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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 150/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 150/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso da Avv. FABBRI ROBERTO con domicilio eletto presso il suo studio in
PIAZZA J. F. KENNEDY n. 22 Pt_1
APPELLANTE contro
(C.F. rappresentato e difeso da Avv. Gian Giacomo CP_1 C.F._1
Flamigni con domicilio eletto presso il suo studio in FORLI' C.SO GARIBALDI n. 36
APPELLATO
nonché nei confronti di
(C.F. ) contumace Controparte_2 P.IVA_2
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA TRIB. RAVENNA n. 619/2021
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 24.9.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento del presente gravame
- Riformare in toto l'impugnata sentenza del Tribunale di Ravenna n. 619/2021 del 01.08.2021, pubblicata il 16.08.2021 nel proc. RG 3372/2018 accertando che nessuna violazione del dovere di diligenza sussiste in capo all'operatore della e del medesimo Istituto di credito Parte_1
e/o, in ogni caso, l'insussistenza di nesso causale tra la condotta imputabile all'operatore della
[...]
ed al suddetto Istituto di credito ed il danno lamentato dall'attore per tutte le ragioni Parte_1
e i motivi meglio esposti in narrativa, da intendersi integralmente richiamati, rigettando pertanto la pretesa attorea accolta in primo grado;
– per l'effetto, condannare alla restituzione di quanto ricevuto in pagamento da CP_1 [...]
in esecuzione della sentenza di condanna di primo grado del Tribunale di Parte_1
Ravenna n. 619/2021 pubblicata il 16.08.2021, provvisoriamente esecutiva, a titolo di indennizzo oltre rivalutazione monetaria ed interessi per un totale di euro 24.327,15;
– riformare altresì la gravata sentenza in ordine alla condanna di al Parte_1 rimborso delle spese di lite a e, per l'effetto, condannare alla CP_1 CP_1 restituzione di quanto ricevuto a tale titolo da per euro 7.054,85, oltre Parte_1 all'imposta di registrazione versata da pari ad euro 730,00, condannando Parte_1 altresì a rifondere a spese e compenso professionale di cui CP_1 Parte_1 alla nota spese depositata in primo grado, di cui si domanda la liquidazione;
– con vittoria di spese e compenso professionale, oltre 15% rimb. forf, CPA e IVA come per legge anche relativamente al secondo grado di giudizio;
– In via subordinata
Nella denegata ipotesi di rigetto del gravame, in ogni caso riformare il capo relativo alle spese di giudizio di I grado, disponendone quantomeno la compensazione, condannando per l'effetto il alla restituzione di quanto ricevuto a titolo di rimborso delle spese di lite da CP_1 [...]
per euro 7.054,85, oltre al 50% dell'imposta di registrazione versata pari ad euro Parte_1
730,00 (euro 365,00);
-Con vittoria di spese e compenso professionale del presente grado di giudizio, oltre 15% rimb. forf., CPA e IVA come per legge.”
Per l'appellato: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO RIGETTARE l'appello proposto dalla per tutti i motivi indicati in comparsa Parte_1 di costituzione e risposta e, conseguentemente,
CONFERMARE la sentenza di primo grado in ogni sua parte avente n. 619/2021emessa dal
Tribunale di Ravenna.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone alla richiesta dei mezzi di prova formulati da controparte in atto di appello stante l'assodata responsabilità della nella produzione dell'evento di cui è causa, in Parte_1 considerazione anche delle testimonianze rese durante il corso del giudizio di primo grado. Qualora questa Corte ritenesse di ammettere i mezzi di prova dedotti e non ammessi di controparte nel giudizio di primo grado, questa difesa insiste nell'ammissione dei mezzi di prova orali formulate nelle memorie ex art. 183 VI comma cpc nn. 2 e 3, con tutti i testi ivi indicati che dovranno essere ascoltati anche a riprova sugli eventuali capitoli ammessi di controparte.
Capitoli di prova che qui di seguito si richiamano integralmente:
[…]” MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 619/2021 del 1/16.8.2021, il Tribunale di Ravenna, in accoglimento della domanda dell'attore he conveniva in giudizio (poi CP_1 Controparte_3 [...]
e - che aveva assorbito ex D. lgs. 99/2017 Parte_1 Controparte_4 Controparte_5
- rispettivamente accettante ed emittente di assegno circolare che l'attore aveva ricevuto a titolo di corrispettivo della vendita della propria auto, accertata la responsabilità contrattuale di
[...]
la condannava al pagamento di € 23.000,00, pari all'importo dell'assegno, poi Parte_1 risultato falso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, con consequenziale statuizione sulle spese secondo soccombenza;
rigettava invece la domanda svolta nei confronti di con Controparte_4 consequenziale statuizione sulle spese secondo soccombenza.
Il primo giudice affermava la negligenza della banca ex art. 1176/2° co. c. che non aveva utilizzato la diligenza richiesta all'operatore professionale, perché aveva accettato l'incasso dell'assegno, poi risultato falso, benchè anomalo ai controlli elettronici, come emerso dall'audizione della teste operatrice allo sportello che aveva dovuto forzare il sistema inserendo manualmente i Tes_1 codici che non venivano riconosciuti dal lettore, senza svolgere ulteriori controlli, pur in assenza di richiesta di “bene emissione” da parte del cliente.
2. appellava la sentenza formulando n. 2 motivi. Parte_2
Con il 1° motivo deduceva l'errore del primo giudice nella valutazione delle risultanze istruttorie e l'errata applicazione dell'art. 1176 c.c., contestando l'assunto della propria negligenza e sostenendo che era stata travisata la deposizione della teste Tes_1
Il motivo è fondato.
Vengono riportati di seguito i passaggi più significativi della testimonianza della teste Tes_1 assunta in data 11.2.2020, operatrice di sportello il giorno della presentazione dell'assegno circolare per l'incasso
ADR: all'epoca dei fatti avevamo dei lettorini che ci aiutavano nella lettura dei codici dell'assegno, e quindi si metteva l'assegno dentro questo lettore, però non sempre i codici degli assegni venivano letti correttamente, in quanto erano lettori che funzionavano molto peggio rispetto a quelli che utilizziamo oggi. I dati che il lettore leggeva, venivano poi trasferiti in una maschera di cassa sul monitor del computer;
quando la lettura non era completa, l'operatore inseriva manualmente i dati mancanti.
ADR: Dopo che il responsabile mi ha dato l'assegno con la distinta, senza che ci fosse il cliente, io ho provveduto a versare l'assegno e alcune parti dello stesso non erano state lette dal lettore e quindi ho provveduto ad inserirle manualmente. Faccio presente che quando nella maschera di cassa venivano inseriti, o mediante il lettore
o manualmente, i dati di un assegno falsificato, rubato, ecc.. automaticamente la maschera produceva un segnale di errore bloccante, in nessun modo forzabile, e quindi non si riusciva a procedere, cosa che nel caso in esame non è successo.
Emerge dalla deposizione che con l'uso della strumentazione dell'epoca (“lettorini”) non sempre la lettura dei codici degli assegni presentati per l'incasso avveniva integralmente, nel qual caso interveniva l'operatore allo sportello inserendo manualmente i dati mancanti, semprechè l'assegno non fosse già stato segnalato nel sistema interbancario come rubato o falsificato.
Emerge documentalmente (doc. 8 prodotto dalla banca) che nel circuito interbancario il messaggio di assegno impagato perché falso è circolato solo in data 23.12.2015, quindi successivamente alla presentazione dell'assegno per l'incasso, occorsa in data 21.12.2015, sicchè non poteva essere bloccato alla sua presentazione. In sostanza, non vi è stata alcuna anomalia particolare alla presentazione dell'assegno per l'incasso che potesse allertare la banca sulla falsificazione dell'assegno, così come invece affermato dal primo giudice, perché l'unica problematica riscontrata era l'incompleta lettura dei codici tramite l'uso del lettore, che tuttavia non consisteva in “un'anomalia”, poiché dalla testimonianza assunta è emerso invece che l'intervento manuale dell'operatore per l'inserimento dei dati mancanti era operazione normale e ricorrente;
né è dato affermare che la strumentazione in uso all'epoca (i “lettorini”) non corrispondesse alla miglior scienza ed esperienza del momento, avendo la teste dichiarato, semplicemente, che i lettori in uso all'attualità funzionano meglio, ciò che deve ragionevolmente ritenersi attribuibile alla evoluzione tecnologica).
In definitiva emerge dalla deposizione che all'epoca (2015) l'intervento manuale dell'operatore per l'inserimento dei dati dell'assegno che non venivano letti automaticamente dal lettore non consisteva affatto in una anomalia, assunto che invece costituisce l'impianto motivazionale principale del primo giudice;
né, tantomeno, vi era stato l'errore bloccante del sistema perché ancora non circolante nel circuito bancario la segnalazione di falsità dell'assegno (cfr. doc. 8 cit.).
La banca ha poi avvisato il cliente il 24.12 (cfr. teste quindi tempestivamente rispetto alla CP_1 comunicazione interbancaria circolata il giorno precedente (doc. 8 cit.).
Non vi è stata, dunque, alcuna negligenza della banca nel dar corso all'operazione di incasso dell'assegno con le modalità descritte, né per altra ragione.
Con il 2° motivo la baca deduce che non vi sarebbe rapporto causale tra la condotta e il lamentato danno.
Il motivo è assorbito all'accoglimento del primo.
Con il 3° motivo l'appellante chiede la riforma della statuizione sulle spese di lite, che segue l'accoglimento dell'appello.
3.
La decisione nel merito, con riforma totale della sentenza di primo grado, comporta che le spese processuali siano da ricalcolarsi in base all'esito complessivo della lite, che nella fattispecie vede la integrale soccombenza di la liquidazione segue i criteri e parametri di cui di cui CP_1 a D.M. 10.3.2014 n. 55 (attuativo dell'art. 1/3° co. L. n. 247 del 31.12.2012 di riforma della professione forense) come modificato da ultimo ex D.M. 13.8.2022 n. 147, tenuto conto dei valori minimi delle relative tabelle del primo grado e dei valori medi del secondo grado di giudizio, oltre
15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...] nei confronti di e di , nella Parte_1 CP_1 Controparte_2 contumacia di quest'ultima, così provvede: in accoglimento dell'appello ed in riforma parziale della sentenza impugnata
RIGETTA ogni domanda svolta da nei confronti di CP_1 Parte_1
[...]
CONDANNA al rimborso in favore di in CP_1 Controparte_6 persona del l.r.p.t. delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per compenso di avvocato in € 2.540,00 per il primo grado di giudizio ed in € 3.966,00 per il presente grado, oltre 15
% per spese generali ed oltre accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 7.1.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 150/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso da Avv. FABBRI ROBERTO con domicilio eletto presso il suo studio in
PIAZZA J. F. KENNEDY n. 22 Pt_1
APPELLANTE contro
(C.F. rappresentato e difeso da Avv. Gian Giacomo CP_1 C.F._1
Flamigni con domicilio eletto presso il suo studio in FORLI' C.SO GARIBALDI n. 36
APPELLATO
nonché nei confronti di
(C.F. ) contumace Controparte_2 P.IVA_2
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA TRIB. RAVENNA n. 619/2021
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 24.9.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento del presente gravame
- Riformare in toto l'impugnata sentenza del Tribunale di Ravenna n. 619/2021 del 01.08.2021, pubblicata il 16.08.2021 nel proc. RG 3372/2018 accertando che nessuna violazione del dovere di diligenza sussiste in capo all'operatore della e del medesimo Istituto di credito Parte_1
e/o, in ogni caso, l'insussistenza di nesso causale tra la condotta imputabile all'operatore della
[...]
ed al suddetto Istituto di credito ed il danno lamentato dall'attore per tutte le ragioni Parte_1
e i motivi meglio esposti in narrativa, da intendersi integralmente richiamati, rigettando pertanto la pretesa attorea accolta in primo grado;
– per l'effetto, condannare alla restituzione di quanto ricevuto in pagamento da CP_1 [...]
in esecuzione della sentenza di condanna di primo grado del Tribunale di Parte_1
Ravenna n. 619/2021 pubblicata il 16.08.2021, provvisoriamente esecutiva, a titolo di indennizzo oltre rivalutazione monetaria ed interessi per un totale di euro 24.327,15;
– riformare altresì la gravata sentenza in ordine alla condanna di al Parte_1 rimborso delle spese di lite a e, per l'effetto, condannare alla CP_1 CP_1 restituzione di quanto ricevuto a tale titolo da per euro 7.054,85, oltre Parte_1 all'imposta di registrazione versata da pari ad euro 730,00, condannando Parte_1 altresì a rifondere a spese e compenso professionale di cui CP_1 Parte_1 alla nota spese depositata in primo grado, di cui si domanda la liquidazione;
– con vittoria di spese e compenso professionale, oltre 15% rimb. forf, CPA e IVA come per legge anche relativamente al secondo grado di giudizio;
– In via subordinata
Nella denegata ipotesi di rigetto del gravame, in ogni caso riformare il capo relativo alle spese di giudizio di I grado, disponendone quantomeno la compensazione, condannando per l'effetto il alla restituzione di quanto ricevuto a titolo di rimborso delle spese di lite da CP_1 [...]
per euro 7.054,85, oltre al 50% dell'imposta di registrazione versata pari ad euro Parte_1
730,00 (euro 365,00);
-Con vittoria di spese e compenso professionale del presente grado di giudizio, oltre 15% rimb. forf., CPA e IVA come per legge.”
Per l'appellato: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO RIGETTARE l'appello proposto dalla per tutti i motivi indicati in comparsa Parte_1 di costituzione e risposta e, conseguentemente,
CONFERMARE la sentenza di primo grado in ogni sua parte avente n. 619/2021emessa dal
Tribunale di Ravenna.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone alla richiesta dei mezzi di prova formulati da controparte in atto di appello stante l'assodata responsabilità della nella produzione dell'evento di cui è causa, in Parte_1 considerazione anche delle testimonianze rese durante il corso del giudizio di primo grado. Qualora questa Corte ritenesse di ammettere i mezzi di prova dedotti e non ammessi di controparte nel giudizio di primo grado, questa difesa insiste nell'ammissione dei mezzi di prova orali formulate nelle memorie ex art. 183 VI comma cpc nn. 2 e 3, con tutti i testi ivi indicati che dovranno essere ascoltati anche a riprova sugli eventuali capitoli ammessi di controparte.
Capitoli di prova che qui di seguito si richiamano integralmente:
[…]” MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 619/2021 del 1/16.8.2021, il Tribunale di Ravenna, in accoglimento della domanda dell'attore he conveniva in giudizio (poi CP_1 Controparte_3 [...]
e - che aveva assorbito ex D. lgs. 99/2017 Parte_1 Controparte_4 Controparte_5
- rispettivamente accettante ed emittente di assegno circolare che l'attore aveva ricevuto a titolo di corrispettivo della vendita della propria auto, accertata la responsabilità contrattuale di
[...]
la condannava al pagamento di € 23.000,00, pari all'importo dell'assegno, poi Parte_1 risultato falso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, con consequenziale statuizione sulle spese secondo soccombenza;
rigettava invece la domanda svolta nei confronti di con Controparte_4 consequenziale statuizione sulle spese secondo soccombenza.
Il primo giudice affermava la negligenza della banca ex art. 1176/2° co. c. che non aveva utilizzato la diligenza richiesta all'operatore professionale, perché aveva accettato l'incasso dell'assegno, poi risultato falso, benchè anomalo ai controlli elettronici, come emerso dall'audizione della teste operatrice allo sportello che aveva dovuto forzare il sistema inserendo manualmente i Tes_1 codici che non venivano riconosciuti dal lettore, senza svolgere ulteriori controlli, pur in assenza di richiesta di “bene emissione” da parte del cliente.
2. appellava la sentenza formulando n. 2 motivi. Parte_2
Con il 1° motivo deduceva l'errore del primo giudice nella valutazione delle risultanze istruttorie e l'errata applicazione dell'art. 1176 c.c., contestando l'assunto della propria negligenza e sostenendo che era stata travisata la deposizione della teste Tes_1
Il motivo è fondato.
Vengono riportati di seguito i passaggi più significativi della testimonianza della teste Tes_1 assunta in data 11.2.2020, operatrice di sportello il giorno della presentazione dell'assegno circolare per l'incasso
ADR: all'epoca dei fatti avevamo dei lettorini che ci aiutavano nella lettura dei codici dell'assegno, e quindi si metteva l'assegno dentro questo lettore, però non sempre i codici degli assegni venivano letti correttamente, in quanto erano lettori che funzionavano molto peggio rispetto a quelli che utilizziamo oggi. I dati che il lettore leggeva, venivano poi trasferiti in una maschera di cassa sul monitor del computer;
quando la lettura non era completa, l'operatore inseriva manualmente i dati mancanti.
ADR: Dopo che il responsabile mi ha dato l'assegno con la distinta, senza che ci fosse il cliente, io ho provveduto a versare l'assegno e alcune parti dello stesso non erano state lette dal lettore e quindi ho provveduto ad inserirle manualmente. Faccio presente che quando nella maschera di cassa venivano inseriti, o mediante il lettore
o manualmente, i dati di un assegno falsificato, rubato, ecc.. automaticamente la maschera produceva un segnale di errore bloccante, in nessun modo forzabile, e quindi non si riusciva a procedere, cosa che nel caso in esame non è successo.
Emerge dalla deposizione che con l'uso della strumentazione dell'epoca (“lettorini”) non sempre la lettura dei codici degli assegni presentati per l'incasso avveniva integralmente, nel qual caso interveniva l'operatore allo sportello inserendo manualmente i dati mancanti, semprechè l'assegno non fosse già stato segnalato nel sistema interbancario come rubato o falsificato.
Emerge documentalmente (doc. 8 prodotto dalla banca) che nel circuito interbancario il messaggio di assegno impagato perché falso è circolato solo in data 23.12.2015, quindi successivamente alla presentazione dell'assegno per l'incasso, occorsa in data 21.12.2015, sicchè non poteva essere bloccato alla sua presentazione. In sostanza, non vi è stata alcuna anomalia particolare alla presentazione dell'assegno per l'incasso che potesse allertare la banca sulla falsificazione dell'assegno, così come invece affermato dal primo giudice, perché l'unica problematica riscontrata era l'incompleta lettura dei codici tramite l'uso del lettore, che tuttavia non consisteva in “un'anomalia”, poiché dalla testimonianza assunta è emerso invece che l'intervento manuale dell'operatore per l'inserimento dei dati mancanti era operazione normale e ricorrente;
né è dato affermare che la strumentazione in uso all'epoca (i “lettorini”) non corrispondesse alla miglior scienza ed esperienza del momento, avendo la teste dichiarato, semplicemente, che i lettori in uso all'attualità funzionano meglio, ciò che deve ragionevolmente ritenersi attribuibile alla evoluzione tecnologica).
In definitiva emerge dalla deposizione che all'epoca (2015) l'intervento manuale dell'operatore per l'inserimento dei dati dell'assegno che non venivano letti automaticamente dal lettore non consisteva affatto in una anomalia, assunto che invece costituisce l'impianto motivazionale principale del primo giudice;
né, tantomeno, vi era stato l'errore bloccante del sistema perché ancora non circolante nel circuito bancario la segnalazione di falsità dell'assegno (cfr. doc. 8 cit.).
La banca ha poi avvisato il cliente il 24.12 (cfr. teste quindi tempestivamente rispetto alla CP_1 comunicazione interbancaria circolata il giorno precedente (doc. 8 cit.).
Non vi è stata, dunque, alcuna negligenza della banca nel dar corso all'operazione di incasso dell'assegno con le modalità descritte, né per altra ragione.
Con il 2° motivo la baca deduce che non vi sarebbe rapporto causale tra la condotta e il lamentato danno.
Il motivo è assorbito all'accoglimento del primo.
Con il 3° motivo l'appellante chiede la riforma della statuizione sulle spese di lite, che segue l'accoglimento dell'appello.
3.
La decisione nel merito, con riforma totale della sentenza di primo grado, comporta che le spese processuali siano da ricalcolarsi in base all'esito complessivo della lite, che nella fattispecie vede la integrale soccombenza di la liquidazione segue i criteri e parametri di cui di cui CP_1 a D.M. 10.3.2014 n. 55 (attuativo dell'art. 1/3° co. L. n. 247 del 31.12.2012 di riforma della professione forense) come modificato da ultimo ex D.M. 13.8.2022 n. 147, tenuto conto dei valori minimi delle relative tabelle del primo grado e dei valori medi del secondo grado di giudizio, oltre
15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...] nei confronti di e di , nella Parte_1 CP_1 Controparte_2 contumacia di quest'ultima, così provvede: in accoglimento dell'appello ed in riforma parziale della sentenza impugnata
RIGETTA ogni domanda svolta da nei confronti di CP_1 Parte_1
[...]
CONDANNA al rimborso in favore di in CP_1 Controparte_6 persona del l.r.p.t. delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per compenso di avvocato in € 2.540,00 per il primo grado di giudizio ed in € 3.966,00 per il presente grado, oltre 15
% per spese generali ed oltre accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 7.1.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina