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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione V La Corte di Appello di Roma, così composta: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado, iscritta al numero 6697 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2021 e vertente TRA
e Parte_1 Controparte_1
(Avv. Giuseppe Ciliberti) PARTE APPELLANTE E
Controparte_2 Controparte_3
, (già
[...] Controparte_4
) Controparte_5
(Avv. Andrea La Mattina)
PARTE APPELLATA E
CP_6
(Avv. ti Corrado Bregante e Ilaria Reina Centolani con domicilio presso l'Avv. Andrea La Mattina)
PARTE APPELLATA E
Controparte_7 Controparte_8
(Avv.Giorgio Filippi domiciliato presso l'Avv. Pasquale Trane)
PARTE APPELLATA
FATTO E DIRITTO Le parti non hanno depositato le note di trattazione scritta per l'udienza del 23.1.2025 e la causa è stata rinviata, ex art. 309 c.p.c., al giorno 6.2.2025.
A detta udienza le parti non hanno depositato le note di trattazione scritta.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi normativa di cui all'articolo 181 c.p.c., cui fa rinvio il citato articolo 309, secondo cui “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata al ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. Alla stregua del disposto normativo detto, della rituale comunicazione del rinvio all'odierna udienza, va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo ed altresì dichiarata la estinzione del processo. Le spese, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., devono ritenersi a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
pone le spese come anticipate a carico di ciascuna parte. Così deciso in Roma il giorno 11.2.2025 Il Consigliere est. IL Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino
e Parte_1 Controparte_1
(Avv. Giuseppe Ciliberti) PARTE APPELLANTE E
Controparte_2 Controparte_3
, (già
[...] Controparte_4
) Controparte_5
(Avv. Andrea La Mattina)
PARTE APPELLATA E
CP_6
(Avv. ti Corrado Bregante e Ilaria Reina Centolani con domicilio presso l'Avv. Andrea La Mattina)
PARTE APPELLATA E
Controparte_7 Controparte_8
(Avv.Giorgio Filippi domiciliato presso l'Avv. Pasquale Trane)
PARTE APPELLATA
FATTO E DIRITTO Le parti non hanno depositato le note di trattazione scritta per l'udienza del 23.1.2025 e la causa è stata rinviata, ex art. 309 c.p.c., al giorno 6.2.2025.
A detta udienza le parti non hanno depositato le note di trattazione scritta.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi normativa di cui all'articolo 181 c.p.c., cui fa rinvio il citato articolo 309, secondo cui “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata al ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. Alla stregua del disposto normativo detto, della rituale comunicazione del rinvio all'odierna udienza, va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo ed altresì dichiarata la estinzione del processo. Le spese, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., devono ritenersi a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
pone le spese come anticipate a carico di ciascuna parte. Così deciso in Roma il giorno 11.2.2025 Il Consigliere est. IL Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino