Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 24/11/2025, n. 7635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7635 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07635/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04591/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4591 del 2025, proposto da RR PP, rappresentato e difeso dall’Avv. Lorenzo Bruno Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Andreottola e dall’Avv. Gabriele Romano dell’Avvocatura comunale presso la cui sede in Napoli, Piazza Municipio, P.zzo San Giacomo, domicilia;
per l’annullamento
- del silenzio diniego formatosi per l’infruttuoso decorso del termine di 30 giorni, indicato dall'art. 25 della legge n. 241/90, sulla istanza di accesso “documentale-defensionale” presentata al Comune di Napoli, ex artt. 22 e 24 della legge n. 241/90, in data 9 giugno 2025;
e, pur sempre, per l’accertamento della illegittimità
- ex art. 31 del d.lgs. n. 104/10 - del silenzio-rifiuto formatosi sulla istanza di accesso “civico generalizzato” presentata contestualmente, con il medesimo atto del 9 giugno 2025, al COMUNE di NAPOLI, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/13, come modificato dal d.lgs. n. 97/16, perdurando, a tutt’oggi, l’inadempimento,
NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO
del diritto del ricorrente di accedere agli atti richiesti, con obbligo dell’amministrazione intimata di consentirgli di prenderne visione ed estrarne copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione di codesto T.A.R.;
E LA AN
dell’amministrazione inadempiente a rifondere al sottoscritto difensore antistatario le spese, anche forfettarie, i diritti e gli onorari del giudizio, oltre accessori di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Vista la memoria di parte ricorrente depositata l’11 novembre 2025;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa RI LE IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. - Con ricorso notificato il 9 giugno 2025 e depositato il 16 settembre successivo, il ricorrente deduceva che:
- nella medesima data del 9 giugno 2025, aveva presentato al Comune di Napoli un’istanza di accesso “documentale-defensionale” (artt. 22 e 24 della legge n. 241/90), cumulata a richiesta di accesso “civico generalizzato” (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/13), come modificato dal d.lgs. n. 97/16, con cui, premesso che “con sentenza pronuncia dalla Corte di Appello di Napoli in data 26 giugno 2009, divenuta irrevocabile il 30 aprile 2010, [era stata] confermata la condanna a carico dell’istante per il reato ex art. 20 lett. c), della legge n. 47/85, per aver realizzato, in assenza dei prescritti titoli abilitativi, talune opere edili nel comune di Napoli alla delle Bucoliche, n. 8 (già via Verdolino) – Loc. Soccavo – [con applicazione delle] sanzioni accessorie della demolizione e della rimessione in pristino dell’originario stato dei luoghi” chiedeva, per finalità di tutela ex artt. 22 e 24 l. n. 241/90, nonché 24 Cost. e 6 CEDU “copia dell’intera documentazione acquisita agli atti del procedimento amministrativo ed in particolare del fascicolo edilizio formato e conservato presso l’U.T.C. in relazione all’immobile”;
- nonostante il decorso del termine di legge, il Comune non aveva riscontrato la richiesta.
1.1. – Tanto premesso in fatto, il ricorrente impugnava il silenzio formatosi sull’istanza ex artt. 116, 117 e 31 c.p.a. chiedendo la conseguente condanna dell’Amministrazione all’ostensione dei documenti richiesti.
2. – Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli (30 settembre 2025) successivamente depositando documenti (28 ottobre 2025) e memoria (1 novembre 2025) con cui eccepiva l’inammissibilità del ricorso (per intervenuto tempestivo riscontro negativo all’istanza di accesso, come da nota del Servizio S.U.E. n. 580869 del 26 giugno 2025), nonché, comunque, la sua improcedibilità (per l’ulteriore riscontro negativo di cui alla nota dello stesso Servizio S.U.E. n. 915428/2025 (trasmessa/consegnata all’indirizzo PEC del difensore del ricorrente il 10.10.2025), confermativa della nota del Servizio S.U.E. n. 580869 del 26.6.2025), ovvero, in via subordinata, la cessata materia del contendere (per l’ulteriore riscontro positivo con il conseguente invito al pagamento ed invio della documentazione reperita).
3. – L’11 novembre 2025 il ricorrente depositava memoria rappresentando che, “stante l’avvenuta definizione del procedimento con il rilascio della documentazione richiesta in data 27 ottobre 2025”, era venuto meno il suo interesse alla prosecuzione del giudizio.
4. – Alla camera di consiglio del 19 novembre 2025 il ricorso era quindi trattenuto in decisione.
5. - Ritiene il Collegio che alla luce di quanto dichiarato da parte ricorrente nella memoria dell’11 novembre 2025 e riscontrato dal deposito effettuato dall’Amministrazione resistente il 28 ottobre 2025, con cui è stato documentato l’invio dei documenti richiesti con l’istanza di accesso del 9 giugno 2025, l’interesse ostensivo in questa sede azionato dal ricorrente sia stato pienamente soddisfatto. Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere tra il ricorrente e il l’Amministrazione resistente, ai sensi dell’articolo 34, comma 5, cod. proc. amm. (“la cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, c.p.a. può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite” (cfr., ex multis , di recente T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sent., (data ud. 17/09/2025) 19/09/2025, n. 608, che richiama, in proposito, TAR Molise, Sez. I, 20.9.2024, n. 399).
6. – Sussistono giustificati motivi per l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LO SE, Presidente
Rita Luce, Consigliere
RI LE IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI LE IN | LO SE |
IL SEGRETARIO