TRIB
Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 16/01/2024, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
RG n. 1759/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 16/01/2024 nella causa n. 1759/2019 RGL, promossa da:
, difeso dall'Avv.to BARROCU GIACOMO LUCA Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE Conclusioni di parte ricorrente: Accertato che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze di per il periodo dal 22.05.2014 al 27.08.2017 con le Controparte_1 modalità e nei termini di cui alla narrativa, svolgendo sempre mansioni corrispondenti a quelle previste per inquadramenti di V livelli CCNL commercio, Voglia condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere Controparte_1 in favore del ricorrente, a titolo di 13^, 14^ mensilità e T.F.R., ai sensi degli artt. 2099 c.c. 36 Cost., la somma complessiva di €. 3.088,50, o quella che riterrà di giustizia in corso di causa, con interessi e rivalutazione come per legge, con rifusione delle spese, competenze ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge. Motivi della decisione osservato che:
− il ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della Parte_1 società convenuta presso la rivendita di fiori e piante sita in via Buddi CP_1
Buddi 40, in qualità di operaio, V livello CCNL commercio, dal 22/05/2014 al 05/01/2018 quando si è dimesso per giusta causa;
di aver svolto l'orario di venti ore settimanali dal 22/05/2014 al 31/07/2016 e di 32 ore e 30 minuti dal 01/08/2016 al 27/08/2017, ultimo giorno in cui ha prestato l'attività lavorativa;
di aver osservato il seguente orario: a settimane alterne dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, mentre dal 01.08.2016 al 27.08.2017, sempre a settimane a settimane alterne, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15.00 e dalle ore 13.30 alle ore 19.00; di essere stato sottoposto al potere direttivo e gerarchico di Parte_2
, legale rappresentante della società convenuta;
che il datore di lavoro
[...] dal mese di gennaio 2016 ha omesso di presentare le denunce contributive e
1 non ha poi comunicato la cessazione del rapporto di lavoro;
di non avere ricevuto copia né del contratto né delle buste paga;
di essere stato pagato in contanti;
ha pertanto rassegnato le conclusioni sopra riportate;
- la convenuta è rimasta contumace;
− su ordine del giudice, sono stati prodotti: estratto conto previdenziale, scheda del Centro per l'impiego, conteggi dettagliati, notifiche dell'ordinanza ammissiva Org di interpello e copia atti relativi all'accertamento svolto dall' in seguito alla denuncia del lavoratore;
− con note del 23/6/23 parte ricorrente ha precisato che l'ammontare dovuto per i titoli dedotti è di € 8.453,31;
− la documentazione prodotta e l'istruttoria orale svolta consentono di ritenere provata l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua durata e l'orario svolto dal ricorrente (cfr. estratto conto previdenziale, scheda del Centro per l'impiego, Org atti relativi all'accertamento svolto dall' , dichiarazioni testi e;
Tes_1 Tes_2
− alla luce di tali elementi di prova, alla mancata comparizione di parte resistente per rendere l'interrogatorio formale deve attribuirsi valore ammissivo dei fatti dedotti ex art. 232 c.p.c.;
− il lavoratore sostiene di non aver ricevuto il pagamento della tredicesima, quattordicesima e del TFR;
− il conteggio allegato alle note del 23/6/23 appare conforme alla normativa del settore applicabile e correttamente redatto in base ai dati di fatto accertati ed in ogni caso non è stato contestato da parte convenuta;
− parte convenuta non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente le spettanze risultanti da tale conteggio, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.;
− l'importo lordo complessivo dovuto a parte ricorrente per i titoli dedotti ammonta dunque ad € 8.453,31;
− dal giorno di maturazione del diritto spettano altresì a parte ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato;
− in quanto soccombente parte convenuta va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente con pagamento in favore dello Stato essendo parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente della somma lorda di € 8.453,31 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.100, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Sassari, 16/01/24 La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 16/01/2024 nella causa n. 1759/2019 RGL, promossa da:
, difeso dall'Avv.to BARROCU GIACOMO LUCA Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE Conclusioni di parte ricorrente: Accertato che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze di per il periodo dal 22.05.2014 al 27.08.2017 con le Controparte_1 modalità e nei termini di cui alla narrativa, svolgendo sempre mansioni corrispondenti a quelle previste per inquadramenti di V livelli CCNL commercio, Voglia condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere Controparte_1 in favore del ricorrente, a titolo di 13^, 14^ mensilità e T.F.R., ai sensi degli artt. 2099 c.c. 36 Cost., la somma complessiva di €. 3.088,50, o quella che riterrà di giustizia in corso di causa, con interessi e rivalutazione come per legge, con rifusione delle spese, competenze ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge. Motivi della decisione osservato che:
− il ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della Parte_1 società convenuta presso la rivendita di fiori e piante sita in via Buddi CP_1
Buddi 40, in qualità di operaio, V livello CCNL commercio, dal 22/05/2014 al 05/01/2018 quando si è dimesso per giusta causa;
di aver svolto l'orario di venti ore settimanali dal 22/05/2014 al 31/07/2016 e di 32 ore e 30 minuti dal 01/08/2016 al 27/08/2017, ultimo giorno in cui ha prestato l'attività lavorativa;
di aver osservato il seguente orario: a settimane alterne dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, mentre dal 01.08.2016 al 27.08.2017, sempre a settimane a settimane alterne, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15.00 e dalle ore 13.30 alle ore 19.00; di essere stato sottoposto al potere direttivo e gerarchico di Parte_2
, legale rappresentante della società convenuta;
che il datore di lavoro
[...] dal mese di gennaio 2016 ha omesso di presentare le denunce contributive e
1 non ha poi comunicato la cessazione del rapporto di lavoro;
di non avere ricevuto copia né del contratto né delle buste paga;
di essere stato pagato in contanti;
ha pertanto rassegnato le conclusioni sopra riportate;
- la convenuta è rimasta contumace;
− su ordine del giudice, sono stati prodotti: estratto conto previdenziale, scheda del Centro per l'impiego, conteggi dettagliati, notifiche dell'ordinanza ammissiva Org di interpello e copia atti relativi all'accertamento svolto dall' in seguito alla denuncia del lavoratore;
− con note del 23/6/23 parte ricorrente ha precisato che l'ammontare dovuto per i titoli dedotti è di € 8.453,31;
− la documentazione prodotta e l'istruttoria orale svolta consentono di ritenere provata l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua durata e l'orario svolto dal ricorrente (cfr. estratto conto previdenziale, scheda del Centro per l'impiego, Org atti relativi all'accertamento svolto dall' , dichiarazioni testi e;
Tes_1 Tes_2
− alla luce di tali elementi di prova, alla mancata comparizione di parte resistente per rendere l'interrogatorio formale deve attribuirsi valore ammissivo dei fatti dedotti ex art. 232 c.p.c.;
− il lavoratore sostiene di non aver ricevuto il pagamento della tredicesima, quattordicesima e del TFR;
− il conteggio allegato alle note del 23/6/23 appare conforme alla normativa del settore applicabile e correttamente redatto in base ai dati di fatto accertati ed in ogni caso non è stato contestato da parte convenuta;
− parte convenuta non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente le spettanze risultanti da tale conteggio, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.;
− l'importo lordo complessivo dovuto a parte ricorrente per i titoli dedotti ammonta dunque ad € 8.453,31;
− dal giorno di maturazione del diritto spettano altresì a parte ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato;
− in quanto soccombente parte convenuta va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente con pagamento in favore dello Stato essendo parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente della somma lorda di € 8.453,31 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.100, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Sassari, 16/01/24 La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
2