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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 23/11/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
N° 840/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore dott. Danilo Maffa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 840 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020 avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricompresa nelle altre materie”, promossa da nata a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_1
c.f. , rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti dall'avv. C.F._1
EF ET del foro di Forlì, elettivamente domiciliati in Forlì, via Giorgio Regnoli n° 23, presso lo studio del suddetto difensore, - attrice
nei confronti di
nata a [...] l'[...], residente in [...]
Benini n° 31/c, c.f. , C.F._2
- convenuta contumace di
nato a [...] il [...], residente in [...]
31/c, c.f. , C.F._3
- convenuto contumace e della
in persona del procuratore giudiziale dott. , Controparte_3 CP_4 con sede in Milano, corso Como n° 17, c.f. , rappresentata e difesa giusta delega P.IVA_1 in atti dall'avv. Maurizio Beltrami del foro di Forlì, elettivamente domiciliata in Forlì, via Allegretti n° 7, presso lo studio del suddetto difensore.
- convenuta
CONCLUSIONI
1 Con “Note di trattazione scritta” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 15 aprile 2025 l'attrice ha così concluso: “Voglia il Tribunale di Forlì, ogni contraria istanza, Parte_1 deduzione ed eccezione reiette, e previo ogni accertamento, anche incidentale, del caso di legge, accertare e dichiarare la responsabilità nella causazione del sinistro stradale subito dalla ricorrente l giorno 5 ottobre 2018, di nel sinistro di Parte_1 Controparte_1 cui è causa e per l'effetto condannare (nella qualità di conducente Controparte_1
l'autovettura , Targa BV643KW ), (nella qualità CodiceFiscale_4 Controparte_2 di proprietario dell'autovettura , Targa BV643KW) e CodiceFiscale_4 [...]
in solido fra loro a risarcire a danni tutti – patrimoniali Controparte_3 Parte_1
e non – patiti a causa e conseguenza del sinistro de quo per le causali esposte in narrativa, e quindi a corrispondere la somma di €.79.931,15= e/o in quella diversa che il Tribunale di Contr Forlì riterrà di giustizia e tenuto conto della somma inviata da in data 25 luglio 2023 (di
€.18.091,07= di cui €. 4.691,07 a titolo di onorari) e trattenuta in acconto della maggiore dovuta, oltre al risarcimento della bicicletta danneggiata nel sinistro a cui andrà aggiunta la quantificazione del danno derivante dall'ulteriore intervento chirurgico subito da
[...] per la rimozione dei chiodi posizionategli nel corso del primo intervento, oltre Pt_1 interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo. in VIA ISTRUTTORIA • INSISTE nella richiesta di integrazioni della CTU medico legale peri motivi già esposti in causa. • Nell'ipotesi in cui il G.I. lo ritenesse necessario ai fini della decisione si insiste per l'ammissione delle prove già articolate in via istruttoria con le memoria n.2 e 3 di
[...]
chiedendo che i testi ammessi siano sentiti anche a riprova sui capitoli avversi Pt_1 eventualmente ammessi”.
Con “Note scritte ex art. 127-ter c.p.c.” depositate anch'esse in data 15 aprile 2025 la convenuta ha così concluso: «Voglia il Tribunale di Forlì, Giudice Controparte_3 adito, ogni altra domanda, richiesta ed istanza disattesa e reietta: dato atto che
[...] dichiara e ribadisce espressamente di non accettare alcun contraddittorio Controparte_3 su eventuali domande e contestazioni ad esse sottese nuove e/o diverse e/o ulteriori siccome del tutto irrituali, tardive ed inammissibili, oltre che infondate;
respinta ulteriormente la istanza attorea di convocazione del CTU medico-legale a chiarimenti siccome del tutto infondata e, per l'effetto, confermata la ordinanza del G.I. datata 29.4.2022: In via preliminare: rilevata la genericità e carenza dell'atto di citazione per quanto attiene la parte destinata ad individuare la cd. editio actionis, ed in particolare la causa petendi, con particolare riferimento al danno che sarebbe conseguito all'illecito, e rilevata la nullità dell'atto di citazione, per violazione dell'art. 163 n. 4) c.p.c., voglia il Tribunale di Forlì assegnare alla attrice un termine per l'integrazione della domanda, ai sensi dell'art. 164 V comma c.p.c., ed ulteriore termine alle parti convenute per prendere compiuta posizione sulle domande attoree, così integrate. Nel merito: accertare e dichiarare che l'incidente verificatosi il giorno 5.10.2018 lungo la Via Benini di Forlì, che ha visto coinvolti l'autovettura Jeep tg
BV643KW condotta da , di proprietà di , assicurata Controparte_1 Controparte_2 [...] ed il velocipede condotto dall'attrice , va ascritto a Controparte_3 Parte_1 responsabilità unica, esclusiva ed assorbente della stessa attrice senza che possa Pt_1 ravvisarsi alcuna corresponsabilità dell'automobilista, rigettando conseguentemente tutte le domande attoree, siccome destituite di fondamento e non dimostrate nell'ammontare, sia per quanto riguarda il danno biologico immateriale, sia per quanto riguarda il danno 2 patrimoniale che sarebbe conseguito al sinistro, rigettando comunque qualsiasi pretesa a titolo di lesione di chances lavorativa, o mancato guadagno. Nel merito, in via subordinata: dichiarare la di gran lunga prevalente responsabilità di nella determinazione Parte_1 del sinistro stradale in oggetto e, preso atto che in data 25-26.7.2023 Controparte_3 ha offerto e pagato a “pro bono pacis, senza rinuncia ad alcune delle eccezioni Parte_1
e difese prospettate in giudizio da la somma complessiva di €. Controparte_3
18.091,07, di cui €. 4.691,07 a titolo di onorari (somma corrisposta tramite assegno circolare, non trasferibile, n. 7.050.090.532-04 emesso in data 17.7.2023 da Unicredit), accertare e dichiarare che tutte le predette somme sono già pienamente congrue ed abbondantemente satisfattive di ogni voce di danno effettivamente dovuta alla attrice in relazione al suo preponderante concorso di colpa e, di conseguenza, respingere ogni ulteriore domanda risarcitoria attorea eccedente il predetto importo, perché del tutto infondata in fatto e in diritto e non comprovata. In via subordinata istruttoria: ammettere, come già dedotto in memoria ex art. 183, 6° comma n. 2) c.p.c., prova, diretta e contraria, per interrogatorio formale dell'attrice e per testi sui seguenti capitoli (da epurarsi di eventuali espressioni valutative) già articolati in memoria istruttoria: 1) Vero che il giorno 5.10.2018, alle ore 8,15 circa
alla guida dell'autovettura tg. BV643KW, proveniente dalla Via del Controparte_1
Partigiano, circolava sulla Via Benini procedendo in senso orario rispetto al quadrilatero descritto dalla strada, attorno all'area artigianale della località Vecchiazzano, mantenendosi sul margine destro della careggiata? 2) Vero che l'automobilista procedeva a velocità moderata? (solo interrogatorio) 2a) Dica il teste a quale velocità procedesse l'automobilista. 3) Vero che in sella ad una mountain bike, percorreva via Benini con Parte_1 medesima direzione, precedendo l'autovettura? 4) Vero che nel frangente, Parte_1 dopo avere superato la curva destrorsa antecedente al civico 51, nell'intento di raggiungere il margine opposto della carreggiata tagliava in obliquo la carreggiata da destra verso sinistra mentre stava sopraggiungendo l'autovettura? 5) Vero che la manovra della ciclista veniva eseguita improvvisamente, quando l'autovettura si trovava a ridosso? 6) Vero che la ciclista eseguì l'attraversamento in obliquo della carreggiata senza segnalare preventivamente la manovra con il braccio sinistro teso? 7) Vero che la conducente dell'autovettura frenava subito e contemporaneamente sterzava in emergenza alla propria sinistra? 8) Vero che nonostante la predetta manovra di schivaggio, si verificava la collisione fra la parte frontale destra della autovettura contro l'arto inferiore sinistro e la parte laterale centro/anteriore sinistra del velocipede? 9) Vero che dopo la collisione la ciclista cadeva sul manto asfaltato alla destra e
a ridosso della autovettura? 10) Vero che il campo del sinistro è racchiuso nello spazio di metri 8,05? 11) Vero che , alla guida della propria autovettura e proveniente Testimone_1 dall'opposto senso di marcia, si fermava per prestare soccorso e vedeva che la ciclista indossava degli auricolari? 12) Vero che quindi si recava presso la ditta Forlì Testimone_1
Oro al civico 46/A di Via Benini, su richiesta della stessa ciclista per allertare Parte_1 la di lei madre che sopraggiungeva sul luogo del sinistro poco dopo? 13) Vero che in data 10.5.2019 e in data 18.5.2019 rilasciava all'investigatore privato Testimone_1 Pt_2 Contr
le dichiarazioni olografe di cui ai doc. sub. 4 e 5 del fasc. che vi vengono esibite
[...]
e confermate? 14) Vero che in data 31.8.2018 l'Ass. Capo. della Polizia Controparte_5
Municipale unitamente all'Ag. Sc. Guida G., si recò in via Adriano Casadei presso l'abitazione della ciclista la quale, alla presenza del padre e della madre Parte_1 Persona_1
3 , riferì di aver compiuto la manovra di spostamento dal margine destro verso Persona_2 quello sinistro senza segnalarla con il braccio sinistro teso? 15) Vero che in quella occasione
riferiva ai verbalizzanti che il suo datore di lavoro era stato Persona_2 CP_6 testimone dell'evento, ma poi, alla richiesta di precisare perché questi non si fosse presentato ai verbalizzanti per rendere dichiarazioni riferì che non voleva coinvolgere il suo datore di lavoro? 16) Vero che la Polizia Municipale contestava ed elevava contravvenzione a
[...] per la violazione di cui all'art.182 C.d.S. e 377 Reg. C.d.S., mentre nessun addebito Pt_1
e/o censura venivano mossi alla condotta di guida di 17) Vero che in data Controparte_1
10.5.2019 rilasciava all'investigatore privato la Testimone_2 Parte_2 Contr dichiarazione olografa di cui al doc. sub. 6 fasc. che vi viene esibito e che confermate? Si indicano a testi su tali capitoli: - , residente in [...]
De Gravina n. 12. - Ass. e Ass. presso Corpo Testimone_3 Testimone_4
Unico Polizia Municipale UCRF Via Punta di Ferro n. 2, Forlì. - , domiciliato Parte_2 in Savio di Ravenna, via Don A. Melandri n. 22 - , residente in [...]
n. 45/5. Da escutersi anche a riprova e prova contraria sul capitolato avversario, al quale si Contr ribadisce la più ferma e decisa opposizione per tutte le motivazioni dedotte da nella Contr replica ex art. 183, 6° comma n. 3) c.p.c. Si insiste altresì, come già dedotto da nella replica ex art. 183, 6° comma n. 3) c.p.c., affinché, a riprova e controprova sui capitoli attorei, il Giudice voglia disporre informative presso ed sedi di Forlì per verificare quali CP_7 CP_8 assunzioni abbia effettuato la ditta dopo la data del sinistro e con quali mansioni ed Pt_3 altresì ordini alla ditta e per essa alla Curatela del Pt_3 Parte_4 di produrre in giudizio il Libro Unico del Lavoro, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.».
[...]
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato alla in data 6 marzo 2020 ed a Controparte_3
e il successivo 9 marzo 2020 agiva in giudizio Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 nei confronti dei suddetti convenuti al fine di ottenere il risarcimento dei danni tutti (patrimoniali e non) subìti a seguito del sinistro occorsole in data 5 ottobre 2018, alle ore 8:15 circa, allorquando la stessa, mentre percorreva la via Ettore Benini (Forlì - frazione Vecchiazzano), non appena effettuava la curva a destra per poi attraversare la carreggiata e dirigersi al civico n° 46 presso la ditta “ ”, veniva investita dal fuoristrada Daimler Parte_3
Chrysler Jeep, targato BV643KW, il quale sopraggiungeva alle sue spalle, facendola cadere al suolo;
aggiungeva l'attrice di essere stata immediatamente soccorsa dalla conducente CP_1
e da un giovane passante, tale , il quale assisteva al sinistro;
la
[...] Testimone_2 Pt_1 riferiva inoltre che, pochi minuti dopo, veniva raggiunta da una passante la quale, dopo averle chiesto dell'accaduto, le domandava se volesse avvisare qualcuno, al che l'odierna attrice spiegava di essere diretta presso la ditta “ ”, luogo di lavoro della madre che, dopo Parte_3 essere stata avvisata, si recava sul luogo dell'incidente; la ribadiva di non aver visto CP_1 la ciclista;
aggiungeva l'attrice che nel frangente del sinistro un altro passante, tale CP_6 si trovava in posizione frontale rispetto all'attrice, visionando perfettamente l'accaduto, sicché lo stesso con dichiarazione scritta depositata in data 31 ottobre 2018 presso il Comando della
Polizia Municipale di Forlì affermava di avere chiaramente visto la che, prima di Pt_1 iniziare l'attraversamento, si voltava per verificare la presenza di veicoli alle proprie spalle e
4 segnalava la manovra con il braccio sinistro sporto all'infuori; il predetto chiariva altresì che l'autovettura sopraggiungeva dalla curva occupando quasi totalmente la carreggiata opposta ed investiva la giovane ciclista, impattando con la parte anteriore destra del veicolo;
il CP_6 precisava altresì che al momento dell'urto vi era un ulteriore testimone, successivamente identificato nel già menzionato , il quale si precipitava in soccorso dell'attrice, Testimone_2 dichiarando di avere assistito all'incidente; invero, considerato che lo stesso ribadiva più volte agli agenti della Polizia Municipale – sopraggiunti sul luogo dell'incidente – di avere assistito all'esatta dinamica del sinistro, il nell'immediatezza non rilasciava dichiarazioni, CP_6 preoccupandosi di farlo solo successivamente, una volta appreso che il aveva mutato Tes_2 versione. Sul luogo interveniva il personale del Pronto Soccorso, il quale trasportava presso l'Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì l'attrice, la quale veniva sottoposta ad intervento chirurgico. Orbene, in merito ai danni riportati, l'attrice precisava di essere stata dimessa in data 15 ottobre 2018 dal reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì ove, al momento del ricovero, veniva posta sul letto di trazione e riduzione della frattura a cielo chiuso e sottoposta ad osteosintesi con chiodo endomidollare “Trigen TAN”, diametro 10 mm x 38, 130°, montaggio statico con due viti distali e prossimale, chiusura del chiodo 10 mm, controllo BW, emostasi e drenaggio in aspirazione. Successivamente, in data 8 ottobre
2018, la paziente veniva sottoposta ad ulteriore osteosintesi con chiodo endomidollare statico. La perizia medico-legale, redatta dal dott. riconosceva alla Persona_3 Pt_1 un'invalidità permanente pari a 15 punti I.P., nonché i seguenti periodi di invalidità temporanea biologica: totale per giorni 30; parziale al 75% per giorni 40; parziale al 50% per giorni 30; parziale al 25% per giorni 30. Infine, l'attrice precisava che il giorno del sinistro, dopo avere superato i colloqui preliminari, si stava recando presso la ditta “ , ove avrebbe dovuto Parte_4 sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo determinato, e tuttavia, a causa del sinistro occorsole, il suddetto lavoro veniva offerto ad altro candidato. Alla luce della suddetta perizia pertanto, tenuto conto che a seguito del sinistro l'attrice perdeva l'opportunità lavorativa (essendo stata assunta altra persona, come da dichiarazione agli atti), il danno subito – da intendersi con personalizzazione massima – si concretizzava nella somma di € 78.751,00 oltre alle spese legali e alle spese mediche sostenute e da sostenersi, nonché agli esiti del nuovo intervento cui la stessa veniva sottoposta in data successiva, con relative spese da quantificarsi. Ciò posto, proseguiva l'attrice che, in data 31 ottobre 2018, le veniva notificato il verbale di contestazione di violazione al Codice della Strada n° C105100 (data registrazione 11 ottobre 2018, registro verbali n° 36609/2018), redatto dall'Unione di Comuni della Romagna Forlivese
– Corpo Unico di Polizia Municipale;
pertanto, provvedeva immediatamente ad impugnare innanzi al Giudice di Pace di Forlì il suddetto verbale, il quale veniva annullato con sentenza n° 6/2019. In tale verbale si leggeva che, in data 10 ottobre 2018, alle ore 16:34, presso gli uffici del Corpo Unico di Polizia Municipale, si accertava – in base alle risultanze sulla dinamica del sinistro – che il conducente del velocipede aveva commesso la violazione dell'art. 154, commi 1° ed 8°, C.d.S., consistente nell'effettuare manovra senza tenere conto della posizione, distanza e direzione degli altri veicoli, creando pericolo e intralcio. La violazione non veniva contestata immediatamente “per ulteriori accertamenti a seguito di sinistro stradale”. Secondo la tesi dell'attrice la ricostruzione operata dai verbalizzanti, oltre ad essere 5 stata effettuata senza la preventiva escussione della stessa, risultava fallace e non rispondeva al vero per i seguenti motivi: in primo luogo, al momento del sinistro la si trovava quasi Pt_1 al centro della carreggiata, in fase di attraversamento;
prima di iniziare la manovra si voltava per verificare la presenza di veicoli alle proprie spalle;
al momento dell'inizio della manovra non vi era alcun veicolo sopraggiungente;
l'attrice provvedeva a segnalare la manovra estendendo il braccio sinistro;
la conducente dell'autovettura Jeep, ovvero l'odierna convenuta, dichiarava di non avere visto la ciclista poiché, dopo la curva, veniva abbagliata dal sole e non riusciva ad evitare la collisione;
non vi erano tracce di frenata sull'asfalto; i verbalizzanti chiudevano il verbale senza raccogliere la deposizione della danneggiata, che non perdeva conoscenza e che, pertanto, avrebbe dovuto essere sentita per una puntuale ricostruzione del sinistro (circostanza avvenuta solo in data 31 ottobre 2018, lo stesso giorno della notifica del verbale). Orbene, il Giudice di Pace, nel motivare la sentenza di accoglimento del ricorso, teneva conto delle dichiarazioni rese dall'odierna convenuta, la quale riferiva quanto segue: “alla guida del mio veicolo, provenendo da Via del Partigiano, stavo percorrendo la Via E. Benini in senso orario, svoltavo a sinistra per raggiungere la mia abitazione. Mentre effettuavo manovra di svolta a destra nella curva destrorsa che presenta la strada, percorsi pochi metri e mi trovavo davanti una ciclista in mezzo alla mia corsia di pertinenza, con il velocipede inclinato a sinistra… rimanevo abbagliata dal sole radente e, per evitare la collisione, sterzavo alla mia sinistra ma non riuscivo ad evitare l'urto”. Il testimone oculare aveva depositato presso il Comando della Polizia CP_6
Municipale di Forlì una dichiarazione nella quale spiegava in modo chiaro e dettagliato quanto da lui osservato in relazione al sinistro. Alla luce dei chiarimenti forniti, il Giudice di Pace riteneva provata l'infondatezza della violazione contestata alla ricorrente, non ravvisando alcuna irregolarità nella condotta posta in essere dalla medesima;
conseguentemente disponeva l'annullamento del verbale impugnato, accogliendo l'opposizione proposta;
le spese venivano regolate secondo il principio della soccombenza e liquidate come da dispositivo.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 14 ottobre 2020 la sola compagnia assicurativa la quale chiedeva respingersi le pretese Controparte_3 attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, non ravvisando alcun profilo di responsabilità a carico del proprio assicurato nei fatti rappresentati e qualificando la condotta tenuta dall'attrice come imprudente. Orbene, dalla ricostruzione dei fatti emergente dagli atti e dal rapporto redatto dalla Polizia Municipale risultava che la conducente dell'autovettura targata
BV643KW proveniva dalla via del Partigiano e percorreva la via E. Benini;
nel mentre l'attrice, alla guida di una bicicletta, precedeva l'auto; giunta all'altezza della curva destrorsa antecedente il civico n° 51, la ciclista iniziava una manovra di svolta a sinistra, diretta verso il margine opposto della carreggiata, con l'intento di accedere al civico n° 46/A, sede della ditta
“ ”; tale manovra era particolarmente rischiosa a causa della limitata visibilità dovuta Pt_3 alla conformazione della strada ed al sole abbagliante;
pertanto l'attrice non teneva conto della posizione e della direzione dell'autovettura sopraggiungente da tergo;
la conducente dell'auto, accortasi della bicicletta, frenava e sterzava verso sinistra nel tentativo di evitare l'impatto; tuttavia la collisione si verificava al centro della carreggiata, coinvolgendo la parte frontale destra della Jeep e la parte laterale anteriore sinistra del velocipede. A seguito dell'urto, la ciclista veniva sbalzata a terra, mentre la bicicletta risultava parzialmente sormontata dalle 6 ruote dell'autovettura. Sul luogo del sinistro interveniva immediatamente la Polizia Municipale, che procedeva ai rilievi e redigeva verbale, nel quale veniva indicato come campo del sinistro lo spazio di metri 8,05, dato ritenuto confermativo della modesta velocità di percorrenza dell'autovettura; la teste , sopraggiunta dall'opposto senso di marcia Testimone_1
e fermatasi per prestare soccorso, dichiarava di avere notato che la ciclista indossava auricolari collegati al telefono. Alla luce di tali accertamenti, la Polizia Municipale contestava a Pt_1
la violazione dell'art. 154, commi 1° ed 8°, del Codice della Strada, per avere effettuato
[...] la manovra di svolta senza la dovuta attenzione alla posizione e direzione del veicolo sopraggiungente, creando pericolo e intralcio alla circolazione. Fermo quanto già esposto in ordine alla dinamica del sinistro, l'assicurazione convenuta intendeva soffermarsi sulla sentenza del Giudice di Pace di Forlì, con la quale veniva annullato il verbale amministrativo di sanzione elevato nei confronti della tale pronuncia, Pt_1 tuttavia, non rivestiva alcuna rilevanza nel presente giudizio;
essa infatti era stata emessa all'esito di un procedimento al quale gli odierni convenuti sono rimasti estranei e non può pertanto costituire giudicato, neppure esterno;
inoltre, le motivazioni addotte dal Giudice di Pace appaiono manifestamente erronee, contraddittorie ed incoerenti, in quanto in palese contrasto con gli elementi oggettivi cristallizzati nel rapporto della Polizia Municipale, munito di fede privilegiata;
la decisione si fonda peraltro sulle dichiarazioni rese da tale CP_6 qualificato in sentenza come testimone oculare, la cui presenza sul luogo del sinistro non risulta in alcun modo attestata dagli agenti intervenuti per i rilievi;
né può attribuirsi valore probatorio alle dichiarazioni scritte successivamente depositate dal medesimo presso il Comando di Polizia Municipale, trattandosi di un atto privo di genuinità e non idoneo a qualificarlo come testimone oculare;
al contrario la teste , escussa dall'investigatore privato Testimone_1 incaricato dalla rendeva dichiarazioni olografe nelle date 10 e 18 Controparte_3 maggio 2019, nelle quali escludeva la presenza di altre persone al momento del sinistro, affermando di essere stata l'unica testimone oculare dell'accaduto. Alla luce di tali considerazioni, la compagnia convenuta evidenziava la responsabilità esclusiva del sinistro ascrivibile alla sola condotta della ciclista, la quale realizzava una manovra imprudente e negligente, in violazione delle norme del Codice della Strada e delle regole di comune diligenza. I convenuti e , benché ritualmente citati, non si Controparte_1 Controparte_2 costituivano in giudizio e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia. Con ordinanza resa ai sensi dell'art. 183 co. 6° c.p.c. venivano concessi i termini per il deposito e lo scambio delle memorie istruttorie;
la causa veniva quindi istruita documentalmente e mediante consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale. All'esito della perizia, l'istanza attorea di convocazione del c.t.u. per chiarimenti veniva disattesa dal G.I.; con successivo provvedimento, il Giudice fissava l'udienza del 19 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni;
alla predetta udienza le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e la causa veniva quindi trattenuta in decisione, con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese illustrative finali.
* * * * * * * *
7 Così brevemente ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio in funzione della disamina delle domande avanzate dall'attrice, occorre in primo luogo evidenziare l'infondatezza dell'eccezione di “nullità dell'atto di citazione, per violazione dell'art. 163 n. 4) c.p.c.” sollevata in sede di costituzione in giudizio dalla ed Controparte_3 afferente alla lamentata “genericità e carenza dell'atto di citazione per quanto attiene la parte destinata ad individuare la cd. editio actionis, ed in particolare la causa petendi, con particolare riferimento al danno che sarebbe conseguito all'illecito”, essendo state per vero adeguatamente individuate e descritte in seno all'originario atto di citazione le poste risarcitorie invocate dalla nonché le ragioni fattuali e giuridiche sottese alle relative richieste e Pt_1 tenuto conto – per il resto – che l'esatta quantificazione del danno complessivamente risarcibile rientra nella competenza dell'Autorità Giudiziaria. Ciò doverosamente premesso, occorre esaminare il merito della questione e quindi, in via logicamente preliminare, l'ascrivibilità della responsabilità risarcitoria – in relazione al sinistro de quo – alla conducente , al proprietario dell'autoveicolo ed Controparte_1 Controparte_2 alla Controparte_3
Anzitutto deve darsi atto che non è contestato tra le parti che sia effettivamente Parte_1 rimasta coinvolta nel sinistro per cui è causa;
parimenti non c'è contestazione in ordine al luogo del sinistro, identificato concordemente “all'altezza del civico 51 alla Via Benini di Forlì”.
Per quanto concerne poi l'accertamento della effettiva verificazione del sinistro oggetto di causa nei termini descritti in citazione, occorre evidenziare come la compagnia convenuta abbia dedotto in sede di comparsa di costituzione e risposta che invece “Le conclusioni che si traggono dalla lettura del Rapporto sono perentorie ed indiscutibili. L'evento si è prodotto per colpa esclusiva ed assorbente dell'attrice ciclista , in assenza di qualsiasi, anche Parte_1 pur minimo, apporto causale da parte dell'automobilista . Si contesta pertanto Controparte_1 integralmente e con la massima fermezza e determinazione possibili il contenuto dell'atto di citazione e la ricostruzione dei fatti ivi patrocinata e massimamente le considerazioni ivi indicate circa la distanza dei mezzi ed il tempo (di fatto inesistente) a disposizione dell'automobilista per tentare una manovra di emergenza, in considerazione del dato oggettivo indicato nel Rapporto e fidefacente fino a querela di falso che il campo del sinistro è racchiuso nel brevissimo spazio di mt. 8,05 inidonei all'arresto di qualunque veicolo che non fosse già pressoché fermo”. Orbene, esaminando la condotta del conducente dell'autovettura ai sensi degli artt. 2043 e 2054 c.c., deve senz'altro ritenersi responsabile della causazione dei danni Controparte_1 subiti dall'attrice; invero, nella fattispecie non può ritenersi raggiunta la prova liberatoria richiesta dalla succitata norma ove si consideri, per un verso, che sul luogo del sinistro non è stata rinvenuta traccia alcuna di frenata nella fase antecedente all'investimento e, per altro verso, che la conducente era tenuta ad avvedersi della presenza della giovane ciclista, giungendo da dietro nella medesima direzione di marcia oltre che in condizioni di piena visibilità (salvo quanto si osserverà ultra con riferimento alla posizione del sole). La dinamica del fatto, così come illustrata dall'attrice, risulta sussumibile nella fattispecie astratta di cui agli artt. 2043 e segg. c.c., atteso che il danno lamentato non deriva dalla lesione di un rapporto contrattuale in essere tra le parti, bensì dalla violazione dell'obbligo di neminem ledere gravante su qualsiasi consociato;
inoltre tale pregiudizio, secondo le deduzioni attoree, sarebbe stato causato dal contegno assunto dalla conducente mentre era alla guida 8 dell'autovettura di proprietà di;
in altri termini, quest'ultima ricostruzione Controparte_2 comporta l'applicazione della regola dettata dall'art. 2054 c.c. in materia di danni da circolazione di veicoli, la quale a sua volta individua al comma 1° quale responsabile del fatto dannoso il conducente del veicolo, salvo che lo stesso non dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, stabilendo al comma 2° che, nel caso di scontro tra veicoli, le responsabilità dei conducenti si presumono uguali, salvo prova contraria. La disposizione di cui al comma 1° del citato articolo, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, “non configura a carico del conducente una ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, da intendersi nel senso di dover dimostrare l'impossibilità o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto” (Cass. Civ., ordinanza del 16 febbraio 2017 n° 4130). Orbene, tale circostanza deve ritenersi altresì confermata dalle dichiarazioni rese dalla stessa convenuta agli agenti intervenuti nell'immediatezza del fatto, la quale dichiarava: “mentre effettuavo manovra di svolta a destra nella curva destrorsa che presenta la strada, percorsi pochi metri mi sono trovata davanti una ciclista in mezzo alla mia corsia di pertinenza, con il velocipede inclinato a sinistra, come se si stesse dirigendo a sinistra. Rimanevo abbagliata dal sole radente e per evitare la collisione sterzavo alla mia sinistra ma non riuscivo ad evitare l'urto con il velocipede”; pertanto, la conducente non ha provato in alcun modo di aver fatto il possibile per evitare l'impatto, soprattutto considerato che ha colpito l'attrice con la parte anteriore destra dell'autoveicolo; invero, deve ritenersi sussistente la colpa di parte convenuta la quale, pur non potendo procedere ad un agevole superamento della bicicletta (della cui presenza, a suo dire, non si era neppure accorta), non ha tuttavia fornito alcuna prova che la ciclista, provenendo dal margine destro della carreggiata, abbia improvvisamente tagliato la strada al veicolo. Al contrario, la prossimità della curva e la pacifica intenzione della di svoltare a sinistra inducono a Pt_1 ritenere che l'attrice si trovasse già in posizione centrale rispetto alla propria corsia di marcia. In tale contesto, la conducente era tenuta ad adottare la massima prudenza, soprattutto in considerazione della presenza di sole radente, circostanza prevedibile ed agevolmente percepibile, tanto più che la donna risiede nelle immediate vicinanze e ben poteva attendersi tale condizione di disagevole visibilità. Ciò posto, si rende a questo punto necessario prendere in considerazione anche la condotta tenuta nell'occorso dall'odierna attrice, la quale così dichiarava: “ho eseguito l'attraversamento in obliquo della carreggiata segnalando preventivamente la manovra con il braccio sinistro teso e, una volta verificato che non sopraggiungeva nessun veicolo, ho attraversato la carreggiata” (cfr. verbale di udienza del 25 novembre 2021); invero, in tema di sinistro stradale e concorso di colpa occorre effettuare una valutazione della condotta di entrambi i soggetti coinvolti ai fini della sua sussistenza. Com'è noto, il Codice della Strada equipara a tutti gli effetti la bicicletta agli altri veicoli che transitano nella strada;
a tale proposito la giurisprudenza di merito ha affermato che “anche le biciclette sono assoggettate alla presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2 c.c., qualora si ravvisino dubbi circa la dinamica dell'incidente o il rispetto delle norme da parte del ciclista” (Tribunale di Rovigo, sentenza n° 450/2021): ed ancora: “come 9 previsto dall'art. 182 d.lgs. 285/1992, i ciclisti sono equiparati ai conducenti di veicoli a motore e quindi sono tenuti al rispetto di tutte quelle regole cautelari previste dal codice della strada nei confronti dei conducenti dei veicoli a motore, tra i quali pregnante rilievo assume l'obbligo di dare precedenza” (Tribunale di Milano sez. X, 23 luglio 2020 n° 4631). La giurisprudenza di legittimità – per quanto maggiormente rileva ai presenti fini – ha chiarito che, in caso di tamponamento di un ciclista, la responsabilità ricade sempre sul conducente dell'autoveicolo, a meno che questi non dimostri che al momento dell'incidente stesse rispettando la distanza di sicurezza e che l'urto sia avvenuto per cause a lui non imputabili (Cass. Civ., sent. n° 5760/2022); invero, il conducente deve in ogni caso essere in grado di garantire l'arresto immediato del mezzo, per evitare collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento con il velocipede comporta una responsabilità di fatto a carico dell'automobilista che non ha arrestato il veicolo in tempo per evitare la collisione e che non ha adottato una prudente distanza di sicurezza. Orbene, atteso che incombe sul conducente l'onere di dimostrare che il sinistro sia derivato da circostanze totalmente o parzialmente estranee alla propria sfera volitiva, non trova applicazione la presunzione di corresponsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti;
al contrario, opera la presunzione di responsabilità esclusiva in capo al conducente del veicolo che abbia attuato la manovra di tamponamento.
Pertanto, allorché non risulti possibile ricostruire con puntualità le condotte dei conducenti coinvolti, la responsabilità deve ritenersi gravante esclusivamente sull'automobilista, ove il veicolo a motore sopraggiunga da tergo rispetto alla bicicletta (cfr. Cass. Civ. sez. VI, 3 ottobre 2017 n° 23079, Cass. Pen. sez. IV, 21 febbraio 2019 n° 32479).
Orbene, traslando i principi giurisprudenziali sopra richiamati al caso di specie, deve rilevarsi che la dinamica del sinistro evidenzia profili di colpa esclusivamente a carico della conducente dell'autovettura; la stessa infatti, in prossimità di una curva ed in condizioni di visibilità ridotta per effetto del sole radente (circostanza che la doveva conoscere per CP_1 la ragione già sopra esplicitata), ha realizzato una manovra di sorpasso nei confronti della bicicletta senza adottare le cautele imposte dall'art. 148 del C.d.S. e dalle regole generali di prudenza e attenzione;
tale condotta integra una violazione delle norme di circolazione, atteso che il sorpasso di un velocipede richiede particolare diligenza e rispetto delle distanze di sicurezza, soprattutto in contesti di limitata visibilità. Così ricostruite le regulae iuris applicabili al caso di specie, la circostanza che la ciclista abbia asseritamente alzato il braccio durante la marcia, come emerso dall'interrogatorio formale, non assume rilievo idoneo ad escludere la responsabilità della conducente;
invero, quand'anche detta segnalazione gestuale non fosse stata compiuta in modo conforme alle regole di segnalazione, tale circostanza non avrebbe potuto in ogni caso giustificare né legittimare la manovra di sorpasso, che rimaneva comunque vietata o quantomeno imprudente nelle condizioni date;
ne consegue che l'eventuale assenza – o anche la mera equivocità – del segnale non interrompe il nesso causale tra la condotta imprudente della automobilista e l'evento dannoso. Tali conclusioni risultano viepiù avvalorate dall'approfondita analisi delle disposizioni del Codice della Strada pertinenti al caso di specie. Ed invero, recita testualmente l'art. 148 C.d.S.
– nella versione della norma vigente all'epoca del sinistro per cui è causa – che “Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi: a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio (…) 10
3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio (…) 10. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità; in tali casi il sorpasso è consentito solo quando la strada è a due carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale”.
Ciò posto, nel caso di specie non vi è dubbio che il velocipede condotto nell'occorso da precedesse la vettura della ed è pacifico che la strada fosse ad unica Parte_1 CP_1 carreggiata e con due sole corsie di marcia, a doppio senso di circolazione;
ulteriore dato non contestato – in quanto emergente dal Rapporto di incidente stradale redatto dal Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese intervenuto a breve distanza temporale dal sinistro, atto dotato di fede privilegiata in relazione alle circostanze direttamente percepite ovvero refertate dai verbalizzanti – è la presenza di scarsa visibilità a causa del sole abbagliante (la medesima ha ammesso di essere rimasta “abbagliata CP_1 dal sole radente”); a ciò si aggiunga che la suddetta convenuta ha dichiarato nell'immediatezza dei fatti quanto segue: “mentre affrontavo la curva incrociavo una vettura nel senso opposte al mio;
questo fatta mi faceva tenere strettamente la mia destra nel curvare”. Orbene, tale essendo la situazione di fatto sussistente al momento del sinistro ed avuto riguardo alla disciplina normativa vigente all'epoca del medesimo, non può ragionevolmente dubitarsi in ordine all'esclusiva responsabilità dell'incidente da ascrivere in capo a CP_1
la cui condotta di guida è risultata talmente negligente da non accorgersi della presenza
[...] del velocipede che la precedeva, circolando lungo la sua stessa corsia di percorrenza, e che la stessa non poteva sorpassare posto che la visibilità non risultava “tale da consentire la manovra” e che quest'ultima non poteva quindi “compiersi senza costituire pericolo o intralcio”; in atti non vi è poi traccia alcuna del fatto che la avesse effettuato CP_1
“l'apposita segnalazione”, evidenziando la propria intenzione di sorpassare il velocipede condotto dalla della cui presenza l'odierna convenuta non si era per vero neppure Pt_1 avveduta a causa del “sole radente” e, in definitiva, per sua inescusabile disattenzione;
se è vero poi – come labialmente dichiarato ai verbalizzanti dalla – che la stessa CP_1 nell'occorso aveva appena effettuato la curva mantenendo “strettamente la (…) destra”, ne consegue a maggior ragione che non vi fossero le condizioni necessarie per effettuare il sorpasso del velocipede che la precedeva all'interno della medesima (ed unica) corsia di percorrenza. Per tutte le superiori ragioni l'esclusiva responsabilità per il sinistro oggetto di causa va ascritta a risultando per l'effetto condivisibile la statuizione assunta dal Controparte_1
Giudice di Pace con la sentenza n° 6/2019 del 21 gennaio 2019.
Ciò posto, relativamente ai danni alla persona subiti dall'attrice occorre fare riferimento alla C.T.U. medico-legale espletata in corso di causa, che ha accertato le lesioni lamentate da e meglio documentate in atti, nonché la loro riconducibilità al sinistro de quo, ed Parte_1 all'esito della quale sono state individuate una invalidità temporanea totale di 15 giorni, una invalidità parziale al 75% di 45 giorni, una invalidità parziale al 50% di 30 giorni, una invalidità parziale al 25% di 30 giorni e un danno permanente – con riferimento all'integrità psico-fisica 11 del soggetto – nella misura del 9%. Le conclusioni tecniche cui è giunto il c.t.u. dott.ssa vengono fatte proprie dal Tribunale stante la linearità e la rispondenza ai Persona_4 temi di indagine, dovendosi quindi intendere integralmente richiamate nella presente sede (sulla possibilità di motivazione per relationem rispetto alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio cfr. Cass. Civ. sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222, Cass. Civ. sez. I, 10 febbraio 2021 n° 3272, Cass. Civ. sez. trib., 6 maggio 2021 n° 11917, Corte d'Appello di Ancona sez. II, 24 agosto 2021 n° 984, e Cass. Civ. sez. III, 17 maggio 2022 n° 15733); si osserva peraltro che il c.t.u. ha congruamente risposto ai rilievi critici sollevati alla relazione preliminare di consulenza dall'attrice, chiarendo in particolare – con puntuale motivazione – i criteri adottati per la quantificazione dei postumi lesivi permanenti, pari complessivamente al 9% (“ematoma frontale (1%); frattura diafisaria del femore dopo rimozione dei mezzi di sintesi, comprensiva della residua lassità miogenica del LCA del ginocchio (7%); complesso cicatriziale post- chirurgico (1%)”); appaiono pertanto non condivisibili le doglianze attoree secondo cui il c.t.u. avrebbe “molto sbrigativamente risolto la questione del danno estetico” e che lo stesso, «considerando il “ solo danno anatomico”», avrebbe «pure sottovalutato sia il danno “ funzionale” determinato dalla lassità al ginocchio omolaterale (correttamente evidenziata in esame obiettivo dallo stesso CTU) ed sia il danno “permanente” al ginocchio», profili invero adeguatamente e condivisibilmente scrutinati dal perito d'ufficio.
I postumi lesivi del sinistro – ormai stabilizzatisi in quanto reputati non “suscettibili di alcun tipo di miglioramento” – sono stati descritti dal c.t.u. nei seguenti termini: “Esiti organizzati di ematoma della fronte;
sfumata ripercussione algica e funzionale coxo-femorale e del ginocchio associata a ipotonomiotrofia ed esiti cicatriziali della coscia dell'arto inferiore sinistro”; con l'opportuna precisazione – resa anch'essa dal consulente d'ufficio nel proprio elaborato e per vero non contestata dalle parti costituite – che “esiste nesso causale certo tra le lesioni accertate ed il sinistro”. Orbene, per quanto concerne in primo luogo la determinazione del danno di natura non patrimoniale subìto da ed evidenziato preliminarmente che, nel caso di specie, lo Parte_1 stesso è risarcibile in quanto il fatto illecito realizzato ha per oggetto un bene (il diritto alla salute) ritenuto meritevole di tutela a livello costituzionale, occorre fare riferimento a quanto previsto dall'art. 139 del d.lgs. 7 settembre 2005 n° 209 in tema di “risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti (…) liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento”, tenendo conto che gli importi per la liquidazione del suddetto pregiudizio sono stati da ultimo aggiornati con d.m. del 18 luglio 2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n° 176 del 31 luglio 2025, con decorrenza degli effetti a partire dal mese di aprile del 2025. Tanto premesso, prima di procedere alla liquidazione è opportuno specificare in termini generali i criteri che verranno seguiti, anche alla luce dei principi di diritto dettati dalla Suprema Corte con la nota sentenza a Sezioni Unite n° 26972 del 2008, la quale ha ribadito la bipolarità tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c., nella sua lettura costituzionalmente orientata). In estrema sintesi, la Corte di cassazione ha puntualizzato che il danno non patrimoniale, risarcibile in virtù dell'art. 2059 c.c., può trovare ristoro solo in tre distinte ipotesi: 1) allorché si verta in ipotesi di reato, pur se accertato presuntivamente secondo le regole civilistiche;
2) negli altri casi stabiliti dalla legge;
3) qualora sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona garantito dalla Costituzione. Ha dunque confermato la 12 “bipolarità” del sistema risarcitorio (già chiaramente definita dalle sentenze della Cass. Civ. nn. 8827 e 8828 del 2003 e confermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n° 233/2003), le cui “categorie concettuali di riferimento” sono unicamente quelle del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale;
ha indicato l'opportunità di liquidare unitariamente il pregiudizio non patrimoniale, senza distinzione in “sottocategorie” e senza “automatismi risarcitori”, con la precisazione che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 del d.lgs. n° 209/2005 già sopra citato, recante il Codice delle assicurazioni private, che ne hanno dato una definizione suscettiva di generale applicazione. Sulla scorta dei supposti principi deve pertanto procedersi in questa sede alla liquidazione del danno non patrimoniale subìto dall'odierna attrice. Orbene, una invalidità del 9% in un soggetto di anni 19 al momento in cui è cessata l'invalidità temporanea1 comporterà una liquidazione del danno biologico di € 19.044,97 valutato all'attualità. Non emergono per il resto dagli atti circostanze da cui desumere che, nel caso concreto, la menomazione subìta dalla
– peraltro rientrante fra le c.d. micro-permanenti – a causa del sinistro in argomento Pt_1 abbia inciso “in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati” né che “abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità” nella danneggiata, non dovendosi pertanto procedere all'invocata personalizzazione del risarcimento (il c.t.u. ha peraltro espressamente dedotto a tale proposito che “Gli esiti delle lesioni riportate nell'incidente del 5.10.2018 non determinano effetti negativi sulle ordinarie attività della vita quotidiana della Perizianda e non né limitano le attività ricreative, di svago e di socializzazione”). Con riferimento poi alle invalidità temporanee, sulla base delle invalidità – totale e parziale
– accertate dal c.t.u. occorre procedere alla quantificazione della somma da riconoscersi a titolo di “danno biologico temporaneo”, facendo applicazione dell'importo indicato nella tabella di riferimento e pari ad € 56,18 per die. Vanno pertanto riconosciute alla danneggiata le seguenti somme:
• per n° 15 gg. di invalidità totale (100%) € 842,70,
• per n° 45 gg. di invalidità parziale (75%) € 1.896,08,
• per n° 30 gg. di invalidità parziale (50%) € 842,70,
• per n° 30 gg. di invalidità parziale (25%) € 421,35, per un totale di € 4.002,83.
Relativamente alla metodologia di calcolo va evidenziato che il valore del punto da considerare ai fini della liquidazione è quello vigente al momento della liquidazione stessa, giacché il risarcimento va attuato alla stregua delle regole in vigore al momento dell'aestimatio. Dovendosi pertanto intendere effettuata all'attualità la liquidazione del suddetto danno non patrimoniale, ne consegue che non è dovuta alcuna rivalutazione. Spettano invece in favore dell'odierna attrice gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT. 1 Si veda in questo senso Cass. Civ. sez. III, 21 giugno 2012 n° 10303, secondo cui “Nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza”; si veda altresì in senso conforme Cass. Civ. sez. III, 7 febbraio 2017 n° 3121. 13 Deve essere altresì riconosciuto in favore della il danno patrimoniale quale danno Pt_1 emergente, consistente nell'esborso di denaro effettuato per le necessarie cure mediche, dimostrato con la produzione dei documenti attestanti tali spese ritenute congrue dal C.T.U. per un totale di € 1.180,15 (somma da intendersi comprensiva sia dell'importo di € 406,00 relativo al noleggio del “mobilizzatore Kinetec”, portato dalla fattura n° 78 emessa dalla il 23 novembre 2018 e debitamente quietanzata, che dell'esborso sostenuto dalla Pt_5 per i certificati medici di prolungamento della malattia redatti dal medico di base, come Pt_1 da fattura in atti, anch'esso diretta conseguenza del sinistro). Ulteriore voce di danno patrimoniale risarcibile è la spesa per il medico-legale fiduciario di parte sostenuta dall'attrice in epoca antecedente all'instaurazione del presente giudizio, esborso che il Tribunale ritiene equo quantificare nel congruo importo richiesto e documentato di € 488,00. Su tali somme sono dovuti gli interessi dalla data documentata dei relativi pagamenti al saldo.
Il danno risarcibile in favore dell'attrice ammonta quindi ad un totale di € 24.715,95, di cui
€ 1.668,15 a titolo di danno patrimoniale ed € 23.047,80 per danno non patrimoniale. Il tutto oltre interessi come sopra illustrato. Considerato poi che con assegno circolare non trasferibile n° 7.050.090.532-04 emesso in Contr data 17 luglio 2023 dalla è stato già corrisposto alla dalla Controparte_9 Pt_1
l'importo di € 13.400,00 (al netto della somma di € 4.691,07 riconosciuta Controparte_3 anch'essa pro bono pacis a titolo di spese di assistenza legale stragiudiziale), trattenuto a titolo di acconto dall'odierna attrice, occorre decurtare dalla somma complessivamente dovuta a titolo di risarcimento il suddetto importo, procedendo con le modalità indicate dalla giurisprudenza di legittimità, nei termini che seguono: “nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva” (cfr.
Cass. n° 25817/2017; si vedano altresì in senso conforme Cass. Civ. sez. VI, 16 marzo 2018 n° 6619, e Cass. Civ. sez. VI, 24 gennaio 2020 n° 1637). Il tasso di interesse da applicare nell'ambito di tale operazione è quello legale pro tempore vigente. Sulla somma così ottenuta sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
La presente statuizione di condanna va resa nei confronti dei convenuti , Controparte_1
ed nelle rispettive qualità di conducente, Controparte_2 Controparte_3 proprietario e compagnia assicuratrice del veicolo Daimler Chrysler Jeep, targato BV643KW, soggetti tenuti in solido tra loro al risarcimento del danno complessivamente patito dall'odierna parte attrice.
14 Quanto alla domanda di risarcimento del danno per la mancata assunzione e, più in generale, per la dedotta perdita di chances lavorativa, ritiene il Tribunale che la stessa non possa trovare accoglimento in questa sede non avendo parte attrice fornito alcuna allegazione né prova in ordine alla retribuzione che avrebbe eventualmente percepito in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, né ha dedotto elementi idonei a quantificare in termini sufficientemente attendibili il pregiudizio economico subito a tale titolo. Ne consegue che, in difetto di specifica dimostrazione del danno patrimoniale asseritamente patito (non trattandosi infatti di mera “personalizzazione massima della liquidazione del sinistro”, come infondatamente dedotto dall'attrice), non può riconoscersi alcun risarcimento atteso che la mera prospettazione della mancata assunzione non integra di per sé un danno risarcibile, occorrendo invece la prova concreta della perdita reddituale o della riduzione della capacità di guadagno ovvero – quanto meno – l'allegazione degli elementi necessaria per un'attendibile quantificazione delle stesse da parte del Tribunale. Pertanto, la domanda risarcitoria sotto tale profilo deve essere rigettata. Non possono infine accogliersi in questa sede – in quanto all'evidenza genericamente formulate oltre che non documentate – le autonome ed ulteriori domande attoree di
“risarcimento della bicicletta danneggiata nel sinistro” nonché “del danno derivante dall'ulteriore intervento chirurgico subito da per la rimozione dei chiodi Parte_1 posizionategli nel corso del primo intervento” (voce quest'ultima da intendersi peraltro già risarcita a titolo di invalidità temporanea parziale, nei termini già sopra puntualmente esplicitati). Per quanto concerne poi le reclamate “spese per assistenza stragiudiziale” si reputa senz'altro congruo – alla luce della documentazione in atti e tenuto conto dell'effettivo valore della controversia – l'importo di € 4.691,07 già rimborsato in corso di causa all'attrice dalla
Controparte_3
Alla luce delle motivazioni poste a fondamento della presente decisione risultano all'evidenza superflue le istanze istruttorie reiterate anche in sede di precisazione delle conclusioni da entrambe le parti costituite, e ciò con riferimento non solo alla richiesta di richiamo del c.t.u. formulata dall'attrice (in relazione alle cui infondate doglianze si è già sopra argomentato) ma anche ai capitoli di prova orale articolati dalle parti nelle rispettive memorie istruttorie, invero relativi a profili il cui più approfondito accertamento – rispetto alla ricostruzione della dinamica del sinistro che è già stato possibile effettuare sulla scorta della documentazione fidefacente in atti – appare senza dubbio superato sulla scorta del condivisibile e consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, codice della strada, dalla presunzione 'de facto' di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale” (così di recente Cass. Civ. sez. VI, 3 febbraio 2023 n° 3398), tenuto conto in particolare degli evidenti profili di disattenzione ed inescusabile negligenza che nel caso di specie hanno connotato la condotta di guida di . Controparte_1
Atteso il rigetto delle domande attoree concernenti il risarcimento del danno da mancata stipula del contratto di lavoro, del pregiudizio occorso al velocipede di proprietà della Pt_1
15 nonché del “danno derivante dall'ulteriore intervento chirurgico subito da per Parte_1 la rimozione dei chiodi posizionategli nel corso del primo intervento” e considerato il solo parziale accoglimento delle ulteriori richieste risarcitorie avanzate da quest'ultima (in misura largamente inferiore rispetto a quanto reclamato), ritiene il Tribunale che vada disposta in questa sede l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. Analogamente, le spese di C.T.U. – come liquidate da questo G.I. con decreto reso in data 7 aprile 2022 – vanno definitivamente poste in eguale misura (1/4 ciascuna) a carico delle quattro parti del giudizio.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì – Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione e domanda anche istruttoria, così provvede: accerta e dichiara che il sinistro oggetto di causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva della convenuta;
Controparte_1 accerta e dichiara che il danno subìto dall'attrice ammonta Parte_1 complessivamente ad € € 24.715,95 (di cui € 1.668,15 a titolo di danno patrimoniale ed €
23.047,80 per danno non patrimoniale) oltre rivalutazione ed interessi nei termini e con le rispettive decorrenze indicate in motivazione, fino all'effettivo soddisfo e, per l'effetto, condanna i convenuti ed in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro e per le rispettive causali di cui in motivazione, al pagamento in favore di della somma che residua dalla Parte_1 detrazione dall'importo di cui sopra della somma di € 13.400,00 già corrisposta in corso di causa all'attrice dalla suddetta compagnia assicuratrice, secondo i conteggi da effettuare nei termini di cui in parte motiva;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di tutte le parti del giudizio, ciascuna nell'eguale quota di 1/4; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. La presente sentenza è esecutiva per legge. Forlì, 23 novembre 2025
Il Giudice dott. Danilo Maffa
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore dott. Danilo Maffa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 840 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020 avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricompresa nelle altre materie”, promossa da nata a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_1
c.f. , rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti dall'avv. C.F._1
EF ET del foro di Forlì, elettivamente domiciliati in Forlì, via Giorgio Regnoli n° 23, presso lo studio del suddetto difensore, - attrice
nei confronti di
nata a [...] l'[...], residente in [...]
Benini n° 31/c, c.f. , C.F._2
- convenuta contumace di
nato a [...] il [...], residente in [...]
31/c, c.f. , C.F._3
- convenuto contumace e della
in persona del procuratore giudiziale dott. , Controparte_3 CP_4 con sede in Milano, corso Como n° 17, c.f. , rappresentata e difesa giusta delega P.IVA_1 in atti dall'avv. Maurizio Beltrami del foro di Forlì, elettivamente domiciliata in Forlì, via Allegretti n° 7, presso lo studio del suddetto difensore.
- convenuta
CONCLUSIONI
1 Con “Note di trattazione scritta” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 15 aprile 2025 l'attrice ha così concluso: “Voglia il Tribunale di Forlì, ogni contraria istanza, Parte_1 deduzione ed eccezione reiette, e previo ogni accertamento, anche incidentale, del caso di legge, accertare e dichiarare la responsabilità nella causazione del sinistro stradale subito dalla ricorrente l giorno 5 ottobre 2018, di nel sinistro di Parte_1 Controparte_1 cui è causa e per l'effetto condannare (nella qualità di conducente Controparte_1
l'autovettura , Targa BV643KW ), (nella qualità CodiceFiscale_4 Controparte_2 di proprietario dell'autovettura , Targa BV643KW) e CodiceFiscale_4 [...]
in solido fra loro a risarcire a danni tutti – patrimoniali Controparte_3 Parte_1
e non – patiti a causa e conseguenza del sinistro de quo per le causali esposte in narrativa, e quindi a corrispondere la somma di €.79.931,15= e/o in quella diversa che il Tribunale di Contr Forlì riterrà di giustizia e tenuto conto della somma inviata da in data 25 luglio 2023 (di
€.18.091,07= di cui €. 4.691,07 a titolo di onorari) e trattenuta in acconto della maggiore dovuta, oltre al risarcimento della bicicletta danneggiata nel sinistro a cui andrà aggiunta la quantificazione del danno derivante dall'ulteriore intervento chirurgico subito da
[...] per la rimozione dei chiodi posizionategli nel corso del primo intervento, oltre Pt_1 interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo. in VIA ISTRUTTORIA • INSISTE nella richiesta di integrazioni della CTU medico legale peri motivi già esposti in causa. • Nell'ipotesi in cui il G.I. lo ritenesse necessario ai fini della decisione si insiste per l'ammissione delle prove già articolate in via istruttoria con le memoria n.2 e 3 di
[...]
chiedendo che i testi ammessi siano sentiti anche a riprova sui capitoli avversi Pt_1 eventualmente ammessi”.
Con “Note scritte ex art. 127-ter c.p.c.” depositate anch'esse in data 15 aprile 2025 la convenuta ha così concluso: «Voglia il Tribunale di Forlì, Giudice Controparte_3 adito, ogni altra domanda, richiesta ed istanza disattesa e reietta: dato atto che
[...] dichiara e ribadisce espressamente di non accettare alcun contraddittorio Controparte_3 su eventuali domande e contestazioni ad esse sottese nuove e/o diverse e/o ulteriori siccome del tutto irrituali, tardive ed inammissibili, oltre che infondate;
respinta ulteriormente la istanza attorea di convocazione del CTU medico-legale a chiarimenti siccome del tutto infondata e, per l'effetto, confermata la ordinanza del G.I. datata 29.4.2022: In via preliminare: rilevata la genericità e carenza dell'atto di citazione per quanto attiene la parte destinata ad individuare la cd. editio actionis, ed in particolare la causa petendi, con particolare riferimento al danno che sarebbe conseguito all'illecito, e rilevata la nullità dell'atto di citazione, per violazione dell'art. 163 n. 4) c.p.c., voglia il Tribunale di Forlì assegnare alla attrice un termine per l'integrazione della domanda, ai sensi dell'art. 164 V comma c.p.c., ed ulteriore termine alle parti convenute per prendere compiuta posizione sulle domande attoree, così integrate. Nel merito: accertare e dichiarare che l'incidente verificatosi il giorno 5.10.2018 lungo la Via Benini di Forlì, che ha visto coinvolti l'autovettura Jeep tg
BV643KW condotta da , di proprietà di , assicurata Controparte_1 Controparte_2 [...] ed il velocipede condotto dall'attrice , va ascritto a Controparte_3 Parte_1 responsabilità unica, esclusiva ed assorbente della stessa attrice senza che possa Pt_1 ravvisarsi alcuna corresponsabilità dell'automobilista, rigettando conseguentemente tutte le domande attoree, siccome destituite di fondamento e non dimostrate nell'ammontare, sia per quanto riguarda il danno biologico immateriale, sia per quanto riguarda il danno 2 patrimoniale che sarebbe conseguito al sinistro, rigettando comunque qualsiasi pretesa a titolo di lesione di chances lavorativa, o mancato guadagno. Nel merito, in via subordinata: dichiarare la di gran lunga prevalente responsabilità di nella determinazione Parte_1 del sinistro stradale in oggetto e, preso atto che in data 25-26.7.2023 Controparte_3 ha offerto e pagato a “pro bono pacis, senza rinuncia ad alcune delle eccezioni Parte_1
e difese prospettate in giudizio da la somma complessiva di €. Controparte_3
18.091,07, di cui €. 4.691,07 a titolo di onorari (somma corrisposta tramite assegno circolare, non trasferibile, n. 7.050.090.532-04 emesso in data 17.7.2023 da Unicredit), accertare e dichiarare che tutte le predette somme sono già pienamente congrue ed abbondantemente satisfattive di ogni voce di danno effettivamente dovuta alla attrice in relazione al suo preponderante concorso di colpa e, di conseguenza, respingere ogni ulteriore domanda risarcitoria attorea eccedente il predetto importo, perché del tutto infondata in fatto e in diritto e non comprovata. In via subordinata istruttoria: ammettere, come già dedotto in memoria ex art. 183, 6° comma n. 2) c.p.c., prova, diretta e contraria, per interrogatorio formale dell'attrice e per testi sui seguenti capitoli (da epurarsi di eventuali espressioni valutative) già articolati in memoria istruttoria: 1) Vero che il giorno 5.10.2018, alle ore 8,15 circa
alla guida dell'autovettura tg. BV643KW, proveniente dalla Via del Controparte_1
Partigiano, circolava sulla Via Benini procedendo in senso orario rispetto al quadrilatero descritto dalla strada, attorno all'area artigianale della località Vecchiazzano, mantenendosi sul margine destro della careggiata? 2) Vero che l'automobilista procedeva a velocità moderata? (solo interrogatorio) 2a) Dica il teste a quale velocità procedesse l'automobilista. 3) Vero che in sella ad una mountain bike, percorreva via Benini con Parte_1 medesima direzione, precedendo l'autovettura? 4) Vero che nel frangente, Parte_1 dopo avere superato la curva destrorsa antecedente al civico 51, nell'intento di raggiungere il margine opposto della carreggiata tagliava in obliquo la carreggiata da destra verso sinistra mentre stava sopraggiungendo l'autovettura? 5) Vero che la manovra della ciclista veniva eseguita improvvisamente, quando l'autovettura si trovava a ridosso? 6) Vero che la ciclista eseguì l'attraversamento in obliquo della carreggiata senza segnalare preventivamente la manovra con il braccio sinistro teso? 7) Vero che la conducente dell'autovettura frenava subito e contemporaneamente sterzava in emergenza alla propria sinistra? 8) Vero che nonostante la predetta manovra di schivaggio, si verificava la collisione fra la parte frontale destra della autovettura contro l'arto inferiore sinistro e la parte laterale centro/anteriore sinistra del velocipede? 9) Vero che dopo la collisione la ciclista cadeva sul manto asfaltato alla destra e
a ridosso della autovettura? 10) Vero che il campo del sinistro è racchiuso nello spazio di metri 8,05? 11) Vero che , alla guida della propria autovettura e proveniente Testimone_1 dall'opposto senso di marcia, si fermava per prestare soccorso e vedeva che la ciclista indossava degli auricolari? 12) Vero che quindi si recava presso la ditta Forlì Testimone_1
Oro al civico 46/A di Via Benini, su richiesta della stessa ciclista per allertare Parte_1 la di lei madre che sopraggiungeva sul luogo del sinistro poco dopo? 13) Vero che in data 10.5.2019 e in data 18.5.2019 rilasciava all'investigatore privato Testimone_1 Pt_2 Contr
le dichiarazioni olografe di cui ai doc. sub. 4 e 5 del fasc. che vi vengono esibite
[...]
e confermate? 14) Vero che in data 31.8.2018 l'Ass. Capo. della Polizia Controparte_5
Municipale unitamente all'Ag. Sc. Guida G., si recò in via Adriano Casadei presso l'abitazione della ciclista la quale, alla presenza del padre e della madre Parte_1 Persona_1
3 , riferì di aver compiuto la manovra di spostamento dal margine destro verso Persona_2 quello sinistro senza segnalarla con il braccio sinistro teso? 15) Vero che in quella occasione
riferiva ai verbalizzanti che il suo datore di lavoro era stato Persona_2 CP_6 testimone dell'evento, ma poi, alla richiesta di precisare perché questi non si fosse presentato ai verbalizzanti per rendere dichiarazioni riferì che non voleva coinvolgere il suo datore di lavoro? 16) Vero che la Polizia Municipale contestava ed elevava contravvenzione a
[...] per la violazione di cui all'art.182 C.d.S. e 377 Reg. C.d.S., mentre nessun addebito Pt_1
e/o censura venivano mossi alla condotta di guida di 17) Vero che in data Controparte_1
10.5.2019 rilasciava all'investigatore privato la Testimone_2 Parte_2 Contr dichiarazione olografa di cui al doc. sub. 6 fasc. che vi viene esibito e che confermate? Si indicano a testi su tali capitoli: - , residente in [...]
De Gravina n. 12. - Ass. e Ass. presso Corpo Testimone_3 Testimone_4
Unico Polizia Municipale UCRF Via Punta di Ferro n. 2, Forlì. - , domiciliato Parte_2 in Savio di Ravenna, via Don A. Melandri n. 22 - , residente in [...]
n. 45/5. Da escutersi anche a riprova e prova contraria sul capitolato avversario, al quale si Contr ribadisce la più ferma e decisa opposizione per tutte le motivazioni dedotte da nella Contr replica ex art. 183, 6° comma n. 3) c.p.c. Si insiste altresì, come già dedotto da nella replica ex art. 183, 6° comma n. 3) c.p.c., affinché, a riprova e controprova sui capitoli attorei, il Giudice voglia disporre informative presso ed sedi di Forlì per verificare quali CP_7 CP_8 assunzioni abbia effettuato la ditta dopo la data del sinistro e con quali mansioni ed Pt_3 altresì ordini alla ditta e per essa alla Curatela del Pt_3 Parte_4 di produrre in giudizio il Libro Unico del Lavoro, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.».
[...]
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato alla in data 6 marzo 2020 ed a Controparte_3
e il successivo 9 marzo 2020 agiva in giudizio Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 nei confronti dei suddetti convenuti al fine di ottenere il risarcimento dei danni tutti (patrimoniali e non) subìti a seguito del sinistro occorsole in data 5 ottobre 2018, alle ore 8:15 circa, allorquando la stessa, mentre percorreva la via Ettore Benini (Forlì - frazione Vecchiazzano), non appena effettuava la curva a destra per poi attraversare la carreggiata e dirigersi al civico n° 46 presso la ditta “ ”, veniva investita dal fuoristrada Daimler Parte_3
Chrysler Jeep, targato BV643KW, il quale sopraggiungeva alle sue spalle, facendola cadere al suolo;
aggiungeva l'attrice di essere stata immediatamente soccorsa dalla conducente CP_1
e da un giovane passante, tale , il quale assisteva al sinistro;
la
[...] Testimone_2 Pt_1 riferiva inoltre che, pochi minuti dopo, veniva raggiunta da una passante la quale, dopo averle chiesto dell'accaduto, le domandava se volesse avvisare qualcuno, al che l'odierna attrice spiegava di essere diretta presso la ditta “ ”, luogo di lavoro della madre che, dopo Parte_3 essere stata avvisata, si recava sul luogo dell'incidente; la ribadiva di non aver visto CP_1 la ciclista;
aggiungeva l'attrice che nel frangente del sinistro un altro passante, tale CP_6 si trovava in posizione frontale rispetto all'attrice, visionando perfettamente l'accaduto, sicché lo stesso con dichiarazione scritta depositata in data 31 ottobre 2018 presso il Comando della
Polizia Municipale di Forlì affermava di avere chiaramente visto la che, prima di Pt_1 iniziare l'attraversamento, si voltava per verificare la presenza di veicoli alle proprie spalle e
4 segnalava la manovra con il braccio sinistro sporto all'infuori; il predetto chiariva altresì che l'autovettura sopraggiungeva dalla curva occupando quasi totalmente la carreggiata opposta ed investiva la giovane ciclista, impattando con la parte anteriore destra del veicolo;
il CP_6 precisava altresì che al momento dell'urto vi era un ulteriore testimone, successivamente identificato nel già menzionato , il quale si precipitava in soccorso dell'attrice, Testimone_2 dichiarando di avere assistito all'incidente; invero, considerato che lo stesso ribadiva più volte agli agenti della Polizia Municipale – sopraggiunti sul luogo dell'incidente – di avere assistito all'esatta dinamica del sinistro, il nell'immediatezza non rilasciava dichiarazioni, CP_6 preoccupandosi di farlo solo successivamente, una volta appreso che il aveva mutato Tes_2 versione. Sul luogo interveniva il personale del Pronto Soccorso, il quale trasportava presso l'Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì l'attrice, la quale veniva sottoposta ad intervento chirurgico. Orbene, in merito ai danni riportati, l'attrice precisava di essere stata dimessa in data 15 ottobre 2018 dal reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì ove, al momento del ricovero, veniva posta sul letto di trazione e riduzione della frattura a cielo chiuso e sottoposta ad osteosintesi con chiodo endomidollare “Trigen TAN”, diametro 10 mm x 38, 130°, montaggio statico con due viti distali e prossimale, chiusura del chiodo 10 mm, controllo BW, emostasi e drenaggio in aspirazione. Successivamente, in data 8 ottobre
2018, la paziente veniva sottoposta ad ulteriore osteosintesi con chiodo endomidollare statico. La perizia medico-legale, redatta dal dott. riconosceva alla Persona_3 Pt_1 un'invalidità permanente pari a 15 punti I.P., nonché i seguenti periodi di invalidità temporanea biologica: totale per giorni 30; parziale al 75% per giorni 40; parziale al 50% per giorni 30; parziale al 25% per giorni 30. Infine, l'attrice precisava che il giorno del sinistro, dopo avere superato i colloqui preliminari, si stava recando presso la ditta “ , ove avrebbe dovuto Parte_4 sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo determinato, e tuttavia, a causa del sinistro occorsole, il suddetto lavoro veniva offerto ad altro candidato. Alla luce della suddetta perizia pertanto, tenuto conto che a seguito del sinistro l'attrice perdeva l'opportunità lavorativa (essendo stata assunta altra persona, come da dichiarazione agli atti), il danno subito – da intendersi con personalizzazione massima – si concretizzava nella somma di € 78.751,00 oltre alle spese legali e alle spese mediche sostenute e da sostenersi, nonché agli esiti del nuovo intervento cui la stessa veniva sottoposta in data successiva, con relative spese da quantificarsi. Ciò posto, proseguiva l'attrice che, in data 31 ottobre 2018, le veniva notificato il verbale di contestazione di violazione al Codice della Strada n° C105100 (data registrazione 11 ottobre 2018, registro verbali n° 36609/2018), redatto dall'Unione di Comuni della Romagna Forlivese
– Corpo Unico di Polizia Municipale;
pertanto, provvedeva immediatamente ad impugnare innanzi al Giudice di Pace di Forlì il suddetto verbale, il quale veniva annullato con sentenza n° 6/2019. In tale verbale si leggeva che, in data 10 ottobre 2018, alle ore 16:34, presso gli uffici del Corpo Unico di Polizia Municipale, si accertava – in base alle risultanze sulla dinamica del sinistro – che il conducente del velocipede aveva commesso la violazione dell'art. 154, commi 1° ed 8°, C.d.S., consistente nell'effettuare manovra senza tenere conto della posizione, distanza e direzione degli altri veicoli, creando pericolo e intralcio. La violazione non veniva contestata immediatamente “per ulteriori accertamenti a seguito di sinistro stradale”. Secondo la tesi dell'attrice la ricostruzione operata dai verbalizzanti, oltre ad essere 5 stata effettuata senza la preventiva escussione della stessa, risultava fallace e non rispondeva al vero per i seguenti motivi: in primo luogo, al momento del sinistro la si trovava quasi Pt_1 al centro della carreggiata, in fase di attraversamento;
prima di iniziare la manovra si voltava per verificare la presenza di veicoli alle proprie spalle;
al momento dell'inizio della manovra non vi era alcun veicolo sopraggiungente;
l'attrice provvedeva a segnalare la manovra estendendo il braccio sinistro;
la conducente dell'autovettura Jeep, ovvero l'odierna convenuta, dichiarava di non avere visto la ciclista poiché, dopo la curva, veniva abbagliata dal sole e non riusciva ad evitare la collisione;
non vi erano tracce di frenata sull'asfalto; i verbalizzanti chiudevano il verbale senza raccogliere la deposizione della danneggiata, che non perdeva conoscenza e che, pertanto, avrebbe dovuto essere sentita per una puntuale ricostruzione del sinistro (circostanza avvenuta solo in data 31 ottobre 2018, lo stesso giorno della notifica del verbale). Orbene, il Giudice di Pace, nel motivare la sentenza di accoglimento del ricorso, teneva conto delle dichiarazioni rese dall'odierna convenuta, la quale riferiva quanto segue: “alla guida del mio veicolo, provenendo da Via del Partigiano, stavo percorrendo la Via E. Benini in senso orario, svoltavo a sinistra per raggiungere la mia abitazione. Mentre effettuavo manovra di svolta a destra nella curva destrorsa che presenta la strada, percorsi pochi metri e mi trovavo davanti una ciclista in mezzo alla mia corsia di pertinenza, con il velocipede inclinato a sinistra… rimanevo abbagliata dal sole radente e, per evitare la collisione, sterzavo alla mia sinistra ma non riuscivo ad evitare l'urto”. Il testimone oculare aveva depositato presso il Comando della Polizia CP_6
Municipale di Forlì una dichiarazione nella quale spiegava in modo chiaro e dettagliato quanto da lui osservato in relazione al sinistro. Alla luce dei chiarimenti forniti, il Giudice di Pace riteneva provata l'infondatezza della violazione contestata alla ricorrente, non ravvisando alcuna irregolarità nella condotta posta in essere dalla medesima;
conseguentemente disponeva l'annullamento del verbale impugnato, accogliendo l'opposizione proposta;
le spese venivano regolate secondo il principio della soccombenza e liquidate come da dispositivo.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 14 ottobre 2020 la sola compagnia assicurativa la quale chiedeva respingersi le pretese Controparte_3 attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, non ravvisando alcun profilo di responsabilità a carico del proprio assicurato nei fatti rappresentati e qualificando la condotta tenuta dall'attrice come imprudente. Orbene, dalla ricostruzione dei fatti emergente dagli atti e dal rapporto redatto dalla Polizia Municipale risultava che la conducente dell'autovettura targata
BV643KW proveniva dalla via del Partigiano e percorreva la via E. Benini;
nel mentre l'attrice, alla guida di una bicicletta, precedeva l'auto; giunta all'altezza della curva destrorsa antecedente il civico n° 51, la ciclista iniziava una manovra di svolta a sinistra, diretta verso il margine opposto della carreggiata, con l'intento di accedere al civico n° 46/A, sede della ditta
“ ”; tale manovra era particolarmente rischiosa a causa della limitata visibilità dovuta Pt_3 alla conformazione della strada ed al sole abbagliante;
pertanto l'attrice non teneva conto della posizione e della direzione dell'autovettura sopraggiungente da tergo;
la conducente dell'auto, accortasi della bicicletta, frenava e sterzava verso sinistra nel tentativo di evitare l'impatto; tuttavia la collisione si verificava al centro della carreggiata, coinvolgendo la parte frontale destra della Jeep e la parte laterale anteriore sinistra del velocipede. A seguito dell'urto, la ciclista veniva sbalzata a terra, mentre la bicicletta risultava parzialmente sormontata dalle 6 ruote dell'autovettura. Sul luogo del sinistro interveniva immediatamente la Polizia Municipale, che procedeva ai rilievi e redigeva verbale, nel quale veniva indicato come campo del sinistro lo spazio di metri 8,05, dato ritenuto confermativo della modesta velocità di percorrenza dell'autovettura; la teste , sopraggiunta dall'opposto senso di marcia Testimone_1
e fermatasi per prestare soccorso, dichiarava di avere notato che la ciclista indossava auricolari collegati al telefono. Alla luce di tali accertamenti, la Polizia Municipale contestava a Pt_1
la violazione dell'art. 154, commi 1° ed 8°, del Codice della Strada, per avere effettuato
[...] la manovra di svolta senza la dovuta attenzione alla posizione e direzione del veicolo sopraggiungente, creando pericolo e intralcio alla circolazione. Fermo quanto già esposto in ordine alla dinamica del sinistro, l'assicurazione convenuta intendeva soffermarsi sulla sentenza del Giudice di Pace di Forlì, con la quale veniva annullato il verbale amministrativo di sanzione elevato nei confronti della tale pronuncia, Pt_1 tuttavia, non rivestiva alcuna rilevanza nel presente giudizio;
essa infatti era stata emessa all'esito di un procedimento al quale gli odierni convenuti sono rimasti estranei e non può pertanto costituire giudicato, neppure esterno;
inoltre, le motivazioni addotte dal Giudice di Pace appaiono manifestamente erronee, contraddittorie ed incoerenti, in quanto in palese contrasto con gli elementi oggettivi cristallizzati nel rapporto della Polizia Municipale, munito di fede privilegiata;
la decisione si fonda peraltro sulle dichiarazioni rese da tale CP_6 qualificato in sentenza come testimone oculare, la cui presenza sul luogo del sinistro non risulta in alcun modo attestata dagli agenti intervenuti per i rilievi;
né può attribuirsi valore probatorio alle dichiarazioni scritte successivamente depositate dal medesimo presso il Comando di Polizia Municipale, trattandosi di un atto privo di genuinità e non idoneo a qualificarlo come testimone oculare;
al contrario la teste , escussa dall'investigatore privato Testimone_1 incaricato dalla rendeva dichiarazioni olografe nelle date 10 e 18 Controparte_3 maggio 2019, nelle quali escludeva la presenza di altre persone al momento del sinistro, affermando di essere stata l'unica testimone oculare dell'accaduto. Alla luce di tali considerazioni, la compagnia convenuta evidenziava la responsabilità esclusiva del sinistro ascrivibile alla sola condotta della ciclista, la quale realizzava una manovra imprudente e negligente, in violazione delle norme del Codice della Strada e delle regole di comune diligenza. I convenuti e , benché ritualmente citati, non si Controparte_1 Controparte_2 costituivano in giudizio e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia. Con ordinanza resa ai sensi dell'art. 183 co. 6° c.p.c. venivano concessi i termini per il deposito e lo scambio delle memorie istruttorie;
la causa veniva quindi istruita documentalmente e mediante consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale. All'esito della perizia, l'istanza attorea di convocazione del c.t.u. per chiarimenti veniva disattesa dal G.I.; con successivo provvedimento, il Giudice fissava l'udienza del 19 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni;
alla predetta udienza le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e la causa veniva quindi trattenuta in decisione, con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese illustrative finali.
* * * * * * * *
7 Così brevemente ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio in funzione della disamina delle domande avanzate dall'attrice, occorre in primo luogo evidenziare l'infondatezza dell'eccezione di “nullità dell'atto di citazione, per violazione dell'art. 163 n. 4) c.p.c.” sollevata in sede di costituzione in giudizio dalla ed Controparte_3 afferente alla lamentata “genericità e carenza dell'atto di citazione per quanto attiene la parte destinata ad individuare la cd. editio actionis, ed in particolare la causa petendi, con particolare riferimento al danno che sarebbe conseguito all'illecito”, essendo state per vero adeguatamente individuate e descritte in seno all'originario atto di citazione le poste risarcitorie invocate dalla nonché le ragioni fattuali e giuridiche sottese alle relative richieste e Pt_1 tenuto conto – per il resto – che l'esatta quantificazione del danno complessivamente risarcibile rientra nella competenza dell'Autorità Giudiziaria. Ciò doverosamente premesso, occorre esaminare il merito della questione e quindi, in via logicamente preliminare, l'ascrivibilità della responsabilità risarcitoria – in relazione al sinistro de quo – alla conducente , al proprietario dell'autoveicolo ed Controparte_1 Controparte_2 alla Controparte_3
Anzitutto deve darsi atto che non è contestato tra le parti che sia effettivamente Parte_1 rimasta coinvolta nel sinistro per cui è causa;
parimenti non c'è contestazione in ordine al luogo del sinistro, identificato concordemente “all'altezza del civico 51 alla Via Benini di Forlì”.
Per quanto concerne poi l'accertamento della effettiva verificazione del sinistro oggetto di causa nei termini descritti in citazione, occorre evidenziare come la compagnia convenuta abbia dedotto in sede di comparsa di costituzione e risposta che invece “Le conclusioni che si traggono dalla lettura del Rapporto sono perentorie ed indiscutibili. L'evento si è prodotto per colpa esclusiva ed assorbente dell'attrice ciclista , in assenza di qualsiasi, anche Parte_1 pur minimo, apporto causale da parte dell'automobilista . Si contesta pertanto Controparte_1 integralmente e con la massima fermezza e determinazione possibili il contenuto dell'atto di citazione e la ricostruzione dei fatti ivi patrocinata e massimamente le considerazioni ivi indicate circa la distanza dei mezzi ed il tempo (di fatto inesistente) a disposizione dell'automobilista per tentare una manovra di emergenza, in considerazione del dato oggettivo indicato nel Rapporto e fidefacente fino a querela di falso che il campo del sinistro è racchiuso nel brevissimo spazio di mt. 8,05 inidonei all'arresto di qualunque veicolo che non fosse già pressoché fermo”. Orbene, esaminando la condotta del conducente dell'autovettura ai sensi degli artt. 2043 e 2054 c.c., deve senz'altro ritenersi responsabile della causazione dei danni Controparte_1 subiti dall'attrice; invero, nella fattispecie non può ritenersi raggiunta la prova liberatoria richiesta dalla succitata norma ove si consideri, per un verso, che sul luogo del sinistro non è stata rinvenuta traccia alcuna di frenata nella fase antecedente all'investimento e, per altro verso, che la conducente era tenuta ad avvedersi della presenza della giovane ciclista, giungendo da dietro nella medesima direzione di marcia oltre che in condizioni di piena visibilità (salvo quanto si osserverà ultra con riferimento alla posizione del sole). La dinamica del fatto, così come illustrata dall'attrice, risulta sussumibile nella fattispecie astratta di cui agli artt. 2043 e segg. c.c., atteso che il danno lamentato non deriva dalla lesione di un rapporto contrattuale in essere tra le parti, bensì dalla violazione dell'obbligo di neminem ledere gravante su qualsiasi consociato;
inoltre tale pregiudizio, secondo le deduzioni attoree, sarebbe stato causato dal contegno assunto dalla conducente mentre era alla guida 8 dell'autovettura di proprietà di;
in altri termini, quest'ultima ricostruzione Controparte_2 comporta l'applicazione della regola dettata dall'art. 2054 c.c. in materia di danni da circolazione di veicoli, la quale a sua volta individua al comma 1° quale responsabile del fatto dannoso il conducente del veicolo, salvo che lo stesso non dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, stabilendo al comma 2° che, nel caso di scontro tra veicoli, le responsabilità dei conducenti si presumono uguali, salvo prova contraria. La disposizione di cui al comma 1° del citato articolo, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, “non configura a carico del conducente una ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, da intendersi nel senso di dover dimostrare l'impossibilità o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto” (Cass. Civ., ordinanza del 16 febbraio 2017 n° 4130). Orbene, tale circostanza deve ritenersi altresì confermata dalle dichiarazioni rese dalla stessa convenuta agli agenti intervenuti nell'immediatezza del fatto, la quale dichiarava: “mentre effettuavo manovra di svolta a destra nella curva destrorsa che presenta la strada, percorsi pochi metri mi sono trovata davanti una ciclista in mezzo alla mia corsia di pertinenza, con il velocipede inclinato a sinistra, come se si stesse dirigendo a sinistra. Rimanevo abbagliata dal sole radente e per evitare la collisione sterzavo alla mia sinistra ma non riuscivo ad evitare l'urto con il velocipede”; pertanto, la conducente non ha provato in alcun modo di aver fatto il possibile per evitare l'impatto, soprattutto considerato che ha colpito l'attrice con la parte anteriore destra dell'autoveicolo; invero, deve ritenersi sussistente la colpa di parte convenuta la quale, pur non potendo procedere ad un agevole superamento della bicicletta (della cui presenza, a suo dire, non si era neppure accorta), non ha tuttavia fornito alcuna prova che la ciclista, provenendo dal margine destro della carreggiata, abbia improvvisamente tagliato la strada al veicolo. Al contrario, la prossimità della curva e la pacifica intenzione della di svoltare a sinistra inducono a Pt_1 ritenere che l'attrice si trovasse già in posizione centrale rispetto alla propria corsia di marcia. In tale contesto, la conducente era tenuta ad adottare la massima prudenza, soprattutto in considerazione della presenza di sole radente, circostanza prevedibile ed agevolmente percepibile, tanto più che la donna risiede nelle immediate vicinanze e ben poteva attendersi tale condizione di disagevole visibilità. Ciò posto, si rende a questo punto necessario prendere in considerazione anche la condotta tenuta nell'occorso dall'odierna attrice, la quale così dichiarava: “ho eseguito l'attraversamento in obliquo della carreggiata segnalando preventivamente la manovra con il braccio sinistro teso e, una volta verificato che non sopraggiungeva nessun veicolo, ho attraversato la carreggiata” (cfr. verbale di udienza del 25 novembre 2021); invero, in tema di sinistro stradale e concorso di colpa occorre effettuare una valutazione della condotta di entrambi i soggetti coinvolti ai fini della sua sussistenza. Com'è noto, il Codice della Strada equipara a tutti gli effetti la bicicletta agli altri veicoli che transitano nella strada;
a tale proposito la giurisprudenza di merito ha affermato che “anche le biciclette sono assoggettate alla presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2 c.c., qualora si ravvisino dubbi circa la dinamica dell'incidente o il rispetto delle norme da parte del ciclista” (Tribunale di Rovigo, sentenza n° 450/2021): ed ancora: “come 9 previsto dall'art. 182 d.lgs. 285/1992, i ciclisti sono equiparati ai conducenti di veicoli a motore e quindi sono tenuti al rispetto di tutte quelle regole cautelari previste dal codice della strada nei confronti dei conducenti dei veicoli a motore, tra i quali pregnante rilievo assume l'obbligo di dare precedenza” (Tribunale di Milano sez. X, 23 luglio 2020 n° 4631). La giurisprudenza di legittimità – per quanto maggiormente rileva ai presenti fini – ha chiarito che, in caso di tamponamento di un ciclista, la responsabilità ricade sempre sul conducente dell'autoveicolo, a meno che questi non dimostri che al momento dell'incidente stesse rispettando la distanza di sicurezza e che l'urto sia avvenuto per cause a lui non imputabili (Cass. Civ., sent. n° 5760/2022); invero, il conducente deve in ogni caso essere in grado di garantire l'arresto immediato del mezzo, per evitare collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento con il velocipede comporta una responsabilità di fatto a carico dell'automobilista che non ha arrestato il veicolo in tempo per evitare la collisione e che non ha adottato una prudente distanza di sicurezza. Orbene, atteso che incombe sul conducente l'onere di dimostrare che il sinistro sia derivato da circostanze totalmente o parzialmente estranee alla propria sfera volitiva, non trova applicazione la presunzione di corresponsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti;
al contrario, opera la presunzione di responsabilità esclusiva in capo al conducente del veicolo che abbia attuato la manovra di tamponamento.
Pertanto, allorché non risulti possibile ricostruire con puntualità le condotte dei conducenti coinvolti, la responsabilità deve ritenersi gravante esclusivamente sull'automobilista, ove il veicolo a motore sopraggiunga da tergo rispetto alla bicicletta (cfr. Cass. Civ. sez. VI, 3 ottobre 2017 n° 23079, Cass. Pen. sez. IV, 21 febbraio 2019 n° 32479).
Orbene, traslando i principi giurisprudenziali sopra richiamati al caso di specie, deve rilevarsi che la dinamica del sinistro evidenzia profili di colpa esclusivamente a carico della conducente dell'autovettura; la stessa infatti, in prossimità di una curva ed in condizioni di visibilità ridotta per effetto del sole radente (circostanza che la doveva conoscere per CP_1 la ragione già sopra esplicitata), ha realizzato una manovra di sorpasso nei confronti della bicicletta senza adottare le cautele imposte dall'art. 148 del C.d.S. e dalle regole generali di prudenza e attenzione;
tale condotta integra una violazione delle norme di circolazione, atteso che il sorpasso di un velocipede richiede particolare diligenza e rispetto delle distanze di sicurezza, soprattutto in contesti di limitata visibilità. Così ricostruite le regulae iuris applicabili al caso di specie, la circostanza che la ciclista abbia asseritamente alzato il braccio durante la marcia, come emerso dall'interrogatorio formale, non assume rilievo idoneo ad escludere la responsabilità della conducente;
invero, quand'anche detta segnalazione gestuale non fosse stata compiuta in modo conforme alle regole di segnalazione, tale circostanza non avrebbe potuto in ogni caso giustificare né legittimare la manovra di sorpasso, che rimaneva comunque vietata o quantomeno imprudente nelle condizioni date;
ne consegue che l'eventuale assenza – o anche la mera equivocità – del segnale non interrompe il nesso causale tra la condotta imprudente della automobilista e l'evento dannoso. Tali conclusioni risultano viepiù avvalorate dall'approfondita analisi delle disposizioni del Codice della Strada pertinenti al caso di specie. Ed invero, recita testualmente l'art. 148 C.d.S.
– nella versione della norma vigente all'epoca del sinistro per cui è causa – che “Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi: a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio (…) 10
3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio (…) 10. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità; in tali casi il sorpasso è consentito solo quando la strada è a due carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale”.
Ciò posto, nel caso di specie non vi è dubbio che il velocipede condotto nell'occorso da precedesse la vettura della ed è pacifico che la strada fosse ad unica Parte_1 CP_1 carreggiata e con due sole corsie di marcia, a doppio senso di circolazione;
ulteriore dato non contestato – in quanto emergente dal Rapporto di incidente stradale redatto dal Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese intervenuto a breve distanza temporale dal sinistro, atto dotato di fede privilegiata in relazione alle circostanze direttamente percepite ovvero refertate dai verbalizzanti – è la presenza di scarsa visibilità a causa del sole abbagliante (la medesima ha ammesso di essere rimasta “abbagliata CP_1 dal sole radente”); a ciò si aggiunga che la suddetta convenuta ha dichiarato nell'immediatezza dei fatti quanto segue: “mentre affrontavo la curva incrociavo una vettura nel senso opposte al mio;
questo fatta mi faceva tenere strettamente la mia destra nel curvare”. Orbene, tale essendo la situazione di fatto sussistente al momento del sinistro ed avuto riguardo alla disciplina normativa vigente all'epoca del medesimo, non può ragionevolmente dubitarsi in ordine all'esclusiva responsabilità dell'incidente da ascrivere in capo a CP_1
la cui condotta di guida è risultata talmente negligente da non accorgersi della presenza
[...] del velocipede che la precedeva, circolando lungo la sua stessa corsia di percorrenza, e che la stessa non poteva sorpassare posto che la visibilità non risultava “tale da consentire la manovra” e che quest'ultima non poteva quindi “compiersi senza costituire pericolo o intralcio”; in atti non vi è poi traccia alcuna del fatto che la avesse effettuato CP_1
“l'apposita segnalazione”, evidenziando la propria intenzione di sorpassare il velocipede condotto dalla della cui presenza l'odierna convenuta non si era per vero neppure Pt_1 avveduta a causa del “sole radente” e, in definitiva, per sua inescusabile disattenzione;
se è vero poi – come labialmente dichiarato ai verbalizzanti dalla – che la stessa CP_1 nell'occorso aveva appena effettuato la curva mantenendo “strettamente la (…) destra”, ne consegue a maggior ragione che non vi fossero le condizioni necessarie per effettuare il sorpasso del velocipede che la precedeva all'interno della medesima (ed unica) corsia di percorrenza. Per tutte le superiori ragioni l'esclusiva responsabilità per il sinistro oggetto di causa va ascritta a risultando per l'effetto condivisibile la statuizione assunta dal Controparte_1
Giudice di Pace con la sentenza n° 6/2019 del 21 gennaio 2019.
Ciò posto, relativamente ai danni alla persona subiti dall'attrice occorre fare riferimento alla C.T.U. medico-legale espletata in corso di causa, che ha accertato le lesioni lamentate da e meglio documentate in atti, nonché la loro riconducibilità al sinistro de quo, ed Parte_1 all'esito della quale sono state individuate una invalidità temporanea totale di 15 giorni, una invalidità parziale al 75% di 45 giorni, una invalidità parziale al 50% di 30 giorni, una invalidità parziale al 25% di 30 giorni e un danno permanente – con riferimento all'integrità psico-fisica 11 del soggetto – nella misura del 9%. Le conclusioni tecniche cui è giunto il c.t.u. dott.ssa vengono fatte proprie dal Tribunale stante la linearità e la rispondenza ai Persona_4 temi di indagine, dovendosi quindi intendere integralmente richiamate nella presente sede (sulla possibilità di motivazione per relationem rispetto alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio cfr. Cass. Civ. sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222, Cass. Civ. sez. I, 10 febbraio 2021 n° 3272, Cass. Civ. sez. trib., 6 maggio 2021 n° 11917, Corte d'Appello di Ancona sez. II, 24 agosto 2021 n° 984, e Cass. Civ. sez. III, 17 maggio 2022 n° 15733); si osserva peraltro che il c.t.u. ha congruamente risposto ai rilievi critici sollevati alla relazione preliminare di consulenza dall'attrice, chiarendo in particolare – con puntuale motivazione – i criteri adottati per la quantificazione dei postumi lesivi permanenti, pari complessivamente al 9% (“ematoma frontale (1%); frattura diafisaria del femore dopo rimozione dei mezzi di sintesi, comprensiva della residua lassità miogenica del LCA del ginocchio (7%); complesso cicatriziale post- chirurgico (1%)”); appaiono pertanto non condivisibili le doglianze attoree secondo cui il c.t.u. avrebbe “molto sbrigativamente risolto la questione del danno estetico” e che lo stesso, «considerando il “ solo danno anatomico”», avrebbe «pure sottovalutato sia il danno “ funzionale” determinato dalla lassità al ginocchio omolaterale (correttamente evidenziata in esame obiettivo dallo stesso CTU) ed sia il danno “permanente” al ginocchio», profili invero adeguatamente e condivisibilmente scrutinati dal perito d'ufficio.
I postumi lesivi del sinistro – ormai stabilizzatisi in quanto reputati non “suscettibili di alcun tipo di miglioramento” – sono stati descritti dal c.t.u. nei seguenti termini: “Esiti organizzati di ematoma della fronte;
sfumata ripercussione algica e funzionale coxo-femorale e del ginocchio associata a ipotonomiotrofia ed esiti cicatriziali della coscia dell'arto inferiore sinistro”; con l'opportuna precisazione – resa anch'essa dal consulente d'ufficio nel proprio elaborato e per vero non contestata dalle parti costituite – che “esiste nesso causale certo tra le lesioni accertate ed il sinistro”. Orbene, per quanto concerne in primo luogo la determinazione del danno di natura non patrimoniale subìto da ed evidenziato preliminarmente che, nel caso di specie, lo Parte_1 stesso è risarcibile in quanto il fatto illecito realizzato ha per oggetto un bene (il diritto alla salute) ritenuto meritevole di tutela a livello costituzionale, occorre fare riferimento a quanto previsto dall'art. 139 del d.lgs. 7 settembre 2005 n° 209 in tema di “risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti (…) liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento”, tenendo conto che gli importi per la liquidazione del suddetto pregiudizio sono stati da ultimo aggiornati con d.m. del 18 luglio 2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n° 176 del 31 luglio 2025, con decorrenza degli effetti a partire dal mese di aprile del 2025. Tanto premesso, prima di procedere alla liquidazione è opportuno specificare in termini generali i criteri che verranno seguiti, anche alla luce dei principi di diritto dettati dalla Suprema Corte con la nota sentenza a Sezioni Unite n° 26972 del 2008, la quale ha ribadito la bipolarità tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c., nella sua lettura costituzionalmente orientata). In estrema sintesi, la Corte di cassazione ha puntualizzato che il danno non patrimoniale, risarcibile in virtù dell'art. 2059 c.c., può trovare ristoro solo in tre distinte ipotesi: 1) allorché si verta in ipotesi di reato, pur se accertato presuntivamente secondo le regole civilistiche;
2) negli altri casi stabiliti dalla legge;
3) qualora sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona garantito dalla Costituzione. Ha dunque confermato la 12 “bipolarità” del sistema risarcitorio (già chiaramente definita dalle sentenze della Cass. Civ. nn. 8827 e 8828 del 2003 e confermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n° 233/2003), le cui “categorie concettuali di riferimento” sono unicamente quelle del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale;
ha indicato l'opportunità di liquidare unitariamente il pregiudizio non patrimoniale, senza distinzione in “sottocategorie” e senza “automatismi risarcitori”, con la precisazione che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 del d.lgs. n° 209/2005 già sopra citato, recante il Codice delle assicurazioni private, che ne hanno dato una definizione suscettiva di generale applicazione. Sulla scorta dei supposti principi deve pertanto procedersi in questa sede alla liquidazione del danno non patrimoniale subìto dall'odierna attrice. Orbene, una invalidità del 9% in un soggetto di anni 19 al momento in cui è cessata l'invalidità temporanea1 comporterà una liquidazione del danno biologico di € 19.044,97 valutato all'attualità. Non emergono per il resto dagli atti circostanze da cui desumere che, nel caso concreto, la menomazione subìta dalla
– peraltro rientrante fra le c.d. micro-permanenti – a causa del sinistro in argomento Pt_1 abbia inciso “in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati” né che “abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità” nella danneggiata, non dovendosi pertanto procedere all'invocata personalizzazione del risarcimento (il c.t.u. ha peraltro espressamente dedotto a tale proposito che “Gli esiti delle lesioni riportate nell'incidente del 5.10.2018 non determinano effetti negativi sulle ordinarie attività della vita quotidiana della Perizianda e non né limitano le attività ricreative, di svago e di socializzazione”). Con riferimento poi alle invalidità temporanee, sulla base delle invalidità – totale e parziale
– accertate dal c.t.u. occorre procedere alla quantificazione della somma da riconoscersi a titolo di “danno biologico temporaneo”, facendo applicazione dell'importo indicato nella tabella di riferimento e pari ad € 56,18 per die. Vanno pertanto riconosciute alla danneggiata le seguenti somme:
• per n° 15 gg. di invalidità totale (100%) € 842,70,
• per n° 45 gg. di invalidità parziale (75%) € 1.896,08,
• per n° 30 gg. di invalidità parziale (50%) € 842,70,
• per n° 30 gg. di invalidità parziale (25%) € 421,35, per un totale di € 4.002,83.
Relativamente alla metodologia di calcolo va evidenziato che il valore del punto da considerare ai fini della liquidazione è quello vigente al momento della liquidazione stessa, giacché il risarcimento va attuato alla stregua delle regole in vigore al momento dell'aestimatio. Dovendosi pertanto intendere effettuata all'attualità la liquidazione del suddetto danno non patrimoniale, ne consegue che non è dovuta alcuna rivalutazione. Spettano invece in favore dell'odierna attrice gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT. 1 Si veda in questo senso Cass. Civ. sez. III, 21 giugno 2012 n° 10303, secondo cui “Nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza”; si veda altresì in senso conforme Cass. Civ. sez. III, 7 febbraio 2017 n° 3121. 13 Deve essere altresì riconosciuto in favore della il danno patrimoniale quale danno Pt_1 emergente, consistente nell'esborso di denaro effettuato per le necessarie cure mediche, dimostrato con la produzione dei documenti attestanti tali spese ritenute congrue dal C.T.U. per un totale di € 1.180,15 (somma da intendersi comprensiva sia dell'importo di € 406,00 relativo al noleggio del “mobilizzatore Kinetec”, portato dalla fattura n° 78 emessa dalla il 23 novembre 2018 e debitamente quietanzata, che dell'esborso sostenuto dalla Pt_5 per i certificati medici di prolungamento della malattia redatti dal medico di base, come Pt_1 da fattura in atti, anch'esso diretta conseguenza del sinistro). Ulteriore voce di danno patrimoniale risarcibile è la spesa per il medico-legale fiduciario di parte sostenuta dall'attrice in epoca antecedente all'instaurazione del presente giudizio, esborso che il Tribunale ritiene equo quantificare nel congruo importo richiesto e documentato di € 488,00. Su tali somme sono dovuti gli interessi dalla data documentata dei relativi pagamenti al saldo.
Il danno risarcibile in favore dell'attrice ammonta quindi ad un totale di € 24.715,95, di cui
€ 1.668,15 a titolo di danno patrimoniale ed € 23.047,80 per danno non patrimoniale. Il tutto oltre interessi come sopra illustrato. Considerato poi che con assegno circolare non trasferibile n° 7.050.090.532-04 emesso in Contr data 17 luglio 2023 dalla è stato già corrisposto alla dalla Controparte_9 Pt_1
l'importo di € 13.400,00 (al netto della somma di € 4.691,07 riconosciuta Controparte_3 anch'essa pro bono pacis a titolo di spese di assistenza legale stragiudiziale), trattenuto a titolo di acconto dall'odierna attrice, occorre decurtare dalla somma complessivamente dovuta a titolo di risarcimento il suddetto importo, procedendo con le modalità indicate dalla giurisprudenza di legittimità, nei termini che seguono: “nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva” (cfr.
Cass. n° 25817/2017; si vedano altresì in senso conforme Cass. Civ. sez. VI, 16 marzo 2018 n° 6619, e Cass. Civ. sez. VI, 24 gennaio 2020 n° 1637). Il tasso di interesse da applicare nell'ambito di tale operazione è quello legale pro tempore vigente. Sulla somma così ottenuta sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
La presente statuizione di condanna va resa nei confronti dei convenuti , Controparte_1
ed nelle rispettive qualità di conducente, Controparte_2 Controparte_3 proprietario e compagnia assicuratrice del veicolo Daimler Chrysler Jeep, targato BV643KW, soggetti tenuti in solido tra loro al risarcimento del danno complessivamente patito dall'odierna parte attrice.
14 Quanto alla domanda di risarcimento del danno per la mancata assunzione e, più in generale, per la dedotta perdita di chances lavorativa, ritiene il Tribunale che la stessa non possa trovare accoglimento in questa sede non avendo parte attrice fornito alcuna allegazione né prova in ordine alla retribuzione che avrebbe eventualmente percepito in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, né ha dedotto elementi idonei a quantificare in termini sufficientemente attendibili il pregiudizio economico subito a tale titolo. Ne consegue che, in difetto di specifica dimostrazione del danno patrimoniale asseritamente patito (non trattandosi infatti di mera “personalizzazione massima della liquidazione del sinistro”, come infondatamente dedotto dall'attrice), non può riconoscersi alcun risarcimento atteso che la mera prospettazione della mancata assunzione non integra di per sé un danno risarcibile, occorrendo invece la prova concreta della perdita reddituale o della riduzione della capacità di guadagno ovvero – quanto meno – l'allegazione degli elementi necessaria per un'attendibile quantificazione delle stesse da parte del Tribunale. Pertanto, la domanda risarcitoria sotto tale profilo deve essere rigettata. Non possono infine accogliersi in questa sede – in quanto all'evidenza genericamente formulate oltre che non documentate – le autonome ed ulteriori domande attoree di
“risarcimento della bicicletta danneggiata nel sinistro” nonché “del danno derivante dall'ulteriore intervento chirurgico subito da per la rimozione dei chiodi Parte_1 posizionategli nel corso del primo intervento” (voce quest'ultima da intendersi peraltro già risarcita a titolo di invalidità temporanea parziale, nei termini già sopra puntualmente esplicitati). Per quanto concerne poi le reclamate “spese per assistenza stragiudiziale” si reputa senz'altro congruo – alla luce della documentazione in atti e tenuto conto dell'effettivo valore della controversia – l'importo di € 4.691,07 già rimborsato in corso di causa all'attrice dalla
Controparte_3
Alla luce delle motivazioni poste a fondamento della presente decisione risultano all'evidenza superflue le istanze istruttorie reiterate anche in sede di precisazione delle conclusioni da entrambe le parti costituite, e ciò con riferimento non solo alla richiesta di richiamo del c.t.u. formulata dall'attrice (in relazione alle cui infondate doglianze si è già sopra argomentato) ma anche ai capitoli di prova orale articolati dalle parti nelle rispettive memorie istruttorie, invero relativi a profili il cui più approfondito accertamento – rispetto alla ricostruzione della dinamica del sinistro che è già stato possibile effettuare sulla scorta della documentazione fidefacente in atti – appare senza dubbio superato sulla scorta del condivisibile e consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, codice della strada, dalla presunzione 'de facto' di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale” (così di recente Cass. Civ. sez. VI, 3 febbraio 2023 n° 3398), tenuto conto in particolare degli evidenti profili di disattenzione ed inescusabile negligenza che nel caso di specie hanno connotato la condotta di guida di . Controparte_1
Atteso il rigetto delle domande attoree concernenti il risarcimento del danno da mancata stipula del contratto di lavoro, del pregiudizio occorso al velocipede di proprietà della Pt_1
15 nonché del “danno derivante dall'ulteriore intervento chirurgico subito da per Parte_1 la rimozione dei chiodi posizionategli nel corso del primo intervento” e considerato il solo parziale accoglimento delle ulteriori richieste risarcitorie avanzate da quest'ultima (in misura largamente inferiore rispetto a quanto reclamato), ritiene il Tribunale che vada disposta in questa sede l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. Analogamente, le spese di C.T.U. – come liquidate da questo G.I. con decreto reso in data 7 aprile 2022 – vanno definitivamente poste in eguale misura (1/4 ciascuna) a carico delle quattro parti del giudizio.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì – Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione e domanda anche istruttoria, così provvede: accerta e dichiara che il sinistro oggetto di causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva della convenuta;
Controparte_1 accerta e dichiara che il danno subìto dall'attrice ammonta Parte_1 complessivamente ad € € 24.715,95 (di cui € 1.668,15 a titolo di danno patrimoniale ed €
23.047,80 per danno non patrimoniale) oltre rivalutazione ed interessi nei termini e con le rispettive decorrenze indicate in motivazione, fino all'effettivo soddisfo e, per l'effetto, condanna i convenuti ed in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro e per le rispettive causali di cui in motivazione, al pagamento in favore di della somma che residua dalla Parte_1 detrazione dall'importo di cui sopra della somma di € 13.400,00 già corrisposta in corso di causa all'attrice dalla suddetta compagnia assicuratrice, secondo i conteggi da effettuare nei termini di cui in parte motiva;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di tutte le parti del giudizio, ciascuna nell'eguale quota di 1/4; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. La presente sentenza è esecutiva per legge. Forlì, 23 novembre 2025
Il Giudice dott. Danilo Maffa
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