Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 235/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Raffaella Genovese Presidente
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato il 9 gennaio 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 235/2024, del ruolo generale lavoro
T R A
DEL Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Marone,
APPELLANTE
E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato,
APPELLATI
OGGETTO: Accertamento diritto all'attribuzione della Carta Elettronica, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, per il personale docente a tempo determinato – docente tutt'ora in servizio – adempimento in forma specifica.
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
La sentenza, in particolare, ha accolto il ricorso relativamente agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e lo ha, invece, rigettato per gli anni 2019/2020 e 2020/2021 in quanto sarebbe decorso il termine biennale di decadenza ai sensi dell'art. 6, co. 6, d.p.c.m. 28.11.2016.
L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rilevato che il riconoscimento del diritto al beneficio economico reclamato avrebbe comportato una
“discriminazione alla rovescia” con un maggior vantaggio per il docente precario rispetto a quello a tempo indeterminato in ragione del termine di fruizione biennale del bonus docente;
l'appellante ha sostenuto l'erroneità di tale pronuncia, anche alla luce della sopravvenuta sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023 con la quale la Corte di Cassazione ha risolto la questione controversa relativa al diritto dei docenti a tempo determinato alla fruizione di tale beneficio. Con un secondo motivo di gravame, l'appellante, ha contestato la statuizione in ordine alle spese di lite denunciando la violazione dell'art. 92 c.p.c. Per tali motivi ha chiesto riformarsi la sentenza gravata con riconoscimento del beneficio reclamato, con vittoria di spese di lite.
Si sono costituiti il e l , i quali hanno Controparte_1 CP_3 riconosciuto che dalla pronuncia della Suprema Corte richiamata dall'appellante si evinceva la fondatezza dell'avversa pretesa;
sulle spese di lite, invece, hanno contestato la fondatezza della censura mossa dall'appellante e pertanto, ne hanno chiesto il rigetto.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Il thema decidendum concerne il riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico pari ad € 500,00 annui, tramite la cd. Carta elettronica o Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per il personale docente a tempo determinato.
La questione controversa, in effetti, è stata risolta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023, la quale, come correttamente deduce l'appellante, ha enunciato i principi di diritto che di seguito si richiamano:
2 “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art.
1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
Dunque, la Suprema Corte ha sancito in maniera chiara la spettanza della Carta elettronica anche per il personale docente non di ruolo, in presenza di determinati requisiti, ovvero in presenza di “...incarichi annuali fino al 31.8…” o “…incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6”.
Nel caso in esame, l'appellante ha dedotto di essere stata una docente precaria di scuola secondaria di primo grado e di aver svolto servizio in favore dell'amministrazione resistente in virtù di vari contratti a tempo determinato a partire dall'anno scolastico 2019/20 e sino all'anno scolastico 2022/23.
Dall'esame della documentazione versata in atti risulta che l'appellante, per l'a.s. 2019/20 ha ricevuto un incarico con decorrenza dal 24.9.2019 e fino al 30.6.2020; e, per l'a.s. 2020/2021 ha ricevuto un incarico dal 7.11.2020 al 31.8.2021. 3 Dunque, emerge la sussistenza in capo all'appellante di tutti i requisiti per poter aver accesso al beneficio economico reclamato, avendo sempre avuto incarichi di docenza fino al termine di ogni anno scolastico.
In ordine alla tutela da accordare ai docenti che non beneficavano tempestivamente del bonus in argomento – come nel caso che ci occupa - la Suprema Corte, nella succitata pronuncia, ha delineato una differenziazione a seconda della condizione in cui veniva a trovarsi il docente al momento in cui reclamava detto beneficio;
per i docenti che risultavano “…iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza
o transitati in ruolo…” spettava l'adempimento in forma specifica del diritto;
mentre, per i docenti “…fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze” era accordata una tutela risarcitoria.
Nel caso in esame, l'appellante in primo grado ha dichiarato di lavorare attualmente alle dipendenze del il quale non ha contestato la circostanza, dovendosi, CP_1 pertanto, ritenere provata la permanenza all'interno dell'organizzazione scolastica con conseguente diritto all'esecuzione in forma specifica. Del resto, la docente non ha chiesto di fruire del beneficio in termini economici con risarcimento per equivalente ma attraverso accredito sulla carta docente.
Resta da trattare soltanto la questione della decadenza dal diritto al beneficio della Carta elettronica su cui si è fondata la pronuncia di rigetto qui impugnata.
Il Giudice di prime cure ha negato il diritto reclamato dall'odierna appellante, ritenendo fossero oramai decorsi i termini di fruibilità dei crediti in argomento, i quali, secondo le disposizioni ministeriali, dovevano essere utilizzati entro la fine dell'anno scolastico nel corso del quale veniva erogato il bonus ed in ogni caso, non poteva accumularsi un credito superiore alle due annualità con conseguente obbligo per l'avente diritto alla fruizione del credito entro il biennio.
Si rileva che, anche su questo punto, è venuta in soccorso la succitata pronuncia della
Suprema Corte, la quale ha chiarito che: “Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Dunque, in ossequio ai principi della giurisprudenza di legittimità sopra richiamati, va riconosciuto il diritto dell'appellante al beneficio dell'accredito sulla Carta elettronica in misura pari ad € 500,00 annui con riferimento alle annualità scolastiche 2019/2020 e 2020/2021 in relazione alle quali, del resto, non è maturato il termine prescrizionale quinquennale come chiarito dalla Suprema corte.
Sulle spese di lite, invece, il motivo di gravame proposto dall'appellante non può ritenersi fondato.
4 L'art. 92 comma 2, c.p.c., di cui l'appellante lamenta la violazione da parte del Giudice di prime cure, stabilisce che: “se vi è soccombenza reciproca o concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
Ebbene, deve evidenziarsi la legittimità della compensazione effettuata dal giudice di prime cure se si considera che all'epoca della proposizione del ricorso giudiziario il riconoscimento del diritto per cui è causa non era affatto pacifico.
Va rilevato che il ricorso di primo grado è stato depositato in data 30 marzo 2023, prima che intervenisse la sentenza della Suprema Corte n. 29661 in data 27.10.2023, che ha rappresentato il primo intervento della massima giurisprudenza nazionale sul riconoscimento del diritto azionato dalla docente. In detta pronuncia, del resto, è stato opportunamente sottolineato che la Corte di Giustizia era già intervenuta il 18 maggio
2022 (nella causa C - 450/21), osservando che il beneficio della Carta Docenti attenesse all'ambito delle "condizioni di impiego" (punti 35-38) ed escludendo che la sola circostanza della durata dei rapporti potesse costituire ragione obiettiva (punto 46) in presenza di un "lavoro identico o simile" e quindi di comparabilità (punti 41-43); per cui, ha continuato la Corte, la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito osterebbero ad una normativa nazionale che riservasse quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In definitiva la Corte di Giustizia ha fatto riferimento a principi cardine già rinvenibili nella Direttiva 1999/70/CE ed alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla stessa e la Suprema Corte era vincolata al dictum della Corte sovranazionale.
Ne discende, allora, che alla data del 30 marzo 2023 la questione dedotta in giudizio dalla per l'annualità 2019/2020 e 2020/2021 era stata solo da pochi mesi definitivamente risolta in senso favorevole ai docenti a tempo determinato.
Pertanto, in considerazione della incertezza all'epoca sussistente, correttamente il primo giudice ha operato la compensazione delle spese.
Per i motivi esposti, l'appello va parzialmente accolto con riforma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado si compensano, stante l'accoglimento solo parziale del ricorso e la novità della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte così decide, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma parziale della sentenza impugnata:
- dichiara il diritto dell'appellante alla Carta elettronica di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, nella misura di € 500,00 annui, relativamente agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021;
5 - per l'effetto, condanna il all'assegnazione in Controparte_1 favore dell'appellante della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per i suddetti anni scolastici, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, con conseguente emissione dei buoni elettronici, ciascuno di importo di € 500,00.
- compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Napoli, 9.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Raffaella Genovese
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