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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 10/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SULMONA
Proc. n.412/2024 R.G.A.C.
Il Tribunale, composto dai magistrati
Dott. FI RE Presidente Dott.ssa ES De Marco Giudice rel. Dott.ssa Francesca Pinacchio Giudice
nel procedimento vertente tra: nella causa civile iscritta al n.412 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale trasformatasi in consensuale, promossa da:
con l'avv. Lucia Teresa Mariani Parte_1
Ricorrente Contro
con l'avv. Alessandro Margiotta;
Controparte_1
Resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Sulmona.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 17.12.2024, le parti, personalmente comparse, alla presenza dei rispettivi difensori, insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate nel verbale di udienza.
Conclusioni del Pubblico Ministero: non risulta pervenuto il parere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 13.08.2024, la ricorrente, sig.ra ha chiesto, in via provvisoria ed urgente, di disporre l'immediata Parte_1 assegnazione della casa coniugale di Via Pola 5/b a Sulmona alla sig.ra Parte_1 nonché l'obbligo del sig. di contribuire al mantenimento Controparte_1 ordinario delle figlie con il versamento della somma mensile complessiva di €.750,00 in favore della moglie e, nel merito, di accogliere seguenti conclusioni: “a)-dichiarare la separazione personale dei coniugi e con addebito a carico del Parte_1 Controparte_1 marito;
b)-affidare in via esclusiva le figlie minori , e alla madre, con Per_1 Per_2 Persona_3 collocazione presso l'abitazione di Via Pola n.5/b che andrà assegnata alla madre e previsione della
1 frequentazione con il padre all'esito del completamento di idoneo percorso riabilitativo del resistente e comunque secondo il paino genitoriale proposto;
c)-prevedere che il sig. versi in favore della CP_1 moglie la somma di €.750,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle tre figlie, con adeguamento ISTAT come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese;
d)-stabilire il concorso di entrambi i genitori alle spese straordinarie necessarie per le figlie, secondo le indicazioni e le modalità di cui al Protocollo per le spese straordinarie adottato dal Tribunale di Sulmona, ponendo il 70% a carico del padre ed il restante 30% a carico della madre;
e)-attribuire alla madre il 100% dell'Assegno Unico Universale erogato in favore delle tre minori;
f)-condannare il resistente alle spese del procedimento.”
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 18.09.2024, il sig.
concludeva chiedendo, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle CP_1 condizioni meglio esplicitate nella memoria di costituzione.
Alla udienza di comparizione dinanzi al giudice istruttore ex art. 473 bis. 21 c.p.c., i difensori delle parti hanno chiesto congiuntamente un breve rinvio pendendo trattative di bonario componimento.
Alla successiva udienza del giorno 17.12.2024 le parti, comparse personalmente, unitamente ai rispettivi difensori, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo nei termini formalizzati a verbale, previa rinuncia, da parte della sig.ra della domanda di Pt_1 addebito della separazione e previa conferma, da parte del sig. , del consenso CP_1
a versare il 100% dell'assegno unico in favore della ricorrente, chiedendo quindi al Collegio di provvedere in conformità.
**** E' indubbia l'accoglibilità della domanda di separazione, essendo emerso dalle rispettive allegazioni che vi è nel rapporto di coppia una crisi tale da escludere, allo stato, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti. Sono dunque da ritenersi integrati gli estremi per pronunciare la separazione dei coniugi, a norma dell'art. 151 co. 1 c.c.. Le conclusioni congiunte avanzate dalle parti, sopra integralmente riportate, possono essere accolte dal Collegio, in quanto non contrastanti con norme imperative o di ordine pubblico matrimoniale e familiare, e conformi all'interesse delle tre figlie minori, nate da matrimonio. In considerazione degli interessi coinvolti, della condotta processuale delle parti e dell'accordo raggiunto anche sul punto, le spese di lite debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, così provvede:
2 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, autorizzandoli per l'effetto a vivere separati serbandosi reciproco rispetto. CP_1
2) Provvede alle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni congiunte avanzate dalle parti nel verbale di udienza del17.12.2024 come così riportate:
“ 1) Affidamento condiviso delle tre figlie minori da parte dei genitori con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Via Pola 5/b Sulmona che viene assegnata alla sig.ra ; Pt_1
2) Versamento a carico del sig. dell'importo di € 600,00 complessivi a titolo di contributo CP_1 al mantenimento delle tre figlie (200,00 ciascuna) con ISTAT decorrente come per legge entro il 10 di ogni mese, oltre al versamento dell'assegno unico al 100% in favore della sig.ra Pt_1
3) Previsione della frequentazione del padre con le figlie secondo il piano genitoriale proposto dalla sig.ra
di cui all'allegato n. 8 del ricorso accettato dal sig. Pt_1 CP_1
4) Per le spese straordinarie correnti per le figlie i genitori concorreranno per il 50% ciascuno secondo i criteri e le modalità di cui al Protocollo per le spese straordinarie adottato dal Tribunale di Sulmona;
5) Spese del presente giudizio compensate.”
3) Manda al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
4) Spese di lite interamente compensate. Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
ES De Marco FI RE
3
Proc. n.412/2024 R.G.A.C.
Il Tribunale, composto dai magistrati
Dott. FI RE Presidente Dott.ssa ES De Marco Giudice rel. Dott.ssa Francesca Pinacchio Giudice
nel procedimento vertente tra: nella causa civile iscritta al n.412 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale trasformatasi in consensuale, promossa da:
con l'avv. Lucia Teresa Mariani Parte_1
Ricorrente Contro
con l'avv. Alessandro Margiotta;
Controparte_1
Resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Sulmona.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 17.12.2024, le parti, personalmente comparse, alla presenza dei rispettivi difensori, insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate nel verbale di udienza.
Conclusioni del Pubblico Ministero: non risulta pervenuto il parere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 13.08.2024, la ricorrente, sig.ra ha chiesto, in via provvisoria ed urgente, di disporre l'immediata Parte_1 assegnazione della casa coniugale di Via Pola 5/b a Sulmona alla sig.ra Parte_1 nonché l'obbligo del sig. di contribuire al mantenimento Controparte_1 ordinario delle figlie con il versamento della somma mensile complessiva di €.750,00 in favore della moglie e, nel merito, di accogliere seguenti conclusioni: “a)-dichiarare la separazione personale dei coniugi e con addebito a carico del Parte_1 Controparte_1 marito;
b)-affidare in via esclusiva le figlie minori , e alla madre, con Per_1 Per_2 Persona_3 collocazione presso l'abitazione di Via Pola n.5/b che andrà assegnata alla madre e previsione della
1 frequentazione con il padre all'esito del completamento di idoneo percorso riabilitativo del resistente e comunque secondo il paino genitoriale proposto;
c)-prevedere che il sig. versi in favore della CP_1 moglie la somma di €.750,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle tre figlie, con adeguamento ISTAT come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese;
d)-stabilire il concorso di entrambi i genitori alle spese straordinarie necessarie per le figlie, secondo le indicazioni e le modalità di cui al Protocollo per le spese straordinarie adottato dal Tribunale di Sulmona, ponendo il 70% a carico del padre ed il restante 30% a carico della madre;
e)-attribuire alla madre il 100% dell'Assegno Unico Universale erogato in favore delle tre minori;
f)-condannare il resistente alle spese del procedimento.”
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 18.09.2024, il sig.
concludeva chiedendo, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle CP_1 condizioni meglio esplicitate nella memoria di costituzione.
Alla udienza di comparizione dinanzi al giudice istruttore ex art. 473 bis. 21 c.p.c., i difensori delle parti hanno chiesto congiuntamente un breve rinvio pendendo trattative di bonario componimento.
Alla successiva udienza del giorno 17.12.2024 le parti, comparse personalmente, unitamente ai rispettivi difensori, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo nei termini formalizzati a verbale, previa rinuncia, da parte della sig.ra della domanda di Pt_1 addebito della separazione e previa conferma, da parte del sig. , del consenso CP_1
a versare il 100% dell'assegno unico in favore della ricorrente, chiedendo quindi al Collegio di provvedere in conformità.
**** E' indubbia l'accoglibilità della domanda di separazione, essendo emerso dalle rispettive allegazioni che vi è nel rapporto di coppia una crisi tale da escludere, allo stato, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti. Sono dunque da ritenersi integrati gli estremi per pronunciare la separazione dei coniugi, a norma dell'art. 151 co. 1 c.c.. Le conclusioni congiunte avanzate dalle parti, sopra integralmente riportate, possono essere accolte dal Collegio, in quanto non contrastanti con norme imperative o di ordine pubblico matrimoniale e familiare, e conformi all'interesse delle tre figlie minori, nate da matrimonio. In considerazione degli interessi coinvolti, della condotta processuale delle parti e dell'accordo raggiunto anche sul punto, le spese di lite debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, così provvede:
2 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, autorizzandoli per l'effetto a vivere separati serbandosi reciproco rispetto. CP_1
2) Provvede alle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni congiunte avanzate dalle parti nel verbale di udienza del17.12.2024 come così riportate:
“ 1) Affidamento condiviso delle tre figlie minori da parte dei genitori con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Via Pola 5/b Sulmona che viene assegnata alla sig.ra ; Pt_1
2) Versamento a carico del sig. dell'importo di € 600,00 complessivi a titolo di contributo CP_1 al mantenimento delle tre figlie (200,00 ciascuna) con ISTAT decorrente come per legge entro il 10 di ogni mese, oltre al versamento dell'assegno unico al 100% in favore della sig.ra Pt_1
3) Previsione della frequentazione del padre con le figlie secondo il piano genitoriale proposto dalla sig.ra
di cui all'allegato n. 8 del ricorso accettato dal sig. Pt_1 CP_1
4) Per le spese straordinarie correnti per le figlie i genitori concorreranno per il 50% ciascuno secondo i criteri e le modalità di cui al Protocollo per le spese straordinarie adottato dal Tribunale di Sulmona;
5) Spese del presente giudizio compensate.”
3) Manda al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
4) Spese di lite interamente compensate. Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
ES De Marco FI RE
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