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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/07/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Maria Militello Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1109 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ed ivi residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliato in Pace del Mela, via Ficarelle, 1, presso lo studio dell'avv. CATANIA GIOVANNA (C.F.: ), C.F._2
fax: 0909240026, pec: che lo rappresenta Email_1
e difende per procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
elettivamente domiciliata in Messina, Via F. C.F._3
Bisazza, 10, presso lo studio dell'avv. TURZI ROSSANA (C.F.:
), fax: 090/6011330, pec: C.F._4
che la rappresenta e difende per procura in Email_2
atti; RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
1 avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria il 25.02.2023, PT
chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili
[...]
del matrimonio concordatario da lui contratto a Monforte San Giorgio il
31.05.2000 con (atto trascritto al n. 2 parte II Controparte_1
serie A anno 2000), invocando l'applicazione dell'art. 3 n. 2 lettera b della legge 1.12.1970 n. 898, così come modificato dalla legge 6.03.1987 n. 74 e dalla legge 06.05.2015 n. 55, atteso che, con sentenza non definitiva n.
1483/2018 del 03/10.07.2018, questo Tribunale aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi ed erano ormai trascorsi dalla comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione, i termini di legge per la proponibilità dell'azione di divorzio. Evidenziava che dal matrimonio erano nati due figli, ER
nato a [...] il [...] e nato a [...] l'[...].
[...] Per_2
Rilevava, poi, che in sede di separazione la veva rinunciato a CP_1
qualsiasi assegno per il suo mantenimento e non vi erano i presupposti per il riconoscimento in suo favore di un assegno neppure all'esito del giudizio di divorzio, in quanto la stessa era una donna giovane nel pieno delle sue capacità lavorative. Quanto all'affidamento del figlio minore Per_2
chiedeva che fosse disposto l'affidamento condiviso con domiciliazione privilegiata presso la madre nella casa familiare sita a Torregrotta via P.
Sfameli n. 57, di proprietà del deducente ma da assegnare alla CP_1
e che fossero disciplinati i tempi di permanenza del figlio con il padre come meglio specificato in ricorso. Tenuto conto, poi, della contrazione dei propri redditi, dichiarava di essere disponibile a corrispondere alla titolo di contributo al mantenimento del figlio minore CP_1 Per_2
la somma mensile di € 300,00, da rivalutare annualmente in base agli indici
2 ISTAT, anche in considerazione del fatto che la percepiva CP_1
nella sua interezza l'assegno unico. Quanto al mantenimento del figlio maggiorenne , evidenziava che lo stesso studiava a Torino Persona_1
presso la facoltà di ingegneria e dichiarava di essere disponibile a versare per il suo mantenimento la somma mensile di € 400,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT. Chiedeva, infine, che le spese straordinarie nell'interesse dei figli fossero ripartite tra i genitori nella misura del 50 % ciascuno.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 15.09.2023, si costituiva la quale non si opponeva alla pronuncia di CP_1
divorzio e aderiva alla richiesta volta alla conferma dell'assegnazione alla deducente della casa coniugale. Con riferimento all'affidamento del figlio rilevava che non vi era motivo per modificare le statuizioni vigenti Per_2
anche se appariva opportuno che i tempi di permanenza con il padre fossero di volta in volta concordati con il ragazzo. Sottolineava, in ogni caso, che il padre si era intrattenuto con il figlio per un tempo inferiore rispetto a quello stabilito in sede di separazione. Quanto al mantenimento, evidenziava che, in sede di separazione, il Tribunale di Messina, sull'accordo delle parti, aveva stabilito che il padre versasse per il mantenimento dei figli la somma mensile complessiva di € 800,00, oltre al
70 % delle spese straordinarie, e che il provvedesse anche al PT
pagamento delle utenze domestiche. Rilevava, poi, che lei era casalinga per scelta familiare ed era affetta da patologie invalidanti, per le quali le era stata riconosciuta una invalidità del 74 % con un assegno di € 324,24, mentre il era un lavoratore dipendente, percepiva un reddito PT
annuo di oltre € 25.000,00, ed era proprietario della casa in cui risiedeva.
Chiedeva, pertanto, che l'assegno per il mantenimento dei figli fosse aumentato ad € 900,00 mensili e non diminuito come richiesto, oltre al 70
3 % delle spese straordinarie. Evidenziava, infine, che vi erano i presupposti per riconoscere in suo favore un assegno divorzile, anche con funzione compensativa e chiedeva che fosse stabilito, a carico del PT
l'obbligo di corrispondere alla deducente un assegno mensile di € 250,00.
All'udienza del 25.09.2023 il Presidente delegato esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito infruttuoso. Il dichiarava PT
che lavorava come operaio presso la nello stabilimento di Pt_2
Giammoro e svolgeva, altresì, dei lavoretti di taglia erba in campagna per i quali non chiedeva un compenso ma gli vengano fatte delle regalie dalle persone beneficiate del suo intervento;
affermava che non avrebbe potuto sopportare un assegno di mantenimento di importo superiore a quello concordato, avendo già difficoltà a soddisfare le proprie esigenze di vita essenziali. La sottolineava che le esigenze di entrambi i figli CP_1
erano aumentate;
non si opponeva alla revoca della previsione stabilita in sede di separazione, in base alla quale il avrebbe dovuto pagare PT
le utenze della casa coniugale;
rilevava che il marito percepiva dei compensi non solo per dei lavori di taglia erba ma anche per la tumulazione di feretri presso agenzie funebri e per lavori di muratura, che era solito svolgere tutti i fine settimana.
Con ordinanza depositata l'11.10.2023, il Presidente delegato dava gli opportuni provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole;
in particolare, confermava le condizioni di affidamento, la collocazione ed i tempi di permanenza del figlio minore con entrambi i genitori, stabiliti in sede di separazione;
confermava Per_2
l'assegnazione della casa coniugale alla con esclusione di quei CP_1
locali che erano stati stabilmente utilizzati in via esclusiva dal PT
dopo la separazione, in quanto evidentemente tale utilizzo era stato condiviso e non aveva menomato la fruizione del contesto abitativo
4 abituale;
confermava le statuizioni vigenti con riferimento al mantenimento della prole ed al riparto delle spese straordinarie;
rigettava la richiesta di un assegno per il mantenimento del coniuge, in quanto la situazione economica delle parti non era sostanzialmente mutata dopo la separazione.
Dava, infine, le disposizioni necessarie per la prosecuzione della causa davanti al Giudice Istruttore.
Con memoria integrativa depositata il 06.05.2024, PT
ribadiva tutte le domande e difese già svolte. Evidenziava che
[...]
alla non poteva spettare un assegno per il suo mantenimento, CP_1
in quanto le sue condizioni economiche erano leggermente migliorate dopo la separazione, avendo la stessa avuto riconosciuta una piccola pensione di invalidità ed avendo dichiarato nell'anno 2021 anche un reddito annuo di €
5.903,15. Osservava, inoltre, che la durante il matrimonio, CP_1
non aveva rinunciato a concrete opportunità lavorative ed anzi era stata sempre da lui a spronarla ad attivarsi per trovare un'occupazione. Quanto alle proprie condizioni economiche, evidenziava che la , per la Pt_2
quale lavorava, aveva subito una riduzione delle commesse e, per tale motivo, i lavoratori erano stati costretti ad utilizzare le ferie non godute, non avendo neppure la certezza della prosecuzione del rapporto di lavoro.
Non si opponeva alla conferma delle statuizioni vigenti relative all'affidamento del figlio mentre con riferimento all'assegnazione Per_2
della casa coniugale, chiedeva che fosse escluso dall'assegnazione il locale cantinato.
Con comparsa di costituzione davanti al Giudice Istruttore del
24.05.2024, ribadiva tutte le domande già Controparte_1
spiegate, compresa quella volta al riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile, e, con riferimento all'assegnazione della casa coniugale, chiedeva che in essa fosse compreso il box auto che costituiva una
5 pertinenza dell'abitazione, avendo il dopo la separazione PT
utilizzato per sé solo il locale mansarda, mentre il box era stato utilizzato da entrambi i coniugi e dai figli. Quanto, poi, ai rapporti economici tra le parti, rilevava che, nella regolamentazione delle condizioni di separazione, le parti avevano tenuto in conto il fatto che lei era invalida e, in ogni caso,
l'assegno di invalidità non costituiva reddito, mentre la condizione economica del opo la separazione era leggermente migliorata. PT
Con atto depositato il 05.09.2024, , deduceva di Parte_1
essere stato licenziato e di percepire l'indennità di disoccupazione di circa €
800,00, destinata a ridursi nel tempo, mentre in precedenza guadagnava circa € 1.800,00 al mese;
conseguentemente, chiedeva una riduzione sia dell'assegno che era stato fissato in sede di separazione in € 400,00 per ciascuno dei due figli, sia della quota di partecipazione alle spese straordinarie, che in precedenza era pari al 70 %, da rideterminare nel 50
%.
Con comparsa depositata il 04.10.2024 la resistente contestava la fondatezza della domanda avversaria, evidenziando che, ancor prima del licenziamento, il ricorrente aveva versato l'assegno per il mantenimento dei figli in modo non regolare, pur percependo un reddito annuo di circa €
25.000,00, che le esigenze dei figli erano elevate, poichè studiava Per_2
presso il Liceo scientifico di Spadafora, mentre era iscritto al ER
Politecnico di Torino, che il oltre a lavorare presso l'acciaieria, PT
svolgeva dei lavori extra come giardiniere e muratore e che tali entrate non erano certamente venute meno a seguito del licenziamento. Rilevava, comunque, che la prima di procedere al licenziamento, Parte_3
aveva chiesto a tutti i dipendenti la disponibilità al trasferimento in altra acciaieria fuori Messina ed il aveva immotivatamente rifiutato la PT
proposta, sicché quest'ultimo doveva farsi carico delle conseguenze di tale
6 decisione, verosimilmente dovuta al fatto che lo stesso avrebbe dovuto lasciare gli altri lavori non regolarizzati che gli garantivano sufficienti entrate. Osservava, infine, che il aveva certamente ottenuto la PT
liquidazione del TF.
Con ordinanza del 09.11.2024 il Giudice Istruttore riduceva l'assegno mensile posto a carico di ed a favore di Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei due Controparte_1
figli maggiorenni, ed a complessivi € 500,00 da Persona_1 Per_2
rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, mentre rigettava l'istanza di riduzione della percentuale di partecipazione alle spese straordinarie.
In particolare, osservava che lo stato di disoccupazione del PT
costituiva certamente un fatto nuovo idoneo a giustificare una revisione delle statuizioni vigenti, in quanto era pacifico che, a seguito del venir meno della entrata costituita dallo stipendio che lo stesso in precedenza percepiva, gli era stata attribuita solamente l'indennità di disoccupazione, di importo molto inferiore, mentre la circostanza relativa all'espletamento da parte del di ulteriore attività, come giardiniere e come PT
muratore, non poteva del tutto compensare la perdita della entrata derivante dall'occupazione presso la in quanto si trattava di attività Parte_3
lavorative extra che il sulla base delle allegazioni della PT
aveva sempre espletato e, pur essendo ipotizzabile che lo CP_1
stesso potesse dedicare maggior tempo a tali attività “extra” ed incrementare in tal modo i guadagni tratti dalle stesse, appariva evidente che non si trattava di entrate paragonabili a quelle che il aveva PT
conseguito in passato attraverso l'attività lavorativa principale. Quanto, poi, all'asserito rifiuto che avrebbe opposto il a trasferirsi nel nord PT
Italia per lavorare, evidenziava che le circostanze allegate non consentivano di verificare se le entrate che sarebbero state conseguibili da tale ipotetico
7 lavoro lontano dalla Sicilia avrebbero mai potuto compensare le maggiori spese che il avrebbe dovuto sostenere, oltre che gli inevitabili PT
disagi e la perdita delle seppure modeste entrate derivanti dai lavori
“extra”. Infine, nella valutazione delle condizioni economiche delle parti doveva tenersi conto del fatto che il aveva certamente conseguito PT
il TF (essendo tale circostanza non contestata, a nulla rilevando che il abbia affermato di avere destinato il TF all'estinzione di debiti PT
pregressi, in mancanza di prova di tali debiti) e che le sue entrate certamente non erano limitate a quelle derivanti dalla indennità di disoccupazione.
Con ordinanza del 19.10.2024 il Giudice Istruttore, esaminate le richieste istruttorie avanzate dalle parti, ammetteva la prova per testi diretta e contraria chiesta dalle parti e disponeva l'acquisizione di documentazione reddituale.
Esaurita la prova testimoniale, all'udienza del 15.04.2025 il Giudice
Istruttore invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e rimetteva, quindi, la causa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 189
c.p.c., concedendo i termini di rito, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica, e disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto, a Monforte San Giorgio, il 31.05.2000, con Controparte_1
meriti accoglimento.
[...]
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B legge n. 898/70, presupposto della domanda di divorzio è 1) che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che
8 contiene la pronuncia della separazione, e 2) che lo stato di separazione dei coniugi duri ininterrottamente per un anno sin dall'udienza nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della volontà dei coniugi di separarsi, abbia autorizzato gli stessi a vivere separati.
Attraverso le dichiarazioni delle parti e la documentazione prodotta è emerso, infatti, che lo stato di separazione fra i coniugi, all'epoca della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, si protraeva ininterrottamente da circa cinque anni a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi medesimi innanzi al Presidente del Tribunale, in data 26.02.2018, nella procedura di separazione giudiziale, conclusasi con sentenza non definitiva n. 1483/2018 del 03/10.07.2018. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510).
Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione a ristabilire tale comunione, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Monforte San Giorgio il 31.05.2000 con atto trascritto al n. 2 parte II serie A anno 2000.
Quanto ai provvedimenti relativi alla prole occorre tenere presente che quando, come nel caso in esame, vi sia già un provvedimento giurisdizionale definitivo che disciplina i rapporti tra genitori e figli, la modifica delle precedenti statuizioni è consentita solamente nel caso in cui vi siano fatti sopravvenuti che giustifichino una revisione delle disposizioni vigenti. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, infatti, che la
9 disposizione contenuta nell'art. 337 quinquies c.c., secondo cui la revisione dei provvedimenti relativi alla prole è ammessa “in ogni tempo”, non incide sui presupposti della revisione stessa e l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ.
08.05.2013 n. 10720).
Nel caso in esame entrambe le parti non hanno allegato circostanze idonee a giustificare una revisione delle statuizioni vigenti relative ai rapporti di natura personale tra i genitori ed il figlio così come Per_2
stabilite, sulla base dell'accordo raggiunto dalle parti in sede di giudizio di separazione, con sentenza n. 329/2019 pubblicata il 14/02/2019. Di conseguenza dette statuizioni, che non hanno comunque, posto problemi applicativi, vanno confermate.
Va, altresì confermata la statuizione relativa all'assegnazione in favore di della casa coniugale, posto che il figlio Controparte_1
minore vive con lei in detta casa. Infatti, l'art. 337 sexies c.c. Per_2
considera prioritario ai fini del godimento del bene casa familiare l'interesse dei figli a non interrompere, a causa della separazione dei genitori, quel vincolo intimo con l'habitat dell'ambiente domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass., n. 14348/2012) e la relativa pronuncia, in quanto finalizzata alla tutela dell'interesse della prole, di rilevanza pubblicistica, non richiede neppure una specifica domanda di parte (Cass. civ. 11.04.2000 n. 4558).
Il ha chiesto che vengano esclusi dall'assegnazione tanto la PT
mansarda che il box auto della suddetta abitazione. Sul punto va, però, confermato quanto stabilito nella ordinanza presidenziale che ha stabilito di escludere dall'assegnazione solo la mansarda, trattandosi di locali già
10 stabilmente utilizzati dal in via esclusiva dopo la separazione, in PT
quanto evidentemente tale utilizzo era stato condiviso e, d'altronde, la stessa non si è opposta alla domanda del CP_1 PT
limitatamente alla mansarda. Viceversa, l'assegnazione della casa coniugale non può che comprendere anche il box auto, che costituisce una pertinenza dell'abitazione, in quanto oggettivamente al servizio dell'appartamento, essendo situato sullo stesso edificio, ed entrambi gli immobili appartengono al solo (vedi analogamente sul punto PT
Cass. civ. 13.11.2009 n. 24104).
Quanto al mantenimento della prole, occorre verificare in che misura i fatti sopravvenuti alla separazione abbiano modificato l'equilibrio economico raggiunto in quella sede, posto che è pacifico che entrambi i figli, compreso quello maggiorenne, hanno diritto ad essere mantenuti dai genitori, essendo studenti e privi di autonomia economica.
Orbene, l'apprezzamento della rilevanza dei fatti sopravvenuti deve essere compiuta con riguardo alla natura ed alla funzione dell'assegno. Con riferimento al contributo per il mantenimento della prole, pertanto, le circostanze sopravvenute possono incidere su tutti gli elementi che costituiscono presupposto per l'attribuzione dell'assegno, vale a dire tutti i criteri indicati nell'art. 337 ter c.c. per la quantificazione dell'assegno.
Nella fattispecie in esame non vi è dubbio che rispetto all'epoca della sentenza di separazione emessa il 12.02.2019, con la quale è stata determinata la misura dell'assegno, le esigenze dei figli sono aumentate in modo rilevante. Infatti, il figlio che aveva appena dieci anni ora è Per_2
un adolescente, mentre il figlio ha intrapreso gli studi Persona_1
universitari presso la facoltà di ingegneria di Torino ed è evidente che il suo mantenimento in detta città importa la necessità di sostenere spese molto superiori rispetto a quelle che sarebbero state necessarie se lo stesso
11 avesse continuato a vivere in Sicilia. D'altronde, la Suprema Corte (Cass.
Civ. 17055/2007; Cass. 6 novembre 2009, n. 23630; Cass. Civ. 8927/2012;
Cass. 1 marzo 2018 n. 4811; Cass. civ. 4 maggio 2023, n. 11724) ha rilevato che l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legata alla crescita, sicché, in qualche misura, non ha bisogno di specifica dimostrazione, legittimando così l'aumento dell'assegno di mantenimento anche in assenza di aumenti reddituali del genitore, quando trascorra un tempo piuttosto ampio, tale da determinare il passaggio del figlio minore ad una fase di vita caratterizzata da nuovi e maggiori bisogni.
Sennonché, nel caso in esame, le condizioni economiche del sono notevolmente peggiorate e non gli consentono neppure di PT
mantenere la contribuzione prevista in sede di separazione. Infatti, risulta che lo stesso è stato licenziato e percepisce l'indennità di disoccupazione di circa € 800,00, destinata a ridursi nel tempo, mentre in precedenza guadagnava circa € 1.800,00 al mese. La a affermato che tale CP_1
riduzione delle entrate era stata in una certa misura una conseguenza delle scelte di vita compiute dal e non poteva riflettersi sul suo obbligo PT
di mantenimento, poiché lo stesso avrebbero potuto continuare a lavorare nel medesimo settore trasferendosi nel nord Italia, come proposto a altri lavoratori della medesima ditta. Nondimeno, come già rilevato dal Giudice
Istruttore, con ordinanza del 09.11.2024, le circostanze allegate non consentono di verificare se le entrate che sarebbero state conseguibili da tale ipotetico lavoro, cui il avrebbe potuto accedere trasferendosi PT
nel nord Italia, avrebbero mai potuto compensare le maggiori spese che il avrebbe dovuto sostenere, oltre che gli inevitabili disagi e la PT
perdita delle seppure modeste entrate derivanti dai lavori “extra” che lo stesso continua a svolgere in Sicilia.
12 L'istruttoria compiuta sul punto ha, poi, confermato in larga parte le argomentazioni svolte dal Infatti, il teste PT Testimone_1
ha riferito che in prossimità della cessazione dell'attività, la
[...]
direzione delle acciaierie aveva informato i lavoratori CP_2
dipendenti che era possibile trasferirsi in aziende site a Brescia che lavoravano nel settore, previo colloquio, ma lo stesso teste ha specificato che non era stata la a fissare le condizioni per una CP_2
eventuale prosecuzione dell'attività lavorativa in altre ditte. Ancora più chiaramente il teste che pure aveva lavorato alle Testimone_2
dipendenze della ha ricordato che la Parte_3 CP_2
aveva dato, ai lavoratori delle ditte dell'indotto, due opzioni: o lavorare presso una ditta interinale, oppure lavorare a Bresca presso una ditta esterna;
lui aveva accettato quest'ultima soluzione e si era trasferito a
Brescia anche perché la proposta prevedeva che, per il primo mese, il vitto e l'alloggio sarebbero stati a carico del datore di lavoro;
nondimeno, dopo il primo mese, poiché la vita era molto cara ed avrebbe dovuto spendere quasi € 1.000,00 solo per la locazione di una casa, egli aveva fatto rientro in Sicilia. Analogamente, il teste ha affermato che era Testimone_3
stata la e non la a offrire la possibilità ai CP_2 Parte_3
lavoratori di trasferirsi nel nord Italia per lavorare in altre ditte nel medesimo settore;
in teste ha aggiunto che aveva voluto sperimentare tale offerta e si era recato a Brescia, ma, dopo avere effettuato il colloquio, era emerso che non c'erano le condizioni per essere assunto in un'altra ditta ed aveva dovuto ritornare a casa.
D'altro canto, il ha certamente conseguito il TF (essendo PT
tale circostanza non contestata, a nulla rilevando che lo stesso abbia affermato di avere destinato il TF all'estinzione di debiti pregressi, in mancanza di prova di tali debiti) e le sue entrate certamente non sono
13 limitate a quelle derivanti dalla indennità di disoccupazione, poiché è pacifico che lo stesso, già quando lavorava alle dipendenze della svolgeva anche dei lavori extra come giardiniere. Invero, Parte_3
il ha affermato che per tali lavori riceveva soltanto delle regalie, PT
ma si deve presumere che dopo il licenziamento dalla lo Parte_3
stesso abbia intensificato tale attività. Il teste o padre Testimone_4
della resistente ha, infatti, affermato che il svolge ormai con PT
regolarità e frequenza lavori di diverso tipo (nell'edilizia, nel giardinaggio, nei servizi funerari), che in precedenza svolgeva soltanto nelle giornate di sabato perché negli altri giorni era impegnato con la ditta per la quale lavorava. Analogamente, la teste madre della Testimone_5
resistente, ha affermato che il svolge con regolarità e con PT
frequenza lavori di muratura e tumulazione e giardinaggio per conto di terzi ed ha specificato che anche la settimana prima lo aveva visto lavorare a
Barcellona, presso una abitazione, accanto all'autostrada. Invero, il teste fratello del ricorrente, ha dichiarato che il proprio Testimone_6
congiunto non svolge alcun tipo di lavoro e che sono i familiari a doverlo aiutare pure per potere “mangiare”. Tale ultima deposizione non appare, però, affidabile, in quanto, da un lato, contrasta con le dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente in sede di udienza presidenziale, quando il PT
aveva dichiarato di svolgere dei lavoretti di giardinaggio per i quali riceveva soltanto piccole regalie e, dall'altro lato, appare smentita dalla documentazione video prodotta da parte resistente.
Tenuto conto, allora, delle esigenze dei figli, ritiene il collegio che, con decorrenza dal 01.07.2024 (vale a dire dalla data in cui è divenuto efficace il licenziamento del , l'assegno stabilito in sede di PT
separazione a titolo di contributo per il mantenimento dei figli vada ridotto ad € 300,00 mensili da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, a
14 titolo di contributo al mantenimento del figlio e vada ridotto Persona_1
ad € 200,00 mensili da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio le cui esigenze Per_2
appaiono inferiori rispetto a quelle del fratello maggiore. Tenuto conto, poi, del fatto che la risulta percepire una pensione di invalidità CP_1
dell'importo mensile di € 346,33, appare congruo rideterminare la misura della partecipazione di entrambi i genitori alle spese straordinarie nell'interesse dei figli nel 50 % ciascuno.
Va, infine, disattesa la domanda avanzata dalla olta al Parte_4
riconoscimento di un assegno divorzile.
La decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra la parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi
(Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del
28.01.2008), in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diverse sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti.
Mentre l'assegno di separazione ha funzione conservativa della precedente situazione economica, l'assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere determinato sulla base di criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato, anche se l'assetto economico relativo alla separazione può costituire un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione della condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi ( Cass.
Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011;
Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501;Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007;
Cass. 28 giugno 2007 n. 14921; Cass. 27 luglio 2005, n. 15728; Cass. 11 settembre 2001, n. 11575).
15 La normativa applicabile con riferimento all'assegno divorzile è quella contenuta nell'art. 5 legge 898/1970, così come modificato dalla legge 74/1987, il quale pone le condizioni richieste per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno. Ciò premesso, secondo il testo dell'articolo citato, l'attribuzione dell'assegno è subordinata alla specifica circostanza di fatto della mancanza in capo all'istante di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota pronuncia n. 18287 dell'11.07.2018, hanno interpretato il suddetto requisito nel senso che la mancanza di mezzi adeguati va esaminata alla luce degli altri criteri indicati nel medesimo articolo (durata del matrimonio, ragioni della separazione, contributo dato alla conduzione familiare ed al patrimonio comune), destinati a conferire rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale, in applicazione del principio di solidarietà che deve informare la funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno e che trova fondamento costituzionale nel principio della pari dignità dei coniugi (art. 2, 3, 29 Cost.). In particolare, le Sezioni Unite hanno sottolineato il significato del matrimonio come atto di libertà e di auto responsabilità, sicché all'assegno divorzile può essere assegnata o una funzione assistenziale, quando occorra assicurare ad entrambi gli ex coniugi il raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, o una funzione perequativa che tenga conto del contributo fornito da ciascun coniuge nella realizzazione della vita familiare, o una funzione compensativa, che tenga conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Naturalmente, il punto di partenza, anche nella nuova prospettiva ermeneutica indicata dalle
Sezioni Unite continua ad essere la sussistenza di un apprezzabile divario
16 nei redditi delle parti al momento della pronuncia di divorzio, quali risultano dalla documentazione fiscale prodotta (Cass. 12 luglio 2007, n.
15610; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; Cass. 16 luglio 2004, n. 13169;
Cass. 7 maggio 2002, n. 6541; Cass. 3 luglio 1997 n. 5986), ma l'adeguatezza dei redditi percepiti dalla parte richiedente l'assegno divorzile prescinde, a differenza dell'assegno di separazione, dal tenore di vita coniugale, dovendo essere valutata alla luce del principio costituzionale della parità sostanziale tra i coniugi, così come declinato negli artt. 2, 3 e 29 Cost.. Nell'applicazione del criterio unitario e integrato come sopra descritto (cd. criterio assistenziale-retributivo-compensativo), il giudice deve, pertanto, valutare il modello familiare, il contesto sociale del richiedente, le condizioni strettamente individuali che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori del nucleo familiare, in quanto “il profilo assistenziale deve essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale si inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa”.
Nella fattispecie in esame entrambe le parti versano in precarie condizioni economiche, poiché il dopo il licenziamento dalla PT
svolge soltanto dei lavori occasionali ed è, d'altronde, Parte_3
verosimile che anche la la quale percepisce una piccola CP_1
pensione di invalidità, possa occasionalmente svolgere dei lavoretti, sicché, tenuto conto anche del fatto che la ha il godimento della casa CP_1
coniugale, è dubbia la stessa sussistenza del “prerequisito” per il riconoscimento di un assegno divorzile, costituito dalla sussistenza un apprezzabile divario nelle condizioni economiche delle parti.
17 In ogni caso, non appare configurabile né una funzione assistenziale dell'assegno, né una funzione compensativa.
Con riferimento alla funzione assistenziale, va osservato che, proprio sulla base dei menzionati presupposti, la Suprema Corte ha sottolineato che, pur essendo la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti nel regime di separazione dei coniugi, non è possibile di regola riconoscere un assegno divorzile con funzione assistenziale pur in mancanza dei presupposti per un assegno di mantenimento nel regime della separazione o, comunque, un assegno divorzile di importo superiore all'assegno di mantenimento previsto nel regime della separazione, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, in quanto ciò non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile (Cass. civ. 28.02.2020 n. 5605).
Con riferimento, poi, alla funzione compensativa, la Suprema Corte
(Cass. civ. 29920/2022) ha evidenziato che condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli.
Infatti, va sottolineato che la condotta di un coniuge volta alla cura dei figli
è pur sempre attuativa dei doveri inderogabili derivanti per ciascun coniuge dal vincolo matrimoniale ed insuscettibili di diretta patrimonializzazione ex post in termini di mera corrispettività, specie se si considera che l'esigenza compensativa viene in simili casi soddisfatta attraverso la possibilità di godere del tenore di vita assicurato dai proventi dell'attività lavorativa
18 dell'altro coniuge. Di conseguenza, per conseguire il diritto all'assegno divorzile con funzione compensativa, il coniuge richiedente non può limitarsi ad allegare di essersi occupato della cura della prole, ma deve dare prova di avere rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali così da potere affermare che l'attuale situazione economica sia causalmente riconducibile a quelle scelte (Cass. civ. Sez. I, ordinanza n. 17144/2023), mentre nel caso in esame la non ha neppure offerto alcuna CP_1
prova sul punto. Parimenti, non è ravvisabile neppure una esigenza retributiva, che non è stata, peraltro, neppure allegata, poiché non vi sono elementi per potere affermare che l'asserito squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi.
Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della natura della controversia e della difficile prevedibilità dell'esito della lite in relazione alla complessità della situazione di fatto ed alla sua mutevolezza nel tempo.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1109/2023 R.G., così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Monforte San Giorgio (ME) il 31.05.2000 con atto trascritto al n. 2 parte II serie A anno 2000 tra PT
, nato a [...] il [...], e
[...] [...]
, nata a [...] il [...]; CP_1
2) conferma le statuizioni vigenti nel regime della separazione con riferimento all'affidamento del figlio minore alla sua Per_2
19 domiciliazione ed ai tempi di permanenza con il genitore non domiciliatario;
3) assegna a la casa coniugale, in essa Controparte_1
compreso il box auto e con esclusione della mansarda;
4) riduce con decorrenza dal 01.07.2024, l'assegno stabilito in sede di separazione a titolo di contributo per il mantenimento dei figli ad €
300,00 mensili da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT,
a titolo di contributo al mantenimento del figlio e ad Persona_1
€ 200,00 mensili da rivalutare annualmente in base agli indici
ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_2
ridetermina la misura della partecipazione di entrambi i genitori alle spese straordinarie nell'interesse dei figli nel 50 % ciascuno.
5) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla azione della
CP_1
6) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
7) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monforte San
Giorgio (ME) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì
08/07/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Maria Militello Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1109 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ed ivi residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliato in Pace del Mela, via Ficarelle, 1, presso lo studio dell'avv. CATANIA GIOVANNA (C.F.: ), C.F._2
fax: 0909240026, pec: che lo rappresenta Email_1
e difende per procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
elettivamente domiciliata in Messina, Via F. C.F._3
Bisazza, 10, presso lo studio dell'avv. TURZI ROSSANA (C.F.:
), fax: 090/6011330, pec: C.F._4
che la rappresenta e difende per procura in Email_2
atti; RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
1 avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria il 25.02.2023, PT
chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili
[...]
del matrimonio concordatario da lui contratto a Monforte San Giorgio il
31.05.2000 con (atto trascritto al n. 2 parte II Controparte_1
serie A anno 2000), invocando l'applicazione dell'art. 3 n. 2 lettera b della legge 1.12.1970 n. 898, così come modificato dalla legge 6.03.1987 n. 74 e dalla legge 06.05.2015 n. 55, atteso che, con sentenza non definitiva n.
1483/2018 del 03/10.07.2018, questo Tribunale aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi ed erano ormai trascorsi dalla comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione, i termini di legge per la proponibilità dell'azione di divorzio. Evidenziava che dal matrimonio erano nati due figli, ER
nato a [...] il [...] e nato a [...] l'[...].
[...] Per_2
Rilevava, poi, che in sede di separazione la veva rinunciato a CP_1
qualsiasi assegno per il suo mantenimento e non vi erano i presupposti per il riconoscimento in suo favore di un assegno neppure all'esito del giudizio di divorzio, in quanto la stessa era una donna giovane nel pieno delle sue capacità lavorative. Quanto all'affidamento del figlio minore Per_2
chiedeva che fosse disposto l'affidamento condiviso con domiciliazione privilegiata presso la madre nella casa familiare sita a Torregrotta via P.
Sfameli n. 57, di proprietà del deducente ma da assegnare alla CP_1
e che fossero disciplinati i tempi di permanenza del figlio con il padre come meglio specificato in ricorso. Tenuto conto, poi, della contrazione dei propri redditi, dichiarava di essere disponibile a corrispondere alla titolo di contributo al mantenimento del figlio minore CP_1 Per_2
la somma mensile di € 300,00, da rivalutare annualmente in base agli indici
2 ISTAT, anche in considerazione del fatto che la percepiva CP_1
nella sua interezza l'assegno unico. Quanto al mantenimento del figlio maggiorenne , evidenziava che lo stesso studiava a Torino Persona_1
presso la facoltà di ingegneria e dichiarava di essere disponibile a versare per il suo mantenimento la somma mensile di € 400,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT. Chiedeva, infine, che le spese straordinarie nell'interesse dei figli fossero ripartite tra i genitori nella misura del 50 % ciascuno.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 15.09.2023, si costituiva la quale non si opponeva alla pronuncia di CP_1
divorzio e aderiva alla richiesta volta alla conferma dell'assegnazione alla deducente della casa coniugale. Con riferimento all'affidamento del figlio rilevava che non vi era motivo per modificare le statuizioni vigenti Per_2
anche se appariva opportuno che i tempi di permanenza con il padre fossero di volta in volta concordati con il ragazzo. Sottolineava, in ogni caso, che il padre si era intrattenuto con il figlio per un tempo inferiore rispetto a quello stabilito in sede di separazione. Quanto al mantenimento, evidenziava che, in sede di separazione, il Tribunale di Messina, sull'accordo delle parti, aveva stabilito che il padre versasse per il mantenimento dei figli la somma mensile complessiva di € 800,00, oltre al
70 % delle spese straordinarie, e che il provvedesse anche al PT
pagamento delle utenze domestiche. Rilevava, poi, che lei era casalinga per scelta familiare ed era affetta da patologie invalidanti, per le quali le era stata riconosciuta una invalidità del 74 % con un assegno di € 324,24, mentre il era un lavoratore dipendente, percepiva un reddito PT
annuo di oltre € 25.000,00, ed era proprietario della casa in cui risiedeva.
Chiedeva, pertanto, che l'assegno per il mantenimento dei figli fosse aumentato ad € 900,00 mensili e non diminuito come richiesto, oltre al 70
3 % delle spese straordinarie. Evidenziava, infine, che vi erano i presupposti per riconoscere in suo favore un assegno divorzile, anche con funzione compensativa e chiedeva che fosse stabilito, a carico del PT
l'obbligo di corrispondere alla deducente un assegno mensile di € 250,00.
All'udienza del 25.09.2023 il Presidente delegato esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito infruttuoso. Il dichiarava PT
che lavorava come operaio presso la nello stabilimento di Pt_2
Giammoro e svolgeva, altresì, dei lavoretti di taglia erba in campagna per i quali non chiedeva un compenso ma gli vengano fatte delle regalie dalle persone beneficiate del suo intervento;
affermava che non avrebbe potuto sopportare un assegno di mantenimento di importo superiore a quello concordato, avendo già difficoltà a soddisfare le proprie esigenze di vita essenziali. La sottolineava che le esigenze di entrambi i figli CP_1
erano aumentate;
non si opponeva alla revoca della previsione stabilita in sede di separazione, in base alla quale il avrebbe dovuto pagare PT
le utenze della casa coniugale;
rilevava che il marito percepiva dei compensi non solo per dei lavori di taglia erba ma anche per la tumulazione di feretri presso agenzie funebri e per lavori di muratura, che era solito svolgere tutti i fine settimana.
Con ordinanza depositata l'11.10.2023, il Presidente delegato dava gli opportuni provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole;
in particolare, confermava le condizioni di affidamento, la collocazione ed i tempi di permanenza del figlio minore con entrambi i genitori, stabiliti in sede di separazione;
confermava Per_2
l'assegnazione della casa coniugale alla con esclusione di quei CP_1
locali che erano stati stabilmente utilizzati in via esclusiva dal PT
dopo la separazione, in quanto evidentemente tale utilizzo era stato condiviso e non aveva menomato la fruizione del contesto abitativo
4 abituale;
confermava le statuizioni vigenti con riferimento al mantenimento della prole ed al riparto delle spese straordinarie;
rigettava la richiesta di un assegno per il mantenimento del coniuge, in quanto la situazione economica delle parti non era sostanzialmente mutata dopo la separazione.
Dava, infine, le disposizioni necessarie per la prosecuzione della causa davanti al Giudice Istruttore.
Con memoria integrativa depositata il 06.05.2024, PT
ribadiva tutte le domande e difese già svolte. Evidenziava che
[...]
alla non poteva spettare un assegno per il suo mantenimento, CP_1
in quanto le sue condizioni economiche erano leggermente migliorate dopo la separazione, avendo la stessa avuto riconosciuta una piccola pensione di invalidità ed avendo dichiarato nell'anno 2021 anche un reddito annuo di €
5.903,15. Osservava, inoltre, che la durante il matrimonio, CP_1
non aveva rinunciato a concrete opportunità lavorative ed anzi era stata sempre da lui a spronarla ad attivarsi per trovare un'occupazione. Quanto alle proprie condizioni economiche, evidenziava che la , per la Pt_2
quale lavorava, aveva subito una riduzione delle commesse e, per tale motivo, i lavoratori erano stati costretti ad utilizzare le ferie non godute, non avendo neppure la certezza della prosecuzione del rapporto di lavoro.
Non si opponeva alla conferma delle statuizioni vigenti relative all'affidamento del figlio mentre con riferimento all'assegnazione Per_2
della casa coniugale, chiedeva che fosse escluso dall'assegnazione il locale cantinato.
Con comparsa di costituzione davanti al Giudice Istruttore del
24.05.2024, ribadiva tutte le domande già Controparte_1
spiegate, compresa quella volta al riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile, e, con riferimento all'assegnazione della casa coniugale, chiedeva che in essa fosse compreso il box auto che costituiva una
5 pertinenza dell'abitazione, avendo il dopo la separazione PT
utilizzato per sé solo il locale mansarda, mentre il box era stato utilizzato da entrambi i coniugi e dai figli. Quanto, poi, ai rapporti economici tra le parti, rilevava che, nella regolamentazione delle condizioni di separazione, le parti avevano tenuto in conto il fatto che lei era invalida e, in ogni caso,
l'assegno di invalidità non costituiva reddito, mentre la condizione economica del opo la separazione era leggermente migliorata. PT
Con atto depositato il 05.09.2024, , deduceva di Parte_1
essere stato licenziato e di percepire l'indennità di disoccupazione di circa €
800,00, destinata a ridursi nel tempo, mentre in precedenza guadagnava circa € 1.800,00 al mese;
conseguentemente, chiedeva una riduzione sia dell'assegno che era stato fissato in sede di separazione in € 400,00 per ciascuno dei due figli, sia della quota di partecipazione alle spese straordinarie, che in precedenza era pari al 70 %, da rideterminare nel 50
%.
Con comparsa depositata il 04.10.2024 la resistente contestava la fondatezza della domanda avversaria, evidenziando che, ancor prima del licenziamento, il ricorrente aveva versato l'assegno per il mantenimento dei figli in modo non regolare, pur percependo un reddito annuo di circa €
25.000,00, che le esigenze dei figli erano elevate, poichè studiava Per_2
presso il Liceo scientifico di Spadafora, mentre era iscritto al ER
Politecnico di Torino, che il oltre a lavorare presso l'acciaieria, PT
svolgeva dei lavori extra come giardiniere e muratore e che tali entrate non erano certamente venute meno a seguito del licenziamento. Rilevava, comunque, che la prima di procedere al licenziamento, Parte_3
aveva chiesto a tutti i dipendenti la disponibilità al trasferimento in altra acciaieria fuori Messina ed il aveva immotivatamente rifiutato la PT
proposta, sicché quest'ultimo doveva farsi carico delle conseguenze di tale
6 decisione, verosimilmente dovuta al fatto che lo stesso avrebbe dovuto lasciare gli altri lavori non regolarizzati che gli garantivano sufficienti entrate. Osservava, infine, che il aveva certamente ottenuto la PT
liquidazione del TF.
Con ordinanza del 09.11.2024 il Giudice Istruttore riduceva l'assegno mensile posto a carico di ed a favore di Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei due Controparte_1
figli maggiorenni, ed a complessivi € 500,00 da Persona_1 Per_2
rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, mentre rigettava l'istanza di riduzione della percentuale di partecipazione alle spese straordinarie.
In particolare, osservava che lo stato di disoccupazione del PT
costituiva certamente un fatto nuovo idoneo a giustificare una revisione delle statuizioni vigenti, in quanto era pacifico che, a seguito del venir meno della entrata costituita dallo stipendio che lo stesso in precedenza percepiva, gli era stata attribuita solamente l'indennità di disoccupazione, di importo molto inferiore, mentre la circostanza relativa all'espletamento da parte del di ulteriore attività, come giardiniere e come PT
muratore, non poteva del tutto compensare la perdita della entrata derivante dall'occupazione presso la in quanto si trattava di attività Parte_3
lavorative extra che il sulla base delle allegazioni della PT
aveva sempre espletato e, pur essendo ipotizzabile che lo CP_1
stesso potesse dedicare maggior tempo a tali attività “extra” ed incrementare in tal modo i guadagni tratti dalle stesse, appariva evidente che non si trattava di entrate paragonabili a quelle che il aveva PT
conseguito in passato attraverso l'attività lavorativa principale. Quanto, poi, all'asserito rifiuto che avrebbe opposto il a trasferirsi nel nord PT
Italia per lavorare, evidenziava che le circostanze allegate non consentivano di verificare se le entrate che sarebbero state conseguibili da tale ipotetico
7 lavoro lontano dalla Sicilia avrebbero mai potuto compensare le maggiori spese che il avrebbe dovuto sostenere, oltre che gli inevitabili PT
disagi e la perdita delle seppure modeste entrate derivanti dai lavori
“extra”. Infine, nella valutazione delle condizioni economiche delle parti doveva tenersi conto del fatto che il aveva certamente conseguito PT
il TF (essendo tale circostanza non contestata, a nulla rilevando che il abbia affermato di avere destinato il TF all'estinzione di debiti PT
pregressi, in mancanza di prova di tali debiti) e che le sue entrate certamente non erano limitate a quelle derivanti dalla indennità di disoccupazione.
Con ordinanza del 19.10.2024 il Giudice Istruttore, esaminate le richieste istruttorie avanzate dalle parti, ammetteva la prova per testi diretta e contraria chiesta dalle parti e disponeva l'acquisizione di documentazione reddituale.
Esaurita la prova testimoniale, all'udienza del 15.04.2025 il Giudice
Istruttore invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e rimetteva, quindi, la causa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 189
c.p.c., concedendo i termini di rito, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica, e disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto, a Monforte San Giorgio, il 31.05.2000, con Controparte_1
meriti accoglimento.
[...]
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B legge n. 898/70, presupposto della domanda di divorzio è 1) che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che
8 contiene la pronuncia della separazione, e 2) che lo stato di separazione dei coniugi duri ininterrottamente per un anno sin dall'udienza nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della volontà dei coniugi di separarsi, abbia autorizzato gli stessi a vivere separati.
Attraverso le dichiarazioni delle parti e la documentazione prodotta è emerso, infatti, che lo stato di separazione fra i coniugi, all'epoca della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, si protraeva ininterrottamente da circa cinque anni a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi medesimi innanzi al Presidente del Tribunale, in data 26.02.2018, nella procedura di separazione giudiziale, conclusasi con sentenza non definitiva n. 1483/2018 del 03/10.07.2018. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510).
Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione a ristabilire tale comunione, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Monforte San Giorgio il 31.05.2000 con atto trascritto al n. 2 parte II serie A anno 2000.
Quanto ai provvedimenti relativi alla prole occorre tenere presente che quando, come nel caso in esame, vi sia già un provvedimento giurisdizionale definitivo che disciplina i rapporti tra genitori e figli, la modifica delle precedenti statuizioni è consentita solamente nel caso in cui vi siano fatti sopravvenuti che giustifichino una revisione delle disposizioni vigenti. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, infatti, che la
9 disposizione contenuta nell'art. 337 quinquies c.c., secondo cui la revisione dei provvedimenti relativi alla prole è ammessa “in ogni tempo”, non incide sui presupposti della revisione stessa e l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ.
08.05.2013 n. 10720).
Nel caso in esame entrambe le parti non hanno allegato circostanze idonee a giustificare una revisione delle statuizioni vigenti relative ai rapporti di natura personale tra i genitori ed il figlio così come Per_2
stabilite, sulla base dell'accordo raggiunto dalle parti in sede di giudizio di separazione, con sentenza n. 329/2019 pubblicata il 14/02/2019. Di conseguenza dette statuizioni, che non hanno comunque, posto problemi applicativi, vanno confermate.
Va, altresì confermata la statuizione relativa all'assegnazione in favore di della casa coniugale, posto che il figlio Controparte_1
minore vive con lei in detta casa. Infatti, l'art. 337 sexies c.c. Per_2
considera prioritario ai fini del godimento del bene casa familiare l'interesse dei figli a non interrompere, a causa della separazione dei genitori, quel vincolo intimo con l'habitat dell'ambiente domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass., n. 14348/2012) e la relativa pronuncia, in quanto finalizzata alla tutela dell'interesse della prole, di rilevanza pubblicistica, non richiede neppure una specifica domanda di parte (Cass. civ. 11.04.2000 n. 4558).
Il ha chiesto che vengano esclusi dall'assegnazione tanto la PT
mansarda che il box auto della suddetta abitazione. Sul punto va, però, confermato quanto stabilito nella ordinanza presidenziale che ha stabilito di escludere dall'assegnazione solo la mansarda, trattandosi di locali già
10 stabilmente utilizzati dal in via esclusiva dopo la separazione, in PT
quanto evidentemente tale utilizzo era stato condiviso e, d'altronde, la stessa non si è opposta alla domanda del CP_1 PT
limitatamente alla mansarda. Viceversa, l'assegnazione della casa coniugale non può che comprendere anche il box auto, che costituisce una pertinenza dell'abitazione, in quanto oggettivamente al servizio dell'appartamento, essendo situato sullo stesso edificio, ed entrambi gli immobili appartengono al solo (vedi analogamente sul punto PT
Cass. civ. 13.11.2009 n. 24104).
Quanto al mantenimento della prole, occorre verificare in che misura i fatti sopravvenuti alla separazione abbiano modificato l'equilibrio economico raggiunto in quella sede, posto che è pacifico che entrambi i figli, compreso quello maggiorenne, hanno diritto ad essere mantenuti dai genitori, essendo studenti e privi di autonomia economica.
Orbene, l'apprezzamento della rilevanza dei fatti sopravvenuti deve essere compiuta con riguardo alla natura ed alla funzione dell'assegno. Con riferimento al contributo per il mantenimento della prole, pertanto, le circostanze sopravvenute possono incidere su tutti gli elementi che costituiscono presupposto per l'attribuzione dell'assegno, vale a dire tutti i criteri indicati nell'art. 337 ter c.c. per la quantificazione dell'assegno.
Nella fattispecie in esame non vi è dubbio che rispetto all'epoca della sentenza di separazione emessa il 12.02.2019, con la quale è stata determinata la misura dell'assegno, le esigenze dei figli sono aumentate in modo rilevante. Infatti, il figlio che aveva appena dieci anni ora è Per_2
un adolescente, mentre il figlio ha intrapreso gli studi Persona_1
universitari presso la facoltà di ingegneria di Torino ed è evidente che il suo mantenimento in detta città importa la necessità di sostenere spese molto superiori rispetto a quelle che sarebbero state necessarie se lo stesso
11 avesse continuato a vivere in Sicilia. D'altronde, la Suprema Corte (Cass.
Civ. 17055/2007; Cass. 6 novembre 2009, n. 23630; Cass. Civ. 8927/2012;
Cass. 1 marzo 2018 n. 4811; Cass. civ. 4 maggio 2023, n. 11724) ha rilevato che l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legata alla crescita, sicché, in qualche misura, non ha bisogno di specifica dimostrazione, legittimando così l'aumento dell'assegno di mantenimento anche in assenza di aumenti reddituali del genitore, quando trascorra un tempo piuttosto ampio, tale da determinare il passaggio del figlio minore ad una fase di vita caratterizzata da nuovi e maggiori bisogni.
Sennonché, nel caso in esame, le condizioni economiche del sono notevolmente peggiorate e non gli consentono neppure di PT
mantenere la contribuzione prevista in sede di separazione. Infatti, risulta che lo stesso è stato licenziato e percepisce l'indennità di disoccupazione di circa € 800,00, destinata a ridursi nel tempo, mentre in precedenza guadagnava circa € 1.800,00 al mese. La a affermato che tale CP_1
riduzione delle entrate era stata in una certa misura una conseguenza delle scelte di vita compiute dal e non poteva riflettersi sul suo obbligo PT
di mantenimento, poiché lo stesso avrebbero potuto continuare a lavorare nel medesimo settore trasferendosi nel nord Italia, come proposto a altri lavoratori della medesima ditta. Nondimeno, come già rilevato dal Giudice
Istruttore, con ordinanza del 09.11.2024, le circostanze allegate non consentono di verificare se le entrate che sarebbero state conseguibili da tale ipotetico lavoro, cui il avrebbe potuto accedere trasferendosi PT
nel nord Italia, avrebbero mai potuto compensare le maggiori spese che il avrebbe dovuto sostenere, oltre che gli inevitabili disagi e la PT
perdita delle seppure modeste entrate derivanti dai lavori “extra” che lo stesso continua a svolgere in Sicilia.
12 L'istruttoria compiuta sul punto ha, poi, confermato in larga parte le argomentazioni svolte dal Infatti, il teste PT Testimone_1
ha riferito che in prossimità della cessazione dell'attività, la
[...]
direzione delle acciaierie aveva informato i lavoratori CP_2
dipendenti che era possibile trasferirsi in aziende site a Brescia che lavoravano nel settore, previo colloquio, ma lo stesso teste ha specificato che non era stata la a fissare le condizioni per una CP_2
eventuale prosecuzione dell'attività lavorativa in altre ditte. Ancora più chiaramente il teste che pure aveva lavorato alle Testimone_2
dipendenze della ha ricordato che la Parte_3 CP_2
aveva dato, ai lavoratori delle ditte dell'indotto, due opzioni: o lavorare presso una ditta interinale, oppure lavorare a Bresca presso una ditta esterna;
lui aveva accettato quest'ultima soluzione e si era trasferito a
Brescia anche perché la proposta prevedeva che, per il primo mese, il vitto e l'alloggio sarebbero stati a carico del datore di lavoro;
nondimeno, dopo il primo mese, poiché la vita era molto cara ed avrebbe dovuto spendere quasi € 1.000,00 solo per la locazione di una casa, egli aveva fatto rientro in Sicilia. Analogamente, il teste ha affermato che era Testimone_3
stata la e non la a offrire la possibilità ai CP_2 Parte_3
lavoratori di trasferirsi nel nord Italia per lavorare in altre ditte nel medesimo settore;
in teste ha aggiunto che aveva voluto sperimentare tale offerta e si era recato a Brescia, ma, dopo avere effettuato il colloquio, era emerso che non c'erano le condizioni per essere assunto in un'altra ditta ed aveva dovuto ritornare a casa.
D'altro canto, il ha certamente conseguito il TF (essendo PT
tale circostanza non contestata, a nulla rilevando che lo stesso abbia affermato di avere destinato il TF all'estinzione di debiti pregressi, in mancanza di prova di tali debiti) e le sue entrate certamente non sono
13 limitate a quelle derivanti dalla indennità di disoccupazione, poiché è pacifico che lo stesso, già quando lavorava alle dipendenze della svolgeva anche dei lavori extra come giardiniere. Invero, Parte_3
il ha affermato che per tali lavori riceveva soltanto delle regalie, PT
ma si deve presumere che dopo il licenziamento dalla lo Parte_3
stesso abbia intensificato tale attività. Il teste o padre Testimone_4
della resistente ha, infatti, affermato che il svolge ormai con PT
regolarità e frequenza lavori di diverso tipo (nell'edilizia, nel giardinaggio, nei servizi funerari), che in precedenza svolgeva soltanto nelle giornate di sabato perché negli altri giorni era impegnato con la ditta per la quale lavorava. Analogamente, la teste madre della Testimone_5
resistente, ha affermato che il svolge con regolarità e con PT
frequenza lavori di muratura e tumulazione e giardinaggio per conto di terzi ed ha specificato che anche la settimana prima lo aveva visto lavorare a
Barcellona, presso una abitazione, accanto all'autostrada. Invero, il teste fratello del ricorrente, ha dichiarato che il proprio Testimone_6
congiunto non svolge alcun tipo di lavoro e che sono i familiari a doverlo aiutare pure per potere “mangiare”. Tale ultima deposizione non appare, però, affidabile, in quanto, da un lato, contrasta con le dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente in sede di udienza presidenziale, quando il PT
aveva dichiarato di svolgere dei lavoretti di giardinaggio per i quali riceveva soltanto piccole regalie e, dall'altro lato, appare smentita dalla documentazione video prodotta da parte resistente.
Tenuto conto, allora, delle esigenze dei figli, ritiene il collegio che, con decorrenza dal 01.07.2024 (vale a dire dalla data in cui è divenuto efficace il licenziamento del , l'assegno stabilito in sede di PT
separazione a titolo di contributo per il mantenimento dei figli vada ridotto ad € 300,00 mensili da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, a
14 titolo di contributo al mantenimento del figlio e vada ridotto Persona_1
ad € 200,00 mensili da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio le cui esigenze Per_2
appaiono inferiori rispetto a quelle del fratello maggiore. Tenuto conto, poi, del fatto che la risulta percepire una pensione di invalidità CP_1
dell'importo mensile di € 346,33, appare congruo rideterminare la misura della partecipazione di entrambi i genitori alle spese straordinarie nell'interesse dei figli nel 50 % ciascuno.
Va, infine, disattesa la domanda avanzata dalla olta al Parte_4
riconoscimento di un assegno divorzile.
La decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra la parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi
(Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del
28.01.2008), in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diverse sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti.
Mentre l'assegno di separazione ha funzione conservativa della precedente situazione economica, l'assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere determinato sulla base di criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato, anche se l'assetto economico relativo alla separazione può costituire un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione della condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi ( Cass.
Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011;
Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501;Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007;
Cass. 28 giugno 2007 n. 14921; Cass. 27 luglio 2005, n. 15728; Cass. 11 settembre 2001, n. 11575).
15 La normativa applicabile con riferimento all'assegno divorzile è quella contenuta nell'art. 5 legge 898/1970, così come modificato dalla legge 74/1987, il quale pone le condizioni richieste per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno. Ciò premesso, secondo il testo dell'articolo citato, l'attribuzione dell'assegno è subordinata alla specifica circostanza di fatto della mancanza in capo all'istante di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota pronuncia n. 18287 dell'11.07.2018, hanno interpretato il suddetto requisito nel senso che la mancanza di mezzi adeguati va esaminata alla luce degli altri criteri indicati nel medesimo articolo (durata del matrimonio, ragioni della separazione, contributo dato alla conduzione familiare ed al patrimonio comune), destinati a conferire rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale, in applicazione del principio di solidarietà che deve informare la funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno e che trova fondamento costituzionale nel principio della pari dignità dei coniugi (art. 2, 3, 29 Cost.). In particolare, le Sezioni Unite hanno sottolineato il significato del matrimonio come atto di libertà e di auto responsabilità, sicché all'assegno divorzile può essere assegnata o una funzione assistenziale, quando occorra assicurare ad entrambi gli ex coniugi il raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, o una funzione perequativa che tenga conto del contributo fornito da ciascun coniuge nella realizzazione della vita familiare, o una funzione compensativa, che tenga conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Naturalmente, il punto di partenza, anche nella nuova prospettiva ermeneutica indicata dalle
Sezioni Unite continua ad essere la sussistenza di un apprezzabile divario
16 nei redditi delle parti al momento della pronuncia di divorzio, quali risultano dalla documentazione fiscale prodotta (Cass. 12 luglio 2007, n.
15610; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; Cass. 16 luglio 2004, n. 13169;
Cass. 7 maggio 2002, n. 6541; Cass. 3 luglio 1997 n. 5986), ma l'adeguatezza dei redditi percepiti dalla parte richiedente l'assegno divorzile prescinde, a differenza dell'assegno di separazione, dal tenore di vita coniugale, dovendo essere valutata alla luce del principio costituzionale della parità sostanziale tra i coniugi, così come declinato negli artt. 2, 3 e 29 Cost.. Nell'applicazione del criterio unitario e integrato come sopra descritto (cd. criterio assistenziale-retributivo-compensativo), il giudice deve, pertanto, valutare il modello familiare, il contesto sociale del richiedente, le condizioni strettamente individuali che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori del nucleo familiare, in quanto “il profilo assistenziale deve essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale si inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa”.
Nella fattispecie in esame entrambe le parti versano in precarie condizioni economiche, poiché il dopo il licenziamento dalla PT
svolge soltanto dei lavori occasionali ed è, d'altronde, Parte_3
verosimile che anche la la quale percepisce una piccola CP_1
pensione di invalidità, possa occasionalmente svolgere dei lavoretti, sicché, tenuto conto anche del fatto che la ha il godimento della casa CP_1
coniugale, è dubbia la stessa sussistenza del “prerequisito” per il riconoscimento di un assegno divorzile, costituito dalla sussistenza un apprezzabile divario nelle condizioni economiche delle parti.
17 In ogni caso, non appare configurabile né una funzione assistenziale dell'assegno, né una funzione compensativa.
Con riferimento alla funzione assistenziale, va osservato che, proprio sulla base dei menzionati presupposti, la Suprema Corte ha sottolineato che, pur essendo la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti nel regime di separazione dei coniugi, non è possibile di regola riconoscere un assegno divorzile con funzione assistenziale pur in mancanza dei presupposti per un assegno di mantenimento nel regime della separazione o, comunque, un assegno divorzile di importo superiore all'assegno di mantenimento previsto nel regime della separazione, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, in quanto ciò non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile (Cass. civ. 28.02.2020 n. 5605).
Con riferimento, poi, alla funzione compensativa, la Suprema Corte
(Cass. civ. 29920/2022) ha evidenziato che condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli.
Infatti, va sottolineato che la condotta di un coniuge volta alla cura dei figli
è pur sempre attuativa dei doveri inderogabili derivanti per ciascun coniuge dal vincolo matrimoniale ed insuscettibili di diretta patrimonializzazione ex post in termini di mera corrispettività, specie se si considera che l'esigenza compensativa viene in simili casi soddisfatta attraverso la possibilità di godere del tenore di vita assicurato dai proventi dell'attività lavorativa
18 dell'altro coniuge. Di conseguenza, per conseguire il diritto all'assegno divorzile con funzione compensativa, il coniuge richiedente non può limitarsi ad allegare di essersi occupato della cura della prole, ma deve dare prova di avere rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali così da potere affermare che l'attuale situazione economica sia causalmente riconducibile a quelle scelte (Cass. civ. Sez. I, ordinanza n. 17144/2023), mentre nel caso in esame la non ha neppure offerto alcuna CP_1
prova sul punto. Parimenti, non è ravvisabile neppure una esigenza retributiva, che non è stata, peraltro, neppure allegata, poiché non vi sono elementi per potere affermare che l'asserito squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi.
Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della natura della controversia e della difficile prevedibilità dell'esito della lite in relazione alla complessità della situazione di fatto ed alla sua mutevolezza nel tempo.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1109/2023 R.G., così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Monforte San Giorgio (ME) il 31.05.2000 con atto trascritto al n. 2 parte II serie A anno 2000 tra PT
, nato a [...] il [...], e
[...] [...]
, nata a [...] il [...]; CP_1
2) conferma le statuizioni vigenti nel regime della separazione con riferimento all'affidamento del figlio minore alla sua Per_2
19 domiciliazione ed ai tempi di permanenza con il genitore non domiciliatario;
3) assegna a la casa coniugale, in essa Controparte_1
compreso il box auto e con esclusione della mansarda;
4) riduce con decorrenza dal 01.07.2024, l'assegno stabilito in sede di separazione a titolo di contributo per il mantenimento dei figli ad €
300,00 mensili da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT,
a titolo di contributo al mantenimento del figlio e ad Persona_1
€ 200,00 mensili da rivalutare annualmente in base agli indici
ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_2
ridetermina la misura della partecipazione di entrambi i genitori alle spese straordinarie nell'interesse dei figli nel 50 % ciascuno.
5) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla azione della
CP_1
6) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
7) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monforte San
Giorgio (ME) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì
08/07/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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