Articolo 2121 del Codice civile
Articolo 2120Articolo 2161
Versione
19 aprile 1942
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Versione
1 giugno 1982
Art. 2121.

(( (Computo dell'indennita' di mancato preavviso). )) ((L'indennita' di cui all'articolo 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto e' corrisposto a titolo di rimborso spese.

Se il prestatore di lavoro e' retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennita' suddetta e' determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.

Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro.))
Entrata in vigore il 1 giugno 1982
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