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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/07/2025, n. 10825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10825 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
Sezione specializzata in materia di impresa
❖➢ Così composto: dott.ssa Claudia PEDRELLI Presidente dott. Vittorio CARLOMAGNO Giudice dott. Luigi D'ALESSANDRO Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 43552 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 9 aprile 2025, vertente
T R A anche quale procuratore della Parte_1 Parte_2 in persona del procuratore speciale, avv. ,
[...] Parte_3
elettivamente domiciliate in Roma, alla via Vincenzo Bellini n. 10, presso lo studio dell'avv. Antonio Accattatis che le rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICI
E
4 Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: concorrenza sleale interferente
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per le attrici: “… accertare e dichiarare che l'utilizzo da parte della convenuta dei marchi e segni distintivi , quale insegna e quale veicolo Pt_1 pubblicitario della propria attività commerciale, è illecito e costituisce una 1 fattispecie di concorrenza sleale;
• inibire alla convenuta la prosecuzione della condotta illecita per cui è causa e, quindi, lo svolgimento dell'attività di vendita di parti di ricambio e di prestazione di servizi di assistenza mediante
l'utilizzo del Marchio ”, nonché di utilizzare tale segno, in Pt_1 qualunque modo e con qualsivoglia mezzo, per finalità pubblicitarie e promozionali, nella corrispondenza commerciale e nelle insegne, nei siti internet e nei social, fissando una somma dovuta di almeno Euro 500,00 per ogni giorno di violazione a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell'emananda Sentenza;
ordinare la rimozione e/o la distruzione dell'insegna recante il Marchio e di tutto il materiale pubblicitario e Pt_1
promozionale recante il Marchio detenuto dalla convenuta, oltre alla Pt_1 rimozione e all'eliminazione suddetta dai siti internet e dai social nei quali e per il tramite dei quali detto marchio viene illecitamente utilizzato;
• condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, danni derivanti dalle condotte de quibus fino alla loro cessazione nella misura che risulterà accertata in corso di causa, ovvero, parrà di giustizia anche ai sensi dell'Art. 1226 C.C. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con atto di citazione notificato il 15 giugno 2022, le società
e hanno convenuto in Parte_4 Parte_2 giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la soc. 4 Controparte_1 al fine di: i) accertare la condotta sleale posta in essere dalla
[...]
convenuta tramite l'utilizzo non autorizzato, nell'esercizio della sua attività di impresa, dei marchi e dei segni distintivi;
ii) inibire Pt_1
alla convenuta la prosecuzione della detta attività illecita, anche ordinando la rimozione delle insegne e del materiale pubblicitario recante il marchio;
iii) condannare la convenuta al risarcimento Pt_1 dei danni derivanti dall'illecito;
• che, a sostegno delle proprie domande, le attrici hanno in sintesi dedotto che la società convenuta, che quale officina autorizzata della concessionaria “NISSAN AUTOGIAPPONESE” di Roma, ha fatto parte
2 delle rete della fino al 28 settembre 2016 in virtù di Parte_1
regolare rapporto contrattuale, dalla detta data ha continuato a svolgere attività di riparazione e di assistenza tecnica di veicoli utilizzando, senza averne più alcuna autorizzazione, i marchi e i segni distintivi di Pt_1 titolarità della e che tale condotta integrava un Parte_2
illecito nella forma della concorrenza sleale ai sensi dell'art 2598 c.c.;
• che la soc. sebbene ritualmente Controparte_2 citata, è rimasta contumace;
• considerato che non vi è prova che la società convenuta abbia posto in essere gli atti di concorrenza sleale di cui le attrici si lamentano;
• che, invero, la documentazione fotografica versata in atti dalle attrici (v. docc. 7 e 10 fascicolo attoreo) mostra sì un capannone con l'insegna ma, a prescindere da qualsiasi considerazione circa l'effettiva Pt_1
riconducibilità del capannone alla 4 CP_3 Controparte_1
tale documentazione non comprova in alcun modo l'effettivo
[...]
esercizio da parte della convenuta, all'interno di detto locale, di attività di riparazione e assistenza tecnica di veicoli;
• che anche la pagina web della depositata come n. 11 della CP_2
produzione documentale attorea, è elemento troppo debole per poter affermare che la società convenuta abbia effettivamente svolto, dopo la cessazione del dedotto rapporto contrattuale con la Parte_1 attività imprenditoriale in concorrenza con quest'ultima, ciò anche alla luce della notoria frequenza di pagine internet che si riferiscono ad imprese non più attive e/o che non sono riconducibili con certezza al soggetto che vi appare pubblicizzato;
• che, peraltro, a conferma di un quadro probatorio piuttosto lacunoso e incerto, deve osservarsi che dalla visura camerale versata in atti (v. doc.
9 fascicolo attoreo) risulta che la soc. Controparte_2 abbia sede in Monterotondo, alla via Salaria, n. 111 e non
[...]
disponga di diverse e ulteriori sedi operative, mentre nella pagina web Co dianzi citata la sede della viene indicata in Roma, alla via Salaria, n.
3 2190, e nelle fotografie di cui ai docc. 7 e 10 del fascicolo attoreo non si comprende neppure presso quale indirizzo sia collocato il capannone ivi ritratto;
• ritenuto pertanto che, in difetto di idonea prova dell'illecito lamentato dalle attrici, le domande attoree debbano essere respinte;
• e che non vi sia luogo alla pronuncia sulle spese di lite, essendo la convenuta rimasta contumace;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. - rigetta le domande tutte proposte dalle società e Parte_4
Parte_2
2. - nulla per le spese del giudizio.
Roma, 19 giugno 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Luigi D'Alessandro dott.ssa Claudia Pedrelli
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