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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 26193/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
T R A
(nata in [...] il [...]), elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma, Piazzale Clodio 18, presso lo studio dell'avv. Daniele Checchi che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difesa dall'avv.
Alessia Faddili in virtù di procura in atti convenuto all'udienza del 9.1.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara il diritto di all'assegno sociale ex art. 3, comma Parte_1
6, della legge n. 335/1995, con decorrenza 1.7.2023; condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei arretrati CP_1
di detta prestazione, in misura di legge e con la decorrenza indicata, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo;
condanna l' a rimborsare in favore del procuratore antistatario di parte CP_1 ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 1.800,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, cittadina moldava ed ultrasessantacinquenne, ha presentato Parte_1 all' in data 27.6.2023, domanda di assegno sociale, ex art. 3, comma 6, CP_1 legge n. 335/95 per titolari di carta di soggiorno. In sede istruttoria l' ha CP_1
richiesto alla documentazione attestante l'eventuale titolarità di redditi Pt_1 da immobili nel proprio paese d'origine e una volta prodotta dall'interessata detta documentazione l' ha negato la prestazione perché la CP_2
documentazione richiesta sarebbe stata inviata oltre i termini.
La ha ritenuto illegittimo il diniego dell' e ha richiesto in Pt_1 CP_1
giudizio detta prestazione.
L' ha ribadito la tardività della produzione documentale aggiungendo CP_1
che non vi era prova certa della sussistenza in capo alla ricorrente del requisito del soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
Acquisita documentazione, la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La domanda della è fondata. Pt_1
Premesso che l'eventuale e ipotetica tardività della documentazione richiesta dall' in sede amministrativa non può essere causa e ragione di CP_1
diniego della prestazione (la documentazione sui redditi da immobili è stata richiesta dall' il 22.9.2023 ed essa è stata trasmessa dalla ricorrente il CP_2
6.12.2023; la richiesta di documentazione dell' è stata avanzata a distanza CP_1 di tre mesi dall'inoltro della domanda amministrativa, seguita quest'ultima da un sollecito ad opera del Patronato), va rilevato, in ordine al requisito del soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio italiano
(di cui all'art. 20, comma 10, del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008) che secondo l detto requisito, in CP_1
mancanza di rapporto di lavoro come nel caso di specie, potrebbe essere verificato dall'esame del passaporto della richiedente, dal cui esame sarebbe possibile accertare eventuali uscite dal territorio italiano per periodi superiori a 30 giorni, con il conseguente venir meno del requisito.
Al riguardo, deve essere premesso che il requisito in esame “si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale” (così, Cass. 25.6.2019, n.
16989, che proprio per detto motivo ha ritenuto che il requisito non possa essere considerato quale limite alla libertà di circolazione) e che il mero
2 allontanamento temporaneo non fa venir meno il diritto alla prestazione anche per il periodo in cui l'assistito si è volontariamente allontanato dal luogo di dimora abituale (così, Cass. 5.7.2019, n. 18189).
Nel caso di specie, la - cittadina moldava che è residente a [...]Pt_1
dall'aprile del 2010 - risulta aver effettuato, da quando è residente in Italia, alcune uscite verso il Paese d'origine sempre con successivo ritorno in Italia, alcune della durata anche di oltre 30 giorni (cfr. i timbri sui passaporti).
Tali circostanze non denotano affatto il venir meno del requisito del soggiorno continuativo ultradecennale in Italia e non denotano un effettivo e concreto trasferimento del luogo dove la ricorrente ha stabilito il centro principale dei propri affari e interessi, non solo economici, ma anche morali e familiari, essendosi trattato solo di più o meno brevi periodi di soggiorno temporaneo in Moldavia (Paese di origine), alla fine dei quali la ricorrente ha sempre fatto ritorno in Italia, luogo dove ha come detto la propria residenza anagrafica da anni e con il quale non appare aver mai cessato ogni collegamento e radicamento, come dimostrato anche dal possesso della carta di soggiorno permanente.
Il requisito negato in sede giudiziale appare pertanto sussistente e poiché non vi è questione sulla sussistenza dei restanti requisiti, la domanda della ricorrente deve trovare accoglimento.
Deve di conseguenza dichiararsi il diritto di parte ricorrente all'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della legge n. 335/95, con decorrenza 1.7.2023
(primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa), con conseguente condanna dell' a corrispondere in suo CP_1
favore i ratei arretrati di detta prestazione, in misura di legge e con la decorrenza indicata, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93
c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_1
Roma, 9.1.2025.
Il giudice
Massimo Pagliarini
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