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21 dicembre 1980
21 dicembre 1980
Art. 2.
Il primo comma dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877 , e' sostituito con il seguente:
"E' lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilita', anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o piu' imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi".
Il primo comma dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877 , e' sostituito con il seguente:
"E' lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilita', anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o piu' imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi".
Commentari • 3
- 1. Lavoro a domicilioMauro · https://www.wikilabour.it/ · 1 febbraio 2021 · 3.6278975
[…] essendo, invece, necessario e sufficiente che ricorrano i requisiti indicati dall'art. 1 della legge n. 877 del 1973, come modificato dall'art. 2 della legge n. 858 del 1980, e cioè: a) che il lavoratore esegua il lavoro nel proprio domicilio e in locale di cui abbia la disponibilità; b) che il lavoro sia eseguito dal lavoratore personalmente, o anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, […]
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Giurisprudenza • 29
- 1. Trib. Brindisi, sentenza 20/03/2025, n. 456Provvedimento: […]Leggi di più...
- prova del rapporto di lavoro·
- autotutela amministrativa·
- disconoscimento rapporto di lavoro·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- subordinazione·
- onere della prova del lavoratore·
- lavoro a domicilio·
- verbale di accertamento ispettivo·
- art. 39 d.l. 112/2008