentali di cui all'art.11
dettate per il sorpasso, perché in effetti, non risulta stesse sorpassando l'appellante.
In sostanza, una colpa “particolarmente pregnante” della minore che avrebbe potuto condurre al rilievo della danneggiata dalla presunzione, non è provata.
Tali considerazioni portano alla reiezione del secondo motivo di gravame con il quale l'appellante si duole della mancato riconoscimento della responsabilità esclusiva della minore per la causazione del danno.
4. Per quanto sin qui esposto, ritiene la Corte debba farsi ricorso alla presunzione di pari responsabilità della danneggiata e della minore per la _1 Persona_1
causazione del danno, ai sensi dell'art.19 l.363/2003.
Gli appellati e rispondono Controparte_1 CP_2
quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore ai Per_1
sensi dell'art.2048 c.c., come dagli stessi riconosciuto nella
17 comparsa di costituzione di primo grado (pag.13).
Come noto, in tema di responsabilità dei genitori per il danno cagionato dal fatto illecito del figlio minore, sul danneggiato incombe solo l'onere di provare che il fatto è stato commesso dal minore e il danno subito. I genitori, per sottrarsi alla presunzione di responsabilità a loro carico, devono provare di non aver potuto evitare il fatto, intendendosi tale onere probatorio come positiva dimostrazione dell'osservanza dei precetti di cui all'articolo 147
del codice civile che impone, tra i doveri verso i figli, quello di educare la prole.
In sostanza, dinanzi alla prova del fatto illecito commesso dalla figlia minore e dimostrati i fatti costitutivi del diritto dell'attrice danneggiata, incombeva ai genitori convenuti chiamati a rispondere ex art.2048 c.c., la dimostrazione di non aver potuto evitare il fatto, nel significato sopra indicato. Appare evidente,
anche in virtù del principio di vicinanza della prova, che ai genitori incombe l'onere della specifica prova positiva dei precetti di cui all'art.147 c.c., senza che la danneggiata possa essere aggravata dell'onere probatorio in relazione a circostanze e modalità del comportamento inadempiente, a lei difficilmente accessibili, onde consentire all'onerato di fornire la prova liberatoria.
Senonché gli appellati genitori non hanno neppure assertivamente dedotto e ancor meno dato la prova positiva di
18 aver impartito alla figlia una buona educazione e di aver esercitato su di lei una vigilanza adeguata, e quindi non hanno fornito la prova liberatoria della presunzione di colpa di cui all'art.2048 c.c.. Sull'argomento nessuna delle parti ha speso parola.
Nelle conclusioni del giudizio di appello parte appellante ha concluso unicamente per la condanna di e Controparte_1
quali esercenti la potestà genitoriale sulla loro CP_2
figlia minore , senza reiterare la domanda di Persona_1
accertamento della responsabilità della minore avanzata in primo grado, responsabilità – accertata o presunta - che costituisce comunque presupposto logico necessario per la condanna dei genitori al risarcimento del danno causato della figlia minore.
5. Venendo quindi alla quantificazione del danno subito dall'attrice/appellata in conseguenza del sinistro, va fatto riferimento alla ctu medico legale, i cui esiti non sono contestati in causa. Risulta che , in conseguenza _1
dell'incidente de quo, ha riportato la rottura del collo del femore a destra e, sottoposta ad intervento chirurgico, è rimasta ricoverata in ospedale dal 19 al 23 febbraio 2019; residua un'invalidità permanente al 10%; quanto all'invalidità
temporanea, il ctu ha indicato in giorni 4 quella totale, in giorni
50 la parziale al75%, in giorni 40 la parziale al 50% ed in giorni
19 Vi è piena compatibilità delle lesioni riportate dall'attrice/appellante con il sinistro come rappresentato dalla stessa, il nesso di causa risulta soddisfatto in base ai criteri medico legali.
5.1 L'appellante chiede la liquidazione del danno in base alle tabelle ambrosiane aggiornate.
Con riferimento al danno alla integrità psico-fisica, è dovuto il risarcimento secondo l'esigenza di una liquidazione unitaria che deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti
Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale
di Milano essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale – e al quale la S.C. , in applicazione dell'art.3 Cost.,
riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt.1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
L'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo
20 giurisprudenziale di cui alle sentenze del novembre 2008 delle
Sezioni Unite, trova dunque soddisfazione nella scelta condivisa da questa Corte di adottare le Tabelle del Tribunale di Milano
(aggiornate all'anno 2024), avvallata, peraltro, dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 12408/11, 14402/11) ed applicabile al caso in esame.
Va evidenziato come i parametri tabellari elaborati presso il
Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008 determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità
permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali compresa quella già qualificata in termini di
“danno morale”, secondo criteri standardizzabili, tenendo conto degli aspetti anatomo - funzionali, relazionali, e di sofferenza soggettiva.
Nella liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute in base alle tabelle di Milano è quindi compresa la componente del danno morale standardizzato.
Quanto alla prova della sussistenza del danno morale,
attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire unica fonte di convincimento del giudice, il quale potrà fare ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza,
21 per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod prelumque accidit, determinate menomazioni dinamico - relazionali, standard. Proprio tale ragionamento presuntivo è alla base del sistema delle tabelle per la liquidazione del danno alla salute (Cass. n.25164/2020).
Ai fini della sussistenza del danno morale nel caso concreto va tenuto presente il percorso della malattia che ha comportato per l'attrice – appellante l'insorgere di una condizione di afflizione fisica e psicologica , di una sofferenza soggettiva di natura interiore del tutto in linea con il grado di percentuale di invalidità permanente. Tale voce di danno è già ricompresa,
come detto, nel valore monetario complessivamente indicato nella tabella di Milano qui applicata. Non può, per converso,
riconoscersi alcun incremento per sofferenza soggettiva, né
dedotta né provata.
6.2 In considerazione della gravità delle lesioni riportate,
dell'età della danneggiata, tenuto conto dei criteri di liquidazione del danno sopra indicati in base alle tabelle di
Milano 2024, il danno non patrimoniale viene determinato come segue:
€ 19.332,00.- a titolo di invalidità permanente ( punto base danno non patrimoniale € 2.612,40) , € 460,00 a titolo di invalidità temporanea totale, € 4.312,50.- a titolo di invalidità
parziale al 75%, € 2.300,00.- a titolo di invalidità parziale al
50%, € 862,50.- a titolo di invalidità parziale al 25% ( € 115.00
22 punto base ITT) e quindi complessivamente €7.935,00.- a titolo di danno biologico temporaneo. Gli importi così calcolati vanno ridotti della metà in considerazione del concorso di pari responsabilità presunta ai sensi dell'art.19 legge 363/2003.
6.3 Il danno biologico è stato, come già anticipato, calcolato utilizzando le tabelle del danno biologico Tribunale Milano del
2024 e la liquidazione è rapportata all'epoca in cui le tabelle utilizzate sono state elaborate ( maggio 2024). Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella,
occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei
(rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Per principio giurisprudenziale ormai consolidato (Cass. civ.,
sez. III, 20.06.1996, n. 5680) la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità
permanente, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso.
Di conseguenza la data di riferimento per tale calcolo va fatta non alla data del fatto lesivo (19.02.2019), ma da quella in cui è terminata la invalidità temporanea. Poiché la invalidità
temporanea è stata determinata in totali giorni 124, la data a
23 cui si deve fare riferimento per la liquidazione del danno permanente è quella del 23/06/2019.
6.4 Possono riconoscersi all'attrice - appellante € 3.275,38.- per spese mediche valutate pertinenti e congrue dal consulente medico maggiorati di rivalutazione ed interessi a decorrere dalla data media dell'esborso tra marzo e novembre 2019,
determinata nel 01/07/2019.
Tale importo va ridotto della metà in applicazione della presunzione di pari colpa ai sensi dell'art.19 legge 363/2003.
Non sono reiterate in questo grado giudizio le istanze di rifusione degli ulteriori danni materiali per mancato utilizzo della camera d'albergo e per le lezioni di sci già pagate e non godute per cui nulla è da statuire sul punto, in difetto di domanda.
Complessivamente spettano dunque all'appellante
[...]
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (€ _1
3.275,38/2) e non patrimoniale ( € 27.267,00/2) € 15.271,19.-.
6.5 Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d.
aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d.
taxatio) che va fissata al 24 luglio 2025 (giorno della decisione).
La rivalutazione sugli importi così determinati va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di
Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d.
24 costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati
(indice F.O.I.).
Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata.
Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di un'ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi".
Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo dell'obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che,
in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, ritenendo sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria. Vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712), ma sull'importo capitale via via rivalutato con periodicità annuale (Cass.
20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli). Il
25 calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
6.6 Sugli importi così riconosciuti spettano altresì gli interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo saldo.
Al riguardo, non possono riconoscersi come richiesto da parte appellante gli interessi nella misura prevista dall'art. 1284,
comma 4, c.c. dal dovuto al saldo, dovendosi rilevare che la scelta del criterio di liquidazione degli interessi c.d.
"compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c.,
bensì alla liquidazione del danno in applicazione dell'art. 1223
c.c. (ed eventualmente dell'art. 1226 c.c.) sulla base delle prove acquisite in giudizio (cfr. Cass. Sez. 3, 05/07/2023, n. 19063,
Rv. 668163 – 01). Nel caso di specie, difetta qualunque deduzione – nonché prova – in ordine alle ragioni per cui tale tasso degli interessi compensativi sarebbe più adeguato all'entità del danno effettivamente subito dall'attore per effetto della ritardata liquidazione del risarcimento rispetto al momento in cui si è verificato l'evento lesivo. La domanda va pertanto, in parte qua, disattesa.
7 Per quanto concerne le spese di lite, in conseguenza della riforma dell'impugnata sentenza il giudice d'appello è tenuto a procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese
26 processuali stante il principio di cui all'art. 336 c.p.c., per cui la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.
Si palesa dunque del tutto inconsistente l'eccezione di acquiescenza al capo della sentenza di condannata di parte attrice/appellante alla rifusione delle spese in favore dei convenuti, sollevata da parte appellata.
L'esito del giudizio vede dunque soccombenti gli appellati che vanno condannati, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore , a risarcire il danno subito Persona_1
dall'appellante , nella misura del 50% del _1
danno complessivo, corrispondente al presunto concorso di colpa ex art.19 legge 363/2003.
Ne consegue che in forza del principio di soccombenza le spese di entrambi i gradi di giudizio sono poste a loro carico
Le spese processuali vanno liquidate in base ai criteri dettati dal DM 147/2022, in base al decisum per lo scaglione da €
5.001 a € 26.000, valori medi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _1
avverso la sentenza n.518/2023 pronunciata dal Tribunale di
Bolzano in data 03/07/2023, in riforma della stessa,
27 Condanna
e quali esercenti la potestà Controparte_1 CP_2
genitoriale sulla figlia minore al pagamento a Persona_1
titolo di risarcimento del danno in favore di _1
subito in conseguenza dell'incidente verificatosi in data
[...]
19/02/2019 , dell'importo di €15.271,19.- oltre a rivalutazione ed interessi legali come da motivazione;
oltre interessi di mora sull'importo così determinato, in misura legale dalla data della presente decisione al saldo effettivo;
Condanna
e quali esercenti la potestà Controparte_1 CP_2
genitoriale sulla figlia minore a rifondere a Persona_1
le spese del primo grado di giudizio che _1
si liquidano per intero in complessivi € 5.838,55.- di cui €
919,00.- per la fase di studio, € 777,00.- per la fase introduttiva, € 1.680.- per la fase istruttoria e di trattazione, €
1.701,00.- per la fase decisoria, oltre € 761,55.- per spese generali ( 15% su compensi), IVA e Cap come per legge, oltre le spese per la consulenza d'ufficio;
condanna e quali esercenti la potestà Controparte_1 CP_2
genitoriale sulla figlia minore a rifondere a Persona_1
le spese del presente grado del giudizio _1
che si liquidano per intero in complessivi € 6.680,35.- di cui €
1.134,00.- per la fase di studio, € 921,00.- per la fase
28 introduttiva, € 1.843,00.- per la fase di trattazione ed €
1.911,00.- per la fase decisionale, oltre € 871,35.- per spese generali ( 15% su compensi); oltre € 777,00.- per contributo unificato ed € 27,00 per spese vive;
IVA e Cap sulle poste previste per legge;
Bolzano, così deciso il 24 luglio 2025
La Presidente estensore Dott. Isabella Martin
29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
30 la parziale al 25%.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei SInori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente estensore dott. Tullio Joppi Consigliere
dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 151/2023 R.G.
promossa
da
c.f. _1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Prof. TEDOLDI ALBERTO
( ) e dall'avv. GIUFFRIDA ANTONIO giusta C.F._2
delega in atti
- appellante -
contro
, c.f. e Controparte_1 C.F._3 CP_2
c.f. , quali esercenti la potestà
[...] C.F._4
genitoriale sulla minore entrambi Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. BASSI GIOVANNI giusta delega
1 in atti
- appellati -
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
Causa rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c. in esito all'udienza del 04/06/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, in riforma della Sentenza
impugnata, così giudicare: nel merito: ritenuto fondato il diritto dell'appellante, condannare i convenuti, quali legali rappresentanti della figlia minore , a risarcire a Persona_1
tutti i danni, patrimoniali e non _1
patrimoniali, patiti e patiendi nella misura che parrà di giustizia, con quantificazione anche equitativa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi, anche ex art. 1284, comma
4, c.c., dal dovuto sino al saldo effettivo, condannando altresì le controparti a rimborsare le spese versate in forza della provvisoria esecutorietà della Sentenza impugnata, oltre a interessi. In ogni caso: con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. In via istruttoria: si richiamano le istanze formulate in primo grado.
del procuratore di parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
premessa ogni opportuna pronuncia del caso e di legge e con ogni più ampia motivazione, così giudicare:
2 In via preliminare:
dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla
IG , ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e/o _1
dell'art. 348-bis c.p.c. per i motivi illustrati in narrativa. Nella
denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello
dovesse rigettare le superiori domande:
In via principale:
- Accertare e dichiarare l'avvenuto passaggio in giudicato della statuizione della Sentenza n. 518/2023, pubblicata in data
03/97/2023, resa nel procedimento R.G.N. 2275/2021 dal
Tribunale Ordinario di Bolzano, con cui la SI.ra
[...]
è stata condannata al pagamento delle spese _1
processuali del giudizio di I grado in favore dei SIg.ri CP_1
e , non oggetto dell'odierno giudizio di
[...] CP_2
impugnazione,
- Respingere, con ogni e qualsiasi statuizione, l'impugnazione proposta dalla SI.ra , perché infondata _1
in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la
Sentenza impugnata per tutti i motivi illustrati in narrativa.
In via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di
Appello dovesse ritenere ammissibile e fondato in tutto o in parte l'appello proposto dalla SI.ra , con accoglimento, Pt_1
anche parziale, delle domande formulate da parte appellante,
nonché dovesse dichiarare la compartecipazione colposa della
3 minore nella causazione del sinistro: Persona_1
- determinare, in base alle obiettive risultanze istruttorie in atti, le conseguenze dannose patite dalla IG _1
, limitando l'eventuale condanna ai soli danni
[...]
effettivamente accertati in corso di causa;
- accertare e dichiarare l'eventuale grado di corresponsabilità
della minore , limitando l'eventuale condanna Persona_1
dei SInori e in qualità di Controparte_1 CP_2
esercenti la potestà genitoriale sulla minore, al pagamento dei soli danni direttamente riferibili alla condotta della minore, con esclusione della percentuale di responsabilità, eventualmente accertata in capo alla IG , nonché in _1
capo al maestro di sci, SInor , alla Scuola di Sci Persona_2
e Snowboard San Cassiano, in ragione del rapporto e in essere tra l'appellante e questi ultimi nonché ad eventuali altri soggetti terzi.
In via istruttoria
Ci si oppone a tutte le richieste istruttorie formulate dall'appellante, che rinvia genericamente (e irragionevolmente)
alle istanze formulate in primo grado, in quanto inammissibili e/o superflue e/o irrilevanti ai fini della decisione per le ragioni esposte in atti.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
4 aveva convenuto dinanzi al Tribunale di _1
Milano e in qualità di esercenti Controparte_1 CP_2
la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1
nonché la Scuola di Sci e Snowboard San Cassiano per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti dall'attrice.
In fatto l'attrice aveva esposto di essere stata investita mentre scendeva seguendo il maestro di sci sulla pista Ciampai, dalla minore la quale, proveniente da posizione a Persona_1
monte, aveva omesso di darle la precedenza colpendola violentemente all'altezza dell'anca; che in seguito all'impatto l'attrice aveva riportato la rottura del collo femore mediale a destra ed era stata sottoposta ad intervento chirurgico.
In diritto aveva individuato la _1
responsabilità extracontrattuale della minore Persona_1
nella violazione delle regole di comportamento degli utenti delle aree sciabili di cui alla legge 24 dicembre 2003 n.363 , mentre nei confronti del maestro di sci aveva fatto valere la responsabilità contrattuale per aver omesso un'adeguata vigilanza sull'VA, nella fattispecie, principiante, e quindi per negligenza.
L'attrice aveva quantificato il danno biologico riportato sulla scorta della relazione del proprio consulente che aveva riconosciuto un danno biologico permanente del 13% ed un danno biologico temporaneo in complessivi giorni 124 per cui
5 chiedeva il risarcimento di complessivi € 38.307,00.-; esponeva inoltre spese mediche sostenute per € 3.688,47.-, il corrispettivo per lezioni di sci non godute per € 200,00.- ed il mancato godimento della stanza d'albergo per € 1.099,00.-.
I convenuti e si erano costituiti Controparte_1 CP_2
in giudizio eccependo in primis l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Milano adito, in favore di quello di Bolzano;
nel merito avevano contestato qualsiasi responsabilità della figlia minore;
costituitasi in giudizio, la Scuola di Persona_1
Sci e Snowboard San Cassiano, aveva negato ogni profilo di responsabilità del maestro di sci attribuendo l'esclusiva responsabilità dell'incidente alla minore . Persona_1
Con ordinanza del 4/7 giugno 2021 il Tribunale di Milano aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale quanto alla domanda avanzata da nei confronti di _1
e in favore, alternativamente, Controparte_1 CP_2
del Tribunale di Firenze ovvero del Tribunale di Bolzano,
disponendo la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di
Milano quanto al rapporto processuale fra l'attrice e la Scuola di
Sci e Snowboard San Cassiano.
riassumeva il giudizio dinanzi al Controparte_3
Tribunale di Bolzano riproponendo le conclusioni già avanzate dinanzi al Tribunale di Milano.
Nel giudizio riassunto si costituivano in giudizio CP_1
e , quali esercenti la potestà genitoriale
[...] CP_2
6 sulla minore , chiedendo in via preliminare Persona_1
l'integrazione del contraddittorio , per litisconsorzio necessario,
nei confronti della Scuola di Sci e Snowboard San Cassiano;
nel merito contestavano le pretese attoree chiedendone il rigetto, in via subordinata, per l'ipotesi di ritenuta compartecipazione colposa della minore, chiedevano l'accertamento dell'eventuale grado di concorrente responsabilità della minore nella causazione del danno con condanna dei genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore, al risarcimento dei soli danni direttamente riferibili alla condotta della minore, esclusa la percentuale di responsabilità eventualmente accertata in capo all'attrice e alla Scuola di Sci e Snowboard San Cassiano.
Nel corso del giudizio di primo grado la causa veniva istruita mediante assunzione di prova testimoniale e ctu medico legale.
Con sentenza n.518/2023 dd. 03/07/2023 il Tribunale di
Bolzano, richiamando la propria ordinanza dd. 28/10/2021
rigettava l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti della Scuola di Sci e Snowboard San Cassiano
avanzata da parte convenuta, respingeva le domande attoree ritenendo , anche sulla scorta delle dichiarazioni rese dal maestro di sci, che “a fronte di tali innumerevoli versioni
ricostruttive del sinistro” non è possibile ricostruirne l'esatta dinamica se non con riferimento ad un particolare
assolutamente rilevante, ovvero al fatto che non risulta provato
che la caduta sia conseguenza di uno scontro fra sciatori, come
7 richiesto dall'art.19 Legge n.363/03 – a fondamento della
presunzione di pari responsabilità”.
Avverso tale decisione ha proposto impugnazione
[...]
ritenendo con il primo mezzo errata la sentenza _1
del Tribunale nel ritenere non provato lo scontro fra l'attrice e la minore , quanto meno ai fini dell'operare della Persona_1
presunzione di pari responsabilità di cui all'art.19 Legge
363/2003, considerato che lo scontro fra le due sciatrici non sarebbe stato contestato ai fini e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.
e risulterebbe ad ogni modo dimostrato in esito alle prove testimoniali assunte. Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha sottolineato il carattere sussidiario della presunzione ex all'art.19 Legge 363/2003 , ritenendo dimostrata l'esclusiva responsabilità della minore per violazione delle regole comportamentali specifiche di cui all'art.10 della citata legge 363/2003. L'appellante ha quindi formulato le conclusioni in epigrafe riportate.
Si sono costituiti in giudizio e , Controparte_1 CP_2
in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore
, eccependo in primis l'inammissibilità Persona_1
dell'appello ex art. 342 e 348bis c.p.c.; nel merito la difesa degli appellati ha ritenuto intervenuta acquiescenza da parte dell'appellante al capo della sentenza impugnata relativo alle statuizioni sulle spese di lite, ha esposto le ragioni dell'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello avversario, in
8 via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello, ha chiesto l'accertamento del concorso di colpa di _1
nella causazione del danno.
[...]
La causa è stata rimessa in decisione al Collegio, previa concessione dei termini ex art.352 c.p.c., all'udienza del 4
giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente va presa posizione sulla eccepita inammissibilità dell'appello ai sensi della'art.342 c.p.c. sollevata da parte appellata per essersi parte appellante limitata a riproporre le difese svolte in primo grado senza indicare in maniera specifica i punti e capi della sentenza impugnata.
L'eccezione non ha pregio, considerato che l'atto di appello individua le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì
da consentire alla Corte, di comprendere con certezza il contenuto delle censure, ed alle controparti, di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva come dimostra la compiuta presa di posizione sui motivi di gravame avanzati dall'appellante.
1.2 Anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c., per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, è del tutto priva di pregio. Valga qui unicamente rimandare alle motivazioni di seguito esposte in accoglimento dell'appello.
2. Come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata,
9 il Primo Giudice ha ritenuto, in esito all'istruttoria, non dimostrati i fatti costitutivi della domanda attorea e neppure sussistere i presupposti per riconoscere un concorso di colpa ex art.19 l.363/2003 difettando la prova che la caduta dell'attrice/appellante sia conseguenza di uno scontro tra sciatori.
2.1 Venendo ai motivi di gravame, con il primo mezzo l'appellante lamenta l'errata motivazione della sentenza laddove il Primo Giudice ha ritenuto non dimostrato lo scontro fra le due sciatrici, quanto meno ai fini di operare la presunzione di pari responsabilità ex art. 19 l.363/2001, considerato che parte convenuta/appellata non avrebbe contestato, agli effetti di cui all'art.115 c.p.c., che scontro vi è stato e che comunque risulterebbe dimostrato dalle prove acquisite. Si duole inoltre l'appellante della valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare della testimonianza di e delle dichiarazioni Tes_1
del maestro di sci depositate in atti, che ha portato il Primo
Giudice a concludere che non è possibile ricostruire l'esatta dinamica.
2.2 Prima ancora di affrontare il tema della disciplina in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali di cui alla legge 363/2003, occorre procedere attraverso l'esamina delle emergenze istruttorie, alla ricognizione della dinamica del sinistro, per accertare, in particolare, se _1
sia caduta in conseguenza dello scontro fra le due sciatrici
10 ovvero se sia caduta autonomamente.
2.3 In atti è stata depositata la relazione di servizio Carabinieri
redatta in occasione dell'incidente nella quale si legge che il maestro di sci aveva riferito oralmente di non Persona_2
aver visto la dinamica del sinistro perché si trovava più a valle rispetto all'VA e girato di spalle;
di _1
essersi girato avendo udito le grida dell'infortunata e di aver visto le due sciatrici a terra.
I Carabinieri hanno ricostruito l'incidente in base alle dichiarazioni rese da , dalle quali è emerso Testimone_2
che “le due sciatrici incrociavano la loro traiettoria lungo il bordo
sinistro della pista Ciampai, nei pressi dell'ingresso dello snow
park, ove la bambina era diretta con i genitori ed amici.”
Sempre nel rapporto di servizio relativo all'incidente de quo i
Carabinieri hanno rilevato le condizioni della pista sulla quale è
avvenuto l'incidente: trattasi di pista azzurra, considerata facile adatta ai principianti con pendenza moderata, aperta, all'epoca intensamente affollata;
l'incidente è, secondo il rapporto,
avvenuto in un tratto ripido con condizioni di neve compatta,
visibilità buona;
come causa dell'incidente è indicato scontro fra
persone.
Al rapporto sono allegate le sit rese da , zio Testimone_2
della minore : riferisce il testimone che stava Persona_1
sciando con suo figlio, la cognata e la OT CP_2
diretto allo snow park. “Io guidavo il gruppo e sono Per_1
11 arrivato all'ingresso del parco. Mi sono girato per aspettare mia
OT ed ho potuto notare, in quel frangente, che Per_1
incrociava la sua traiettoria con l'VA di un maestro di sci. In
particolare la donna che sciava da principiante e si trovava più a
monte rispetto a mia OT, la colpiva quasi abbracciandola
poiché le due erano entrambe a bassa velocità. Nel cadere
rimaneva illesa, mentre la donna lamentava dolore alla Per_1
gamba destra. Il maestro chiamava il soccorso piste.”
Nella sua testimonianza resa in primo grado Tes_2
ha sostanzialmente confermato quanto dichiarato a
[...]
sit ai Carabinieri.
Lo stesso, infatti, nelle sue dichiarazioni testimoniali ha precisato che la OT scendeva in fila indiana e lo scontro con
questa signora che veniva dall'altro lato, come ho già detto ai
Carabinieri è stato quasi un abbraccio, perché andavano piano,
molto piano, poi la signora è caduta. ADR: In fila indiana intendo
che noi come famiglia scendevamo uno dietro all'altro, io era
davanti, seguito dagli altri ma non so in che ordine. So che mia
cognata era l'ultima che chiudeva la fila. ADR Se mi si chiede se
quando dico che si sono abbracciate intendo che erano anche
sulla stessa altezza, dico che la signora era un po' più in alto
perché scendeva lungo la pista dritta mentre noi più in
trasversale. ADR Scendendo dalla pista noi stavamo sul lato
destro e la signora sulla sinistra. La pista è molto larga. Noi
abbiamo iniziato ad andare verso sinistra e la signora invece
12 verso destra e quindi le traiettorie si sono incrociate.”
Il teste di , compagno di , Tes_3 Tes_1 _1
escusso nel giudizio di primo grado, ha dichiarato di aver visto l'incidente, anche se era lontano in quanto si era fermato alla stazione a monte della funivia, all'inizio della pista Ciampai
aspettando che la compagna scendesse la pista, curioso di
vedere i pregressi che aveva fatto nel frattempo e quindi seguendola con lo sguardo mentre scendeva piano dietro il maestro seguendo la sua traiettoria, fatta di curve ampie. In
particolare, il teste ha riferito: “Poco dopo, mentre era sulla parte
sinistra della pista guardando da monte e stava girando per
seguire il maestro, ho visto un adolescente che scendeva
dall'alto. Cioè da dietro rispetto alla mia compagna, e che ha
tagliato la pista in diagonale, da destra verso sinistra…”
ADR: La mia compagna girava da sinistra verso destra, sempre
per seguire il maestro che era piuttosto davanti, e la giovane le è
entrata con gli sci praticamente quasi sui piedi.
ADR: La mia compagna era a valle e la bambina a monte, quindi
la bambina veniva da sopra e si è infilata sugli sci della mia
compagna.
2.4 Sulla scorta di tali risultanze istruttorie risulta chiaramente che vi è stato uno scontro fra le due sciatrici.
Il teste , zio della minore , Testimone_2 Persona_1
riferisce di un incrocio di traiettoria, di un “abbraccio” ,tra le due sciatrici;
secondo il compagno di , la _1
13 minore sarebbe passata con gli sci sopra a quelli dell'appellante.
Una collisione tra le due sciatrici, seppur non violenta, in quanto entrambe stavano sciando a bassa velocità, è dunque dimostrata.
Non vale sicuramente ad inficiare tali emergenze testimoniali, la comunicazione scritta indirizzata all'impresa assicuratrice della
Scuola di Sci in cui il maestro dichiara di aver assistito all'infortunio per caduta accidentale con gli sci dell'VA
, trattandosi di mera denuncia di sinistro _1
come espressamente indicato nella stessa dichiarazione scritta,
rilasciata esclusivamente per l'attivazione dell'eventuale indennizzo assicurativo in relazione agli infortuni occorsi agli allievi della scuola di Sci durante le lezioni.
Per altro, va anche ribadito che il maestro di sci non ha visto l'incidente, in quanto procedeva davanti all'VA ; Pt_1
solo quando ha sentito l'urlo dell'VA si è girato ed ha visto le due sciatrici a terra.
Dinanzi a tali risultanze istruttorie si palesa priva di fondamento e dunque non condivisibile, la tesi di parte appellata che attribuisce l'evento lesivo alla condotta autonoma dell'appellante per assoluta mancanza di nesso di Pt_1
casualità tra la condotta della minore e la stessa danneggiata.
3. Nel caso di specie, risulta dunque accertato che la caduta dell'appellante è da ricondurre ad uno scontro fra due sciatori,
14 ma gli esiti dell'istruttoria testimoniale non consentono di accertare e comparare le singole condotte delle due sciatrici ai fini di determinarne il relativo apporto causale. Mancano,
invero, elementi di valutazione obiettivi, idonei a consentire la ricostruzione delle reali cause di determinazione del sinistro ,
laddove risulta che entrambe le sciatrici stavano sciando a velocità ridotta venendo per causa non accertata, a trovarsi più
o meno sulla stessa altezza intersecando così la traiettoria l'una dell'altra; dinanzi alle contrastanti testimonianze non è
possibile attribuire, all'una o all'altra, la responsabilità
esclusiva ma neppure in percentuale della causazione dell'incidente.
Invero, le testimonianze raccolte in primo grado, sono contrastanti in ordine sulla posizione delle due sciatrici, il teste riferisce che la minore proveniva da monte, mentre il Tes_1
teste afferma che le due sciatrici erano sulla stessa Per_1
altezza, anche se la danneggiata era un po' più in alto.
Ed allora appare evidente che di fronte a sì contrastanti testimonianze che riportano due dinamiche dell'incidente fra di loro non conciliabili ed in difetto di qualsiasi elemento valido a conferire maggior valenza all'uno rispetto all'altro testo, non si possa addivenire ad una ricostruzione della dinamica certa, che non sia fondata su presunzioni.
3.1 Trova quindi applicazione la norma dell'art.19 della legge
363/2003 che testualmente recita: “Nel caso di scontro tra
15 sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.”
La norma pone una presunzione di pari responsabilità nella causazione dell'evento fino a prova contraria, ossia finché non sia fornita la prova della dinamica del sinistro con accertamento delle singole responsabilità che possono essere esclusive o concorrenti, anche con attribuzione della responsabilità
dell'evento in diversa misura, senza che sia richiesto allo sciatore, per andare esente da colpa, quel comportamento irreprensibile che l'art.2054 c.c. esige dal conducente di veicolo.
La presunzione di uguale concorso di colpa degli sciatori costituisce ,invero, criterio di distribuzione della responsabilità
operante sul presupposto della impossibilità di accertare le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, ovvero di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento.
3.2 Ed allora, nella fattispecie in esame, in cui l'espletamento dell'attività istruttoria non ha consentito l'accertamento in concreto della dinamica ovvero delle condotte sciatrici coinvolte ed il loro contributo alla causazione dell'evento, trova applicazione il criterio legale di presunzione di responsabilità.
Del resto, occorre altresì rilevare come la danneggiata non solo non ha dimostrato di avere pienamente rispettato tutte le norme comportamentali specifiche e di prudenza generica, ma non ha neppure superato la presunzione su di lei gravante
16 dimostrando che la minore ha posto in essere la violazione di un obbligo fondamentale e cruciale per la sicurezza sulle piste da sci. Risulta, infatti, che la minore sciava piano (teste
) in fila indiana dietro a zio e cugino, che l'urto non Per_1
sembrava particolarmente forte o violento (teste ), Tes_1
mentre non vi è prova che la stessa si trovasse in posizione sopraelevata rispetto all'appellante e che dunque abbia violato le regole di comportamento dettate dagli art.10 legge 363/2003,
né che abbia violato le norme comportamentali di cui all'art.11
dettate per il sorpasso, perché in effetti, non risulta stesse sorpassando l'appellante.
In sostanza, una colpa “particolarmente pregnante” della minore che avrebbe potuto condurre al rilievo della danneggiata dalla presunzione, non è provata.
Tali considerazioni portano alla reiezione del secondo motivo di gravame con il quale l'appellante si duole della mancato riconoscimento della responsabilità esclusiva della minore per la causazione del danno.
4. Per quanto sin qui esposto, ritiene la Corte debba farsi ricorso alla presunzione di pari responsabilità della danneggiata e della minore per la _1 Persona_1
causazione del danno, ai sensi dell'art.19 l.363/2003.
Gli appellati e rispondono Controparte_1 CP_2
quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore ai Per_1
sensi dell'art.2048 c.c., come dagli stessi riconosciuto nella
17 comparsa di costituzione di primo grado (pag.13).
Come noto, in tema di responsabilità dei genitori per il danno cagionato dal fatto illecito del figlio minore, sul danneggiato incombe solo l'onere di provare che il fatto è stato commesso dal minore e il danno subito. I genitori, per sottrarsi alla presunzione di responsabilità a loro carico, devono provare di non aver potuto evitare il fatto, intendendosi tale onere probatorio come positiva dimostrazione dell'osservanza dei precetti di cui all'articolo 147
del codice civile che impone, tra i doveri verso i figli, quello di educare la prole.
In sostanza, dinanzi alla prova del fatto illecito commesso dalla figlia minore e dimostrati i fatti costitutivi del diritto dell'attrice danneggiata, incombeva ai genitori convenuti chiamati a rispondere ex art.2048 c.c., la dimostrazione di non aver potuto evitare il fatto, nel significato sopra indicato. Appare evidente,
anche in virtù del principio di vicinanza della prova, che ai genitori incombe l'onere della specifica prova positiva dei precetti di cui all'art.147 c.c., senza che la danneggiata possa essere aggravata dell'onere probatorio in relazione a circostanze e modalità del comportamento inadempiente, a lei difficilmente accessibili, onde consentire all'onerato di fornire la prova liberatoria.
Senonché gli appellati genitori non hanno neppure assertivamente dedotto e ancor meno dato la prova positiva di
18 aver impartito alla figlia una buona educazione e di aver esercitato su di lei una vigilanza adeguata, e quindi non hanno fornito la prova liberatoria della presunzione di colpa di cui all'art.2048 c.c.. Sull'argomento nessuna delle parti ha speso parola.
Nelle conclusioni del giudizio di appello parte appellante ha concluso unicamente per la condanna di e Controparte_1
quali esercenti la potestà genitoriale sulla loro CP_2
figlia minore , senza reiterare la domanda di Persona_1
accertamento della responsabilità della minore avanzata in primo grado, responsabilità – accertata o presunta - che costituisce comunque presupposto logico necessario per la condanna dei genitori al risarcimento del danno causato della figlia minore.
5. Venendo quindi alla quantificazione del danno subito dall'attrice/appellata in conseguenza del sinistro, va fatto riferimento alla ctu medico legale, i cui esiti non sono contestati in causa. Risulta che , in conseguenza _1
dell'incidente de quo, ha riportato la rottura del collo del femore a destra e, sottoposta ad intervento chirurgico, è rimasta ricoverata in ospedale dal 19 al 23 febbraio 2019; residua un'invalidità permanente al 10%; quanto all'invalidità
temporanea, il ctu ha indicato in giorni 4 quella totale, in giorni
50 la parziale al75%, in giorni 40 la parziale al 50% ed in giorni
19 Vi è piena compatibilità delle lesioni riportate dall'attrice/appellante con il sinistro come rappresentato dalla stessa, il nesso di causa risulta soddisfatto in base ai criteri medico legali.
5.1 L'appellante chiede la liquidazione del danno in base alle tabelle ambrosiane aggiornate.
Con riferimento al danno alla integrità psico-fisica, è dovuto il risarcimento secondo l'esigenza di una liquidazione unitaria che deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti
Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale
di Milano essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale – e al quale la S.C. , in applicazione dell'art.3 Cost.,
riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt.1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
L'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo
20 giurisprudenziale di cui alle sentenze del novembre 2008 delle
Sezioni Unite, trova dunque soddisfazione nella scelta condivisa da questa Corte di adottare le Tabelle del Tribunale di Milano
(aggiornate all'anno 2024), avvallata, peraltro, dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 12408/11, 14402/11) ed applicabile al caso in esame.
Va evidenziato come i parametri tabellari elaborati presso il
Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008 determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità
permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali compresa quella già qualificata in termini di
“danno morale”, secondo criteri standardizzabili, tenendo conto degli aspetti anatomo - funzionali, relazionali, e di sofferenza soggettiva.
Nella liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute in base alle tabelle di Milano è quindi compresa la componente del danno morale standardizzato.
Quanto alla prova della sussistenza del danno morale,
attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire unica fonte di convincimento del giudice, il quale potrà fare ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza,
21 per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod prelumque accidit, determinate menomazioni dinamico - relazionali, standard. Proprio tale ragionamento presuntivo è alla base del sistema delle tabelle per la liquidazione del danno alla salute (Cass. n.25164/2020).
Ai fini della sussistenza del danno morale nel caso concreto va tenuto presente il percorso della malattia che ha comportato per l'attrice – appellante l'insorgere di una condizione di afflizione fisica e psicologica , di una sofferenza soggettiva di natura interiore del tutto in linea con il grado di percentuale di invalidità permanente. Tale voce di danno è già ricompresa,
come detto, nel valore monetario complessivamente indicato nella tabella di Milano qui applicata. Non può, per converso,
riconoscersi alcun incremento per sofferenza soggettiva, né
dedotta né provata.
6.2 In considerazione della gravità delle lesioni riportate,
dell'età della danneggiata, tenuto conto dei criteri di liquidazione del danno sopra indicati in base alle tabelle di
Milano 2024, il danno non patrimoniale viene determinato come segue:
€ 19.332,00.- a titolo di invalidità permanente ( punto base danno non patrimoniale € 2.612,40) , € 460,00 a titolo di invalidità temporanea totale, € 4.312,50.- a titolo di invalidità
parziale al 75%, € 2.300,00.- a titolo di invalidità parziale al
50%, € 862,50.- a titolo di invalidità parziale al 25% ( € 115.00
22 punto base ITT) e quindi complessivamente €7.935,00.- a titolo di danno biologico temporaneo. Gli importi così calcolati vanno ridotti della metà in considerazione del concorso di pari responsabilità presunta ai sensi dell'art.19 legge 363/2003.
6.3 Il danno biologico è stato, come già anticipato, calcolato utilizzando le tabelle del danno biologico Tribunale Milano del
2024 e la liquidazione è rapportata all'epoca in cui le tabelle utilizzate sono state elaborate ( maggio 2024). Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella,
occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei
(rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Per principio giurisprudenziale ormai consolidato (Cass. civ.,
sez. III, 20.06.1996, n. 5680) la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità
permanente, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso.
Di conseguenza la data di riferimento per tale calcolo va fatta non alla data del fatto lesivo (19.02.2019), ma da quella in cui è terminata la invalidità temporanea. Poiché la invalidità
temporanea è stata determinata in totali giorni 124, la data a
23 cui si deve fare riferimento per la liquidazione del danno permanente è quella del 23/06/2019.
6.4 Possono riconoscersi all'attrice - appellante € 3.275,38.- per spese mediche valutate pertinenti e congrue dal consulente medico maggiorati di rivalutazione ed interessi a decorrere dalla data media dell'esborso tra marzo e novembre 2019,
determinata nel 01/07/2019.
Tale importo va ridotto della metà in applicazione della presunzione di pari colpa ai sensi dell'art.19 legge 363/2003.
Non sono reiterate in questo grado giudizio le istanze di rifusione degli ulteriori danni materiali per mancato utilizzo della camera d'albergo e per le lezioni di sci già pagate e non godute per cui nulla è da statuire sul punto, in difetto di domanda.
Complessivamente spettano dunque all'appellante
[...]
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (€ _1
3.275,38/2) e non patrimoniale ( € 27.267,00/2) € 15.271,19.-.
6.5 Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d.
aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d.
taxatio) che va fissata al 24 luglio 2025 (giorno della decisione).
La rivalutazione sugli importi così determinati va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di
Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d.
24 costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati
(indice F.O.I.).
Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata.
Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di un'ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi".
Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo dell'obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che,
in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, ritenendo sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria. Vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712), ma sull'importo capitale via via rivalutato con periodicità annuale (Cass.
20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli). Il
25 calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
6.6 Sugli importi così riconosciuti spettano altresì gli interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo saldo.
Al riguardo, non possono riconoscersi come richiesto da parte appellante gli interessi nella misura prevista dall'art. 1284,
comma 4, c.c. dal dovuto al saldo, dovendosi rilevare che la scelta del criterio di liquidazione degli interessi c.d.
"compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c.,
bensì alla liquidazione del danno in applicazione dell'art. 1223
c.c. (ed eventualmente dell'art. 1226 c.c.) sulla base delle prove acquisite in giudizio (cfr. Cass. Sez. 3, 05/07/2023, n. 19063,
Rv. 668163 – 01). Nel caso di specie, difetta qualunque deduzione – nonché prova – in ordine alle ragioni per cui tale tasso degli interessi compensativi sarebbe più adeguato all'entità del danno effettivamente subito dall'attore per effetto della ritardata liquidazione del risarcimento rispetto al momento in cui si è verificato l'evento lesivo. La domanda va pertanto, in parte qua, disattesa.
7 Per quanto concerne le spese di lite, in conseguenza della riforma dell'impugnata sentenza il giudice d'appello è tenuto a procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese
26 processuali stante il principio di cui all'art. 336 c.p.c., per cui la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.
Si palesa dunque del tutto inconsistente l'eccezione di acquiescenza al capo della sentenza di condannata di parte attrice/appellante alla rifusione delle spese in favore dei convenuti, sollevata da parte appellata.
L'esito del giudizio vede dunque soccombenti gli appellati che vanno condannati, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore , a risarcire il danno subito Persona_1
dall'appellante , nella misura del 50% del _1
danno complessivo, corrispondente al presunto concorso di colpa ex art.19 legge 363/2003.
Ne consegue che in forza del principio di soccombenza le spese di entrambi i gradi di giudizio sono poste a loro carico
Le spese processuali vanno liquidate in base ai criteri dettati dal DM 147/2022, in base al decisum per lo scaglione da €
5.001 a € 26.000, valori medi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _1
avverso la sentenza n.518/2023 pronunciata dal Tribunale di
Bolzano in data 03/07/2023, in riforma della stessa,
27 Condanna
e quali esercenti la potestà Controparte_1 CP_2
genitoriale sulla figlia minore al pagamento a Persona_1
titolo di risarcimento del danno in favore di _1
subito in conseguenza dell'incidente verificatosi in data
[...]
19/02/2019 , dell'importo di €15.271,19.- oltre a rivalutazione ed interessi legali come da motivazione;
oltre interessi di mora sull'importo così determinato, in misura legale dalla data della presente decisione al saldo effettivo;
Condanna
e quali esercenti la potestà Controparte_1 CP_2
genitoriale sulla figlia minore a rifondere a Persona_1
le spese del primo grado di giudizio che _1
si liquidano per intero in complessivi € 5.838,55.- di cui €
919,00.- per la fase di studio, € 777,00.- per la fase introduttiva, € 1.680.- per la fase istruttoria e di trattazione, €
1.701,00.- per la fase decisoria, oltre € 761,55.- per spese generali ( 15% su compensi), IVA e Cap come per legge, oltre le spese per la consulenza d'ufficio;
condanna e quali esercenti la potestà Controparte_1 CP_2
genitoriale sulla figlia minore a rifondere a Persona_1
le spese del presente grado del giudizio _1
che si liquidano per intero in complessivi € 6.680,35.- di cui €
1.134,00.- per la fase di studio, € 921,00.- per la fase
28 introduttiva, € 1.843,00.- per la fase di trattazione ed €
1.911,00.- per la fase decisionale, oltre € 871,35.- per spese generali ( 15% su compensi); oltre € 777,00.- per contributo unificato ed € 27,00 per spese vive;
IVA e Cap sulle poste previste per legge;
Bolzano, così deciso il 24 luglio 2025
La Presidente estensore Dott. Isabella Martin
29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
30 la parziale al 25%.