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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/10/2025, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6485 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa LA GAGGIOTTI…………………………Presidente
Dott.ssa Michela Benedetta BORDIERI……………… Giudice
Dott.ssa EL AT ANCONA……………………. Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 6485 /2024, promossa con ricorso depositato in data 09/10/2024
Da
, nata in [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. ERAMO MARICHIARA ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
nato in [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. CATELLA TIZIANA FILOMENA ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del
CURATORE SPECIALE dei minori, Avv. Cristina RAVASI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 16.10.2025 ove le parti, invitate dal Giudice alla discussione orale, hanno così concluso:
L'Avv. Eramo: si insiste che venga emesso un nuovo divieto di avvicinamento di alla moglie e ai figli minori, CP_1 anche alla luce delle condotte perpetrate dal padre quest'estate e al suo rientro in Italia. Si riporta alle conclusioni rassegnate nella memoria 473-bis.17 n.1 rinunciando al mantenimento per la ricorrente e insiste su tutte le altre domande.
Alla luce degli episodi di quest'estate chiedo la decadenza della responsabilità genitoriale per il padre.
L'Avv. Beltranini: rilevo che nel periodo in cui i figli sono stati col padre sono stati bene e anche il Tribunale egiziano ha accertato il benessere dei figli.
Si insiste nel rappresentare che i contatti tra i genitori sussistono e chiede termine per produrre i messaggi e gli audio.
Chiede che l'ordine di protezione non venga emesso perché difettano i presupposti;
si oppone alla richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale e si riporta alle conclusioni già in atti.
Chiede l'affidamento condiviso dei minori o in alternativa all'ente.
Si chiede termine per replicare alla memoria del curatore e alla relazione dei servizi sociali.
Il curatore: sulla decadenza della responsabilità, mi rimetto sottolineando il fatto che rischierebbe di essere dannosa se non compresa da che fa molta fatica a capire il contesto in cui si trova e i limiti imposti dal Tribunale. Mi riservo di CP_1 rivalutare l'istanza all'esito del procedimento di divorzio.
Si associa alla richiesta di disporsi l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre.
Chiede che gli incontri padre-figli debbano avvenire solo in spazio neutro, visto che non vuole contatti col padre e CP_2 il padre ha bisogno di capire il contesto dei limiti. Per_ Chiede la prosecuzione di tutti gli incarichi e l'approfondimento neuropsichiatrico per .
Mi associo alla richiesta di emettere nuovo divieto di avvicinamento alla moglie perché non riesce a capire i limiti CP_1 che la separazione impone.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO SULLA DECISIONE
I. Sulla pronuncia in punto status
Ciò premesso, la domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Deve emettersi dunque la chiesta pronuncia.
II. Sulla richiesta di addebito della separazione La richiesta formulata da parte ricorrente e relativa alla dichiarazione di addebito della separazione nei confronti del resistente può trovare accoglimento nel presente giudizio.
La ricorrente ha chiesto pronunciarsi l'addebito della separazione al coniuge deducendo che egli in più occasioni, e durante un ampio arco temporale, l'ha ingiuriata e l'ha aggredita fisicamente, tanto che quest'ultima doveva rivolgersi alle autorità competenti, considerato anche che tali condotte erano rivolte anche ai tre figli minori.
Le condotte denunciate dalla ricorrente risultano comprovate e documentate dal verbale di pronto soccorso del 17.06.2023 nel quale si dà atto che la paziente riferisce di aver subito un'aggressione da parte del marito e sono riscontrate lesioni (doc. sub 5 al ricorso); dalle fotografie riproducenti le lesioni subite dalla ricorrente conseguenti alle aggressioni poste in essere dal resistente (docc. sub 6, 7 e 10 al ricorso), oltre che dalla denuncia presentata dalla ricorrente in data 09.10.2024 (doc. sub 12).
Tali elementi avevano giustificato, inaudita alter parte, l'emissione del decreto di divieto di avvicinamento emesso con decreto dell'11.10.2024; ulteriormente, è stato necessario prorogare e rinnovare tale misura in considerazione del reiterarsi di tali condotte da parte del resistente.
Si ritiene pertanto che il disgregarsi del sodalizio coniugale sia da imputarsi al marito il quale, a causa degli atteggiamenti di cui sopra, ha reso intollerabile e improseguibile la convivenza e ha posto in serio pregiudizio l'incolumità fisica e psichica della moglie, arrecando, inoltre, un grave turbamento anche ai figli minori che assistevano alle condotte paterne.
Alla luce di ciò, ritiene il Collegio, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, di dover addebitare la separazione a , sussistendo nel caso di specie tutti i relativi fatti costitutivi. Controparte_1
III. Spese di lite
La determinazione e la statuizione in punto di spese di lite avrà luogo all'esito della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , con ricorso depositato in data
[...] Controparte_1
09/10/2024, così provvede:
1. Pronuncia la separazione di e Parte_1 Controparte_1 che hanno celebrato matrimonio con rito in Egitto in data 14.09.2004
[...]
2. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Cinisello Balsamo al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
3. Addebita la separazione a;
Controparte_1
4. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza;
5. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 16 ottobre 2025 Si comunichi alle parti, al curatore speciale, e ai servizi sociali di Cinisello Balsamo
Il Presidente
Dott.ssa LA Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa EL AT NA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa LA GAGGIOTTI…………………………Presidente
Dott.ssa Michela Benedetta BORDIERI……………… Giudice
Dott.ssa EL AT ANCONA……………………. Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 6485 /2024, promossa con ricorso depositato in data 09/10/2024
Da
, nata in [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. ERAMO MARICHIARA ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
nato in [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. CATELLA TIZIANA FILOMENA ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del
CURATORE SPECIALE dei minori, Avv. Cristina RAVASI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 16.10.2025 ove le parti, invitate dal Giudice alla discussione orale, hanno così concluso:
L'Avv. Eramo: si insiste che venga emesso un nuovo divieto di avvicinamento di alla moglie e ai figli minori, CP_1 anche alla luce delle condotte perpetrate dal padre quest'estate e al suo rientro in Italia. Si riporta alle conclusioni rassegnate nella memoria 473-bis.17 n.1 rinunciando al mantenimento per la ricorrente e insiste su tutte le altre domande.
Alla luce degli episodi di quest'estate chiedo la decadenza della responsabilità genitoriale per il padre.
L'Avv. Beltranini: rilevo che nel periodo in cui i figli sono stati col padre sono stati bene e anche il Tribunale egiziano ha accertato il benessere dei figli.
Si insiste nel rappresentare che i contatti tra i genitori sussistono e chiede termine per produrre i messaggi e gli audio.
Chiede che l'ordine di protezione non venga emesso perché difettano i presupposti;
si oppone alla richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale e si riporta alle conclusioni già in atti.
Chiede l'affidamento condiviso dei minori o in alternativa all'ente.
Si chiede termine per replicare alla memoria del curatore e alla relazione dei servizi sociali.
Il curatore: sulla decadenza della responsabilità, mi rimetto sottolineando il fatto che rischierebbe di essere dannosa se non compresa da che fa molta fatica a capire il contesto in cui si trova e i limiti imposti dal Tribunale. Mi riservo di CP_1 rivalutare l'istanza all'esito del procedimento di divorzio.
Si associa alla richiesta di disporsi l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre.
Chiede che gli incontri padre-figli debbano avvenire solo in spazio neutro, visto che non vuole contatti col padre e CP_2 il padre ha bisogno di capire il contesto dei limiti. Per_ Chiede la prosecuzione di tutti gli incarichi e l'approfondimento neuropsichiatrico per .
Mi associo alla richiesta di emettere nuovo divieto di avvicinamento alla moglie perché non riesce a capire i limiti CP_1 che la separazione impone.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO SULLA DECISIONE
I. Sulla pronuncia in punto status
Ciò premesso, la domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Deve emettersi dunque la chiesta pronuncia.
II. Sulla richiesta di addebito della separazione La richiesta formulata da parte ricorrente e relativa alla dichiarazione di addebito della separazione nei confronti del resistente può trovare accoglimento nel presente giudizio.
La ricorrente ha chiesto pronunciarsi l'addebito della separazione al coniuge deducendo che egli in più occasioni, e durante un ampio arco temporale, l'ha ingiuriata e l'ha aggredita fisicamente, tanto che quest'ultima doveva rivolgersi alle autorità competenti, considerato anche che tali condotte erano rivolte anche ai tre figli minori.
Le condotte denunciate dalla ricorrente risultano comprovate e documentate dal verbale di pronto soccorso del 17.06.2023 nel quale si dà atto che la paziente riferisce di aver subito un'aggressione da parte del marito e sono riscontrate lesioni (doc. sub 5 al ricorso); dalle fotografie riproducenti le lesioni subite dalla ricorrente conseguenti alle aggressioni poste in essere dal resistente (docc. sub 6, 7 e 10 al ricorso), oltre che dalla denuncia presentata dalla ricorrente in data 09.10.2024 (doc. sub 12).
Tali elementi avevano giustificato, inaudita alter parte, l'emissione del decreto di divieto di avvicinamento emesso con decreto dell'11.10.2024; ulteriormente, è stato necessario prorogare e rinnovare tale misura in considerazione del reiterarsi di tali condotte da parte del resistente.
Si ritiene pertanto che il disgregarsi del sodalizio coniugale sia da imputarsi al marito il quale, a causa degli atteggiamenti di cui sopra, ha reso intollerabile e improseguibile la convivenza e ha posto in serio pregiudizio l'incolumità fisica e psichica della moglie, arrecando, inoltre, un grave turbamento anche ai figli minori che assistevano alle condotte paterne.
Alla luce di ciò, ritiene il Collegio, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, di dover addebitare la separazione a , sussistendo nel caso di specie tutti i relativi fatti costitutivi. Controparte_1
III. Spese di lite
La determinazione e la statuizione in punto di spese di lite avrà luogo all'esito della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , con ricorso depositato in data
[...] Controparte_1
09/10/2024, così provvede:
1. Pronuncia la separazione di e Parte_1 Controparte_1 che hanno celebrato matrimonio con rito in Egitto in data 14.09.2004
[...]
2. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Cinisello Balsamo al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
3. Addebita la separazione a;
Controparte_1
4. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza;
5. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 16 ottobre 2025 Si comunichi alle parti, al curatore speciale, e ai servizi sociali di Cinisello Balsamo
Il Presidente
Dott.ssa LA Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa EL AT NA