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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/11/2025, n. 4454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4454 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 8313/2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
, nato il [...] in [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Roberto Majorini giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: diniego rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente da parte ricorrente il 7 ottobre 2025
********
1 1.Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 28 giugno 2024, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. 54/2024 CAT.A 12/IMM/SEZ. IV-
L.P., emesso il 31 maggio 2024 e notificato in data 12 giugno 2024, con cui il Questore della Provincia di Agrigento, sulla base del parere negativo della Commissione
Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Agrigento del 31 luglio 2023 in esso citato, ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata il 16 maggio 2023.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce degli artt.
19, commi 1 e 1.1, del D. Lgs. 286/1998 e art. 8 della CEDU in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata stante il percorso di integrazione da tempo avviato in
Italia.
Ha, quindi, chiesto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale o di altro ritenuto più opportuno.
L'Amministrazione resistente, cui è stato regolarmente notificato il ricorso e il decreto di fissazione di udienza, non si è costituita nel corso del giudizio e ne va pertanto, dichiarata la contumacia.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
*****
2. Venendo al merito, è fondata la richiesta del ricorrente di riconoscimento della protezione speciale la quale, sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte, va accolta.
Si ritiene, in particolare, che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata dello stesso, esigenza espressamente tutelata dall'art. 8 CEDU il quale trova diretta applicazione nel caso di specie in virtù del richiamo contenuto nell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98 (cui fa espresso rinvio l'art. 19, comma 1.1, del medesimo testo normativo, citato nel provvedimento di diniego impugnato) in base a quale “è fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”.
2 Come già rilevato dalla Suprema Corte, invero, il diritto al rispetto della vita privata e familiare - pur a seguito dell'abrogazione del terzo e quarto periodo del citato art. 19, comma 1.1 disposto dal DL n. 20/2023 conv. dalla L. n. 50/2023 – continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” di diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria
(cfr. Cass. Civ. n. 28161/203, n. 28162/2023).
Orbene, in considerazione di quanto documentato nel corso del presente giudizio, è evidente che nel caso di specie l'allontanamento del ricorrente dall'Italia comporterebbe una violazione della vita privata dello stesso.
Dalla documentazione prodotta in atti, invero, emerge che il ricorrente, giunto in
Italia nel settembre 2020 (cfr. parere della Commissione territoriale in atti), ha nel corso del tempo avviato un proficuo percorso di integrazione nel territorio nazionale.
Il ricorrente, in particolare, ha documentato di svolgere attività lavorativa come bracciante agricolo alle dipendenze di “ ” in forza di più contratti a Parte_2 tempo determinato succedutisi nel tempo, di cui il primo con decorrenza dal 29 febbraio al 31 dicembre 2024 e l'attuale con decorrenza dal 16 gennaio al 31 dicembre
2025, nonché di avere in precedenza svolto le stesse mansioni alle dipendenze di
“ ” in forza di un contratto a tempo determinato con decorrenza Parte_3
dal 28 settembre al 31 dicembre 2023 (cfr. comunicazioni Unilav, buste paga e
Certificazioni uniche 2024 e 2025 in atti).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese da più di 5 anni, con conseguente evidente affievolimento dei legami sociali e culturali con detto Paese e presumibile difficoltà di inserirsi, dopo tanti anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio in Albania.
Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, si ritiene che l'allontanamento dall'Italia del ricorrente determinerebbe allo stato una violazione della sua vita privata con la conseguenza che - non essendo emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano
3 necessario il suo allontanamento e dovendo decidere il Tribunale in base alla situazione esistente al momento della decisione - va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il chiesto permesso, essendo sussistenti, alla luce della citata normativa ratione temporis applicabile, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
3. Quanto alla regolamentazione delle spese nel rapporto tra le parti, tenuto conto dell'integrazione documentale prodotta in questa sede ai fini dell'accoglimento del ricorso e dell'assenza di difese dell'Amministrazione resistente, vanno lasciate a carico del ricorrente le spese dallo stesso sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
1) lascia a carico del ricorrente le spese dallo stesso sostenute.
Così deciso il 5 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 8313/2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
, nato il [...] in [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Roberto Majorini giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: diniego rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente da parte ricorrente il 7 ottobre 2025
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1 1.Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 28 giugno 2024, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. 54/2024 CAT.A 12/IMM/SEZ. IV-
L.P., emesso il 31 maggio 2024 e notificato in data 12 giugno 2024, con cui il Questore della Provincia di Agrigento, sulla base del parere negativo della Commissione
Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Agrigento del 31 luglio 2023 in esso citato, ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata il 16 maggio 2023.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce degli artt.
19, commi 1 e 1.1, del D. Lgs. 286/1998 e art. 8 della CEDU in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata stante il percorso di integrazione da tempo avviato in
Italia.
Ha, quindi, chiesto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale o di altro ritenuto più opportuno.
L'Amministrazione resistente, cui è stato regolarmente notificato il ricorso e il decreto di fissazione di udienza, non si è costituita nel corso del giudizio e ne va pertanto, dichiarata la contumacia.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
*****
2. Venendo al merito, è fondata la richiesta del ricorrente di riconoscimento della protezione speciale la quale, sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte, va accolta.
Si ritiene, in particolare, che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata dello stesso, esigenza espressamente tutelata dall'art. 8 CEDU il quale trova diretta applicazione nel caso di specie in virtù del richiamo contenuto nell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98 (cui fa espresso rinvio l'art. 19, comma 1.1, del medesimo testo normativo, citato nel provvedimento di diniego impugnato) in base a quale “è fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”.
2 Come già rilevato dalla Suprema Corte, invero, il diritto al rispetto della vita privata e familiare - pur a seguito dell'abrogazione del terzo e quarto periodo del citato art. 19, comma 1.1 disposto dal DL n. 20/2023 conv. dalla L. n. 50/2023 – continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” di diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria
(cfr. Cass. Civ. n. 28161/203, n. 28162/2023).
Orbene, in considerazione di quanto documentato nel corso del presente giudizio, è evidente che nel caso di specie l'allontanamento del ricorrente dall'Italia comporterebbe una violazione della vita privata dello stesso.
Dalla documentazione prodotta in atti, invero, emerge che il ricorrente, giunto in
Italia nel settembre 2020 (cfr. parere della Commissione territoriale in atti), ha nel corso del tempo avviato un proficuo percorso di integrazione nel territorio nazionale.
Il ricorrente, in particolare, ha documentato di svolgere attività lavorativa come bracciante agricolo alle dipendenze di “ ” in forza di più contratti a Parte_2 tempo determinato succedutisi nel tempo, di cui il primo con decorrenza dal 29 febbraio al 31 dicembre 2024 e l'attuale con decorrenza dal 16 gennaio al 31 dicembre
2025, nonché di avere in precedenza svolto le stesse mansioni alle dipendenze di
“ ” in forza di un contratto a tempo determinato con decorrenza Parte_3
dal 28 settembre al 31 dicembre 2023 (cfr. comunicazioni Unilav, buste paga e
Certificazioni uniche 2024 e 2025 in atti).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese da più di 5 anni, con conseguente evidente affievolimento dei legami sociali e culturali con detto Paese e presumibile difficoltà di inserirsi, dopo tanti anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio in Albania.
Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, si ritiene che l'allontanamento dall'Italia del ricorrente determinerebbe allo stato una violazione della sua vita privata con la conseguenza che - non essendo emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano
3 necessario il suo allontanamento e dovendo decidere il Tribunale in base alla situazione esistente al momento della decisione - va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il chiesto permesso, essendo sussistenti, alla luce della citata normativa ratione temporis applicabile, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
3. Quanto alla regolamentazione delle spese nel rapporto tra le parti, tenuto conto dell'integrazione documentale prodotta in questa sede ai fini dell'accoglimento del ricorso e dell'assenza di difese dell'Amministrazione resistente, vanno lasciate a carico del ricorrente le spese dallo stesso sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
1) lascia a carico del ricorrente le spese dallo stesso sostenute.
Così deciso il 5 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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