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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Pasquale Maria Cristiano - Presidente -
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 2493/2021, pubblicata il 06/9/2021,
emessa dal Tribunale di Napoli Nord, iscritto al n.1156/2022 del ruolo generale degli
affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 24.9.2024 e pendente
TRA
( C.F. e P.Iva ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'avv. Felice Bianco (c.f.
[...]
) in virtù di procura alle liti versata in primo grado valevole anche per l'ap- C.F._1
pello, pec: Email_1
-APPELLANTE-
E
, (già conferita- Controparte_1 Controparte_2
Cont ria della pa, Codice Fiscale e P.IVA: , R.E.A. di Milano n. 1544762, P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., come da verbale di assemblea straordinaria con contestuale conferimento di ramo d'azienda, atto Rep. n. 1803, Racc. n. 1209 del REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
12.06.2017 per Notaio , notaio in Locate di Triulzi, rappresentata e di- Persona_1
fesa dall' Avv. Isabella Calzolari, (C.F.: ), pec: C.F._2 [...]
Email_2
-APPELLATA –
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. , con citazione notificata a mezzo posta elettronica Parte_1
certificata il 07.3.22 appellava la sentenza di rigetto in epigrafe indicata, emessa dal
Tribunale di Napoli Nord nel giudizio promosso dall'attuale appellante, avente ad og-
getto l'opposizione al decreto ingiuntivo promosso da per il paga- Controparte_2
mento della somma di € 21.102,21 oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture e spese di procedura. Il Tribunale così statuiva: “rigetta l'opposizione e per
l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo;
condanna , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese e onorari professionali del Parte_1
presente giudizio che si liquidano in complessivi € 145,50 per spese e € 3.235,00 per
onorari professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi,
IVA e C.P.A., se dovute, come per legge.”
2. Il credito era azionato per il pagamento dei consumi correlati all'utenza n.
505386981466 inerenti l'immobile sito in Giugliano in Campania alla Via Colonne n. 182
e l'opponente contestava sia la sussistenza del rapporto di somministrazione che il quantum, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in particolare eccependo come fossero presenti in fattura importi alla voce “oneri diversi “ che l'opposta non era legittimata a ripetere e per i quali non aveva provato la fondatezza della richiesta.
3. Il Tribunale addiveniva all'impugnata decisione perché l'opposto aveva prodotto il titolo azionato, costituito dal contratto di somministrazione perfezionato tra le parti, e le bollette attestanti il quantum erano state solo genericamente contestate.
4. impugnava la decisione per i seguenti motivi: Parte_1
est. Sandro Figliozzi
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a) Omessa e/o insufficiente motivazione, ritenuta assente o meramente apparente,
non emergendo dalla decisione le regioni giustificative della stessa, difettando la indivi-
duazione dei fatti rilevati ed il criterio logico utilizzato per pervenire all'enunciato valuta-
tivo. Per l'appellante, che si dilungava nell'illustrare gli orientamenti giurisprudenziali sul tema, la motivazione era “lacunosa e preconfezionata” non illustrativa dell'iter motiva-
zionale logico che induceva il giudice ad accogliere la richiesta dell'opposta con rigetto delle difese dell'appellante in virtù di argomenti definiti solo generici e non puntuali.
b) Carenza di legittimazione attiva e passiva elle parti e violazione delle norme dettate dall'ordinamento in materia di prova perché l'importo richiesto dal sommini-
strante non era relativo per l'intero importo al consumo di gas o energia in quanto la fattura di € 21.102,21 comprendeva la somma di €.16.527,42 per “oneri diversi”, relativa ad altro operatore e che l'opposta non era legittimata a pretendere. Anche la restante parte di euro € 4.543,94 risultava illegittimamente richiesta perché carente di prova,
trattandosi di conguaglio.
L'appellante affermava che l'atto prodotto dall'opposto non era il contratto, contraria-
mente a quanto affermato in sentenza, perché costituto da una semplice proposta sfor-
nita di accettazione e che il contratto depositato da in allegato alla memoria CP_2
istruttoria era stato contestato perché non congruente con la fattura azionata con riferi-
mento alla data di inizio della fornitura.
c) Erronea valutazione dell'onere probatorio gravante sulle parti perché la prova del credito era a carico del somministrante e la condanna interveniva per un importo non giustificato quanto alla voce della fattura “oneri diversi”. Illustrava la giurisprudenza in materia della carenza probatoria della fattura e perorava l'erroneità della decisione che poneva l'onere della prova a carico dell'opponente ed erroneamente valutava le risultanze istruttorie ex art 115 e 116 cpc d) Mancata prova certa sul quantum in mancanza del contratto e della prova del consumo e della sua ricostruzione, provenienti dall'attività di un terzo (e- distribuzione)
est. Sandro Figliozzi
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ed in mancanza di una spiegazione per l'importo di €. 16.527.42 svincolato dalla forni-
tura e non oggetto di spiegazione da parte dell'opposto. La documentazione versata da
Cont ra costituita da un elaborato di stampa senza alcun valore e le letture power di e l'elenco letture del distributore -allegate al n. 2) e 6) della memoria n. 2 di Parte_1
CP_
costituivano documentazione non probante, perché inerenti “fogli, riportanti delle semplici cifre, che per ambedue le letture allegate sono prive di riferimento circa la pro-
venienza e attribuibilità al nella qualità”. Pt_1
In subordine l'appellante quindi chiedeva di ridurre l'importo ai soli consumi richiesti pari
Cont ad euro € 4.543,94 di competenza di
Previa contestazione anche del capo di condanna inerente le spese di lite, l'appellante così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, contrariis reiectis
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa
il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 2493/2021 pubbl. il
06/09/2021 RG n. N. 8687/2018 R.G.A.C. afferente il giudizio tra le parti di cui innanzi,
accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si intendono per ripetute
e trascritte ( nessuna esclusa) e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le
istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel
presente atto;
2) PRONUNCIARE LA NULLITÀ DELLA SENTENZA PER OMESSA E/O INSUFFI-
CIENTE MOTIVAZIONE – violazione art 132 CPC E 118 DISP ATT- violazione art 111
costituzione per le motivazioni di cui innanzi;
3) Accertare e dichiarare LA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE attiva e passiva in as-
senza di contratto;
4) RITENERSI NON PROVATO L'IMPORTO PORTATO DAL DECRETO INGIUNTIVO
atteso che manca la prova della attribuibilità all' appellante di qualsiasi cifra e importo
nonché MANCA LA PROVA degli importi “oneri doversi” E DELLA LEGITTIMAZIONE
A RICHIEDERLI DI CONTROPARTE;
est. Sandro Figliozzi
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5) In ogni caso in subordine si chiede ridurre l'importo ai soli consumi richiesti pari ad
Cont euro € 4.543,94 di competenza della
6) Revocare la condanna al pagamento di tutte le spese, nessuna esclusa e degli inte-
ressi , conseguenza della soccombenza.
Con Vittoria di spese e competenze da attribuirsi a favore del procuratore antistatario
per entrambi i giudizi di primo e secondo grado, con CONSEQUENZIALE revoca del
capo relativo alle spese a carico dell'appellante “.
5. si costituiva nel gravame eccependone l'inammissibilità ex art. 342 CP_1
c.p.c. e nel merito l'infondatezza.
Eccepiva che l'appello riproponeva quanto dall'opponente esposto in primo grado solo con la conclusionale, quindi tardivamente, e che il vizio inerente la motivazione della sentenza non è riferito ad alcuno specifico capo. Sottolineava come il giudice avesse correttamente motivato la decisione precisando che sulla scorta del contratto sottoscritto dal legale rappresentante della , non disconosciuto specificamente, la so- Parte_1
Cont cietà provava il rapporto contrattuale di somministrazione tra le parti. Sul quantum la motivazione era incentrata sulla mancata contestazione dei consumi e non forniva prova dell'eccessività degli stessi sul presupposto che spetta al fruitore dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo (che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto) oppure di aver diligentemente vigi-
lato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. Civile Sent. n. 836 del
09-11-2020; Cass. Civile Ordin. n. 297 del 09/01/2020).
La legittimazione dell'opposta sussisteva perché l'appellante aveva usufruito della for-
nitura di energia elettrica per l'immobile di Giugliano in Campania ed era debitrice per l'importo di € 21.102,21, composto dalla somma di € 21.071,36 per la fattura n.
1418370176 e da quella di € 30,85 per la fattura n. 1536046275. Quanto alla compo-
nente “oneri diversi” di € 16.527,42, inerente il CMOR, l'appellata evidenziava l'assenza est. Sandro Figliozzi
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di una specifica contestazione in giudizio da parte dell'opponente sino alla conclusionale del primo grado.
Precisava, a riprova della sussistenza della legittimazione ad agire, che il Corrispettivo
di Morosità (tecnicamente CMOR) costituisce onere introdotto dall' (ora CP_3 CP_4
con la Delibera ARG/elt 191/09, poi integrata nella Deliberazione 30 novembre 2010 –
ARG/elt 219/10, e prevede l'addebito in bolletta dal nuovo fornitore quando si hanno morosità pregresse con il vecchio fornitore, in seguito ad un'operazione di Switching,.
Cont La fattura insoluta, oltretutto, era stata emessa da non da altro fornitore.
Il contratto depositato era valido perché costituito da una proposta contrattuale inviata al cliente e restituita sottoscritta per accettazione e risultava riferito alla fornitura in con-
testazione, come dimostrato dal numero di POD IT001E04302948 riportato anche sulle due fatture insolute.
Il contratto di somministrazione è comunque a forma libera e ben può sorgere con l'inizio della fornitura ed il pagamento delle prime due fatture da parte dell'opponente.
Per la differenza tra la data riportata sulla fattura e quella di contratto precisava che nella fattura viene indicata la data di attivazione della fornitura, cioè 01/09/2013, mentre il contratto viene sottoscritto prima della sua attivazione. Sulla diversa data riportata sul contratto (15/03/2013 e 11/03/2013), rilevava come quella efficace fosse indicata nello spazio riservato alla data e non quella indicata sotto la firma, senza trascurare che sono due date vicine e che poi non è un elemento essenziale del contratto.
In merito al quantum l'opposta richiamava la giurisprudenza della S.C. , dalla pronuncia delle sez. un. Del 30 ottobre 2001 n. 13533, in virtù della quale il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'i-
nadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il est. Sandro Figliozzi
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debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si av-
valga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460, evidenziando come il titolo azionato fosse costituito dalla dimostrazione del proprio diritto di credito sulla base della pacifica stipula di un contratto ed alla luce della erogazione di un quantitativo di kwh corrispon-
denti a quelli oggetto di fatturazione (come risulta dalle letture del distributore). Ribadita
la genericità della contestazione inerente il quantum, come tale irrilevante, precisato come il corredo documentale fosse completo, l'appellata così concludeva: “IN VIA PRE-
LIMINARE:
1) accertare e dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 342 co. 1 nn. 1 e 2
c.p.c.;
NEL MERITO:
2) attesa la probabilità che l'appello non venga accolto, anche per l'eccepita inammissi-
bilità ai sensi dell'art. 342 co. 1 nn. 1 e 2 c.p.c., fermi gli adempimenti di cui all'art. 348bis
c.p.c., dichiarare l'appello inammissibile e confermare la sentenza n. 2493/2021;
3) in ogni caso, rigettare l'appello, perché infondato nel merito, e confermare tutti i capi
della sentenza n. 2493/2021;
4) in ogni caso, condannare la al pagamento delle spese Parte_1
e delle competenze del presente appello, oltre IVA, CPA e Spese Generali al 15%.”
6. All'udienza del 24.9.24 la Corte tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti termine per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
6. La Corte, in virtù delle eccezioni mosse, procede alla verifica dell'oggetto del contenzioso, quale delimitato in primo grado dalle eccezioni dell'opponente eventual-
mente modificate con la memoria redatta ex art. 183 VI co n.1 c.p.c. e constata come l'opposizione fosse fondata :
– sulla contestazione di autenticità delle fatture ,
- Mancanza di un valido estratto autentico delle scritture contabili,
est. Sandro Figliozzi
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- Carenza di legittimazione della per mancanza del contratto in CP_2
originale
- “Stranezza” dell'indicazione nel prospetto di fatture di piccoli importi e di una fattura definita “corposa”
- Contestazione generica di an e quantum con riserva di ulteriori eccezioni dopo la costituzione di parte opposta.
Con la prima memoria redatta ex art. 183 VI co c.p.c. rilevava ancora la Parte_1
mancata produzione del contratto, la mancanza di validità probatoria degli estratti conto prodotti e precisava che “appare invece a questa difesa che quelle relative ad euro
16.527,42 sono somme per altro fornitore atteso che è la stessa somma richiesta da
Cont altri operatori” e pretendeva da 'illustrazione delle ragioni per la pretesa per “oneri diversi” che quindi contestava.
E' quindi chiaro che le questioni poste dall'appellante non possono essere considerate tardive ed inammissibili, come perorato dall'appellata.
7. Il Collegio rigetta il primo motivo di appello per infondatezza, risultando la moti-
vazione del primo giudice, sia pure sintetica, del tutto chiara ed evidente.
Per la S.C, tra le ultime decisioni si citano l'ordinanza n. 4166/2024 e la n. 6758/2002
è apparente, in quanto carente del giudizio di fatto, la motivazione basata su una affer-
mazione generale e astratta e ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza,
quando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fonda-
mento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far co-
noscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convinci-
mento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipo-
tetiche, congetture. La sentenza di primo grado non è soggetta al vizio descritto posto che il ragionamento seguito è del tutto chiaro ed evidente, tanto che agevolmente est. Sandro Figliozzi
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l'appellante era in grado di contestarlo con la proposizione dell'appello. Per il giudice il contratto era regolarmente versato in atti, costituiva il titolo vantato nei confronti del de-
bitore, unitamente all'allegazione dell'inadempimento avvalorato dalle fatture, che aveva solo genericamente contestato la pretesa e l'opponente, pur essendo tenuto alla dimostrazione dell'inesistenza dell'inadempimento, non aveva ottemperato all'onere su lui gravante. Il vizio di motivazione della sentenza è quindi di certo infondato.
8. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva è infondata. Il contratto di somministrazione è a forma libera ed a dimostrare la sussistenza del rapporto con-
trattuale corrente tra le parti era già idonea la circostanza, del tutto pacifica, dell'avve-
Cont nuta fornitura da parte di icevuta consensualmente dall'apponente che difatti pa-
Cont gava le prima due fatture. ra quindi legittimata per far valere i diritti che dal rapporto negoziale derivavano nei confronti di destinataria della somministrazione, Parte_1
con la conseguenza che non è la legittimazione ad essere contestata nel giudizio. In
realtà la questione concerne la prova del diritto fatto valere dal somministrante con par-
ticolare riferimento alla voce preponderante del credito, rubricata come “oneri diversi”,
da entrambe le parti identificata come pregresso credito maturato in favore del prece-
dente operatore. Per l'opponente il somministrante non avrebbe potuto includere nel titolo azionato tale voce di credito, della quale chiedeva spiegazione pur essendo a conoscenza della provenienza delle ragioni creditorie, come dimostrato in precedenza al capo 6. nel quale era testualmente riportata l'affermazione della stessa opponente che evidenziava la consapevolezza dell'origine della pretesa.
9. Anche le questioni incentrate sull'assenza di contratto non sono fondate posto come in atti risulti regolarmente versata la proposta contrattuale sottoscritta per accet-
tazione da parte dell'utente con numero di POD corrispondente a quello delle fatture.
Eventuali incongruenze di data, ove esistenti, in nulla rileverebbero non inficiando l'esi-
stenza dell'accordo e neppure le condizioni pattuite. L'errore, ove esistente, non risulte-
rebbe essere essenziale.
est. Sandro Figliozzi
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10. Infondata è anche la questione inerente l'onere della prova sulla somma dovuta per i consumi in mancanza dell'allegazione di un errato funzionamento del misuratore o dell'esistenza di una qualche anomalia. La S.C., con la sentenza n. 23699 del 2016
stabilisce che le letture del contatore, pur costituendo una presunzione semplice di ve-
ridicità, sono prova, sia pure non assoluta, dei consumi effettivamente effettuati. L'u-
tente, quindi, ha il diritto di contestare e di fornire prova contraria con ogni mezzo, anche
Cont con testimoni. In sostanza, le misurazioni allegate dall provenienti da e-distribu-
zione, in mancanza di specifiche contestazioni, integrano il titolo negoziale, insieme al contratto, in virtù del quale il somministrante può allegare l'inadempimento del sommi-
nistrato e l'intervenuta scadenza del termine per il pagamento, in ossequio al disposto della S.C. a ss.uu. n. 13533/2001, onerando il fruitore della dimostrazione della sussi-
stenza dell'estinzione dell'obbligazione o dell'esistenza di vizi nel titolo.
11. Il punto saliente della controversia è in realtà dato dall'importo eccezionalmente elevato della fattura per l'incidenza, individuata da entrambe le parti, di morosità pre-
gresse maturate con altro operatore.
La disamina è sulla legittimità del corrispettivo CMOR - acronimo di corrispettivo di mo-
rosità- che costituisce un indennizzo riconosciuto ai fornitori di energia per recuperare i crediti non riscossi per morosità, dovuto in favore del nuovo fornitore nel rispetto della procedura prevista dalle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas., introdotto ai sensi e delle delibere ARG/elt 191/2009 e 219/2010 dell'Autorità per l'Energia Elet-
trica e il Gas, per contrastare il “turismo energetico”, cioè la pratica di cambiare fornitore allo scopo di evitare le conseguenze negative correlate al mancato pagamento delle bollette. Il corrispettivo prevede, come avvenuto nella fattispecie in esame, l'addebito da parte del nuovo fornitore , legittimato a pretendere l'adempimento, allo scopo di tutelare il precedente fornitore, non più munito della possibilità di sospendere la forni-
tura. Detto sistema era stato dapprima sospeso dal TAR Lombardia con la sentenza 14
marzo 2013, n. 683, sostanzialmente in mancanza di previsioni normative di grado non est. Sandro Figliozzi
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amministrativo che permettessero al di “trascinare” gli effetti di un contratto a un suc-
cessivo contratto tra parti diverse, andando a incidere sul contenuto essenziale dell'au-
tonomia privata. Il Consiglio di Stato ne ripristinava l'operatività sospendendo la pro-
nuncia del TAR con ordinanza del 10 luglio 2013, n. 2595 così in sostanza affermando che la normativa primaria attribuisce all'Autorità demandata per l'energia il potere di incidere sui rapporti negoziali che si instaurano fra i diversi soggetti che intervengono nell'ambito dei servizi elettrici con la conseguenza di rendere del tutto legittima la pre-
tesa azionata in sede monitoria in questo processo e di dover rigettare il gravame.
12. Dal rigetto dell'appello deriva la condanna al pagamento delle spese di lite del grado secondo l'ordinario principio di soccombenza con liquidazione di una somma in-
termedia tra i minimi ed i medi tariffari, stante la natura delle questioni poste.
13. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato da parte di Parte_1
P. Q. M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 Pt_1 Pt_1
avverso la sentenza avverso la sentenza n. 2493/2021, pubblicata il 06/9/2021,
[...]
emessa dal Tribunale di Napoli Nord:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna al pagamento delle spese di lite del grado Parte_1
di che liquida in €.3.500,00 per competenze oltre spese generali, Controparte_5
iva e cpa come per legge.
c) Dichiara la sussistenza, per , dei requisiti previsti per Parte_1
il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 09.1.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
est. Sandro Figliozzi
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Nona sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Pasquale Maria Cristiano - Presidente -
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 2493/2021, pubblicata il 06/9/2021,
emessa dal Tribunale di Napoli Nord, iscritto al n.1156/2022 del ruolo generale degli
affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 24.9.2024 e pendente
TRA
( C.F. e P.Iva ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'avv. Felice Bianco (c.f.
[...]
) in virtù di procura alle liti versata in primo grado valevole anche per l'ap- C.F._1
pello, pec: Email_1
-APPELLANTE-
E
, (già conferita- Controparte_1 Controparte_2
Cont ria della pa, Codice Fiscale e P.IVA: , R.E.A. di Milano n. 1544762, P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., come da verbale di assemblea straordinaria con contestuale conferimento di ramo d'azienda, atto Rep. n. 1803, Racc. n. 1209 del REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
12.06.2017 per Notaio , notaio in Locate di Triulzi, rappresentata e di- Persona_1
fesa dall' Avv. Isabella Calzolari, (C.F.: ), pec: C.F._2 [...]
Email_2
-APPELLATA –
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. , con citazione notificata a mezzo posta elettronica Parte_1
certificata il 07.3.22 appellava la sentenza di rigetto in epigrafe indicata, emessa dal
Tribunale di Napoli Nord nel giudizio promosso dall'attuale appellante, avente ad og-
getto l'opposizione al decreto ingiuntivo promosso da per il paga- Controparte_2
mento della somma di € 21.102,21 oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture e spese di procedura. Il Tribunale così statuiva: “rigetta l'opposizione e per
l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo;
condanna , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese e onorari professionali del Parte_1
presente giudizio che si liquidano in complessivi € 145,50 per spese e € 3.235,00 per
onorari professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi,
IVA e C.P.A., se dovute, come per legge.”
2. Il credito era azionato per il pagamento dei consumi correlati all'utenza n.
505386981466 inerenti l'immobile sito in Giugliano in Campania alla Via Colonne n. 182
e l'opponente contestava sia la sussistenza del rapporto di somministrazione che il quantum, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in particolare eccependo come fossero presenti in fattura importi alla voce “oneri diversi “ che l'opposta non era legittimata a ripetere e per i quali non aveva provato la fondatezza della richiesta.
3. Il Tribunale addiveniva all'impugnata decisione perché l'opposto aveva prodotto il titolo azionato, costituito dal contratto di somministrazione perfezionato tra le parti, e le bollette attestanti il quantum erano state solo genericamente contestate.
4. impugnava la decisione per i seguenti motivi: Parte_1
est. Sandro Figliozzi
Pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
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Nona Sezione Civile
a) Omessa e/o insufficiente motivazione, ritenuta assente o meramente apparente,
non emergendo dalla decisione le regioni giustificative della stessa, difettando la indivi-
duazione dei fatti rilevati ed il criterio logico utilizzato per pervenire all'enunciato valuta-
tivo. Per l'appellante, che si dilungava nell'illustrare gli orientamenti giurisprudenziali sul tema, la motivazione era “lacunosa e preconfezionata” non illustrativa dell'iter motiva-
zionale logico che induceva il giudice ad accogliere la richiesta dell'opposta con rigetto delle difese dell'appellante in virtù di argomenti definiti solo generici e non puntuali.
b) Carenza di legittimazione attiva e passiva elle parti e violazione delle norme dettate dall'ordinamento in materia di prova perché l'importo richiesto dal sommini-
strante non era relativo per l'intero importo al consumo di gas o energia in quanto la fattura di € 21.102,21 comprendeva la somma di €.16.527,42 per “oneri diversi”, relativa ad altro operatore e che l'opposta non era legittimata a pretendere. Anche la restante parte di euro € 4.543,94 risultava illegittimamente richiesta perché carente di prova,
trattandosi di conguaglio.
L'appellante affermava che l'atto prodotto dall'opposto non era il contratto, contraria-
mente a quanto affermato in sentenza, perché costituto da una semplice proposta sfor-
nita di accettazione e che il contratto depositato da in allegato alla memoria CP_2
istruttoria era stato contestato perché non congruente con la fattura azionata con riferi-
mento alla data di inizio della fornitura.
c) Erronea valutazione dell'onere probatorio gravante sulle parti perché la prova del credito era a carico del somministrante e la condanna interveniva per un importo non giustificato quanto alla voce della fattura “oneri diversi”. Illustrava la giurisprudenza in materia della carenza probatoria della fattura e perorava l'erroneità della decisione che poneva l'onere della prova a carico dell'opponente ed erroneamente valutava le risultanze istruttorie ex art 115 e 116 cpc d) Mancata prova certa sul quantum in mancanza del contratto e della prova del consumo e della sua ricostruzione, provenienti dall'attività di un terzo (e- distribuzione)
est. Sandro Figliozzi
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ed in mancanza di una spiegazione per l'importo di €. 16.527.42 svincolato dalla forni-
tura e non oggetto di spiegazione da parte dell'opposto. La documentazione versata da
Cont ra costituita da un elaborato di stampa senza alcun valore e le letture power di e l'elenco letture del distributore -allegate al n. 2) e 6) della memoria n. 2 di Parte_1
CP_
costituivano documentazione non probante, perché inerenti “fogli, riportanti delle semplici cifre, che per ambedue le letture allegate sono prive di riferimento circa la pro-
venienza e attribuibilità al nella qualità”. Pt_1
In subordine l'appellante quindi chiedeva di ridurre l'importo ai soli consumi richiesti pari
Cont ad euro € 4.543,94 di competenza di
Previa contestazione anche del capo di condanna inerente le spese di lite, l'appellante così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, contrariis reiectis
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa
il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 2493/2021 pubbl. il
06/09/2021 RG n. N. 8687/2018 R.G.A.C. afferente il giudizio tra le parti di cui innanzi,
accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si intendono per ripetute
e trascritte ( nessuna esclusa) e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le
istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel
presente atto;
2) PRONUNCIARE LA NULLITÀ DELLA SENTENZA PER OMESSA E/O INSUFFI-
CIENTE MOTIVAZIONE – violazione art 132 CPC E 118 DISP ATT- violazione art 111
costituzione per le motivazioni di cui innanzi;
3) Accertare e dichiarare LA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE attiva e passiva in as-
senza di contratto;
4) RITENERSI NON PROVATO L'IMPORTO PORTATO DAL DECRETO INGIUNTIVO
atteso che manca la prova della attribuibilità all' appellante di qualsiasi cifra e importo
nonché MANCA LA PROVA degli importi “oneri doversi” E DELLA LEGITTIMAZIONE
A RICHIEDERLI DI CONTROPARTE;
est. Sandro Figliozzi
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5) In ogni caso in subordine si chiede ridurre l'importo ai soli consumi richiesti pari ad
Cont euro € 4.543,94 di competenza della
6) Revocare la condanna al pagamento di tutte le spese, nessuna esclusa e degli inte-
ressi , conseguenza della soccombenza.
Con Vittoria di spese e competenze da attribuirsi a favore del procuratore antistatario
per entrambi i giudizi di primo e secondo grado, con CONSEQUENZIALE revoca del
capo relativo alle spese a carico dell'appellante “.
5. si costituiva nel gravame eccependone l'inammissibilità ex art. 342 CP_1
c.p.c. e nel merito l'infondatezza.
Eccepiva che l'appello riproponeva quanto dall'opponente esposto in primo grado solo con la conclusionale, quindi tardivamente, e che il vizio inerente la motivazione della sentenza non è riferito ad alcuno specifico capo. Sottolineava come il giudice avesse correttamente motivato la decisione precisando che sulla scorta del contratto sottoscritto dal legale rappresentante della , non disconosciuto specificamente, la so- Parte_1
Cont cietà provava il rapporto contrattuale di somministrazione tra le parti. Sul quantum la motivazione era incentrata sulla mancata contestazione dei consumi e non forniva prova dell'eccessività degli stessi sul presupposto che spetta al fruitore dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo (che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto) oppure di aver diligentemente vigi-
lato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. Civile Sent. n. 836 del
09-11-2020; Cass. Civile Ordin. n. 297 del 09/01/2020).
La legittimazione dell'opposta sussisteva perché l'appellante aveva usufruito della for-
nitura di energia elettrica per l'immobile di Giugliano in Campania ed era debitrice per l'importo di € 21.102,21, composto dalla somma di € 21.071,36 per la fattura n.
1418370176 e da quella di € 30,85 per la fattura n. 1536046275. Quanto alla compo-
nente “oneri diversi” di € 16.527,42, inerente il CMOR, l'appellata evidenziava l'assenza est. Sandro Figliozzi
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di una specifica contestazione in giudizio da parte dell'opponente sino alla conclusionale del primo grado.
Precisava, a riprova della sussistenza della legittimazione ad agire, che il Corrispettivo
di Morosità (tecnicamente CMOR) costituisce onere introdotto dall' (ora CP_3 CP_4
con la Delibera ARG/elt 191/09, poi integrata nella Deliberazione 30 novembre 2010 –
ARG/elt 219/10, e prevede l'addebito in bolletta dal nuovo fornitore quando si hanno morosità pregresse con il vecchio fornitore, in seguito ad un'operazione di Switching,.
Cont La fattura insoluta, oltretutto, era stata emessa da non da altro fornitore.
Il contratto depositato era valido perché costituito da una proposta contrattuale inviata al cliente e restituita sottoscritta per accettazione e risultava riferito alla fornitura in con-
testazione, come dimostrato dal numero di POD IT001E04302948 riportato anche sulle due fatture insolute.
Il contratto di somministrazione è comunque a forma libera e ben può sorgere con l'inizio della fornitura ed il pagamento delle prime due fatture da parte dell'opponente.
Per la differenza tra la data riportata sulla fattura e quella di contratto precisava che nella fattura viene indicata la data di attivazione della fornitura, cioè 01/09/2013, mentre il contratto viene sottoscritto prima della sua attivazione. Sulla diversa data riportata sul contratto (15/03/2013 e 11/03/2013), rilevava come quella efficace fosse indicata nello spazio riservato alla data e non quella indicata sotto la firma, senza trascurare che sono due date vicine e che poi non è un elemento essenziale del contratto.
In merito al quantum l'opposta richiamava la giurisprudenza della S.C. , dalla pronuncia delle sez. un. Del 30 ottobre 2001 n. 13533, in virtù della quale il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'i-
nadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il est. Sandro Figliozzi
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debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si av-
valga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460, evidenziando come il titolo azionato fosse costituito dalla dimostrazione del proprio diritto di credito sulla base della pacifica stipula di un contratto ed alla luce della erogazione di un quantitativo di kwh corrispon-
denti a quelli oggetto di fatturazione (come risulta dalle letture del distributore). Ribadita
la genericità della contestazione inerente il quantum, come tale irrilevante, precisato come il corredo documentale fosse completo, l'appellata così concludeva: “IN VIA PRE-
LIMINARE:
1) accertare e dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 342 co. 1 nn. 1 e 2
c.p.c.;
NEL MERITO:
2) attesa la probabilità che l'appello non venga accolto, anche per l'eccepita inammissi-
bilità ai sensi dell'art. 342 co. 1 nn. 1 e 2 c.p.c., fermi gli adempimenti di cui all'art. 348bis
c.p.c., dichiarare l'appello inammissibile e confermare la sentenza n. 2493/2021;
3) in ogni caso, rigettare l'appello, perché infondato nel merito, e confermare tutti i capi
della sentenza n. 2493/2021;
4) in ogni caso, condannare la al pagamento delle spese Parte_1
e delle competenze del presente appello, oltre IVA, CPA e Spese Generali al 15%.”
6. All'udienza del 24.9.24 la Corte tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti termine per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
6. La Corte, in virtù delle eccezioni mosse, procede alla verifica dell'oggetto del contenzioso, quale delimitato in primo grado dalle eccezioni dell'opponente eventual-
mente modificate con la memoria redatta ex art. 183 VI co n.1 c.p.c. e constata come l'opposizione fosse fondata :
– sulla contestazione di autenticità delle fatture ,
- Mancanza di un valido estratto autentico delle scritture contabili,
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- Carenza di legittimazione della per mancanza del contratto in CP_2
originale
- “Stranezza” dell'indicazione nel prospetto di fatture di piccoli importi e di una fattura definita “corposa”
- Contestazione generica di an e quantum con riserva di ulteriori eccezioni dopo la costituzione di parte opposta.
Con la prima memoria redatta ex art. 183 VI co c.p.c. rilevava ancora la Parte_1
mancata produzione del contratto, la mancanza di validità probatoria degli estratti conto prodotti e precisava che “appare invece a questa difesa che quelle relative ad euro
16.527,42 sono somme per altro fornitore atteso che è la stessa somma richiesta da
Cont altri operatori” e pretendeva da 'illustrazione delle ragioni per la pretesa per “oneri diversi” che quindi contestava.
E' quindi chiaro che le questioni poste dall'appellante non possono essere considerate tardive ed inammissibili, come perorato dall'appellata.
7. Il Collegio rigetta il primo motivo di appello per infondatezza, risultando la moti-
vazione del primo giudice, sia pure sintetica, del tutto chiara ed evidente.
Per la S.C, tra le ultime decisioni si citano l'ordinanza n. 4166/2024 e la n. 6758/2002
è apparente, in quanto carente del giudizio di fatto, la motivazione basata su una affer-
mazione generale e astratta e ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza,
quando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fonda-
mento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far co-
noscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convinci-
mento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipo-
tetiche, congetture. La sentenza di primo grado non è soggetta al vizio descritto posto che il ragionamento seguito è del tutto chiaro ed evidente, tanto che agevolmente est. Sandro Figliozzi
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l'appellante era in grado di contestarlo con la proposizione dell'appello. Per il giudice il contratto era regolarmente versato in atti, costituiva il titolo vantato nei confronti del de-
bitore, unitamente all'allegazione dell'inadempimento avvalorato dalle fatture, che aveva solo genericamente contestato la pretesa e l'opponente, pur essendo tenuto alla dimostrazione dell'inesistenza dell'inadempimento, non aveva ottemperato all'onere su lui gravante. Il vizio di motivazione della sentenza è quindi di certo infondato.
8. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva è infondata. Il contratto di somministrazione è a forma libera ed a dimostrare la sussistenza del rapporto con-
trattuale corrente tra le parti era già idonea la circostanza, del tutto pacifica, dell'avve-
Cont nuta fornitura da parte di icevuta consensualmente dall'apponente che difatti pa-
Cont gava le prima due fatture. ra quindi legittimata per far valere i diritti che dal rapporto negoziale derivavano nei confronti di destinataria della somministrazione, Parte_1
con la conseguenza che non è la legittimazione ad essere contestata nel giudizio. In
realtà la questione concerne la prova del diritto fatto valere dal somministrante con par-
ticolare riferimento alla voce preponderante del credito, rubricata come “oneri diversi”,
da entrambe le parti identificata come pregresso credito maturato in favore del prece-
dente operatore. Per l'opponente il somministrante non avrebbe potuto includere nel titolo azionato tale voce di credito, della quale chiedeva spiegazione pur essendo a conoscenza della provenienza delle ragioni creditorie, come dimostrato in precedenza al capo 6. nel quale era testualmente riportata l'affermazione della stessa opponente che evidenziava la consapevolezza dell'origine della pretesa.
9. Anche le questioni incentrate sull'assenza di contratto non sono fondate posto come in atti risulti regolarmente versata la proposta contrattuale sottoscritta per accet-
tazione da parte dell'utente con numero di POD corrispondente a quello delle fatture.
Eventuali incongruenze di data, ove esistenti, in nulla rileverebbero non inficiando l'esi-
stenza dell'accordo e neppure le condizioni pattuite. L'errore, ove esistente, non risulte-
rebbe essere essenziale.
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10. Infondata è anche la questione inerente l'onere della prova sulla somma dovuta per i consumi in mancanza dell'allegazione di un errato funzionamento del misuratore o dell'esistenza di una qualche anomalia. La S.C., con la sentenza n. 23699 del 2016
stabilisce che le letture del contatore, pur costituendo una presunzione semplice di ve-
ridicità, sono prova, sia pure non assoluta, dei consumi effettivamente effettuati. L'u-
tente, quindi, ha il diritto di contestare e di fornire prova contraria con ogni mezzo, anche
Cont con testimoni. In sostanza, le misurazioni allegate dall provenienti da e-distribu-
zione, in mancanza di specifiche contestazioni, integrano il titolo negoziale, insieme al contratto, in virtù del quale il somministrante può allegare l'inadempimento del sommi-
nistrato e l'intervenuta scadenza del termine per il pagamento, in ossequio al disposto della S.C. a ss.uu. n. 13533/2001, onerando il fruitore della dimostrazione della sussi-
stenza dell'estinzione dell'obbligazione o dell'esistenza di vizi nel titolo.
11. Il punto saliente della controversia è in realtà dato dall'importo eccezionalmente elevato della fattura per l'incidenza, individuata da entrambe le parti, di morosità pre-
gresse maturate con altro operatore.
La disamina è sulla legittimità del corrispettivo CMOR - acronimo di corrispettivo di mo-
rosità- che costituisce un indennizzo riconosciuto ai fornitori di energia per recuperare i crediti non riscossi per morosità, dovuto in favore del nuovo fornitore nel rispetto della procedura prevista dalle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas., introdotto ai sensi e delle delibere ARG/elt 191/2009 e 219/2010 dell'Autorità per l'Energia Elet-
trica e il Gas, per contrastare il “turismo energetico”, cioè la pratica di cambiare fornitore allo scopo di evitare le conseguenze negative correlate al mancato pagamento delle bollette. Il corrispettivo prevede, come avvenuto nella fattispecie in esame, l'addebito da parte del nuovo fornitore , legittimato a pretendere l'adempimento, allo scopo di tutelare il precedente fornitore, non più munito della possibilità di sospendere la forni-
tura. Detto sistema era stato dapprima sospeso dal TAR Lombardia con la sentenza 14
marzo 2013, n. 683, sostanzialmente in mancanza di previsioni normative di grado non est. Sandro Figliozzi
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amministrativo che permettessero al di “trascinare” gli effetti di un contratto a un suc-
cessivo contratto tra parti diverse, andando a incidere sul contenuto essenziale dell'au-
tonomia privata. Il Consiglio di Stato ne ripristinava l'operatività sospendendo la pro-
nuncia del TAR con ordinanza del 10 luglio 2013, n. 2595 così in sostanza affermando che la normativa primaria attribuisce all'Autorità demandata per l'energia il potere di incidere sui rapporti negoziali che si instaurano fra i diversi soggetti che intervengono nell'ambito dei servizi elettrici con la conseguenza di rendere del tutto legittima la pre-
tesa azionata in sede monitoria in questo processo e di dover rigettare il gravame.
12. Dal rigetto dell'appello deriva la condanna al pagamento delle spese di lite del grado secondo l'ordinario principio di soccombenza con liquidazione di una somma in-
termedia tra i minimi ed i medi tariffari, stante la natura delle questioni poste.
13. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato da parte di Parte_1
P. Q. M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 Pt_1 Pt_1
avverso la sentenza avverso la sentenza n. 2493/2021, pubblicata il 06/9/2021,
[...]
emessa dal Tribunale di Napoli Nord:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna al pagamento delle spese di lite del grado Parte_1
di che liquida in €.3.500,00 per competenze oltre spese generali, Controparte_5
iva e cpa come per legge.
c) Dichiara la sussistenza, per , dei requisiti previsti per Parte_1
il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 09.1.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
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dr. Sandro Figliozzi dr. Pasquale Maria Cristiano
est. Sandro Figliozzi
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