Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/05/2025, n. 1911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1911 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11989/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 11989/2021 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gennaro Zuccaro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli
(NA), alla via Arco di Polvica n. 37, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
c.f.: rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Annamaria Fiorentino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Melito (NA), alla via Berlino n. 7, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 04.12.2024, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 09.11.2021, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio in Giugliano in Campania (NA) il 06.07.1999 con CP_1
, che dall'unione con quest'ultima nascevano due figli, (nato il
[...] Per_1
28.08.2000) e (nato il [...]), di aver posto fine alla propria Per_2 convivenza con procedura di negoziazione assistita, deduceva: - che i trasferimenti immobiliari di cui all'accordo di separazione erano stati tutti effettuati in data
21.05.2021; - di aver subito, rispetto all'epoca dell'accordo di separazione, un peggioramento delle proprie condizioni economiche a cagione della contrazione dei compensi derivanti dallo svolgimento della professione di avvocato, imputabile dapprima alle disposizioni restrittive varate per fronteggiare l'epidemia da Covid-
19 e poi agli effetti permanenti dell'emergenza sanitaria sull'economia, in uno alle disfunzioni dell'ufficio giudiziario ove si concentra la sua attività, tanto da arrivare a guadagnare circa 700,00 euro mensili;
-di essere onerato, oltre che dall'esoso mantenimento in favore dei figli, anche da altre spese, tra cui quelle condominiali, quelle per la Cassa Forense, la quota pari a 100,00 euro da versare per il fondo pensionistico privato e la rata pari ad euro 336,00 del finanziamento contratto per l'acquisto di un'autovettura, nonché la rata di euro 200,00 per il finanziamento contratto dalla resistente con la Banca Popolare di Novara;
- che all'epoca della sottoscrizione degli accordi di separazione, esso istante si era determinato ad assumersi degli impegni economici di una certa rilevanza, cedendo financo i propri beni ai figli, sia in previsione della realizzazione di progetti lavorativi, oggi del tutto sfumati, sia perché non poteva prevedere che la propria attività lavorativa subisse un calo tanto consistente;
- che era in procinto di lasciare l'abitazione materna, in ragione dell'anzianità della genitrice e dell'impossibilità di ospitare i figli per il pernotto;
-che la resistente svolge attività di impiegata presso l' azienda edile di famiglia.
Pertanto, chiedeva: -pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- disporsi l'affido condiviso del figlio minore con collocazione presso la Per_2 madre e lasciando alla libera determinazione del figlio ed ai suoi desiderata le decisioni in ordini agli incontri con il padre o, in subordine, diritto di visita del
2 padre secondo le modalità indicate in ricorso;
- porre a carico di esso istante l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto dei figli nella misura di euro
300,00 ciascuno;
- confermare per il resto gli accordi di separazione.
Con decreto depositato in data 01.12.2021 il presidente f.f. fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza dell'01.02.2022, onerando le parti di depositare la documentazione reddituale degli ultimi tre anni o attestazione negativa dell'agenzia delle entrate in caso di assenza di redditi oltre ad una dichiarazione ove indicare: attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
redditi netti annuali relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi, con la precisazione, in caso di lavoro autonomo, del numero di collaboratori e dei compensi mensili loro corrisposti;
proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari;
quote sociali, titoli, depositi, e qualsiasi altra forma di investimento e di risparmio;
proprietà di beni mobili registrati;
spese per mutui e finanziamenti;
rapporti di convivenza e rapporti di collaborazione domestica.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la quale, pur non CP_1 opponendosi alla domanda di divorzio, contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedendo di confermare integralmente le condizioni di cui all'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita e , in subordine, nella denegata ipotesi di riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli, disporre che il sig. Parte_1 sia tenuto al versamento del 50% dei ratei dei mutui per l'importo di euro
[...]
787,00 mensili, già ridotto alla metà (mutuo con scadenza 30/11/2025 e con rata di circa euro 825,00, oltre il mutuo con scadenza prorogata all'agosto 2032 con rata mensile di euro 750,00); il tutto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
La resistente, in merito ai trasferimenti immobiliari in favore dei figli, rappresentava che i predetti atti erano stati frutto della consapevole e ponderata scelta del ricorrente di perequare le condizioni economiche dei coniugi, precisando di aver donato anch'ella la propria quota ai figli la propria quota, sostenendo i relativi oneri di gestione. Specificava come l'importo del mantenimento dei figli (in euro 1.200,00 mensili) era stato determinato sul presupposto che il pagamento dei due mutui contratti da entrambe le parti per esigenze familiari ed in costanza del rapporto matrimoniale venissero accollati alla sola resistente, e che essa resistente era riuscita a corrispondere i ratei dei mutui anche grazie all'aiuto della famiglia di
3 origine. Deduceva, infine, di essere gravata, oltre che dai ratei dei mutui, anche dagli oneri condominiali ordinari, dalle spese per i lavori straordinari interessanti il condominio di cui fa parte la casa familiare e la rata per i lavori di ristrutturazione di quest'ultima, evidenziando di essere impiegata amministrativa di 5° livello, percependo un reddito mensile netto di circa euro 1.100,00 e che i canoni di locazione percepiti vanno a coprire parzialmente le rate dei mutui, mentre il percepisce anche il reddito da locazione di nr.2 locali siti in Marano. Parte_1
Entrambe le parti comparivano personalmente in data 01.02.2022 innanzi al presidente f.f., il quale, a seguito dell'audizione dei coniugi e preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il presidente f.f. emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'ordinanza in atti depositata in data 10.02.2022, confermando integralmente le condizioni concordate dalle parti in sede di separazione e richiamate nei rispettivi atti.
Designato, poi, il giudice istruttore, fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 25.05.2022.
Rimessa la causa dinanzi al giudice istruttore e depositate le memorie integrative, all'udienza del 25.05.2022, il g.i. concedeva i termini di cui all'art. 183, co.6, c.p.c.
e fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 23.11.2022.
A seguito dello scambio delle memorie ex art. 183, co.6, c.p.c., all'udienza che precede, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice istruttore rinviava all'udienza del 10.05.2023 per la comparizione delle parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 185bis c.p.c.
Alla predetta udienza, il giudice, sentiti i coniugi e formulata la proposta conciliativa, rinviava all'udienza del 13.12.2023 per le determinazioni in ordine alla predetta proposta.
All'udienza del 13.12.2023 parte ricorrente accettava la proposta formulata dal giudice, mentre parte resistente non accettava la predetta proposta a cagione dell'aumento della rata di uno dei due mutui, a tasso variabile;
il giudice, preso atto della concorde richiesta di rinvio per valutare conciliazione, rinviava all'udienza del 07.02.2024 (differita al 22.05.2024 su richiesta congiunta delle parti) disponendo la comparizione personale delle parti.
4 All'udienza del 22.05.2024 il giudice istruttore, atteso il mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti e preso atto delle rispettive richieste istruttorie, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, con ordinanza depositata in data
20.06.2024 il giudice istruttore, ritenute inammissibili le istanze istruttorie formulate dal ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.12.2024
All'udienza che precede, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice, sulle conclusioni delle parti, riservava la causa in decisione al Collegio con i termini ex 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero esprimeva il parere favorevole.
DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione personale ex art. 6 della L 162/2014 raggiunto a seguito di negoziazione assistita sottoscritto in data 17.07.2020 e depositato in data
21.07.2020, trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Nord, che l'ha recepito con nulla-osta n. 180/2020 del 25.08.2020, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
STATUIZIONI ACCESSORIE
REGIME DI AFFIDO DEL FIGLIO MINORE/DIRITTO DI VISITA DEL CONIUGE
NON COLLOCATARIO DELLA PROLE
Nulla deve disporsi in ordine al regime di affido e al diritto di visita della figlio in quanto lo stesso è divenuta maggiorenne nelle more del giudizio, Per_2 avendo compiuto il diciottesimo anno di età in data 30.09.2022.
5 STATUIZIONI ECONOMICHE
ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI
Quanto alla richiesta di corresponsione di un assegno a carico del padre in favore dei figli e , conviventi con la madre, il tribunale osserva quanto Per_2 Per_1 segue.
Parte ricorrente chiedeva di contribuire al mantenimento indiretto dei figli nella misura di euro 300,00 ciascuno, mentre la resistente chiedeva confermarsi il contribuito pattuito in sede di negoziazione assistita.
Sul punto, osserva il tribunale che i giudici di legittimità, con orientamento da condividersi, con riferimento alle statuizioni concernenti il contributo di mantenimento del figlio, hanno statuito come tali pronunce passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, ossia rimanendo suscettibili di modifica in presenza di fatti nuovi sopravvenuti, mentre la rilevanza di fatti passati e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (cfr. ex multis: Cassazione Civile n. 2935 del 2017, n. 4768 del 2018, n. 1177 del 2019).
La Suprema Corte di Cassazione, a proposito di filiazione naturale, ha di recente statuito che: “Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunciate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori naturali, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla eventuale nuova situazione patrimoniale” (sic:
Cass.civ., I Sezione, ordinanza 30.06.2021, n.18608). La revisione dell'importo dell'assegno di mantenimento dei figli, siano essi minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti postula, quindi, l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi e la sua
6 idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo di uno dei predetti assegni, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti.
Alla luce delle tracciate coordinate ermeneutiche, rileva il Tribunale come nel caso di specie il resistente deduceva di aver subito, rispetto all'epoca dell'accordo di separazione, un peggioramento delle proprie condizioni economiche a cagione della contrazione dei compensi derivanti dallo svolgimento della professione di avvocato, imputabile dapprima alle disposizioni restrittive varate per fronteggiare l'epidemia da Covid-19 e poi agli effetti permanenti dell'emergenza sanitaria sull'economia, in uno alle disfunzioni dell'ufficio giudiziario ove si concentra la sua attività, tanto da arrivare a guadagnare circa 700,00 euro mensili, nonché di essere onerato dalle spese per gli oneri condominiali e da quelle per la Cassa Forense, dalla quota pari a 100,00 euro per il fondo pensionistico privato e dalla rata pari ad euro 336,00 del finanziamento contratto per l'acquisto di un'autovettura, nonché dalla rata di euro 200,00 per il finanziamento contratto dalla resistente con la Banca Popolare di Novara.
Ad avviso del tribunale non si tratta di novità tali da incidere in maniera rilevante sul complessivo assetto determinato dai coniugi in sede di negoziazione assistita e senza differenze di rilievo sul piano reddituale, non avendo l'istante provato una effettiva diminuzione delle proprie capacità reddituali, considerato che la contingenza pandemica esisteva già al momento della separazione (intercorsa in data 17 luglio 2020), allorquando era stata concordata la misura dell'assegno quale portato della complessiva regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, consistenti, peraltro, nell'accollo da parte della resistente delle rate dei due mutui contratti in costanza di matrimonio con l'istituto di credito “Banco BPM”, il cui importo, rispetto al tempo della separazione, è aumentato da euro 823,38 a euro
870,00 mensili (per il mutuo con scadenza al 30.11.2025) e da euro 740,00 ad euro
870,00 mensili (per il mutuo con scadenza a febbraio 2032) (cfr. allegati da 1 a 4 alla comparsa conclusionale depositata dalla resistente).
Del resto, l'istante si è limitato a produrre la sola dichiarazione dei redditi 2020 relativa ai redditi percepiti nell'anno 2019 (cfr. allegato al ricorso introduttivo e alla prima memoria ex art. 183, co.6, c.p.c.) ed il giudice istruttore non ha ammesso i
7 mezzi istruttori dallo stesso articolate (cfr. ordinanza depositata in data
20.06.2024), con motivazione condivisa dal collegio.
Era onere del ricorrente dimostrare che l'ammontare dei propri redditi aveva effettivamente subito una rigorosa contrazione tale da alterare l'equilibrio economico patrimoniale concordato nell'anno 2020. A maggior ragione se si considera che la pandemia risale a cinque anni fa e dagli atti non si ricava alcun elemento reddituale rappresentativo della situazione patrimoniale del dopo CP_1
l'anno 2020.
Tali carenze documentali sono argomenti di prova valutabili ex art. 116 cpc che fanno presumere una capacità reddituale superiore a quanto dichiarato in atti ed in sede di audizione, ove ha riferito di continuare a svolgere l'attività di avvocato e di percepire euro 500,00 dal canone di locazione relativo ad un negozio di sua proprietà (cfr. dichiarazioni rese all'udienza di comparizione tenutasi in data
10.05.2023).
Inoltre, gli impegni economici assunti dal ricorrente (rata mensile per l'acquisto dell'autovettura, contributo per il pagamento del mutuo con scadenza al
30.11.2025 nella misura pari ad euro 200,00 mensili, l'assicurazione pensionistica), sono indici che evidenziano una capacità reddituale del ricorrente superiore a quanto formalmente dichiarato .
Orbene, ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'età e delle esigenze dei figli, del tempo trascorso dalla separazione (occorsa nell'anno 2020) e delle condizioni economiche dei coniugi ed in particolare della situazione reddituale del resistente sopra esaminata, devono confermarsi le condizioni economiche stabilite dalle parti in sede di negoziazione assistita e così l'importo di euro 1200,00 a titolo di mantenimento dei figli e , entrambi maggiorenni economicamente Per_2 Per_1 non autosufficienti, a carico del ricorrente ed in favore della resistente, oltre le ulteriori condizioni economiche di cui all'accordo di negoziazione assistita di seguito riportate:
8 9 L'importo per il mantenimento dei figli dovrà essere versato entro il 5 di ogni mese alla sig.ra , presso il suo domicilio ovvero mediante versamento sul CP_1 conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
(c.f.: ), nato a [...] il [...], e
[...] C.F._1 CP_1
(c.f.: , nata a [...] l'[...] -Atto n.178,
[...] C.F._2
Parte II, Serie A, anno 1999 – celebrato in Giugliano in Campania (NA) il
06.07.1999;
- conferma le condizioni economiche stabilite con l'accordo di negoziazione assistita come in parte motiva riportate e trascritte;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente Ordinamento dello Stato Civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, lì 13.5.2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro
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