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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/07/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
N.° 4313/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, alla udienza del 2 luglio 2025 ha pronunziato
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4313/2024 R.G.L., pendente tra:
(avv. Francesco Bassini) Parte_1 ricorrente/opponente
e
(avv. Riccardo Salvo) CP_1 resistente/opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI - per la ricorrente/opponente: dichiararsi cessata la materia del contendere con soccombenza virtuale dell da condannare CP_1 alla rifusione delle spese di lite sostenute da per la Parte_1 proposizione del ricorso. IL procuratore della ricorrente/opponente ha così concluso: “Si associa, pertanto, alla declaratoria di cessazione della materia del contendere e chiede che, ritenuta la soccombenza virtuale della controparte,
l sia condanna to alla rifusione delle spese di lite e al recupero delle CP_1 anticipazioni esenti di euro 43,00 pari all'importo del contributo unificato versato”.
Per il resistente/opposto “
1. accertare e dichiarare l'intervenuta CP_1 cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, definire il giudizio pronunciando la conseguente formula e statuizione di legge;
2. accertare e dichiarare l'infondatezza di ogni ulteriore eventuale do-manda in quanto infondata e, per l'effetto, rigettare in parte qua il ricorso con la conseguente formula e statuizione di legge;
3. adottare ogni provvedimento attinente e conseguente a quanto in premessa, anche in assenza di conclusione specifica.
Spese di lite secondo giustizia”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 23 dicembre 2024 ai sensi del combinato disposto degli artt. 442 c.p.c. e 24, comma 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, ha convenuto in giudizio innanzi a questo Parte_1 CP_1
Tribunale in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione nei confronti dell'opposizione ad avviso di addebito n. 320 2024 00029330 15 000 formato il 24 ottobre 2024 e notificato il 15 novembre 2024, per ottenere l'accertamento della illegittimità e il conseguente annullamento dell'avviso medesimo affermando l'insussistenza dei presupposti per la sua emissione.
ha allegato che i contributi I.V.S. pretesi, per i primi tre Parte_1 trimestri dell'anno 2023, con l'avviso di addebito opposto hanno come loro premessa giuridico-fattuale la carica di amministratrice e legale rappresentante della società che tuttavia in virtù di sentenza emessa Controparte_2 dal Tribunale di Bologna n. 26 del 27 dicembre 2022 (doc. n. 3) è stata sottoposta a liquidazione giudiziale, con conseguente passaggio della gestione e di tutti i rapporti economici, prima riferibili alla ricorrente
[...]
in capo alla procedura nella persona del Curatore con decorrenza Parte_1 dalla data della predetta sentenza dichiarativa e della correlativa interruzione del rapporto di lavoro che ella aveva con la dalla data Controparte_2 del 27 dicembre 2022.
L si è costituito in giudizio con memoria tempestivamente depositata ai CP_1 sensi dell'art. 416 c.p.c. l'8 aprile 2025, rappresentando le circostanze - sopravvenute rispetto alla proposizione del ricorso avversario – che in virtù di provvedimento di autotutela l'Istituto è pervenuto ad annullamento dell'avviso di addebito opposto in data 8 aprile 2025 (doc. n. 5) con la causale “70 -
Perdita requisiti” alla data del 27 dicembre 2022 (doc. n. 4: scheda aggiornata della posizione contributiva). Alla luce delle circostanze predette, l' ha CP_1 rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
Nel corso dell'odierna discussione entrambe le parti hanno concordemente concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
ha chiesto dichiararsi la soccombenza virtuale dell' Parte_1 CP_1 con conseguente condanna dell'istituto alla rifusione delle spese di lite sostenute nel presente giudizio di opposizione.
L ha, invece, chiesto disporsi la compensazione delle spese di lite (o, CP_1 comunque, provvedersi sulle spese di lite “secondo giustizia”) in ragione dell'iter della vicenda controversa che ha dato luogo, prima della udienza di
2 comparizione, all'annullamento totale dell'avviso di addebito conseguente a
“controlli effettuati sugli atti d'ufficio”.
Alla luce di quanto sin qui brevemente riassunto e tenuto conto della concorde richiesta delle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere.
L'avvenuto annullamento dell'avviso di addebito opposto ha determinato l'oggettivo venire meno della necessità della pronuncia giudiziale nel merito della vertenza (sul sopravvenuto difetto di interesse ad una pronuncia nel merito cfr., tra le tante, Cass, sez. II civile, sent. 22 gennaio 1997 n.° 622; Cass. sez. III civile, sent. 10 giugno 1997 n.° 5174, qui citate ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c. e 65 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).
Va affermata la soccombenza virtuale dell : ha, infatti, CP_1 Parte_1 dovuto agire, entro il breve termine di decadenza stabilito dall'art. 24, 5° comma, decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, per chiedere l'accertamento della insussistenza del presupposto giuridico-fattuale in forza del quale l CP_1 ha preteso i contributi per i primi tre trimestri dell'anno 2023. Ai sensi dell'art. 49, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (“Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza”), nel testo applicabile ratione temporis alla data del deposito in cancelleria della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale
(27 dicembre 2022), “
4. La sentenza è comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45. La sentenza produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi, fermo quanto disposto agli articoli da 163
a 171, si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese”.
Alla luce delle forme di pubblicità stabilite dalla disciplina sopra trascritta il significativo intervallo di tempo trascorso tra il deposito della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale (27 dicembre 2022) e la data di emissione dell'avviso di addebito opposto (24 ottobre 2024) non giustificano l'annullamento dell'avviso di addebito soltanto a seguito della proposizione del ricorso giurisdizionale da cui ha tratto origine il presente giudizio. A margine di ciò si rileva, peraltro, che il curatore della liquidazione giudiziale ha certamente effettuato nei confronti dell le comunicazioni proprie della CP_1 parte datoriale in cui egli è subentrato, aventi ad oggetto la cessazione o la prosecuzione dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'impresa ai sensi dell'art. 189 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sulla cui disciplina l ha adottato la circolare n. 46 del 17 maggio 2023 “Cessazione CP_1
3 dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nelle ipotesi disciplinate dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa
e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, e obbligo contributivo del c.d. ticket di licenziamento. Istruzioni operative”. Anche questa circostanza conferma che i fatti rilevanti nella presente vicenda contenziosa erano comunque agevolmente conoscibili ante causam dall in virtù delle CP_1 ricordate previsioni del “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” e delle specificazioni operative che l stesso ha emanato e diffuso. CP_3
In virtù di quanto sin qui brevemente esposto, compiuta la delibazione circa il fondamento della opposizione promossa da al solo fine del Parte_1 regolamento delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr., al riguardo, Cass., sez. VI civile, ord. n.° 2719 dell'11.2.2015 e Cass., sez. III civile, sent. n.° 21244 del 29.9.2006, qui richiamate ai sensi del combinato disposto degli artt. 118 disp. att. c.p.c. e 65 del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12), l' deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute CP_1 dalla controparte ricorrente, liquidate nella misura indicata in dispositivo in ossequio ai parametri previsti dal D.M. Giustizia 55/2014 applicati in base al valore dell'avviso di addebito opposto (euro 3.603,60), con la sensibile riduzione dei parametri medi, giustificata dalla unicità della questione controversa e dalla natura soltanto documentale dell'attività istruttoria compiuta.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, dichiara cessata la materia del contendere tra e alla luce Parte_1 CP_1 dell'annullamento dell'avviso di addebito opposto, sopravvenuto rispetto all'instaurazione del presente giudizio;
condanna l' alla rifusione delle spese sostenute dalla controparte CP_1 [...] nel presente giudizio di opposizione, liquidate in euro 43,00 euro Parte_1 per recupero spese esenti ed euro 1.250,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso forfettario pari al 15% dei compensi predetti e accessorî di legge.
Letto l'art. 429, comma 1, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 2 luglio 2025. Il giudice del lavoro dr. Alessandro D'Ancona
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, alla udienza del 2 luglio 2025 ha pronunziato
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4313/2024 R.G.L., pendente tra:
(avv. Francesco Bassini) Parte_1 ricorrente/opponente
e
(avv. Riccardo Salvo) CP_1 resistente/opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI - per la ricorrente/opponente: dichiararsi cessata la materia del contendere con soccombenza virtuale dell da condannare CP_1 alla rifusione delle spese di lite sostenute da per la Parte_1 proposizione del ricorso. IL procuratore della ricorrente/opponente ha così concluso: “Si associa, pertanto, alla declaratoria di cessazione della materia del contendere e chiede che, ritenuta la soccombenza virtuale della controparte,
l sia condanna to alla rifusione delle spese di lite e al recupero delle CP_1 anticipazioni esenti di euro 43,00 pari all'importo del contributo unificato versato”.
Per il resistente/opposto “
1. accertare e dichiarare l'intervenuta CP_1 cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, definire il giudizio pronunciando la conseguente formula e statuizione di legge;
2. accertare e dichiarare l'infondatezza di ogni ulteriore eventuale do-manda in quanto infondata e, per l'effetto, rigettare in parte qua il ricorso con la conseguente formula e statuizione di legge;
3. adottare ogni provvedimento attinente e conseguente a quanto in premessa, anche in assenza di conclusione specifica.
Spese di lite secondo giustizia”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 23 dicembre 2024 ai sensi del combinato disposto degli artt. 442 c.p.c. e 24, comma 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, ha convenuto in giudizio innanzi a questo Parte_1 CP_1
Tribunale in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione nei confronti dell'opposizione ad avviso di addebito n. 320 2024 00029330 15 000 formato il 24 ottobre 2024 e notificato il 15 novembre 2024, per ottenere l'accertamento della illegittimità e il conseguente annullamento dell'avviso medesimo affermando l'insussistenza dei presupposti per la sua emissione.
ha allegato che i contributi I.V.S. pretesi, per i primi tre Parte_1 trimestri dell'anno 2023, con l'avviso di addebito opposto hanno come loro premessa giuridico-fattuale la carica di amministratrice e legale rappresentante della società che tuttavia in virtù di sentenza emessa Controparte_2 dal Tribunale di Bologna n. 26 del 27 dicembre 2022 (doc. n. 3) è stata sottoposta a liquidazione giudiziale, con conseguente passaggio della gestione e di tutti i rapporti economici, prima riferibili alla ricorrente
[...]
in capo alla procedura nella persona del Curatore con decorrenza Parte_1 dalla data della predetta sentenza dichiarativa e della correlativa interruzione del rapporto di lavoro che ella aveva con la dalla data Controparte_2 del 27 dicembre 2022.
L si è costituito in giudizio con memoria tempestivamente depositata ai CP_1 sensi dell'art. 416 c.p.c. l'8 aprile 2025, rappresentando le circostanze - sopravvenute rispetto alla proposizione del ricorso avversario – che in virtù di provvedimento di autotutela l'Istituto è pervenuto ad annullamento dell'avviso di addebito opposto in data 8 aprile 2025 (doc. n. 5) con la causale “70 -
Perdita requisiti” alla data del 27 dicembre 2022 (doc. n. 4: scheda aggiornata della posizione contributiva). Alla luce delle circostanze predette, l' ha CP_1 rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
Nel corso dell'odierna discussione entrambe le parti hanno concordemente concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
ha chiesto dichiararsi la soccombenza virtuale dell' Parte_1 CP_1 con conseguente condanna dell'istituto alla rifusione delle spese di lite sostenute nel presente giudizio di opposizione.
L ha, invece, chiesto disporsi la compensazione delle spese di lite (o, CP_1 comunque, provvedersi sulle spese di lite “secondo giustizia”) in ragione dell'iter della vicenda controversa che ha dato luogo, prima della udienza di
2 comparizione, all'annullamento totale dell'avviso di addebito conseguente a
“controlli effettuati sugli atti d'ufficio”.
Alla luce di quanto sin qui brevemente riassunto e tenuto conto della concorde richiesta delle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere.
L'avvenuto annullamento dell'avviso di addebito opposto ha determinato l'oggettivo venire meno della necessità della pronuncia giudiziale nel merito della vertenza (sul sopravvenuto difetto di interesse ad una pronuncia nel merito cfr., tra le tante, Cass, sez. II civile, sent. 22 gennaio 1997 n.° 622; Cass. sez. III civile, sent. 10 giugno 1997 n.° 5174, qui citate ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c. e 65 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).
Va affermata la soccombenza virtuale dell : ha, infatti, CP_1 Parte_1 dovuto agire, entro il breve termine di decadenza stabilito dall'art. 24, 5° comma, decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, per chiedere l'accertamento della insussistenza del presupposto giuridico-fattuale in forza del quale l CP_1 ha preteso i contributi per i primi tre trimestri dell'anno 2023. Ai sensi dell'art. 49, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (“Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza”), nel testo applicabile ratione temporis alla data del deposito in cancelleria della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale
(27 dicembre 2022), “
4. La sentenza è comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45. La sentenza produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi, fermo quanto disposto agli articoli da 163
a 171, si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese”.
Alla luce delle forme di pubblicità stabilite dalla disciplina sopra trascritta il significativo intervallo di tempo trascorso tra il deposito della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale (27 dicembre 2022) e la data di emissione dell'avviso di addebito opposto (24 ottobre 2024) non giustificano l'annullamento dell'avviso di addebito soltanto a seguito della proposizione del ricorso giurisdizionale da cui ha tratto origine il presente giudizio. A margine di ciò si rileva, peraltro, che il curatore della liquidazione giudiziale ha certamente effettuato nei confronti dell le comunicazioni proprie della CP_1 parte datoriale in cui egli è subentrato, aventi ad oggetto la cessazione o la prosecuzione dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'impresa ai sensi dell'art. 189 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sulla cui disciplina l ha adottato la circolare n. 46 del 17 maggio 2023 “Cessazione CP_1
3 dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nelle ipotesi disciplinate dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa
e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, e obbligo contributivo del c.d. ticket di licenziamento. Istruzioni operative”. Anche questa circostanza conferma che i fatti rilevanti nella presente vicenda contenziosa erano comunque agevolmente conoscibili ante causam dall in virtù delle CP_1 ricordate previsioni del “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” e delle specificazioni operative che l stesso ha emanato e diffuso. CP_3
In virtù di quanto sin qui brevemente esposto, compiuta la delibazione circa il fondamento della opposizione promossa da al solo fine del Parte_1 regolamento delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr., al riguardo, Cass., sez. VI civile, ord. n.° 2719 dell'11.2.2015 e Cass., sez. III civile, sent. n.° 21244 del 29.9.2006, qui richiamate ai sensi del combinato disposto degli artt. 118 disp. att. c.p.c. e 65 del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12), l' deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute CP_1 dalla controparte ricorrente, liquidate nella misura indicata in dispositivo in ossequio ai parametri previsti dal D.M. Giustizia 55/2014 applicati in base al valore dell'avviso di addebito opposto (euro 3.603,60), con la sensibile riduzione dei parametri medi, giustificata dalla unicità della questione controversa e dalla natura soltanto documentale dell'attività istruttoria compiuta.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, dichiara cessata la materia del contendere tra e alla luce Parte_1 CP_1 dell'annullamento dell'avviso di addebito opposto, sopravvenuto rispetto all'instaurazione del presente giudizio;
condanna l' alla rifusione delle spese sostenute dalla controparte CP_1 [...] nel presente giudizio di opposizione, liquidate in euro 43,00 euro Parte_1 per recupero spese esenti ed euro 1.250,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso forfettario pari al 15% dei compensi predetti e accessorî di legge.
Letto l'art. 429, comma 1, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 2 luglio 2025. Il giudice del lavoro dr. Alessandro D'Ancona
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