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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 3732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3732 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere - Relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 4047/2021, pubblicata il 9 dicembre 2021, iscritto al n. 2560/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 12 maggio 2025 e pendente
TRA
(c.f. , con sede in Parte_1 P.IVA_1
alla Via Unità Italiana n. 28, in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 rappresentata e difesa dall' avv. Michele Pascarella (c.f. ) C.F._1
APPELLANTE
E
Contr (c.f. , con sede in al Viale Lincoln n. 2, in CP_2 P.IVA_2 Pt_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ennio Romano (c.f. ); C.F._2
APPELLATA
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la CE. domandava al Tribunale di CP_2
Santa Maria Capua Vetere di ordinare all' la somma di € 183.166,94, oltre CP_3 interessi di cui al D. Lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze al soddisfo, a saldo delle fatture emesse in ragione di prestazioni sanitarie rientranti nella branca di Radiologia Con Contr eseguite dalla in regime di accreditamento con l' da gennaio ad CP_2 ottobre del 2016 in virtù di contratto stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/1992 per regolare i rapporti tra le parti nel 2016 e 2017, recante il protocollo n. 265216/ASL del 2 novembre 2016.
1.2. Con decreto ingiuntivo n. 168/2020 del 15 gennaio 2020 il Tribunale di S. Maria Contr Con Capua Vetere ordinava all' di pagare in favore della a somma di € CP_2
183.166,94, “oltre interessi al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo”.
Contr 1.3. Con citazione notificata alla controparte l'11 maggio 2020, l' proponeva opposizione deducendo che con nota prot. 252378 del 17/10/2016 era stato comunicato al Centro opposto il probabile esaurimento del budget annuale entro il 28/10/2016, data poi anticipata al 22/10/2016. In applicazione dell'art. 5, comma 3 a) del contratto sottoscritto dal centro, si era quindi resa necessaria la regressione tariffaria per le prestazioni rese altre tale data. Per tale ragione non erano dovuti gli importi di € 24.341,38 per prestazioni oltre il monitoraggio, € 62.908,14 per RTU ed € 558,66 a seguito di controlli analitici, per un totale di € 87.808,18.
1.4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 4 novembre 2022, la CE.
[...] resisteva a siffatta opposizione, deducendo, per quanto è d'interesse in questa CP_2 sede, che:
Contr
- l' non aveva dimostrato l'applicazione dell'invocata R.T.U. - in ragione della quale avrebbe dovuto essere decurtata la somma di € 62.908,14 - in quanto non vi era la prova di consegna della nota prot. n. 140079 del 25.05.2016;
- la pretesa regressione tariffaria era stata calcolata in modo uguale per tutti i Centri erogatori di prestazioni di Radiologia;
- l'opponente avrebbe dovuto depositare in giudizio tutti gli atti relativi alla pretesa Contr determinazione della regressione tariffaria;
che l' non aveva fornito alcuna prova scritta a sostegno degli eccepiti tagli sul fatturati per prestazioni rese oltre i monitoraggi.
1.5. Con sentenza n. 4047/2021 del 9 dicembre 2021, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, dopo aver preliminarmente affermato la sussistenza della propria giurisdizione, rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto con condanna Contr dell' alle spese di lite. In particolare, osservava che la documentazione depositata in atti, essendo “di carattere unilaterale, priva di riscontri concreti ed incompleta”, non
2 dimostrava “adeguatamente che i calcoli che hanno dato luogo alle decurtazioni effettuate siano da ritenersi corretti”, specificando altresì che non forniva “la prova del superamento del tetto di spesa e del corretto criterio di calcolo dello stesso nonché della correttezza dell'ammontare degli importi calcolati”. Inoltre, riscontrando che Contr l' aveva eccepito di aver effettuato le decurtazioni in base all'applicazione della R.T.U., affermava che “l'eventuale regolarità delle comunicazioni dei monitoraggi e della data del superamento non potrebbe in ogni caso ritenersi elemento, da solo considerato, per indurre a ritenere fondata l'opposizione”.
Contr 1.6. Con citazione in appello notificata alla CE. l'8 giugno 2022, l ha CP_2 impugnato tale sentenza sulla base dei seguenti motivi.
Con il primo motivo ha sostenuto che la presente controversia rientrerebbe nella giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Con il secondo motivo ha censurato il capo della sentenza avente ad oggetto il“rigetto della decurtazione della RTU (per €. 62.908,14) e della decurtazione delle prestazioni eseguite dopo la data di superamento del tetto di spesa (per €. 24.341,38)” - affermando che “l' ha prodotto ampia documentazione e comunque agli atti i Pt_2 causa vi è ampia documentazione (contratto, determine di liquidazione saldi trimestrali e consuntivo 2016, invio monitoraggi, avvisi della data di superamento dei tetti di spesa e richieste di note debito) a riprova della violazione dei tetti di spese e della conseguente RTU da applicarsi” – nonché, il capo della sentenza avente ad oggetto il
“rigetto dell'eccezione e domanda relativa agli effettuati tagli - mancati riconoscimenti
- sulle impegnative per €. 558,66”, sostenendo che “il giudice non si è in alcun modo pronunciato su tali contestazioni operate dall' che non riguardavano fatti Pt_2 impeditivi ma fatti costitutivi delle prestazioni oggetto di causa per cui esse andavano accolte ovvero la prova contraria spettava alla società opposta”.
Con il terzo motivo ha dedotto che non sarebbero dovuti gli interessi ex D. Lgs
231/2002.
Pertanto, nelle sue conclusioni, l'appellante ha chiesto a questa Corte di: “1) In via preliminare, disporre la sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza impugnata (e del decreto ingiuntivo opposto, oggetto di causa: D.I. n. 168/2020), per i motivi di cui al punto IV) del presente atto di appello;
2) In via principale, in accoglimento del motivo di appello di cui al punto I) del presente atto di appello, accerti e/o dichiari il difetto di giurisdizione del G.O. per essere la presente controversia soggetta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo ed in particolare del Tar Campania –Napoli e per l'effetto revochi e/o annulli e/o riformi integralmente la impugnata sentenza n. 4047/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto (D.I. n. 168/2020) e
3 la condanna della società opposta – CE. - alla restituzione di tutte le CP_2
(eventuali) somme incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore) in virtù della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e del decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
3) In via subordinata, in accoglimento dei motivi di appello di cui ai punti II) e III) del presente atto di appello e previa eventuale CTU, annulli, revochi e/o riformi integralmente la impugnata sentenza n. 4047/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarando in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla la non debenza e/o l'inesistenza dell'importo ingiunto, compresi gli Pt_2 accessori, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto (D.I. n. 168/2020) e Con la condanna della società opposta – - alla restituzione di tutte le CP_2
(eventuali) somme incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore) in virtù della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e del decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
4) Vittoria di spese e competenza del doppio grado di giudizio, oltre spese generali di studio 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge”.
1.7. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 4 novembre 2022, la CE.
[...] ha resistito all'appello, ritenuto inammissibile e infondato, ribadendo le CP_2 contestazioni già esposte in primo grado.
Pertanto, nelle sue conclusioni, ha domandato a questa Corte quanto segue: “a) In via preliminare, pronunciare ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per le ragioni esposte declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dalla nei confronti CP_3 Con del TAC. in persona dei legali rappresentanti. b) Rigettare la richiesta di CP_2 sospensione dell'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata con condanna ex art. 283 co.2 c.p.c. c) Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per gli effetti confermare l'impugnata sentenza. d) Nella deprecata ipotesi di accoglimento anche parziale del gravame si condanni l'appellante al pagamento immediato in favore dell'opposta Società delle somme per capitale, oltre interessi, indicate nel ricorso per ingiunzione o di quelle diverse somme che risulteranno dovute, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione. e) Condannare l'appellante
al pagamento delle spese e compensi di giudizio con attribuzione al CP_3 sottoscritto procuratore per fattone anticipo”.
4 1.8. Alla prima udienza del 15 novembre 2022 la Corte si è riservata per pronunciarsi sull'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza reiterata dall'appellante.
Con ordinanza del 9 gennaio 2023 la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza appellata, invitando le parti a depositare le proprie deduzioni in ordine alla circostanza che il contratto tra di esse stipulato fosse stato sottoscritto successivamente all'esecuzione delle prestazioni il cui corrispettivo è oggetto della lite.
Contr Con le note depositate il 25 maggio 2023, l' ha dedotto che: “riguardo alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado disposta da codesta Ecc.ma Corte di Appello con la suddetta ordinanza collegiale del 06.12.2022, fa presente e doverosamente precisa che la sorta capitale del D.I. Tribunale di S. Maria n. 168/2020 era stata già corrisposta a novembre 2021 – a seguito della concessa provvisoria efficacia esecutiva in corso di causa, come da nota Servizio economico finanziario ASL CE del 07.02.2023, con allegato mandato di pagamento n.22734 del 15.11.2021 per €. 183.166,94 e relativa quietanza bancaria, che si deposita (nome file:
“All. 1 – nota servizio economico finanziario asl ce 07.02.2023 con allegati.pdf”), somma che comunque ed anch'essa dovrà essere restituita all' dalla società Pt_2 Con appellata in conseguenza dell'accoglimento dell'appello”; faceva sua CP_2
l'eccezione di nullità del contratto in ragione del fatto che esso fosse stato sottoscritto successivamente all'esecuzione delle prestazioni le cui fatture sono state azionate nel presente giudizio. Inoltre, reiterava l'istanza di nomina di un CTU ai fini della determinazione della RTU.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi il 18 febbraio 2025, la Corte assegnava alle parti i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. Il primo motivo di impugnazione, relativo al difetto di giurisdizione, è infondato.
Il Tribunale, infatti, ha correttamente ritenuto sussistente la propria giurisdizione perché la causa ha ad oggetto diritti soggettivi, dal momento che il thema decidendum e il petitum sostanziale della vicenda non riguardano nessun aspetto attinente ai poteri autoritativi della P.A. e concernono esclusivamente l'indagine sulla sussistenza del diritto soggettivo della società appellata al conseguimento delle somme richieste a titolo di differenze sui corrispettivi versate per le prestazioni rese nell'anno 2016. Come osservato anche in numerose pronunce di questa Corte, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali di cui gode la P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni.
Tale soluzione è del resto confortata dalla giurisprudenza pacifica della S.C. secondo la quale: “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la
5 domanda di condanna dell'azienda sanitaria pubblica al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. Tale conclusione non viene meno qualora l'azienda sanitaria eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la pretesa creditoria è stata comunque incisa dalle deliberazioni autoritative adottate dall'ente pubblico, a meno che non siano le conseguenti repliche del creditore a concretizzare una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato circa l'illegittimità del provvedimento posto
a fondamento dell'eccezione sollevata dall'azienda sanitaria, perché in tale ipotesi il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio del potere autoritativo, e la giurisdizione appartiene pertanto al giudice amministrativo” (ex multis, Cass. 372/2021).
2.1. Occorre, poi, pronunciarsi sulla questione sollevata con l'ordinanza emessa da questa Corte il 9 gennaio 2023 nell'ambito del presente giudizio, afferente all'ipotetica nullità del contratto in relazione al credito derivante dalle prestazioni sanitarie eseguite prima della sua stipula.
Orbene, sebbene il contratto sia stato sottoscritto il mese successivo all'esecuzione delle prestazioni in esso disciplinate, deve ritenersi che esso produca i suoi effetti in maniera retroattiva. Infatti, si è ormai consolidato presso questa Corte, un orientamento, da ultimo confermato dal principio di diritto espresso con la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 16221 del 17 giugno 2025, secondo cui: “In materia di prestazioni sanitare rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all'art.
8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, con effetti retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti “imposti” dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto della determinazione dei tetti di spesa annuali che, in modo del tutto fisiologico, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, possono sopraggiungere anche oltre l'anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli”.
2.2. Ciò detto, ai fini della circoscrizione del thema decidendum, è opportuno fin da ora rilevare che l'oggetto del giudizio di appello è limitato solo ad una parte del credito riconosciuto dal Tribunale, corrispondente alla somma capitale pari a € 87.808,18 specificamente contestata nel secondo motivo di appello, con la conseguenza che la restante parte del credito, pari a € 95.358,76, risulta coperta dal giudicato.
6 Contr 2.3. Con il secondo motivo l' ha censurato la sentenza appellata nella parte in cui il
Tribunale ha rigettato le eccezioni da essa formulate circa la non debenza della somma complessiva di € 87.808,18 - di cui: € 62.908,14, in ragione della RTU;
€ 24.341,38, quale corrispettivo di prestazioni rese oltre il budget di spesa;
€ 558,66, per tagli sulle impegnative – è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Contr 2.3.1. Tale motivo è fondato nella parte in cui l' ha sostenuto che, contrariamente a quanto accertato dal Tribunale, essa aveva dato prova in primo grado dell'applicazione della R.T.U., implicante una decurtazione pari a € 62.908,14, in ragione del superamento del tetto di branca annuale.
Più specificamente, è da premettersi che nel contratto stipulato dalle parti per l'anno 2016, al comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di remunerazione delle prestazioni”), sono previste due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa:
- nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione Contr (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/2008, con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca;
- nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto alla data prevista (e Contr comunicata) dall' di esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.
Contr Ebbene, l' nel suo atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo ha affermato e documentato che: il 17 ottobre 2016 aveva comunicato tramite PEC alla CE. la data presuntiva di superamento del tetto di spesa contrattualmente CP_2 stabilito prevista per il 28 ottobre 2016 (cfr. All. n. 7 dell'atto di citazione in
Contr opposizione al decreto ingiuntivo, pagg. 16 -19 - Nota n. 252378 del 17.10.2016); Con con PEC del 24 novembre 2016 aveva comunicato alla che tale tetto si CP_2 era presuntivamente esaurito il 22 ottobre 2016 (cfr. All. n. 7 dell'atto di citazione in
Contr opposizione al decreto ingiuntivo, pagg. 20 -23 - Nota n. 284506 del 24.11.2016);
Contr con determina dell' n. 7292/2017 del 7 novembre 2017 era stata individuata la Con citata RTU, per € 62.908,14, da applicare al fatturato della nel periodo CP_2 da gennaio ad ottobre del 2016 (All. n. 6 dell'atto di citazione in opposizione al decreto
Contr ingiuntivo – Nota metodologica allegata alla determina dell' n. 7292/2017 del 07.11.2017).
7 Per contro, la CE. nella sua comparsa di costituzione e risposta, si è CP_2 limitata a contestare che: la data di esaurimento del tetto di spesa, individuata nel 22 Contr ottobre 2016 con la nota dell' n. 284506 del 24.11.2016, fosse una data presuntiva e non consuntiva, conseguendone la mancata prova della data consuntiva di esaurimento del tetto di spesa;
la RTU eccepita era illegittima in quanto, a suo giudizio, non era stato rispettato il procedimento amministrativo conducente alla sua determinazione (previsto dall'allegato 3 del D.G.R.C. n°1268 del 24.7.2008, così come richiamato all'art. 5, co. Contr 3, lett. a) del contratto stipulato tra le parti); l' avrebbe dovuto “depositare, in uno alla documentazione relativa all'attività del Tavolo Tecnico di cui all'art. 6 del contratto, un prospetto dettagliato dei conteggi relativi della quota a carico dell'opposto”.
Orbene, in ragione di quanto esposto, deve ritenersi che risulta provata l'applicazione della RTU per € 62.908,14, indicata nella nota metodologica allegata alla determina Contr dell' n. 7292/2017 del 07.11.2017.
Difatti, sono prive di pregio, in questa sede, le contestazioni relative alla mancata prova della comunicazione della data consuntiva di esaurimento del tetto di spesa, nonché alla Contr presunta illegittimità del processo di formazione dell'RTU eccepita dall'
Contr Con Infatti, accertato che l' aveva comunicato alla con PEC del 17 CP_2 ottobre 2016, la data presuntiva di esaurimento del tetto di spesa, prevista per il 28 ottobre 2016, dalla determinazione della RTU - documentata in giudizio con la Contr produzione della nota metodologica allegata alla determina dell' n. 7292/2017 del
07.11.2017 – si evince implicitamente che l'esaurimento del tetto di spesa è avvenuto in una data anteriore a quella previsionale e che, in applicazione dell'art. 5, co. 3, lett. a), Cont siano stati decurtati i corrispettivi fatturati di “tutte le prestazioni di quella /branca erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa”.
Inoltre, se il Centro riteneva illegittimo il procedimento amministrativo che ha condotto Contr alla determina dell' n. 7292/2017 del 07.11.2017 che ha individuato la RTU della CE. avrebbe dovuto impugnare tale provvedimento attraverso i rimedi CP_2 amministrativi previsti dall'ordinamento e non innanzi a un Giudice ordinario.
Ed infatti – come già affermato in numerose sentenze di questa Corte - la giurisprudenza è assolutamente pacifica nell'affermare che, anche ove vi provveda in ritardo e seppur senza rispettare gli impegni di procedere al monitoraggio periodico, l'ente sanitario non perde affatto il diritto di applicare la regressione tariffaria al fine di salvaguardare i limiti di spesa.
Anche se l'amministrazione sanitaria ha assunto l'obbligo di eseguire, per il tramite del Tavolo Tecnico, un monitoraggio delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate, in modo da poter fornire alle parti private tempestive informazioni in ordine al
8 raggiungimento dei limiti di spesa individuati per le singole branche, deve escludersi che, a fronte del mancato o ritardato adempimento di questa obbligazione, venga meno la potestà dell'amministrazione sanitaria di modulare la regressione tariffaria allo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati (Cons. St. n. 2857/2012).
Anche nello schema chiaramente ed espressamente consensualistico disegnato dal d.lgs. Contr n. 502/1992, non è possibile ipotizzare l'obbligo per l' di acquistare prestazioni sanitarie impiegando risorse superiori a quelle disponibili (Cons. St., V, 2581/2005); l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria e l'osservanza dei limiti di spesa non sono subordinati, né sono condizionati all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, in quanto, pur in assenza di tale passaggio, rimane da soddisfare l'esigenza fondamentale ed ineludibile di contenere la remunerazione a carico del servizio sanitario regionale;
ove, infatti, venisse per qualsiasi via consentito lo sforamento dei tetti complessivi di spesa fissati dalla Regione il suo indefettibile potere di programmazione risulterebbe palesemente vanificato (cfr. Cons. St. n. 4529/2011).
Proprio per tali motivi, viene ormai pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa la legittimità del provvedimento che dispone la regressione tariffaria con riguardo a periodi (anche di molto tempo) precedenti;
in particolare il Consiglio di Stato ha osservato che “il sistema di regressione tariffaria delle prestazioni sanitarie che eccedono il tetto massimo prefissato è espressione del potere autoritativo di fissazione dei tetti di spesa e di controllo pubblicistico della spesa sanitaria in funzione di tutela della finanza pubblica affidato alle regioni e trova giustificazione concorrente nella possibilità che le imprese fruiscano di economie di scala nonché effettuino opportune programmazioni della rispettiva attività (Cons. Stato, IV, 15 febbraio 2002 n. 939). Ove infatti venisse consentito lo sforamento dei tetti complessivi di spesa fissati dalla Regione il potere di programmazione regionale ne risulterebbe vanificato. Peraltro la Corte Costituzionale, nel valutare le linee fondamentali del sistema sanitario nel nostro ordinamento, ha sottolineato l'importanza del collegamento tra responsabilità e spesa ed ha evidenziato come l'autonomia dei vari soggetti ed organi operanti nel settore non può che essere correlata alle disponibilità finanziarie e non può prescindere dalla limitatezza delle risorse e dalle esigenze di risanamento del bilancio nazionale (Corte Cost., 28 luglio 1995 n. 416). In particolare, la Corte ha ribadito che "non è pensabile di poter spendere senza limite avendo riguardo soltanto ai bisogni quale ne sia la gravità e l'urgenza; è viceversa la spesa a dover essere commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle priorità e delle compatibilità e tenuto ovviamente conto delle fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute, certamente non compromesse con le misure ora in esame" (cfr. anche Corte Cost., 23 luglio 1992, n. 356; Cons. St., a. p. 2 maggio 2006 n. 8)”.
9 Conseguentemente, il relativo provvedimento resta valido indipendentemente dalla tempestività dell'attività di monitoraggio e del rispetto delle relative scadenze;
infatti,
“atteso il carattere autoritativo e pubblicistico della potestà programmatoria regionale, il mancato o ritardato adempimento di alcuni adempimenti di natura procedimentale, come quelli lamentati dalla appellante, non esclude la potestà dell'amministrazione di imporre la regressione tariffaria allo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati, né comporta l'obbligo per l'amministrazione sanitaria di acquistare prestazioni sanitarie impiegando risorse superiori a quelle disponibili, permanendo, fondamentale ed ineludibile, l'esigenza di contenimento della spesa pubblica sanitaria nei limiti fissati dalle delibere regionali di programmazione” (Cons. St. 17/5/2012 n. 2857; in termini analoghi, con riguardo alle stesse questioni, Cons. St.
5/10/2011 n. 2264; Cons. St. 13/4/2011 n. 2290; Cons. St. 9/1/2012 n. 4623; Cons. St. 30/10/13 n. 4540; Cons. St. 5/2/2013 n. 679); per tali ragioni, quindi, l'applicazione della regressione tariffaria è legittima anche se operata molto tempo dopo il verificarsi dello sforamento del tetto di spesa, non potendo ipotizzarsi una tutela dell'affidamento del creditore. Ed infatti, “non è contemplata dal sistema un'impensabile decadenza del relativo potere. Infatti, la fissazione dei limiti di spesa e l'applicazione delle regressioni tariffarie volte a garantire l'effettività di tali limiti, anche se tardive e con sostanziale portata retroattiva, rappresentano comunque l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo, che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per remunerare le prestazioni erogate...” (Cons. St., 14/6/2011 n. 3611; nello stesso senso Cons. St. 12/6/13 n. 3247; Cons. St. 22/1/2016 n. 207).
Ove tali obblighi siano previsti dal contratto, gli stessi daranno luogo ad inadempimenti contrattuali che potrebbero far sorgere obbligazioni di tipo risarcitorio a carico Contr dell' tuttavia, in assenza di domande in tal senso, la questione relativa alle conseguenze di tali inadempimenti non può essere esaminata.
Contr Infine, sono prive di pregio le deduzioni dell'appellata secondo cui l' avrebbe Contr dovuto produrre, contestualmente alla determina dell' n. 7292/2017 del 07.11.2017 recante la RTU, anche l'attività del Tavolo Tecnico di cui all'art. 6 del contratto e i conteggi relativi alla quota di RTU attribuita alla struttura privata. Ciò perché, posto che eventuali errori nei conteggi avrebbero dovuto essere contestati nelle sedi amministrative, tali deduzioni non negano che l'attività del tavolo tecnico sia stata svolta, lasciando incontestata tale circostanza.
2.3.2. In secondo luogo, il motivo in esame è altresì fondato nella parte in cui censura il Contr mancato accoglimento dell'eccezione formulata dall secondo cui non era dovuta la somma di € 24.341,38, “per prestazioni oltre il monitoraggio”.
In particolare, deve considerarsi che la data presuntiva di esaurimento del tetto di spesa Contr è stata individuata nel 28 ottobre 2016 con il monitoraggio di cui alla nota dell' n. 252378 del 17.10.2016, trasmessa alla CE. con la PEC del 17 ottobre 2016; CP_2
10 inoltre, l'art. 5, co. 3, lett. a) prevede che “nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa”. Pertanto, sulla base di quanto Contr dedotto dall' e alla luce della citata disposizione contrattuale, si ritiene che l'importo di € 24.341,38 debba essere decurtato dalla fattura di ottobre del 2016 azionata nel presente giudizio, in quanto corrispondente al corrispettivo delle
“prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa” e, perciò, non remunerabile.
Sotto il profilo probatorio, deve ritenersi che tale circostanza risulta provata in ragione Contr del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., in quanto la CP_2 lungi dal negare nei termini preclusivi di legge che la fattura di ottobre 2016 includesse i corrispettivi di prestazioni sanitarie erogate oltre il giorno 28, si è limitata a contestare Contr sul punto che l non aveva fornito alcuna prova scritta.
2.3.3. E' invece infondata l'ultima doglianza contenuta nel secondo motivo, relativa al rigetto dell'eccezione concernente la decurtazione dei “tagli - mancati riconoscimenti - sulle impegnative per €. 558,66”.
Contr L' sul punto si è limitata ad eccepire la non debenza di tale somma in ragione di non meglio precisati “controlli analitici”. Ebbene tale eccezione è da considerarsi generica, in quanto non indica alcuna circostanza impeditiva al credito, precludendo alla controparte ogni possibilità di contestazione specifica. Peraltro, il documento richiamato Contr dall' a sostegno della sua eccezione - l'allegato n. 6 prodotto unitamente al deposito dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo – corrisponde alla determina Contr dell' n. 7292/2017 del 7.11.2017, da cui non risultano le ragioni delle decurtazioni invocate.
2.4. Il terzo motivo di appello non è meritevole di accoglimento, in quanto l'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 ai crediti verso le aziende sanitarie locali dei titolari di strutture sanitarie private accreditate è infatti stata da ultimo riconosciuta, con ragionamento condiviso ad questa Corte, anche dalle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. Cass. s.u. 35092/2023 secondo cui “Rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col erogate agli assistiti CP_4 in base ad un contratto - accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la
P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato”).
2.6. Pertanto, in accoglimento parziale dell'appello, la sentenza impugnata va riformata ritenendo non dovuta la somma di € 62.908,14, in ragione della RTU, da decurtare
11 proporzionalmente su ciascuna fattura azionata, nonché la somma di € 24.341,38, da decurtare alla fattura di ottobre. Sicché, l'opposizione va parzialmente accolta, il decreto Contr Con ingiuntivo revocato e l condannata a pagare alla la somma di € CP_2
95.917,42 (€ 183.166,94 – 62.908,14 – 24.341,38), oltre gli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002 decorrenti dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo.
Con 2.7. Dalla riforma parziale della sentenza deriva la condanna della alla CP_2 restituzione delle maggiori somme percepite, rispetto a quelle riconosciute in questa sede, in esecuzione della sentenza di primo grado.
2.8. Tenuto conto dell'esito complessivo della vicenda processuale, l' va CP_3 Con condannata a rifondere alla le spese di entrambi i gradi del giudizio, CP_2 con attribuzione in favore dell'avv. Ennio Romano dichiaratosi distrattario, spese che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate secondo i parametri dettati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, come modificato con d.m. 147 del 13 agosto 2022, tenuto conto del valore della controversia pari a € 95.917,42 (da collocare nello scaglione da € 52.001 ad € 260.000), nei seguenti importi:
Per il primo grado:
Fase di studio € 2.430,00
Fase introduttiva € 1.550,00
Fase istruttoria € 5.400,00
Fase decisionale € 4.050,00
Totale compensi € 13.430,00
Spese generali (15%) € 2.014,5
Totale € 15.444,50
Per il secondo grado:
Fase di studio € 2.977,00
Fase introduttiva € 1.911,00
Fase trattazione € 2.200,00
Fase decisionale € 5.103,00
Totale compensi € 12.191,00
Spese generali (15%) € 1.828,65
Totale € 14.402,15
12
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso CP_3 la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 4047/2021, pubblicata il 9 dicembre 2021, così provvede:
1. accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte l'opposizione proposta dall' , revoca il decreto ingiuntivo e condanna l' CP_3 [...] Contr
al pagamento, in favore della di € 95.917,42, oltre interessi CP_3 CP_2 moratori di cui al D. Lgs. 231/2002 decorrenti dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo;
2. condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con CP_3 attribuzione in favore dell'avv. Ennio Romano dichiaratosi distrattario, che liquida, per il primo grado di giudizio, in € 13.430,00 per compensi e € 2.014,5 per spese generali, nonché, per il secondo grado di giudizio, in € 12.191,00 per compensi e € 1.828,65 per spese generali.
Così deciso in Napoli, l'1.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente estensore
Dott. Roberto Notaro Dott.ssa Caterina Molfino
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere - Relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 4047/2021, pubblicata il 9 dicembre 2021, iscritto al n. 2560/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 12 maggio 2025 e pendente
TRA
(c.f. , con sede in Parte_1 P.IVA_1
alla Via Unità Italiana n. 28, in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 rappresentata e difesa dall' avv. Michele Pascarella (c.f. ) C.F._1
APPELLANTE
E
Contr (c.f. , con sede in al Viale Lincoln n. 2, in CP_2 P.IVA_2 Pt_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ennio Romano (c.f. ); C.F._2
APPELLATA
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la CE. domandava al Tribunale di CP_2
Santa Maria Capua Vetere di ordinare all' la somma di € 183.166,94, oltre CP_3 interessi di cui al D. Lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze al soddisfo, a saldo delle fatture emesse in ragione di prestazioni sanitarie rientranti nella branca di Radiologia Con Contr eseguite dalla in regime di accreditamento con l' da gennaio ad CP_2 ottobre del 2016 in virtù di contratto stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/1992 per regolare i rapporti tra le parti nel 2016 e 2017, recante il protocollo n. 265216/ASL del 2 novembre 2016.
1.2. Con decreto ingiuntivo n. 168/2020 del 15 gennaio 2020 il Tribunale di S. Maria Contr Con Capua Vetere ordinava all' di pagare in favore della a somma di € CP_2
183.166,94, “oltre interessi al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo”.
Contr 1.3. Con citazione notificata alla controparte l'11 maggio 2020, l' proponeva opposizione deducendo che con nota prot. 252378 del 17/10/2016 era stato comunicato al Centro opposto il probabile esaurimento del budget annuale entro il 28/10/2016, data poi anticipata al 22/10/2016. In applicazione dell'art. 5, comma 3 a) del contratto sottoscritto dal centro, si era quindi resa necessaria la regressione tariffaria per le prestazioni rese altre tale data. Per tale ragione non erano dovuti gli importi di € 24.341,38 per prestazioni oltre il monitoraggio, € 62.908,14 per RTU ed € 558,66 a seguito di controlli analitici, per un totale di € 87.808,18.
1.4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 4 novembre 2022, la CE.
[...] resisteva a siffatta opposizione, deducendo, per quanto è d'interesse in questa CP_2 sede, che:
Contr
- l' non aveva dimostrato l'applicazione dell'invocata R.T.U. - in ragione della quale avrebbe dovuto essere decurtata la somma di € 62.908,14 - in quanto non vi era la prova di consegna della nota prot. n. 140079 del 25.05.2016;
- la pretesa regressione tariffaria era stata calcolata in modo uguale per tutti i Centri erogatori di prestazioni di Radiologia;
- l'opponente avrebbe dovuto depositare in giudizio tutti gli atti relativi alla pretesa Contr determinazione della regressione tariffaria;
che l' non aveva fornito alcuna prova scritta a sostegno degli eccepiti tagli sul fatturati per prestazioni rese oltre i monitoraggi.
1.5. Con sentenza n. 4047/2021 del 9 dicembre 2021, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, dopo aver preliminarmente affermato la sussistenza della propria giurisdizione, rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto con condanna Contr dell' alle spese di lite. In particolare, osservava che la documentazione depositata in atti, essendo “di carattere unilaterale, priva di riscontri concreti ed incompleta”, non
2 dimostrava “adeguatamente che i calcoli che hanno dato luogo alle decurtazioni effettuate siano da ritenersi corretti”, specificando altresì che non forniva “la prova del superamento del tetto di spesa e del corretto criterio di calcolo dello stesso nonché della correttezza dell'ammontare degli importi calcolati”. Inoltre, riscontrando che Contr l' aveva eccepito di aver effettuato le decurtazioni in base all'applicazione della R.T.U., affermava che “l'eventuale regolarità delle comunicazioni dei monitoraggi e della data del superamento non potrebbe in ogni caso ritenersi elemento, da solo considerato, per indurre a ritenere fondata l'opposizione”.
Contr 1.6. Con citazione in appello notificata alla CE. l'8 giugno 2022, l ha CP_2 impugnato tale sentenza sulla base dei seguenti motivi.
Con il primo motivo ha sostenuto che la presente controversia rientrerebbe nella giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Con il secondo motivo ha censurato il capo della sentenza avente ad oggetto il“rigetto della decurtazione della RTU (per €. 62.908,14) e della decurtazione delle prestazioni eseguite dopo la data di superamento del tetto di spesa (per €. 24.341,38)” - affermando che “l' ha prodotto ampia documentazione e comunque agli atti i Pt_2 causa vi è ampia documentazione (contratto, determine di liquidazione saldi trimestrali e consuntivo 2016, invio monitoraggi, avvisi della data di superamento dei tetti di spesa e richieste di note debito) a riprova della violazione dei tetti di spese e della conseguente RTU da applicarsi” – nonché, il capo della sentenza avente ad oggetto il
“rigetto dell'eccezione e domanda relativa agli effettuati tagli - mancati riconoscimenti
- sulle impegnative per €. 558,66”, sostenendo che “il giudice non si è in alcun modo pronunciato su tali contestazioni operate dall' che non riguardavano fatti Pt_2 impeditivi ma fatti costitutivi delle prestazioni oggetto di causa per cui esse andavano accolte ovvero la prova contraria spettava alla società opposta”.
Con il terzo motivo ha dedotto che non sarebbero dovuti gli interessi ex D. Lgs
231/2002.
Pertanto, nelle sue conclusioni, l'appellante ha chiesto a questa Corte di: “1) In via preliminare, disporre la sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza impugnata (e del decreto ingiuntivo opposto, oggetto di causa: D.I. n. 168/2020), per i motivi di cui al punto IV) del presente atto di appello;
2) In via principale, in accoglimento del motivo di appello di cui al punto I) del presente atto di appello, accerti e/o dichiari il difetto di giurisdizione del G.O. per essere la presente controversia soggetta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo ed in particolare del Tar Campania –Napoli e per l'effetto revochi e/o annulli e/o riformi integralmente la impugnata sentenza n. 4047/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto (D.I. n. 168/2020) e
3 la condanna della società opposta – CE. - alla restituzione di tutte le CP_2
(eventuali) somme incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore) in virtù della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e del decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
3) In via subordinata, in accoglimento dei motivi di appello di cui ai punti II) e III) del presente atto di appello e previa eventuale CTU, annulli, revochi e/o riformi integralmente la impugnata sentenza n. 4047/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarando in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla la non debenza e/o l'inesistenza dell'importo ingiunto, compresi gli Pt_2 accessori, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto (D.I. n. 168/2020) e Con la condanna della società opposta – - alla restituzione di tutte le CP_2
(eventuali) somme incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore) in virtù della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e del decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
4) Vittoria di spese e competenza del doppio grado di giudizio, oltre spese generali di studio 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge”.
1.7. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 4 novembre 2022, la CE.
[...] ha resistito all'appello, ritenuto inammissibile e infondato, ribadendo le CP_2 contestazioni già esposte in primo grado.
Pertanto, nelle sue conclusioni, ha domandato a questa Corte quanto segue: “a) In via preliminare, pronunciare ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per le ragioni esposte declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dalla nei confronti CP_3 Con del TAC. in persona dei legali rappresentanti. b) Rigettare la richiesta di CP_2 sospensione dell'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata con condanna ex art. 283 co.2 c.p.c. c) Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per gli effetti confermare l'impugnata sentenza. d) Nella deprecata ipotesi di accoglimento anche parziale del gravame si condanni l'appellante al pagamento immediato in favore dell'opposta Società delle somme per capitale, oltre interessi, indicate nel ricorso per ingiunzione o di quelle diverse somme che risulteranno dovute, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione. e) Condannare l'appellante
al pagamento delle spese e compensi di giudizio con attribuzione al CP_3 sottoscritto procuratore per fattone anticipo”.
4 1.8. Alla prima udienza del 15 novembre 2022 la Corte si è riservata per pronunciarsi sull'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza reiterata dall'appellante.
Con ordinanza del 9 gennaio 2023 la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza appellata, invitando le parti a depositare le proprie deduzioni in ordine alla circostanza che il contratto tra di esse stipulato fosse stato sottoscritto successivamente all'esecuzione delle prestazioni il cui corrispettivo è oggetto della lite.
Contr Con le note depositate il 25 maggio 2023, l' ha dedotto che: “riguardo alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado disposta da codesta Ecc.ma Corte di Appello con la suddetta ordinanza collegiale del 06.12.2022, fa presente e doverosamente precisa che la sorta capitale del D.I. Tribunale di S. Maria n. 168/2020 era stata già corrisposta a novembre 2021 – a seguito della concessa provvisoria efficacia esecutiva in corso di causa, come da nota Servizio economico finanziario ASL CE del 07.02.2023, con allegato mandato di pagamento n.22734 del 15.11.2021 per €. 183.166,94 e relativa quietanza bancaria, che si deposita (nome file:
“All. 1 – nota servizio economico finanziario asl ce 07.02.2023 con allegati.pdf”), somma che comunque ed anch'essa dovrà essere restituita all' dalla società Pt_2 Con appellata in conseguenza dell'accoglimento dell'appello”; faceva sua CP_2
l'eccezione di nullità del contratto in ragione del fatto che esso fosse stato sottoscritto successivamente all'esecuzione delle prestazioni le cui fatture sono state azionate nel presente giudizio. Inoltre, reiterava l'istanza di nomina di un CTU ai fini della determinazione della RTU.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi il 18 febbraio 2025, la Corte assegnava alle parti i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. Il primo motivo di impugnazione, relativo al difetto di giurisdizione, è infondato.
Il Tribunale, infatti, ha correttamente ritenuto sussistente la propria giurisdizione perché la causa ha ad oggetto diritti soggettivi, dal momento che il thema decidendum e il petitum sostanziale della vicenda non riguardano nessun aspetto attinente ai poteri autoritativi della P.A. e concernono esclusivamente l'indagine sulla sussistenza del diritto soggettivo della società appellata al conseguimento delle somme richieste a titolo di differenze sui corrispettivi versate per le prestazioni rese nell'anno 2016. Come osservato anche in numerose pronunce di questa Corte, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali di cui gode la P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni.
Tale soluzione è del resto confortata dalla giurisprudenza pacifica della S.C. secondo la quale: “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la
5 domanda di condanna dell'azienda sanitaria pubblica al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. Tale conclusione non viene meno qualora l'azienda sanitaria eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la pretesa creditoria è stata comunque incisa dalle deliberazioni autoritative adottate dall'ente pubblico, a meno che non siano le conseguenti repliche del creditore a concretizzare una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato circa l'illegittimità del provvedimento posto
a fondamento dell'eccezione sollevata dall'azienda sanitaria, perché in tale ipotesi il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio del potere autoritativo, e la giurisdizione appartiene pertanto al giudice amministrativo” (ex multis, Cass. 372/2021).
2.1. Occorre, poi, pronunciarsi sulla questione sollevata con l'ordinanza emessa da questa Corte il 9 gennaio 2023 nell'ambito del presente giudizio, afferente all'ipotetica nullità del contratto in relazione al credito derivante dalle prestazioni sanitarie eseguite prima della sua stipula.
Orbene, sebbene il contratto sia stato sottoscritto il mese successivo all'esecuzione delle prestazioni in esso disciplinate, deve ritenersi che esso produca i suoi effetti in maniera retroattiva. Infatti, si è ormai consolidato presso questa Corte, un orientamento, da ultimo confermato dal principio di diritto espresso con la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 16221 del 17 giugno 2025, secondo cui: “In materia di prestazioni sanitare rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all'art.
8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, con effetti retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti “imposti” dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto della determinazione dei tetti di spesa annuali che, in modo del tutto fisiologico, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, possono sopraggiungere anche oltre l'anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli”.
2.2. Ciò detto, ai fini della circoscrizione del thema decidendum, è opportuno fin da ora rilevare che l'oggetto del giudizio di appello è limitato solo ad una parte del credito riconosciuto dal Tribunale, corrispondente alla somma capitale pari a € 87.808,18 specificamente contestata nel secondo motivo di appello, con la conseguenza che la restante parte del credito, pari a € 95.358,76, risulta coperta dal giudicato.
6 Contr 2.3. Con il secondo motivo l' ha censurato la sentenza appellata nella parte in cui il
Tribunale ha rigettato le eccezioni da essa formulate circa la non debenza della somma complessiva di € 87.808,18 - di cui: € 62.908,14, in ragione della RTU;
€ 24.341,38, quale corrispettivo di prestazioni rese oltre il budget di spesa;
€ 558,66, per tagli sulle impegnative – è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Contr 2.3.1. Tale motivo è fondato nella parte in cui l' ha sostenuto che, contrariamente a quanto accertato dal Tribunale, essa aveva dato prova in primo grado dell'applicazione della R.T.U., implicante una decurtazione pari a € 62.908,14, in ragione del superamento del tetto di branca annuale.
Più specificamente, è da premettersi che nel contratto stipulato dalle parti per l'anno 2016, al comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di remunerazione delle prestazioni”), sono previste due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa:
- nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione Contr (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/2008, con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca;
- nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto alla data prevista (e Contr comunicata) dall' di esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.
Contr Ebbene, l' nel suo atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo ha affermato e documentato che: il 17 ottobre 2016 aveva comunicato tramite PEC alla CE. la data presuntiva di superamento del tetto di spesa contrattualmente CP_2 stabilito prevista per il 28 ottobre 2016 (cfr. All. n. 7 dell'atto di citazione in
Contr opposizione al decreto ingiuntivo, pagg. 16 -19 - Nota n. 252378 del 17.10.2016); Con con PEC del 24 novembre 2016 aveva comunicato alla che tale tetto si CP_2 era presuntivamente esaurito il 22 ottobre 2016 (cfr. All. n. 7 dell'atto di citazione in
Contr opposizione al decreto ingiuntivo, pagg. 20 -23 - Nota n. 284506 del 24.11.2016);
Contr con determina dell' n. 7292/2017 del 7 novembre 2017 era stata individuata la Con citata RTU, per € 62.908,14, da applicare al fatturato della nel periodo CP_2 da gennaio ad ottobre del 2016 (All. n. 6 dell'atto di citazione in opposizione al decreto
Contr ingiuntivo – Nota metodologica allegata alla determina dell' n. 7292/2017 del 07.11.2017).
7 Per contro, la CE. nella sua comparsa di costituzione e risposta, si è CP_2 limitata a contestare che: la data di esaurimento del tetto di spesa, individuata nel 22 Contr ottobre 2016 con la nota dell' n. 284506 del 24.11.2016, fosse una data presuntiva e non consuntiva, conseguendone la mancata prova della data consuntiva di esaurimento del tetto di spesa;
la RTU eccepita era illegittima in quanto, a suo giudizio, non era stato rispettato il procedimento amministrativo conducente alla sua determinazione (previsto dall'allegato 3 del D.G.R.C. n°1268 del 24.7.2008, così come richiamato all'art. 5, co. Contr 3, lett. a) del contratto stipulato tra le parti); l' avrebbe dovuto “depositare, in uno alla documentazione relativa all'attività del Tavolo Tecnico di cui all'art. 6 del contratto, un prospetto dettagliato dei conteggi relativi della quota a carico dell'opposto”.
Orbene, in ragione di quanto esposto, deve ritenersi che risulta provata l'applicazione della RTU per € 62.908,14, indicata nella nota metodologica allegata alla determina Contr dell' n. 7292/2017 del 07.11.2017.
Difatti, sono prive di pregio, in questa sede, le contestazioni relative alla mancata prova della comunicazione della data consuntiva di esaurimento del tetto di spesa, nonché alla Contr presunta illegittimità del processo di formazione dell'RTU eccepita dall'
Contr Con Infatti, accertato che l' aveva comunicato alla con PEC del 17 CP_2 ottobre 2016, la data presuntiva di esaurimento del tetto di spesa, prevista per il 28 ottobre 2016, dalla determinazione della RTU - documentata in giudizio con la Contr produzione della nota metodologica allegata alla determina dell' n. 7292/2017 del
07.11.2017 – si evince implicitamente che l'esaurimento del tetto di spesa è avvenuto in una data anteriore a quella previsionale e che, in applicazione dell'art. 5, co. 3, lett. a), Cont siano stati decurtati i corrispettivi fatturati di “tutte le prestazioni di quella /branca erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa”.
Inoltre, se il Centro riteneva illegittimo il procedimento amministrativo che ha condotto Contr alla determina dell' n. 7292/2017 del 07.11.2017 che ha individuato la RTU della CE. avrebbe dovuto impugnare tale provvedimento attraverso i rimedi CP_2 amministrativi previsti dall'ordinamento e non innanzi a un Giudice ordinario.
Ed infatti – come già affermato in numerose sentenze di questa Corte - la giurisprudenza è assolutamente pacifica nell'affermare che, anche ove vi provveda in ritardo e seppur senza rispettare gli impegni di procedere al monitoraggio periodico, l'ente sanitario non perde affatto il diritto di applicare la regressione tariffaria al fine di salvaguardare i limiti di spesa.
Anche se l'amministrazione sanitaria ha assunto l'obbligo di eseguire, per il tramite del Tavolo Tecnico, un monitoraggio delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate, in modo da poter fornire alle parti private tempestive informazioni in ordine al
8 raggiungimento dei limiti di spesa individuati per le singole branche, deve escludersi che, a fronte del mancato o ritardato adempimento di questa obbligazione, venga meno la potestà dell'amministrazione sanitaria di modulare la regressione tariffaria allo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati (Cons. St. n. 2857/2012).
Anche nello schema chiaramente ed espressamente consensualistico disegnato dal d.lgs. Contr n. 502/1992, non è possibile ipotizzare l'obbligo per l' di acquistare prestazioni sanitarie impiegando risorse superiori a quelle disponibili (Cons. St., V, 2581/2005); l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria e l'osservanza dei limiti di spesa non sono subordinati, né sono condizionati all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, in quanto, pur in assenza di tale passaggio, rimane da soddisfare l'esigenza fondamentale ed ineludibile di contenere la remunerazione a carico del servizio sanitario regionale;
ove, infatti, venisse per qualsiasi via consentito lo sforamento dei tetti complessivi di spesa fissati dalla Regione il suo indefettibile potere di programmazione risulterebbe palesemente vanificato (cfr. Cons. St. n. 4529/2011).
Proprio per tali motivi, viene ormai pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa la legittimità del provvedimento che dispone la regressione tariffaria con riguardo a periodi (anche di molto tempo) precedenti;
in particolare il Consiglio di Stato ha osservato che “il sistema di regressione tariffaria delle prestazioni sanitarie che eccedono il tetto massimo prefissato è espressione del potere autoritativo di fissazione dei tetti di spesa e di controllo pubblicistico della spesa sanitaria in funzione di tutela della finanza pubblica affidato alle regioni e trova giustificazione concorrente nella possibilità che le imprese fruiscano di economie di scala nonché effettuino opportune programmazioni della rispettiva attività (Cons. Stato, IV, 15 febbraio 2002 n. 939). Ove infatti venisse consentito lo sforamento dei tetti complessivi di spesa fissati dalla Regione il potere di programmazione regionale ne risulterebbe vanificato. Peraltro la Corte Costituzionale, nel valutare le linee fondamentali del sistema sanitario nel nostro ordinamento, ha sottolineato l'importanza del collegamento tra responsabilità e spesa ed ha evidenziato come l'autonomia dei vari soggetti ed organi operanti nel settore non può che essere correlata alle disponibilità finanziarie e non può prescindere dalla limitatezza delle risorse e dalle esigenze di risanamento del bilancio nazionale (Corte Cost., 28 luglio 1995 n. 416). In particolare, la Corte ha ribadito che "non è pensabile di poter spendere senza limite avendo riguardo soltanto ai bisogni quale ne sia la gravità e l'urgenza; è viceversa la spesa a dover essere commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle priorità e delle compatibilità e tenuto ovviamente conto delle fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute, certamente non compromesse con le misure ora in esame" (cfr. anche Corte Cost., 23 luglio 1992, n. 356; Cons. St., a. p. 2 maggio 2006 n. 8)”.
9 Conseguentemente, il relativo provvedimento resta valido indipendentemente dalla tempestività dell'attività di monitoraggio e del rispetto delle relative scadenze;
infatti,
“atteso il carattere autoritativo e pubblicistico della potestà programmatoria regionale, il mancato o ritardato adempimento di alcuni adempimenti di natura procedimentale, come quelli lamentati dalla appellante, non esclude la potestà dell'amministrazione di imporre la regressione tariffaria allo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati, né comporta l'obbligo per l'amministrazione sanitaria di acquistare prestazioni sanitarie impiegando risorse superiori a quelle disponibili, permanendo, fondamentale ed ineludibile, l'esigenza di contenimento della spesa pubblica sanitaria nei limiti fissati dalle delibere regionali di programmazione” (Cons. St. 17/5/2012 n. 2857; in termini analoghi, con riguardo alle stesse questioni, Cons. St.
5/10/2011 n. 2264; Cons. St. 13/4/2011 n. 2290; Cons. St. 9/1/2012 n. 4623; Cons. St. 30/10/13 n. 4540; Cons. St. 5/2/2013 n. 679); per tali ragioni, quindi, l'applicazione della regressione tariffaria è legittima anche se operata molto tempo dopo il verificarsi dello sforamento del tetto di spesa, non potendo ipotizzarsi una tutela dell'affidamento del creditore. Ed infatti, “non è contemplata dal sistema un'impensabile decadenza del relativo potere. Infatti, la fissazione dei limiti di spesa e l'applicazione delle regressioni tariffarie volte a garantire l'effettività di tali limiti, anche se tardive e con sostanziale portata retroattiva, rappresentano comunque l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo, che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per remunerare le prestazioni erogate...” (Cons. St., 14/6/2011 n. 3611; nello stesso senso Cons. St. 12/6/13 n. 3247; Cons. St. 22/1/2016 n. 207).
Ove tali obblighi siano previsti dal contratto, gli stessi daranno luogo ad inadempimenti contrattuali che potrebbero far sorgere obbligazioni di tipo risarcitorio a carico Contr dell' tuttavia, in assenza di domande in tal senso, la questione relativa alle conseguenze di tali inadempimenti non può essere esaminata.
Contr Infine, sono prive di pregio le deduzioni dell'appellata secondo cui l' avrebbe Contr dovuto produrre, contestualmente alla determina dell' n. 7292/2017 del 07.11.2017 recante la RTU, anche l'attività del Tavolo Tecnico di cui all'art. 6 del contratto e i conteggi relativi alla quota di RTU attribuita alla struttura privata. Ciò perché, posto che eventuali errori nei conteggi avrebbero dovuto essere contestati nelle sedi amministrative, tali deduzioni non negano che l'attività del tavolo tecnico sia stata svolta, lasciando incontestata tale circostanza.
2.3.2. In secondo luogo, il motivo in esame è altresì fondato nella parte in cui censura il Contr mancato accoglimento dell'eccezione formulata dall secondo cui non era dovuta la somma di € 24.341,38, “per prestazioni oltre il monitoraggio”.
In particolare, deve considerarsi che la data presuntiva di esaurimento del tetto di spesa Contr è stata individuata nel 28 ottobre 2016 con il monitoraggio di cui alla nota dell' n. 252378 del 17.10.2016, trasmessa alla CE. con la PEC del 17 ottobre 2016; CP_2
10 inoltre, l'art. 5, co. 3, lett. a) prevede che “nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa”. Pertanto, sulla base di quanto Contr dedotto dall' e alla luce della citata disposizione contrattuale, si ritiene che l'importo di € 24.341,38 debba essere decurtato dalla fattura di ottobre del 2016 azionata nel presente giudizio, in quanto corrispondente al corrispettivo delle
“prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa” e, perciò, non remunerabile.
Sotto il profilo probatorio, deve ritenersi che tale circostanza risulta provata in ragione Contr del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., in quanto la CP_2 lungi dal negare nei termini preclusivi di legge che la fattura di ottobre 2016 includesse i corrispettivi di prestazioni sanitarie erogate oltre il giorno 28, si è limitata a contestare Contr sul punto che l non aveva fornito alcuna prova scritta.
2.3.3. E' invece infondata l'ultima doglianza contenuta nel secondo motivo, relativa al rigetto dell'eccezione concernente la decurtazione dei “tagli - mancati riconoscimenti - sulle impegnative per €. 558,66”.
Contr L' sul punto si è limitata ad eccepire la non debenza di tale somma in ragione di non meglio precisati “controlli analitici”. Ebbene tale eccezione è da considerarsi generica, in quanto non indica alcuna circostanza impeditiva al credito, precludendo alla controparte ogni possibilità di contestazione specifica. Peraltro, il documento richiamato Contr dall' a sostegno della sua eccezione - l'allegato n. 6 prodotto unitamente al deposito dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo – corrisponde alla determina Contr dell' n. 7292/2017 del 7.11.2017, da cui non risultano le ragioni delle decurtazioni invocate.
2.4. Il terzo motivo di appello non è meritevole di accoglimento, in quanto l'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 ai crediti verso le aziende sanitarie locali dei titolari di strutture sanitarie private accreditate è infatti stata da ultimo riconosciuta, con ragionamento condiviso ad questa Corte, anche dalle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. Cass. s.u. 35092/2023 secondo cui “Rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col erogate agli assistiti CP_4 in base ad un contratto - accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la
P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato”).
2.6. Pertanto, in accoglimento parziale dell'appello, la sentenza impugnata va riformata ritenendo non dovuta la somma di € 62.908,14, in ragione della RTU, da decurtare
11 proporzionalmente su ciascuna fattura azionata, nonché la somma di € 24.341,38, da decurtare alla fattura di ottobre. Sicché, l'opposizione va parzialmente accolta, il decreto Contr Con ingiuntivo revocato e l condannata a pagare alla la somma di € CP_2
95.917,42 (€ 183.166,94 – 62.908,14 – 24.341,38), oltre gli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002 decorrenti dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo.
Con 2.7. Dalla riforma parziale della sentenza deriva la condanna della alla CP_2 restituzione delle maggiori somme percepite, rispetto a quelle riconosciute in questa sede, in esecuzione della sentenza di primo grado.
2.8. Tenuto conto dell'esito complessivo della vicenda processuale, l' va CP_3 Con condannata a rifondere alla le spese di entrambi i gradi del giudizio, CP_2 con attribuzione in favore dell'avv. Ennio Romano dichiaratosi distrattario, spese che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate secondo i parametri dettati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, come modificato con d.m. 147 del 13 agosto 2022, tenuto conto del valore della controversia pari a € 95.917,42 (da collocare nello scaglione da € 52.001 ad € 260.000), nei seguenti importi:
Per il primo grado:
Fase di studio € 2.430,00
Fase introduttiva € 1.550,00
Fase istruttoria € 5.400,00
Fase decisionale € 4.050,00
Totale compensi € 13.430,00
Spese generali (15%) € 2.014,5
Totale € 15.444,50
Per il secondo grado:
Fase di studio € 2.977,00
Fase introduttiva € 1.911,00
Fase trattazione € 2.200,00
Fase decisionale € 5.103,00
Totale compensi € 12.191,00
Spese generali (15%) € 1.828,65
Totale € 14.402,15
12
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso CP_3 la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 4047/2021, pubblicata il 9 dicembre 2021, così provvede:
1. accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte l'opposizione proposta dall' , revoca il decreto ingiuntivo e condanna l' CP_3 [...] Contr
al pagamento, in favore della di € 95.917,42, oltre interessi CP_3 CP_2 moratori di cui al D. Lgs. 231/2002 decorrenti dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo;
2. condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con CP_3 attribuzione in favore dell'avv. Ennio Romano dichiaratosi distrattario, che liquida, per il primo grado di giudizio, in € 13.430,00 per compensi e € 2.014,5 per spese generali, nonché, per il secondo grado di giudizio, in € 12.191,00 per compensi e € 1.828,65 per spese generali.
Così deciso in Napoli, l'1.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente estensore
Dott. Roberto Notaro Dott.ssa Caterina Molfino
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