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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/10/2024, n. 2815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2815 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 3078/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo
Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3078 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: APPELLO
TRA
, C.F. residente in S. Antonio Abate Parte_1 C.F._1
(NA) alla Via Casa Iovine N. 25 e , C.F. , residente Parte_2 C.F._2 in Nocera Inferiore (SA), alla Via S. Clemente N. 10, elettivamente domiciliati ai fini della presente procedura in 80045 Pompei (NA), alla Via Andolfi n. 36 presso lo studio dell' Avv.
Katia Di Somma, che li rapp. e dif. come da procura in atti---
APPELLANTI
E
con sede in Bologna, alla via Stalingrado Controparte_1
n.45, in persona del legale rapp.te p.t.. rapp.ta e difesa dall'avv. Andrea Ruggiero presso lo studio del quale elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia alla via Unità d'Italia
n.4.
APPELLATA
NONCHE'
res. in C/mare di Stabia alla via Annunziatella 55/B--- Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello proposto avverso la sentenza n.1751 22, depositata in data 06.04.2022 dal GdP di Torre Annunziata, gli odierni appellanti chiedevano di riformare la predetta sentenza nei punti e per i motivi, sotto specificati .
1 R.G.A.C. n. 3078/2022
A) Nullità della sentenza per vizio di motivazione e difetto di valutazione delle prove.
Violazione degli art. 115 e 116 c.p.c.
B) Erronea valutazione delle prove per rilevanza probatoria alle risultanze scatola nera. Violazione dell'art 111 cost. C) Erronea ricostruzione dell'evento dannoso. Omessa valutazione di ammissione CTU.
Va dato atto preliminarmente che il presente procedimento trae origine dalle domande risarcitorie proposte dagli odierni appellanti nell'ambito di due procedimenti distinti, poi riuniti dal GdP nel procedimento recante n.1040/2020 a seguito di domanda di riunione proposta dalla che rilevava una connessione oggettiva e parzialmente soggettiva CP_3 tra le domande.
Gli attori/appellanti agivano per il ristoro dei danni patiti dai rispettivi veicoli.
Si trattava in particolare di un c.d. tamponamento a catena che (secondo la prospettazione degli attori, odierni appellanti) era stato determinato dal convenuto che con il proprio CP_2 veicolo ( aveva urtato il veicolo del (Fiat 500) che a causa Parte_3 Parte_2 dell'urto aveva a sua volta urtato la moto del Parte_1
Dopo lo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale e l'analisi delle prove, il GdP Torre
Annunziata rigettava le domande di parte attrice le domande di parte attrice in quanto non riteneva assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice ai sensi del disposto dell'art 2697
c.c.
In particolare non riteneva provato il nesso eziologico tra i danni subiti dai veicoli succitati nel sinistro in questione.
Il giudice di prime cure fondava il suo convincimento anzitutto sulle risultanze della c.d.
“scatola nera” posta all'interno del furgone Daewoo di proprietà del danneggiante, CP_4
[...]
La “scatola nera” è uno strumento che consente di rilevare la posizione del veicolo su cui è posta grazie ad una connessione satellitare GPS.
Mediante l'analisi dei dati in questione (ed archiviati in apposito database), si riesce a rilevare se, ad una certa data, l'autovettura su cui è posta è incorsa in un sinistro. Alla luce dell'attuale art.145 bis co.1 “codice delle assicurazioni private” viene assegnato valore di prova legale alle risultanze di dispositivi elettronici indicati ex art 132 ter co.1 lett.
B) e C) del presente codice oltre che degli ulteriori dispositivi ad essi equiparabili.
Ebbene rientra tra i dispositivi suindicati, quello in dotazione all'autovettura del convenuto.
Il GdP ha proceduto, inoltre, ad un'analisi delle foto allegate da parte attrice e ha concluso che i danni visibili sulla moto e sull'autovettura, non erano compatibili con la dinamica con cui si è svolto il sinistro.
In conseguenza di ciò la testimonianza fornita nel corso dell'istruttoria, è stata ritenuta dal giudice inattendibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non va accolto e la sentenza non va riformata.
Preliminarmente l'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017,
2 R.G.A.C. n. 3078/2022
secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif, dalla 1. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilită, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Il giudice di prime cure, rigettava la domanda risarcitoria proposta dagli attori avendo proceduto ad una certosina analisi del materiale istruttorio.
Tuttavia, col primo motivo di appello, gli appellanti contestano tale valutazione delle prove lamentando in particolare che nella sentenza di primo grado, il GdP non si era espresso sulla prova testimoniale. Conseguentemente, da tale presunto “silenzio”, gli appellanti ritengono l'assoluta incontestabilità delle dichiarazioni testimoniali.
Ebbene, occorre rilevare, come il giudice di primo grado abbia espressamente affermato l'inattendibilità della deposizione testimoniale operando una comparazione tra il restante materiale istruttorio e le dichiarazioni rese, ricavandone una inequivocabile discordanza che questo giudice ritiene di condividere.
Nella sentenza appellata, si procede, infatti, ad un'attenta e corretta analisi delle riproduzioni fotografiche riportanti i veicoli danneggiati: il danno evidenziato alla parte destra della 500 appare obiettivamente lieve e tale da non giustificare lo scoppio dell'airbag. Del pari le foto della moto non evidenziano danni alla parte posteriore, che pure (secondo la prospettazione attorea) fu ivi attinta provocandone la caduta. Ugualmente è a dirsi per la mancata evidenziazione di striature sul fianco sinistro della stessa, nonostante secondo la prospettazione la stessa ebbe ad impattare e strisciare sul suolo proprio con tale lato.
Può pertanto essere fatto integrale riferimento alla motivazione del primo Giudice per confermare l'incompatibilità tra le dinamiche del sinistro, così come descritta dal teste, e i danni riportati sulle vetture stesse.
Oltre ciò, l'analisi del database della scatola nera, conferma i gravi dubbi circa l'inattendibilità del teste di parte attrice non avendo registrato impatti.
In definitiva quindi, al contrario di quanto sostenuto dagli appellanti, il giudice di prime cure si è perfettamente attenuto al principio del prudente apprezzamento circa la valutazione del materiale istruttorio.
Col secondo motivo di appello la parte attrice contesta una presunta violazione del principio del giusto processo ex art 111 cost.
Secondo parte appellante la violazione del principio del giusto processo deriverebbe dalla disparità di trattamento delle parti.
E tale disparità sarebbe dovuta al fatto che non era possibile per gli attori/appellanti dimostrare la falsità o il malfunzionamento della scatola nera in quanto la stessa si trovava nel dominio di fatto del convenuto.
Solo mediante tale prova l'appellante avrebbe potuto superare il valore di prova legale delle risultanze della scatola nera ma ciò le era stato di fatto impedito.
3 R.G.A.C. n. 3078/2022
Orbene, anche tale motivo di appello appare infondato semplicemente analizzando il dato letterale dell'art 145 bis co.1 “codice delle assicurazioni private”.
Laddove il legislatore avesse ritenuto impossibile, per la parte avverso cui sono prodotte le risultanze del database della scatola nera, provare la manomissione o il mancato funzionamento del predetto dispositivo perché lo stesso non si trova nelle disponibilità di tale parte, non avrebbe certamente assegnato valore di prova legale a tali risultanze.
Ma v'è di più.
L'esame di un eventuale malfunzionamento della “scatola nera” va condotto in base anche a presunzioni che in concreto possono (e devono) derivare dall'esame anche delle altre emergenze istruttorie.
Per tale motivo le prove che occorre addurre in controversie del genere devono essere precise, rigorose e circostanziate, tali da riuscire a superare le (eventuali) contrarie risultanze della “scatola nera”.
In altre parole, laddove le prove addotte dagli attori fossero state “convincenti” (nei sensi di cui sopra) esse sarebbero valse a far ritenere che la scatola nera non funzionava o funzionava male nelle circostanze per cui è causa
Viceversa gli attori/appellanti non hanno prodotto alcuna prova idonea a individuare la manomissione o il malfunzionamento del predetto dispositivo: né diretta (esame della scatola nera), né soprattutto indiretta (in particolare una “solida” prova contraria alle risultanze o
“mancate risultanze” della scatola nera, in virtù del discorso sopra svolto)
In definitiva le risultanze ricavabili dal database della scatola nera (relative alla mancanza di impatto) formano piena prova nella fattispecie concreta qui in esame.
Nel terzo motivo di appello la parte appellante contesta la ricostruzione dell'evento effettuata dal giudice di pace di Torre Annunziata che rileva una incompatibilità tra i danni dei veicoli e la dinamica del sinistro.
Si noti ancora come gli appellanti sottolineino che le consulenze tecniche di parte, invece, hanno dimostrato tale compatibilità.
In tale motivo, ha inoltre è contestata anche la decisione del giudice di prime curie, di non ammettere una CTU ritenuta necessaria per la formazione del convincimento dei fatti di causa.
Invero, anche tale ultimo motivo è da ritenersi completamente infondato semplicemente richiamando i granitici orientamenti della giurisprudenza di legittimità circa la valenza probatoria delle consulenze tecniche di parte e circa il giudizio di ammissibilità inerente una richiesta di CTU.
Per quanto concerne il valore probatorio delle predette consulenze tecniche di parte la S.C. ha affermato che: “La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente” (Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 9483 del 9 aprile 2021)
Circa, invece, il giudizio di ammissibilità su un richiesta di parte circa una consulenza tecnica di ufficio: “La consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il
4 R.G.A.C. n. 3078/2022
giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti. La stessa, tuttavia, può eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di un perito.”
(Cassazione civile sez. II, 18/01/2013, n.1266)
Nel caso di specie, il sinistro stradale che avrebbe provocato i danni oggetto della richiesta risarcitoria presentata dall'appellante in primo grado, non può ritenersi provato in considerazione dell'analisi del database della “scatola nera” posta sulla vettura della parte convenuta e della grave insufficienza del materiale probatorio addotto dagli attori (si v. quanto sopra circa la valutazione delle foto esibite, fatta dal primo giudice).
In definitiva si impone il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza
Le spese del presente grado devono seguire la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con attribuzione in favore del Difensore dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
il giudice, definitivamente pronunciando rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
Condanna gli appellanti e al pagamento in Parte_1 Parte_2 solido ed in favore dell'avv. Andrea Ruggiero, difensore distrattario, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 1.900,00 oltre accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis stesso dpr.
Così deciso in Torre Annunziata addì 4.10.2024
IL GIUDICE
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo
Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3078 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: APPELLO
TRA
, C.F. residente in S. Antonio Abate Parte_1 C.F._1
(NA) alla Via Casa Iovine N. 25 e , C.F. , residente Parte_2 C.F._2 in Nocera Inferiore (SA), alla Via S. Clemente N. 10, elettivamente domiciliati ai fini della presente procedura in 80045 Pompei (NA), alla Via Andolfi n. 36 presso lo studio dell' Avv.
Katia Di Somma, che li rapp. e dif. come da procura in atti---
APPELLANTI
E
con sede in Bologna, alla via Stalingrado Controparte_1
n.45, in persona del legale rapp.te p.t.. rapp.ta e difesa dall'avv. Andrea Ruggiero presso lo studio del quale elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia alla via Unità d'Italia
n.4.
APPELLATA
NONCHE'
res. in C/mare di Stabia alla via Annunziatella 55/B--- Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello proposto avverso la sentenza n.1751 22, depositata in data 06.04.2022 dal GdP di Torre Annunziata, gli odierni appellanti chiedevano di riformare la predetta sentenza nei punti e per i motivi, sotto specificati .
1 R.G.A.C. n. 3078/2022
A) Nullità della sentenza per vizio di motivazione e difetto di valutazione delle prove.
Violazione degli art. 115 e 116 c.p.c.
B) Erronea valutazione delle prove per rilevanza probatoria alle risultanze scatola nera. Violazione dell'art 111 cost. C) Erronea ricostruzione dell'evento dannoso. Omessa valutazione di ammissione CTU.
Va dato atto preliminarmente che il presente procedimento trae origine dalle domande risarcitorie proposte dagli odierni appellanti nell'ambito di due procedimenti distinti, poi riuniti dal GdP nel procedimento recante n.1040/2020 a seguito di domanda di riunione proposta dalla che rilevava una connessione oggettiva e parzialmente soggettiva CP_3 tra le domande.
Gli attori/appellanti agivano per il ristoro dei danni patiti dai rispettivi veicoli.
Si trattava in particolare di un c.d. tamponamento a catena che (secondo la prospettazione degli attori, odierni appellanti) era stato determinato dal convenuto che con il proprio CP_2 veicolo ( aveva urtato il veicolo del (Fiat 500) che a causa Parte_3 Parte_2 dell'urto aveva a sua volta urtato la moto del Parte_1
Dopo lo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale e l'analisi delle prove, il GdP Torre
Annunziata rigettava le domande di parte attrice le domande di parte attrice in quanto non riteneva assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice ai sensi del disposto dell'art 2697
c.c.
In particolare non riteneva provato il nesso eziologico tra i danni subiti dai veicoli succitati nel sinistro in questione.
Il giudice di prime cure fondava il suo convincimento anzitutto sulle risultanze della c.d.
“scatola nera” posta all'interno del furgone Daewoo di proprietà del danneggiante, CP_4
[...]
La “scatola nera” è uno strumento che consente di rilevare la posizione del veicolo su cui è posta grazie ad una connessione satellitare GPS.
Mediante l'analisi dei dati in questione (ed archiviati in apposito database), si riesce a rilevare se, ad una certa data, l'autovettura su cui è posta è incorsa in un sinistro. Alla luce dell'attuale art.145 bis co.1 “codice delle assicurazioni private” viene assegnato valore di prova legale alle risultanze di dispositivi elettronici indicati ex art 132 ter co.1 lett.
B) e C) del presente codice oltre che degli ulteriori dispositivi ad essi equiparabili.
Ebbene rientra tra i dispositivi suindicati, quello in dotazione all'autovettura del convenuto.
Il GdP ha proceduto, inoltre, ad un'analisi delle foto allegate da parte attrice e ha concluso che i danni visibili sulla moto e sull'autovettura, non erano compatibili con la dinamica con cui si è svolto il sinistro.
In conseguenza di ciò la testimonianza fornita nel corso dell'istruttoria, è stata ritenuta dal giudice inattendibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non va accolto e la sentenza non va riformata.
Preliminarmente l'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017,
2 R.G.A.C. n. 3078/2022
secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif, dalla 1. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilită, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Il giudice di prime cure, rigettava la domanda risarcitoria proposta dagli attori avendo proceduto ad una certosina analisi del materiale istruttorio.
Tuttavia, col primo motivo di appello, gli appellanti contestano tale valutazione delle prove lamentando in particolare che nella sentenza di primo grado, il GdP non si era espresso sulla prova testimoniale. Conseguentemente, da tale presunto “silenzio”, gli appellanti ritengono l'assoluta incontestabilità delle dichiarazioni testimoniali.
Ebbene, occorre rilevare, come il giudice di primo grado abbia espressamente affermato l'inattendibilità della deposizione testimoniale operando una comparazione tra il restante materiale istruttorio e le dichiarazioni rese, ricavandone una inequivocabile discordanza che questo giudice ritiene di condividere.
Nella sentenza appellata, si procede, infatti, ad un'attenta e corretta analisi delle riproduzioni fotografiche riportanti i veicoli danneggiati: il danno evidenziato alla parte destra della 500 appare obiettivamente lieve e tale da non giustificare lo scoppio dell'airbag. Del pari le foto della moto non evidenziano danni alla parte posteriore, che pure (secondo la prospettazione attorea) fu ivi attinta provocandone la caduta. Ugualmente è a dirsi per la mancata evidenziazione di striature sul fianco sinistro della stessa, nonostante secondo la prospettazione la stessa ebbe ad impattare e strisciare sul suolo proprio con tale lato.
Può pertanto essere fatto integrale riferimento alla motivazione del primo Giudice per confermare l'incompatibilità tra le dinamiche del sinistro, così come descritta dal teste, e i danni riportati sulle vetture stesse.
Oltre ciò, l'analisi del database della scatola nera, conferma i gravi dubbi circa l'inattendibilità del teste di parte attrice non avendo registrato impatti.
In definitiva quindi, al contrario di quanto sostenuto dagli appellanti, il giudice di prime cure si è perfettamente attenuto al principio del prudente apprezzamento circa la valutazione del materiale istruttorio.
Col secondo motivo di appello la parte attrice contesta una presunta violazione del principio del giusto processo ex art 111 cost.
Secondo parte appellante la violazione del principio del giusto processo deriverebbe dalla disparità di trattamento delle parti.
E tale disparità sarebbe dovuta al fatto che non era possibile per gli attori/appellanti dimostrare la falsità o il malfunzionamento della scatola nera in quanto la stessa si trovava nel dominio di fatto del convenuto.
Solo mediante tale prova l'appellante avrebbe potuto superare il valore di prova legale delle risultanze della scatola nera ma ciò le era stato di fatto impedito.
3 R.G.A.C. n. 3078/2022
Orbene, anche tale motivo di appello appare infondato semplicemente analizzando il dato letterale dell'art 145 bis co.1 “codice delle assicurazioni private”.
Laddove il legislatore avesse ritenuto impossibile, per la parte avverso cui sono prodotte le risultanze del database della scatola nera, provare la manomissione o il mancato funzionamento del predetto dispositivo perché lo stesso non si trova nelle disponibilità di tale parte, non avrebbe certamente assegnato valore di prova legale a tali risultanze.
Ma v'è di più.
L'esame di un eventuale malfunzionamento della “scatola nera” va condotto in base anche a presunzioni che in concreto possono (e devono) derivare dall'esame anche delle altre emergenze istruttorie.
Per tale motivo le prove che occorre addurre in controversie del genere devono essere precise, rigorose e circostanziate, tali da riuscire a superare le (eventuali) contrarie risultanze della “scatola nera”.
In altre parole, laddove le prove addotte dagli attori fossero state “convincenti” (nei sensi di cui sopra) esse sarebbero valse a far ritenere che la scatola nera non funzionava o funzionava male nelle circostanze per cui è causa
Viceversa gli attori/appellanti non hanno prodotto alcuna prova idonea a individuare la manomissione o il malfunzionamento del predetto dispositivo: né diretta (esame della scatola nera), né soprattutto indiretta (in particolare una “solida” prova contraria alle risultanze o
“mancate risultanze” della scatola nera, in virtù del discorso sopra svolto)
In definitiva le risultanze ricavabili dal database della scatola nera (relative alla mancanza di impatto) formano piena prova nella fattispecie concreta qui in esame.
Nel terzo motivo di appello la parte appellante contesta la ricostruzione dell'evento effettuata dal giudice di pace di Torre Annunziata che rileva una incompatibilità tra i danni dei veicoli e la dinamica del sinistro.
Si noti ancora come gli appellanti sottolineino che le consulenze tecniche di parte, invece, hanno dimostrato tale compatibilità.
In tale motivo, ha inoltre è contestata anche la decisione del giudice di prime curie, di non ammettere una CTU ritenuta necessaria per la formazione del convincimento dei fatti di causa.
Invero, anche tale ultimo motivo è da ritenersi completamente infondato semplicemente richiamando i granitici orientamenti della giurisprudenza di legittimità circa la valenza probatoria delle consulenze tecniche di parte e circa il giudizio di ammissibilità inerente una richiesta di CTU.
Per quanto concerne il valore probatorio delle predette consulenze tecniche di parte la S.C. ha affermato che: “La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente” (Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 9483 del 9 aprile 2021)
Circa, invece, il giudizio di ammissibilità su un richiesta di parte circa una consulenza tecnica di ufficio: “La consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il
4 R.G.A.C. n. 3078/2022
giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti. La stessa, tuttavia, può eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di un perito.”
(Cassazione civile sez. II, 18/01/2013, n.1266)
Nel caso di specie, il sinistro stradale che avrebbe provocato i danni oggetto della richiesta risarcitoria presentata dall'appellante in primo grado, non può ritenersi provato in considerazione dell'analisi del database della “scatola nera” posta sulla vettura della parte convenuta e della grave insufficienza del materiale probatorio addotto dagli attori (si v. quanto sopra circa la valutazione delle foto esibite, fatta dal primo giudice).
In definitiva si impone il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza
Le spese del presente grado devono seguire la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con attribuzione in favore del Difensore dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
il giudice, definitivamente pronunciando rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
Condanna gli appellanti e al pagamento in Parte_1 Parte_2 solido ed in favore dell'avv. Andrea Ruggiero, difensore distrattario, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 1.900,00 oltre accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis stesso dpr.
Così deciso in Torre Annunziata addì 4.10.2024
IL GIUDICE
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