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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/03/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.L 915/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. Giovanni CASELLA Presidente
Dott. Laura BERTOLI Consigliera
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 915/2024 rgl avverso la sentenza n. 767 del 2024 emessa dal
Tribunale di Milano (Chirieleison) deciso il 19 novembre 2024 e promosso da: alternativamente denominata (P. IVA Parte_1 Parte_2
) rappresentata e difesa dall'Avvocato prof. Marco Marazza (c.f. P.IVA_1
e dall'Avvocato prof. Domenico De Feo (c.f. C.F._1
), elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Armando Diaz n. C.F._2
6 presso lo studio dell'Avvocato Luca Failla - Appellante
Contro
( ), (c.f. CP_1 CodiceFiscale_3 CP_2
), ( , C.F._4 Controparte_3 CodiceFiscale_5 CP_4
(c.f. e ),
[...] C.F._6 Controparte_5 CodiceFiscale_7
tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Annalisa Ciaffi (c.f. ) e C.F._8
Giuseppe Sottile (c.f. , elettivamente domiciliati presso in Roma, C.F._9
Via Galilei n. 45 presso lo studio dell'Avvocato Annalisa Ciaffi - Appellati.
CONCLUSIONI pagina 1 di 17 Per la parte appellante come da ricorso in appello datato 12 agosto 2024, nel merito:"
Voglia codesta Ecc.ma Corte, previa fissazione dell'udienza di discussione, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare tutte le domande proposte dagli odierni appellati nel giudizio di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”;
Per la parte appellata come da memoria difensiva depositata in data 25 ottobre 2024:”
, , come CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
sopra rappresentati e difesi, chiedono il rigetto del ricorso in appello ex adverso proposto, con conferma della sentenza impugnata e con liquidazione delle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore degli scriventi difensori che se ne dichiarano antistatari”.
Fatto e svolgimento del Giudizio
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 767 del 2024, accogliendo il ricorso proposto da , , ha CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
dichiarato l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti della voce in busta paga “AP/Sovraminimo individuale” operati dalla Società resistente dal mese di
Febbraio 2018 e ha, quindi, condannato la società resistente alla ricostituzione in favore dei ricorrenti della predetta voce “AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018 e al pagamento, in favore dei ricorrenti, di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 nella misura indicata dai ricorrenti nelle premesse del ricorso, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Spese del grado secondo la soccombenza liquidate in complessivi euro 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
In motivazione il Tribunale di Milano ha ritenuto la documentazione versata in atti idonea a provare non solo l'assegnazione del superminimo ai ricorrenti ma anche il mancato assorbimento dello stesso per un ampio periodo temporale fino a quando, a seguito della conclusione dell'Accordo di programma del 23 novembre 2017, la società pagina 2 di 17 ha iniziato ad operare l'assorbimento del superminimo de quo dapprima con i nuovi minimi tabellari di cui al predetto Accordo (busta paga di febbraio 2018) e successivamente (luglio 2018) anche con l' introdotto dal medesimo Accordo. CP_6
Respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda azionata dai ricorrenti – all'uopo evidenziando che i ricorrenti hanno dedotto di avere diritto, in virtù di un uso aziendale consolidatosi negli anni, al non assorbimento del superminimo goduto sino a gennaio
2018 trattandosi, quindi, di una diversa causa petendi e di un diverso petitum – nel merito il Tribunale di Milano ha richiamato la giurisprudenza del proprio Ufficio, confermata dalla Corte di Appello di Milano (cfr. n. 146 del 2022).
In particolare il primo giudice ha ritenuto provata la formazione di un uso aziendale, in favore dei lavoratori - ostativo alla facoltà di assorbimento dei superminimi – non solo attraverso la documentazione versata in atti unitamente al decorso del tempo ma anche a circostanza che, dal 2008 al 2015, la società resistente ha rinunciato ad assorbire i superminimi all'epoca dei diversi rinnovi contrattuali, nonostante vi potessero essere situazioni di difficoltà economica.
Il primo giudice – precisando che la richiamata prassi aziendale opera come fonte intermedia e autonoma tra il contratto individuale, che prevede l'assorbimento del superminimo, e l'accordo collettivo che attribuisce gli aumenti sui minimi contrattuali e agisce, quale “fonte sociale” tra cui vanno considerati anche i contratti collettivi, sul piano dei singoli rapporti individuali – non ha ritenuto sussistente alcuna modifica, tramite accordo collettivo, del suddetto uso aziendale e ritenendo inconferente sia l'eccezione circa la possibilità di una disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro, non risultando alcuna comunicazione alle organizzazioni sindacali volta a un recesso dalla suddetta fonte sociale e sia il richiamo ad un ingiustificato arricchimento, derivando dalle menzionate fonti i diritti rivendicati dai ricorrenti.
Il Tribunale di Milano ha, inoltre, ritenuto che, anche qualora si dovesse ragionare diversamente circa l'esistenza di un uso aziendale, non sarebbe, comunque, da ritenersi pagina 3 di 17 assorbibile l'emolumento denominato (Elemento Retributivo Separato) sia perché CP_6
l'assorbimento opera rispetto ai minimi contrattuali e sia perché i contraenti collettivi dell'accordo del 23 novembre 2017 hanno voluto configurare detta voce come spettanza autonoma come emerge sia dalla sua denominazione – “elemento retributivo separato” –
e sia dalla nota a verbale dell' Accordo del 23 novembre 2017 in cui si stabilisce che tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale e contrattuale non risultando detta voce comparabile con quelle ordinarie che non contengono alcuna incidenza degli istituti diretti e indiretti.
Da ultimo il Tribunale di Milano ha ribadito che, se la condotta evidenziata è da qualificarsi quale uso, non è sufficiente che l'azienda decida di determinarsi diversamente per vanificarne gli effetti, risultando necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva, non individuabile, nella fattispecie in esame, nell'Accordo di programma del 23.11.2017.
Con il primo motivo – intestato:” Primo motivo di appello. Violazione e falsa applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di assorbimento dei superminimi e dell'art. 2078 c.c.: erroneo riconoscimento della sussistenza di un uso aziendale.
Irrilevanza del tempo ai fini dell'accertamento della natura del Superminimo erogato” -
l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto l'esistenza di un uso aziendale all'uopo richiamando il principio generale di assorbimento della maggiore retribuzione individuale, globalmente considerata, in quella successivamente spettante per contrattazione collettiva, globalmente considerata, da ritenersi automatico e generalmente applicabile in occasione di adeguamenti retributivi, in assenza, come nella fattispecie in esame, di una specifica pattuizione, neppure tacita o derivante da comportamento concludente.
In particolare l'appellante ha dedotto che a fronte dell'inequivoco contenuto delle singole lettere di attribuzione del superminimo – in cui espressamente il superminimo è pagina 4 di 17 previsto come assorbibile – non può assumere alcuna rilevanza dirimente l'arco temporale durante il quale non ha assorbito il superminimo, tanto più in assenza di ulteriori elementi idonei a ricostruire una inequivoca volontà del datore di lavoro.
Sul punto l'appellante ha precisato di avere proceduto, in occasione di ogni rinnovo contrattuale e di ogni relativo aumento dei minimi tabellari, alla valutazione in ordine all'opportunità di assorbire i superminimi o consentirne il cumulo con gli aumenti sopravvenuti essendosi, da ultimo, determinata ad applicare il principio generale dell'assorbimento solo a seguito del rinnovo del 2017 ovvero quando il ricorso alla solidarietà difensiva e le condizioni economiche avevano determinato un radicale mutamento economico e produttivo.
L'appellante ha, quindi, concluso ribadendo che, al fine di escludere il meccanismo dell'assorbimento, il giudice deve accertare unicamente la presenza di un accordo derogatorio, di natura collettiva o individuale, ovvero la presenza di una pattuizione tra le parti volta a qualificare quell'emolumento come compenso connesso al merito del lavoratore beneficiario, non potendo assumere rilievo la condotta datoriale consistente nella concessione, a tutta la platea dei lavoratori, dei superminimi individuali, pur in presenza di aumenti contrattuali.
Con un secondo motivo – intestato:” Secondo motivo di appello. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2078 c.c: la disdettabilità unilaterale dell'uso aziendale” -
l'appellante ha rilevato la contrarietà della sentenza impugnata alla norma di cui all'articolo 2078 c.c. nella parte in cui, ritenendo la sussistenza di un uso aziendale, ne ha dichiarato la non revocabilità unilaterale da parte del datore di lavoro all'uopo deducendo che il primo giudice non ha considerato la natura dell'uso aziendale e ha omesso di applicare i corretti principi in materia di disdettabilità dell'uso.
In particolare – sussunto l'uso aziendale tra le c.d. fonti sociali – l'appellante ha dedotto che l'uso aziendale, alla stregua di tutti i negozi giuridici, rectius: fonti sociali, privi di un termine di scadenza, può essere disdettato unilateralmente, non potendosi ritenere che pagina 5 di 17 il “vincolo” giuridico, in ipotesi creatosi, assuma carattere di perpetuità ed intangibilità pur in presenza di mutamenti significativi di alcune delle condizioni e del contesto normativo positivo che avevano contribuito alla creazione di quella prassi e, dunque, alla formazione di quella fonte sociale eteronoma.
L'appellante ha, quindi, concluso che non coglie nel segno la tesi sostenuta dal primo giudice secondo cui l'uso aziendale sarebbe superabile unicamente da un accordo o contratto collettivo successivo che ne disponga espressamente la revoca atteso che, una siffatta impostazione, finisce per alterare la naturale gerarchia delle fonti sociali, attribuendo all'uso aziendale, fonte non formalizzata, una forza e un'autorità maggiore di quella attribuita al contratto collettivo.
Con un terzo motivo - intestato:” Violazione e falsa applicazione della disciplina collettiva sull'ERS (Accordo del 23.11.2017), dell'art. 2120 c.c. e dell'art. 2697 c.c.” –
l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto l'illegittimità dell'assorbimento dei superminimi operato con riferimento all'ERS
(Elemento Retributivo Separato) all'uopo deducendo un contrasto sia con le norme collettive e sia con le norme di cui agli articoli 2120 e 2697 c.c.
In riferimento alle norme collettive l'appellante ha dedotto la violazione, da parte del primo giudice, della norma del CCNL del 2017 di rinnovo della parte economica avendo, il primo giudice, erroneamente valutato la natura ed il reale valore dell'ERS.
In riferimento alle norme codicistiche l'appellante ha dedotto, innanzitutto, la violazione della norma di cui all'articolo 2120 c.c. atteso che l'assorbimento del superminimo, in assenza di esplicito divieto, può avvenire mediante qualsiasi altro aumento retributivo previsto dal contratto collettivo peraltro non impugnato nella fattispecie in esame con conseguente inammissibilità della domanda formulata dai ricorrenti.
L'appellante ha, inoltre, dedotto il contrasto della decisione impugnata con la norma di cui all'articolo 2697 c.c. atteso che gli appellati non hanno provato il ritenuto nocumento subito dalla ricomposizione delle voci retributive effettuata dalla Contrattazione pagina 6 di 17 collettiva del 2017 all'uopo eccependo che, in verità, gli appellati non hanno subito alcuna riduzione del trattamento economico complessivo erogato – essendo intervenuta esclusivamente una diversa quantificazione delle voci che compongono la loro retribuzione, la cui sommatoria, complessivamente, restituisce il medesimo valore percepito prima dell'assorbimento del superminimo – e che, pertanto, l'accoglimento del ricorso non ha determinato una ricostituzione dello status quo ante l'assorbimento ma ha determinato un indebito vantaggio economico per gli appellati, dando luogo ad un ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
All'interposto appello hanno resistito , , CP_1 CP_2 Controparte_3
chiedendo il rigetto del gravame sulla base dei plurimi CP_4 Controparte_5
precedenti resi dalla giurisprudenza di merito e di Cassazione.
All'udienza del 19 novembre 2024, tenutasi mediante collegamento audiovisivo a distanza ai sensi dell'articolo 127 bis c.p.c., le parti hanno discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
L'appello va respinto.
E' pacifico, in atti, che gli appellati sono tutti dipendenti della società appellante - rispettivamente: dal 2011, a seguito di cessione del ramo d'azienda, CP_1
dal 17 dicembre 1993, dal 2 aprile 1992, CP_2 Controparte_3 CP_4
dall'11 giugno 1993 e dal 19 dicembre 1994 – e che, inquadrati nel V Controparte_5
livello ( e , nel VI livello ( e e Controparte_3 Controparte_5 CP_2 CP_4
nel VII , tutti hanno goduto di un superminimo individuale, di diverso CP_1
importo e ricevuto in date diverse, fino al mese di febbraio 2018 quando è stato unilateralmente assorbito dalla società appellante (cfr. docc. da 1 a 15 fascicolo di primo grado di parte appellata).
Altrettanto pacifico, in diritto, è il principio, secondo cui:”…non è dubitabile che, come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, il cosiddetto pagina 7 di 17 superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari individualmente pattuita tra datore di lavoro e lavoratore, sia di regola soggetto al principio dell'assorbimento, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore
l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento” (cfr. ex multis: Corte di Cassazione 17 ottobre 2018 n. 26017; 29 agosto 2012 n. 14689; 17 luglio 2008 n.19750).
Quanto sopra richiamato, il Collegio evidenzia che mentre gli appellati, con ampia e articolata allegazione, supportata da correlata documentazione, hanno dedotto, fin dal ricorso in primo grado, l'esistenza di un uso aziendale derogatorio rispetto alla regola generale dell'assorbimento del superminimo (cfr. in particolare pag. 15 e 20 ricorso in primo grado unitamente a docc. da 1 a 16 fascicolo di primo grado di parte appellata: buste paga, procedure di mobilità e accordi di solidarietà), parte appellante – eccependo che:” nel corso del 2017, quando è stato sottoscritto l'Accordo del 23 novembre 2017, recante gli aumenti tabellari che hanno parzialmente assorbito il superminimo percepito dal ricorrente, la si trovava in una condizione di inedita congiuntura Parte_1
economica che, peraltro, ha reso necessaria l'attivazione di appositi percorsi di gestione degli esuberi ed il ricorso, in particolare, alla solidarietà cd. Difensiva” - con la propria memoria difensiva in primo grado si è limitata a richiamare giurisprudenza sulla regola generale dell'assorbimento del superminimo senza contestare, tempestivamente e adeguatamente, le allegazioni e le produzioni avversari (cfr. pagg. 11
e seguenti memoria difensiva in primo grado di parte appellante).
A tale proposito questo Collegio condivide le motivazioni assunte sul punto dalla Corte di Appello di Milano con le sentenze n. 723 del 2023 e 84 del 2024 – che qui si richiamano anche ai sensi dell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile – in cui si afferma che:” A fronte dell'allegazione da parte dei lavoratori di tutti gli elementi costitutivi dell'uso aziendale - ed in particolare della pagina 8 di 17 reiterazione costante e generalizzata, da parte del datore di lavoro, del comportamento favorevole per i dipendenti (il mancato assorbimento), per un periodo pluriennale risalente addirittura alla precedente forma societaria di - la Parte_3
contestazione di è stata infatti generica, e non accompagnata nemmeno Pt_1
dall'indicazione di un caso concreto in cui detto assorbimento, prima dei fatti di causa, sarebbe stato effettuato. si è infatti limitata ad enunciare quali fossero, a Pt_1
suo dire, gli elementi costitutivi dell'uso aziendale;
come fosse regolato l'onere della prova;
quali fossero gli elementi che i lavoratori avrebbero dovuto allegare e provare.
Tuttavia, a fronte delle allegazioni effettuate ai punti 4,6,7,9, 16,17,18,19,20 del ricorso
(nota: qui punti da 49 a 65), si è limitata a ricordare come gravasse Pt_1
sull'avversario l'onere di fornirne prova, senza tuttavia né allegare né provare almeno un episodio specifico in cui, per un qualche dipendente titolare di un superminimo, Pt_3
prima, o poi, avesse proceduto ad assorbimento.
[...] Parte_1
Allegazione e prova che era lecito aspettarsi da non solo in ossequio al Pt_1
principio per cui “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 416, comma 3, c.p.c.” (Cass. 27/06/2018 n.
16970), ma anche a quello c.d. di vicinanza della prova (posto che per il datore di lavoro era senz'altro agevole smentire l'allegazione avversaria con l'indicazione di episodi di segno contrario specifici e documentabili)” (cfr. Appello Milano n. 723 del
2023 richiamata anche in Appello Milano n. 84 del 2024).
Circa il valore probatorio della documentazione versata in atti – e, in particolare, del valore probatorio delle buste paga indicate dall'appellante (cfr. pag. 8 memoria di costituzione in primo grado) quali meri documenti contabili irrilevanti ai fini dell'accertamento della pretesa non assorbibilità del superminimo – vanno condivise le argomentazioni assunte sulla medesima censura da questa Corte territoriale con la sentenza n. 1080 del 2023 secondo cui:” a prescindere dall'ovvia considerazione del pagina 9 di 17 valore probatorio delle buste paga e delle lettere di attribuzione in ordine al riconoscimento ed alla qualificazione degli emolumenti che indicano, nel caso di specie la produzione di tali documenti costituisce prova della circostanza dell'attribuzione di un superminimo e del suo valore, di fatto non assorbito, per tutto il periodo in esame e, dunque, sino al gennaio 2018” (cfr. Appello Milano n. 1080 del 2023).
Per quanto sopra richiamato e argomentato ritiene il Collegio che parte appellata – contrariamente a quanto ritenuto da parte appellante - abbia assolto ai propri oneri, di allegazione e di prova, circa la formazione di un uso aziendale derogatorio alla regola dell'assorbimento del superminimo.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti:” la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (cfr. Cass. 28 luglio 2009 n. 17481; Cass. 25 marzo 2013 n. 7395 nonché Cass. ss.uu. 13 dicembre 2007 n. 26107).
In applicazione dei sopra ricordati principi e delle sopra richiamate motivazioni, il primo motivo di appello deve, pertanto essere respinto come pure deve essere respinto il secondo motivo di appello condividendo, questo Collegio, anche ex art. 118 disp. att.
c.p.c., le motivazioni contenute nella sentenza n. 84 del 2024 di questa Corte territoriale.
pagina 10 di 17 Con la citata sentenza la Corte di appello di Appello di Milano ha respinto la configurazione della condotta datoriale prospettata dall'appellante come disdetta unilaterale all'uopo ritenendo che:” la decisione di provvedere all'assorbimento del superminimo, in occasione dell'accordo del 23.11.2017, integra al più un inadempimento dell'uso aziendale, mentre non costituisce condotta idonea a manifestare - in modo univoco ed intellegibile per l'interlocutore - l'intenzione del datore di lavoro di disdettare l'uso e di sottrarsi quindi anche per il futuro ai vincoli da esso nascenti”.
In particolare la Corte di Appello di Milano – conformandosi al già richiamato insegnamento della Corte di Cassazione sull'uso aziendale – con motivazione qui condivisa, ha ritenuto che:” ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ.
- che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito”
(cfr. Cass. Sentenza n. 8342 del 08/04/2010 Sentenza n. 17481 del 28/07/2009 U,
Sentenza n. 26107 del 13/12/2007 Sentenza n. 10591 del 03/06/2004)” ulteriormente precisando che:” Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cass., n. 31204 del 02/11/2021). E' pacifico che la
per gli anni dedotti in causa e fino al 2017, quindi per un significativo arco Pt_1
temporale, non abbia disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della pagina 11 di 17 retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva. Detta condotta assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe senso e significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo”.
Come già evidenziato nella pronuncia richiamata, nella fattispecie in esame assume particolare rilevo anche il fatto – dedotto espressamente nella presente fattispecie dagli appellati fin dal ricorso introduttivo (cfr. pagg. 2 e seguenti, punti 11,24, 40,52 e 62 ricorso di primo grado) - che:” la convenuta non ha provveduto ad alcun assorbimento in occasione dei rinnovi contrattuali e dei conseguenti aumenti dei minimi contrattuali che si sono registrati in data 1° gennaio 2002, in data 1° settembre 2003, in data 1° luglio 2004, in data 1° febbraio 2006, in data 1° ottobre 2006, in data 1° ottobre 2007, in data 1° giugno 2008, in data 1 ° gennaio 2010, in data 1° giugno 2010, in data 1° giugno 2011, in data 1° aprile 2013, in data 1° ottobre 2013, in data 1° aprile 2014 e in data 1° ottobre 2014”.
Dunque, il decorso del lungo tempo suddetto e, in aggiunta, il comportamento del datore di lavoro di non scegliere di assorbire i superminimi, nonostante le difficoltà economiche anche presenti, senza comunicare riserve per gli anni successivi, confermano la sussistenza di una condotta aziendale univoca e generalizzata e che si è tradotta in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto alla regola dei contratti individuali della assorbibilità del superminimo e che integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale.
Invero, come ritenuto con motivazione condivisa da questa Corte territoriale con la richiamata sentenza n. 84 del 2024: “Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, non rientrandosi in un'ipotesi ex articolo 1340 cc, non viene modificata la pattuizione dell'accordo pagina 12 di 17 individuale, che resta intatta nelle sue previsioni, potendo tornare ad operare, laddove venga meno l'efficacia della fonte sociale menzionata. L'uso aziendale, infatti, viene ad operare come fonte intermedia e autonoma, tra il contratto individuale che prevede
l'assorbimento del superminimo e l'accordo collettivo che attribuisce gli aumenti sui minimi contrattuali, assicurando nel caso il diritto dei lavoratori al non assorbimento.
Le disposizioni collettive possono ovviamente modificare la regola del mancato assorbimento, operando l'uso aziendale sullo stesso piano delle disposizioni collettive di prossimità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8342 del 08/04/2010; Sez. L, Sentenza n. 3296 del
19/02/2016) ma, ovviamente, è necessario, perché ciò avvenga, che risulti, sul piano collettivo, tale modifica”.
Alla luce dei richiamati principi, una volta qualificato quale uso aziendale la condotta della società, nella fattispecie in esame, ad avviso anche di questo Collegio:”sul piano collettivo tuttavia non risulta alcuna modifica tramite accordo collettivo del sussistente, per quanto si è detto, uso aziendale inerente la non assorbibilità del superminimo. Ed invero, negli accordi intervenuti nel novembre 2017, non risulta una volontà in tal senso, ma solo che “i trattamenti economici del personale dipendente...vengono adeguati come da tabelle allegate”, dove le tabelle allegate prevedono solo aumenti retributivi e il riconoscimento dell'Elemento Retributivo Separato. Non può dunque ritenersi modifica operata dalla contrattazione collettiva, la condotta unilaterale del datore di lavoro che faccia luogo all'assorbimento” (Appello Milano n. 84 del 2024).
Alla luce delle sopra richiamate motivazioni, quindi, anche il secondo motivo di appello va respinto.
Anche in relazione al terzo motivo di appello – così intestato:” Violazione e falsa applicazione della disciplina collettiva sull'ERS (Accordo del 23.11.2017), dell'art.
2120 c.c. e dell'art. 2697 c.c.” - questo Collegio condivide le motivazioni già assunte con la sentenza n. 84 del 2014 di questa Corte territoriale, secondo cui:” Vero è che, come argomentato dall'appellante, l'uso aziendale non si incorpora nei contratti pagina 13 di 17 individuali di lavoro e opera con efficacia assimilabile a quella dei contratti collettivi, sicché, come è per il contratto collettivo che non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, ben potendo l'uso essere superato da un successivo contratto collettivo di segno contrario o anche dalla disdetta unilaterale della parte. Vero è anche, tuttavia, che da tali corretti presupposti non discendono le conseguenze volute dall'appellante. Ed infatti, l'accordo del Contr 23.11.2017, nel prevedere gli aumenti retributivi (tra cui il già menzionato , non contiene alcuna previsione dalla quale possa desumersi – esplicitamente o implicitamente - il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per l'azienda, di provvedere - diversamente da quanto consentito dall'uso aziendale all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi aumenti… per un verso la scelta compiuta da di non procedere all'assorbimento sino al 2018 è stata Parte_1
una scelta libera, non imposta da alcuna norma di legge o di contratto, e poi protrattasi per decenni;
per altro verso, l'accordo del 23.11.2017 nulla disponeva circa la possibilità di assorbimento dei preesistenti assegni personali negli aumenti introdotti a far data dal 1°.2.2018”.
La Corte ha, inoltre, precisato che il motivo va respinto anche in relazione alla doglianza con cui l'appellante ha dedotto una indebita locupletazione percepita dagli appellati tramite il riconoscimento delle somme indicate nel ricorso di primo grado (cfr. pagg. 40
e seguenti ricorso di primo grado).
Preliminarmente il Collegio rileva che, fin da primo grado (cfr. pagg. 2 e seguenti ricorso introduttivo) gli appellati hanno offerto idonee allegazioni e conteggi nei cui confronti l'appellante ha solo genericamente formulato delle contestazioni (cfr. pagg. 39
e seguenti).
Quanto sopra premesso questo Collegio condivide le motivazioni assunte da Questa
Corte territoriale con la Sentenza n. 263 del 2023 sulla medesima doglianza”: “L CP_6
quindi, non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo del TFR, pagina 14 di 17 sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale. Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti. Di conseguenza il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura Contr
“non assorbibile” non può essere vanificato per effetto della corresponsione dell proprio per la incomparabilità dei due emolumenti. Pertanto, tale voce non risulta comparabile con quelle ordinarie che non contengono alcuna incidenza degli istituti diretti e indiretti”.
Quanto ai presupposti giuridici della liquidazione degli importi, il primo giudice ha correttamente dichiarato l'illegittimità dell'assorbimento e della conseguente Contr
“riduzione” del superminimo in importo corrispondente a quello dell' da ciò ha fatto discendere il diritto alle differenze retributive da calcolare sul presupposto che Contr l' dovesse aggiungersi al superminimo per intero, come goduto sino al 31.1.2018.
Dal punto di vista aritmetico, correttamente il giudice ha liquidato gli importi rivendicati in ricorso, e ciò anche in applicazione del principio per cui “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente
l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed
pagina 15 di 17 inammissibile” (così Cass.18/02/2011 n. 4051; Cass. 18/05/2015 n. 10116; Cass.
6/12/2017 n. 29236).
Come sopra evidenziato, nel caso di specie, in ordine al quantum, Parte_1
si è limitata ad una contestazione generica e non accompagnata dall'indicazione degli importi che a suo dire sarebbero invece effettivamente dovuti (cfr. Appello Milano n.
723/23, , n. 84 del 2024). Persona_1 Persona_2
Per questi motivi
, deve essere respinto anche il terzo motivo di gravame e l'appello, assorbita ogni altra questione, va, conclusivamente, respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e - in applicazione del D.M. n. 55/2014 come novellato, tenendo conto del valore della controversia, della complessità della controversia, dell'attività processuale effettivamente svolta e del numero delle parti - sono liquidate, in favore di parte appellata, in € 4.400,00 (base: € 2.000,00 aumentato di
€ 2.400,00 corrispondente all'aumento del 30% per ogni parte – nel caso in esame quattro - ulteriore alla prima) oltre spese generali ed oneri di legge.
Con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Non sussistendo alcuna discrezionalità si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, novellato dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 752 del 2024 Parte_1
emessa dal Tribunale di Milano.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado in Parte_1
favore di parte appellata liquidate in euro 4.400,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari.
pagina 16 di 17 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art.
1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 19 novembre 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TRENTIN Giovanni CASELLA
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. Giovanni CASELLA Presidente
Dott. Laura BERTOLI Consigliera
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 915/2024 rgl avverso la sentenza n. 767 del 2024 emessa dal
Tribunale di Milano (Chirieleison) deciso il 19 novembre 2024 e promosso da: alternativamente denominata (P. IVA Parte_1 Parte_2
) rappresentata e difesa dall'Avvocato prof. Marco Marazza (c.f. P.IVA_1
e dall'Avvocato prof. Domenico De Feo (c.f. C.F._1
), elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Armando Diaz n. C.F._2
6 presso lo studio dell'Avvocato Luca Failla - Appellante
Contro
( ), (c.f. CP_1 CodiceFiscale_3 CP_2
), ( , C.F._4 Controparte_3 CodiceFiscale_5 CP_4
(c.f. e ),
[...] C.F._6 Controparte_5 CodiceFiscale_7
tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Annalisa Ciaffi (c.f. ) e C.F._8
Giuseppe Sottile (c.f. , elettivamente domiciliati presso in Roma, C.F._9
Via Galilei n. 45 presso lo studio dell'Avvocato Annalisa Ciaffi - Appellati.
CONCLUSIONI pagina 1 di 17 Per la parte appellante come da ricorso in appello datato 12 agosto 2024, nel merito:"
Voglia codesta Ecc.ma Corte, previa fissazione dell'udienza di discussione, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare tutte le domande proposte dagli odierni appellati nel giudizio di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”;
Per la parte appellata come da memoria difensiva depositata in data 25 ottobre 2024:”
, , come CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
sopra rappresentati e difesi, chiedono il rigetto del ricorso in appello ex adverso proposto, con conferma della sentenza impugnata e con liquidazione delle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore degli scriventi difensori che se ne dichiarano antistatari”.
Fatto e svolgimento del Giudizio
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 767 del 2024, accogliendo il ricorso proposto da , , ha CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
dichiarato l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti della voce in busta paga “AP/Sovraminimo individuale” operati dalla Società resistente dal mese di
Febbraio 2018 e ha, quindi, condannato la società resistente alla ricostituzione in favore dei ricorrenti della predetta voce “AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018 e al pagamento, in favore dei ricorrenti, di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 nella misura indicata dai ricorrenti nelle premesse del ricorso, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Spese del grado secondo la soccombenza liquidate in complessivi euro 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
In motivazione il Tribunale di Milano ha ritenuto la documentazione versata in atti idonea a provare non solo l'assegnazione del superminimo ai ricorrenti ma anche il mancato assorbimento dello stesso per un ampio periodo temporale fino a quando, a seguito della conclusione dell'Accordo di programma del 23 novembre 2017, la società pagina 2 di 17 ha iniziato ad operare l'assorbimento del superminimo de quo dapprima con i nuovi minimi tabellari di cui al predetto Accordo (busta paga di febbraio 2018) e successivamente (luglio 2018) anche con l' introdotto dal medesimo Accordo. CP_6
Respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda azionata dai ricorrenti – all'uopo evidenziando che i ricorrenti hanno dedotto di avere diritto, in virtù di un uso aziendale consolidatosi negli anni, al non assorbimento del superminimo goduto sino a gennaio
2018 trattandosi, quindi, di una diversa causa petendi e di un diverso petitum – nel merito il Tribunale di Milano ha richiamato la giurisprudenza del proprio Ufficio, confermata dalla Corte di Appello di Milano (cfr. n. 146 del 2022).
In particolare il primo giudice ha ritenuto provata la formazione di un uso aziendale, in favore dei lavoratori - ostativo alla facoltà di assorbimento dei superminimi – non solo attraverso la documentazione versata in atti unitamente al decorso del tempo ma anche a circostanza che, dal 2008 al 2015, la società resistente ha rinunciato ad assorbire i superminimi all'epoca dei diversi rinnovi contrattuali, nonostante vi potessero essere situazioni di difficoltà economica.
Il primo giudice – precisando che la richiamata prassi aziendale opera come fonte intermedia e autonoma tra il contratto individuale, che prevede l'assorbimento del superminimo, e l'accordo collettivo che attribuisce gli aumenti sui minimi contrattuali e agisce, quale “fonte sociale” tra cui vanno considerati anche i contratti collettivi, sul piano dei singoli rapporti individuali – non ha ritenuto sussistente alcuna modifica, tramite accordo collettivo, del suddetto uso aziendale e ritenendo inconferente sia l'eccezione circa la possibilità di una disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro, non risultando alcuna comunicazione alle organizzazioni sindacali volta a un recesso dalla suddetta fonte sociale e sia il richiamo ad un ingiustificato arricchimento, derivando dalle menzionate fonti i diritti rivendicati dai ricorrenti.
Il Tribunale di Milano ha, inoltre, ritenuto che, anche qualora si dovesse ragionare diversamente circa l'esistenza di un uso aziendale, non sarebbe, comunque, da ritenersi pagina 3 di 17 assorbibile l'emolumento denominato (Elemento Retributivo Separato) sia perché CP_6
l'assorbimento opera rispetto ai minimi contrattuali e sia perché i contraenti collettivi dell'accordo del 23 novembre 2017 hanno voluto configurare detta voce come spettanza autonoma come emerge sia dalla sua denominazione – “elemento retributivo separato” –
e sia dalla nota a verbale dell' Accordo del 23 novembre 2017 in cui si stabilisce che tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale e contrattuale non risultando detta voce comparabile con quelle ordinarie che non contengono alcuna incidenza degli istituti diretti e indiretti.
Da ultimo il Tribunale di Milano ha ribadito che, se la condotta evidenziata è da qualificarsi quale uso, non è sufficiente che l'azienda decida di determinarsi diversamente per vanificarne gli effetti, risultando necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva, non individuabile, nella fattispecie in esame, nell'Accordo di programma del 23.11.2017.
Con il primo motivo – intestato:” Primo motivo di appello. Violazione e falsa applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di assorbimento dei superminimi e dell'art. 2078 c.c.: erroneo riconoscimento della sussistenza di un uso aziendale.
Irrilevanza del tempo ai fini dell'accertamento della natura del Superminimo erogato” -
l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto l'esistenza di un uso aziendale all'uopo richiamando il principio generale di assorbimento della maggiore retribuzione individuale, globalmente considerata, in quella successivamente spettante per contrattazione collettiva, globalmente considerata, da ritenersi automatico e generalmente applicabile in occasione di adeguamenti retributivi, in assenza, come nella fattispecie in esame, di una specifica pattuizione, neppure tacita o derivante da comportamento concludente.
In particolare l'appellante ha dedotto che a fronte dell'inequivoco contenuto delle singole lettere di attribuzione del superminimo – in cui espressamente il superminimo è pagina 4 di 17 previsto come assorbibile – non può assumere alcuna rilevanza dirimente l'arco temporale durante il quale non ha assorbito il superminimo, tanto più in assenza di ulteriori elementi idonei a ricostruire una inequivoca volontà del datore di lavoro.
Sul punto l'appellante ha precisato di avere proceduto, in occasione di ogni rinnovo contrattuale e di ogni relativo aumento dei minimi tabellari, alla valutazione in ordine all'opportunità di assorbire i superminimi o consentirne il cumulo con gli aumenti sopravvenuti essendosi, da ultimo, determinata ad applicare il principio generale dell'assorbimento solo a seguito del rinnovo del 2017 ovvero quando il ricorso alla solidarietà difensiva e le condizioni economiche avevano determinato un radicale mutamento economico e produttivo.
L'appellante ha, quindi, concluso ribadendo che, al fine di escludere il meccanismo dell'assorbimento, il giudice deve accertare unicamente la presenza di un accordo derogatorio, di natura collettiva o individuale, ovvero la presenza di una pattuizione tra le parti volta a qualificare quell'emolumento come compenso connesso al merito del lavoratore beneficiario, non potendo assumere rilievo la condotta datoriale consistente nella concessione, a tutta la platea dei lavoratori, dei superminimi individuali, pur in presenza di aumenti contrattuali.
Con un secondo motivo – intestato:” Secondo motivo di appello. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2078 c.c: la disdettabilità unilaterale dell'uso aziendale” -
l'appellante ha rilevato la contrarietà della sentenza impugnata alla norma di cui all'articolo 2078 c.c. nella parte in cui, ritenendo la sussistenza di un uso aziendale, ne ha dichiarato la non revocabilità unilaterale da parte del datore di lavoro all'uopo deducendo che il primo giudice non ha considerato la natura dell'uso aziendale e ha omesso di applicare i corretti principi in materia di disdettabilità dell'uso.
In particolare – sussunto l'uso aziendale tra le c.d. fonti sociali – l'appellante ha dedotto che l'uso aziendale, alla stregua di tutti i negozi giuridici, rectius: fonti sociali, privi di un termine di scadenza, può essere disdettato unilateralmente, non potendosi ritenere che pagina 5 di 17 il “vincolo” giuridico, in ipotesi creatosi, assuma carattere di perpetuità ed intangibilità pur in presenza di mutamenti significativi di alcune delle condizioni e del contesto normativo positivo che avevano contribuito alla creazione di quella prassi e, dunque, alla formazione di quella fonte sociale eteronoma.
L'appellante ha, quindi, concluso che non coglie nel segno la tesi sostenuta dal primo giudice secondo cui l'uso aziendale sarebbe superabile unicamente da un accordo o contratto collettivo successivo che ne disponga espressamente la revoca atteso che, una siffatta impostazione, finisce per alterare la naturale gerarchia delle fonti sociali, attribuendo all'uso aziendale, fonte non formalizzata, una forza e un'autorità maggiore di quella attribuita al contratto collettivo.
Con un terzo motivo - intestato:” Violazione e falsa applicazione della disciplina collettiva sull'ERS (Accordo del 23.11.2017), dell'art. 2120 c.c. e dell'art. 2697 c.c.” –
l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto l'illegittimità dell'assorbimento dei superminimi operato con riferimento all'ERS
(Elemento Retributivo Separato) all'uopo deducendo un contrasto sia con le norme collettive e sia con le norme di cui agli articoli 2120 e 2697 c.c.
In riferimento alle norme collettive l'appellante ha dedotto la violazione, da parte del primo giudice, della norma del CCNL del 2017 di rinnovo della parte economica avendo, il primo giudice, erroneamente valutato la natura ed il reale valore dell'ERS.
In riferimento alle norme codicistiche l'appellante ha dedotto, innanzitutto, la violazione della norma di cui all'articolo 2120 c.c. atteso che l'assorbimento del superminimo, in assenza di esplicito divieto, può avvenire mediante qualsiasi altro aumento retributivo previsto dal contratto collettivo peraltro non impugnato nella fattispecie in esame con conseguente inammissibilità della domanda formulata dai ricorrenti.
L'appellante ha, inoltre, dedotto il contrasto della decisione impugnata con la norma di cui all'articolo 2697 c.c. atteso che gli appellati non hanno provato il ritenuto nocumento subito dalla ricomposizione delle voci retributive effettuata dalla Contrattazione pagina 6 di 17 collettiva del 2017 all'uopo eccependo che, in verità, gli appellati non hanno subito alcuna riduzione del trattamento economico complessivo erogato – essendo intervenuta esclusivamente una diversa quantificazione delle voci che compongono la loro retribuzione, la cui sommatoria, complessivamente, restituisce il medesimo valore percepito prima dell'assorbimento del superminimo – e che, pertanto, l'accoglimento del ricorso non ha determinato una ricostituzione dello status quo ante l'assorbimento ma ha determinato un indebito vantaggio economico per gli appellati, dando luogo ad un ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
All'interposto appello hanno resistito , , CP_1 CP_2 Controparte_3
chiedendo il rigetto del gravame sulla base dei plurimi CP_4 Controparte_5
precedenti resi dalla giurisprudenza di merito e di Cassazione.
All'udienza del 19 novembre 2024, tenutasi mediante collegamento audiovisivo a distanza ai sensi dell'articolo 127 bis c.p.c., le parti hanno discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
L'appello va respinto.
E' pacifico, in atti, che gli appellati sono tutti dipendenti della società appellante - rispettivamente: dal 2011, a seguito di cessione del ramo d'azienda, CP_1
dal 17 dicembre 1993, dal 2 aprile 1992, CP_2 Controparte_3 CP_4
dall'11 giugno 1993 e dal 19 dicembre 1994 – e che, inquadrati nel V Controparte_5
livello ( e , nel VI livello ( e e Controparte_3 Controparte_5 CP_2 CP_4
nel VII , tutti hanno goduto di un superminimo individuale, di diverso CP_1
importo e ricevuto in date diverse, fino al mese di febbraio 2018 quando è stato unilateralmente assorbito dalla società appellante (cfr. docc. da 1 a 15 fascicolo di primo grado di parte appellata).
Altrettanto pacifico, in diritto, è il principio, secondo cui:”…non è dubitabile che, come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, il cosiddetto pagina 7 di 17 superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari individualmente pattuita tra datore di lavoro e lavoratore, sia di regola soggetto al principio dell'assorbimento, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore
l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento” (cfr. ex multis: Corte di Cassazione 17 ottobre 2018 n. 26017; 29 agosto 2012 n. 14689; 17 luglio 2008 n.19750).
Quanto sopra richiamato, il Collegio evidenzia che mentre gli appellati, con ampia e articolata allegazione, supportata da correlata documentazione, hanno dedotto, fin dal ricorso in primo grado, l'esistenza di un uso aziendale derogatorio rispetto alla regola generale dell'assorbimento del superminimo (cfr. in particolare pag. 15 e 20 ricorso in primo grado unitamente a docc. da 1 a 16 fascicolo di primo grado di parte appellata: buste paga, procedure di mobilità e accordi di solidarietà), parte appellante – eccependo che:” nel corso del 2017, quando è stato sottoscritto l'Accordo del 23 novembre 2017, recante gli aumenti tabellari che hanno parzialmente assorbito il superminimo percepito dal ricorrente, la si trovava in una condizione di inedita congiuntura Parte_1
economica che, peraltro, ha reso necessaria l'attivazione di appositi percorsi di gestione degli esuberi ed il ricorso, in particolare, alla solidarietà cd. Difensiva” - con la propria memoria difensiva in primo grado si è limitata a richiamare giurisprudenza sulla regola generale dell'assorbimento del superminimo senza contestare, tempestivamente e adeguatamente, le allegazioni e le produzioni avversari (cfr. pagg. 11
e seguenti memoria difensiva in primo grado di parte appellante).
A tale proposito questo Collegio condivide le motivazioni assunte sul punto dalla Corte di Appello di Milano con le sentenze n. 723 del 2023 e 84 del 2024 – che qui si richiamano anche ai sensi dell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile – in cui si afferma che:” A fronte dell'allegazione da parte dei lavoratori di tutti gli elementi costitutivi dell'uso aziendale - ed in particolare della pagina 8 di 17 reiterazione costante e generalizzata, da parte del datore di lavoro, del comportamento favorevole per i dipendenti (il mancato assorbimento), per un periodo pluriennale risalente addirittura alla precedente forma societaria di - la Parte_3
contestazione di è stata infatti generica, e non accompagnata nemmeno Pt_1
dall'indicazione di un caso concreto in cui detto assorbimento, prima dei fatti di causa, sarebbe stato effettuato. si è infatti limitata ad enunciare quali fossero, a Pt_1
suo dire, gli elementi costitutivi dell'uso aziendale;
come fosse regolato l'onere della prova;
quali fossero gli elementi che i lavoratori avrebbero dovuto allegare e provare.
Tuttavia, a fronte delle allegazioni effettuate ai punti 4,6,7,9, 16,17,18,19,20 del ricorso
(nota: qui punti da 49 a 65), si è limitata a ricordare come gravasse Pt_1
sull'avversario l'onere di fornirne prova, senza tuttavia né allegare né provare almeno un episodio specifico in cui, per un qualche dipendente titolare di un superminimo, Pt_3
prima, o poi, avesse proceduto ad assorbimento.
[...] Parte_1
Allegazione e prova che era lecito aspettarsi da non solo in ossequio al Pt_1
principio per cui “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 416, comma 3, c.p.c.” (Cass. 27/06/2018 n.
16970), ma anche a quello c.d. di vicinanza della prova (posto che per il datore di lavoro era senz'altro agevole smentire l'allegazione avversaria con l'indicazione di episodi di segno contrario specifici e documentabili)” (cfr. Appello Milano n. 723 del
2023 richiamata anche in Appello Milano n. 84 del 2024).
Circa il valore probatorio della documentazione versata in atti – e, in particolare, del valore probatorio delle buste paga indicate dall'appellante (cfr. pag. 8 memoria di costituzione in primo grado) quali meri documenti contabili irrilevanti ai fini dell'accertamento della pretesa non assorbibilità del superminimo – vanno condivise le argomentazioni assunte sulla medesima censura da questa Corte territoriale con la sentenza n. 1080 del 2023 secondo cui:” a prescindere dall'ovvia considerazione del pagina 9 di 17 valore probatorio delle buste paga e delle lettere di attribuzione in ordine al riconoscimento ed alla qualificazione degli emolumenti che indicano, nel caso di specie la produzione di tali documenti costituisce prova della circostanza dell'attribuzione di un superminimo e del suo valore, di fatto non assorbito, per tutto il periodo in esame e, dunque, sino al gennaio 2018” (cfr. Appello Milano n. 1080 del 2023).
Per quanto sopra richiamato e argomentato ritiene il Collegio che parte appellata – contrariamente a quanto ritenuto da parte appellante - abbia assolto ai propri oneri, di allegazione e di prova, circa la formazione di un uso aziendale derogatorio alla regola dell'assorbimento del superminimo.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti:” la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (cfr. Cass. 28 luglio 2009 n. 17481; Cass. 25 marzo 2013 n. 7395 nonché Cass. ss.uu. 13 dicembre 2007 n. 26107).
In applicazione dei sopra ricordati principi e delle sopra richiamate motivazioni, il primo motivo di appello deve, pertanto essere respinto come pure deve essere respinto il secondo motivo di appello condividendo, questo Collegio, anche ex art. 118 disp. att.
c.p.c., le motivazioni contenute nella sentenza n. 84 del 2024 di questa Corte territoriale.
pagina 10 di 17 Con la citata sentenza la Corte di appello di Appello di Milano ha respinto la configurazione della condotta datoriale prospettata dall'appellante come disdetta unilaterale all'uopo ritenendo che:” la decisione di provvedere all'assorbimento del superminimo, in occasione dell'accordo del 23.11.2017, integra al più un inadempimento dell'uso aziendale, mentre non costituisce condotta idonea a manifestare - in modo univoco ed intellegibile per l'interlocutore - l'intenzione del datore di lavoro di disdettare l'uso e di sottrarsi quindi anche per il futuro ai vincoli da esso nascenti”.
In particolare la Corte di Appello di Milano – conformandosi al già richiamato insegnamento della Corte di Cassazione sull'uso aziendale – con motivazione qui condivisa, ha ritenuto che:” ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ.
- che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito”
(cfr. Cass. Sentenza n. 8342 del 08/04/2010 Sentenza n. 17481 del 28/07/2009 U,
Sentenza n. 26107 del 13/12/2007 Sentenza n. 10591 del 03/06/2004)” ulteriormente precisando che:” Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cass., n. 31204 del 02/11/2021). E' pacifico che la
per gli anni dedotti in causa e fino al 2017, quindi per un significativo arco Pt_1
temporale, non abbia disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della pagina 11 di 17 retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva. Detta condotta assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe senso e significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo”.
Come già evidenziato nella pronuncia richiamata, nella fattispecie in esame assume particolare rilevo anche il fatto – dedotto espressamente nella presente fattispecie dagli appellati fin dal ricorso introduttivo (cfr. pagg. 2 e seguenti, punti 11,24, 40,52 e 62 ricorso di primo grado) - che:” la convenuta non ha provveduto ad alcun assorbimento in occasione dei rinnovi contrattuali e dei conseguenti aumenti dei minimi contrattuali che si sono registrati in data 1° gennaio 2002, in data 1° settembre 2003, in data 1° luglio 2004, in data 1° febbraio 2006, in data 1° ottobre 2006, in data 1° ottobre 2007, in data 1° giugno 2008, in data 1 ° gennaio 2010, in data 1° giugno 2010, in data 1° giugno 2011, in data 1° aprile 2013, in data 1° ottobre 2013, in data 1° aprile 2014 e in data 1° ottobre 2014”.
Dunque, il decorso del lungo tempo suddetto e, in aggiunta, il comportamento del datore di lavoro di non scegliere di assorbire i superminimi, nonostante le difficoltà economiche anche presenti, senza comunicare riserve per gli anni successivi, confermano la sussistenza di una condotta aziendale univoca e generalizzata e che si è tradotta in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto alla regola dei contratti individuali della assorbibilità del superminimo e che integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale.
Invero, come ritenuto con motivazione condivisa da questa Corte territoriale con la richiamata sentenza n. 84 del 2024: “Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, non rientrandosi in un'ipotesi ex articolo 1340 cc, non viene modificata la pattuizione dell'accordo pagina 12 di 17 individuale, che resta intatta nelle sue previsioni, potendo tornare ad operare, laddove venga meno l'efficacia della fonte sociale menzionata. L'uso aziendale, infatti, viene ad operare come fonte intermedia e autonoma, tra il contratto individuale che prevede
l'assorbimento del superminimo e l'accordo collettivo che attribuisce gli aumenti sui minimi contrattuali, assicurando nel caso il diritto dei lavoratori al non assorbimento.
Le disposizioni collettive possono ovviamente modificare la regola del mancato assorbimento, operando l'uso aziendale sullo stesso piano delle disposizioni collettive di prossimità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8342 del 08/04/2010; Sez. L, Sentenza n. 3296 del
19/02/2016) ma, ovviamente, è necessario, perché ciò avvenga, che risulti, sul piano collettivo, tale modifica”.
Alla luce dei richiamati principi, una volta qualificato quale uso aziendale la condotta della società, nella fattispecie in esame, ad avviso anche di questo Collegio:”sul piano collettivo tuttavia non risulta alcuna modifica tramite accordo collettivo del sussistente, per quanto si è detto, uso aziendale inerente la non assorbibilità del superminimo. Ed invero, negli accordi intervenuti nel novembre 2017, non risulta una volontà in tal senso, ma solo che “i trattamenti economici del personale dipendente...vengono adeguati come da tabelle allegate”, dove le tabelle allegate prevedono solo aumenti retributivi e il riconoscimento dell'Elemento Retributivo Separato. Non può dunque ritenersi modifica operata dalla contrattazione collettiva, la condotta unilaterale del datore di lavoro che faccia luogo all'assorbimento” (Appello Milano n. 84 del 2024).
Alla luce delle sopra richiamate motivazioni, quindi, anche il secondo motivo di appello va respinto.
Anche in relazione al terzo motivo di appello – così intestato:” Violazione e falsa applicazione della disciplina collettiva sull'ERS (Accordo del 23.11.2017), dell'art.
2120 c.c. e dell'art. 2697 c.c.” - questo Collegio condivide le motivazioni già assunte con la sentenza n. 84 del 2014 di questa Corte territoriale, secondo cui:” Vero è che, come argomentato dall'appellante, l'uso aziendale non si incorpora nei contratti pagina 13 di 17 individuali di lavoro e opera con efficacia assimilabile a quella dei contratti collettivi, sicché, come è per il contratto collettivo che non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, ben potendo l'uso essere superato da un successivo contratto collettivo di segno contrario o anche dalla disdetta unilaterale della parte. Vero è anche, tuttavia, che da tali corretti presupposti non discendono le conseguenze volute dall'appellante. Ed infatti, l'accordo del Contr 23.11.2017, nel prevedere gli aumenti retributivi (tra cui il già menzionato , non contiene alcuna previsione dalla quale possa desumersi – esplicitamente o implicitamente - il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per l'azienda, di provvedere - diversamente da quanto consentito dall'uso aziendale all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi aumenti… per un verso la scelta compiuta da di non procedere all'assorbimento sino al 2018 è stata Parte_1
una scelta libera, non imposta da alcuna norma di legge o di contratto, e poi protrattasi per decenni;
per altro verso, l'accordo del 23.11.2017 nulla disponeva circa la possibilità di assorbimento dei preesistenti assegni personali negli aumenti introdotti a far data dal 1°.2.2018”.
La Corte ha, inoltre, precisato che il motivo va respinto anche in relazione alla doglianza con cui l'appellante ha dedotto una indebita locupletazione percepita dagli appellati tramite il riconoscimento delle somme indicate nel ricorso di primo grado (cfr. pagg. 40
e seguenti ricorso di primo grado).
Preliminarmente il Collegio rileva che, fin da primo grado (cfr. pagg. 2 e seguenti ricorso introduttivo) gli appellati hanno offerto idonee allegazioni e conteggi nei cui confronti l'appellante ha solo genericamente formulato delle contestazioni (cfr. pagg. 39
e seguenti).
Quanto sopra premesso questo Collegio condivide le motivazioni assunte da Questa
Corte territoriale con la Sentenza n. 263 del 2023 sulla medesima doglianza”: “L CP_6
quindi, non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo del TFR, pagina 14 di 17 sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale. Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti. Di conseguenza il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura Contr
“non assorbibile” non può essere vanificato per effetto della corresponsione dell proprio per la incomparabilità dei due emolumenti. Pertanto, tale voce non risulta comparabile con quelle ordinarie che non contengono alcuna incidenza degli istituti diretti e indiretti”.
Quanto ai presupposti giuridici della liquidazione degli importi, il primo giudice ha correttamente dichiarato l'illegittimità dell'assorbimento e della conseguente Contr
“riduzione” del superminimo in importo corrispondente a quello dell' da ciò ha fatto discendere il diritto alle differenze retributive da calcolare sul presupposto che Contr l' dovesse aggiungersi al superminimo per intero, come goduto sino al 31.1.2018.
Dal punto di vista aritmetico, correttamente il giudice ha liquidato gli importi rivendicati in ricorso, e ciò anche in applicazione del principio per cui “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente
l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed
pagina 15 di 17 inammissibile” (così Cass.18/02/2011 n. 4051; Cass. 18/05/2015 n. 10116; Cass.
6/12/2017 n. 29236).
Come sopra evidenziato, nel caso di specie, in ordine al quantum, Parte_1
si è limitata ad una contestazione generica e non accompagnata dall'indicazione degli importi che a suo dire sarebbero invece effettivamente dovuti (cfr. Appello Milano n.
723/23, , n. 84 del 2024). Persona_1 Persona_2
Per questi motivi
, deve essere respinto anche il terzo motivo di gravame e l'appello, assorbita ogni altra questione, va, conclusivamente, respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e - in applicazione del D.M. n. 55/2014 come novellato, tenendo conto del valore della controversia, della complessità della controversia, dell'attività processuale effettivamente svolta e del numero delle parti - sono liquidate, in favore di parte appellata, in € 4.400,00 (base: € 2.000,00 aumentato di
€ 2.400,00 corrispondente all'aumento del 30% per ogni parte – nel caso in esame quattro - ulteriore alla prima) oltre spese generali ed oneri di legge.
Con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Non sussistendo alcuna discrezionalità si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, novellato dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 752 del 2024 Parte_1
emessa dal Tribunale di Milano.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado in Parte_1
favore di parte appellata liquidate in euro 4.400,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari.
pagina 16 di 17 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art.
1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 19 novembre 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TRENTIN Giovanni CASELLA
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