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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/09/2025, n. 3266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3266 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Dora Alessia Limongelli, ha pronunziato la seguente: SENTENZA nella causa civile avente numero R.G. 557/2022, vertente: TRA
, nato a [...] in data [...], c.f. Parte_1 residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'Avv. FILIPPO CASTALDO, del Foro di Napoli Nord, dall'AVV. MICHELE FRANCESCO SORRENTINO e dall' AVV. PIERLORENZO CATALANO con i quali è elettivamente domiciliato in RI (NA) alla Via Giacomo Leopardi n. 3;
ATTORE E (P. IV , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore, Dott.ssa , con sede legale in Milano (MI) Largo Controparte_2 Tazio Nuvolari, n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Fernando Brogna (C.F.
), in virtù di procura in atti, con il quale è elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata in Capua (CE), alla Via Villa Vella, n. 2 CONVENUTA NONCHE'
, nata a [...] in data [...], codice Controparte_3 fiscale residente in [...] n. 18;
, nato a [...] in data [...], codice Controparte_4 fiscale , residente in [...] 18; CONVENUTI CONTUMACI CONCLUSIONI: per parte attrice:
“accertare e dichiarare la responsabilità unica ed esclusiva dell'autovettura Lancia Y targata FG509XK, di proprietà di , condotta da Controparte_3 e assicurata per la responsabilità civile dalla Controparte_4 Controparte_1
nella causazione del sinistro occorso in data 12.01.2019 in cui ha
[...] riportato lesioni ; - per l'effetto condannare i convenuti, in Parte_1 solido o chi di ragione tra essi, al risarcimento dei danni tutti in favore dell'attore, di natura patrimoniale e non patrimoniale, come specificati in parte motiva, nell'importo complessivo di EURO 126.135,50, o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso codicistico come per legge; condannare la al Controparte_1 risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da determinarsi in via equitativa in rapporto al parametro del compenso difensionale liquidato in causa,
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aumentato sino alla metà in ragione delle gravi circostanze dell'abuso; - il tutto con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, CPA e IVA, come per legge, sia per il presente giudizio che per la fase stragiudiziale (diffida risarcitoria, istruttoria assicurativa del sinistro e negoziazione assistita), DA ATTRIBUIRSI AI SOTTOSCRITTI PROCURATORI ANTISTATARI, come da nota spese che si riporta di seguito, ponendo definitivamente a carico dei convenuti le spese di C.T.U., con obbligo di rimborso di quanto già versato dall'attore previa esibizione di ricevuta di pagamento e/o fattura. Per parte convenuta:
“mandare la conchiudente pienamente assolta da ogni domanda avversaria;
accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa esclusiva ovvero concorrente dell'istante, ex art. 2054, comma 2, c.c., e per l'effetto, condannare questa convenuta nel limite del giusto e del provato, anche in riferimento alle spese di lite;
in subordine, nelle denegata e non voluta ipotesi di accoglimento dell'avversa postulazione si liquidino i danni nei limiti del giusto e del provato;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, i.v.a. e c.p.a., come per legge”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, in qualità di proprietaria del veicolo Controparte_3 Lancia Y targata FG509XK, in qualità di conducente del detto Controparte_4 veicolo e la in qualità di impresa assicuratrice della al Controparte_5 Pt_2 fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali (spese mediche) e non patrimoniali (biologico, dinamico relazionale, morale e da cenestesi lavorativa) subiti per le lesioni personali riportate in occasione del sinistro verificatosi in data 12.01.2019, alle ore 20:30 circa, in DI (NA) alla Via Berlinguer. A fondamento della domanda, l'attore esponeva che, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra riferite, nel mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali un'auto Lancia Y targata FG509XK di colore grigio, proveniente da Via Brodolini, imboccava Via Berlinguer ad altissima velocità e non avvedendosi della sua presenza lo travolgeva e si dava repentinamente alla fuga;
che sul posto interveniva il 118 che lo trasportava all'Ospedale Cardarelli, ove era accettato in codice rosso con la diagnosi di “politrauma da incidente stradale maggiore tra pedone e autovettura con trauma cranico non commotivo e frattura pluriframmentaria della tibia”; altresì, che il giorno successivo, 13.01.2019, si presentava presso la Caserma dei Carabinieri di RI Cicala Pasquale, dichiarando spontaneamente di essere il responsabile del sinistro e di averlo provocato a bordo dell'autovettura Lancia Y targata FG509XK, di proprietà della madre, ma a lui in uso;
che a seguito delle dichiarazioni rese Controparte_3 dal , veniva redatta apposita relazione di servizio e veniva aperto un CP_4 procedimento penale non ancora concluso;
ancora che durante il ricovero, in data 18.01.2019, l'istante si sottoponeva ad intervento chirurgico di “riduzione della frattura tibiale e osteosintesi con chiodo endomidollare bloccato phoenix” e venne dimesso con diagnosi di “frattura scomposta bifocale della meta epifisi prossimale e del 1/3 medio della diafisi della tibia sinistra. Trauma toracico e trauma cranico non commotivo”; che, in seguito, si sottoponeva a varie visite
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mediche specialistiche, trattamenti diagnostici e terapie sostenendo ingenti spese per un totale di euro 8.805,74; infine che veniva inviata richiesta di risarcimento alla compagnia convenuta ed esperito invano il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle forme della negoziazione assistita, come prescritto dall'art. 3, comma 1, D.L. n. 132/2014. Si costituiva in giudizio contestando l'idoneità della Controparte_5 documentazione prodotta, non conforme all'originale nonché la fondatezza della domanda nell' an e nel quantum e ne chiedeva il rigetto. Va dichiarata la contumacia di e non Controparte_6 Controparte_4 costituitisi in giudizio nonostante la regolarità della citazione. In via preliminare, va rilevata la proponibilità della domanda risarcitoria avanzata dall'attore, stante l'ottemperanza al disposto degli artt. 145 e 148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cosiddetto “Codice delle Assicurazioni Private”), dimostrata mediante la produzione, in atti, di copia della comunicazione inviata alla compagnia convenuta con il pieno rispetto del termine previsto dalle disposizioni normative già sopra menzionate, atteso che la domanda giudiziale risulta essere stata proposta mediante atto di citazione notificato in data 14 -20 gennaio 2022, dunque decorso il termine di 90 giorni dal documentato ricevimento della richiesta di risarcimento a mezzo pec il 21.4.2021 La predetta missiva risulta redatta in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dal comma 1 dello stesso art. 148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2006, n. 209, con la conseguenza che l'impresa designata è stata posta in condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni avanzata dall'attore (cfr. in tal senso, Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2011, n. 9912). Del resto secondo condivisibile opinione della giurisprudenza di merito (Tribunale di Palermo, sez. dist. di Bagheria (PA), 23 aprile 2012, n. 43),
“l'incompletezza non sia espressamente prevista dall'art. 145 cod. ass. come causa d'improponibilità della domanda. Difatti, tale disposizione detta in capo al danneggiato un onere di osservanza in ordine a “modalità e contenuti” previsti dall'art. 148. Ora, è vero che l'art. 148 contiene l'elenco dei dati da comunicare all'assicuratore; ma è anche vero che, quanto alle modalità, tale norma al comma 5 statuisce che in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione debba richiedere al danneggiato le necessarie integrazioni, ed in tal caso i termini entro cui l'assicuratore dovrà presentare una proposta, decorreranno nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. Da ciò consegue che il combinato disposto di cui agli art. 145 e 148 cod. ass., ha ampliato la portata della condizione di proponibilità precedentemente prevista dall'art. 22 della l. n. 990/69, ma non tanto in senso oggettivo, bensì in senso soggettivo, richiedendo una partecipazione attiva dell'assicurazione, il cui comportamento non può essere inerte, dovendo senz'altro conformarsi ai parametri della buona fede precontrattuale rilevante ex artt. 1337 c.c.”. Nel caso che qui ci occupa, la compagnia assicurativa è stata senza dubbio posta in grado di istruire la richiesta di risarcimento e addivenire ad una soluzione conciliativa tanto che l'istante è stato sottoposto a visita medico legale da parte del medico fiduciario della convenuta, la quale si determinava a denegare l'offerta risarcitoria per il disconoscimento dell'evento operato dall'assicurata e dal conducente.
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Sempre preliminarmente, va rilevato che l'atto introduttivo contiene sia un'adeguata descrizione delle circostanze fattuali rilevanti sia una specifica indicazione delle voci risarcitorie richieste ponendo così il convenuto nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado – come ha concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione. La titolarità passiva del responsabile civile risulta comprovata dall'estratto cronologico del veicolo FG509XK dal quale emerge che, alla data del sinistro per cui è causa, esso era di proprietà dell'odierna convenuta contumace CP_3 (cfr. doc. 2 atto citazione).
[...] Neppure può essere posta in dubbio la titolarità passiva di tenuto Controparte_5 conto della scheda di polizza prodotta in atti nonché del comportamento stragiudiziale tenuto dalla stessa compagnia, la quale ha sottoposto a visita medica l'attore con ciò esplicitamente riconoscendo di essere l'assicuratore RCA del veicolo Lancia Y tg. FG509XK (cfr. doc. 1 atto citazione). Devono, peraltro, ritenersi inidonee le contestazioni svolte dalla CP_5 circa la non conformità all'originale della documentazione prodotta dall'attore in quanto genericamente riferita a tutti i documenti e senza specificazione del profilo contestato. In tal senso, si è espressa la giurisprudenza di legittimità affermando che la contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia, insomma, è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale. Limitarsi a dichiarare di "contestare" un documento senza nemmeno indicare cosa ci sia da contestare è un artificio che può trovar spazio nei manuali di retorica, non negli atti d'un processo, e chi lo adotta non potrà che imputare a sè medesimo le conseguenze derivanti dalla imperfetta contestazione (cfr. in motivazione Cass. 7775/2014). Ciò premesso, con riferimento alla dinamica del sinistro, le circostanze descritte nell'atto di citazione hanno trovato puntuale conferma nelle deposizioni rese dal teste escusso ), sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare Testimone_1 avendo fornito una deposizione circostanziata e immune da contraddizioni. In proposito, il teste ha riferito di aver assistito al mentre camminava in via Berlinguer in DI in direzione dell'incrocio con via Brodolini dichiarando “ho visto un'auto una Lancia LO di colore grigio che proveniva da via Brodolini e svoltava sulla sinistra in via Berlinguer, investendo il sig. che in quel Pt_1 momento stava attraversando sulle strisce pedonali che si trovano proprio all'incrocio tra le due strade. Era subito dopo le feste, circa l'11/12 gennaio del 2019, intorno alle 20:30. Ricordo che l'auto svoltava a forte velocità su via Berlinguer e investiva il sig. . Non ricordo se all'epoca via Berlinguer fosse Pt_1 a senso unico di marcia, attualmente lo è. Ricordo che il sig. fu colpito alla Pt_1 parte sinistra del corpo e infatti dopo il colpo cadde a terra e lamentava dolori a tutta la parte sinistra. ADR ricordo che l'auto inizialmente si fermava ma poi successivamente il conducente non prestava soccorso e scappava repentinamente. Ricordo che fu possibile identificare le prime due lettere della targa FG, non so se poi effettivamente sia stato rintracciato il proprietario. È intervenuta poi sul posto l'ambulanza. Finché sono stato sul posto è venuta solo l'ambulanza e non
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anche le autorità. ADR non so dire precisamente il punto d'impatto dell'auto con il pedone, ma è stato colpito comunque con la parte anteriore dell'auto. Non so dire precisamente se fosse uomo o donna il conducente, ma ricordo che non portava i capelli lunghi e che la figura era più simile a quella di un uomo”. La predetta dinamica e la responsabilità del veicolo investitore nella causazione del sinistro devono altresì ritenersi comprovati ai sensi dell'art 232 c.p.c. dalla mancata comparizione di a rendere interrogatorio formale senza Controparte_4 addurre giustificato motivo nonché dalle dichiarazioni spontanee di indubbio valore confessorio rese dal predetto convenuto il giorno successivo al sinistro (13.1.2019) presso la Caserma dei Carabinieri di RI nelle quali il CP_4 ammetteva l'investimento e l'omissione di soccorso (doc. 10,11,12,13). Ciò posto, una volta riconosciuta l'esistenza dell'investimento del pedone, deve trovare applicazione la disposizione del primo comma dell'art. 2054 c.c., che pone a carico del conducente del veicolo la presunzione di responsabilità in mancanza di prova di aver fatto il possibile per evitare il danno. Questo non vuol dire, peraltro, che eventuali profili di responsabilità (o di corresponsabilità) del pedone restino privi di rilievo;
ma rientra certamente nell'onere probatorio del conducente del veicolo o del suo assicuratore, o nel caso di specie dell'impresa designata dimostrare la condotta tenuta nel caso di specie sia dal conducente del veicolo rimasto sconosciuto che dal pedone e in ogni caso il giudice per poter conferire rilievo al comportamento del pedone al fine di una riduzione progressiva della percentuale di concorso di colpa deve ritenere provato alla luce del quadro probatorio (documenti, testimonianze e presunzioni) un comportamento imprudente e pericoloso del pedone investito. In tal senso la giurisprudenza ha affermato che “la presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato” (Cassazione civile, sez. III, 27 febbraio 1998, n. 2216). La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, primo comma cod. civ., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fine del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto esente da censura la decisione con cui il giudice di merito aveva accertato che il pedone investito aveva dato inizio ad un attraversamento "azzardato" nel mentre sopraggiungeva l'autoveicolo dell'investitore, pervenendo a tale conclusione attraverso una valutazione di tutti gli elementi in suo possesso e delibando plausibilmente la convergenza tra le dichiarazioni rese nell'immediatezza da coloro che erano presenti al sinistro e i riscontri obiettivi effettuati dalla Polizia stradale giunta "in loco") Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24204 del 13/11/2014).
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È chiaro che, in ogni caso, l'onere della prova di un'eventuale colpa concorrente od esclusiva del pedone grava a carico del conducente, del proprietario, ovvero della compagnia assicuratrice del veicolo investitore (cfr., in tal senso, Cass. civ. Sez. III, Sentenza n. 24472 del 2014, Cass. civ., sez. III, 10 luglio 2008, n. 18872; Tribunale di Palmi, 6 febbraio 2006, Cass. civ., sez. III, 16 giugno 1998, n. 5982). Nel caso di specie, alcun elemento di prova liberatoria così come richiesta dalla disposizione normativa di cui al terzo comma dell'art. 2054 cod. civ. è stata fornita né elementi a sostegno di una eventuale concorrente responsabilità dell'attore nella produzione del sinistro, dovendosi escludere qualsivoglia condotta colposa del pedone, il quale è stato travolto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Ricostruita in tal modo la dinamica del sinistro stradale dedotto in giudizio, il Tribunale ritiene che possa, senza dubbio alcuno, ritenersi ampiamente dimostrata l'esclusiva incidenza, sulla produzione causale dell'evento dannoso in questione, del comportamento di guida tenuto dal conducente della Lancia Y tg. FG509XK e dunque l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo con conseguente applicazione, a carico del proprietario di detta autovettura, dell'estensione di responsabilità contemplata dalla disposizione normativa di cui al terzo comma dell'art. 2054 cod. civ. Invero, la condotta di guida tenuta da detto conducente è contraria ai fondamentali principi regolatori della circolazione stradale codificati negli artt. 141, comma 2 (“Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.”) e 148 comma 2 (“Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi: a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio”). Dalle suddette considerazioni deriva, quindi, l'accoglimento della domanda con conseguente condanna di , e Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4 in solido tra loro al risarcimento dei danni alla persona patiti dall'attore per effetto dell'incidente stradale di cui è causa. In ordine al quantum debeatur, dalle risultanze istruttorie acquisite, ed in particolare dal referto stilato nell'immediatezza del fatto e dalla successiva documentazione medica nonché dalla consulenza medico-legale espletata dal dott.
logicamente argomentata e pienamente condivisa da questo giudice, Persona_1 emerge come dal sinistro de quo siano derivate a carico di , Parte_1
“FRATTURA SCOMPOSTA BIFOCALE DELLA METAEPIFISI PROSSIMALE DEL TERZO MEDIO DELLA DIAFISI DELLA TIBIA SINISTRA TRATTATA CRUENTEMENTE CON QUINDI SUCCESSIVO Controparte_7 INTERVENTO CON ASPORTA-ZIONE DI PARTE DEL PERONE E DINAMIZZAZIONE DEL CHIODO;
TRAUMA E Pt_3 Pt_4
NON COMMOTIVO”.
[...] Le dette lesioni, la sintomatologia lamentata e le menomazioni residuate, sono state giudicate compatibili con la dinamica del sinistro e i postumi sono quantificati in invalidità totale (ITT) di 12 giorni, una successiva invalidità temporanea parziale (ITP) valutabile sul 75% per 60 giorni una successiva invalidità temporanea parziale (ITP) valutabile sul 50% per 60 giorni, e una
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successiva invalidità temporanea parziale (ITP) valutabile sul 25% per 138 giorni nonché un danno biologico del 20%. Ciò posto, ai fini della liquidazione, deve darsi conto dell'adozione, avvenuta con Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, n. 12, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 del 18 febbraio 2025, del Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la cui entrata in vigore risale al 5 marzo 2025. A riguardo, sebbene la disposizione transitoria contenuta nell'art. 5 dello stesso decreto, - a tenore della quale “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore” – sia ostativa rispetto ad un'applicazione diretta delle dette tabelle alla fattispecie in esame, il Tribunale osserva, in adesione ad un recente arresto del Giudice di legittimità, che non sia preclusa la possibilità di fare delle dette tabelle un utilizzo indiretto “.. quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011) ..” (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 11319 del 29/04/2025; nonché nella giurisprudenza di merito Corte di Appello di Napoli 4213 del 12.09.2025). Del resto, come affermato dalla condivisibile giurisprudenza di merito appena poco sopra richiamata, se la liquidazione da parte del Giudice del danno non patrimoniale deve necessariamente essere operata in via equitativa, trattandosi di tradurre in termini monetari le conseguenze delle lesioni dell'integrità psicofisica e della sofferenza morale patita dal leso, il ricorso all'applicazione analogica della tabella unica nazionale, anche a sinistri ratione temporis esclusi dal suo ambito di applicazione diretta, appare conforme ad equità. Infatti, tra i possibili criteri di liquidazione utilizzabili, quello che si richiama ad una tabella approvata dal legislatore è per definizione il più equo, tenuto anche conto del fatto che la tabella unica nazionale è, per espressa previsione legislativa, stata adottata in continuità "dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità", prevedendo anch'essa un sistema a punto variabile in funzione decrescente dell'età e crescente in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi. È stato poi ancora osservato (Corte di Appello di Napoli cit. 4213/2025) che la suddetta tabella unica nazionale, recependo le indicazioni dell'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, ha confermato la distinzione tra punto del danno biologico ed incremento per danno morale, prevedendo un meccanismo in base al quale il valore monetario del punto di invalidità può variare in funzione della sofferenza morale provocata dall'infortunio, secondo quattro gradi (nessuno, minimo, medio o massimo); questa variazione si ottiene moltiplicando il valore base del punto per un coefficiente denominato moltiplicatore morale, che cresce più che proporzionalmente all'aumentare della percentuale di invalidità. Tale variazione però non è indefettibile: sarà il giudice, caso per caso, a valutare se essa debba essere applicata nella misura minima, media o massima o del tutto negata. Per la invalidità temporanea, analogamente, è previsto un incremento
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ricompreso tra il 30 e il 60 per cento del danno biologico temporaneo (art. 3, co. 2, D.P.R. n. 12 del 2025). Peraltro, come stabilito dall'art. 138, comma 3 del CAP novellato, il Giudice può aumentare l'importo del risarcimento calcolato in base alla Tabella Unica Nazionale fino al 30% nel caso in cui la menomazione accertata incida in "maniera rilevante" su specifici aspetti "dinamico-relazionali" personali del danneggiato, purché documentati e obiettivamente accertati. Si tratta, a ben vedere, del meccanismo che consente eventualmente l'ulteriore personalizzazione del risarcimento per tenere conto e valorizzare l'irripetibile singolarità del caso concreto. È evidente, dunque, che il legislatore abbia affermato il principio della autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma "danno morale" 1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato ( nello stesso senso la giurisprudenza ha ritenuto che la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019). Pertanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità anche prima dell'approvazione della tabella unica, (Cass. 25164 del 2020) nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso, secondo quanto si dirà nel corso dell'esame del quarto motivo di ricorso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni. (…) In questo campo la prova presuntiva può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la
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dimostrazione di quest'ultima affinchè possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento). Con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia). Ad un così puntuale onere di allegazione - la cui latitudine riflette la complessità e multiformità delle concrete alterazioni in cui può esteriorizzarsi il danno non patrimoniale che, a sua volta, deriva dall'ampiezza contenutistica dei diritti della persona investiti dalla lesione ingiusta - non corrisponde, pertanto, un onere probatorio parimenti ampio. Esiste, difatti, nel territorio della prova dei fatti allegati, un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione - sovente ricorrendosi, a tal fine, alla categoria del fatto notorio per indicare il presupposto di tale ragionamento inferenziale, mentre il riferimento più corretto ha riferimento alle massime di esperienza (i fatti notori essendo circostanze storiche concrete ed inoppugnabili, non soggette a prova e pertanto sottratte all'onere di allegazione). Nel caso che qui ci occupa, può riconoscersi all'istante l'incremento, da calcolarsi in misura media, al fine di ristorare il danno corrispondente alla sofferenza soggettiva interiore di cui l'attore ha specificamente domandato il risarcimento, e la sussistenza di tale pregiudizio deve ritenersi, anche in via presuntiva, sussistente, in considerazione dell'entità delle lesioni, del trauma connesso al verificarsi del sinistro, della sottoposizione ad intervento chirurgico, del lungo periodo di convalescenza;
nonché anche l'ulteriore personalizzazione sempre in misura media (15%) della somma volta a risarcire il danno dinamico relazionale, avendo il danneggiato allegato e dimostrato (cfr. dichiarazione della teste Tes_2
figlia dell'attore) una incidenza dei postumi permanenti ad esso residuati
[...] maggiore rispetto a quelle ordinariamente conseguenti al tipo di lesione in concreto sofferta, come pure la deduzione della compromissione di specifiche attitudini personali, ovvero di pratiche sportive, ludiche o ricreative, tali da poter giustificare la personalizzazione degli indicati importi (cfr. in termini, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 31/01/2019, n. 2788) nonché ancora delle ricadute sull'attività lavorativa in termini di maggiore difficoltà e fatica nello svolgimento delle mansioni di operaio. E ancora, in riferimento alla richiamata cenestesi lavorativa, il CTU ha precisato
“E' possibile riconoscere un quid (invero non precisabile) per l'alterazione della
“cenestesi lavorativa”, intesa come maggior “fatica” a svolgere l'attività lavorativa precedentemente svolta. Nel caso in questione, il ricorrente continua ad essere occupato e quindi senza perdita di reddito ma è indiscutibile che svolge l'attività (operaio) con maggior difficoltà”. Sul punto va rammentato il consolidato orientamento di legittimità, cui questa Corte aderisce, secondo il quale “il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa, si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e, ove non si superi la soglia del 30% del danno
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biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato, per la liquidazione, il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto” (tra le tante, Cass. civ. n. 16628/2023; Cass. civ. n.17411/2019; Cass. civ. n. 20312/2015). Pertanto, valutati i postumi permanenti nella misura del 20%, questo giudicante, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (53 anni), applicando il punto base pari ad euro 3962,12, incrementato del 35,7% (valore medio per una IP del 20%), pari ad euro 1.414,48, per compensare il danno morale, e stimato, quindi, in euro 5.376,60 il punto base del danno non patrimoniale, tenuto conto del coefficiente di riduzione per età pari allo , il Tribunale ritiene di determinare il “quantum Nu_1 debeatur”, all'attualità per il danno biologico residuato all'istante nella somma di
€. 58.797, 86 ed € 20.990,84 per il pregiudizio morale. Venendo al danno biologico temporaneo, applicando per ciascun giorno di ITT l'importo di euro 80,10, ottenuto applicando l'indennità giornaliera di base di euro 55,24 incrementata per il danno morale del 45% (valore medio tra il 30 ed il 60%) e le proporzionali riduzioni per il periodo di ITP, va riconosciuta la somma di € 961,18 per 12 giorni di ITT, di € 3604,41 per 60 giorni di ITP al 75 %, di 2402,94 € per 60 giorni di ITP al 50 % , di € 2763,38 per 138 giorni di ITP al 25
%per complessivi € 9731,91. Va riconosciuta per le ragioni in precedenza evidenziate una ulteriore personalizzazione del danno biologico sempre in misura media (15%) ai sensi dell'art 138 comma 3 CAP per le ricadute dinamico relazionali delle lesioni subite e per la maggiore usura nello svolgimento dell'attività lavorativa, per il complessivo importo di € 11.968,31. All'istante compete, inoltre, a titolo di danno patrimoniale, la rifusione dell'importo di euro 8000,00, per il rimborso delle spese medico - sanitarie documentate. In definitiva, dunque, il risarcimento spettante all'attore ascende a complessivi € 109.488,92. All'importo sopra indicato deve, poi, aggiungersi il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio 1995 n.1712) con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796). Nel caso di specie, al fine di ristorare il pregiudizio da ritardata liquidazione del risarcimento, competono all'attore gli interessi cd. compensativi al tasso legale, da calcolare sulla citata somma previamente devalutata in applicazione degli indici Istat al 12/1/2019, data di verificazione dell'evento dannoso, ed anno per anno rivalutata, secondo i predetti indici, dal 12.2.2019 sino alla pubblicazione della presente sentenza.
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Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030). Le spese seguono la soccombenza dei convenuti e la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri medi di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 aggiornati al DM 147 del 13.08.2022, con la precisazione che non si ritengono adeguati i valori massimi richiesti nella nota spese in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una fase istruttoria non particolarmente articolata, di una fase decisionale in cui gli scritti difensivi costituiscono sostanzialmente la ripetizione di quelli depositati nelle fase antecedenti. Quanto alla procedura di negoziazione assistita, può essere riconosciuta la sola fase di attivazione e la relativa liquidazione è effettuata in dispositivo applicando i parametri medi. Nulla va invece riconosciuto a titolo di spese di assistenza stragiudiziale essendo ormai consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo il quale
“Le spese per l'attività di assistenza stragiudiziale, consistenti nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, hanno natura di danno emergente, dovendo pertanto essere liquidate in favore del danneggiato anche nel caso in cui quest'ultimo si sia fatto assistere da un avvocato dichiaratosi antistatario” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 15265 del 30/05/2023). A riguardo, è stato osservato che la richiesta di rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale non è compresa né nella generica domanda di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali né nella nota spese e, ove venga formulata per la prima volta in appello, costituisce domanda nuova (Sez. 3 - , Ordinanza n. 30732 del 26/11/2019 ) e pertanto il rimborso del costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie (Cass. Civ. ord. 24481 del 4.11.2020). Nel caso che qui ci occupa, alcuna domanda di ristoro di tale voce di danno emergente è stata avanzata da parte attrice, essendo al contrario la relativa richiesta avanzata in proprio dai procuratori qualificatisi anticipatari. Infine, va disattesa la domanda di condanna ex art 96 c.p.c. di condanna per lite temeraria, difettando la prova dei relativi presupposti. La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. Civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si
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rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (Cass. Ord. N. 21570 del 30.11.2012).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 557 R.G.A.C. dell'anno 2022, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara la contumacia di e Controparte_4 Controparte_3 b) dichiara l'esclusiva responsabilità di conducente della Lancia Controparte_4 Y Tg. FG509XK, nella produzione del sinistro occorso all'attore in data 12.1.2019 e, per l'effetto, in accoglimento della domanda, condanna
[...]
e in persona del legale rapp.te p.t CP_4 Controparte_3 Controparte_5 in solido tra loro, al pagamento, in favore di , dell'importo di Parte_1 euro € € 109.488,92.oltre interessi come in parte oltre interessi computati dalla data dell'evento dannoso sull'importo pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del decesso e rivalutata anno per anno in base all'indice Istat fino al momento della pubblicazione della presente decisione, nonchè su tale importo interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, fino all'effettiva corresponsione;
c) condanna in persona del legale rapp.te p.t. e Controparte_5 Controparte_4 al pagamento in solido, in favore di , delle Controparte_3 Parte_1 spese processuali, che liquida in euro 595,00 per esborsi, euro 14103,00 per compenso, nonché € 1008,00 per la fase di attivazione della procedura di negoziazione assistita oltre IV e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
d) pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta soccombente. Aversa, 18.9.2025 Il Giudice dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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