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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 4076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4076 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente
2. dr. Anna Rita Motti Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 15.11.2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 498/21 r. g. sez. lav., vertente tra
Parte_1
in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Dal Bo, elettivamente Parte_2
domiciliata in Napoli alla via Campegna – Viale Privato n. 5/B, presso lo studio dell'avv. Marina Colicchio appellante e
, , quali eredi di , Controparte_1 CP_2 Persona_1
rappresentati e difesi dagli avv.ti Francescopaolo Ragozini e Davide Vivenzio, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli, alla via G. Verdi n. 18 appellati
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.03.2021, la Parte_3
impugnava la sentenza n. 6078 del 2020 con la
[...]
quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva così statuito: “- dichiara illegittimo il prelievo operato dalla sulla pensione del ricorrente CP_3
a titolo di contributo di solidarietà per il periodo 2014-2016; - per l'effetto, condanna la resistente, in favore degli eredi del dott. , al Pt_1 Persona_1 pagamento della somma di € 35.313,40 oltre accessori come indicato in motivazione.
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4000,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa, rimborso CU, con attribuzione.” In particolare, con varie argomentazioni, sosteneva:
-la violazione e falsa applicazione del d. lgs. n. 509/1994, art. 3 l. n. 335/1995, così come modificato dall'art. 1, co. 763, l. n. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall'art. 1, co. 488, l. n. 147/2013, dell'art. 24, co. 24, d.l. n. 201/2011, conv. in l.
214/2011, dell'art. 23 Cost. e degli artt. 2, 9 e 32 dello Statuto della
[...]
laddove la sentenza impugnata aveva ritenuto illegittimo il prelievo Parte_1
operato a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione del in virtù della Per_1
delibera n. 3/2013;
-in subordine, la violazione e falsa applicazione dell'art. 16, co. 6, l. n. 412/1991 nonché degli artt. 1224 e 2033 c.c. nella parte in cui la sentenza impugnata aveva ritenuto di riconoscere la decorrenza degli interessi dalle singole scadenze.
Concludeva, pertanto, per la riforma del provvedimento impugnato ed il rigetto della domanda formulata in prime cure, in subordine, per la riforma parziale dello stesso, limitando il computo degli interessi sulle somme eventualmente da restituire solo dall' 11.03.2015, data in cui il professionista ne aveva richiesto la restituzione al
Consiglio di Amministrazione della Pt_1
Instaurato il contraddittorio, gli appellati chiedevano il rigetto del gravame.
All'udienza odierna, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato, per le ragioni già espresse da questa
Corte in diversa composizione.
Sulla verifica della legittimità del contributo di solidarietà e sulla corretta interpretazione della normativa applicabile, si è ripetutamente pronunciata la
Suprema Corte, ritenendo che esuli dai poteri riconosciuti la possibilità per le Casse di previdenza di emanare un contributo di solidarietà in quanto, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore
(cfr. Cass. nn. 2016/8064, 31875/18, 20/2019, 2019/423, 603/2019, 2019/9864,
23363/21).
La Suprema Corte, nella sentenza n. 31875 del 2018, nel pervenire a tale conclusione, ha osservato quanto segue:
“Appare opportuno indicare la base giuridica ed il parametro di legittimità cui rapportare l'art. 22 del Regolamento, entrato in vigore dall'1/1/2004 e che ha introdotto il contributo di solidarietà, partendo dal processo di delegificazione, che ha presso le mosse dalla L. Delega n. 537 del 1993, e dalla conseguente individuazione dei poteri regolamentari della . Pt_1
A riguardo va ricordato che:
a)il Governo è stato delegato (con la L. n 537 del 1993 art. b1, commi 32 e 33, lett.
a), punto 4, Interventi correttivi di finanza pubblica) -per quel che qui interessa- "ad emanare ( )uno o più decreti legislativi diretti a riordinare (o sopprimere) enti pubblici di previdenza e assistenza", attenendosi, tra l'altro, al principio e criterio direttivo seguente:
"privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti".
b)il D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, ha ribadito che le Casse "privatizzate" "hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta" e che "la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale". Per far ciò l'art. 1, comma 4, in combinato disposto con l'art. 2, comma
2, e art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria
(il Regolamento della approvato con decreto ministeriale) ad introdurre Pt_1
norme generali ed astratte ed a tal proposito si è parlato di "sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti (cfr. Cass. 16 novembre 2009, n. 24202) e si è aggiunto "anche in deroga a disposizioni di legge precedenti".
c) Tali disposizioni del D.lgs. n. 509 cit., non hanno, peraltro, attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 2,(che indica i regolamenti di delegificazione come quelli "destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in conformità a nuove norme generali regolatrici della materia stabilite con legge, e con effetto di abrogazione differita delle disposizioni legislative sostituite) sicchè ad essi -e, quindi, anche all'emanando Regolamento della Cassa di previdenza ragionieri- non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le Casse "privatizzate", a cominciare dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che ha natura di norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle Casse privatizzate.
d) Quest'ultima disposizione (L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) che, nella sua formulazione anteriore alla modifica introdotta dalla L. n. 296 del 2006, costituisce base giuridica e parametro di legittimità della norma regolamentare in esame, sancisce testualmente: "Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal D.lgs. n. 509 del
1994, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive,
e al medesimo art. 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge".
La norma, quindi, richiama le disposizioni di cui al D.lgs. n. 509 del 1994 art. 2 cit., spec. commi 1 e 2), ribadendone i principi di autonomia e lo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio degli enti previdenziali privatizzati. In coerenza con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico (funzionali alla garanzia di stabilità delle gestioni, da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni), poi, gli stessi enti risultano contestualmente abilitati ad adottare -"nel rispetto del principio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate"- provvedimenti di "variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione del coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico".
e) Da quanto sopra esposto risulta, pertanto, una sostanziale delegificazione - affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti per la disciplina, tra l'altro, del rapporto contributivo e del rapporto previdenziale- concernente le prestazioni a carico degli stessi enti anche in deroga a disposizioni di legge precedenti.
Al pari delle disposizioni di legge nelle stesse materie gli atti di delegificazione - adottati dagli enti, entro i limiti della propria autonomia- sono soggetti, altresì, a limiti costituzionali.
Coerentemente, il sindacato giurisdizionale -su tali atti di delegificazione- ne investe il rispetto, da un lato, dei limiti imposti alla autonomia degli enti -dal quale dipende la loro idoneità a realizzare l'effetto perseguito, di abrogare, appunto, o derogare disposizioni di legge- e, dall'altro, dei limiti costituzionali, in funzione della
(eventuale) caducazione degli atti medesimi (artt. 1418 e 1324 c.c.), per contrasto con norme imperative.
Lo stesso sindacato giurisdizionale -circa il rispetto dei limiti imposti all'autonomia degli enti, appunto, e dei limiti costituzionali- investe (anche) gli atti di delegificazione, posti in essere dagli enti sulla base della legislazione successiva.
6. Ciò premesso va rilevato che questa Corte ha esposto con riferimento a fattispecie analoga relativa alla stessa (Cass. 25212/09) che Parte_1
"L'autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto D.lgs. n.509 del 1994, art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti").
Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti
-e risulta incompatibile, peraltro, con il "rispetto del principio del pro rata (...)"- qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca -a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico"- la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensioni già quantificati ed attribuiti.
Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, né una
"variazione delle aliquote contributive", né una "riparametrazione dei coefficienti di rendimento". Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che -al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di "variazione delle aliquote contributive", appunto, e di "riparametrazione dei coefficienti di rendimento") - incidano su "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico".
Ne esula, quindi, qualsiasi provvedimento, che -lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni della L. n. 335 del
1995, art. 3, comma 12, e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge- imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura.
7. Né a diverse conclusioni e dunque alla legittimità della trattenuta, si può giungere attraverso il richiamo alla L. n. 296 del 2006 di modifica della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, in quanto detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà.
La citata sopravvenuta normativa non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a carico dei Pt_1
pensionati, quale è il contributo di solidarietà.
Quanto alla disposizione di cui alla L. n.147 del 2013, art. 1, comma 488, qualificata come di interpretazione autentica, -secondo cui: "L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma
763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della
L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine"- va rilevato che questa Corte (cfr. Cass 6702/2016, ord. n 7568/2017) ha già affermato che
"quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente".
Va ulteriormente considerato che, comunque, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n.
296, art. 1, comma 763, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non già la materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella in Pt_1
esame.
8. Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un
"prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)".
Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un «criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.
9. Le ragioni che hanno indotto questa Corte a ritenere che tra i poteri della Pt_1
non vi sia anche quello di applicare ai pensionati un contributo di solidarietà consente di escludere che la citata e recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha concluso per la legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 486, della legge finanziaria del 2014 (ritenendo sussistere "sia pur al limite", rispettate nel caso dell'intervento legislativo in esame" le condizioni dalla Corte enunciate per la legittimità dell'intervento quali operare all'interno del complessivo sistema della previdenza;
essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema;
incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile;
rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum") possa incidere sulle conclusioni qui assunte”.
Ad abundatiam, poi, si evidenzia che l'orientamento sopra detto è stato di recente confermato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 23257 del 2024 che così ha argomentato: “In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Parte_1
non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di
[...]
assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.”.
Non è parimenti fondata la doglianza sulla decorrenza degli interessi così come prevista dal primo giudice.
In particolare, “Non ci si trova infatti di fronte ad un caso di pagamento dell'indebito, in cui l'accipiens in buona fede deve restituire il capitale oltre gli interessi dalla domanda al saldo ai sensi dell'invocato disposto di cui all' art. 2033 c.c..
Nella fattispecie ci si trova di fronte ad un inadempimento parziale dell'Istituto di previdenza che comporta il maturare degli accessori dalla data delle illegittime trattenute. Correttamente l'appellato ha richiamato l'orientamento costante della
Corte di Cassazione (Ordinanze N.16813/2019 e N.16814/2019 del 24/06/2019) secondo cui "La rivalutazione monetaria, come gli interessi legali, costituisce una componente essenziale del credito assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato" (Cass. n.12023/2003; conf.18558/2014; Cass. n.2563/2016).
Recentemente le Sezioni Unite di questa Corte, occupandosi di prestazioni di natura previdenziale, per quel che qui rileva, hanno ulteriormente ribadito che "Dalla affermata natura previdenziale, tuttavia, deriva, da un lato, che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria da cui consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito ..." (Cass. S.U. n. 6928/2018)”
(Cfr. sul punto, Corte di Appello di Genova sentenza n. 203 del 2020).
Alla luce delle argomentazioni che precedono l'appello va rigettato, assorbite le ulteriori questioni.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione agli avv.ti F. Ragozini e D. Vivenzio, dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R.
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Napoli, 15.11.2024
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente
2. dr. Anna Rita Motti Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 15.11.2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 498/21 r. g. sez. lav., vertente tra
Parte_1
in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Dal Bo, elettivamente Parte_2
domiciliata in Napoli alla via Campegna – Viale Privato n. 5/B, presso lo studio dell'avv. Marina Colicchio appellante e
, , quali eredi di , Controparte_1 CP_2 Persona_1
rappresentati e difesi dagli avv.ti Francescopaolo Ragozini e Davide Vivenzio, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli, alla via G. Verdi n. 18 appellati
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.03.2021, la Parte_3
impugnava la sentenza n. 6078 del 2020 con la
[...]
quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva così statuito: “- dichiara illegittimo il prelievo operato dalla sulla pensione del ricorrente CP_3
a titolo di contributo di solidarietà per il periodo 2014-2016; - per l'effetto, condanna la resistente, in favore degli eredi del dott. , al Pt_1 Persona_1 pagamento della somma di € 35.313,40 oltre accessori come indicato in motivazione.
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4000,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa, rimborso CU, con attribuzione.” In particolare, con varie argomentazioni, sosteneva:
-la violazione e falsa applicazione del d. lgs. n. 509/1994, art. 3 l. n. 335/1995, così come modificato dall'art. 1, co. 763, l. n. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall'art. 1, co. 488, l. n. 147/2013, dell'art. 24, co. 24, d.l. n. 201/2011, conv. in l.
214/2011, dell'art. 23 Cost. e degli artt. 2, 9 e 32 dello Statuto della
[...]
laddove la sentenza impugnata aveva ritenuto illegittimo il prelievo Parte_1
operato a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione del in virtù della Per_1
delibera n. 3/2013;
-in subordine, la violazione e falsa applicazione dell'art. 16, co. 6, l. n. 412/1991 nonché degli artt. 1224 e 2033 c.c. nella parte in cui la sentenza impugnata aveva ritenuto di riconoscere la decorrenza degli interessi dalle singole scadenze.
Concludeva, pertanto, per la riforma del provvedimento impugnato ed il rigetto della domanda formulata in prime cure, in subordine, per la riforma parziale dello stesso, limitando il computo degli interessi sulle somme eventualmente da restituire solo dall' 11.03.2015, data in cui il professionista ne aveva richiesto la restituzione al
Consiglio di Amministrazione della Pt_1
Instaurato il contraddittorio, gli appellati chiedevano il rigetto del gravame.
All'udienza odierna, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato, per le ragioni già espresse da questa
Corte in diversa composizione.
Sulla verifica della legittimità del contributo di solidarietà e sulla corretta interpretazione della normativa applicabile, si è ripetutamente pronunciata la
Suprema Corte, ritenendo che esuli dai poteri riconosciuti la possibilità per le Casse di previdenza di emanare un contributo di solidarietà in quanto, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore
(cfr. Cass. nn. 2016/8064, 31875/18, 20/2019, 2019/423, 603/2019, 2019/9864,
23363/21).
La Suprema Corte, nella sentenza n. 31875 del 2018, nel pervenire a tale conclusione, ha osservato quanto segue:
“Appare opportuno indicare la base giuridica ed il parametro di legittimità cui rapportare l'art. 22 del Regolamento, entrato in vigore dall'1/1/2004 e che ha introdotto il contributo di solidarietà, partendo dal processo di delegificazione, che ha presso le mosse dalla L. Delega n. 537 del 1993, e dalla conseguente individuazione dei poteri regolamentari della . Pt_1
A riguardo va ricordato che:
a)il Governo è stato delegato (con la L. n 537 del 1993 art. b1, commi 32 e 33, lett.
a), punto 4, Interventi correttivi di finanza pubblica) -per quel che qui interessa- "ad emanare ( )uno o più decreti legislativi diretti a riordinare (o sopprimere) enti pubblici di previdenza e assistenza", attenendosi, tra l'altro, al principio e criterio direttivo seguente:
"privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti".
b)il D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, ha ribadito che le Casse "privatizzate" "hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta" e che "la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale". Per far ciò l'art. 1, comma 4, in combinato disposto con l'art. 2, comma
2, e art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria
(il Regolamento della approvato con decreto ministeriale) ad introdurre Pt_1
norme generali ed astratte ed a tal proposito si è parlato di "sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti (cfr. Cass. 16 novembre 2009, n. 24202) e si è aggiunto "anche in deroga a disposizioni di legge precedenti".
c) Tali disposizioni del D.lgs. n. 509 cit., non hanno, peraltro, attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 2,(che indica i regolamenti di delegificazione come quelli "destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in conformità a nuove norme generali regolatrici della materia stabilite con legge, e con effetto di abrogazione differita delle disposizioni legislative sostituite) sicchè ad essi -e, quindi, anche all'emanando Regolamento della Cassa di previdenza ragionieri- non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le Casse "privatizzate", a cominciare dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che ha natura di norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle Casse privatizzate.
d) Quest'ultima disposizione (L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) che, nella sua formulazione anteriore alla modifica introdotta dalla L. n. 296 del 2006, costituisce base giuridica e parametro di legittimità della norma regolamentare in esame, sancisce testualmente: "Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal D.lgs. n. 509 del
1994, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive,
e al medesimo art. 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge".
La norma, quindi, richiama le disposizioni di cui al D.lgs. n. 509 del 1994 art. 2 cit., spec. commi 1 e 2), ribadendone i principi di autonomia e lo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio degli enti previdenziali privatizzati. In coerenza con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico (funzionali alla garanzia di stabilità delle gestioni, da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni), poi, gli stessi enti risultano contestualmente abilitati ad adottare -"nel rispetto del principio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate"- provvedimenti di "variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione del coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico".
e) Da quanto sopra esposto risulta, pertanto, una sostanziale delegificazione - affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti per la disciplina, tra l'altro, del rapporto contributivo e del rapporto previdenziale- concernente le prestazioni a carico degli stessi enti anche in deroga a disposizioni di legge precedenti.
Al pari delle disposizioni di legge nelle stesse materie gli atti di delegificazione - adottati dagli enti, entro i limiti della propria autonomia- sono soggetti, altresì, a limiti costituzionali.
Coerentemente, il sindacato giurisdizionale -su tali atti di delegificazione- ne investe il rispetto, da un lato, dei limiti imposti alla autonomia degli enti -dal quale dipende la loro idoneità a realizzare l'effetto perseguito, di abrogare, appunto, o derogare disposizioni di legge- e, dall'altro, dei limiti costituzionali, in funzione della
(eventuale) caducazione degli atti medesimi (artt. 1418 e 1324 c.c.), per contrasto con norme imperative.
Lo stesso sindacato giurisdizionale -circa il rispetto dei limiti imposti all'autonomia degli enti, appunto, e dei limiti costituzionali- investe (anche) gli atti di delegificazione, posti in essere dagli enti sulla base della legislazione successiva.
6. Ciò premesso va rilevato che questa Corte ha esposto con riferimento a fattispecie analoga relativa alla stessa (Cass. 25212/09) che Parte_1
"L'autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto D.lgs. n.509 del 1994, art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti").
Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti
-e risulta incompatibile, peraltro, con il "rispetto del principio del pro rata (...)"- qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca -a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico"- la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensioni già quantificati ed attribuiti.
Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, né una
"variazione delle aliquote contributive", né una "riparametrazione dei coefficienti di rendimento". Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che -al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di "variazione delle aliquote contributive", appunto, e di "riparametrazione dei coefficienti di rendimento") - incidano su "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico".
Ne esula, quindi, qualsiasi provvedimento, che -lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni della L. n. 335 del
1995, art. 3, comma 12, e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge- imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura.
7. Né a diverse conclusioni e dunque alla legittimità della trattenuta, si può giungere attraverso il richiamo alla L. n. 296 del 2006 di modifica della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, in quanto detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà.
La citata sopravvenuta normativa non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a carico dei Pt_1
pensionati, quale è il contributo di solidarietà.
Quanto alla disposizione di cui alla L. n.147 del 2013, art. 1, comma 488, qualificata come di interpretazione autentica, -secondo cui: "L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma
763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della
L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine"- va rilevato che questa Corte (cfr. Cass 6702/2016, ord. n 7568/2017) ha già affermato che
"quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente".
Va ulteriormente considerato che, comunque, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n.
296, art. 1, comma 763, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non già la materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella in Pt_1
esame.
8. Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un
"prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)".
Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un «criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.
9. Le ragioni che hanno indotto questa Corte a ritenere che tra i poteri della Pt_1
non vi sia anche quello di applicare ai pensionati un contributo di solidarietà consente di escludere che la citata e recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha concluso per la legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 486, della legge finanziaria del 2014 (ritenendo sussistere "sia pur al limite", rispettate nel caso dell'intervento legislativo in esame" le condizioni dalla Corte enunciate per la legittimità dell'intervento quali operare all'interno del complessivo sistema della previdenza;
essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema;
incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile;
rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum") possa incidere sulle conclusioni qui assunte”.
Ad abundatiam, poi, si evidenzia che l'orientamento sopra detto è stato di recente confermato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 23257 del 2024 che così ha argomentato: “In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Parte_1
non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di
[...]
assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.”.
Non è parimenti fondata la doglianza sulla decorrenza degli interessi così come prevista dal primo giudice.
In particolare, “Non ci si trova infatti di fronte ad un caso di pagamento dell'indebito, in cui l'accipiens in buona fede deve restituire il capitale oltre gli interessi dalla domanda al saldo ai sensi dell'invocato disposto di cui all' art. 2033 c.c..
Nella fattispecie ci si trova di fronte ad un inadempimento parziale dell'Istituto di previdenza che comporta il maturare degli accessori dalla data delle illegittime trattenute. Correttamente l'appellato ha richiamato l'orientamento costante della
Corte di Cassazione (Ordinanze N.16813/2019 e N.16814/2019 del 24/06/2019) secondo cui "La rivalutazione monetaria, come gli interessi legali, costituisce una componente essenziale del credito assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato" (Cass. n.12023/2003; conf.18558/2014; Cass. n.2563/2016).
Recentemente le Sezioni Unite di questa Corte, occupandosi di prestazioni di natura previdenziale, per quel che qui rileva, hanno ulteriormente ribadito che "Dalla affermata natura previdenziale, tuttavia, deriva, da un lato, che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria da cui consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito ..." (Cass. S.U. n. 6928/2018)”
(Cfr. sul punto, Corte di Appello di Genova sentenza n. 203 del 2020).
Alla luce delle argomentazioni che precedono l'appello va rigettato, assorbite le ulteriori questioni.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione agli avv.ti F. Ragozini e D. Vivenzio, dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R.
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Napoli, 15.11.2024
Il Consigliere rel. est. Il Presidente