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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 24/04/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott.ssa Marina Caparelli - Presidente
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere
Avv. Andrea Doardo - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 14 del Ruolo 2024 promosso con ricorso depositato in data 05.02.2024
da
, rappresentata e difesa giusta procura alle liti posta a Parte_1
margine del ricorso introduttivo di primo grado, dagli Avv.ti Alberto Guariso e Anna
Cattaruzzi di Udine
- appellante in riassunzione -
contro
in persona del Direttore pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste
- appellata in riassunzione -
Oggetto della causa: discriminazione nell'accesso al lavoro (ordinanza ex art. 702
ter cpc del Tribunale di Udine datata 30.06.2016).
* * * Causa chiamata all'udienza di discussione del 24.10.2024.
Conclusioni
Per l'appellante:
Confermare la sentenza del Tribunale di Udine in data 30.6.2016, rigettando
l'appello proposto dalla e per l'effetto, dato Controparte_1
atto che in ordine alla domanda originariamente proposta e rubricata nelle
conclusioni di primo grado sub b) è cessata la materia del contendere, accertare e
dichiarare il carattere discriminatorio del comportamento dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per il Veneto il Friuli Venezia
Giulia - Distretto di Trieste e consistente nell'esclusione della ricorrente dalla
procedura di selezione “per due nominativi da inquadrare nel profilo di operatore
doganale” meglio specificata in narrativa in quanto non in possesso della
cittadinanza italiana e conseguentemente, a titolo di rimozione degli effetti della
accertata discriminazione : assumere ogni ulteriore provvedimento che il Giudice
riterrà opportuno in conformità a quanto previsto dall'art. 28 D.lgs. 150/11, ivi
compreso un piano di rimozione volto ad evitare il ripetersi della discriminazione;
confermare la già intervenuta condanna al pagamento delle spese del primo grado
di giudizio, compensare le spese del giudizio di Cassazione e condannare
l'amministrazione al pagamento delle spese del presente grado.
Per l'appellata:
In via preliminare ed assorbente dichiarare l'intervenuta estinzione del giudizio ex
art 393 c.p.c. per tardività dell'avversa riassunzione.
In via di mero subordine accogliere l'appello proposto dalla esponente CP_1
avverso l'ordinanza del Tribunale di Udine, resa nel giudizio inter partes
Pag.2 in data 30.6.2016 (n. R.G 217/2016) per i motivi indicati nell'atto di appello
notificato a controparte in data 29.7.2016.
Con vittoria di spese anche per la fase di legittimità
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
La presente controversia trae origine dalla vicenda della signora Parte_1
cittadina croata residente a [...]dal 2000, in possesso di diploma di Perito
[...]
Industriale e con pregressa esperienza lavorativa come addetta amministrativa e analista chimico. La signora trovandosi in stato di disoccupazione, risultava Pt_1
iscritta nelle liste dei lavoratori disabili ex L. 68/99 presso il Centro per l'Impiego di
Udine. Nel novembre 2015, l Direzione Controparte_1
Interregionale per il Veneto e per il Friuli Venezia Giulia - Distretto di Trieste,
richiedeva al Centro per l'Impiego di Udine l'indicazione di due nominativi da inquadrare nel profilo professionale di operatore doganale. Il Centro per l'Impiego
segnalava, tra gli altri, il nominativo della signora la quale veniva Pt_1
conseguentemente convocata dall'Agenzia per sostenere una prova selettiva fissata per il 12 gennaio 2016. Tuttavia, con comunicazione del 7 gennaio 2016, l
[...]
revocava la convocazione, motivando tale decisione con il fatto che CP_1
l in qualità di Agenzia Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, CP_1
svolgeva funzioni di autorità pubblica e salvaguardia di interessi nazionali quale organo di polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 55 e 57 c.p.p., con la conseguenza che i relativi rapporti di lavoro sarebbero stati riservati ai soli cittadini italiani.
Ritenendo tale esclusione discriminatoria, la signora adiva il Tribunale di Pt_1
Udine con ricorso ex art. 28 D.lgs 150/2011, chiedendo l'accertamento del carattere discriminatorio dell'esclusione, la reiterazione della selezione e il risarcimento del danno. Il Tribunale, con pronuncia del 30 giugno 2016, accoglieva parzialmente le domande, accertando la natura discriminatoria dell'esclusione e ordinando l'ammissione della ricorrente alla selezione, ma respingendo la domanda risarcitoria.
Pag.3 Avverso tale pronuncia proponeva appello l avanti la Corte di Controparte_1
Appello di Trieste, che con sentenza n. 347/2016, dichiarava l'inammissibilità
dell'appello stesso per tardività, ritenendo che, pur essendo stato il ricorso notificato nei termini, la successiva iscrizione a ruolo fosse avvenuta tardivamente.
L' proponeva quindi ricorso per Cassazione e la Suprema Corte, con sentenza CP_1
n. 30843 del 6 novembre 2023, cassata la sentenza impugnata, ritenendo tempestivo l'appello, rinviava la causa alla Corte d'Appello di Trieste in diversa composizione.
Nel frattempo, va evidenziato come l abbia dato Controparte_1
esecuzione alla sentenza di primo grado, ammettendo la ricorrente alle prove selettive. La signora tuttavia, non ha superato la selezione, determinando Pt_1
questa circostanza la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di ammissione alle prove.
In questa fase quindi, la ricorrente ha riassunto la causa avanti questa Corte,
chiedendo la conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui accerta il carattere discriminatorio dell'esclusione - mantenendo, essa scrive, un interesse a tale accertamento, sia per eventuali future partecipazioni a procedure selettive, sia per la conferma della condanna alle spese di primo grado - nonché l'adozione di provvedimenti volti a prevenire il ripetersi di analoghe condotte discriminatorie. La
ricorrente ha inoltre chiesto la compensazione delle spese del giudizio di Cassazione
e la condanna dell alle spese del presente giudizio di rinvio. CP_1
Si è costituita in appello l sollevando Controparte_1
in via preliminare l'eccezione di estinzione del processo per tardività della riassunzione. In particolare, l sostiene che, non potendo la causa essere CP_1
ricondotta al rito del lavoro - come espressamente stabilito dalla Corte di Cassazione
nella sentenza di rinvio - si applicherebbe il termine ordinario di tre mesi previsto dall'art. 392 c.p.c. per la riassunzione mediante citazione. Conseguentemente, la notifica dell'atto di riassunzione, avvenuta solo il 22 febbraio 2024, sarebbe tardiva.
Nel merito, l' ha integralmente riproposto i motivi dell'originario atto di CP_1
appello, ribadendo innanzitutto l'erronea applicazione, da parte del Tribunale, dell'art.
Pag.4 45 TFUE e l'illegittima disapplicazione della normativa italiana. Secondo
l'amministrazione appellante, il giudice di prime cure avrebbe compiuto un'analisi incompleta e astratta della figura dell'operatore doganale, non considerando il contesto complessivo in cui tale profilo si inserisce. L' infatti, Controparte_1
in quanto articolazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, svolge funzioni di interesse nazionale e di polizia tributaria, con la conseguenza che anche l'operatore doganale, pur non esercitando direttamente poteri coercitivi, parteciperebbe comunque indirettamente all'esercizio di pubblici poteri attraverso l'accesso a informazioni riservate, la preparazione di atti per l'esercizio dei poteri di imperio e l'attività di supporto alle funzioni di polizia tributaria.
Inoltre l ha censurato l'omessa considerazione, da parte del Tribunale, delle CP_1
conseguenze paradossali che deriverebbero dalla declaratoria di discriminazione. In
particolare, ammettere la ricorrente comporterebbe tre ulteriori discriminazioni:
l'impossibilità per la lavoratrice di svolgere tutte le mansioni del profilo, essendole precluse quelle che implicano l'esercizio di pubblici poteri;
la preclusione delle progressioni di carriera verso profili superiori, per i quali il requisito della cittadinanza è pacificamente necessario;
la lesione dell'efficienza organizzativa dell'amministrazione, che si troverebbe a dover gestire un dipendente con mansioni limitate.
Così sinteticamente ricostruiti i termini della vicenda, si evidenzia fin da subito come, sin dalla prima udienza del 23.05.2024 nessuno è comparso e la Corte, dopo aver rinviato la causa ex artt. 181, 309 e 348 cpc all'udienza del 24.10.2024,
preso atto che, anche a tale ultima udienza, nessuno era comparso, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Si impone qui la declaratoria di estinzione del processo per inattività delle parti a mente dell'art. 307 c.p.c. visto che le stesse non sono comparse alle due udienze del
23.05.2024 e del 24.10.2024 di cui, erano state notiziate come per rito ed a norma degli artt. 181 e 309 c.p.c. La presente pronuncia poi, attesa la sua natura collegiale,
va operata con sentenza a mente dell'art. 308, II comma, c.p.c.
Pag.5 Non si provvede in merito alle spese, vista la natura della decisione in oggetto ed in assenza di richiesta veruna delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trieste, Collegio Lavoro, definitivamente pronunciando, così
decide: dichiara l'estinzione del processo per inattività delle parti;
nulla sulle spese.
Trieste, 24.10.2024.
Il Giudice ausiliario estensore
Il Presidente
(avv. Andrea Doardo) (dott.ssa Marina Caparelli)
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