Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/02/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 486/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Licia Paola Colombraro;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1
degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04/02/2024, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso intimazione di pagamento n. 09520239000563980000, con cui Controparte_2
ha ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 21.870,92, comprensiva
[...] di spese esecutive pari ad € 222,41, relativa alla cartella n. 09520120001213573000, notificata il 23.1.2012 per ruolo emesso dalla Direzione Provinciale di Reggio Emilia – Ufficio
Territoriale , di cui € 7.267,90 a titolo di contributi IVS proporzionali artigianati – CP_3
imposta e contributi - somme aggiuntive dell'anno 2008 nonché interessi di mora ed oneri CP_4
di riscossione.
CP_ Ha lamentato la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo e sottesi all'intimazione opposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9, Legge n. 335/1995. CP_ Si è costituito l contrastando la pretesa del ricorrente.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
2. In tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile. È ammissibile fare valere il decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella esattoriale e la relativa censura va inquadrata nell'ambito dell'opposizione
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Tanto premesso, deve esaminarsi l'eccezione di prescrizione con riferimento al periodo posteriore alla notificazione dei titoli esecutivi trattandosi di evento successivo alla formazione definitiva del titolo esecutivo.
È evidente che, anche se il termine di prescrizione è quello quinquennale pur dopo la notificazione e la intervenuta definitività del titolo (cfr. da ultimo Cass. sez. un. n. 23397/2016), tale termine si è perfezionato, in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi doverosamente esaminabili dal giudice anche in caso di costituzione tardiva (cfr. da ultimo Cass. 14755/18). CP_ Per tali ragioni, i crediti vantati dall' devono essere dichiarati estinti, per intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, successivamente alla data di notifica.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuti i contributi portati dai titoli di cui
CP_ al ricorso, afferenti a contributi e somme aggiuntive dovute all'
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.697,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 13/02/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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