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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 19/06/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Claudia Montagnoli Consigliere estensore dott. Thomas Weissteiner Consigliere Oggetto:
differenze ha pronunciato la seguente retributive
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 24/2023 RGL
promossa
da
di c.f./p.i. Parte_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante, con sede in P.IVA_1
39011 Lana (BZ), Piazza Johann Tribus 13, e di CP_1
c.f. in proprio ed in qualità di socio CodiceFiscale_1
accomandatario della ditta Restaurant Traube s.a.s. Di Gamper
Lukas - 39011 Lana (Bz) - Vicolo S. Caterina 8 rappresentati e difesi dall'avvocato Bernhard Andrich del foro di Bolzano con domicilio eletto presso il di lui studio in 39012 Merano (BZ) Via
delle Palade 97/C, giusta procura sub RG 118/2022
- appellanti -
1 contro
, c.f. nato in [...] P_ CodiceFiscale_2
il 26.01.1988, residente a [...],
con l'avv. Gianni Lanzinger e l'avv. Carlo Lanzinger di Bolzano,
proc. e dom. in 39100 Bolzano, Piazza della Vittoria 7/3, giusta delega allegata al ricorso ex art. 414 c.p.c. dd. 15.3.2022.
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 61/2023 di data 20.04.2023 -
differenze retributive -
Causa decisa all'udienza dell'11.06.2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante (v. atto di appello del 15
maggio 2023):
A) Accertare e dichiarare che l'appellato non ha adempiuto al
proprio onere della prova riguardo agli asseriti crediti da lavoro
straordinario e quindi riformare la sentenza 61/2023 nel senso
del rigetto della corrispondente domanda dell' ; P_
B) Accertare e dichiarare, per le ragioni sopra enunciate, che non
vi è alcuna prova della sussistenza in concreto di un timore di
licenziamento in capo all' ; P_
C) Accertare e dichiarare, per le ragioni sopra enunciate, come
prescritti tutti gli asseriti crediti azionati dallo stesso per
decorrenza del termine prescrizionale applicabile;
2 in subordine, accertare e dichiarare che tutti i crediti sorti
anteriormente al 17 luglio 2011 sono in ogni caso prescritti;
D) Accertare e dichiarare la mancanza della giusta causa delle
dimissioni dell' di data 30.08.2021 per le ragioni esposte P_
in fatto e nei motivi di diritto del presente atto di appello;
E) Con vittoria di spese, diritti e compensi di ambedue i gradi di
giudizio, ovvero, in estremo subordine, con vittoria di spese, diritti
e compensi del secondo grado di giudizio con compensazione
delle spese per il primo grado.
dei procuratori di parte appellata (v. note conclusive del 16
maggio 2025):
Ogni diversa istanza disattesa, in via principale
1.- respingersi l'appello proposto dalle parti appellanti in epigrafe
indicate;
2.- confermarsi la sentenza del Tribunale di Bolzano Sezione
Lavoro n. 61/2023 dd. 20.04.2023 - R.G. 118/2022 - dott.
[...]
Persona_1
3.- spese del primo e del presente grado del giudizio interamente
rifuse.
4.- spese dei procedimenti di sospensione della provvisoria
esecutività della sentenza interamente rifuse, con condanna della
controparte ex art. 431 c.p.c. ad una pena pecuniaria non
inferiore ad euro 250.- e non superiore ad euro 10.000.- alla luce
della inammissibilità e manifesta infondatezza della seconda
istanza per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza
3 appellata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In primo grado il processo, secondo il resoconto datone nella sentenza impugnata, ha avuto svolgimento come segue:
“Con ricorso di data 15.3.2022 il ricorrente allegava quanto
segue:
-di essere stato assunto dalla resistente con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno, con
decorrenza dal 13.4.2010 e cessato per dimissioni in data
30.8.2021;
- di essere stato assunto formalmente con mansioni di
“tuttofare” e inquadrato nel VII livello del CCNL Turismo Pubblici
Esercizi;
- di avere svolto, di fatto, mansioni di commis di
cucina/aiuto cuoco, lavorando a fianco dello chef e degli altri
cuochi presenti nel ristorante, in particolare dovendo preparare le
pietanze, aiutare in cucina, preparare le materie prime dei piatti,
conservare gli alimenti, impiattare i piatti, maneggiare padelle e
pentole, taglieri, affettatrici, rifornire la dispensa;
- di avere lavorato con orario di lavoro il quale prevedeva
un giorno di riposo a settimana e con la seguente articolazione: -
dalle ore 8.30 alle ore 14.30 e dalle ore 17.30 alle ore 21.30, nel
periodo da marzo a novembre;
- dalle ore 8.30 alle ore 14.30 e
dalle ore 18.00 alle ore 22.00, nel periodo da dicembre a
febbraio.
4 Parte ricorrente dunque, agiva per la differenza di qualifica
dal VII al VI livello relativamente al periodo dal 13 aprile 2010 al
31 agosto 2014 e dal VII livello al livello VI super relativamente al
periodo dall'1 settembre 2014 al 31 agosto 2021, per le ore di
lavoro ordinario asseritamente lavorate dal 15 marzo al 31
dicembre di ogni anno, per la differenza sul TFR per differenze
retributive relative a inquadramento ad un livello superior, per
l'indebita trattenuta indennità sostitutiva del preavviso come da
busta paga di agosto 2021 ed infine per l'indennità sostitutiva
del preavviso.
Allegava infine parte ricorrente di aver subito un danno
non patrimoniale a causa della condotta del datore di lavoro.
Con memoria difensiva di data 13.5.2022 si costituiva in
giudizio parte resistente, contestando le tesi in fatto ed in diritto
del lavoratore ricorrente.
Contestava, in particolare, che il ricorrente avesse svolto
mansioni superiori rispetto a quelle indicate on contratto, che egli
avesse svolto ore di lavoro straordinario ed, in subordine,
eccepiva la prescrizione (quantomeno) di parte delle pretese
attoree.
Parte resistente contestava altresì i conteggi depositati dal
ricorrente.
Fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice ammetteva i
mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti.”.
2. Escussi i testi e depositati, da parte del ricorrente, i
5 conteggi aggiornati, il primo giudice, con la sentenza n.
61/2023, pronunciata il 20 aprile 2023, ha accertato la giusta causa delle dimissioni del ricorrente e quantificato il suo credito retributivo in euro 60.867,50, maggiorato degli interessi legali ex art. 1284 c.c. e della rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo;
la società Traube Parte_1
s.a.s. di e in proprio ed in CP_1 CP_1
qualità di socio accomandatario, sono stati condannati a pagare in favore del ricorrente il suddetto importo, maggiorato degli interessi legali ex art. 1284 c.c. e della rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo;
le spese legali sono state poste a carico dei convenuti.
3. Avverso la decisione questi ultimi hanno interposto appello per i seguenti motivi:
1. “Vizio di motivazione per contraddittorietà ed illogicità
della stessa;
Violazione rispettivamente falsa applicazione
dell'art. 115ss. c.p.c. nonché dell'art. 2697 c.c. sull'onere della
prova rispetto agli asseriti crediti fatti valere da parte
dell'appellato ”; P_
2. “Vizio di motivazione per contraddittorietà ed illogicità
della stessa;
travisamento di fatti e carente istruttoria per quanto
riguarda l'asserita giusta causa delle dimissioni dell' dd. P_
30.08.2021.”;
3. “Violazione rispettivamente falsa applicazione dell'art.
6 disposizioni di cui alla legge n. 92/2012 (“riforma Fornero”) per
quanto riguarda la prescrizione, quantomeno parziale, degli
asseriti crediti di parte ricorrente .”; P_
4. “Travisamento di fatti riguardo ai documenti dimessi
dallo stesso in primo grado sul numero di dipendenti P_
della nel periodo (2010-2021) in cui ne Parte_1
era dipendente l' stesso.”; P_
5. “Vizio di motivazione per contraddittorietà ed illogicità
dell'impugnata sentenza per quanto riguarda l'affermata
sussistenza della giusta causa delle dimissioni”;
6. “Vizio di motivazione per contraddittorietà ed illogicità
dell'impugnata sentenza per quanto riguarda la liquidazione
delle spese di cui all'impugnata sentenza”.
Si è costituito per resistere con richiesta P_
di conferma integrale della sentenza del Tribunale.
Con l'ordinanza del 27 giugno 2024, la Corte, su istanza di parte appellante (RG 33/2023 V.G.), ha disposto la sospensione parziale della esecutività della sentenza,
limitandola all'importo di euro 45.000,00.
La successiva istanza di sospensione proposta dagli impugnanti (RG 53/2023 V.G.) è stata respinta con il provvedimento del 28 settembre 2023.
All'udienza successiva del 10 luglio 2024, la Corte,
constatato il fallimento delle trattative intercorse a seguito del tentativo di conciliazione intrapreso all'udienza del 26 giugno
7 2023, ha evidenziato la necessità di sentire ulteriori testimoni in ordine alle “ore di lavoro effettivamente prestate da P_
alle dipendenze della società di
[...] Parte_1
nel periodo dal 13.04.2010 ( data inizio rapporto) CP_1
alla fine del 2013” e ha disposto a tal fine la rimessione della causa nella fase istruttoria delegando il Consigliere relatore all'espletamento della prova.
Alle successive udienze del 10 settembre 2024, del 19
novembre 2024, del 18 febbraio 2025 e del 22 aprile 2025 sono stati, quindi, sentiti i testi Testimone_1 [...]
, Tes_2 Testimone_3 Tes_4 Testimone_5
e Tes_6 Testimone_7
All'udienza dell'11 giugno 2025 la causa è stata definita con il dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado è, per sommi capi, il seguente:
- il rapporto lavorativo in esame ha avuto inizio, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno, con decorrenza dal 13.4.2010, rapporto poi cessato per dimissioni in data 30.8.2021;
- il ricorrente è stato assunto con mansioni di “tuttofare” e inquadrato nel VII livello del CCNL Turismo Pubblici
Esercizi;
- posto che l'onere di provare di aver svolto mansioni
8 superiori al proprio inquadramento professionale è
interamente a carico del lavoratore, dagli esiti dell'istruttoria svolta non è emerso lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni superiori rispetto all'inquadramento contrattuale;
- sulla base, infatti, di quanto riferito dai testi Tes_8
, Testimone_9 Testimone_10 Tes_11
, viene in sentenza Tes_12 Testimone_13
argomentato che, in sostanza, il ricorrente ha svolto esattamente le mansioni corrispondenti all'inquadramento di “tuttofare” da VII livello del CCNL
Turismo Pubblici Esercizi e non quelle allegate di commis
di cucina di cui al livello VI, avendo tutti i testi escluso lo svolgimento, se non marginale, di mansioni vagamente compatibili con quest'ultimo livello, ad eccezione del teste sul punto peraltro estremamente Testimone_10
vago e generico, nonché di , fratello del Tes_12
ricorrente, il quale aveva rilasciato dichiarazioni discordanti con quelle di tutti gli altri testi ed era risultato non del tutto attendibile;
- quanto all'orario di lavoro, dalle dichiarazioni dei testimoni è emerso che, con media in via di buona approssimazione, il ricorrente ha svolto circa 54 ore a settimana, ovvero 9 ore al giorno, fruendo sostanzialmente di un giorno libero a settimana;
9 -
-
-
dai conteggi, non contestati nel quantum da parte resistente, depositati da parte ricorrente sulla scorta delle coordinate specificate con l'ordinanza del 28 novembre
2022 (“Periodo di lavoro come da contratto;
-
Inquadramento come da contratto - Orario di lavoro: nove
ore settimanali (da leggersi nove ore giornaliere: vedasi
ordinanza del 6.12.2022) con un giorno di riposo a
settimana, il tutto tenuto conto (dedotto) di quanto il
lavoratore ha percepito secondo prospetti paga”), è
risultato un importo, maturato a titolo di ore straordinarie, prestate e non retribuite, di euro 58.779,
24;
ricorre la giusta causa di dimissioni, in considerazione dell'omesso pagamento delle citate spettanze, da ciò
conseguendo che l'importo di euro 959,07 risulta essere stato indebitamente trattenuto quale indennità
sostitutiva del preavviso nella busta paga di agosto 2021
e che è dovuto al lavoratore l'ulteriore importo di euro
1.129,19 per indennità sostitutiva del preavviso spettante per dimissioni per giusta causa (importo già calcolato su venti giorni come da artt. 208 e 211 del CCNL);
l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute non è stata considerata fondata sul rilievo che,
trattandosi di rapporto di lavoro assoggettato a tutela meramente obbligatoria, il termine prescrizionale non è
10 decorso in costanza di rapporto;
- la pretesa risarcitoria del lavoratore è stata respinta in quanto priva di riscontro probatoria.
2. Deve preliminarmente darsi atto dell'assenza di impugnazione e, quindi, della definitività, della pronuncia di primo grado in relazione sia alla ritenuta infondatezza della tesi sostenuta da di avere svolto mansioni superiori P_
rispetto all'inquadramento contrattuale, che in ordine alla reiezione della domanda risarcitoria svolta dal lavoratore con il ricorso ex art. 414 c.p.c.
Quanto alle residue statuizioni del primo Giudice oggetto del presente appello – di seguito sinteticamente riportate – le stesse meritano piena conferma, tenuto anche conto dell'esito dell'istruttoria espletata in questo grado.
2.1. Con il primo motivo formulato nell'atto di appello del 15
maggio 2023 gli impugnanti hanno dedotto che il giudice di prime cure, correttamente applicando gli artt. 2697 c.c. e 115
ss. c.p.c., avrebbe dovuto respingere le pretese di P_
, in quanto questi non avrebbe in alcun modo adempiuto
[...]
all'onere probatorio posto a suo carico, ovvero di avere lavorato oltre l'orario contrattualmente previsto.
Nell'atto di appello si evidenzia come incomba sul lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro ed altresì il numero di ore effettivamente svolto, senza
11 che eventuali ammissioni del datore di lavoro possano determinare una inversione dell'onere della prova.
Viene inoltre sottolineato come la prova debba essere fornita a mezzo di testimoni oculari, i quali non si limitino a riferire
“per sentito dire”: nella specie nessun testimone sarebbe rimasto alle dipendenze della società per l'intero periodo in discussione e nessuno di essi sarebbe stato informato circa le ore di lavoro svolte dal ricorrente. Secondo il racconto del teste cugino del ricorrente, quest'ultimo “Avrà lavorato Tes_8
sette o otto ore” ed il medesimo teste avrebbe aggiunto di non conoscere gli accordi fra questi e la datrice di lavoro.
Pure gli altri testimoni, proseguono gli impugnanti, alle domande sull'orario di lavoro del signor avrebbero P_
risposto riferendosi genericamente all'orario di apertura del locale, senza fornire informazioni specifiche.
Con riguardo agli effettivi giorni di lavoro svolti dall'appellato durante la settimana, le indicazioni dei testi sarebbero state vaghe e “pare comunque verosimile che nell'alta stagione i giorni
di lavoro fossero sei, e presumibilmente, stando a quanto risulta
dalle testimonianze rese, durante la “bassa stagione” i giorni di
lavoro del potevano anche essere solo cinque per P_
settimana”.
Sempre in relazione al racconto dei testimoni ascoltati in primo grado viene fatto poi presente da parte degli impugnanti come le fasce orarie riportate sarebbero “diverse ed indipendenti
12 da quelle dell' , in quanto nessuno lo aveva intravisto in P_
costanza o al contempo dello svolgimento delle loro mansioni”.
Quale ulteriore elemento di perplessità viene addotto che nessuno dei testimoni si sarebbe lamentato di retribuzioni non percepite e che, pertanto, sarebbe “strano che solo il ricorrente, il
quale si è inventato di avere svolto mansioni di commis di cucina
non si è trattenuto dall'inventare quest'ultimo problema”.
La doglianza non è fondata.
Esattamente gli appellanti ricordano l'insegnamento pacifico della giurisprudenza di legittimità per il quale il numero delle ore di lavoro straordinario compiute deve essere provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c.,
atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (Cassazione civile sez. lav., 19/06/2018, n.16150).
Ma nella giurisprudenza della Corte si rinviene anche la precisazione che, se è vero che i fatti costitutivi del diritto al compenso per lavoro straordinario devono essere provati dal lavoratore e che non può farsi ricorso al criterio equitativo dell'art. 432 c.p.c., è però perfettamente ammissibile la possibilità di valutare gli elementi di prova, comprese le presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici ad una determinazione
“minimale” delle ore prestate in aggiunta all'orario normale, ed
13 è, questo, un tipo di valutazione completamente diverso da quello equitativo, non affetto, quindi, da illegittimità
(Cassazione civile sez. lav., 12/05/2001, n.6623; Cassazione
civile sez. lav., 08/11/1995, n.11615).
Passando al caso concreto, risulta per tabulas che l'appellato
è stato assunto dalla società di Lana (BZ), Parte_1
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed a tempo pieno sottoscritto il 7 settembre 2010, con qualifica di
“tuttofare VII livello” del CCNL del settore Pubblici Esercizi,
risultando peraltro dalla “ricevuta di comunicazione obbligatoria
rapporto di lavoro” della Ripartizione Lavoro della Provincia che il rapporto ha avuto inizio il 13 aprile 2010 (docc. 3 e 20 del ricorso ex art. 414 c.p.c.). In data 30 agosto 2021 il dipendente ha comunicato le dimissioni (doc. 20 cit.).
Come previsto nel predetto CCNL, al quale il contratto di lavoro fa espressamente riferimento “per quanto non indicato nel
presente contratto”, il monte ore settimanale era pattuito in 40
ore, distribuite solitamente in cinque giorni e mezzo alla settimana.
Il signor sostiene, però, di aver lavorato “dalle ore P_
8.30 alle ore 14.30 e dalle ore 17.30 alle ore 21.30, nel periodo
da marzo a novembre” e “dalle ore 8.30 alle ore 14.30 e dalle ore
18.00 alle ore 22.00, nel periodo da dicembre a febbraio.”
godendo di “un giorno di riposo a settimana” (ricorso cit., pag.
3).
14 La conclusione cui è pervenuto il primo giudice, per la quale l'appellato ha sempre lavorato 9 ore al giorno, fruendo di un giorno libero alla settimana, è avvalorata da numerose deposizioni testimoniali.
Il teste il quale lavora presso il Tes_14 Parte_1
sin dal 1993 – “inizialmente il mio impiego era come
[...]
tuttofare e poi dal 1995 ero inquadrato come cuoco, quarto
livello” – ha dichiarato quanto segue: “Conosco l'appellato qui
presente in udienza. Quando ho iniziato a lavorare il mio orario
di lavoro era 8,00 8,30 e per me è rimasto ancora lo stesso orario
di inizio della giornata di lavoro. Ho sempre lavorato fino alle
14,00, facendo circa mezzora di pausa intorno alle 12,30. Sin
dall'inizio del rapporto di lavoro il mio orario pomeridiano e serale
era dalle 17.30 fino alle 21,00 21,20 massimo. A.d.r.: Non
ricordo in quale anno l'appellato ha iniziato a lavorare presso il
Posso dire che sicuramente lui ha lavorato Parte_1
circa dieci anni insieme a me circa dieci anni. Posso però
confermare che ha interrotto il rapporto lavorativo con
l'appellante quattro o cinque anni fa almeno mi sembra di
ricordare. aveva il seguente orario di lavoro: Persona_2
iniziavamo insieme alle 8,30 fino alle 14,00 con la stessa mia
pausa di mezzora per il pranzo e poi lui veniva nel pomeriggio
dopo le 18,00 cioè intorno alle 18,30 e rimaneva sino alle 21,00
anche 21,30 , dipendeva da quanto lavoro c'era da fare. A d.r.: Il
mio giorno libero sino a sette otto anni fa era la domenica, ma
15 negli ultimi tempi, intendo dire nell'ultimo anno, il mio giorno
libero è il lunedì”.
che ha lavorato alle dipendenze della Testimone_3
società appellante “per ventitrè anni fino al giugno 2014 dalla
primavera del 1989”, nell'indicare il proprio orario di lavoro,
“dalle 10,00 alle 15,00 e dopo dieci anni l'orario è cambiato ed
era dalle 11,00 alle 15,00” ha confermato che l'appellato, alle ore 11.00, quando lei arrivava, “lui era già lì al lavoro e ricordo
che lavorava fino alle 15,00 visto che si occupava del
riempimento delle bottiglie delle bibite, attività a cui io
collaboravo con lui. Talvolta finiva già alle 14,30”. La teste ha altresì riferito di avere avuto “un giorno libero, era sempre la
domenica…. Non ricordo quando avesse il suo giorno P_
libero”.
cameriera presso il Testimone_2 Parte_1
dal 24 marzo 2011 al 31 marzo 2014, riguardo al proprio orario di lavoro ha riferito che era “dal lunedì dalle ore 17,00 fino alla
chiusura che poteva essere alle 24 e anche oltre. Avevo un giorno
alla settimana libero di solito il lunedì ma poteva variare”; in relazione all'orario dell'appellato la teste ha ricordato che egli
“Arrivava un poco dopo di me ma talvolta anche già alle 17,00.
Se non ricordo male lui alle 17,30 di ogni giorno iniziava il suo
turno di lavoro. Era l'ultimo ad andare via , di regola intorno alle
dieci di sera. L'orario coincideva con la chiusura della cucina ma
poi lui doveva lavare i piatti e pulire tutto. Spesso si occupava del
16 carico delle bibite. Di ciò si occupava talvolta anche nell'orario di
pranzo come ho potuto constatare le poche volte che mi hanno
chiamato a lavorare nell'orario di pranzo. Altro non posso riferire
dato che nell'orario di pranzo non lavoravo”.
La teste , che ha lavorato come cameriera Testimone_5
presso il “nel 2010, nel 2011 e per un Parte_1
brevissimo periodo nel 2015” ha così risposto alle domande a lei rivolte: “…lavoravo solo il sabato e la domenica dal momento
dell'apertura del locale circa alle 09.30/10.00 sino alle
14.00/14.30. La sera ma solo ogni tanto ho lavorato dalle 18.00
fino alle 21.30/22.00. La sera andavo solo quando mi
chiamavano, ma non so dare risposte precise. ADR: anche se non
so dire l'orario di lavoro del sig. posso però confermare P_
che quando io ero in servizio lo era anche lui. Il sig. a P_
mio avviso faceva parte “del sistema”, ci aiutava sempre ed era
in generale molto cordiale. ADR: anche con riguardo al periodo
del 2016 ricordo che c'era il sig. e la situazione non mi P_
sembrava cambiata rispetto alle annualità precedenti, ma
ovviamente il mio ricordo non può essere preciso dato il tempo
trascorso”.
lavapiatti presso il medesimo Testimone_10
ristorante ha dichiarato di avere lavorato “con il ricorrente nel
2019 al Io ho lavorato lì per più di due anni. Per tutto il Pt_1
periodo sono stato collega del ricorrente…Io arrivavo alle 8.30 e
finivo alle 14.30. Quando arrivavo il ricorrente già c'era. Anche
17 lui smetteva verso le 14.00/14.30, dipendeva. La sera io
arrivavo alle 18.00 e stavo fino alle 21.30/22.00, dipendeva, il
ricorrente faceva lo stesso. Il ricorrente lavorava sei giorni a
settimana, come me. Preciso che d'inverno il ristorante era aperto
sette giorni, in estate era chiuso la domenica”.
, all'epoca pure lui tuttofare, ha riferito di avere Tes_11
“lavorato per il quattro anni fa per tre/quattro anni, più o Pt_1
meno tra il 2015 ed il 2018; …Cominciavamo alle 8.30; poi si
finiva verso le 14.00, minuto più minuto meno. Poi
ricominciavamo alle 17.30 fino alle 21.00/21.30. Il ricorrente
lavorava cinque o sei giorni a settimana, dipendeva anche dal
periodo. In inverno magari c'era un giorno in più libero, in estate
però c'era la chiusura domenicale;
in estate c'erano sei giorni
lavorativi, ma non ricordo precisamente”.
, fratello dell'appellato, lavapiatti presso il Tes_12
ristorante dal 2014 al 2016, svolgeva la propria attività “…dalle
9.00 alle 15.00 e poi la sera dipendeva dai clienti, dalle
17.30/18.00 fino alle 22.00, ovvero la chiusura. Quando
lavoravo io, c'era sempre mio fratello, non c'era un giorno fisso di
riposo, dipendeva da quanti clienti ci fossero. Mio fratello iniziava
la mattina alle 9.00 fino alle 14.00 e poi anche il pomeriggio dalle
17.30 fino alla chiusura”.
Il teste , cugino dell'appellato, che ha lavorato Tes_8
come cuoco presso il ristorante sino alla fine del 2014,
essendosi in quel periodo ammalato, ha confermato che il
18 parente aveva “un giorno di riposo a settimana, come tutti”.
A fronte delle coincidenti dichiarazioni testimoniali sopra riportate non appare significativa la deposizione di Tes_9
socio accomandante della società e padre di
[...] Pt_1
il quale ha detto di non ricordare gli orari di CP_1
lavoro dell'appellato e di non sapere indicare i giorni di lavoro settimanali (“Gli orari di lavoro non li ricordo. Se mi viene chiesto
quanti giorni lavorasse a settimana, direi cinque, ma non so,
dipendeva anche dal lavoro”).
Medesima è la considerazione per quanto attiene i testi cuoco della società solo tra Testimone_13 Parte_1
il 2013 ed il 2014, che ha dichiarato “Non ricordo che orari di
lavoro avesse. Non so quanti giorni a settimana lavorasse” e pure lui impiegato in qualità di cuoco, ma per Tes_6
un periodo limitato di soli 8 mesi “intorno al 2013”, che pur ricordando di aver visto il signor lavorare nel ristorante P_
come lavapiatti, non sapeva dare una risposta sul suo orario di lavoro.
Il contenuto complessivo delle dichiarazioni dei testi più
sopra elencati non risulta poi certamente contraddetto dalla deposizione di che ha “lavorato presso il Testimone_1
ristorante inizialmente come lavapiatti e poi come aiuto in Pt_1
cucina … dai primi di marzo 2015 all'inizio di marzo 2017 o forse
2018”. L'affermazione del teste di non ricordare “con precisione”
l'orario di lavoro dell'appellato, non inficia affatto il racconto del
19 medesimo di avere “lavorato anche con che P_
svolgeva le medesime mie mansioni di aiuto in cucina. Quanto
all'orario di lavoro io lavoravo dalle 8:00 alle 14:00 e poi dalle
17:00 fino alle 21:00 e talvolta se necessario fino alle 21:30 o
anche alle 22:00”, tenuto conto della dichiarazione aggiunta che
“spesso prima di iniziare il lavoro ci si vedeva per un caffè” – il che conferma la collocazione alle ore 8.00 circa del mattino dell'
inizio della giornata lavorativa di – e del suo P_
preciso ricordo per cui “ aveva un giorno di riposo”. P_
In definitiva i richiamati racconti dei testi Tes_14
, Testimone_3 Testimone_2 Testimone_5
e (cui vanno Testimone_10 Tes_11 Tes_12
aggiunte le testimonianze di e Tes_8 Testimone_1
riguardo al giorno di riposo settimanale goduto), non solo sono fra loro convergenti – il che ne conferma la attendibilità- ma non sono stati contraddetti da alcuna deposizione contrastante,
offrendo così sufficiente prova della prestazione di lavoro straordinario nella misura quantificata nella sentenza di prime cure - vale a dire 9 ore al giorno per sei giorni alla settimana sin dalla conclusione del contratto di lavoro - non essendovi ragione per ritenere, in difetto totale di allegazioni da parte della società datrice, che nel corso del rapporto l'orario di lavoro abbia subito delle modifiche.
2.2. Il secondo motivo di appello ha ad oggetto l'accertamento compiuto dal Tribunale, per il quale le
20 dimissioni rassegnate il 30.08.2021 da P_
sarebbero assistite da giusta causa.
In particolare si sostiene da parte degli impugnanti che l'assenza di prova circa lo svolgimento delle ore di straordinario dedotte nel ricorso ex art. 414 c.p.c. avrebbe dovuto indurre il primo giudice a concludere per l'assenza di giusta causa delle dimissioni.
Rispetto a tale critica è sufficiente riportarsi a quanto sopra già esposto in ordine alla avvenuta dimostrazione, da parte del lavoratore, dell'inadempimento della datrice – in particolare dell'omesso pagamento delle ore di straordinario prestate con maturazione di un credito assai consistente pari a euro 58.779,24 – per ritenere, come ha fatto il Giudice di primo grado, per la ricorrenza della giusta causa delle dimissioni.
La conclusione non è inficiata dall'argomento, posto a fondamento della doglianza, per cui il signor , P_
nella mattinata del 28 giugno 2021, avrebbe minacciato con un batticarne e offeso due dipendenti del ristorante.
E' vero, infatti, che il signor barista del Parte_2
ristorante, il 14 luglio 2021 si è recato presso la Stazione dei
Carabinieri di Lana sporgendo denuncia nei confronti dell'appellato, il quale la mattina del 28 giugno 2021 gli si sarebbe avvicinato “con atteggiamento molto aggressivo e
minaccioso impugnando un batticarne” dicendogli “se sei un
uomo vieni a parlare con me parlami in faccia” ed è altresì vero
21 che al lavoratore era stata inviata da parte della datrice la lettera di contestazione del 30 giugno 2021 in atti (docc. 4 e 8
della memoria difensiva di primo grado degli appellanti).
Senonché in occasione dell'udienza di discussione del 26
maggio 2022 la difesa di , ha negato la veridicità P_
dei fatti narrati (“contesta la comparsa di costituzione
avversaria, riportante circostanze non veritiere”), riguardo ai quali nel corso del procedimento le resistenti non hanno offerto riscontri (nessun teste è stato sentito sui capitoli di prova 5-9
formulati nella memoria difensiva del 13 maggio 2022),
dovendosi comunque evidenziare che la citata lettera di contestazione della società del 30 Parte_1
giugno 2021 è immediatamente successiva alla comunicazione del 29 giugno 2021 dell'avv. Carlo Lanzingher, con la quale, per conto del lavoratore, la datrice era stata messa in mora rispetto al credito retributivo e alla pretesa risarcitoria nella stessa fatti valere.
Non è pertanto possibile svolgere alcuna valutazione in ordine alla condotta del lavoratore e alle circostanze che, in disparte i dubbi in ordine alla ricostruzione dell'accaduto,
avrebbero consentito di apprezzarne la gravità, la quale,
peraltro, è smentita dalla constatazione, per la quale dopo la lettera di contestazione del 30 giugno 2021 non è stata applicata alcuna sanzione.
Ciò premesso l'episodio riferito non può che considerarsi
22 privo di rilevanza disciplinare e, comunque, tale da non incidere sulla conclusione del giudice di prime cure, per cui le dimissioni sarebbero state rassegnate per giusta causa.
2.3. Con la terza censura la sentenza è criticata nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti resistenti, sul rilievo che – atteso il pacifico il requisito dimensionale di 14 addetti allegato nel ricorso ex art. 414 c.p.c. – trova applicazione il principio per il quale, in area di tutela obbligatoria, la prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Sostengono gli impugnanti, da un lato, che il primo giudice avrebbe trascurato di “valutare se il “metus” di essere
licenziato sussisteva in concreto in capo all' ”, P_
valutazione prescritta dall'Ispettorato del lavoro nella nota n.
595/2020, che avrebbe condotto a ritenere l'inesistenza di detto timore di licenziamento;
dall'altro lato che, seguendo il ragionamento della sentenza della Suprema Corte n.
26246/2022, “essendo stato assunto l' nel 2010, P_
eventuali crediti da lavoro straordinario prescritti prima
dell'entrata in vigore della legge 92/2012 il 18 luglio 2012 non
potevano in ogni caso più essere fatti valere nel procedimento di
primo grado” perché prescritti.
2.4. Il terzo motivo appena riassunto è connesso con la quarta censura, con la quale si lamenta la mancata considerazione, da parte del giudice di prime cure, della
23 documentazione prodotta dallo stesso signor (in P_
particolare la visura camerale relativa alla società
[...]
, da cui avrebbe potuto evincersi che “nel periodo Parte_1
pre-Covid la aveva 15 dipendenti”. Parte_1
Da ciò conseguirebbe, secondo l'impostazione degli appellanti, l'applicabilità al dipendente della società della tutela reale ex art. 18 Statuto lavoratori, con conseguente decorrenza della prescrizione già nel corso del rapporto lavorativo.
Entrambe le doglianze sono destituite di fondamento.
Prendendo le mosse dal quarto motivo si evidenzia che sono le stesse impugnanti a dedurre che il numero dei dipendenti della società era pari a 15 (atto di appello d.d. 15
maggio 2023, pag. 19: “…la aveva 15 Parte_1
dipendenti”), dunque inferiore al limite di legge per la tutela reale, applicabile al datore di lavoro, che “occupa alle sue
dipendenze più di quindici lavoratori” (art. 18 comma 8° Statuto
dei lavoratori), talché difetta, comunque, come accertato in primo grado, l'integrazione del requisito minimo di rilevanza per l'applicazione del regime di tutela reale del rapporto.
In ogni caso la correttezza della decisione del primo
Giudice è confermata dal più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che questo Collegio condivide e fa proprio.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30957 del
20/10/2022, ha infatti chiarito che “Il rapporto di lavoro a
24 tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. n. 92
del 2012 e del d. lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti
di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di
una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di
stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al
momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di
prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Nel medesimo senso si è espressa Cassazione civile sez.
lav., 06/09/2022, n.26246, citata pure dagli impugnanti, per la quale “la prescrizione decorre, in corso di rapporto,
esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma
appaia la sanzione “contro ogni illegittima risoluzione” nel corso
dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade
per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art.
18, anteriore alla legge n. 92 del 2012». E' stato quindi enunciato
il seguente principio di diritto: «Il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92
del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei
presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di
risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un
regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano
prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del
2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato
disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del
25 rapporto di lavoro”.
Tenuto conto che il rapporto di lavoro è cessato il 30
agosto 2021 e che il ricorso ex art. 414 c.p.c, è stato depositato in data 15 marzo 2022, alcuna prescrizione è intervenuta in relazione alle somme richieste a titolo retributivo, non essendovi
– come paiono sostenere gli appellanti (atto di appello, pag. 19:
“I crediti eventuali per lavoro straordinario asseritamente
accumulati fino al 17 luglio 2011 pertanto andavano in ogni caso
considerati definitivamente ed irrimediabilmente prescritti”) -
diritti prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92
del 2012.
2.5. Con il quinto motivo di impugnazione viene nuovamente criticata la statuizione circa la ricorrenza della giusta causa delle dimissioni del lavoratore, la quale avrebbe dovuto essere esclusa – secondo la tesi degli appellanti – in considerazione dell'assenza di prova in ordine all'omesso pagamento delle spettanze retributive.
A confutazione della doglianza ci si riporta a quanto già
argomentato sub 2.2. in ordine alle circostanze delle dimissioni.
2.6. Viene infine censurato con l'appello il capo relativo alle spese processuali.
Gli impugnanti fanno valere che la sentenza gravata avrebbe trascurato di considerare sia il rigetto della pretesa economica connessa al dedotto svolgimento di mansioni superiori sia la reiezione della domanda risarcitoria del
26 lavoratore.
Tenuto quindi conto dell'infondatezza di “ben due delle
sostanzialmente tre domande di parte ricorrente” il Giudice di primo grado avrebbe dovuto, applicando correttamente l'art. 92,
comma 2 c.p.c., compensare, almeno parzialmente, le spese tra le parti.
La critica va accolta in parte.
Con riguardo all'accoglimento solo in misura ridotta della domanda di condanna al pagamento di differenze retributive di cui al punto n. 4 delle conclusioni del ricorso ex art. 414 c.p.c.,
attesa la formulazione di questa in un unico capo, non è
configurabile una reciproca soccombenza, come anche di recente ribadito dalla Suprema Corte (Cassazione civile sez. II,
11/03/2025, n.6486).
Per quanto attiene invece il totale rigetto della domanda del lavoratore di condanna della parte datoriale al risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente causatogli (punto n.
5 delle conclusione del ricorso cit.), è configurabile una reciproca soccombenza, la quale giustifica la parziale compensazione delle spese (Cassazione civile sez. III,
18/12/2024, n.33147: “L'accoglimento in misura ridotta di una
domanda formulata in un unico capo non configura una reciproca
soccombenza, poiché quest'ultima si verifica solo in presenza di
una pluralità di domande contrapposte o in caso di parziale
accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi.
27 Pertanto, tale circostanza non comporta la condanna al
pagamento delle spese processuali della parte vittoriosa in favore
di quella soccombente, ma può giustificare al massimo una
compensazione, totale o parziale, delle spese stesse.”).
La pronuncia di prime cure va quindi sul punto riformata, rimanendo ferma per il resto.
3. Pervenendosi così al regolamento delle spese, che secondo costante insegnamento della S.C. in caso di riforma della sentenza impugnata, deve avvenire in maniera unitaria per entrambi i gradi, osserva il Collegio che, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, le spese vanno poste a carico degli impugnanti e, attesa la parziale soccombenza dell'appellato, si ritiene giustificata la loro compensazione nella misura di un quarto.
Le spese processuali sono liquidate in dispositivo facendo riferimento, atteso il decisum, allo scaglione di valore da euro
52.001,00 a euro 260.000,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da di e nei Parte_1 CP_1 CP_1
confronti di avverso la sentenza del Giudice del P_
Lavoro del Tribunale di Bolzano n. 61/2023 di data 20 aprile
2023, così provvede:
in parziale riforma della sentenza gravata,
28 condanna
gli appellanti Restaurant Traube s.a.s. di e CP_1
alla rifusione in favore dell'appellato CP_1 P_
di tre quarti (3/4) delle spese del giudizio –
[...]
compensandole per il residuo quarto (1/4) - liquidandole, per l'intero (1/1):
1. per il giudizio dinanzi al Tribunale, per compensi, in complessivi euro 13.395,00 (di cui euro 4.763,00 per la fase di studio, euro 1.701,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 2.678,00 per la fase istruttoria, euro
4.253,00 per la fase decisionale) oltre 15% spese generali,
iva e cap;
2. per il presente grado, per compensi del giudizio di merito,
in complessivi euro 14.317,00 (di cui euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 4.326,00 per la fase istruttoria, euro
5.103,00 per la fase decisionale oltre euro ) oltre 15%
spese generali, iva e cap e, per compensi relativi ai procedimenti per la sospensiva sub RG 33/2023 V.G. e sub RG 53/2023 V.G., in complessivi euro 6.658,00 (euro
3.329,00 per ciascuno) oltre 15% spese generali, iva e cap;
conferma
per il resto, la sentenza gravata;
dispone
29 per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso l'11 giugno 2025
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Claudia Montagnoli
Il Funzionario Giudiziario
30 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2935 c.c., dell'art. 2955 c.c. nonché in subordine delle
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Claudia Montagnoli Consigliere estensore dott. Thomas Weissteiner Consigliere Oggetto:
differenze ha pronunciato la seguente retributive
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 24/2023 RGL
promossa
da
di c.f./p.i. Parte_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante, con sede in P.IVA_1
39011 Lana (BZ), Piazza Johann Tribus 13, e di CP_1
c.f. in proprio ed in qualità di socio CodiceFiscale_1
accomandatario della ditta Restaurant Traube s.a.s. Di Gamper
Lukas - 39011 Lana (Bz) - Vicolo S. Caterina 8 rappresentati e difesi dall'avvocato Bernhard Andrich del foro di Bolzano con domicilio eletto presso il di lui studio in 39012 Merano (BZ) Via
delle Palade 97/C, giusta procura sub RG 118/2022
- appellanti -
1 contro
, c.f. nato in [...] P_ CodiceFiscale_2
il 26.01.1988, residente a [...],
con l'avv. Gianni Lanzinger e l'avv. Carlo Lanzinger di Bolzano,
proc. e dom. in 39100 Bolzano, Piazza della Vittoria 7/3, giusta delega allegata al ricorso ex art. 414 c.p.c. dd. 15.3.2022.
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 61/2023 di data 20.04.2023 -
differenze retributive -
Causa decisa all'udienza dell'11.06.2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante (v. atto di appello del 15
maggio 2023):
A) Accertare e dichiarare che l'appellato non ha adempiuto al
proprio onere della prova riguardo agli asseriti crediti da lavoro
straordinario e quindi riformare la sentenza 61/2023 nel senso
del rigetto della corrispondente domanda dell' ; P_
B) Accertare e dichiarare, per le ragioni sopra enunciate, che non
vi è alcuna prova della sussistenza in concreto di un timore di
licenziamento in capo all' ; P_
C) Accertare e dichiarare, per le ragioni sopra enunciate, come
prescritti tutti gli asseriti crediti azionati dallo stesso per
decorrenza del termine prescrizionale applicabile;
2 in subordine, accertare e dichiarare che tutti i crediti sorti
anteriormente al 17 luglio 2011 sono in ogni caso prescritti;
D) Accertare e dichiarare la mancanza della giusta causa delle
dimissioni dell' di data 30.08.2021 per le ragioni esposte P_
in fatto e nei motivi di diritto del presente atto di appello;
E) Con vittoria di spese, diritti e compensi di ambedue i gradi di
giudizio, ovvero, in estremo subordine, con vittoria di spese, diritti
e compensi del secondo grado di giudizio con compensazione
delle spese per il primo grado.
dei procuratori di parte appellata (v. note conclusive del 16
maggio 2025):
Ogni diversa istanza disattesa, in via principale
1.- respingersi l'appello proposto dalle parti appellanti in epigrafe
indicate;
2.- confermarsi la sentenza del Tribunale di Bolzano Sezione
Lavoro n. 61/2023 dd. 20.04.2023 - R.G. 118/2022 - dott.
[...]
Persona_1
3.- spese del primo e del presente grado del giudizio interamente
rifuse.
4.- spese dei procedimenti di sospensione della provvisoria
esecutività della sentenza interamente rifuse, con condanna della
controparte ex art. 431 c.p.c. ad una pena pecuniaria non
inferiore ad euro 250.- e non superiore ad euro 10.000.- alla luce
della inammissibilità e manifesta infondatezza della seconda
istanza per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza
3 appellata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In primo grado il processo, secondo il resoconto datone nella sentenza impugnata, ha avuto svolgimento come segue:
“Con ricorso di data 15.3.2022 il ricorrente allegava quanto
segue:
-di essere stato assunto dalla resistente con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno, con
decorrenza dal 13.4.2010 e cessato per dimissioni in data
30.8.2021;
- di essere stato assunto formalmente con mansioni di
“tuttofare” e inquadrato nel VII livello del CCNL Turismo Pubblici
Esercizi;
- di avere svolto, di fatto, mansioni di commis di
cucina/aiuto cuoco, lavorando a fianco dello chef e degli altri
cuochi presenti nel ristorante, in particolare dovendo preparare le
pietanze, aiutare in cucina, preparare le materie prime dei piatti,
conservare gli alimenti, impiattare i piatti, maneggiare padelle e
pentole, taglieri, affettatrici, rifornire la dispensa;
- di avere lavorato con orario di lavoro il quale prevedeva
un giorno di riposo a settimana e con la seguente articolazione: -
dalle ore 8.30 alle ore 14.30 e dalle ore 17.30 alle ore 21.30, nel
periodo da marzo a novembre;
- dalle ore 8.30 alle ore 14.30 e
dalle ore 18.00 alle ore 22.00, nel periodo da dicembre a
febbraio.
4 Parte ricorrente dunque, agiva per la differenza di qualifica
dal VII al VI livello relativamente al periodo dal 13 aprile 2010 al
31 agosto 2014 e dal VII livello al livello VI super relativamente al
periodo dall'1 settembre 2014 al 31 agosto 2021, per le ore di
lavoro ordinario asseritamente lavorate dal 15 marzo al 31
dicembre di ogni anno, per la differenza sul TFR per differenze
retributive relative a inquadramento ad un livello superior, per
l'indebita trattenuta indennità sostitutiva del preavviso come da
busta paga di agosto 2021 ed infine per l'indennità sostitutiva
del preavviso.
Allegava infine parte ricorrente di aver subito un danno
non patrimoniale a causa della condotta del datore di lavoro.
Con memoria difensiva di data 13.5.2022 si costituiva in
giudizio parte resistente, contestando le tesi in fatto ed in diritto
del lavoratore ricorrente.
Contestava, in particolare, che il ricorrente avesse svolto
mansioni superiori rispetto a quelle indicate on contratto, che egli
avesse svolto ore di lavoro straordinario ed, in subordine,
eccepiva la prescrizione (quantomeno) di parte delle pretese
attoree.
Parte resistente contestava altresì i conteggi depositati dal
ricorrente.
Fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice ammetteva i
mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti.”.
2. Escussi i testi e depositati, da parte del ricorrente, i
5 conteggi aggiornati, il primo giudice, con la sentenza n.
61/2023, pronunciata il 20 aprile 2023, ha accertato la giusta causa delle dimissioni del ricorrente e quantificato il suo credito retributivo in euro 60.867,50, maggiorato degli interessi legali ex art. 1284 c.c. e della rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo;
la società Traube Parte_1
s.a.s. di e in proprio ed in CP_1 CP_1
qualità di socio accomandatario, sono stati condannati a pagare in favore del ricorrente il suddetto importo, maggiorato degli interessi legali ex art. 1284 c.c. e della rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo;
le spese legali sono state poste a carico dei convenuti.
3. Avverso la decisione questi ultimi hanno interposto appello per i seguenti motivi:
1. “Vizio di motivazione per contraddittorietà ed illogicità
della stessa;
Violazione rispettivamente falsa applicazione
dell'art. 115ss. c.p.c. nonché dell'art. 2697 c.c. sull'onere della
prova rispetto agli asseriti crediti fatti valere da parte
dell'appellato ”; P_
2. “Vizio di motivazione per contraddittorietà ed illogicità
della stessa;
travisamento di fatti e carente istruttoria per quanto
riguarda l'asserita giusta causa delle dimissioni dell' dd. P_
30.08.2021.”;
3. “Violazione rispettivamente falsa applicazione dell'art.
6 disposizioni di cui alla legge n. 92/2012 (“riforma Fornero”) per
quanto riguarda la prescrizione, quantomeno parziale, degli
asseriti crediti di parte ricorrente .”; P_
4. “Travisamento di fatti riguardo ai documenti dimessi
dallo stesso in primo grado sul numero di dipendenti P_
della nel periodo (2010-2021) in cui ne Parte_1
era dipendente l' stesso.”; P_
5. “Vizio di motivazione per contraddittorietà ed illogicità
dell'impugnata sentenza per quanto riguarda l'affermata
sussistenza della giusta causa delle dimissioni”;
6. “Vizio di motivazione per contraddittorietà ed illogicità
dell'impugnata sentenza per quanto riguarda la liquidazione
delle spese di cui all'impugnata sentenza”.
Si è costituito per resistere con richiesta P_
di conferma integrale della sentenza del Tribunale.
Con l'ordinanza del 27 giugno 2024, la Corte, su istanza di parte appellante (RG 33/2023 V.G.), ha disposto la sospensione parziale della esecutività della sentenza,
limitandola all'importo di euro 45.000,00.
La successiva istanza di sospensione proposta dagli impugnanti (RG 53/2023 V.G.) è stata respinta con il provvedimento del 28 settembre 2023.
All'udienza successiva del 10 luglio 2024, la Corte,
constatato il fallimento delle trattative intercorse a seguito del tentativo di conciliazione intrapreso all'udienza del 26 giugno
7 2023, ha evidenziato la necessità di sentire ulteriori testimoni in ordine alle “ore di lavoro effettivamente prestate da P_
alle dipendenze della società di
[...] Parte_1
nel periodo dal 13.04.2010 ( data inizio rapporto) CP_1
alla fine del 2013” e ha disposto a tal fine la rimessione della causa nella fase istruttoria delegando il Consigliere relatore all'espletamento della prova.
Alle successive udienze del 10 settembre 2024, del 19
novembre 2024, del 18 febbraio 2025 e del 22 aprile 2025 sono stati, quindi, sentiti i testi Testimone_1 [...]
, Tes_2 Testimone_3 Tes_4 Testimone_5
e Tes_6 Testimone_7
All'udienza dell'11 giugno 2025 la causa è stata definita con il dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado è, per sommi capi, il seguente:
- il rapporto lavorativo in esame ha avuto inizio, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno, con decorrenza dal 13.4.2010, rapporto poi cessato per dimissioni in data 30.8.2021;
- il ricorrente è stato assunto con mansioni di “tuttofare” e inquadrato nel VII livello del CCNL Turismo Pubblici
Esercizi;
- posto che l'onere di provare di aver svolto mansioni
8 superiori al proprio inquadramento professionale è
interamente a carico del lavoratore, dagli esiti dell'istruttoria svolta non è emerso lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni superiori rispetto all'inquadramento contrattuale;
- sulla base, infatti, di quanto riferito dai testi Tes_8
, Testimone_9 Testimone_10 Tes_11
, viene in sentenza Tes_12 Testimone_13
argomentato che, in sostanza, il ricorrente ha svolto esattamente le mansioni corrispondenti all'inquadramento di “tuttofare” da VII livello del CCNL
Turismo Pubblici Esercizi e non quelle allegate di commis
di cucina di cui al livello VI, avendo tutti i testi escluso lo svolgimento, se non marginale, di mansioni vagamente compatibili con quest'ultimo livello, ad eccezione del teste sul punto peraltro estremamente Testimone_10
vago e generico, nonché di , fratello del Tes_12
ricorrente, il quale aveva rilasciato dichiarazioni discordanti con quelle di tutti gli altri testi ed era risultato non del tutto attendibile;
- quanto all'orario di lavoro, dalle dichiarazioni dei testimoni è emerso che, con media in via di buona approssimazione, il ricorrente ha svolto circa 54 ore a settimana, ovvero 9 ore al giorno, fruendo sostanzialmente di un giorno libero a settimana;
9 -
-
-
dai conteggi, non contestati nel quantum da parte resistente, depositati da parte ricorrente sulla scorta delle coordinate specificate con l'ordinanza del 28 novembre
2022 (“Periodo di lavoro come da contratto;
-
Inquadramento come da contratto - Orario di lavoro: nove
ore settimanali (da leggersi nove ore giornaliere: vedasi
ordinanza del 6.12.2022) con un giorno di riposo a
settimana, il tutto tenuto conto (dedotto) di quanto il
lavoratore ha percepito secondo prospetti paga”), è
risultato un importo, maturato a titolo di ore straordinarie, prestate e non retribuite, di euro 58.779,
24;
ricorre la giusta causa di dimissioni, in considerazione dell'omesso pagamento delle citate spettanze, da ciò
conseguendo che l'importo di euro 959,07 risulta essere stato indebitamente trattenuto quale indennità
sostitutiva del preavviso nella busta paga di agosto 2021
e che è dovuto al lavoratore l'ulteriore importo di euro
1.129,19 per indennità sostitutiva del preavviso spettante per dimissioni per giusta causa (importo già calcolato su venti giorni come da artt. 208 e 211 del CCNL);
l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute non è stata considerata fondata sul rilievo che,
trattandosi di rapporto di lavoro assoggettato a tutela meramente obbligatoria, il termine prescrizionale non è
10 decorso in costanza di rapporto;
- la pretesa risarcitoria del lavoratore è stata respinta in quanto priva di riscontro probatoria.
2. Deve preliminarmente darsi atto dell'assenza di impugnazione e, quindi, della definitività, della pronuncia di primo grado in relazione sia alla ritenuta infondatezza della tesi sostenuta da di avere svolto mansioni superiori P_
rispetto all'inquadramento contrattuale, che in ordine alla reiezione della domanda risarcitoria svolta dal lavoratore con il ricorso ex art. 414 c.p.c.
Quanto alle residue statuizioni del primo Giudice oggetto del presente appello – di seguito sinteticamente riportate – le stesse meritano piena conferma, tenuto anche conto dell'esito dell'istruttoria espletata in questo grado.
2.1. Con il primo motivo formulato nell'atto di appello del 15
maggio 2023 gli impugnanti hanno dedotto che il giudice di prime cure, correttamente applicando gli artt. 2697 c.c. e 115
ss. c.p.c., avrebbe dovuto respingere le pretese di P_
, in quanto questi non avrebbe in alcun modo adempiuto
[...]
all'onere probatorio posto a suo carico, ovvero di avere lavorato oltre l'orario contrattualmente previsto.
Nell'atto di appello si evidenzia come incomba sul lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro ed altresì il numero di ore effettivamente svolto, senza
11 che eventuali ammissioni del datore di lavoro possano determinare una inversione dell'onere della prova.
Viene inoltre sottolineato come la prova debba essere fornita a mezzo di testimoni oculari, i quali non si limitino a riferire
“per sentito dire”: nella specie nessun testimone sarebbe rimasto alle dipendenze della società per l'intero periodo in discussione e nessuno di essi sarebbe stato informato circa le ore di lavoro svolte dal ricorrente. Secondo il racconto del teste cugino del ricorrente, quest'ultimo “Avrà lavorato Tes_8
sette o otto ore” ed il medesimo teste avrebbe aggiunto di non conoscere gli accordi fra questi e la datrice di lavoro.
Pure gli altri testimoni, proseguono gli impugnanti, alle domande sull'orario di lavoro del signor avrebbero P_
risposto riferendosi genericamente all'orario di apertura del locale, senza fornire informazioni specifiche.
Con riguardo agli effettivi giorni di lavoro svolti dall'appellato durante la settimana, le indicazioni dei testi sarebbero state vaghe e “pare comunque verosimile che nell'alta stagione i giorni
di lavoro fossero sei, e presumibilmente, stando a quanto risulta
dalle testimonianze rese, durante la “bassa stagione” i giorni di
lavoro del potevano anche essere solo cinque per P_
settimana”.
Sempre in relazione al racconto dei testimoni ascoltati in primo grado viene fatto poi presente da parte degli impugnanti come le fasce orarie riportate sarebbero “diverse ed indipendenti
12 da quelle dell' , in quanto nessuno lo aveva intravisto in P_
costanza o al contempo dello svolgimento delle loro mansioni”.
Quale ulteriore elemento di perplessità viene addotto che nessuno dei testimoni si sarebbe lamentato di retribuzioni non percepite e che, pertanto, sarebbe “strano che solo il ricorrente, il
quale si è inventato di avere svolto mansioni di commis di cucina
non si è trattenuto dall'inventare quest'ultimo problema”.
La doglianza non è fondata.
Esattamente gli appellanti ricordano l'insegnamento pacifico della giurisprudenza di legittimità per il quale il numero delle ore di lavoro straordinario compiute deve essere provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c.,
atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (Cassazione civile sez. lav., 19/06/2018, n.16150).
Ma nella giurisprudenza della Corte si rinviene anche la precisazione che, se è vero che i fatti costitutivi del diritto al compenso per lavoro straordinario devono essere provati dal lavoratore e che non può farsi ricorso al criterio equitativo dell'art. 432 c.p.c., è però perfettamente ammissibile la possibilità di valutare gli elementi di prova, comprese le presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici ad una determinazione
“minimale” delle ore prestate in aggiunta all'orario normale, ed
13 è, questo, un tipo di valutazione completamente diverso da quello equitativo, non affetto, quindi, da illegittimità
(Cassazione civile sez. lav., 12/05/2001, n.6623; Cassazione
civile sez. lav., 08/11/1995, n.11615).
Passando al caso concreto, risulta per tabulas che l'appellato
è stato assunto dalla società di Lana (BZ), Parte_1
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed a tempo pieno sottoscritto il 7 settembre 2010, con qualifica di
“tuttofare VII livello” del CCNL del settore Pubblici Esercizi,
risultando peraltro dalla “ricevuta di comunicazione obbligatoria
rapporto di lavoro” della Ripartizione Lavoro della Provincia che il rapporto ha avuto inizio il 13 aprile 2010 (docc. 3 e 20 del ricorso ex art. 414 c.p.c.). In data 30 agosto 2021 il dipendente ha comunicato le dimissioni (doc. 20 cit.).
Come previsto nel predetto CCNL, al quale il contratto di lavoro fa espressamente riferimento “per quanto non indicato nel
presente contratto”, il monte ore settimanale era pattuito in 40
ore, distribuite solitamente in cinque giorni e mezzo alla settimana.
Il signor sostiene, però, di aver lavorato “dalle ore P_
8.30 alle ore 14.30 e dalle ore 17.30 alle ore 21.30, nel periodo
da marzo a novembre” e “dalle ore 8.30 alle ore 14.30 e dalle ore
18.00 alle ore 22.00, nel periodo da dicembre a febbraio.”
godendo di “un giorno di riposo a settimana” (ricorso cit., pag.
3).
14 La conclusione cui è pervenuto il primo giudice, per la quale l'appellato ha sempre lavorato 9 ore al giorno, fruendo di un giorno libero alla settimana, è avvalorata da numerose deposizioni testimoniali.
Il teste il quale lavora presso il Tes_14 Parte_1
sin dal 1993 – “inizialmente il mio impiego era come
[...]
tuttofare e poi dal 1995 ero inquadrato come cuoco, quarto
livello” – ha dichiarato quanto segue: “Conosco l'appellato qui
presente in udienza. Quando ho iniziato a lavorare il mio orario
di lavoro era 8,00 8,30 e per me è rimasto ancora lo stesso orario
di inizio della giornata di lavoro. Ho sempre lavorato fino alle
14,00, facendo circa mezzora di pausa intorno alle 12,30. Sin
dall'inizio del rapporto di lavoro il mio orario pomeridiano e serale
era dalle 17.30 fino alle 21,00 21,20 massimo. A.d.r.: Non
ricordo in quale anno l'appellato ha iniziato a lavorare presso il
Posso dire che sicuramente lui ha lavorato Parte_1
circa dieci anni insieme a me circa dieci anni. Posso però
confermare che ha interrotto il rapporto lavorativo con
l'appellante quattro o cinque anni fa almeno mi sembra di
ricordare. aveva il seguente orario di lavoro: Persona_2
iniziavamo insieme alle 8,30 fino alle 14,00 con la stessa mia
pausa di mezzora per il pranzo e poi lui veniva nel pomeriggio
dopo le 18,00 cioè intorno alle 18,30 e rimaneva sino alle 21,00
anche 21,30 , dipendeva da quanto lavoro c'era da fare. A d.r.: Il
mio giorno libero sino a sette otto anni fa era la domenica, ma
15 negli ultimi tempi, intendo dire nell'ultimo anno, il mio giorno
libero è il lunedì”.
che ha lavorato alle dipendenze della Testimone_3
società appellante “per ventitrè anni fino al giugno 2014 dalla
primavera del 1989”, nell'indicare il proprio orario di lavoro,
“dalle 10,00 alle 15,00 e dopo dieci anni l'orario è cambiato ed
era dalle 11,00 alle 15,00” ha confermato che l'appellato, alle ore 11.00, quando lei arrivava, “lui era già lì al lavoro e ricordo
che lavorava fino alle 15,00 visto che si occupava del
riempimento delle bottiglie delle bibite, attività a cui io
collaboravo con lui. Talvolta finiva già alle 14,30”. La teste ha altresì riferito di avere avuto “un giorno libero, era sempre la
domenica…. Non ricordo quando avesse il suo giorno P_
libero”.
cameriera presso il Testimone_2 Parte_1
dal 24 marzo 2011 al 31 marzo 2014, riguardo al proprio orario di lavoro ha riferito che era “dal lunedì dalle ore 17,00 fino alla
chiusura che poteva essere alle 24 e anche oltre. Avevo un giorno
alla settimana libero di solito il lunedì ma poteva variare”; in relazione all'orario dell'appellato la teste ha ricordato che egli
“Arrivava un poco dopo di me ma talvolta anche già alle 17,00.
Se non ricordo male lui alle 17,30 di ogni giorno iniziava il suo
turno di lavoro. Era l'ultimo ad andare via , di regola intorno alle
dieci di sera. L'orario coincideva con la chiusura della cucina ma
poi lui doveva lavare i piatti e pulire tutto. Spesso si occupava del
16 carico delle bibite. Di ciò si occupava talvolta anche nell'orario di
pranzo come ho potuto constatare le poche volte che mi hanno
chiamato a lavorare nell'orario di pranzo. Altro non posso riferire
dato che nell'orario di pranzo non lavoravo”.
La teste , che ha lavorato come cameriera Testimone_5
presso il “nel 2010, nel 2011 e per un Parte_1
brevissimo periodo nel 2015” ha così risposto alle domande a lei rivolte: “…lavoravo solo il sabato e la domenica dal momento
dell'apertura del locale circa alle 09.30/10.00 sino alle
14.00/14.30. La sera ma solo ogni tanto ho lavorato dalle 18.00
fino alle 21.30/22.00. La sera andavo solo quando mi
chiamavano, ma non so dare risposte precise. ADR: anche se non
so dire l'orario di lavoro del sig. posso però confermare P_
che quando io ero in servizio lo era anche lui. Il sig. a P_
mio avviso faceva parte “del sistema”, ci aiutava sempre ed era
in generale molto cordiale. ADR: anche con riguardo al periodo
del 2016 ricordo che c'era il sig. e la situazione non mi P_
sembrava cambiata rispetto alle annualità precedenti, ma
ovviamente il mio ricordo non può essere preciso dato il tempo
trascorso”.
lavapiatti presso il medesimo Testimone_10
ristorante ha dichiarato di avere lavorato “con il ricorrente nel
2019 al Io ho lavorato lì per più di due anni. Per tutto il Pt_1
periodo sono stato collega del ricorrente…Io arrivavo alle 8.30 e
finivo alle 14.30. Quando arrivavo il ricorrente già c'era. Anche
17 lui smetteva verso le 14.00/14.30, dipendeva. La sera io
arrivavo alle 18.00 e stavo fino alle 21.30/22.00, dipendeva, il
ricorrente faceva lo stesso. Il ricorrente lavorava sei giorni a
settimana, come me. Preciso che d'inverno il ristorante era aperto
sette giorni, in estate era chiuso la domenica”.
, all'epoca pure lui tuttofare, ha riferito di avere Tes_11
“lavorato per il quattro anni fa per tre/quattro anni, più o Pt_1
meno tra il 2015 ed il 2018; …Cominciavamo alle 8.30; poi si
finiva verso le 14.00, minuto più minuto meno. Poi
ricominciavamo alle 17.30 fino alle 21.00/21.30. Il ricorrente
lavorava cinque o sei giorni a settimana, dipendeva anche dal
periodo. In inverno magari c'era un giorno in più libero, in estate
però c'era la chiusura domenicale;
in estate c'erano sei giorni
lavorativi, ma non ricordo precisamente”.
, fratello dell'appellato, lavapiatti presso il Tes_12
ristorante dal 2014 al 2016, svolgeva la propria attività “…dalle
9.00 alle 15.00 e poi la sera dipendeva dai clienti, dalle
17.30/18.00 fino alle 22.00, ovvero la chiusura. Quando
lavoravo io, c'era sempre mio fratello, non c'era un giorno fisso di
riposo, dipendeva da quanti clienti ci fossero. Mio fratello iniziava
la mattina alle 9.00 fino alle 14.00 e poi anche il pomeriggio dalle
17.30 fino alla chiusura”.
Il teste , cugino dell'appellato, che ha lavorato Tes_8
come cuoco presso il ristorante sino alla fine del 2014,
essendosi in quel periodo ammalato, ha confermato che il
18 parente aveva “un giorno di riposo a settimana, come tutti”.
A fronte delle coincidenti dichiarazioni testimoniali sopra riportate non appare significativa la deposizione di Tes_9
socio accomandante della società e padre di
[...] Pt_1
il quale ha detto di non ricordare gli orari di CP_1
lavoro dell'appellato e di non sapere indicare i giorni di lavoro settimanali (“Gli orari di lavoro non li ricordo. Se mi viene chiesto
quanti giorni lavorasse a settimana, direi cinque, ma non so,
dipendeva anche dal lavoro”).
Medesima è la considerazione per quanto attiene i testi cuoco della società solo tra Testimone_13 Parte_1
il 2013 ed il 2014, che ha dichiarato “Non ricordo che orari di
lavoro avesse. Non so quanti giorni a settimana lavorasse” e pure lui impiegato in qualità di cuoco, ma per Tes_6
un periodo limitato di soli 8 mesi “intorno al 2013”, che pur ricordando di aver visto il signor lavorare nel ristorante P_
come lavapiatti, non sapeva dare una risposta sul suo orario di lavoro.
Il contenuto complessivo delle dichiarazioni dei testi più
sopra elencati non risulta poi certamente contraddetto dalla deposizione di che ha “lavorato presso il Testimone_1
ristorante inizialmente come lavapiatti e poi come aiuto in Pt_1
cucina … dai primi di marzo 2015 all'inizio di marzo 2017 o forse
2018”. L'affermazione del teste di non ricordare “con precisione”
l'orario di lavoro dell'appellato, non inficia affatto il racconto del
19 medesimo di avere “lavorato anche con che P_
svolgeva le medesime mie mansioni di aiuto in cucina. Quanto
all'orario di lavoro io lavoravo dalle 8:00 alle 14:00 e poi dalle
17:00 fino alle 21:00 e talvolta se necessario fino alle 21:30 o
anche alle 22:00”, tenuto conto della dichiarazione aggiunta che
“spesso prima di iniziare il lavoro ci si vedeva per un caffè” – il che conferma la collocazione alle ore 8.00 circa del mattino dell'
inizio della giornata lavorativa di – e del suo P_
preciso ricordo per cui “ aveva un giorno di riposo”. P_
In definitiva i richiamati racconti dei testi Tes_14
, Testimone_3 Testimone_2 Testimone_5
e (cui vanno Testimone_10 Tes_11 Tes_12
aggiunte le testimonianze di e Tes_8 Testimone_1
riguardo al giorno di riposo settimanale goduto), non solo sono fra loro convergenti – il che ne conferma la attendibilità- ma non sono stati contraddetti da alcuna deposizione contrastante,
offrendo così sufficiente prova della prestazione di lavoro straordinario nella misura quantificata nella sentenza di prime cure - vale a dire 9 ore al giorno per sei giorni alla settimana sin dalla conclusione del contratto di lavoro - non essendovi ragione per ritenere, in difetto totale di allegazioni da parte della società datrice, che nel corso del rapporto l'orario di lavoro abbia subito delle modifiche.
2.2. Il secondo motivo di appello ha ad oggetto l'accertamento compiuto dal Tribunale, per il quale le
20 dimissioni rassegnate il 30.08.2021 da P_
sarebbero assistite da giusta causa.
In particolare si sostiene da parte degli impugnanti che l'assenza di prova circa lo svolgimento delle ore di straordinario dedotte nel ricorso ex art. 414 c.p.c. avrebbe dovuto indurre il primo giudice a concludere per l'assenza di giusta causa delle dimissioni.
Rispetto a tale critica è sufficiente riportarsi a quanto sopra già esposto in ordine alla avvenuta dimostrazione, da parte del lavoratore, dell'inadempimento della datrice – in particolare dell'omesso pagamento delle ore di straordinario prestate con maturazione di un credito assai consistente pari a euro 58.779,24 – per ritenere, come ha fatto il Giudice di primo grado, per la ricorrenza della giusta causa delle dimissioni.
La conclusione non è inficiata dall'argomento, posto a fondamento della doglianza, per cui il signor , P_
nella mattinata del 28 giugno 2021, avrebbe minacciato con un batticarne e offeso due dipendenti del ristorante.
E' vero, infatti, che il signor barista del Parte_2
ristorante, il 14 luglio 2021 si è recato presso la Stazione dei
Carabinieri di Lana sporgendo denuncia nei confronti dell'appellato, il quale la mattina del 28 giugno 2021 gli si sarebbe avvicinato “con atteggiamento molto aggressivo e
minaccioso impugnando un batticarne” dicendogli “se sei un
uomo vieni a parlare con me parlami in faccia” ed è altresì vero
21 che al lavoratore era stata inviata da parte della datrice la lettera di contestazione del 30 giugno 2021 in atti (docc. 4 e 8
della memoria difensiva di primo grado degli appellanti).
Senonché in occasione dell'udienza di discussione del 26
maggio 2022 la difesa di , ha negato la veridicità P_
dei fatti narrati (“contesta la comparsa di costituzione
avversaria, riportante circostanze non veritiere”), riguardo ai quali nel corso del procedimento le resistenti non hanno offerto riscontri (nessun teste è stato sentito sui capitoli di prova 5-9
formulati nella memoria difensiva del 13 maggio 2022),
dovendosi comunque evidenziare che la citata lettera di contestazione della società del 30 Parte_1
giugno 2021 è immediatamente successiva alla comunicazione del 29 giugno 2021 dell'avv. Carlo Lanzingher, con la quale, per conto del lavoratore, la datrice era stata messa in mora rispetto al credito retributivo e alla pretesa risarcitoria nella stessa fatti valere.
Non è pertanto possibile svolgere alcuna valutazione in ordine alla condotta del lavoratore e alle circostanze che, in disparte i dubbi in ordine alla ricostruzione dell'accaduto,
avrebbero consentito di apprezzarne la gravità, la quale,
peraltro, è smentita dalla constatazione, per la quale dopo la lettera di contestazione del 30 giugno 2021 non è stata applicata alcuna sanzione.
Ciò premesso l'episodio riferito non può che considerarsi
22 privo di rilevanza disciplinare e, comunque, tale da non incidere sulla conclusione del giudice di prime cure, per cui le dimissioni sarebbero state rassegnate per giusta causa.
2.3. Con la terza censura la sentenza è criticata nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti resistenti, sul rilievo che – atteso il pacifico il requisito dimensionale di 14 addetti allegato nel ricorso ex art. 414 c.p.c. – trova applicazione il principio per il quale, in area di tutela obbligatoria, la prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Sostengono gli impugnanti, da un lato, che il primo giudice avrebbe trascurato di “valutare se il “metus” di essere
licenziato sussisteva in concreto in capo all' ”, P_
valutazione prescritta dall'Ispettorato del lavoro nella nota n.
595/2020, che avrebbe condotto a ritenere l'inesistenza di detto timore di licenziamento;
dall'altro lato che, seguendo il ragionamento della sentenza della Suprema Corte n.
26246/2022, “essendo stato assunto l' nel 2010, P_
eventuali crediti da lavoro straordinario prescritti prima
dell'entrata in vigore della legge 92/2012 il 18 luglio 2012 non
potevano in ogni caso più essere fatti valere nel procedimento di
primo grado” perché prescritti.
2.4. Il terzo motivo appena riassunto è connesso con la quarta censura, con la quale si lamenta la mancata considerazione, da parte del giudice di prime cure, della
23 documentazione prodotta dallo stesso signor (in P_
particolare la visura camerale relativa alla società
[...]
, da cui avrebbe potuto evincersi che “nel periodo Parte_1
pre-Covid la aveva 15 dipendenti”. Parte_1
Da ciò conseguirebbe, secondo l'impostazione degli appellanti, l'applicabilità al dipendente della società della tutela reale ex art. 18 Statuto lavoratori, con conseguente decorrenza della prescrizione già nel corso del rapporto lavorativo.
Entrambe le doglianze sono destituite di fondamento.
Prendendo le mosse dal quarto motivo si evidenzia che sono le stesse impugnanti a dedurre che il numero dei dipendenti della società era pari a 15 (atto di appello d.d. 15
maggio 2023, pag. 19: “…la aveva 15 Parte_1
dipendenti”), dunque inferiore al limite di legge per la tutela reale, applicabile al datore di lavoro, che “occupa alle sue
dipendenze più di quindici lavoratori” (art. 18 comma 8° Statuto
dei lavoratori), talché difetta, comunque, come accertato in primo grado, l'integrazione del requisito minimo di rilevanza per l'applicazione del regime di tutela reale del rapporto.
In ogni caso la correttezza della decisione del primo
Giudice è confermata dal più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che questo Collegio condivide e fa proprio.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30957 del
20/10/2022, ha infatti chiarito che “Il rapporto di lavoro a
24 tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. n. 92
del 2012 e del d. lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti
di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di
una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di
stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al
momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di
prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Nel medesimo senso si è espressa Cassazione civile sez.
lav., 06/09/2022, n.26246, citata pure dagli impugnanti, per la quale “la prescrizione decorre, in corso di rapporto,
esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma
appaia la sanzione “contro ogni illegittima risoluzione” nel corso
dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade
per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art.
18, anteriore alla legge n. 92 del 2012». E' stato quindi enunciato
il seguente principio di diritto: «Il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92
del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei
presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di
risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un
regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano
prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del
2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato
disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del
25 rapporto di lavoro”.
Tenuto conto che il rapporto di lavoro è cessato il 30
agosto 2021 e che il ricorso ex art. 414 c.p.c, è stato depositato in data 15 marzo 2022, alcuna prescrizione è intervenuta in relazione alle somme richieste a titolo retributivo, non essendovi
– come paiono sostenere gli appellanti (atto di appello, pag. 19:
“I crediti eventuali per lavoro straordinario asseritamente
accumulati fino al 17 luglio 2011 pertanto andavano in ogni caso
considerati definitivamente ed irrimediabilmente prescritti”) -
diritti prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92
del 2012.
2.5. Con il quinto motivo di impugnazione viene nuovamente criticata la statuizione circa la ricorrenza della giusta causa delle dimissioni del lavoratore, la quale avrebbe dovuto essere esclusa – secondo la tesi degli appellanti – in considerazione dell'assenza di prova in ordine all'omesso pagamento delle spettanze retributive.
A confutazione della doglianza ci si riporta a quanto già
argomentato sub 2.2. in ordine alle circostanze delle dimissioni.
2.6. Viene infine censurato con l'appello il capo relativo alle spese processuali.
Gli impugnanti fanno valere che la sentenza gravata avrebbe trascurato di considerare sia il rigetto della pretesa economica connessa al dedotto svolgimento di mansioni superiori sia la reiezione della domanda risarcitoria del
26 lavoratore.
Tenuto quindi conto dell'infondatezza di “ben due delle
sostanzialmente tre domande di parte ricorrente” il Giudice di primo grado avrebbe dovuto, applicando correttamente l'art. 92,
comma 2 c.p.c., compensare, almeno parzialmente, le spese tra le parti.
La critica va accolta in parte.
Con riguardo all'accoglimento solo in misura ridotta della domanda di condanna al pagamento di differenze retributive di cui al punto n. 4 delle conclusioni del ricorso ex art. 414 c.p.c.,
attesa la formulazione di questa in un unico capo, non è
configurabile una reciproca soccombenza, come anche di recente ribadito dalla Suprema Corte (Cassazione civile sez. II,
11/03/2025, n.6486).
Per quanto attiene invece il totale rigetto della domanda del lavoratore di condanna della parte datoriale al risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente causatogli (punto n.
5 delle conclusione del ricorso cit.), è configurabile una reciproca soccombenza, la quale giustifica la parziale compensazione delle spese (Cassazione civile sez. III,
18/12/2024, n.33147: “L'accoglimento in misura ridotta di una
domanda formulata in un unico capo non configura una reciproca
soccombenza, poiché quest'ultima si verifica solo in presenza di
una pluralità di domande contrapposte o in caso di parziale
accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi.
27 Pertanto, tale circostanza non comporta la condanna al
pagamento delle spese processuali della parte vittoriosa in favore
di quella soccombente, ma può giustificare al massimo una
compensazione, totale o parziale, delle spese stesse.”).
La pronuncia di prime cure va quindi sul punto riformata, rimanendo ferma per il resto.
3. Pervenendosi così al regolamento delle spese, che secondo costante insegnamento della S.C. in caso di riforma della sentenza impugnata, deve avvenire in maniera unitaria per entrambi i gradi, osserva il Collegio che, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, le spese vanno poste a carico degli impugnanti e, attesa la parziale soccombenza dell'appellato, si ritiene giustificata la loro compensazione nella misura di un quarto.
Le spese processuali sono liquidate in dispositivo facendo riferimento, atteso il decisum, allo scaglione di valore da euro
52.001,00 a euro 260.000,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da di e nei Parte_1 CP_1 CP_1
confronti di avverso la sentenza del Giudice del P_
Lavoro del Tribunale di Bolzano n. 61/2023 di data 20 aprile
2023, così provvede:
in parziale riforma della sentenza gravata,
28 condanna
gli appellanti Restaurant Traube s.a.s. di e CP_1
alla rifusione in favore dell'appellato CP_1 P_
di tre quarti (3/4) delle spese del giudizio –
[...]
compensandole per il residuo quarto (1/4) - liquidandole, per l'intero (1/1):
1. per il giudizio dinanzi al Tribunale, per compensi, in complessivi euro 13.395,00 (di cui euro 4.763,00 per la fase di studio, euro 1.701,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 2.678,00 per la fase istruttoria, euro
4.253,00 per la fase decisionale) oltre 15% spese generali,
iva e cap;
2. per il presente grado, per compensi del giudizio di merito,
in complessivi euro 14.317,00 (di cui euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 4.326,00 per la fase istruttoria, euro
5.103,00 per la fase decisionale oltre euro ) oltre 15%
spese generali, iva e cap e, per compensi relativi ai procedimenti per la sospensiva sub RG 33/2023 V.G. e sub RG 53/2023 V.G., in complessivi euro 6.658,00 (euro
3.329,00 per ciascuno) oltre 15% spese generali, iva e cap;
conferma
per il resto, la sentenza gravata;
dispone
29 per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso l'11 giugno 2025
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Claudia Montagnoli
Il Funzionario Giudiziario
30 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2935 c.c., dell'art. 2955 c.c. nonché in subordine delle