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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 14083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14083 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione III, in persona del
Giudice dott.ssa HI AY, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero del registro generale del contenzioso n. 15826 dell'anno 2020
TRA
Parte_1
(rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela De Paoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Piemonte,
39)
CREDITORE OPPONENTE
CONTRO
CP_1
OPPOSTO
[...]
CONTUMACE
E NEI CONFRONTI DI
[...]
Controparte_2
CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ex art.617 c.p.c. all'esecuzione esattoriale nrge 81063/2018
CONCLUSIONI: “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale Civile adito, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, previa declaratoria del difetto di giurisdizione con riferimento alla censura con la quale parte opponente lamenta l'omessa notifica di atti tributari presupposti al ppt impugnato, respingere l'opposizione del sig. avverso l'atto di pignoramento di CP_1 crediti verso terzi fascicolo n. 097/2018/000359124, in quanto inammissibile ed infondata, per tutti i motivi sopra esposti.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in opposizione all'esecuzione depositato in data
23.11.2018, ha impugnato l'atto di pignoramento di CP_1 crediti verso terzi fascicolo n. 097/2018/000359124 emesso dall' ai sensi dell'art. 543 Controparte_3
c.p.c., sulla base delle presupposte cartelle di pagamento nn.
09720110001006170000, 09720110069590337000, 09720110081301764000,
09720130112056325000, 09720130282879028000, 09720150159159268000,
09720160030218084001, 09720160043657703000, 09720160133737503000,
09720160206585716000, 09720170246362001000 e 09720180001889038000,
e degli avvisi di addebito nn.39720120007841644000, CP_2
39720140013827873000, 39720140025991263000 e 39720160034652256000 per il recupero forzoso di € 102.109,81.
A fondamento della propria domanda, il contribuente ha eccepito l'omessa notifica del PPT opposto, l'omessa notificazione delle cartelle sottese al PPT opposto e l'omessa notifica di una previa intimazione di pagamento, nonché la decadenza dalle pretese impositive, ai sensi degli artt. 25 D.P.R. 602/73, 25 D.Lgs. 46/99
e 30 D.L. 78/2010, 5
Si è costituita in giudizio l' chiedendo il Parte_1 rigetto del ricorso in quanto inammissibile ed infondato.
Pa Il con ordinanza del 14.12.2019 ha accolto l'istanza cautelare, in assenza di notificazione del PPT opposto, concedendo termine di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle parti il
02.03.2020 l' ha riassunto tempestivamente nel merito il Pt_3 giudizio di opposizione instando per il rigetto dell'opposizione, stante il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario sulle eccezioni proposte.
All'esito dell'udienza del 25.02.2025 tenutasi in modalità cartolare, la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia del debitore esecutato e del terzo pignorato CP_2
La domanda non può essere accolta.
1. Per quanto concerne l'eccezione di omessa notifica dell'atto di pignoramento, dalla documentazione versata in atti dall' si Pt_3 riscontra la mancata prova del perfezionamento della notifica del pignoramento presso terzi al debitore esecutato non essendo stato prodotto l' avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste dall'art. 140c.p.c.(Sez. 5, Sentenza n. 25079 del 26/11/2014,Sez. 6 -
5, Ordinanza n. 10519 del 15/04/2019).
Rilevato che l'eventuale omissione della comunicazione della raccomandata informativa determini un vizio di nullità della notifica dell'atto di pignoramento e non di inesistenza (Sez. 5 -
, Ordinanza n. 13930 del 26/05/2025) tale vizio deve ritenersi sanato dalla proposizione dell'atto di opposizione in mancanza, come nel caso in esame, della specifica allegazione di un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
2. Sulle contestazioni relative ai titoli sottesi al pignoramento, omessa o viziata notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento ed intimazione di pagamento ex art. 50 dpr 602 del 1973 aventi ad oggetto crediti di natura tributaria
(sussiste difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario (si veda SS.UU. Cass. n. 13913/2017).
3. Sulle contestazioni di omessa notifica degli avvisi di addebito sussiste e sulla decadenza dalle pretese impositive ai sensi dell'art.25 D.Lgs. 46/99 sussiste difetto di legittimazione dell'ente concessionario (Cass, n. 25272 del 2024, Cass. 3870 del
2024, Cass., Sez. U, Sentenza n. 7514 dell'8/03/2022). E' stata invece fornita la prova dall' dell'avvenuta notifica Pt_3 dell'avviso di intimazione ex art. 50 DPR 60 del 1973 il
26.06.2018 (stessa data riportata nell'atto di pignoramento e nell'avviso di 09720189023896064000). La domanda della parte attrice deve pertanto essere accolta, con condanna alle spese della parte convenuta, debitrice opponente, secondo il principio della soccombenza, nei parametri minimi di cui al DM 55/2014 come aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni altra domanda istanza o eccezione così provvede:
- dichiara la contumacia di e dell' CP_1 CP_2
- rigetta l'opposizione e per l'effetto accerta il diritto di a procedere ad esecuzione forzata;
Pt_3
- condanna al pagamento delle spese di lite in CP_1 favore dell' che si liquidano in € 7052,00 oltre spese Pt_3 generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- nulle sulle spese tra le altre parti, contumaci, del giudizio
Roma, 10.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa HI AY