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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 16/07/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Paola Costa Presidente dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 450/2025 promossa da:
- (C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(UD), il 26.01.1993, residente in Vito D'Asio (PN), Frazione Casiacco, Piazza Vittoria n.
2/1, rappresentata e difesa dall'avv. Enzo Del Bianco ricorrente contro
- (C.F.: ), nato a [...], il _1 C.F._2
05.12.1979, residente a [...] resistente - contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale avente a OGGETTO: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
nella quale le parti, come da rispettive note scritte, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
per parte ricorrente:
“disporsi in via preventiva ed urgente l'affidamento esclusivo del minore SO alla madre sig.ra con collocazione presso la medesima e con diritto della Parte_1
1 ricorrente di assumere le decisioni di maggior interesse per il figlio in tema di educazione, scuola, salute e aspetti ludico-ricreativi, nonché di sottoscrivere tutti i moduli necessari al rilascio dei documenti di identità del medesimo, senza la preventiva consultazione del padre signor;
_1 disporsi che il sig. abbia il diritto/dovere di vedere e tenere con sé il figlio _1 minore autonomamente, solo previa sua autonoma attivazione presso i Servizi Per_1
Sociali territorialmente competenti e presa in carico da parte degli stessi con proficuo avvio ed esperimento di un percorso di supporto alla bigenitorialità; porsi a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario e _1 straordinario del figlio minore mediante il versamento della somma di € SO
250,00 mensili, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, da corrispondere alla sig.ra in forma tracciabile. Parte_1
Nella denegata ipotesi, disporsi quanto sopra richiesto all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, in via temporanea ed urgente ex art. 473-bis 22 c.p.c..
In via principale:
1) disporsi l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, sig.ra SO
, con suo collocamento presso l'abitazione della medesima in Vito D'Asio Parte_1
(PN), frazione Casiacco, Piazza Vittoria n. 2/1, prevedendo il diritto di assumere le decisioni di maggior interesse per il figlio in tema di educazione, scuola, salute e aspetti ludico-ricreativi, nonché di sottoscrivere tutti i moduli necessari al rilascio dei documenti di identità del medesimo, senza la preventiva consultazione del padre signor _1
;
[...]
2) disporsi che il sig. abbia il diritto/dovere di vedere e tenere con sé il _1 figlio minore autonomamente, solo previa sua autonoma attivazione presso i Servizi Per_1
Sociali territorialmente competenti e presa in carico da parte degli stessi con proficuo avvio ed esperimento di un percorso di supporto alla bigenitorialità;
3) porsi a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento _1 ordinario del figlio minore mediante il versamento della somma di € SO
250,00 mensili, da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 10 in forma Parte_1 tracciabile. Detto importo verrà rivalutato annualmente ed in via automatica secondo gli
2 indici ISTAT, se in aumento;
4) porsi a carico del sig. l'obbligo di rimborsare le spese straordinarie _1 sostenute dalla madre per le necessità del figlio minore in misura del 50% individuate secondo il Protocollo di intesa siglato da Magistrati e Avvocati del Foro di Pordenone. Il pagamento in parola dovrà essere effettuato in forma tracciabile entro il mese successivo all'esibizione del relativo giustificativo di spesa;
5) disporsi che la sig.ra beneficerà in via esclusiva dell'assegno unico Parte_1
INPS;
6) disporsi che la sig.ra beneficerà delle deduzioni e detrazioni IRPEF Parte_1 per il figlio minore al 100%.
In ogni caso: spese ed onorari di lite interamente rifuse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4/3/25 premesso di aver intrattenuto Parte_1 un rapporto di convivenza more uxorio ormai cessato con dall'unione _1 con il quale, in data 23/3/2016, era nato il figlio ha chiesto la modifica della Per_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di quest'ultimo, così come disposta con decreto del Tribunale di Pordenone n. 2122/2022 di data 24/3/2022, che aveva omologato le condizioni a suo tempo concordate tra i genitori.
Più specificamente, allegando il completo disinteresse del resistente per la situazione personale del figlio, disinteresse tradottosi nell'omesso adempimento degli obblighi di contributo al suo mantenimento e nell'assenza dalla sua vita per l'avvenuto trasferimento all'estero, quest'ultimo finalizzato anche a evitare le conseguenze sanzionatorie dei procedimenti civili e penali instaurati nei suoi confronti per condotte tenute in ambito familiare, la ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo del minorenne e la conferma dei provvedimenti di contenuto economico già oggetto della regolamentazione in atto.
All'udienza del giorno 10/6/2025 è comparsa solo la ricorrente. Il giudice relatore, rilevata la regolarità della notificazione, ha dichiarato la contumacia del resistente _1
La ricorrente, sentita dal giudice, ha confermato il persistente inadempimento degli
[...] obblighi gravanti sull'altro genitore, risalendo all'agosto dell'anno 2024 gli ultimi versamenti dell'assegno, nonostante lo svolgimento da parte del resistente, nei periodi di
3 prolungata permanenza all'estero, dell'attività lavorativa di giardiniere.
In udienza sono stati adottati provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. con cui il minorenne
è stato affidato in via esclusiva alla madre, con sospensione delle frequentazioni tra Per_1 padre e figlio.
Quindi, la ricorrente è stata invitata alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa, che è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
2. Sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda della ricorrente.
Per quanto riguarda l'esercizio della responsabilità genitoriale e quindi l'affido del minorenne, deve preliminarmente rilevarsi che, per principio generale, il regime ordinario di affidamento esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni.
Eccezione a tale regola è l'affidamento a uno solo dei genitori, nei casi in cui quello condiviso risulti “contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, primo comma, c.c.).
In mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi caso per caso con
“provvedimento motivato”. Dunque, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, insanabile contrasto con il figlio, od obiettiva lontananza. In particolare, costituisce indice di inadeguatezza genitoriale, tale da giustificare l'affido esclusivo della prole ad uno solo dei genitori, tra gli altri, il fatto che l'altro genitore interrompa totalmente, per un tempo prolungato, i rapporti con il figlio o con i figli, senza contribuire al loro mantenimento, condotta questa che denota gravi lacune genitoriali.
Nel caso in esame deve rilevarsi che il minorenne vive stabilmente con la madre e che, sin dalla pronuncia della citata sentenza del Tribunale di Pordenone, risalente all'anno 2022, il padre ha manifestato il proprio sostanziale disinteresse per le vicende del figlio, il quale manifesta anche una condizione di disagio psicologico (all.10 al ricorso).
4 Il resistente si è disinteressato del presente procedimento, del quale, oltre a essere stato ritualmente portato a conoscenza mediante formale notificazione, è stato anche informalmente avvisato dalla controparte, secondo quanto da quest'ultima attestato in udienza.
Inoltre, parte ricorrente ha menzionato e documentato analoghe condotte di scorretto esercizio della responsabilità genitoriale attribuite a nell'ambito di un _1 successivo e diverso rapporto di convivenza (all.12), comportamenti in quel caso esitati in una denuncia per maltrattamenti in famiglia (all.11).
Il complesso delle circostanze allegate e documentate preclude una regolamentazione della responsabilità genitoriale condivisa tra i genitori e impone, nel superiore interesse del minorenne, il suo affidamento esclusivo alla madre con collocamento Parte_1 presso la casa materna. Difettano, allo stato, i presupposi per una regolamentazione degli incontri tra padre e figlio, sia nel senso che l'esigenza non è attuale, per il disinteresse concretamente manifestato dal genitore non affidatario, sia nel senso che, per la delicatezza della situazione del minorenne (si richiama ancora la situazione di disagio certificata sub.10 dalla psicoterapeuta), i rapporti di persona tra padre e figlio potrebbero riprendere solo sotto la gestione e il controllo dei servizi competenti, che il resistente avrebbe l'onere di contattare e attivare, qualora realmente interessato.
Per quanto concerne i provvedimenti consequenziali all'affidamento esclusivo, devono essere formalmente confermati quelli di contenuto economico corrispondenti alle condizioni a suo tempo concordate tra i genitori.
Tra le responsabilità genitoriali rientra indiscutibilmente anche il dovere di contribuire, in base alle proprie capacità, al mantenimento della prole. Il dovere è sancito dall'articolo 316 bis c.c., che impone ai genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Ne consegue che, nella determinazione dell'assegno, va tenuto conto, oltre che delle esigenze del figlio, delle risorse economiche dei genitori, dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Il descritto obbligo non può venir meno neppure in caso di situazioni economicamente precarie. Peraltro, a tal proposito si rileva che, in base a quanto allegato
5 dalla ricorrente, il resistente svolgerebbe all'estero regolarità attività lavorativa. In ogni caso, agli atti non sono presenti elementi che facciano presumere un'inabilità al lavoro, né
l'età è di per sé tale da ostacolare l'accesso al mercato del lavoro, per cui, al contrario, deve presumersi un'ordinaria capacità reddituale. Inoltre, solo tre anni addietro aveva assunto spontaneamente, concordando le condizioni di esercizio _1 della responsabilità genitoriale, l'obbligo di corrispondere un assegno di 250 euro mensili per il mantenimento ordinario del figlio, né è stata invocata la sopravvenienza di fatti che possano aver inciso sulla materiale possibilità di far fronte a tale obbligo.
Dal complesso delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene di dover confermare a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio nella misura richiesta, oltre al
50% delle spese straordinarie. Anche l'assegno unico deve essere integralmente riconosciuto al genitore affidatario esclusivo.
3. La sostanziale integrale soccombenza di parte resistente comporta la condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014 e successive modificazioni, per i giudizi di cognizione innanzi il tribunale di valore indeterminabile e di bassa complessità, secondo compensi minimi per la semplicità delle questioni trattate e la concentrazione dell'attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
A) in parziale modifica di quanto disposto con decreto del Tribunale di Pordenone n. 2122/2022 del 24/3/2022,
- affida il figlio minore alla madre alla quale è attribuito in via Per_1 Parte_1 esclusiva l'esercizio della responsabilità genitoriale;
la madre affidataria esclusiva potrà adottare in autonomia e senza il consenso dell'altro genitore tutte le decisioni di maggior interesse per il minorenne, concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio;
6 con collocazione presso la madre.
- dispone la sospensione delle frequentazioni padre-figlio; quando il padre sarà di nuovo reperibile potrà incontrare il figlio in forma protetta presso i locali del Consultorio familiare territorialmente competente, che lo stesso avrà l'onere di contattare per una programmazione di incontri alla necessaria presenza di operatori/facilitatori;
B) conferma le statuizioni di natura economica di cui al decreto del Tribunale di Pordenone n.
2122/2022 del 24/3/2022, e per l'effetto
- dispone che il padre provveda al mantenimento del figlio in via indiretta, _1 mediante versamento alla madre dell'importo di euro 250,00 mensili, da corrispondere in forma tracciabile e in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
la somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento.
- dispone che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese _1 straordinarie sostenute per il figlio come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati Per_1
e avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione e divorzio stipulato tra il
Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
- dispone che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla madre in quanto Parte_1 affidataria in via esclusiva del figlio minorenne.
C) Condanna la parte resistente a rifondere integralmente alla parte _1 ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.906,00 per compenso avvocato e Parte_1 in € 125,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% per le spese e oltre gli accessori dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 15 luglio 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Paola Costa Presidente dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 450/2025 promossa da:
- (C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(UD), il 26.01.1993, residente in Vito D'Asio (PN), Frazione Casiacco, Piazza Vittoria n.
2/1, rappresentata e difesa dall'avv. Enzo Del Bianco ricorrente contro
- (C.F.: ), nato a [...], il _1 C.F._2
05.12.1979, residente a [...] resistente - contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale avente a OGGETTO: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
nella quale le parti, come da rispettive note scritte, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
per parte ricorrente:
“disporsi in via preventiva ed urgente l'affidamento esclusivo del minore SO alla madre sig.ra con collocazione presso la medesima e con diritto della Parte_1
1 ricorrente di assumere le decisioni di maggior interesse per il figlio in tema di educazione, scuola, salute e aspetti ludico-ricreativi, nonché di sottoscrivere tutti i moduli necessari al rilascio dei documenti di identità del medesimo, senza la preventiva consultazione del padre signor;
_1 disporsi che il sig. abbia il diritto/dovere di vedere e tenere con sé il figlio _1 minore autonomamente, solo previa sua autonoma attivazione presso i Servizi Per_1
Sociali territorialmente competenti e presa in carico da parte degli stessi con proficuo avvio ed esperimento di un percorso di supporto alla bigenitorialità; porsi a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario e _1 straordinario del figlio minore mediante il versamento della somma di € SO
250,00 mensili, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, da corrispondere alla sig.ra in forma tracciabile. Parte_1
Nella denegata ipotesi, disporsi quanto sopra richiesto all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, in via temporanea ed urgente ex art. 473-bis 22 c.p.c..
In via principale:
1) disporsi l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, sig.ra SO
, con suo collocamento presso l'abitazione della medesima in Vito D'Asio Parte_1
(PN), frazione Casiacco, Piazza Vittoria n. 2/1, prevedendo il diritto di assumere le decisioni di maggior interesse per il figlio in tema di educazione, scuola, salute e aspetti ludico-ricreativi, nonché di sottoscrivere tutti i moduli necessari al rilascio dei documenti di identità del medesimo, senza la preventiva consultazione del padre signor _1
;
[...]
2) disporsi che il sig. abbia il diritto/dovere di vedere e tenere con sé il _1 figlio minore autonomamente, solo previa sua autonoma attivazione presso i Servizi Per_1
Sociali territorialmente competenti e presa in carico da parte degli stessi con proficuo avvio ed esperimento di un percorso di supporto alla bigenitorialità;
3) porsi a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento _1 ordinario del figlio minore mediante il versamento della somma di € SO
250,00 mensili, da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 10 in forma Parte_1 tracciabile. Detto importo verrà rivalutato annualmente ed in via automatica secondo gli
2 indici ISTAT, se in aumento;
4) porsi a carico del sig. l'obbligo di rimborsare le spese straordinarie _1 sostenute dalla madre per le necessità del figlio minore in misura del 50% individuate secondo il Protocollo di intesa siglato da Magistrati e Avvocati del Foro di Pordenone. Il pagamento in parola dovrà essere effettuato in forma tracciabile entro il mese successivo all'esibizione del relativo giustificativo di spesa;
5) disporsi che la sig.ra beneficerà in via esclusiva dell'assegno unico Parte_1
INPS;
6) disporsi che la sig.ra beneficerà delle deduzioni e detrazioni IRPEF Parte_1 per il figlio minore al 100%.
In ogni caso: spese ed onorari di lite interamente rifuse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4/3/25 premesso di aver intrattenuto Parte_1 un rapporto di convivenza more uxorio ormai cessato con dall'unione _1 con il quale, in data 23/3/2016, era nato il figlio ha chiesto la modifica della Per_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di quest'ultimo, così come disposta con decreto del Tribunale di Pordenone n. 2122/2022 di data 24/3/2022, che aveva omologato le condizioni a suo tempo concordate tra i genitori.
Più specificamente, allegando il completo disinteresse del resistente per la situazione personale del figlio, disinteresse tradottosi nell'omesso adempimento degli obblighi di contributo al suo mantenimento e nell'assenza dalla sua vita per l'avvenuto trasferimento all'estero, quest'ultimo finalizzato anche a evitare le conseguenze sanzionatorie dei procedimenti civili e penali instaurati nei suoi confronti per condotte tenute in ambito familiare, la ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo del minorenne e la conferma dei provvedimenti di contenuto economico già oggetto della regolamentazione in atto.
All'udienza del giorno 10/6/2025 è comparsa solo la ricorrente. Il giudice relatore, rilevata la regolarità della notificazione, ha dichiarato la contumacia del resistente _1
La ricorrente, sentita dal giudice, ha confermato il persistente inadempimento degli
[...] obblighi gravanti sull'altro genitore, risalendo all'agosto dell'anno 2024 gli ultimi versamenti dell'assegno, nonostante lo svolgimento da parte del resistente, nei periodi di
3 prolungata permanenza all'estero, dell'attività lavorativa di giardiniere.
In udienza sono stati adottati provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. con cui il minorenne
è stato affidato in via esclusiva alla madre, con sospensione delle frequentazioni tra Per_1 padre e figlio.
Quindi, la ricorrente è stata invitata alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa, che è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
2. Sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda della ricorrente.
Per quanto riguarda l'esercizio della responsabilità genitoriale e quindi l'affido del minorenne, deve preliminarmente rilevarsi che, per principio generale, il regime ordinario di affidamento esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni.
Eccezione a tale regola è l'affidamento a uno solo dei genitori, nei casi in cui quello condiviso risulti “contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, primo comma, c.c.).
In mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi caso per caso con
“provvedimento motivato”. Dunque, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, insanabile contrasto con il figlio, od obiettiva lontananza. In particolare, costituisce indice di inadeguatezza genitoriale, tale da giustificare l'affido esclusivo della prole ad uno solo dei genitori, tra gli altri, il fatto che l'altro genitore interrompa totalmente, per un tempo prolungato, i rapporti con il figlio o con i figli, senza contribuire al loro mantenimento, condotta questa che denota gravi lacune genitoriali.
Nel caso in esame deve rilevarsi che il minorenne vive stabilmente con la madre e che, sin dalla pronuncia della citata sentenza del Tribunale di Pordenone, risalente all'anno 2022, il padre ha manifestato il proprio sostanziale disinteresse per le vicende del figlio, il quale manifesta anche una condizione di disagio psicologico (all.10 al ricorso).
4 Il resistente si è disinteressato del presente procedimento, del quale, oltre a essere stato ritualmente portato a conoscenza mediante formale notificazione, è stato anche informalmente avvisato dalla controparte, secondo quanto da quest'ultima attestato in udienza.
Inoltre, parte ricorrente ha menzionato e documentato analoghe condotte di scorretto esercizio della responsabilità genitoriale attribuite a nell'ambito di un _1 successivo e diverso rapporto di convivenza (all.12), comportamenti in quel caso esitati in una denuncia per maltrattamenti in famiglia (all.11).
Il complesso delle circostanze allegate e documentate preclude una regolamentazione della responsabilità genitoriale condivisa tra i genitori e impone, nel superiore interesse del minorenne, il suo affidamento esclusivo alla madre con collocamento Parte_1 presso la casa materna. Difettano, allo stato, i presupposi per una regolamentazione degli incontri tra padre e figlio, sia nel senso che l'esigenza non è attuale, per il disinteresse concretamente manifestato dal genitore non affidatario, sia nel senso che, per la delicatezza della situazione del minorenne (si richiama ancora la situazione di disagio certificata sub.10 dalla psicoterapeuta), i rapporti di persona tra padre e figlio potrebbero riprendere solo sotto la gestione e il controllo dei servizi competenti, che il resistente avrebbe l'onere di contattare e attivare, qualora realmente interessato.
Per quanto concerne i provvedimenti consequenziali all'affidamento esclusivo, devono essere formalmente confermati quelli di contenuto economico corrispondenti alle condizioni a suo tempo concordate tra i genitori.
Tra le responsabilità genitoriali rientra indiscutibilmente anche il dovere di contribuire, in base alle proprie capacità, al mantenimento della prole. Il dovere è sancito dall'articolo 316 bis c.c., che impone ai genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Ne consegue che, nella determinazione dell'assegno, va tenuto conto, oltre che delle esigenze del figlio, delle risorse economiche dei genitori, dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Il descritto obbligo non può venir meno neppure in caso di situazioni economicamente precarie. Peraltro, a tal proposito si rileva che, in base a quanto allegato
5 dalla ricorrente, il resistente svolgerebbe all'estero regolarità attività lavorativa. In ogni caso, agli atti non sono presenti elementi che facciano presumere un'inabilità al lavoro, né
l'età è di per sé tale da ostacolare l'accesso al mercato del lavoro, per cui, al contrario, deve presumersi un'ordinaria capacità reddituale. Inoltre, solo tre anni addietro aveva assunto spontaneamente, concordando le condizioni di esercizio _1 della responsabilità genitoriale, l'obbligo di corrispondere un assegno di 250 euro mensili per il mantenimento ordinario del figlio, né è stata invocata la sopravvenienza di fatti che possano aver inciso sulla materiale possibilità di far fronte a tale obbligo.
Dal complesso delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene di dover confermare a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio nella misura richiesta, oltre al
50% delle spese straordinarie. Anche l'assegno unico deve essere integralmente riconosciuto al genitore affidatario esclusivo.
3. La sostanziale integrale soccombenza di parte resistente comporta la condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014 e successive modificazioni, per i giudizi di cognizione innanzi il tribunale di valore indeterminabile e di bassa complessità, secondo compensi minimi per la semplicità delle questioni trattate e la concentrazione dell'attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
A) in parziale modifica di quanto disposto con decreto del Tribunale di Pordenone n. 2122/2022 del 24/3/2022,
- affida il figlio minore alla madre alla quale è attribuito in via Per_1 Parte_1 esclusiva l'esercizio della responsabilità genitoriale;
la madre affidataria esclusiva potrà adottare in autonomia e senza il consenso dell'altro genitore tutte le decisioni di maggior interesse per il minorenne, concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio;
6 con collocazione presso la madre.
- dispone la sospensione delle frequentazioni padre-figlio; quando il padre sarà di nuovo reperibile potrà incontrare il figlio in forma protetta presso i locali del Consultorio familiare territorialmente competente, che lo stesso avrà l'onere di contattare per una programmazione di incontri alla necessaria presenza di operatori/facilitatori;
B) conferma le statuizioni di natura economica di cui al decreto del Tribunale di Pordenone n.
2122/2022 del 24/3/2022, e per l'effetto
- dispone che il padre provveda al mantenimento del figlio in via indiretta, _1 mediante versamento alla madre dell'importo di euro 250,00 mensili, da corrispondere in forma tracciabile e in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
la somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento.
- dispone che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese _1 straordinarie sostenute per il figlio come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati Per_1
e avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione e divorzio stipulato tra il
Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
- dispone che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla madre in quanto Parte_1 affidataria in via esclusiva del figlio minorenne.
C) Condanna la parte resistente a rifondere integralmente alla parte _1 ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.906,00 per compenso avvocato e Parte_1 in € 125,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% per le spese e oltre gli accessori dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 15 luglio 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa
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