Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 24676/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 24676/2021
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusto mandato in Parte_1 C.F._1
calce all'atto di citazione, dall'avv. Benedetto La Peruta;
ATTRICE
E
in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti Controparte_1
conferita con atto per Notaio dott. in calce alla comparsa di costituzione di Persona_1
nuovo difensore depositata in data 28 febbraio 2023 (Rep. 22.594; Racc. 10.527), dall'Avvocatura Municipale a mezzo dell'avv. Ilaria Femiano, in aggiunta all'Avv. Carla Castelli che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta per l'udienza del 08.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 13 ottobre 2021, assumeva che il Parte_1
giorno 23 luglio 2016, mentre percorreva come pedone la via PA HI, era caduta al suolo a causa di una disconnessione presente sul marciapiede, non segnalato né visibile, riportando lesioni personali.
Pertanto, ritenendo che il sinistro fosse ascrivibile all'insufficiente manutenzione del manto stradale, l'attrice conveniva in giudizio il affinché quest'ultimo fosse Controparte_1
Si costituiva il il quale eccepiva in rito la nullità dell'atto di citazione per la Controparte_1
genericità della domanda e, nel merito, contestava l'imputabilità a sé dell'evento ritenendo che esso, al contrario, fosse riconducibile a colpa esclusiva della danneggiata.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 28 gennaio 2024 e, successivamente, con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n.1) c.p.c., l'attrice precisava che il sinistro si era verificato all'altezza del civico n. 110 di via PA HI intorno alle ore 12.30.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta e l'espletamento della prova orale.
All'udienza del 08 ottobre 2024 svolta nelle forme della trattazione scritta, questo giudice riservava la causa in decisione con decorrenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. dal successivo
10 ottobre
Si osserva in diritto.
1. In via preliminare, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
L'attore ha, infatti, seppure succintamente (ommettendo di indicare l'orario del sinistro ed il punto esatto della via cui l'occorso si sarebbe verificato), esposto le ragioni di fatto e di diritto poste alla base della domanda, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 163 n.
4-5 c.p.c.
D'altra parte, il convenuto ha articolato, sin dall'atto di costituzione in giudizio, contestazioni anche nel merito, di talchè certamente nessun pregiudizio si è verificato per l'esercizio del suo diritto di difesa.
2. Nel merito la domanda è infondata.
2.1. Ritiene il Tribunale che la fattispecie, così come prospettata dall'istante, vada correttamente ricondotta nell'alveo dell'art. 2051 c.c.
E' noto, infatti, che l'ormai consolidato orientamento della S.C. in tema di beni demaniali (per es.: le strade) e di responsabilità del custode mette in evidenza come tale responsabilità per i danni provocati dalla cosa in custodia trovi applicazione anche in relazione ai suddetti beni, in quanto l'obbligo di custodire il bene, sussistente a carico del ai sensi dell'art. 2051 c.c., CP_1
non può ritenersi escluso in ragione della sua estensione e dell'uso generalizzato cui il bene stesso è sottoposto, trattandosi di mere figure sintomatiche di un'impossibilità della custodia da parte della p.a. smentita dalla circostanza che, ove una strada sia poi collocata all'interno del perimetro urbano del territorio presidiato dall'autorità comunale, se ne deve presumere un effettivo potere di controllo in capo a quest'ultima, in quanto proprietaria. Peraltro, la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità ex ante, predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita.
In proposito, si osserva che, affinché possa configurarsi la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, è in concreto sufficiente che sussista il nesso causale tra il bene e il danno arrecato, laddove tale tipo di responsabilità è esclusa dal caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo, ivi incluso il fatto dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa (cfr. Cass. Civ., sez. VI , 20/02/2019, n. 4963;
Cass. Civ., sez. III , 05/03/2019 , n. 6326).
Ebbene, perché possa operare la presunzione di responsabilità di cui alla norma citata è pur sempre necessario che, a monte, l'attore abbia provato la sussistenza del rapporto causale tra la cosa in custodia e il danno. E ciò, mediante l'allegazione di un elemento intrinseco od estrinseco come fatto costitutivo idoneo a radicare il nesso eziologico;
elemento della cui puntuale prova è evidentemente sempre onerato lo stesso istante (Cass. 6677/2011).
In altri termini, il danneggiato non può limitarsi a dedurre l'esistenza di un'anomalia nella res e ad allegare la sussistenza del nesso causale tra questa e l'evento dannoso ma è tenuto, in base agli ordinari criteri di ripartizione dell'onere probatorio, a dare prova positiva dell'esistenza del dedotto elemento di anomalia.
2.2. Facendo applicazione dei principi sopra illustrati nel caso in esame, ritiene il Tribunale che non sia stata dimostrata la sussistenza del nesso eziologico tra l'anomalia dedotta e l'evento dannoso e, a monte, l'effettivo verificarsi del sinistro.
Valgano le considerazioni che seguono.
Occorre preliminarmente rilevare che l'istante ha genericamente dichiarato di essere caduta, mentre percorreva come pedone la via PA HI, a causa della presenza di un dislivello del manto stradale.
Null'altro ha precisato in ordine alla specifica dinamica dell'incidente.
Alla evidente genericità della prospettazione dell'attrice è seguita, poi, sul piano istruttorio, la carenza di prova dei fatti costitutivi della domanda.
Con specifico riferimento alla dinamica del sinistro, infatti, il primo teste escusso, S_ , ha dichiarato “all'improvviso ho visto mia NN cadere a terra, non so come è caduta
[...]
se davanti o lateralmente (…) La NN camminava sul margine sinistro della carreggiata indicato da me come marciapiede e dove mia NN è inciampata. (…) Mia NN è caduta all'incirca all'altezza del civico n. 110”; l'altro teste, , ha riferito “ricordo che Testimone_2
percorrevo via PA HI allorquando ho visto alla mia sinistra mia suocera che andava verso il supermercato e camminava sopra al piccolo marciapiede posto alla sinistra della detta strada. Ricordo che il marciapiede è un poco più alto della strada ed è largo nemmeno un metro. ricordo che mia suocera è caduta in avanti poiché è inciampata.”.
Nessuno dei testimoni, dunque, è stato in grado di fornire una deposizione dettagliata in ordine alle modalità in cui il sinistro si sarebbe verificato.
Come riportato, infatti, il primo teste, , ha dichiarato di non avere visto la Testimone_1
dinamica dell'evento mentre il secondo teste, , ha solo vagamente riferito Testimone_2
di avere visto l'attrice inciampare, senza ulteriori specificazioni.
Tanto basterebbe, ad avviso di chi scrive, a ritenere non sufficientemente provata la domanda così come prospettata, difettando la prova delle esatte modalità di accadimento del sinistro e, in definitiva, dell'imputabilità del fatto all'ente proprietario della via pubblica.
Difatti, le dichiarazioni rese dai testi sono insufficienti per ritenere provato che la CP_1
cadde a causa del cattivo stato di manutenzione della strada, non potendosi ritenersi sufficiente, ai fini della prova del nesso eziologico, il solo riferimento - fatto genericamente dai testi escussi - alla caduta dell'attrice, in quanto la stessa caduta ben potrebbe essere imputabile ad una mera perdita di equilibrio, ovvero ad una disattenzione della stessa.
Vale appena richiamare, a tal proposito, il consolidato insegnamento della Suprema Corte secondo il quale, poiché il caso fortuito è da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo, ivi incluso il fatto dello stesso danneggiato, nella fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 c.c.
A ciò si aggiunga poi che, con riguardo alla descrizione del punto esatto in cui sarebbe caduta l'attrice, emerge una discrepanza delle deposizioni testimoniali che, se analizzata nel quadro allegativo e probatorio complessivo, induce maggiormente a dubitare dell'attendibilità della tesi attorea.
Si consideri, infatti, che, mentre il teste ha individuato, quale punto esatto della caduta, S_
il margine sinistro della carreggiata sottostante il marciapiede, diversamente l'altro teste ha evidentemente fatto riferimento al marciapiede sovrastante il tratto di strada sconnesso laddove ha dichiarato che l'attrice camminava “sopra al piccolo marciapiede posto alla sinistra della detta strada. Ricordo che il marciapiede è un poco più alto della strada ed è largo nemmeno un metro” (cfr. foto allegata alla memoria 183 co. 6 n.1) c.p.c., produzione attrice).
Non appare fuori luogo evidenziare, a questo punto, la discrepanza esistente anche tra le dichiarazioni rese dall'attrice al momento dell'accettazione dei due ospedali dove si recò dopo il fatto.
Ed invero, come emerge dal primo referto, ai sanitari del pronto soccorso dell'Ospedale di “San
Giovanni Bosco” l'attrice dichiarò di essere caduta a causa del manto stradale dissestato di via
PA HI (cfr. copia del referto del 23.07.2016 ore 11.54 in produzione attrice); successivamente, in occasione dell'accettazione presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
"Cardarelli" di dove si recò alcune ore dopo, l'attrice affermò invece di essere caduta in CP_1
un altro luogo, ossia via San RE (cfr. copia del referto del 23.07.2016 ore 15.17 in produzione attrice).
Orbene, a parere di chi scrive, le rilevate discrepanze ravvisabili tra le deposizioni testimoniali ed il contrasto tra quanto dichiarato dalla parte ai sanitari dei due presidi ospedalieri, rendono assolutamente indeterminato il luogo ed il punto esatto in cui è avvenuto il sinistro.
Così stando le cose, ritiene questo giudice che il quadro probatorio emerso dall'attività istruttoria svolta sia, per le segnalate lacune e per le evidenti contraddizioni, insufficiente a ritenere provati i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda la quale, pertanto, va rigettata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M.
147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto, ridotto in considerazione della complessità delle questioni trattate e dell'esito del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al N.R.G. 24676/2021, così provvede:
A) Rigetta la domanda dell'attrice;
B) condanna l'attrice, al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.583,90 (di cui € 3.553,90 per compensi ed € 30,00 per spese), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA;
Così deciso in Napoli, il 21 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi