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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Riccardo Mele - Presidente
- dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 425 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Farizio Parte_1 C.F._1
Ferilli, come da mandato in atti.
APPELLANTE
contro con sede in Milano (c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Mancusi, come da mandato in atti.
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta, disposta con ordinanza del 18.1.2024, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio. SVOLG IME NTO DE L PROCE SSO
§ 1
Con decreto n. 2020 del 15.10.2020, il Tribunale di Lecce ha ingiunto a il Parte_1
pagamento in favore di (nella sua qualità di cessionaria del credito di CP_1
della somma di € 15.516,57, oltre spese e accessori, a titolo di Controparte_2
rimborso del residuo debito restitutorio derivante dal contratto di finanziamento, con delegazione di pagamento/cessione del quinto, sottoscritto in data 22.11.2007.
§ 1.1
Con atto di citazione del 29.12.2020, ha proposto opposizione Parte_1
all'ingiunzione, con contestuale domanda riconvenzionale, e ha dedotto:
- la difformità del TAEG pattuito rispetto a quello effettivamente applicato, la nullità
parziale del contratto ed il conseguente diritto alla rideterminazione del piano di ammortamento al tasso sostitutivo ex art. 125 bis TUB;
- la estinzione del credito vantato da con il ricorso monitorio, per Controparte_1
sopravvenuto pagamento;
- l'esistenza di un proprio controcredito, pari ad € 7.945,55, sorto dai pagamenti parziali ricevuti dalla società finanziaria, in eccedenza rispetto alle somme dovute;
Si è costituita in giudizio ed ha dedotto che: Controparte_1
- a fronte di un debito di € 31.560,00, da restituire in 120 rate da € 263,00 ciascuna, il datore di lavoro del aveva corrisposto solo 13 rate per un totale di € 3.419,00; Parte_1
- era stata inoltre recuperata dall' la somma di € 7,752,00 (accantonata per TFR) e da CP_3
Net Insurance la somma di € 3.501,46;
- la pretesa creditoria, avanzata con il ricorso monitorio, era stata quantificata al netto delle somme ricevute.
pag. 2/5 Ciò premesso, ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma Controparte_1
del decreto ingiuntivo opposto.
§ 1.2
Con sentenza n. 3345 del 25.11.2022, il tribunale di Lecce ha rigettato l'opposizione,
confermato il decreto ingiuntivo n. 2020/2020 e compensato le spese processuali.
§ 2
Avverso detta sentenza, ha proposto appello ed ha chiesto che, in totale Parte_1
riforma del provvedimento impugnato, fosse accolta l'opposizione proposta nel giudizio di primo grado e revocato il decreto ingiuntivo.
si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_1
In data 6.11.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELL A D E CISIO NE
§ 3
L'appello si fonda su due motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo d'impugnazione, ha dedotto che avrebbe errato il Parte_1
tribunale a non ricalcolare le residue ragioni creditorie di applicando Controparte_1
al finanziamento i tassi BOT ex artt. 125 bis e 117 TUB, previa declaratoria di parziale nullità del contratto.
Il motivo è infondato.
L'art. 125 bis TUB è stato introdotto dal d. lgs n. 141 del 23.8.2010 (in vigore dall'1.6.2011), e, dunque, non si applica al finanziamento in scrutinio che è stato stipulato in data 22.11.2007.
E' inoltre costante l'orientamento della suprema corte secondo cui: “In tema di contratti
pag. 3/5 bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di
finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non
rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella
forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle
pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca,
dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima”. (cass. civ. sez. I,
ord. 14.2.2023 n. 4597; cass.civ. sez.I, ord. 22.5.2023 n. 14000).
La sentenza impugnata non merita censura sul punto.
§ 3.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, ha dedotto che avrebbe errato il Parte_1
tribunale a rigettare la domanda riconvenzionale volta ad ottenere il rimborso delle somme,
ricevute da (prima) e da (poi), in eccedenza Controparte_2 Controparte_1
rispetto al dovuto;
il calcolo di tale eccedenza (pari ad € 7.945,55), rappresentato in tabella alle pagg. 21 e 22 dell'atto introduttivo del giudizio, avrebbe dovuto essere effettuato come segue: dall'importo di € 22.509,22 (somma da restituire, rideterminata ex artt. 125 bis e 117
TUB), avrebbe dovuto essere detratta la somma di € 15.780,00 (risultante dalle complessive trattenute operate in busta paga dal datore di lavoro del ), la somma Parte_1
di € 7.752,00 (che la creditrice aveva riscosso dall' a titolo di TFR), la somma di € CP_3
3.501,46 (che la creditrice aveva riscosso da Net Insurance), la somma di € 3.501,31 (che la creditrice aveva richiesto al Fondo di Garanzia).
Il motivo è infondato.
Come detto al § 3.1, la sanzione prevista dagli artt. 125 bis e 117 TUB è inapplicabile al pag. 4/5 caso di specie.
Dalle buste paga allegate alla CTP di parte opponente, sembrerebbe che abbia CP_4
trattenuto somme da destinare al pagamento delle rate del finanziamento erogato in favore di per circa quattro anni (dal 31.12.2007 al 31.12.2012); tuttavia, non vi è Parte_1
prova che tali somme siano state effettivamente versate in favore della creditrice che,
invece, ha ammesso di aver ricevuto il pagamento soltanto delle prime 13 rate.
Non vi è prova di pagamenti eseguiti dal Fondo di Garanzia.
Le somme ricevute da e da Net Insurance sono state correttamente detratte da CP_3
in fase monitoria. Controparte_1
§ 5
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali che liquida in € 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e id tariffa in misura del 15%;
- dichiara che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 29.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Riccardo Mele - Presidente
- dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 425 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Farizio Parte_1 C.F._1
Ferilli, come da mandato in atti.
APPELLANTE
contro con sede in Milano (c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Mancusi, come da mandato in atti.
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta, disposta con ordinanza del 18.1.2024, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio. SVOLG IME NTO DE L PROCE SSO
§ 1
Con decreto n. 2020 del 15.10.2020, il Tribunale di Lecce ha ingiunto a il Parte_1
pagamento in favore di (nella sua qualità di cessionaria del credito di CP_1
della somma di € 15.516,57, oltre spese e accessori, a titolo di Controparte_2
rimborso del residuo debito restitutorio derivante dal contratto di finanziamento, con delegazione di pagamento/cessione del quinto, sottoscritto in data 22.11.2007.
§ 1.1
Con atto di citazione del 29.12.2020, ha proposto opposizione Parte_1
all'ingiunzione, con contestuale domanda riconvenzionale, e ha dedotto:
- la difformità del TAEG pattuito rispetto a quello effettivamente applicato, la nullità
parziale del contratto ed il conseguente diritto alla rideterminazione del piano di ammortamento al tasso sostitutivo ex art. 125 bis TUB;
- la estinzione del credito vantato da con il ricorso monitorio, per Controparte_1
sopravvenuto pagamento;
- l'esistenza di un proprio controcredito, pari ad € 7.945,55, sorto dai pagamenti parziali ricevuti dalla società finanziaria, in eccedenza rispetto alle somme dovute;
Si è costituita in giudizio ed ha dedotto che: Controparte_1
- a fronte di un debito di € 31.560,00, da restituire in 120 rate da € 263,00 ciascuna, il datore di lavoro del aveva corrisposto solo 13 rate per un totale di € 3.419,00; Parte_1
- era stata inoltre recuperata dall' la somma di € 7,752,00 (accantonata per TFR) e da CP_3
Net Insurance la somma di € 3.501,46;
- la pretesa creditoria, avanzata con il ricorso monitorio, era stata quantificata al netto delle somme ricevute.
pag. 2/5 Ciò premesso, ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma Controparte_1
del decreto ingiuntivo opposto.
§ 1.2
Con sentenza n. 3345 del 25.11.2022, il tribunale di Lecce ha rigettato l'opposizione,
confermato il decreto ingiuntivo n. 2020/2020 e compensato le spese processuali.
§ 2
Avverso detta sentenza, ha proposto appello ed ha chiesto che, in totale Parte_1
riforma del provvedimento impugnato, fosse accolta l'opposizione proposta nel giudizio di primo grado e revocato il decreto ingiuntivo.
si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_1
In data 6.11.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELL A D E CISIO NE
§ 3
L'appello si fonda su due motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo d'impugnazione, ha dedotto che avrebbe errato il Parte_1
tribunale a non ricalcolare le residue ragioni creditorie di applicando Controparte_1
al finanziamento i tassi BOT ex artt. 125 bis e 117 TUB, previa declaratoria di parziale nullità del contratto.
Il motivo è infondato.
L'art. 125 bis TUB è stato introdotto dal d. lgs n. 141 del 23.8.2010 (in vigore dall'1.6.2011), e, dunque, non si applica al finanziamento in scrutinio che è stato stipulato in data 22.11.2007.
E' inoltre costante l'orientamento della suprema corte secondo cui: “In tema di contratti
pag. 3/5 bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di
finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non
rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella
forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle
pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca,
dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima”. (cass. civ. sez. I,
ord. 14.2.2023 n. 4597; cass.civ. sez.I, ord. 22.5.2023 n. 14000).
La sentenza impugnata non merita censura sul punto.
§ 3.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, ha dedotto che avrebbe errato il Parte_1
tribunale a rigettare la domanda riconvenzionale volta ad ottenere il rimborso delle somme,
ricevute da (prima) e da (poi), in eccedenza Controparte_2 Controparte_1
rispetto al dovuto;
il calcolo di tale eccedenza (pari ad € 7.945,55), rappresentato in tabella alle pagg. 21 e 22 dell'atto introduttivo del giudizio, avrebbe dovuto essere effettuato come segue: dall'importo di € 22.509,22 (somma da restituire, rideterminata ex artt. 125 bis e 117
TUB), avrebbe dovuto essere detratta la somma di € 15.780,00 (risultante dalle complessive trattenute operate in busta paga dal datore di lavoro del ), la somma Parte_1
di € 7.752,00 (che la creditrice aveva riscosso dall' a titolo di TFR), la somma di € CP_3
3.501,46 (che la creditrice aveva riscosso da Net Insurance), la somma di € 3.501,31 (che la creditrice aveva richiesto al Fondo di Garanzia).
Il motivo è infondato.
Come detto al § 3.1, la sanzione prevista dagli artt. 125 bis e 117 TUB è inapplicabile al pag. 4/5 caso di specie.
Dalle buste paga allegate alla CTP di parte opponente, sembrerebbe che abbia CP_4
trattenuto somme da destinare al pagamento delle rate del finanziamento erogato in favore di per circa quattro anni (dal 31.12.2007 al 31.12.2012); tuttavia, non vi è Parte_1
prova che tali somme siano state effettivamente versate in favore della creditrice che,
invece, ha ammesso di aver ricevuto il pagamento soltanto delle prime 13 rate.
Non vi è prova di pagamenti eseguiti dal Fondo di Garanzia.
Le somme ricevute da e da Net Insurance sono state correttamente detratte da CP_3
in fase monitoria. Controparte_1
§ 5
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali che liquida in € 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e id tariffa in misura del 15%;
- dichiara che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 29.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
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