Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/04/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 265/2024 - Pag. 1 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Gaetano Laviola Presidente dott. Matteo Prato Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 265/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a CARIATI (CS) in [...] Parte_1 C.F._1
22/01/1955, rappresentata e difesa dall'avv. FILARETI LEONARDO ROCCO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, C.F. , parte nata a CARIATI (CS) in [...] CP_1 C.F._2
18/01/1962, rappresentata e difesa dall'avv. SERO ROSSELLA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE -
NONCHÉ PUBBLICO presso il Tribunale di Castrovillari;
CP_2
- INTERVENTORE EX LEGE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa
Con ricorso depositato in data 9/02/2024, parte ricorrente ha Parte_1 introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti della moglie . CP_1
Le parti hanno contratto matrimonio in Cariati (CS) in data 14/08/1986.
Dalla loro unione sono nate le figlie il 9/11/1987 a Hagen, e Persona_1 [...]
il 6/04/1990 a Hagen, entrambe maggiorenni ed indipendenti economicamente. Persona_2
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, prodotta documentazione, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il giudice delegato alla trattazione, con ordinanza del
28/6/24, depositata in pari data, non ha disposto, in via provvisoria, alcun assegno di mantenimento a carico del , sebbene richiesto dalla resistente, e, rigettata la richiesta di prova testimoniale Pt_1 articolata dal ricorrente nell'atto introduttivo, ha rinviato per la discussione orale.
2. Conclusioni delle parti All'udienza del 17/12/24 le parti hanno concluso come in atti (“Ciascun difensore si riporta a tutte le proprie domande, difese, deduzioni e conclusioni formulate nei rispetti atti di parte e nei verbali di causa e ne chiede l'accoglimento, con vittoria di compensi e di spese. I difensori chiedono poi che la causa venga assegnata a sentenza.”).
3. La domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, soprattutto nell'interesse dei figli, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
4. Il mantenimento tra i coniugi
, nel costituirsi con memoria depositata in data 6/6/24, ha formulato CP_1 domanda di mantenimento per sé, chiedendo al Tribunale di porre a carico del coniuge un assegno mensile di € 250,00. A tal fine ha allegato di essere disoccupata, per ragioni estranee alla sua volontà, collegate alla sua età (61 anni), alla sua istruzione e formazione professionale (3° elementare), e al suo stato di salute;
ha poi precisato di vivere con la figlia e di percepire € 490,00 mensili dallo Persona_2
Stato tedesco per la sua condizione di disoccupazione.
, con la memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c., ha contestato la domanda, Parte_1 evidenziando, in primo luogo, la tardività della costituzione in giudizio di controparte e, in ogni caso, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto al mantenimento, tenuto conto che anche lui si trova in uno stato di disoccupazione e vive con i proventi del trattamento previdenziale che gli viene corrisposto dall'Istituto di previdenza tedesco. Ciò premesso in fatto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di mantenimento formulata dalla resistente, atteso che la costituzione è avvenuta in data 6/6/24, oltre il termine, previsto a pena di decadenza, di trenta giorni prima dell'udienza di comparizione dei coniugi, fissata per il 26/6/24; al riguardo, infatti, va rilevato che, ai sensi dell'art. 473 bis 16 c.p.c., il resistente deve costituirsi nel termine assegnato dal giudice, depositando comparsa di risposta che deve contenere le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473-bis.12, secondo, terzo e quarto comma, tra le quali la proposizione di eventuali domande riconvenzionali.
Per le medesime ragioni, oltre che per insussistenza di una connessione qualificata con la domanda di separazione, va dichiarata l'inammissibilità delle ulteriori domande formulate da
, volte ad ottenere la divisione per quote del valore dei mobili, o la loro CP_1 assegnazione materiale, presenti nella casa familiare ubicata a Cariati alla via San Paolo, 24, nonché l'accertamento del diritto della resistente di ottenere la divisione, secondo quote uguali, dei materiali e della manodopera impiegati per la realizzazione, in costanza di matrimonio, della casa familiare sita alla via San Paolo, 121 in Cariati.
5. Il regime delle spese
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della natura del giudizio e della soccombenza reciproca tra le parti nessuna delle quali ha visto accogliere in modo completo le conclusioni inizialmente rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la separazione personale tra i coniugi e , come sopra generalizzati;
Parte_1 CP_1
B. DICHIARA inammissibile la domanda di mantenimento formulata da;
CP_1
C. DICHIARA inammissibile le ulteriori domande di divisione proposte da;
CP_1
D. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
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E. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CARIATI (CS) per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 38, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986); F. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 15/4/25. Il Presidente dott. Gaetano Laviola
Il giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni