Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 22/04/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
599 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
Composto da:
Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE rel/est
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE
Dott. Alberto BALZANI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 599/2024 R.G. avente ad oggetto separazione personale dei coniugi promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
C.F._1 parte rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Rella, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in forza di procura speciale in atti
-parte ricorrente- contro nato a [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_2 parte rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Issoglio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in forza di procura speciale in atti;
-parte resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario il 17.12.1994 a Torino, con atto trascritto nel medesimo Comune.
, nata a [...] in data [...].
[...]
Con ricorso iscritto a ruolo in data 28.2.2024, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dalla moglie.
Parte convenuta si è costituita.
Dopo l'udienza di comparizione dei coniugi, il 16.10.2024, ed una successiva udienza tenutasi il 4.12.2024 in modalità di trattazione scritta in cui le parti dichiaravano di aver trovato un accordo, all'udienza del 26.3.2025, tenutasi in modalità di trattazione scritta, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
1. coniugi si impegnano a vivere separati e nel reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, sita in Torino, Via Verolengo n. 42/6F, unitamente all'autorimessa pertinenziale, sita in Torino, Via Verolengo n. 25, in proprietà al 50% tra i coniugi, viene assegnata alla sig.ra che potrà continuare ad abitarvi, unitamente alle figlie Parte_1
e dalla quale il sig. si è già allontanato da tempo, trasferendo la propria CP_1
residenza, portando seco i propri effetti personali ed i beni di sua spettanza.
3. Il sig. a titolo di contributo al mantenimento una tantum delle figlie, si CP_1
impegna a cedere, senza previsione di alcun corrispettivo, alla figlia nata a Persona_1
Torino il 27.04.1995 (C.F. ) e alla figlia nata a [...] C.F._3 Persona_2
il 12.04.1999 (C.F. ), in parti uguali tra loro, la propria quota di C.F._4 comproprietà, pari al 50%, della casa coniugale e dell'autorimessa pertinenziale, con rogito da effettuarsi entro e non oltre giorni 30 dalla pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione. Detti immobili risultano così registrati al Catasto Fabbricati del Comune di
Torino:
a. Alloggio: Foglio 1108, Particella 391, Subalterno 197, Torino (TO), Via Verolengo n. 42/6,
Piano S2-4, Zona 2, Cat. A/2, Classe 1, vani 4, R.C. € 733,37;
b. Autorimessa: Foglio 52, Particella 6, Subalterno 124, Torino (TO), Via Verolengo n. 25,
Piano S2, Zona 2, Cat. C/6, Classe 4, mq. 13, R.C. € 115,48. Le spese notarili del predetto rogito saranno a carico dei coniugi – in misura del 50% ciascuno. Parte_1 CP_1
3. Le parti danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Giudice si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento alle figlie della quota di comproprietà del sig. degli immobili in comunione con la moglie. CP_1
Le parti, a definizione dei reciproci rapporti economici patrimoniali tra loro esistenti in relazione al mantenimento delle figlie e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, convengono di far rientrare nelle condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali in favore delle figlie al fine di assicurarne il mantenimento.
4. Le parti danno atto che l'autovettura KIA Picanto rimane assegnata in modo esclusivo alla moglie.
5. Le parti danno atto di essere economicamente indipendenti e rinunciano a qualsivoglia reciproca richiesta di contributo al proprio mantenimento.
6. Le parti danno atto che le spese del presente procedimento s'intendono tra loro integralmente compensate.
In data 27.3.2025 il Giudice rimetteva la causa in decisione disponendo la trasmissione degli atti al PM per il parere.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
Ebbene, il Collegio ritiene di provvedere in conformità all'accordo delle parti, essendo pacifica la rottura dell'affectio coniugalis e non presentando lo stesso profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In ragione della natura congiunta del procedimento, le spese di lite sono integralmente compensate (come richiesto dalle parti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, viste le conclusioni del
P.M. ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
- omologa le condizioni di separazione indicate in parte motiva;
Spese compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 9.4.2025
IL PRESIDENTE est./rel.
Alessandro Scialabba