Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/04/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 278/2022 R.G., vertente TRA dott. , C.F. , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1 27/04/1952, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Ferraro, del Foro di Palmi, C.F.
pec fax 0966.643235, C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Giuseppe Renato Milasi, in Reggio Calabria, alla via Corso Garibaldi, n. 468, scala b (“Galleria Zaffino”). appellante CONTRO
, CF. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Legale Rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Lombardo, CF
pec C.F._3 Email_2
, fax n. 0964/399526), elettivamente domiciliata presso Email_3 Contr l'Ufficio Affari Legali della medesima sito in Reggio Calabria Via S. Anna II Tronco Palazzo Tibi appellato CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Al fine di individuare correttamente i presupposti in fatto e diritto oggetto di giudizio, appare utile premettere la ricostruzione delle vicende che hanno connotato la fattispecie dedotta in giudizio. Il dott. era stato dipendente dell' Parte_1 Parte_2
in qualità di “Direttore Veterinario/Struttura Complessa” (SVET A).
[...]
Con Determina Dirigenziale nr. 634 dell'11/10/2018 a firma del Direttore dell'Ufficio G.R.U., preso atto del verbale di visita medica collegiale n. 73 del 16.06.2018, in esito alla quale era stato giudicato “permanentemente ed assolutamente inabile a qualsiasi proficuo lavoro” era stato dispensato dal servizio, ai sensi della Circolare INPDAP 892 dell'11.05.1998, con decorrenza 01.11.2018, primo giorno del mese successivo dalla data di ricezione del verbale di visita medico legale. Con la stessa determina n. 634, il Direttore dell'Ufficio G.R.U. - ai sensi e per gli effetti dell'artt. 2118 c.c., dell'art. 24, comma 3, CCNL Dirigenza Medica 1994/97 (secondo cui nel caso in cui il dirigente, a seguito dell'accertamento di cui al comma 21, fosse stato dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'ente poteva procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dirigente l'indennità sostitutiva del preavviso)
e dell'art. 39 comma 1 CCNL Dirigenza Medica 1994/97 (secondo cui al dipendente collocato a riposo per recesso, doveva essere corrisposta un'indennità sostitutiva di preavviso fino ad un massimo di 12 mensilità in base all'anzianità di servizio maturata) - disponeva “di provvedere con successivo e distinto atto amministrativo alla corresponsione dell'indennità sostitutiva di preavviso spettante”. Con determinazione n. 478 del 08.05.2019, il Direttore dell' – CP_3 riscontrando la diffida del 03.04.2019 prot. n. 22848, con cui era stato chiesto il pagamento di quanto dovuto a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso - riconosceva al dott. la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di 12 Parte_1 mensilità, trattandosi di direttore veterinario con oltre venti anni di servizio e, vista la tabella contabile allegata a firma del responsabile del procedimento, la complessiva somma di € 112.769,54. Dichiarava la seguente imputazione delle somme da corrispondere: € 112.769,54 per indennità di preavviso sul conto economico 50.01.28 del BPE 2019; € 30.898,85 per oneri C/Ente sul conto economico 50.06.10 del BPE 2019; € 9.585,41 per Irap sul conto economico 67.02.2020. Con Atto Dirigenziale n. 971 del 02.08.2019 il Direttore Ufficio G.R.U. ad interim: 1) verificato che con atto dirigenziale 275 del 09.07.2018 si era preso atto dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del dipendente;
2) con atto dirigenziale n. 777 del 28.06.2018 era stata disposta la sospensione cautelare dal servizio ai sensi del CCNL 2005, con corresponsione di un'indennità pari al 50% della retribuzione;
3) rilevato che l'INPS con proprio messaggio n. 2161 del 29.05.2018, aveva emanato istruzioni per le ipotesi di sospensione cautelare per procedimento giudiziario in corso;
4) che i periodi di sospensione cautelare dal servizio non erano utili ai fini del diritto e della misura e della pensione e che per definire la valutabilità dei periodi ai fini della pensione e del trattamento di fine servizio era necessario attendere la cancellazione del procedimento, disponeva di revocare in via di autotutela la determina dirigenziale n. 478 del 08.05.2019.
2. Con il ricorso per decreto ingiuntivo il dott. premesso che il credito Parte_1 riguardante l'indennità sostitutiva del mancato preavviso pari a 12 mensilità risultava certo, liquido ed esigibile e si fondava su un atto pubblico, Determina Dirigenziale n. 634 dell'11.10.2018, proveniente da un pubblico ufficiale autorizzato, oltre che riconosciuto documentalmente dal debitore/datore di lavoro con Determina n. 478 del 08.05.2019, chiedeva che venisse ingiunto all' Reggio Calabria, il Parte_2 pagamento della somma di € 153.253,80, riguardante l'indennità sostitutiva lorda del mancato preavviso, contabilizzata in 12 mensilità, in considerazione della maturazione di un'anzianità di servizio superiore a 10 anni, da corrispondersi dalla data di cessazione dal servizio 01.11.2018, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
nonché spese della procedura monitoria. Il Tribunale di Palmi con decreto n. 222/2019 del 04.10.2019, ritenuto che dalla documentazione allegata il credito appariva certo, liquido ed esigibile e fondato su prova scritta limitatamente alla somma di € 112.769,54, ingiungeva all'
[...]
di pagare in favore di la complessiva Controparte_1 Parte_1 somma di € 112.769,54, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, ed oltre alle spese e competenze, liquidate complessivamente in € 1.500,00, oltre accessori come per legge
Contr 3. Il decreto ingiuntivo veniva opposto dall' che negava i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, in quanto l'atto presupposto con il quale era stato riconosciuto e quantificato il beneficio era stato revocato in autotutela e ciò faceva venire meno la condizione di certezza, liquidità ed esigibilità del credito. 3
Nel merito, esponeva che con circolare messaggio Inps n. 2161 del 29.05.2018 erano stati forniti ulteriori chiarimenti e indicazioni. Al punto 3 “valutabilità dei periodi di sospensione cautelare ai fini dei trattamenti pensionistici e ai fini delle prestazioni di fine servizio”, si leggeva: “I periodi di sospensione cautelare per procedimento giudiziario in corso non possono essere considerati utili ai fini pensionistici, ancorché sussista l'obbligo di versare i relativi contributi, al pari degli altri periodi di sospensione facoltativa obbligatoria. Nel caso che ci occupa, atteso che il dirigente godeva solo di un versamento contributivo a titolo di assegno alimentare, i periodi di sospensione cautelare non sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione”. Chiedeva la revoca del D.I. opposto. Costituitosi, il creditore opposto affermava il proprio diritto, in quanto collocato a riposo
“per sopraggiunta inabilità permanente” e, quando il lavoratore veniva collocato immediatamente in quiescenza con tale motivazione, spettava, per legge, l'indennità sostitutiva di mancato preavviso, calcolata ai sensi dell'art. 39 del CCNL 94/97 - Dirigenza Medica, in dodici mensilità, trattandosi di dirigente veterinario con oltre vent'anni di servizio, in totale anni 38, mesi 11 e giorni 8. Contr Illegittimamente, l con atto dirigenziale n. 971 del 02.08.2019, aveva revocato la determina n. 478 sulla base di un'infondata interpretazione di un “Messaggio” INPS n. 2161 del 29.05.2018. Tale messaggio non trovava collocazione nella gerarchia delle fonti, non vincolava né l'azione amministrativa, né il giudice, e, comunque lo stesso specificava “che i periodi di sospensione cautelare non sono utili ai fini del diritto e del calcolo della pensione”, ma alcunché apportava ai fini del calcolo dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso. Il dott. aveva subìto, la sospensione cautelare dal servizio, ai sensi e per Parte_1 gli effetti del CCNL del 2005 – area Dirigenza Medica e Veterinaria, in data 28.06.2018 con atto dirigenziale n. 777, per essergli stata applicata il 21.06.2018 una misura cautelare, subito dopo annullata dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Riesame, con provvedimento del 18.07.2018, e una misura interdittiva del 02.07.2018, poi revocata dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Riesame, in data 29.11.2018. Pertanto, l'atto dirigenziale n. 971 del 2 agosto 2019 che revocava la precedente determina n. 478 dell'8 maggio 2019, in autotutela, non era stato emesso in virtù della mancanza dei presupposti legittimanti il riconoscimento ed il calcolo dell'indennità di mancato preavviso, ma per una “opportunità”, basata su un'infondata e fuorviante interpretazione di un “Messaggio” INPS del 29.05.2018 n. 2161. Sussisteva la prova del credito vantato, che nasceva dalla Determina Dirigenziale nr. 634 dell'11/10/2018 e con la delibera n. 478 dell'8 maggio 2019, recependo la tabella contabile concernente la determinazioni del compenso sostitutivo, l'indennità era stata riconosciuta e quantificata. Richiamava che il decreto ingiuntivo era stato emesso per la sola somma di € 112.769,54 definita “al netto” delle ritenute fiscali e previdenziali riassunte negli oneri sociali Contr
23,80 inadel tfr/tfs 3,60 + IRAP 8,50, così come riconosciuti e riportati dall' C.F._4 nelle tabella contabile recepita nella determinazione n. 478, somme non versate dal datore di lavoro e da quantificarsi in € 30.898,85 per oneri sociali C/Ente ed € 9.585,41 per Irap, e così per altri complessivi € 40.484,26, non riconosciuti con il D.I. Affermava che in difetto di prova o comunicazione del versamento delle ritenute fiscali e previdenziali da parte del datore di lavoro, correttamente la richiesta era stata formulata Contr al lordo e l non aveva contestato alcunché sul punto e nulla aveva prodotto in merito all'assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali da parte del datore di lavoro. Chiedeva, pertanto, il riconoscimento anche della restante ed ulteriore somma di € 40.484,26 che doveva da questi essere versata all'Erario in sostituzione del datore di Lavoro, risultato inadempiente. 4
4. Con sentenza n. 1679/2021, pubblicata il 30.11.2021, il Tribunale di Palmi accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 222/2019, compensando le spese di lite. Affermava che la revoca in autotutela della determina n. 478 dell'08.05.2019, mediante l'adozione del successivo atto dirigenziale n.97 del 02.08.2019, aveva fatto venire meno la condizione di certezza, liquidità ed esigibilità del credito. Con la pronuncia a sezioni unite n.20455 del 2018 la Suprema Corte aveva chiarito che il potere di disapplicazione degli atti amministrativi poteva essere esercitato anche nelle controversie in cui fosse parte la pubblica amministrazione, a condizione che: a) il provvedimento amministrativo non costituisse l'oggetto della controversia, ma si configurasse quale mero antecedente logico, sicché la questione della sua legittimità si prospettava come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale;
b) il provvedimento fosse affetto da vizi di legittimità, come tali lesivi di diritti. Nella fattispecie il provvedimento revoca adottato in esercizio del potere di autotutela costituiva l'oggetto centrale della controversia, dalla cui validità ed efficacia, sotto il profilo di legittimità e di merito, discendeva l'obbligo dell'ente di riconoscere o meno alla associazione opposta il finanziamento oggetto di bando. Rimaneva precluso al giudice ordinario il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo asseritamente viziato, dovendo la parte interessata che si fosse ritenuta lesa dalla deliberazione di revoca agire davanti al giudice amministrativo. Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto doveva essere revocato, atteso che solo l'eventuale annullamento, in sede giurisdizionale amministrativa, dell'atto dirigenziale di revoca, poteva determinare il legittimo riconoscimento della pretesa creditoria avanzata dal dirigente opposto. Avuto riguardo alle ragioni della decisione e tenuto conto della particolare complessità delle controverse questioni trattate, ricorrevano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
5. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal dott. Parte_1 Chiedeva, preliminarmente, che la Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, accertasse e dichiarasse che oggetto della controversia era il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva di mancato preavviso, così come prevista dagli artt. 2118, 2119 e 2121 c.c. e artt. 24, comma 3, e 39, comma 1, del CCNL 1994/97, comparto sanità della dirigenza medica e veterinaria;
accertasse e dichiarasse che l'atto dirigenziale n. 971 del 2 agosto 2019 di revoca della determina n. 478 dell'8 maggio 2019 era illegittimo e, trattandosi di atto di gestione del rapporto rilevante ai fini della decisione, in esercizio del potere di cui all' art. 63, comma 1. D. Lgs 165/2001, lo disapplicasse;
accertasse e dichiarasse che il dott. aveva diritto alla Parte_1 corresponsione dell'indennità sostitutiva di mancato preavviso, essendo stato collocato immediatamente in quiescenza, con decorrenza 01.11.2018, in quanto “permanentemente ed assolutamente inabile a qualsiasi proficuo lavoro”, giusta determinazione n. 634 dell'11/10/2018, a firma del Direttore dell' di presa d'atto del verbale di visita CP_3 medica collegiale e riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva di preavviso spettante, nella misura di 12 mensilità in base all'anzianità di servizio maturata, giusta determinazione n. 478 dell'8 maggio 2019, sempre a firma del Direttore dell' CP_3 calcolata e liquidata alla luce della tabella contabile allegata alla determinazione n.
[...]
478 dell'8 maggio 2019, a firma del responsabile del procedimento, nel modo seguente: € 112.769,54 per indennità del mancato preavviso;
€ 30.898,85 per oneri C/Ente; € 9.585,41 per Irap;
per un totale lordo di € 153.253,80. 5
Per l'effetto, condannare l al pagamento della complessiva Controparte_4 somma di € 153.253,80, comprensiva degli oneri sociali nella misura indicata nella tabella allegata alla determinazione n. 478 dell'8 maggio 2019 (cpdl/cps 23,80 inadeltfr/tfs 3,60 + IRAP 8,50), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre le spese già riconosciute con il Decreto Ingiuntivo n. 222/2019. Così individuato il devolutum, segnalava, taluni errori contenuti in sentenza: 1) il decreto ingiuntivo n. 222/2019 opposto non aveva ingiunto il pagamento “della complessiva somma di € 153.253,80 al lordo degli oneri sociali oltre accessori e spese del procedimento” come affermato in sentenza, bensì al pagamento della “complessiva somma di euro 112.769,54, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, ed oltre alle spese e competenze del presente procedimento”, con espressa esclusione della somma di € 40.484,26 richiesta a titolo di ONERI SOCIALI, non versati all'Erario da parte del datore di lavoro;
2) la sentenza faceva riferimento ad un obbligo dell'ente di riconoscere o meno “alla associazione opposta il finanziamento oggetto di bando”, ma nella vicenda che in esame non vi era coinvolgimento di alcuna associazione, né si discuteva di finanziamento oggetto di bando. Ancora, in modo inconferente era stata richiamata la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, a sezioni unite, non calzante al caso di specie ed errando nell'indicazione del numero che non era il n. 20445 bensì, molto probabilmente, il 13193 riferito all'anno 2018. Nel merito, affermava che nel lavoro pubblico privatizzato gli atti di gestione del rapporto di lavoro erano adottati con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato e dovevano essere valutati secondo gli stessi parametri, sicché quando la P.A., “a seguito di riesame delle circostanze, modifichi o ritiri l'atto di riconoscimento di un trattamento economico, ritenendolo non dovuto, non esercita il potere amministrativo di autotutela, ma pone in essere un atto di organizzazione e gestione del rapporto di lavoro tipico del diritto privato, rispetto al quale il dipendente può agire per denunciarne l'illegittimità, restando l'amministrazione, nel relativo giudizio, soggetta ai soli principi di imparzialità e buon andamento, nell'ambito di una scelta soggetta a valutazioni che potrebbero essere effettuate da un committente privato” (Cass. civile sez. lav., 26/02/2016, n.3826; cfr. anche Cass. civile, sez. lav., 23/10/2017, n. 25018). Mentre, doveva escludersi “che la P.A. possa intervenire con atti autoritativi nelle materie demandate alla contrattazione collettiva” (Cass. S.U. 14.10.2009 n. 21744). Al di fuori dei casi in cui era eccezionalmente riconosciuto al datore di lavoro pubblico il potere di incidere unilateralmente sul vincolo contrattuale (potere disciplinare o di legittimo esercizio dello ius variandi), non era configurabile un potere di autotutela della pubblica amministrazione. Aveva errato il Tribunale nel ritenere precluso al giudice ordinario il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo, omettendo di pronunciarsi sulla fondatezza o meno del diritto di credito azionato. Oggetto della controversia non era il provvedimento di revoca, ma il riconoscimento o, meglio, la mancata corresponsione, visto che il riconoscimento, siccome contenuto della determina n. 634 dell'11/10/2018 non “revocata”, non era mai stato negato, del pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, così come prevista dagli artt. 2118, 2119 e 2121 c.c. e artt. 24, comma 3, e 39, comma 1, del CCNL 94/97, comparto sanità, dirigenza medica e veterinaria. Il diritto azionato in fase monitoria ed oggetto della controversia era il riconoscimento del diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, previsto dalla legge e dai contratti collettivi del pubblico e, oltretutto, l'atto di revoca non era fondato su un'ipotetica mancanza dei presupposti legittimanti il riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso, né su una 6
qualsivoglia illegittimità della determina n. 478/2019, quanto piuttosto su una pretestuosa e fuorviante interpretazione di un “Messaggio” dell'INPS, il n. 2161 del 29.05.2018, che si limitava a specificare “che i periodi di sospensione cautelare non sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione e che per definire la valutabilità dei periodi ai fini della pensione e del trattamento di fine servizio è necessario attendere la cancellazione del procedimento”. Il diritto all'indennità sostitutiva del mancato preavviso rientrava tra le spettanze di fine rapporto ed esulava dal diritto e dal calcolo della pensione e del trattamento di fine servizio TFS e TFR. Né rilievo alcuno, ai fini del riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso e della determinazione del suo ammontare, avevano i periodi di sospensione cautelare dal servizio del dott. (coincidenti, nella specie, con gli ultimi 5 mesi di attività Parte_1 lavorativa), poiché il diritto all'indennità derivava dal collocamento a riposo dell'appellante in quanto giudicato “permanentemente ed assolutamente inabile a qualsiasi proficuo lavoro”, senza preavviso ed ai fini del calcolo occorreva fare riferimento ai primi vent'anni di attività lavorativa e non ai cinque mesi precedenti il collocamento in quiescenza. Il dott. aveva effettivamente subìto la sospensione cautelare dal servizio, Parte_1 ai sensi e per gli effetti del CCNL del 2005 – area Dirigenza Medica e Veterinaria, in data
28.06.2018 con atto dirigenziale n. 777, a causa dell'applicazione in data 21.06.2018 di una misura cautelare, subito dopo annullata dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Riesame, con provvedimento del 18.07.2018 e di una misura interdittiva del 02.07.2018, revocata, invece, dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Riesame, con provvedimento del
29.11.2018. Il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso nulla aveva a che fare con il periodo di sospensione cautelare dal servizio (id est dal 28.06.2018 al 30.10.2018), rilevando esclusivamente i vent'anni di anzianità abbondantemente maturati al momento della sospensione cautelare. Il credito azionato dal dott. per come maturato in virtù del recesso per Parte_1 giusta causa, era, quindi, certo, liquido ed esigibile. Il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere che il provvedimento amministrativo n. 971 del 2 agosto 2019 altro non era che un atto di gestione del rapporto, adottato in palese violazione di norme imperative di legge e della contrattazione collettiva, e avrebbe dovuto Contr dichiararlo illegittimo e disapplicarlo, condannando l a pagare al dott. Parte_1 l'indennità sostitutiva del preavviso, “al lordo” delle spettanze, secondo il calcolo contenuto nella tabella contabile allegata alla determinazione n. 478 dell'8 maggio 2019, a firma del responsabile del procedimento (All. 5 al fascicolo di primo grado), e mai contestata da controparte. A tal proposito, richiamava che il Tribunale, pur richiesto, non aveva accolto la domanda di condanna al pagamento di ulteriori € 40.484,26 di cui € 30.898,85 per oneri sociali C/Ente ed € 9.585,41 per Irap, ritenute fiscali e previdenziali riassunti negli ONERI SOCIALI (cpdl/cps 23,80 inadeltfr/tfs 3,60 + IRAP 8,50), così come già calcolati dalla stessa Contr
ritenendo necessario “un approfondimento nel contraddittorio delle parti, attesa il contrasto interpretativo della normativa di riferimento”. Contr Orbene, rilevato che l nel corso del giudizio non aveva in alcun modo contestato la pretesa né aveva provato l'assolvimento da parte suo degli oneri fiscali e previdenziali, insisteva anche per la condanna al pagamento dell'ulteriore somma di € 40.484,26 a titolo Contr di oneri sociali, per come calcolati dall' nella tabella contabile a firma del responsabile del procedimento (Allegata alla Determinazione n. 478 dell'8 maggio 2019, all. 5 al fascicolo di primo grado), che dovranno comunque essere versati dall'appellante all'Erario in sostituzione del datore di Lavoro, risultato a tutt'oggi inadempiente. Chiedeva che la regolamentazione delle spese, all'esito complessivo della lite, seguisse la totale soccombenza dell'appellata, che doveva essere condannata al 7
pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, in aggiunta alle spese del giudizio monitorio, già liquidate nel D.I. n. 220/2019.
Contr Costituitasi, l affermava che erroneamente l'appellante aveva affermato che l'azienda non avesse mai contestato l'an debeatur. Tale circostanza era confutata dalla produzione documentale allegata nel fascicolo di costituzione. Rispetto al preavviso era indubbio che, in caso di cessazione del rapporto con dispensa dal servizio, la norma collettiva (art. 24, comma 3, CCNL area dirigenza medica e veterinaria del 05.12.1996 per come disciplinata dal contratto successivo 2016-2018) ne prevedesse l'erogazione. La natura obbligatoria non impediva tuttavia di considerare eventuali vicende sopravvenute, la cui portata fosse tale da interferire, per altra via, rispetto ai diritti conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro. In tale ottica si inseriva l'evento rappresentato dall'atto dirigenziale n. 971 del 02.08.2019, a mezzo del quale si era proceduto alla revoca in autotutela della determina n.478. Con il predetto atto, nella premessa, l , nel motivare la scelta di procedere alla CP_1 revoca dell'atto in autotutela, faceva esplicito richiamo all'atto dirigenziale n.777 del 28.06.2018 con il quale veniva applicata al Dr. la sospensione cautelare dal Parte_1 servizio disposta dall'autorità Giudiziaria, ai sensi del CCNL del 2005 – Area Dirigenza Medica e Veterinaria, e riconosciuta la corresponsione di una indennità (pari al 50% della retribuzione). Dalla lettura della determina e degli istituti contrattuali richiamati si ricavava che durante la sospensione il rapporto di lavoro era “congelato” e le obbligazioni erano sospese. Proprio in ragione di ciò, per come chiarito dall'Inps, la sospensione comportava pure il venir meno degli obblighi assicurativi e contributivi utili ai fini pensionistici nei confronti del dipendente che, pertanto, trovava un vuoto contributivo sull'estratto conto previdenziale per il periodo temporale incriminato. Quanto affermato dall'appellante era privo di pregio, atteso che in assenza di retribuzione, a causa della sospensione e del mancato versamento degli obblighi contributivi utili ai fini pensionistici, nulla era dovuto di quanto richiesto ed imputato al servizio effettivo. Contr L' aveva spiegato le proprie difese contestando il diritto del dipendente a richiede l'indennità a ciò ostando lo stato di sospensione e la mancata controprestazione. In atti si riveniva solo un versamento contributivo a titolo di assegno alimentare per i periodi di sospensione cautelare;
periodi non utili per la computabilità ai fini del servizio effettivo e per la determinazione della indennità nella misura richiesta. Il comma 4 dell'art. 104 del CCNL dell'Area Sanità 2016/2018 disponeva: “la parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso, nel caso di specie pari alle ultime dodici mensilità ”per chiarire che ciò che rilevava ai fini della determinazione del quantum era l'anzianità di servizio, ma le mensilità di riferimento erano le ultime erogate nella misura indicate. L'atto di annullamento in autotutela era pienamente legittimo e produttivo di effetti. Nel caso in esame, seppur il rapporto originario dovesse ritenersi regolato da norme privatistiche, la vicenda della sospensione dal servizio, funzionale al rispetto dei principi pubblicistici, fosse tale da interferire sul rapporto contrattuale – in atto sospeso- e più specificamente sui diritti conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro. E poiché l'autotutela amministrativa era, in senso lato, il potere della PA di tutelare da sé i propri interessi e la propria sfera d'azione, sussisteva un'autotutela doverosa, in sede d'esercizio del potere di controllo dei propri atti, investendo una rapporto di servizio allo stato sospeso. 8
L'odierno appellante aveva richiesto l'esecuzione di un atto annullato ed il riconoscimento di un diritto in palese contrasto con il provvedimento di autotutela efficace e con quanto disciplinato in sede di esecuzione da parte di altri enti concorrenti nella gestione del rapporto previdenziale.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 6. Avuto riguardo alle censure con cui l'appellante ha avversato la sentenza emessa dal Tribunale, appare utile richiamare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti posti a fondamento dell'ingiunzione ex art. 633 c.p.c., ma è un giudizio a cognizione piena, caratterizzato dal carattere eventuale e differito del contraddittorio, il quale si instaura soltanto nella fase dell'opposizione, ma che deve essere rapportato al momento iniziale dell'intero procedimento costituito dalla presentazione del ricorso, sicché il potere cognitivo del giudice dell'opposizione non si limita ad un mero controllo circa la ricorrenza o meno dei presupposti richiesti dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, e in particolare della prova a ciò sufficiente, ma si estende al pieno accertamento delle condizioni dell'azione dedotta in giudizio, e specificamente dell'esistenza o meno della prova del credito fornita dal creditore nel corso di entrambe le fasi dell'iter processuale, indipendentemente dalla valutazione sommaria già compiuta nel decreto ingiuntivo, senza il contraddittorio dell'altra parte;
a tal fine non è necessario che la parte richiedente l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo invece sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto (cfr. Cass., 28/05/2019, n. 14486).
“La "plena cognitio" che caratterizza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove volte a integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad un autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestarla”. (Cass. civ. sez. III, 17/12/2024, n. 32959). Ciò posto, deve rilevarsi, come sollecitato dall'appellante, che il giudice a quo ha limitato la propria cognizione alla declaratoria di insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, non procedendo all'accertamento della pretesa del creditore. È fondata, dunque, l'affermazione rassegnata nell'atto di impugnazione, con cui è stato chiesto accertare e dichiarare che oggetto della controversia era il riconoscimento in capo all'appellante del diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva di mancato preavviso, come prevista dagli artt. 2118, 2119 e 2121 c.c. e artt. 24, comma 3, e 39, comma 1, del CCNL 1994/97, comparto sanità della dirigenza medica e veterinaria, e accertare il diritto alla relativa corresponsione, essendo stato il ricorrente collocato immediatamente in quiescenza, con decorrenza 01.11.2018, in quanto “permanentemente ed assolutamente inabile a qualsiasi proficuo lavoro”. È questo l'oggetto della domanda già proposta con il ricorso in monitorio, non esaminata dal Tribunale, disamina cui dovrà procedere questa Corte
7. Parimenti fondata è la domanda con cui l'appellante ha chiesto accertare e dichiarare che l'atto dirigenziale n. 971 del 2 agosto 2019 di revoca della determina n. 478 dell'8 maggio 2019 era illegittimo e, trattandosi di atto di gestione del rapporto rilevante ai 9
fini della decisione, in esercizio del potere di cui all'art. 63, comma 1. D. Lgs 165/2001, lo disapplicasse. La Suprema Corte, SS.UU. n. 7032/2021, ha affermato che la giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo deve essere in concreto identificata, non già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, ma alla stregua del c.d. "petitum" sostanziale, con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo “e ciò anche quando vengano in considerazione atti amministrativi presupposti illegittimi incidenti sulle situazioni soggettive oggetto della controversia (Sez. U. n. 32625 del 17/12/2018 "In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il "petitum" sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio - nella specie, il ricorrente aveva impugnato la revoca di un incarico dirigenziale lamentando l'illegittima soppressione del dipartimento cui era preposto)". Nella motivazione della sentenza, la Suprema Corte ha richiamato che “Il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 1, precisa che <<sono devolute al giudice ordinario in funzione di del lavoro tutte le controversie relative ai rapporti alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni cui all comma ad eccezione quelle incluse concernenti l il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali responsabilit dirigenziale nonch indennit fine rapporto comunque denominate corrisposte ancorch vengano questione atti amministrativi presupposti. quando questi ultimi siano rilevanti fini della decisione li disapplica se illegittimi. davanti amministrativo dell rilevante nella controversia non causa sospensione processo>>. Ha proseguito osservando: “Proprio alla luce del criterio del petitum sostanziale, può quindi affermarsi che nella vicenda non viene in gioco la sussistenza di un potere autoritativo in deroga alla generale previsione del Testo Unico n. 165 del 2001, art. 5, secondo cui la gestione del rapporto avviene con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, quanto piuttosto una posizione di diritto soggettivo perfetto, la cui fonte consiste in un atto di gestione del rapporto di lavoro dirigenziale, venendo soltanto incidentalmente in rilievo la conformità a legge degli atti amministrativi presupposti (cfr. sul punto, Cass. S.U. n. 15276/2017, secondo cui, in tema di pubblico impiego privatizzato, la domanda diretta al riconoscimento del diritto alle differenze retributive corrispondenti all'incarico dirigenziale di fascia stipendiale superiore previsto nel contratto individuale ha ad oggetto una posizione di diritto soggettivo perfetto, di fonte negoziale, sicché appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, cui è attribuito il potere di disapplicare gli eventuali atti amministrativi presupposti illegittimi;
Cass. S.U. n. 15427/2014, per cui la domanda diretta al riconoscimento del diritto alle differenze retributive, spettanti per il dedotto espletamento di mansioni proprie di una posizione dirigenziale superiore a quella attribuita, ha ad oggetto una posizione di diritto soggettivo perfetto, la cui fonte consiste in un atto di gestione del rapporto di lavoro dirigenziale, sicché appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, cui è attribuito il potere di disapplicare gli eventuali atti amministrativi presupposti illegittimi)”. Correttamente, dunque, l'appellante ha invocato il potere di disapplicazione all'art. 63 D. LG. n. 165/2001, sul cui esercizio nell'ambito del rapporto di lavoro è uniforme anche la giurisprudenza del G.A., che ha evidenziato che in materia di pubblico impiego privatizzato, la giurisdizione è attribuita in via generale al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, a cui è devoluta la cognizione di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la 10
responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. (cfr. ex multis. TAR Roma, (Lazio) sez. V, 27/11/2023, n. 17673).
8. Va, ancora, osservato che poiché nel caso in esame viene in considerazione la domanda di corresponsione dell'indennità di mancato preavviso, diritto direttamente riconosciuto dalla legge e dalla contrattazione collettiva al dipendente dispensato dal servizio, non si rinviene discrezionalità esercitabile che potesse legittimare la revoca in via di autotutela. La debenza dell'indennità deriva direttamente dalla legge e dalla contrattazione collettiva, ricorrendone i presupposti, sì che il relativo riconoscimento non è frutto di valutazione discrezionale o mera opportunità, ma di atto il cui contenuto è normativamente imposto: trattasi, dunque, di atto dell'amministrazione a contenuto vincolato. Come previsto dall'art. 2118 c.c. e dall'art. 24, comma 3, CCNL 1994/97, comparto
, richiamato nella determina n. 634, la cui Controparte_5 Contr applicabilità non è stata contestata dall' nel caso in cui il dirigente, a seguito dell'accertamento di cui al comma 21, sia stato dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'ente può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dirigente l'indennità sostitutiva del preavviso. Nella medesima determina è stato richiamato l'art. 39 comma 1 CCNL Dirigenza Medica 1994/97, secondo cui al dipendente collocato a riposo per recesso doveva essere corrisposta un'indennità sostitutiva di preavviso fino ad un massimo di 12 mensilità in base all'anzianità di servizio maturata. Richiamate tali norme, la determina n. 634 aveva disposto di provvedere con successivo e distinto atto amministrativo alla corresponsione dell'indennità sostitutiva di preavviso spettante. Contr Tale delibera non è stata giammai revocata, né l ha contestato l'applicabilità dei relativi presupposti. Il diritto, dunque, era stato già riconosciuto sia nell'an debeatur che nel quantum, quest'ultimo seppur mediante rinvio alle previsioni dell'art. 39 CCNL, che prevede fino ad un massimo di 12 mensilità in base all'anzianità di servizio maturata. Con la determinazione n. 478 del 08.05.2019, quella revocata, era stata solo liquidata l'indennità sostitutiva del mancato preavviso nella misura di € 112.769,54, pari a 12 mensilità, trattandosi di direttore veterinario con oltre venti anni di servizio, sulla base della tabella contabile allegata a firma del responsabile del procedimento, la complessiva somma di. Va, solo per completezza di esposizione, richiamato che il Tribunale di Reggio Calabria Sezione Riesame, con ordinanza del 18.07.2018 aveva dichiarato la nullità dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP Tribunale di Reggio Calabria ed aveva ordinato l'immediata liberazione del dott. Parte_1 Con ordinanza del 20.12.2018, Tribunale di Reggio Calabria Sezione Riesame, aveva revocato la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio disposta per mesi 12.
9. Con l'Atto Dirigenziale n. 971 del 02.08.2019 il Direttore Ufficio G.R.U. ad interim: 1) verificato che con atto dirigenziale 275 del 09.07.2018 si era preso atto dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del dipendente;
2) con atto dirigenziale n. 777 del 28.06.2018 era stata disposta la sospensione cautelare dal servizio ai sensi del CCNL 2005, con corresponsione di un'indennità pari al 50% della retribuzione;
3) rilevato che l'INPS con proprio messaggio n. 2161 del 29.05.2018, aveva emanato istruzioni per le ipotesi di 11
sospensione cautelare per procedimento giudiziario in corso;
4) che i periodi di sospensione cautelare dal servizio non erano utili ai fini del diritto e della misura e della pensione e che per definire la valutabilità dei periodi ai fini della pensione e del trattamento di fine servizio era necessario attendere la cancellazione del procedimento, disponeva, alla luce del messaggio INPS n. 2161 del 29.05.2018, di revocare in via di autotutela la determina dirigenziale n. 478 del 08.05.2019. Orbene, il messaggio INSP, preliminarmente, riporta che, quando il lavoratore non è colpito da misure restrittive della libertà personale o la sospensione obbligatoria dal servizio non sia prevista da alcuna fonte normativa, il datore di lavoro ha solo la facoltà di sospendere il dipendente in relazione ai fatti contestati. In particolare, per i casi in cui pende un procedimento giudiziario, il datore di lavoro, se ritiene di non disporre di elementi sufficienti per irrogare la sanzione, dopo aver avviato il procedimento disciplinare può sospenderlo in attesa della definizione del procedimento penale e disporre in via cautelativa la sospensione del dipendente. Nella fattispecie era stata disposta la sospensione in via cautelativa del dipendente e il procedimento disciplinare è stato archiviato come da verbale del 28.03.2023, preso atto che il dipendente era stato assolto dai reati ascritti ai capi B e F perché il fatto non sussiste e al capo D per intervenuta prescrizione. Inoltre, la sospensione cautelare, nel messaggio INPS, è stata correlata ai fini dei trattamenti pensionistici e ai fini delle prestazioni di fine servizio (TFS/TFR), ma non ai fini dell'indennità di mancato preavviso, sì che il nesso di correlazione operato nell'atto dirigenziale, fra circolare-messaggio” dell'INPS, n. 2161 del 29.05.2018, autotutela e revoca della determina n. 478 dell'8 maggio 2019 non appare perspicuo. Infatti, il diritto all'indennità deriva dal collocamento senza preavviso a riposo del dipendente in quanto giudicato “permanentemente ed assolutamente inabile a qualsiasi proficuo lavoro”. Secondo l'insegnamento del giudice di legittimità l'indennità di mancato preavviso non rientra nella base di computo del Tfr poiché essa non è dipendente dal rapporto di lavoro, essendo invece riferibile ad un periodo non lavorato, una volta avvenuta la cessazione del detto rapporto. Superato infatti l'orientamento secondo cui al preavviso debba essere riconosciuta efficacia reale, ma meramente obbligatoria, se parte recedente sceglie di non avvalersi del preavviso, il rapporto cessa immediatamente, con il solo obbligo di corrispondere alla parte non recedente un'indennità parametrata alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo non lavorato.”Ne consegue che il periodo di mancato preavviso deve essere escluso dal computo delle mensilità aggiuntive, delle ferie e del Tfr in quanto essendo mancato l'effettivo servizio, il lavoratore ha diritto esclusivamente alla indennità sostitutiva del preavviso ma non anche al suo calcolo per quel che qui interessa nel Tfr posto che il preavviso di licenziamento non ha effetto reale” (cfr. Cass. n. 1581/2023). Per conseguenza, la determina n. 971 del 02.08.2019 va disapplicata e deve prendersi Contr atto che l con determina n. n. 634 dell'11/10/2018 aveva riconosciuto il diritto del dott. all'indennità di mancato preavviso e con determina 478 dell'8 maggio 2019 ne Parte_1 aveva liquidato l'importo nella misura di € 112.769,54. Incontestati, in questo giudizio, i presupposti per la spettanza del diritto, posto che Contr l ha solo invocato la revoca l'Atto Dirigenziale n. 971, il diritto alla corresponsione della Contr somma di € 112.769,54 deve essere riconosciuto e l va condannata al relativo pagamento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
10 Il dott. ha altresì dedotto che il Tribunale, pur richiesto nel ricorso per Parte_1 decreto ingiuntivo, non aveva accolto la domanda di condanna al pagamento di ulteriori € 40.484,26 di cui € 30.898,85 per oneri sociali C/Ente ed € 9.585,41 per Irap, ritenute fiscali 12
e previdenziali riassunti negli ONERI SOCIALI (cpdl/cps 23,80 inadeltfr/tfs 3,60 + IRAP Contr 8,50), così come già calcolati dalla stessa ritenendo necessario “un approfondimento nel contraddittorio delle parti, attesa il contrasto interpretativo della normativa di riferimento”. Nel costituirsi nel giudizio di opposizione, aveva riproposto la domanda, richiamando la pacifica giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione delle spettanze retributive (come pure all'assegnazione delle relative somme in sede di esecuzione forzata) non ha il potere d'interferire, restando le dette somme assoggettate a tassazione, secondo il criterio cd. di cassa e non di competenza, soltanto una volta che saranno dal lavoratore effettivamente percepite” (Cass. n. 21010/2013). Ed ancora, “L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo” ( Cass. n.18004/2015). Contr Orbene, rilevato che l nel corso del giudizio non aveva in alcun modo contestato la pretesa né aveva provato l'assolvimento da parte suo degli oneri fiscali e previdenziali, insisteva anche per la condanna al pagamento dell'ulteriore somma di € 40.484,26 a titolo Contr di oneri sociali, per come calcolati dall' nella tabella contabile a firma del responsabile del procedimento (Allegata alla Determinazione n. 478 dell'8 maggio 2019, all. 5 al fascicolo di primo grado), che dovevano comunque essere versati dall'appellante all'Erario in sostituzione del datore di Lavoro, risultato a tutt'oggi inadempiente, sì che chiedeva la Contr condanna dell' al relativo pagamento. Osserva la Corte che dagli atti di causa non emerge che il datore di lavoro abbia proceduto al tempestivo pagamento di quanto dovuto, sì che anche tale domanda deve trovare accoglimento, in applicazione dei principi di diritto affermati dal giudice di legittimità, secondo cui l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo, ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n.218; per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che lo stesso abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli (cfr. ex plurimis Cass. n. 19790 del 28/09/2011; Cass. civ. n.3525/2013). Il medesimo principio è stato affermato da Cass. 18044/2015: “Gli importi corrisposti a titolo di retribuzione variabile devono poi essere valutati tutti al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, in quanto l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, 13
mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo” e da Cass. civ. sez. lav., 15/07/2019, n.18897, che in motivazione, ha affermato che costituiva “giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte secondo cui, ai sensi della L. n. 218 del 1952, artt. 19 e 23 solo se il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore può legittimamente operare la ritenuta, non consentita, invece, in caso di pagamento non tempestivo, con la conseguenza che in detta ipotesi "il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante" (così in motivazione Cass. 25956/2017 che richiama Cass. 23426/2016, Cass. 18044/2015 e Cass. 19790/2011)”. Riconosciuto l'an debeatur, il quantum era stato già indicato dall'Amministrazione nella delibera n. 478 dell'8 maggio 2019: € 30.898,85 per oneri sociali C/Ente ed € 9.585,41 per Irap, ritenute fiscali e previdenziali riassunti negli oneri sociali (cpdl/cps 23,80 inadeltfr/tfs 3,60 + IRAP 8,50). Anche tali somme sono, dunque, dovute all'appellante. Pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, l
[...]
va condannata al pagamento in favore del dott. della Controparte_4 Parte_1 complessiva somma di € 153.253,80, oltre rivalutazione e interessi nella misura legale dal dovuto al soddisfo. All'esito integralmente vittorioso conseguito dall'appellante consegue che questi abbia Contr diritto a conseguire dall' integralmente soccombente, la rifusione delle spese del procedimento monitorio, già liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori come per legge;
delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 379,50 per esborsi e € 13.395,00 per onorari, oltre accessori come per legge, e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 569,25 per esborsi e, nei limiti di quanto richiesto nella nota specifica depositata, € 13.395,00 per onorari, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da dott. nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso Controparte_1 la sentenza n. 1679/2021 emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata in data 30.11.2021, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: 1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della complessiva somma di € 153.253,80, oltre rivalutazione e interessi nella
[...] misura legale dal dovuto al soddisfo. 2. Condanna l'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del procedimento monitorio, già liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori come per legge;
delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 379,50 per esborsi e € 13.395,00 per onorari, oltre accessori come per legge, e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 569,25 per esborsi e € 13.395,00 per onorari, oltre accessori come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 11 aprile 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti