Decreto 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, decreto 04/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 25/2025.
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore nel procedimento iscritto al n. 25/2025 R.G.V.G. pronuncia il seguente
DECRETO letta l'istanza del 13.12.2024 con cui la difesa di Parte_1
et ha domandato la pronuncia di
[...] Parte_2 un ordine diretto al Conservatore dei registri Immobiliari per la cancellazione della trascrizione di un provvedimento di sequestro già pronunciato in danno di Parte_1 verificato in via preliminare che il provvedimento de quo costituisce non un sequestro conservativo (come erroneamente riportato nella nota di trascrizione), bensì un sequestro ex art. 156, comma VI, c.c. (vigente ratione temporis) con cui, nella vicenda separativa tra le parti, il Tribunale consentì il sequestro sugli immobili del marito per le obbligazioni di mantenimento nascenti dalla separazione;
constatato che le parti hanno dato esecuzione al sequestro mediante trascrizione del provvedimento sugli immobili del marito tenuto all'obbligazione periodica di mantenimento;
ritenuto che
la cancellazione della trascrizione del sequestro ex art. 156, comma VI, c.c. possa eseguirsi a semplice richiesta conforme delle parti interessate (in questo caso, entrambi gli ex coniugi) senza che occorra un provvedimento giudiziale. E, infatti, in assenza di una disciplina specifica nel codice di rito, deve osservarsi dalla lettura degli artt.
2668, 2882 c.c. et 113, comma III, disp. att. c.c. che l'ordinamento ai fini della cancellazione delle trascrizioni pretende una manifestazione positiva di volontà dei soli soggetti che hanno un interesse concreto nella vicenda obbligatoria, anche quando assistita da garanzia reale;
ferma restando la possibilità di adire l'Autorità giudiziaria nei
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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casi in cui vi sia controversia tra le parti in ordine alla pretesa di cancellazione. Al contrario, l'ordinamento pretende una pronuncia giudiziale solamente nei casi di alienazioni in sede fallimentare nonché quando sia stata iniziata una esecuzione immobiliare tramite pignoramento, anche a seguito di conversione di un precedente sequestro conservativo: in tal caso, infatti, l'esigenza di ordine di cancellazione a mezzo pronuncia giudiziale sorge in conseguenza dell'instaurazione della procedura concorsuale ovvero della procedura esecutiva in cui sono coinvolti gli interessi di soggetti terzi, quali
e.g. eventuali creditori intervenienti;
dato atto che è nota a questo Collegio, ma non condivisa, la differente posizione dell' (circolare n. Controparte_1
5/2004) che, oltre a non riguardare il caso specifico del sequestro ex art. 156, comma VI, c.c., giunge a conclusioni opinabili anche con riferimento alla ritenuta necessità di cancellazione del sequestro conservativo a mezzo provvedimento giurisdizionale;
ribadito che nel caso di specie, al sequestro ex art. 156, comma VI, c.c. non ha fatto seguito alcun pignoramento e che entrambe le parti istanti hanno manifestato la congiunta volontà di domandarne la cancellazione della trascrizione;
ritenuta quindi del tutto ultronea la domanda avanzata in questa sede dalle parti che, piuttosto, avrebbero dovuto rivolgersi direttamente alla Conservatoria instando per la cancellazione della trascrizione del sequestro e, in caso di eventuale rifiuto, attivare la procedura di volontaria giurisdizione prevista dalla legge;
considerato che
la domanda congiunta non determina soccombenza ai fini delle spese;
P.Q.M.
1) RIGETTA il ricorso;
2) Nulla per le spese.
Così deciso in Bari, 03 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
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