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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 13/05/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dr. Fabrizio Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 144 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 posta in decisione all'udienza del 9.1.2025, promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Luca Paolini Parte_1 P.IVA_1
presso il cui studio sito a Pesaro via Barignani n. 4 ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione
- attore opponente-
CONTRO
pagina 1 di 11
Simone Tiberi ed elettivamente domciliata a Corridonia (MC) via del Lavoro 139,
in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta;
(c.f. ) con sede a via San Francesco n. 76, CP_2 P.IVA_3 CP_2
contumace in giudizio
- convenuti opposti -
In punto a: opposizione a ingiunzione di pagamento.
Conclusioni
Per l'opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione
disattesa, previo accertamento dei fatti di causa così come indicati con atto di
citazione datato 16 gennaio 2023: - preso atto dell'avvenuta dichiarazione di
contumacia del - preso atto dell'avvenuta sospensione CP_2
dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento ING / 4513 del 7 dicembre
2022, notificata in data 5 gennaio 2023 alla da parte della Parte_1 [...]
Concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle Parte_2
entrate comunali del;
– nel merito, accertare e dichiarare non CP_2
pagina 2 di 11 dovute, per tutte le ragioni già esplicitate nell'atto introduttivo del presente
giudizio, le somme di cui all'ingiunzione di pagamento ING / 4513 del 7 dicembre
2022, notificata in data 5 gennaio 2023 alla da parte della Parte_1
Concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle Controparte_1
entrate comunali del - conseguentemente, annullare e CP_2
comunque dichiarare inefficace nei con-fronti della l'atto di Parte_1
ingiunzione impugnato;
- con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso
forfettario per spese generali e accessori di legge”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pesaro contrariis rejectis, - in via pregiudiziale -
dichiarare l'opposizione inammissibile per violazione di quanto disposto ex art.
164 co. 4 c.p.c. poiché è omesso e/o risulta assolutamente incerto il requisito
stabilito nel numero 3) dell'art. 163 c.p.c. - nel merito respingere ogni domanda
formulata e per l'effetto: - confermare e dichiarare definitivo e titolo esecutivo,
sulla base di quanto disposto dall'art. 203 co. 3 D.Lgs. 285/92, i l verbale di
violazione codice della strada evoluto nella presente riscossione - confermare e
dichiarare la legittimità e la fondatezza dell'operato della Controparte_1
pagina 3 di 11 dichiarare dovuta da ( c.f. p.iva ) la somma così come Parte_1 P.IVA_1
richiesta nel l'ingiunzione di pagamento ING 4513 ; - condannare il ricorrente al
pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio oltre IVA e CNAP
come per legge”
Nessuno per . CP_2
MOTIVAZIONE
1 - Con atto di citazione notificato il 16.1.2023 conveniva in Parte_1
giudizio il e la concessionaria dei servizi di riscossione CP_2 [...]
proponendo opposizione contro l'ingiunzione di pagamento CP_1
ING/4513 del 7.12.2022 emessa ai sensi degli artt. 2 e 3 R.D. n. 639/1910 dalla predetta concessionaria, notificata in data 5.1.2023, con la quale si era intimato alla stessa opponente di pagare la somma di €.10.155,09, di cui €.5.973,58 quale sanzione per violazione del codice della strada (art. 23 comma 12) ed €.4.181,71
quale maggiorazione per ritardo nel pagamento (art. 27, comma 6, l. n. 689 del
1981).
Deduceva d'aver provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta nel termine di cinque giorni, omettendo il versamento delle sole spese postali pari pagina 4 di 11 ad €.13,77, che aveva corrisposto successivamente;
che il pagamento così
eseguito escludeva il maggior addebito previsto dall'art. 203 cds.
Si costituiva la quale eccepiva la nullità della Controparte_1
citazione per mancata indicazione delle ragioni di illegittimità dell'ingiunzione; nel merito, assumeva che il pagamento di somma inferiore dava titolo per la riscossione coattiva inclusa la maggiorazione per il ritardo. Concludeva, pertanto,
per il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ingiunzione.
Il Comune restava contumace.
Sospesa l'efficacia esecutiva, la causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del
9.1.2025.
2 – L'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, e così pure quello di opposizione ex art. 32 d.lgs. n. 150 del 2011, deve avere tutti i requisiti formali previsti dagli artt. 163 e 163-bis cod. proc. civ., ma non quelli concernenti il contenuto del normale atto di citazione, previsti dal terzo comma n. 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., giacché sotto il profilo del contenuto è equiparabile ad una comparsa di risposta, di modo che deve presentare - salva l'eventualità che pagina 5 di 11 contenga una domanda riconvenzionale o una chiamata in causa - i requisiti di cui all'art. 167 cod. proc. civ. (Cass. 2006 n. 22528).
L'eccezione formulata da parte opposta di nullità della citazione per mancata indicazione delle ragioni della domanda ex art. 163 c.p.c. (editio
actionis) è, dunque, infondata, dovendosi solo aggiungere che l'atto contiene le eccezioni relative alla pretesa azionata con l'ingiunzione di pagamento.
3 – Nel merito, non è specificamente contestato ed è documentato l'avvenuto pagamento, entro cinque giorni dalla notificazione del verbale, da parte della società opponente della sanzione nella misura ridotta pari ad €.972,30,
come indicata nel verbale di contestazione (v. doc. 3 opponente), essendo rimasto insoluto il pagamento delle sole spese di spedizione pari ad €.13,77, poi successivamente versate.
Secondo parte opposta, il pagamento così eseguito, in quanto inferiore a quello previsto dal codice della strada, non avrebbe valore di pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione (art. 389 regolamento), legittimando l'azione esecutiva in base al verbale per una somma pari alla metà del massimo della pagina 6 di 11 sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento (art. 203 c.d.s.),
oltre che per l'importo dovuto per il ritardo.
Non ignora il giudicante che in una, peraltro risalente, pronuncia, la giurisprudenza di legittimità si era espressa nel senso che “le spese postali
sostenute dall'amministrazione per la notificazione del verbale di contestazione di
un'infrazione al codice della strada formano un tutt'uno con la somma dovuta a
titolo di sanzione pecuniaria, con la conseguenza che non ha diritto al beneficio
dell'applicazione della sanzione in misura ridotta, di cui all'art. 202 del codice
della strada, il trasgressore che, entro sessanta giorni dalla notificazione, paghi
l'ammontare della sanzione, ma non quello delle spese postali, e che
l'amministrazione può procedere esecutivamente per il recupero della differenza”
(Cass. 2012 n. 14181).
Tale indirizzo non è, tuttavia, condivisibile, ed è stato disatteso dalla successiva giurisprudenza, sul rilievo che l'esposta lettura “trascura la netta
differenziazione che il legislatore ha posto tra importo della sanzione e spese del
procedimento, che vengono distintamente indicati in ogni articolo e soprattutto in
quelli specificamente rilevanti. Scontato che si ragiona qui fuori dell'ipotesi di
pagina 7 di 11 proposizione di ricorso al prefetto, il comma 3 dell'art. 203 fa scattare l'efficacia di
titolo esecutivo del verbale "Qualora nei termini previsti .... non sia avvenuto il
pagamento in misura ridotta". Solo questa è la condizione che rende esecutivo il
verbale (e giustifica quindi la successiva cartella) per una somma non più pari al
minimo edittale (il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 202 c.1 del codice),
ma per la somma "pari alla metà del massimo della sanzione e per spese del
procedimento" (art. 203 ultimo inciso, che tiene distinte le spese dalla sanzione).
E' dunque artificioso condizionare la maggior pretesa al mancato versamento
integrale di una somma che va oltre il pagamento in misura ridotta e che ingloba
le spese nella sanzione. Il comma 1 dell'art. 389, quando si riferisce a un
pagamento inferiore alla misura "prevista dal codice", si riferisce al pagamento
della sanzione e non di altre voci. Né sembra coerente con il principio di legalità
(art. 1 L. 689/81) estendere in via interpretativa l'area della sanzione, come
avviene se si amplia il dovuto a titolo di sanzione inglobandovi gli importi dovuti
per l'esazione della stessa, che hanno natura diversa”; così pure “dall'art. 201
comma 4 C.d.S e dall'art. 16 della legge generale in tema di illecito
amministrativo (L. 689/81) si traggono indicazioni che militano a favore della
pagina 8 di 11 distinzione tra pagamento della sanzione e pagamento delle spese del
procedimento. Il comma 4 citato isola infatti concettualmente le spese di
accertamento e notificazione dalla sanzione e ne fa carico al trasgressore senza
confondere o equiparare, come astrattamente sarebbe stato possibile, le due voci
o indicare che la seconda è comprensiva delle prime. L'art. 16, dal canto suo, nel
prevedere in via generale il pagamento in misura ridotta delle sanzioni
amministrative pecuniarie, ne indica il criterio di calcolo e aggiunge che detto
pagamento è ammesso "oltre alle spese del procedimento", così separando le
due voci del debito. Dal complesso di questa analisi si deve inferire che il
pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa, relativa a violazione
del codice della strada, effettuato in misura corrispondente all'ammontare a titolo
di sanzione indicato dall'amministrazione, esclude l'addebito del maggior importo
di cui all'art. 203 c.2 CdS, ancorchè non risultino interamente pagate le spese del
procedimento sanzionatorio, che l'amministrazione può richiedere
separatamente” (Cass. 2014 n. 9507).
Per questi motivi
, da cui non vi è ragione di discostarsi, deve concludersi che il pagamento eseguito dalla società opponente in relazione all'importo della pagina 9 di 11 sanzione ridotta come indicato dall'Amministrazione creditrice, ha estinto l'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dalla stessa
Amministrazione
L'opposizione va, dunque, accolta con conseguente annullamento dell'ingiunzione opposta.
3 – Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da contro ed così Parte_1 CP_2 Controparte_1
provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, pertanto, annulla Parte_1
l'ingiunzione fiscale impugnata ING/4513 del 7.12.2022 notificata a Parte_1
il 5.1.2023 da
[...] Controparte_1
2) condanna il ed in solido, a rifondere a CP_2 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in €.3.397,00 per compensi, Parte_1
pagina 10 di 11 €.264,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso a Pesaro il 13.5.2025.
Il giudice dr. Fabrizio Melucci
pagina 11 di 11