Art. 11. (Assunzioni)
l. In deroga a quanto disposto dall' articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , ed in attesa della definizione delle dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro, l'AAAVTAG e' autorizzata ad assumere personale operativo.
2. In deroga a quanto disposto dall' articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e dall' articolo 25, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , l'AAAVTAG puo' instaurare, fino al 31 dicembre 1997 e nel limite di ottanta unita' da impiegare in via prioritaria per le attivita' di formazione, rapporti di lavoro a tempo determinato, la cui disciplina verra' definita al momento della loro accensione, per periodi non superiori ad un anno, rinnovabili una sola volta, con personale gia' dipendente dall'Azienda stessa e dall'Aeronautica militare e in possesso delle necessarie abilitazioni e dei requisiti di idoneita' psico-fisica, con eta' non superiore a 57 anni all'atto dell'instaurarsi del predetto rapporto. Il trattamento retributivo e' costituito dal trattamento di quiescenza gia' in godimento, compresa l'indennita' integrativa speciale, e da un compenso aggiuntivo fino al raggiungimento della retribuzione complessiva del personale in servizio di pari livello, anzianita' ed impiego, tenendo conto che il trattamento stesso non comporta la riliquidazione della pensione e non da' diritto alla corresponsione dell'indennita' di fine rapporto.
Note all'art. 11:
- Il testo dell' art. 22, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "6. Fino al 30 giugno 1995, e comunque fino a quando non sono definite le dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro, e' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni, di assumere personale di ruolo ed a tempo indeterminato, ivi compreso quello appartenente alle categorie protette".
- Il testo dell' art. 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1994, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e' il seguente: "23. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi".
- Il testo dell' art. 25, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "1. Al fine di garantire la piena e effettiva trasparenza e imparzialita' dell'azione amministrativa, al personale delle amministrazioni di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianita' previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio".
l. In deroga a quanto disposto dall' articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , ed in attesa della definizione delle dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro, l'AAAVTAG e' autorizzata ad assumere personale operativo.
2. In deroga a quanto disposto dall' articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e dall' articolo 25, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , l'AAAVTAG puo' instaurare, fino al 31 dicembre 1997 e nel limite di ottanta unita' da impiegare in via prioritaria per le attivita' di formazione, rapporti di lavoro a tempo determinato, la cui disciplina verra' definita al momento della loro accensione, per periodi non superiori ad un anno, rinnovabili una sola volta, con personale gia' dipendente dall'Azienda stessa e dall'Aeronautica militare e in possesso delle necessarie abilitazioni e dei requisiti di idoneita' psico-fisica, con eta' non superiore a 57 anni all'atto dell'instaurarsi del predetto rapporto. Il trattamento retributivo e' costituito dal trattamento di quiescenza gia' in godimento, compresa l'indennita' integrativa speciale, e da un compenso aggiuntivo fino al raggiungimento della retribuzione complessiva del personale in servizio di pari livello, anzianita' ed impiego, tenendo conto che il trattamento stesso non comporta la riliquidazione della pensione e non da' diritto alla corresponsione dell'indennita' di fine rapporto.
Note all'art. 11:
- Il testo dell' art. 22, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "6. Fino al 30 giugno 1995, e comunque fino a quando non sono definite le dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro, e' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni, di assumere personale di ruolo ed a tempo indeterminato, ivi compreso quello appartenente alle categorie protette".
- Il testo dell' art. 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1994, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e' il seguente: "23. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi".
- Il testo dell' art. 25, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "1. Al fine di garantire la piena e effettiva trasparenza e imparzialita' dell'azione amministrativa, al personale delle amministrazioni di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianita' previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio".