CASS
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5478/2020 R.G. proposto da ZA RL e ZA RI, rappresentate e difese dall’avv. Alessandro Moscatelli, con domicilio eletto presso lo studio DEl’avv. RA CO, sito in Roma, viale Bruno Buozzi, 3 - ricorrenti, controricorrenti in via incidentale - contro B.P.A.A. – Banca Popolare DEl’Altro Adige s.p.a., in persona DE legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Angelo AI, NI IN e AS PP MA, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via G. Ferrari, 35 - controricorrente, ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza DEla Corte di appello di Venezia n. 2840/2019, depositata il 10 luglio 2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza DEl’11 ottobre 2024 dal Oggetto: intermediazione finanziaria - nullità - ripetizione di indebito Civile Sent. Sez. 1 Num. 1614 Anno 2025 Presidente: DI MARZIO MAURO Relatore: CATALLOZZI PAOLO Data pubblicazione: 22/01/2025 2 Consigliere Paolo Catallozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore generale Stanislao De Matteis, che ha concluso chiedendo il rigetto dei primi due motivi DE ricorso principale;
uditi gli avv. Elena Ponso, per DEega DEl’avv. Moscatelli, per le ricorrenti principali, e l’avv. Angelo AI, per la controricorrente FATTI DI CAUSA 1. RL e RI ZA propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza DEla Corte di appello di Venezia, depositata 10 luglio 2019, di reiezione DE loro appello (incidentale) per la riforma DEla sentenza DE Tribunale di Vicenza che, ritenendo sussistente il loro credito verso la B.P.A.A. – Banca Popolare DEl’Altro Adige s.p.a. per euro 270.285,75, aveva respinto le domande DEla banca di accertamento negativo DE credito vantato da esse ricorrenti e di condanna alla restituzione di somme asseritamente indebitamente pagate, richieste con ricorso per decreto ingiuntivo. 2. Dall’esame DEla sentenza impugnata si evince che: con sentenza DE Tribunale di BA DE AP, pronunciata in altro giudizio tra le parti, la banca era stata condannata al pagamento di euro 5.099.308,55, oltre interessi dal 15 maggio 1998, in favore DEle odierne ricorrenti principali, a titolo di restituzioni per la conclusione di un contratto di acquisto di prodotti finanziari dichiarato nullo;
nelle more DE giudizio di appello avverso tale sentenza la banca, ritenendo di aver adempiuto l’obbligo restitutorio sancito giudizialmente, aveva chiesto l’accertamento DEla avvenuta estinzione DEla sua obbligazione debitoria;
la sentenza DE Tribunale era stata riformata dalla Corte di appello di Venezia con sentenza n. 432/2009 limitatamente alla decorrenza degli interessi legali, posticipata al 21 dicembre 1999; quindi, la banca, ritenendo di aver versato più di quanto dovuto in esecuzione DEla decisione riformata, aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per l’importo di euro 296.609,78, oltre interessi 3 legali, che era stato opposto dalle ingiunte;
i due giudizi di accertamento negativo DE credito e di opposizione al decreto ingiuntivo erano stati riuniti e decisi dal Tribunale di Vicenza con il rigetto DEla domanda di accertamento e la revoca DE decreto ingiuntivo, con contestuale statuizione che dalla menzionata sentenza irrevocabile DEla Corte di appello n. 432/2009 residuava un credito DEle odierne ricorrenti principali di euro 270.285,75. 3. La Corte territoriale ha disatteso sia il gravame principale DEla banca, sia quello incidentale DEle odierne ricorrenti, evidenziando che nella determinazione DE debito restitutorio DEla banca doveva tenersi conto DEl’importo DEle cedole incassate e di altre rimesse operate da quest’ultima in favore DEle creditrici, pur in assenza di una espressa statuizione sul punto da parte DEla sua precedente sentenza passata in giudicato, ma che a tale fine andavano considerati solo i versamenti effettuati successivamente alla proposizione DEla domanda giudiziale di nullità contrattuale stante la buona fede DEl’accipiens. Ha, inoltre, aggiunto che non residuava alcun diritto DEl’investitore di conservare i titoli obbligazionari il cui acquisto era stato oggetto DEla pronuncia di nullità emessa nel diverso giudizio. 4. Il ricorso è affidato a cinque motivi. 5. Resiste con controricorso la B.P.A.A. – Banca Popolare DEl’Altro Adige s.p.a., la quale propone ricorso incidentale affidato a due motivi vertenti sul riconoscimento DE diritto DEle investitrici di trattenere le cedole incassate prima DEla instaurazione di tale giudizio. 6. Avverso tale motivi RL e RI ZA resistono con controricorso. 7. Le parti depositano memorie ai sensi DEl’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 8. Con ordinanza interlocutoria n. 5535 DE 29 febbraio 2024 la causa è rimessa all’odierna udienza pubblica in ragione DEla particolare rilevanza DEla questione relativa l’ambito oggettivo DE giudicato che 4 si forma sull’accertamento DEla nullità di un contratto e sul diritto di una DEle parti contraenti alla restituzione di quanto indebitamente pagato in adempimento DElo stesso, se tale da precludere o meno, in virtù DE principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, l’esame DEla domanda DEl’altro contraente alla restituzione di quanto da questo pagato in esecuzione DE medesimo contratto. 9. Il pubblico ministero deposita conclusioni scritte e la ricorrente memoria ai sensi DEl’art. 375 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 10. Con il primo motivo le ricorrenti principali denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., la nullità DEla sentenza impugnata per violazione DE principio tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ., per aver «implicitamente fatto entrare nel processo una domanda che mai è stata formulata da controparte» nella parte in cui ha omesso di considerare che nel diverso giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di BA DE AP e definito con sentenza irrevocabile DEla Corte di appello di Venezia n. 432/2009 la banca non aveva proposto alcuna domanda di restituzione dei titoli il cui acquisto era stato dichiarato nullo, DE relativo capitale e DEle cedole accreditate. 11. Il motivo è inammissibile. 12. La violazione DE principio DEla corrispondenza tra chiesto e pronunciato è prospettabile solo assumendo che il giudice DE merito, interferendo nel potere dispositivo DEle parti, abbia alterato gli elementi obiettivi DEl'azione e, sostituendo i fatti costitutivi DEla pretesa, abbia emesso un provvedimento diverso da quello richiesto o abbia attribuito o negato un bene DEla vita diverso da quello conteso (cfr. Cass. 21 marzo 2019, n. 8048; Cass. 11 aprile 2018, n. 9002) ovvero che abbia trascurato di esaminare una domanda od una eccezione (cfr. Cass. 6 luglio 2023, n. 19214; Cass. 17 dicembre 2009, n. 26598). 5 13. Non ricorre tale vizio, dunque, laddove il ricorrente alleghi che il giudice abbia dato ingresso a circostanze estranee all’accertamento compiuto in altro giudizio, anche nel caso in cui tale accertamento abbia costituito un elemento fattuale posto a fondamento DEla domanda. 14. In questo caso, infatti, viene rappresentata l’esistenza di una situazione che non interferisce sulla relazione che deve sussistere, nel rispetto DEl’invocato principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, tra la domanda proposta e la decisione DE giudice. 15. Con il secondo motivo le ricorrenti principali deducono la violazione o falsa applicazione DEl’art. 2909 cod. civ., per aver la Corte di appello ritenuto che la questione DEla computabilità o meno nel debito restitutorio in contestazione DEle cedole riscosse non fosse preclusa dal giudicato rappresentato dalla sentenza DEla medesima Corte n. 432/2009, non considerando che il giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile. 16. Evidenziano, sul punto, che nel giudizio conclusosi con tale ultima decisione era stata dichiarata la nullità dei contratti di investimento e la condanna DEla banca alla restituzione degli importi investiti senza alcuna pronuncia in ordine al diritto di quest’ultima a ripetere quanto riscosso dalle investitrici a titolo di cedole per difetto DEla relativa domanda e che il giudicatosi formatosi in quella sede ostava alla proponibilità di tale domanda nel presente giudizio. 17. Il motivo è infondato. 18. L’ambito di operatività DE giudicato, in virtù DE principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto DE processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza DE diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento DE petitum e 6 DEla causa petendi, fermo restando il requisito DEl'identità DEle persone (così, Cass. 9 novembre 2022, n. 33021). 19. Il giudicato, dunque, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, qualora, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, DEla pronuncia (cfr. Cass. 4 marzo 2020, n. 6091; Cass. 26 febbraio 2019, n. 5486; Cass. 30 ottobre 2017, n. 25745). 20. Da ciò consegue che la domanda restitutoria conseguente all’azione non può essere ricondotta nell’ambito DE «deducibile» connesso all'azione di nullità DE contratto, in quanto l’accertamento DEla sussistenza DEla pretesa restitutoria non costituisce un antecedente logico, essenziale e necessario DEla domanda di nullità, quanto, piuttosto, un suo effetto. 21. Tale effetto, inoltre, non è implicito nella domanda medesima, rientrando nell'autonomia DEle parti disporre degli effetti DEla nullità, chiedendo o meno, anche in un successivo e separato giudizio, la restituzione DEla prestazione rimasta senza causa (cfr., sia pure con riferimento alla domanda restitutoria di quanto prestato in esecuzione di un contratto risolto, Cass. 18 agosto 2022, n. 24915; Cass. 26 aprile 2021, n. 10917). 22. Con il terzo motivo le ricorrenti principali si dolgono DEla violazione e/o falsa applicazione DEl’art. 2033 cod. civ., per aver la sentenza impugnata riconosciuto il diritto DEla banca a ripetere i frutti percepiti dalle investitrici, sotto forma di cedole dei titoli obbligazionari acquistati, quale effetto restitutorio derivanti dalla dichiarata nullità di tali acquisti, a decorrere dalla data DEla domanda di nullità contrattuale proposta dalle investitrici (21 dicembre 1999) benché nessuna domanda restitutoria fosse stata avanzata in quella sede dalla banca. 7 23. Sostengono che stante l’accertamento DEla Corte di appello DEla loro buona fede e DEl’assenza di domande restitutorie DEla banca nel giudizio di nullità degli acquisti dei titoli da loro introdotto non era corretta la statuizione DEla sentenza impugnata che riconosceva alla banca il diritto alla ripetizione DEle cedole maturate sui titoli i cui acquisti erano stati dichiarati nulli, atteso che l’art. 2033 cod. civ. attribuisce il diritto alla ripetizione dei frutti e degli interessi ricevuti in buona fede solo dal giorno DEla relativa domanda. 24. Il motivo è infondato. 25. La censura muove dall’assunto implicito che le cedole percepite dalle investitrici in esecuzione dei contratti di investimento dichiarati nulli costituiscono «frutti» o «interessi» ai fini DEl’applicazione DEla norma di cui all’art. 2033 cod. civ. il quale, nell’ambito DEla disciplina degli effetti DE pagamento indebito, riconosce il diritto ai frutti e agli interessi solo dal giorno DEla relativa domanda, se chi li ha ricevuti era in buona fede. 26. Tale assunto non è corretto. 27. Come condivisibilmente affermato con la sentenza di questa Corte DEl’8 gennaio 2025, n. 423, «la disciplina dettata dall’art. 2033 c.c. per i frutti e gli interessi, dovuti per legge a seconda dei casi dal pagamento o dalla domanda, non può valere per i frutti e gli interessi ricevuti in forza DE contratto» in quanto «[P]er le prestazioni contrattuali, quale che sia la qualificazione giuridica di ciò che ne costituisce oggetto (e quindi anche se si tratti di frutti o interessi contrattualmente dovuti), opera … l’obbligo restitutorio discendente dall’effetto retroattivo DEla risoluzione. La regolamentazione dei frutti e degli interessi contenuta nell’art. 2033 c.c. riguarda altro, e non può che concernere i frutti e gli interessi che maturano per legge in relazione al bene o alla somma di denaro oggetto di ripetizione. L’art. 2033, oltre a disciplinare la restituzione di quanto indebitamente prestato, DEinea infatti un’obbligazione legale, accessoria a quella 8 principale restitutoria, che deriva dalla necessità di regolare sia la sorte dei frutti naturali o civili DEla res maturati a seguito DEla solutio (ciò che avviene in continuità logica con la disciplina che conferisce rilievo allo stato di buona o di mala fede DE possessore DEla cosa fruttifera: art. 1148 c.c.), sia la sorte egli interessi decorrenti dallo stesso momento sulla somma indebitamente riscossa, i quali hanno natura compensativa». 28. I frutti e gli interessi menzionati dall’art. 2033 cod. civ. sono, dunque, quelli che maturano sul pagamento indebitamente effettuato, per cui mentre quest’ultimo va interamente restituito, quale conseguenza DEl’accertamento DEla inesistenza di una causa giustificativa DElo spostamento patrimoniale, i relativi frutti e interessi vanno riconosciuti solo dal giorno DE pagamento solo se chi lo ha ricevuto era in mala fede, mentre se questi era in buona fede, dal giorno DEla domanda di ripetizione di indebito. 29. Nel caso in esame, le cedole in contestazione non costituiscono frutti o interessi maturati su un pagamento indebitamente effettuato, ma l’oggetto DEla prestazione dovuta alle investitrici per effetto DEla conclusione DE contratto di acquisto di titoli obbligazionari, prestazione che rimane (anch’essa) travolta dalla dichiarazione di nullità di tale contratto. 30. Infatti, l’accertamento DEla nullità contrattuale fa venir meno la causa giustificativa sia DE pagamento DE relativo prezzo, con diritto DEl’investitore alla ripetizione di quanto versato a tale titolo, sia DEla consegna dei documenti rappresentativi di tali prodotti e DEle somme riscosse dall’investitore in esecuzione degli acquisti dichiarati nulli. 31. Pertanto, la dedotta circostanza relativa alla buona fede DEl’accipiens, benché valorizzata anche dalla Corte di appello, non è concludente ai fini che qui interessano, atteso che il diritto alla restituzione DEle somme percepite dalle investitrici a titoli di cedole non ha a oggetto frutti o interessi conseguenti all’indebito pagamento 9 effettuato, presi in esame dall’art. 2033 cod. civ., ma riguarda proprio il pagamento indebito che, a seguito DEla dichiarazione di nullità DE contratto che ne costituisce la giustificazione, va interamente restituito al solvens. 32. La riferita ricostruzione interpretativa non implica, tuttavia, che l’ordinamento ammetta ingiustificati arricchimenti di una parte ai danni DEl’altra nella forma DEl’utilizzo di un bene fruttifero senza corrispondere al concedente alcuna remunerazione, in modo da godere, per lo stesso arco di tempo, dei frutti DE bene dedotto in contratto e degli interessi sulla somma corrisposta per conseguirlo. 33. Infatti, come affermato nella richiamata sentenza n. 423 DEl’8 gennaio 2025, «è escluso che a fronte DElo scambio di un bene fruttifero con una somma di denaro, frutti e interessi possano avere diversa decorrenza: in particolare, risolto il contratto per inadempimento, in presenza di un obbligo restitutorio avente ad oggetto i frutti maturati in forza DEla previsione contrattuale, gli interessi sulla somma di denaro corrisposta dal percettore dei detti frutti, che se ne vede privato, decorrono a far data dal versamento». 34. Tale principio è sostenuto dalla previsione di cui all’art. 1499 cod. civ. che compensa il venditore DEla eventuale inesigibilità DE prezzo nel caso in cui la cosa venduta sia consegnata e, benché affermato con riferimento al caso DEla ripetizione di indebito versato in esecuzione di un contratto risolto per inadempimento, trova applicazione anche alla ripetizione di prestazioni rese in esecuzione di contratti retroattivamente caducati per altre cause, avuto riguardo alla sostanziale identità DEle situazioni giuridiche in rilievo, e a maggior ragione in presenza di una dichiarazione di nullità DE contratto, atteso che in questo caso la caducazione DE contratto potrebbe non dipendere da una condotta illecita di alcuna parte e, dunque, il rimedio risarcitorio non soccorrerebbe a tutela DEla parte pregiudicata. 35. Il principio seguito, d’altra parte, si giustifica anche con la 10 considerazione che nei contratti quale quello in esame, così come nel contratto di locazione di bene immobile richiamato a titolo semplificativo nella sentenza n. 423 DEl’8 gennaio 2025, l’oggetto DEla prestazione dovuta dall’investitore (o dal locatore) non è la consegna (definitiva) di una somma di denaro o di un immobile, bensì la concessione DEla facoltà di godimento (temporanea) su tali beni, per cui, a seguito DEla caducazione DE contratto, questa è la prestazione indebitamente eseguita. La caducazione DE contratto, infatti, non dà luogo all’insorgenza DE diritto alla restituzione DE capitale (o DEl’immobile), il cui fondamento è nel contratto, ma ne anticipa solo l’esigibilità. 36. A ben vedere una situazione analoga può verificarsi anche in contratti che non necessariamente hanno a oggetto un bene fruttifero, ma le cui prestazioni si atteggiano in modo particolare laddove riflettano la presenza (anche) di una causa di finanziamento. 37. Deve, pertanto, ritenersi che, in caso di caducazione con effetti retroattivi di un contratto di acquisto di prodotti finanziari, l’intermediario ha diritto alla restituzione DEle cedole quale prestazione indebitamente resa (e dei titoli laddove ancora in essere) e l’investitore alla restituzione DEla facoltà di godimento DE capitale indebitamente concessa, da liquidare nella misura degli interessi legali su tale capitale, oltre alla restituzione di tale capitale investito venendo meno il diritto DEl’intermediario di trattenerlo. 37. Con il quarto motivo le ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione DEl’art. 1242 cod. civ., per aver la decisione di appello ritenuto legittima la compensazione de facto operata dalla banca, pur in assenza di una specifica dichiarazione DEla parte qualificabile quale eccezione o come opposizione in compensazione. 38. Il motivo è inammissibile. 39. La doglianza poggia sull’assunto che la banca non abbia eccepito la compensazione DE proprio credito con quello DEle investitrici, ma tale 11 assunto non trova conferma nella sentenza impugnata, la quale, anzi, nell’affermare che «la compensazione può essere senz’altro fatta valere …», sembra indicare che la fattispecie estintiva DEl’obbligazione non sia stata rilevata d’ufficio dal giudice ma sia stata sollevata dalla parte interessata. 40. La stessa, dunque, non rispetta il requisito per la formulazione DE vizio di violazione o falsa applicazione di legge, consistente nell’assunzione DEl’accertamento di fatto come operato dal giudice DE merito quale termine obbligato, indefettibile e non modificabile DE sillogismo tipico DE paradigma DEl'operazione giuridica di sussunzione (cfr. Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715). 41. Con l’ultimo motivo le ricorrenti principali criticano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118, disp. att. cod. proc. civ., nella parte in cui dando atto, da un lato, DEla mancata proposizione di domande restitutorie DEla banca nel corso DE giudizio di nullità contrattuale e, dall’altro, attribuendo alla banca medesima gli interessi sul credito restitutorio dalla data DEla domanda, darebbe luogo a un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. 42. Il motivo è inammissibile, in quanto, come evidenziato in occasione DEl’esame DE terzo motivo, la questione relativa al momento DEla presentazione DEla domanda di ripetizione di indebito non è concludente ai fini DEla determinazione DE quantum DEla pretesa creditoria vantata dalla banca. 43. Con il primo motivo DE ricorso incidentale quest’ultima denuncia la violazione degli artt. 2907 cod. civ. e 99 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello escluso il diritto alla restituzione DEle cedole incassate dalle investitrici per il periodo antecedente alla data di proposizione DEla domanda di nullità (ossia, il 21 dicembre 1999) in ragione DEla buona fede DEle investitrici pur in assenza di una specifica domanda da parte di queste ultime. 12 44. Il motivo è inammissibile. 45. La questione giuridica prospettata dalla parte, consistente nella subordinazione DE diritto DEl’accipiens di buona fede di trattenere i frutti ricevuti fino al giorno DEla domanda a una sua specifica domanda, che nel caso in esame mancherebbe, non risulta essere stata trattata in alcun modo nella sentenza impugnata. 46. Orbene, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità DEla censura, ha l’onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione DEla questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza DE ricorso per cassazione, di indicare in quale atto DE giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione (cfr. Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804; Cass. 21 giugno 2018, n. 16347; Cass. 21 novembre 2017, n. 27568). 47. La parte non ha assolto a un siffatto onere, per cui la doglianza non può essere esaminata in questa sede. 48. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale deduce la violazione DEl’art. 2033, seconda parte, cod. civ., per aver la sentenza impugnata riconosciuto il diritto DEle investitrici di trattenere le cedole incassate prima DEla proposizione DEla domanda giudiziale benché avesse agito quale intermediario e non quale emittente dei titoli dichiarati nulli e, dunque, non avesse «possibilità alcuna di trattenere frutti e interessi ricavati dalle somme versate dal ZA», prontamente consegnate all’emittente medesimo. 49. Sottolinea che non è applicabile la seconda parte DEl’art. 2033 cod. civ. e che a seguito DEla nullità dei contratti di investimento l’investitore è tenuto alla restituzione dei titoli e dei frutti maturati sugli stessi. 50. Il motivo è fondato. 51. Giova rammentare che con la prestazione di servizi di investimento l'intermediario pone in essere nei confronti DEl'investitore un negozio 13 traslativo trasferendogli i titoli già presenti nel suo portafoglio ovvero i titoli che abbia provveduto a reperire ed acquisire per conto DE cliente negoziandoli presso terzi. 52. Per effetto di tale attività contrattuale l'intermediario acquisisce il diritto a ricevere dal cliente il relativo prezzo, mentre quest’ultimo acquisisce il diritto, oltre che alla consegna DE titolo, al conseguimento DEle utilità generate da questo, esercitabile nei confronti DEl’intermediario ove, come nel caso in esame, sia stato concluso il negozio accessorio di costituzione dei titoli presso di lui in deposito in amministrazione. 53. Allorché sia dichiarata la nullità DEl’ordine di investimento, i cui effetti per i principi regolanti le nullità negoziali si estendono al negozio di acquisto effettuato dall'intermediario per dare esecuzione all'ordine ricevuto, l'intermediario e l'investitore hanno diritto di ripetere l'uno nei confronti DEl'altro le reciproche prestazioni, per cui l’investitore ha diritto alla restituzione di quanto versato all’intermediario quale costo DEl’investimento, mentre l’intermediario ha diritto alla restituzione di quanto abbia riscosso per conto DEl’investitore e abbia a quest’ultimo corrisposto (cfr. Cass. 2 aprile 2018, n. 10116). 54. A tal riguardo, come evidenziato in precedenza, il diritto alla restituzione di quanto versato dalla banca non incontra limiti, se non con riferimento alla necessità di apposita domanda giudiziale, per cui non può essere circoscritto a quanto versato successivamente a una determinata data, posteriore alla data di conclusione DE contratto nullo. 55. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con riferimento al motivo DE ricorso incidentale accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo DE ricorso incidentale e rigetta il ricorso principale e il primo motivo DE ricorso incidentale;
cassa la 14 sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione. Ai sensi DEl’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto DEla sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte DEle ricorrenti principali, DEl’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma DE comma 1-bis DElo stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, l’11 ottobre 2024.
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore generale Stanislao De Matteis, che ha concluso chiedendo il rigetto dei primi due motivi DE ricorso principale;
uditi gli avv. Elena Ponso, per DEega DEl’avv. Moscatelli, per le ricorrenti principali, e l’avv. Angelo AI, per la controricorrente FATTI DI CAUSA 1. RL e RI ZA propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza DEla Corte di appello di Venezia, depositata 10 luglio 2019, di reiezione DE loro appello (incidentale) per la riforma DEla sentenza DE Tribunale di Vicenza che, ritenendo sussistente il loro credito verso la B.P.A.A. – Banca Popolare DEl’Altro Adige s.p.a. per euro 270.285,75, aveva respinto le domande DEla banca di accertamento negativo DE credito vantato da esse ricorrenti e di condanna alla restituzione di somme asseritamente indebitamente pagate, richieste con ricorso per decreto ingiuntivo. 2. Dall’esame DEla sentenza impugnata si evince che: con sentenza DE Tribunale di BA DE AP, pronunciata in altro giudizio tra le parti, la banca era stata condannata al pagamento di euro 5.099.308,55, oltre interessi dal 15 maggio 1998, in favore DEle odierne ricorrenti principali, a titolo di restituzioni per la conclusione di un contratto di acquisto di prodotti finanziari dichiarato nullo;
nelle more DE giudizio di appello avverso tale sentenza la banca, ritenendo di aver adempiuto l’obbligo restitutorio sancito giudizialmente, aveva chiesto l’accertamento DEla avvenuta estinzione DEla sua obbligazione debitoria;
la sentenza DE Tribunale era stata riformata dalla Corte di appello di Venezia con sentenza n. 432/2009 limitatamente alla decorrenza degli interessi legali, posticipata al 21 dicembre 1999; quindi, la banca, ritenendo di aver versato più di quanto dovuto in esecuzione DEla decisione riformata, aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per l’importo di euro 296.609,78, oltre interessi 3 legali, che era stato opposto dalle ingiunte;
i due giudizi di accertamento negativo DE credito e di opposizione al decreto ingiuntivo erano stati riuniti e decisi dal Tribunale di Vicenza con il rigetto DEla domanda di accertamento e la revoca DE decreto ingiuntivo, con contestuale statuizione che dalla menzionata sentenza irrevocabile DEla Corte di appello n. 432/2009 residuava un credito DEle odierne ricorrenti principali di euro 270.285,75. 3. La Corte territoriale ha disatteso sia il gravame principale DEla banca, sia quello incidentale DEle odierne ricorrenti, evidenziando che nella determinazione DE debito restitutorio DEla banca doveva tenersi conto DEl’importo DEle cedole incassate e di altre rimesse operate da quest’ultima in favore DEle creditrici, pur in assenza di una espressa statuizione sul punto da parte DEla sua precedente sentenza passata in giudicato, ma che a tale fine andavano considerati solo i versamenti effettuati successivamente alla proposizione DEla domanda giudiziale di nullità contrattuale stante la buona fede DEl’accipiens. Ha, inoltre, aggiunto che non residuava alcun diritto DEl’investitore di conservare i titoli obbligazionari il cui acquisto era stato oggetto DEla pronuncia di nullità emessa nel diverso giudizio. 4. Il ricorso è affidato a cinque motivi. 5. Resiste con controricorso la B.P.A.A. – Banca Popolare DEl’Altro Adige s.p.a., la quale propone ricorso incidentale affidato a due motivi vertenti sul riconoscimento DE diritto DEle investitrici di trattenere le cedole incassate prima DEla instaurazione di tale giudizio. 6. Avverso tale motivi RL e RI ZA resistono con controricorso. 7. Le parti depositano memorie ai sensi DEl’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 8. Con ordinanza interlocutoria n. 5535 DE 29 febbraio 2024 la causa è rimessa all’odierna udienza pubblica in ragione DEla particolare rilevanza DEla questione relativa l’ambito oggettivo DE giudicato che 4 si forma sull’accertamento DEla nullità di un contratto e sul diritto di una DEle parti contraenti alla restituzione di quanto indebitamente pagato in adempimento DElo stesso, se tale da precludere o meno, in virtù DE principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, l’esame DEla domanda DEl’altro contraente alla restituzione di quanto da questo pagato in esecuzione DE medesimo contratto. 9. Il pubblico ministero deposita conclusioni scritte e la ricorrente memoria ai sensi DEl’art. 375 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 10. Con il primo motivo le ricorrenti principali denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., la nullità DEla sentenza impugnata per violazione DE principio tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ., per aver «implicitamente fatto entrare nel processo una domanda che mai è stata formulata da controparte» nella parte in cui ha omesso di considerare che nel diverso giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di BA DE AP e definito con sentenza irrevocabile DEla Corte di appello di Venezia n. 432/2009 la banca non aveva proposto alcuna domanda di restituzione dei titoli il cui acquisto era stato dichiarato nullo, DE relativo capitale e DEle cedole accreditate. 11. Il motivo è inammissibile. 12. La violazione DE principio DEla corrispondenza tra chiesto e pronunciato è prospettabile solo assumendo che il giudice DE merito, interferendo nel potere dispositivo DEle parti, abbia alterato gli elementi obiettivi DEl'azione e, sostituendo i fatti costitutivi DEla pretesa, abbia emesso un provvedimento diverso da quello richiesto o abbia attribuito o negato un bene DEla vita diverso da quello conteso (cfr. Cass. 21 marzo 2019, n. 8048; Cass. 11 aprile 2018, n. 9002) ovvero che abbia trascurato di esaminare una domanda od una eccezione (cfr. Cass. 6 luglio 2023, n. 19214; Cass. 17 dicembre 2009, n. 26598). 5 13. Non ricorre tale vizio, dunque, laddove il ricorrente alleghi che il giudice abbia dato ingresso a circostanze estranee all’accertamento compiuto in altro giudizio, anche nel caso in cui tale accertamento abbia costituito un elemento fattuale posto a fondamento DEla domanda. 14. In questo caso, infatti, viene rappresentata l’esistenza di una situazione che non interferisce sulla relazione che deve sussistere, nel rispetto DEl’invocato principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, tra la domanda proposta e la decisione DE giudice. 15. Con il secondo motivo le ricorrenti principali deducono la violazione o falsa applicazione DEl’art. 2909 cod. civ., per aver la Corte di appello ritenuto che la questione DEla computabilità o meno nel debito restitutorio in contestazione DEle cedole riscosse non fosse preclusa dal giudicato rappresentato dalla sentenza DEla medesima Corte n. 432/2009, non considerando che il giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile. 16. Evidenziano, sul punto, che nel giudizio conclusosi con tale ultima decisione era stata dichiarata la nullità dei contratti di investimento e la condanna DEla banca alla restituzione degli importi investiti senza alcuna pronuncia in ordine al diritto di quest’ultima a ripetere quanto riscosso dalle investitrici a titolo di cedole per difetto DEla relativa domanda e che il giudicatosi formatosi in quella sede ostava alla proponibilità di tale domanda nel presente giudizio. 17. Il motivo è infondato. 18. L’ambito di operatività DE giudicato, in virtù DE principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto DE processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza DE diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento DE petitum e 6 DEla causa petendi, fermo restando il requisito DEl'identità DEle persone (così, Cass. 9 novembre 2022, n. 33021). 19. Il giudicato, dunque, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, qualora, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, DEla pronuncia (cfr. Cass. 4 marzo 2020, n. 6091; Cass. 26 febbraio 2019, n. 5486; Cass. 30 ottobre 2017, n. 25745). 20. Da ciò consegue che la domanda restitutoria conseguente all’azione non può essere ricondotta nell’ambito DE «deducibile» connesso all'azione di nullità DE contratto, in quanto l’accertamento DEla sussistenza DEla pretesa restitutoria non costituisce un antecedente logico, essenziale e necessario DEla domanda di nullità, quanto, piuttosto, un suo effetto. 21. Tale effetto, inoltre, non è implicito nella domanda medesima, rientrando nell'autonomia DEle parti disporre degli effetti DEla nullità, chiedendo o meno, anche in un successivo e separato giudizio, la restituzione DEla prestazione rimasta senza causa (cfr., sia pure con riferimento alla domanda restitutoria di quanto prestato in esecuzione di un contratto risolto, Cass. 18 agosto 2022, n. 24915; Cass. 26 aprile 2021, n. 10917). 22. Con il terzo motivo le ricorrenti principali si dolgono DEla violazione e/o falsa applicazione DEl’art. 2033 cod. civ., per aver la sentenza impugnata riconosciuto il diritto DEla banca a ripetere i frutti percepiti dalle investitrici, sotto forma di cedole dei titoli obbligazionari acquistati, quale effetto restitutorio derivanti dalla dichiarata nullità di tali acquisti, a decorrere dalla data DEla domanda di nullità contrattuale proposta dalle investitrici (21 dicembre 1999) benché nessuna domanda restitutoria fosse stata avanzata in quella sede dalla banca. 7 23. Sostengono che stante l’accertamento DEla Corte di appello DEla loro buona fede e DEl’assenza di domande restitutorie DEla banca nel giudizio di nullità degli acquisti dei titoli da loro introdotto non era corretta la statuizione DEla sentenza impugnata che riconosceva alla banca il diritto alla ripetizione DEle cedole maturate sui titoli i cui acquisti erano stati dichiarati nulli, atteso che l’art. 2033 cod. civ. attribuisce il diritto alla ripetizione dei frutti e degli interessi ricevuti in buona fede solo dal giorno DEla relativa domanda. 24. Il motivo è infondato. 25. La censura muove dall’assunto implicito che le cedole percepite dalle investitrici in esecuzione dei contratti di investimento dichiarati nulli costituiscono «frutti» o «interessi» ai fini DEl’applicazione DEla norma di cui all’art. 2033 cod. civ. il quale, nell’ambito DEla disciplina degli effetti DE pagamento indebito, riconosce il diritto ai frutti e agli interessi solo dal giorno DEla relativa domanda, se chi li ha ricevuti era in buona fede. 26. Tale assunto non è corretto. 27. Come condivisibilmente affermato con la sentenza di questa Corte DEl’8 gennaio 2025, n. 423, «la disciplina dettata dall’art. 2033 c.c. per i frutti e gli interessi, dovuti per legge a seconda dei casi dal pagamento o dalla domanda, non può valere per i frutti e gli interessi ricevuti in forza DE contratto» in quanto «[P]er le prestazioni contrattuali, quale che sia la qualificazione giuridica di ciò che ne costituisce oggetto (e quindi anche se si tratti di frutti o interessi contrattualmente dovuti), opera … l’obbligo restitutorio discendente dall’effetto retroattivo DEla risoluzione. La regolamentazione dei frutti e degli interessi contenuta nell’art. 2033 c.c. riguarda altro, e non può che concernere i frutti e gli interessi che maturano per legge in relazione al bene o alla somma di denaro oggetto di ripetizione. L’art. 2033, oltre a disciplinare la restituzione di quanto indebitamente prestato, DEinea infatti un’obbligazione legale, accessoria a quella 8 principale restitutoria, che deriva dalla necessità di regolare sia la sorte dei frutti naturali o civili DEla res maturati a seguito DEla solutio (ciò che avviene in continuità logica con la disciplina che conferisce rilievo allo stato di buona o di mala fede DE possessore DEla cosa fruttifera: art. 1148 c.c.), sia la sorte egli interessi decorrenti dallo stesso momento sulla somma indebitamente riscossa, i quali hanno natura compensativa». 28. I frutti e gli interessi menzionati dall’art. 2033 cod. civ. sono, dunque, quelli che maturano sul pagamento indebitamente effettuato, per cui mentre quest’ultimo va interamente restituito, quale conseguenza DEl’accertamento DEla inesistenza di una causa giustificativa DElo spostamento patrimoniale, i relativi frutti e interessi vanno riconosciuti solo dal giorno DE pagamento solo se chi lo ha ricevuto era in mala fede, mentre se questi era in buona fede, dal giorno DEla domanda di ripetizione di indebito. 29. Nel caso in esame, le cedole in contestazione non costituiscono frutti o interessi maturati su un pagamento indebitamente effettuato, ma l’oggetto DEla prestazione dovuta alle investitrici per effetto DEla conclusione DE contratto di acquisto di titoli obbligazionari, prestazione che rimane (anch’essa) travolta dalla dichiarazione di nullità di tale contratto. 30. Infatti, l’accertamento DEla nullità contrattuale fa venir meno la causa giustificativa sia DE pagamento DE relativo prezzo, con diritto DEl’investitore alla ripetizione di quanto versato a tale titolo, sia DEla consegna dei documenti rappresentativi di tali prodotti e DEle somme riscosse dall’investitore in esecuzione degli acquisti dichiarati nulli. 31. Pertanto, la dedotta circostanza relativa alla buona fede DEl’accipiens, benché valorizzata anche dalla Corte di appello, non è concludente ai fini che qui interessano, atteso che il diritto alla restituzione DEle somme percepite dalle investitrici a titoli di cedole non ha a oggetto frutti o interessi conseguenti all’indebito pagamento 9 effettuato, presi in esame dall’art. 2033 cod. civ., ma riguarda proprio il pagamento indebito che, a seguito DEla dichiarazione di nullità DE contratto che ne costituisce la giustificazione, va interamente restituito al solvens. 32. La riferita ricostruzione interpretativa non implica, tuttavia, che l’ordinamento ammetta ingiustificati arricchimenti di una parte ai danni DEl’altra nella forma DEl’utilizzo di un bene fruttifero senza corrispondere al concedente alcuna remunerazione, in modo da godere, per lo stesso arco di tempo, dei frutti DE bene dedotto in contratto e degli interessi sulla somma corrisposta per conseguirlo. 33. Infatti, come affermato nella richiamata sentenza n. 423 DEl’8 gennaio 2025, «è escluso che a fronte DElo scambio di un bene fruttifero con una somma di denaro, frutti e interessi possano avere diversa decorrenza: in particolare, risolto il contratto per inadempimento, in presenza di un obbligo restitutorio avente ad oggetto i frutti maturati in forza DEla previsione contrattuale, gli interessi sulla somma di denaro corrisposta dal percettore dei detti frutti, che se ne vede privato, decorrono a far data dal versamento». 34. Tale principio è sostenuto dalla previsione di cui all’art. 1499 cod. civ. che compensa il venditore DEla eventuale inesigibilità DE prezzo nel caso in cui la cosa venduta sia consegnata e, benché affermato con riferimento al caso DEla ripetizione di indebito versato in esecuzione di un contratto risolto per inadempimento, trova applicazione anche alla ripetizione di prestazioni rese in esecuzione di contratti retroattivamente caducati per altre cause, avuto riguardo alla sostanziale identità DEle situazioni giuridiche in rilievo, e a maggior ragione in presenza di una dichiarazione di nullità DE contratto, atteso che in questo caso la caducazione DE contratto potrebbe non dipendere da una condotta illecita di alcuna parte e, dunque, il rimedio risarcitorio non soccorrerebbe a tutela DEla parte pregiudicata. 35. Il principio seguito, d’altra parte, si giustifica anche con la 10 considerazione che nei contratti quale quello in esame, così come nel contratto di locazione di bene immobile richiamato a titolo semplificativo nella sentenza n. 423 DEl’8 gennaio 2025, l’oggetto DEla prestazione dovuta dall’investitore (o dal locatore) non è la consegna (definitiva) di una somma di denaro o di un immobile, bensì la concessione DEla facoltà di godimento (temporanea) su tali beni, per cui, a seguito DEla caducazione DE contratto, questa è la prestazione indebitamente eseguita. La caducazione DE contratto, infatti, non dà luogo all’insorgenza DE diritto alla restituzione DE capitale (o DEl’immobile), il cui fondamento è nel contratto, ma ne anticipa solo l’esigibilità. 36. A ben vedere una situazione analoga può verificarsi anche in contratti che non necessariamente hanno a oggetto un bene fruttifero, ma le cui prestazioni si atteggiano in modo particolare laddove riflettano la presenza (anche) di una causa di finanziamento. 37. Deve, pertanto, ritenersi che, in caso di caducazione con effetti retroattivi di un contratto di acquisto di prodotti finanziari, l’intermediario ha diritto alla restituzione DEle cedole quale prestazione indebitamente resa (e dei titoli laddove ancora in essere) e l’investitore alla restituzione DEla facoltà di godimento DE capitale indebitamente concessa, da liquidare nella misura degli interessi legali su tale capitale, oltre alla restituzione di tale capitale investito venendo meno il diritto DEl’intermediario di trattenerlo. 37. Con il quarto motivo le ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione DEl’art. 1242 cod. civ., per aver la decisione di appello ritenuto legittima la compensazione de facto operata dalla banca, pur in assenza di una specifica dichiarazione DEla parte qualificabile quale eccezione o come opposizione in compensazione. 38. Il motivo è inammissibile. 39. La doglianza poggia sull’assunto che la banca non abbia eccepito la compensazione DE proprio credito con quello DEle investitrici, ma tale 11 assunto non trova conferma nella sentenza impugnata, la quale, anzi, nell’affermare che «la compensazione può essere senz’altro fatta valere …», sembra indicare che la fattispecie estintiva DEl’obbligazione non sia stata rilevata d’ufficio dal giudice ma sia stata sollevata dalla parte interessata. 40. La stessa, dunque, non rispetta il requisito per la formulazione DE vizio di violazione o falsa applicazione di legge, consistente nell’assunzione DEl’accertamento di fatto come operato dal giudice DE merito quale termine obbligato, indefettibile e non modificabile DE sillogismo tipico DE paradigma DEl'operazione giuridica di sussunzione (cfr. Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715). 41. Con l’ultimo motivo le ricorrenti principali criticano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118, disp. att. cod. proc. civ., nella parte in cui dando atto, da un lato, DEla mancata proposizione di domande restitutorie DEla banca nel corso DE giudizio di nullità contrattuale e, dall’altro, attribuendo alla banca medesima gli interessi sul credito restitutorio dalla data DEla domanda, darebbe luogo a un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. 42. Il motivo è inammissibile, in quanto, come evidenziato in occasione DEl’esame DE terzo motivo, la questione relativa al momento DEla presentazione DEla domanda di ripetizione di indebito non è concludente ai fini DEla determinazione DE quantum DEla pretesa creditoria vantata dalla banca. 43. Con il primo motivo DE ricorso incidentale quest’ultima denuncia la violazione degli artt. 2907 cod. civ. e 99 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello escluso il diritto alla restituzione DEle cedole incassate dalle investitrici per il periodo antecedente alla data di proposizione DEla domanda di nullità (ossia, il 21 dicembre 1999) in ragione DEla buona fede DEle investitrici pur in assenza di una specifica domanda da parte di queste ultime. 12 44. Il motivo è inammissibile. 45. La questione giuridica prospettata dalla parte, consistente nella subordinazione DE diritto DEl’accipiens di buona fede di trattenere i frutti ricevuti fino al giorno DEla domanda a una sua specifica domanda, che nel caso in esame mancherebbe, non risulta essere stata trattata in alcun modo nella sentenza impugnata. 46. Orbene, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità DEla censura, ha l’onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione DEla questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza DE ricorso per cassazione, di indicare in quale atto DE giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione (cfr. Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804; Cass. 21 giugno 2018, n. 16347; Cass. 21 novembre 2017, n. 27568). 47. La parte non ha assolto a un siffatto onere, per cui la doglianza non può essere esaminata in questa sede. 48. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale deduce la violazione DEl’art. 2033, seconda parte, cod. civ., per aver la sentenza impugnata riconosciuto il diritto DEle investitrici di trattenere le cedole incassate prima DEla proposizione DEla domanda giudiziale benché avesse agito quale intermediario e non quale emittente dei titoli dichiarati nulli e, dunque, non avesse «possibilità alcuna di trattenere frutti e interessi ricavati dalle somme versate dal ZA», prontamente consegnate all’emittente medesimo. 49. Sottolinea che non è applicabile la seconda parte DEl’art. 2033 cod. civ. e che a seguito DEla nullità dei contratti di investimento l’investitore è tenuto alla restituzione dei titoli e dei frutti maturati sugli stessi. 50. Il motivo è fondato. 51. Giova rammentare che con la prestazione di servizi di investimento l'intermediario pone in essere nei confronti DEl'investitore un negozio 13 traslativo trasferendogli i titoli già presenti nel suo portafoglio ovvero i titoli che abbia provveduto a reperire ed acquisire per conto DE cliente negoziandoli presso terzi. 52. Per effetto di tale attività contrattuale l'intermediario acquisisce il diritto a ricevere dal cliente il relativo prezzo, mentre quest’ultimo acquisisce il diritto, oltre che alla consegna DE titolo, al conseguimento DEle utilità generate da questo, esercitabile nei confronti DEl’intermediario ove, come nel caso in esame, sia stato concluso il negozio accessorio di costituzione dei titoli presso di lui in deposito in amministrazione. 53. Allorché sia dichiarata la nullità DEl’ordine di investimento, i cui effetti per i principi regolanti le nullità negoziali si estendono al negozio di acquisto effettuato dall'intermediario per dare esecuzione all'ordine ricevuto, l'intermediario e l'investitore hanno diritto di ripetere l'uno nei confronti DEl'altro le reciproche prestazioni, per cui l’investitore ha diritto alla restituzione di quanto versato all’intermediario quale costo DEl’investimento, mentre l’intermediario ha diritto alla restituzione di quanto abbia riscosso per conto DEl’investitore e abbia a quest’ultimo corrisposto (cfr. Cass. 2 aprile 2018, n. 10116). 54. A tal riguardo, come evidenziato in precedenza, il diritto alla restituzione di quanto versato dalla banca non incontra limiti, se non con riferimento alla necessità di apposita domanda giudiziale, per cui non può essere circoscritto a quanto versato successivamente a una determinata data, posteriore alla data di conclusione DE contratto nullo. 55. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con riferimento al motivo DE ricorso incidentale accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo DE ricorso incidentale e rigetta il ricorso principale e il primo motivo DE ricorso incidentale;
cassa la 14 sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione. Ai sensi DEl’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto DEla sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte DEle ricorrenti principali, DEl’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma DE comma 1-bis DElo stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, l’11 ottobre 2024.