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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/02/2025, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Mauro Pacifico, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 978/2024 avente ad oggetto: appalto
TRA
), rappr.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Massimiliano Costantini del Foro di Milano
ATTORE
E
( ), con sede in Milano al piazzale Controparte_1 P.IVA_1
Cadorna n. 13
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'odierna udienza di discussione del 26.2.2025, l'attore, riportandosi alle conclusioni rese nell'apposito foglio depositato telematicamente, così concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria e incidentale, così giudicare:
In via principale:
a) Accertare e dichiarare, per le causali meglio esposte in narrativa, l'inadempimento contrattuale di non scarsa importanza perpetrato della e, per l'effetto, i) pronunciare la risoluzione del contratto Controparte_1 di appalto perfezionatosi tra le parti e di cui al sub “All. A - doc. 1” ai sensi dell'art. 1453 c.c.; ii) condannare la società Appaltatrice, CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione,
[...] in favore del ricorrente Sig. , della somma di Euro Parte_1 63.202,02 (di cui Euro 36.001,01 direttamente incassati dall'odierna resistente ed Euro 27.201,01 a titolo del perso sconto in fattura), ovvero di quella maggiore o minor somma che l'Ill.mo Tribunale adito reputerà dovuta nel corso del giudizio, oltre interessi sull'importo rivalutato dalla data dell'incasso alla restituzione effettiva.
1 In via subordinata:b) nella denegatissima e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda formulata in via principale al punto a), accertare e dichiarare, per le causali meglio esposte in narrativa, l'inadempimento contrattuale di non scarsa importanza perpetrato della e, per l'effetto, i) pronunciare la risoluzione del contratto Controparte_1 di appalto perfezionatosi tra le parti e di cui al sub “All. A - doc. 1” ai sensi dell'art. 1453 c.c.; ii) disporre la riduzione del prezzo corrisposto dal ricorrente alla resistente in forza alle conclusioni contenute nell'elaborato peritale della Dott.ssa e ai lavori effettivamente Per_1 eseguiti dalla iii) condannare la società Appaltatrice, Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla restituzione, in favore del ricorrente Sig. , della Parte_1 somma di Euro 27.198,19 (18.398,19 + 8.800,00), ovvero di quella maggiore
o minor somma che l'Ill.mo Tribunale adito reputerà dovuta nel corso del giudizio, oltre interessi sull'importo rivalutato dalla data dell'incasso alla restituzione effettiva.
In ogni caso:
- Accertare e dichiarare, per le causali specificate in narrativa, i danni patrimoniali e non patrimoniali, conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento contrattuale di non scarsa importanza perpetrato dalla
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 patiti et patiendi dal ricorrente e, per l'effetto, condannare la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno emergente, in favore del Sig. , da Parte_1 quantificarsi nell'importo di Euro 4.472,86 o nella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudicante reputerà dovuta nel corso del giudizio, anche in via equitativa, ed oltre al risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile da quantificarsi sulla base del valore locativo del cespite ovvero in via equitativa, il tutto con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo effettivo, nonché alla corresponsione della penale di cui all'art. 12 del contratto di appalto pari ad € 100,00 giornalieri con decorrenza dall'11.06.2022 sino al pagamento effettivo.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario in relazione al presente giudizio e alla procedura cautelare ex artt. 696 e 696bis c.p.c., nonché rimborso delle competenze corrisposte dal ricorrente al CTU Dott.ssa (Cfr. Doc. 5) e ai CTP Per_1
Geom. e Sig. (Cfr. Doc. 7).”. Persona_2 Per_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, , in sintesi, Parte_1 deduceva: a) di aver stipulato con la un contratto Controparte_1 d'appalto avente ad oggetto la ristrutturazione della propria villetta sita in Limbiate;
b) che in detto contratto le parti avevano concordato un prezzo a corpo, comprensivo dell'IVA, di € 54.402,02, un termine per il completamento dei lavori scadente il 10.6.2022 ed una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nel completamento dei lavori;
c) che, tuttavia, la CP_1
ponendo in essere una condotta di grave inadempimento, per un verso,
[...] non aveva portato a compimento l'opera e, per altro verso, non aveva eseguito a regola d'arte le lavorazioni effettivamente realizzate;
d) che, pertanto, esso attore aveva incardinato innanzi al Tribunale, nei confronti della CP_2
[..
[...] un procedimento per accertamento tecnico preventivo;
e) che la C.T.U.
[...] resa all'esito di tale procedimento aveva integralmente confermato sia il mancato completamento dell'opera, precisando che le lavorazioni non eseguite dall'appaltatrice avevano un valore pari ad € 18.398,19, sia la presenza di difetti in quanto realizzato dall'appaltatrice, quantificando il costo dei necessari lavori di emenda in € 4.472,86 comprensivi di IVA;
f) che esso attore aveva versato all'appaltatrice la complessiva somma di € 36.001,01; g) che, inoltre, l'appaltatrice, tramite il meccanismo del cd. sconto in fattura, aveva ricevuto la cessione del credito fiscale pari al 50% del prezzo concordato dei lavori e cioè per complessivi € 27.201,01.
Sulla scorta di tali assunti fattuali, l' proponeva, nei confronti della Pt_1
, le domande di cui alle conclusioni sopra riportate. CP_1
La , pur regolarmente evocata in giudizio, rimaneva CP_1 contumacia.
Tutto ciò premesso, le domande attoree nei limiti di cui in appresso, sono fondate e, pertanto, entro i medesimi limiti, vanno accolte.
Ed, invero, documentata l'esistenza del contratto d'appalto oggetto di lite, dal contenuto della C.T.U. resa all'esito del procedimento per A.T.P. R.G.
43602/2022, le cui risultanze tecniche sono pienamente condivise da questo
Giudicante trattandosi di elaborato rispondente ai quesiti, immune da vizi tecnico-logici e sufficientemente esaustivo, risulta positivamente dimostrato, per un verso, che la non ha dato integrale esecuzione CP_1 all'appalto di cui si tratta, omettendo l'esecuzione delle lavorazioni analiticamente indicate dall'ausiliario alle pagg. 35 e 36 dell'elaborato peritale per un valore complessivo (determinato secondo i prezzi dell'originario computo metrico inter partes e comprensivo di IVA) di € 18.398,19, e, per altro verso, che le lavorazioni effettivamente realizzate dalla CP_1 sono affette dai vizi, compiutamente indicati dall'ausiliario alle pagine da 9 a 35 dell'elaborato peritale (ci si riferisce naturalmente ai quei soli difetti che il C.T.U. ha effettivamente ricondotto ad errori esecutivi dell'appaltatrice), essendo necessarie, per riportare quanto realizzato alle regole dell'arte, opere di emenda richiedenti un esborso complessivo di € 4.472,86 (comprensivi di IVA).
Alcun dubbio può, poi, sorgere circa la gravità della condotta di inadempimento della , atteso che tale condotta, per quanto CP_1 appena esposto, si è risolta nell'omessa realizzazione di una notevole porzione dell'opera (avendo l'appaltatrice, in sostanza, realizzato meno dei due terzi di quanto ad essa appaltato) e nella presenza in quanto effettivamente realizzato di vizi aventi, a loro volta, una complessiva consistenza assolutamente non trascurabile.
Il contratto per il quale è lite va, dunque, effettivamente essere risolto per grave inadempimento dell'appaltatrice.
3 Venendo, pertanto, alle conseguenti statuizioni restitutorie va, poi, osservato che, come è noto, poiché l'appalto d'opera non è un contratto di durata, la risoluzione di tale contratto certamente opera retroattivamente.
In ipotesi di parziale realizzazione dell'opera, tuttavia, stante l'impossibilità di restituzione in natura di quanto realizzato dall'appaltatore, ai fini della corretta ed integrale restitutio in integrum, va considerato, in detrazione rispetto alle ragioni restitutorie del committente, il “compenso” spettante all'appaltatore con riferimento a quanto dallo stesso effettivamente realizzato.
Nella specie, come già sopra riportato, è stato accertato che il valore complessivo delle lavorazioni non eseguite dalla è pari ad € CP_1
18.398,19, il che conduce, per sottrazione, a determinare il “compenso” spettante all'appaltatrice, a titolo di restitutio in integrum, per i lavori da essa effettivamente eseguiti in € 36.003,83 (pari ad € 54.402,02 meno € 18.398,19).
Nella fattispecie concreta deve, tuttavia, considerarsi: a) che, come risulta ex actis, la , attraverso il meccanismo del cd. sconto in fattura, si è CP_1 già avvantaggiata della cessione del credito fiscale relativo al bonus applicabile alla fattispecie (50% del costo dell'opera); b) che tale credito fiscale deve, però, ritenersi esistente limitatamente al 50% del valore (come detto € 36.003,83) delle sole lavorazioni effettivamente realizzate e, dunque, per € 18.001,91, non essendo ipotizzabile la spettanza del beneficio fiscale di cui si tratta in relazione a quella parte di lavori non realizzati.
Pertanto, in definitiva, il residuo “compenso” spettante all'appaltatrice a titolo di restitutio in integrum va determinato in € 14.401,08 (pari ad € 36.003,83 meno 18.001,91).
Ne deriva che, poiché l'attore ha documentato l'avvenuto pagamento in favore della del complessivo importo di € 36.001,01, la convenuta va CP_1 condannata alla restituzione, in favore dell'attore, dell'importo differenziale di
€ 21.599,93 (pari ad € 36.001,01 meno € 14.401,08).
Su tale somma restituenda sono, inoltre, dovuti gli interessi, al saggio di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo.
Quanto alla domanda risarcitoria pure avanzata dall'attore, deve, poi, in primo luogo, rilevarsi che, come sopra già anticipato, sulla scorta della C.T.U. resa all'esito del precedente procedimento per A.T.P., deve ritenersi accertato che, in relazione ai difetti presenti in quanto realizzato dalla , sono CP_1 necessarie opere di emenda il cui costo è stato quantificato dall'ausiliario in €
4.472,86.
Tanto certamente rappresenta una posta di danno al cui risarcimento l'attore ha diritto.
La medesima posta di danno, trattandosi di debito di valore, ed avuto riguardo all'epoca di redazione della C.T.U. (10.5.2023), va liquidata, all'attualità,
4 applicando la rivalutazione secondo indice ISTAT FOI alla predetta somma di 4.472,86 dal 10.5.2023 ad oggi, in € 4.557,84.
Deve, inoltre, riconoscersi, in favore dell'attore, sempre a titolo di risarcimento del danno, il rimborso di quanto corrisposto dall' in Pt_1 favore del geom. in relazione alla redazione della perizia di parte Per_2 stragiudiziale da questi resa e cioè della somma di € 577,20 (cfr. sub doc. n. 7 in produzione attorea – è da notare che l'ulteriore esborso di € 220,50 ivi documentato non è riferibile alla redazione della perizia di cui si tratta), trattandosi di elaborato da ritenersi utile, in un'ottica ex ante, ai fini di una più celere definizione del contenzioso.
Anche tale posta di danno va, poi, attualizzata avuto riguardo alla svalutazione monetaria medio tempore determinatasi secondo l'indice ISTAT FOI, e va, pertanto, liquidata all'attualità in € 587,01.
Ritiene, invece, il Tribunale che non possa riconoscersi, in favore dell'attore, l'ulteriore posta di danno da questi invocata in relazione alla dedotta mancata disponibilità del proprio immobile.
Al riguardo deve, infatti, rilevarsi, per un verso, che l' non ha allegato Pt_1 alcuna specifica circostanza tecnico-fattuale dalla quale avrebbe potuto evincersi che dalla condotta inadempiente della convenuta è derivata o deriverà l'impossibilità di fruire del proprio immobile per un determinato periodo di tempo (né una tale circostanza emerge, di per sé, in relazione alla natura delle lavorazioni non realizzate o dei difetti da eliminare in quanto realizzato) e, per altro verso, che l'attore non ha, in ogni caso, offerto al processo alcun elemento, ragionevolmente in suo possesso, ai fini della liquidazione dell'invocato danno sia pure in via equitativa.
Pertanto, in definitiva, il danno risarcibile al cui risarcimento va condannata la ammonta complessivamente ad € 5.144,85 (pari ad € 4.557,84 CP_1 più € 587,01).
Va, in ultimo, respinta la domanda di pagamento della penale da ritardo pure avanzata dall' . Pt_1
Al riguardo, deve, infatti, osservarsi che, se è vero che, in generale, anche in ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento può essere riconosciuta come dovuta la penale correlata al ritardo nell'adempimento laddove la condotta esecutiva della controparte si sostanzi dapprima in un ritardo e solo successivamente in un inadempimento definitivo e di gravità tale da fondare la pronuncia di risoluzione, tuttavia, nella specie, l'attore nulla ha specificamente dedotto in proposito, essendosi, sostanzialmente, limitato, quanto all'inadempimento della , a fare riferimento allo stato di fatto CP_1 del proprio immobile all'esito dei lavori eseguiti.
Le spese di lite, ivi comprese quelle relative al precedente procedimento per
A.T.P. R.G. 43602/2022, seguono la soccombenza assolutamente prevalente della convenuta e si liquidano come in dispositivo in base al valore del decisum.
5 Deve, infine, disporsi la trasmissione di copia della presente sentenza all'Agenzia delle Entrate per le valutazioni di competenza in ordine all'incentivo fiscale di cui si è detto in relazione a quanto sopra accertato in fatto, segnatamente quanto al valore (€ 36.003,83) dei lavori effettivamente realizzati dalla Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunziando sulle domande proposte, contrariis reiectis, così provvede:
1. dichiara risolto il contratto inter partes per grave inadempimento della
Controparte_1
2. in parziale accoglimento della relativa domanda attorea, condanna la alla restituzione, in favore di , della Controparte_1 Parte_1 somma di € 21.599,93 oltre interessi al saggio di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo;
3. in parziale accoglimento della relativa domanda attorea, condanna la al pagamento, in favore di , a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento danni, della somma di € 5.144,85;
4. rigetta la domanda di pagamento della penale da ritardo proposta da
; Parte_1
5. condanna la al rimborso, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese di lite del presente giudizio e del precedente
[...] procedimento per A.T.P. R.G. 43602/2022, complessivamente liquidate in
€ 3.901,24 per spese vive di C.T.U., in € 719,50 per altri esborsi ed in € 9.000,00, oltre accessori per legge dovuti, per compensi professionali di avvocato;
6. manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza all'Agenzia delle Entrate per le valutazioni di competenza. Così deciso in Milano addì 27.2.2025
Il Giudice
(dott. Mauro Pacifico)
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