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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 28332 / 2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione DODICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TEAMS EX ART. 127 BIS CPC
Nella causa promossa da
) alias Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...],
[...] C.F._2 residente in [...], con l'Avv. NERI LIVIO
PARTE RICORRENTE
Contro
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 15/04/2025 ad ore 14,30 il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia presente in udienza dà atto che la medesima si terrà nelle forme del collegamento audio-video da remoto tramite applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 127 bis cpc. Dà atto che nella stanza virtuale di cui sopra sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto:
- per alias l'avv. NERI LIVIO oggi Parte_1 Parte_2 sostituito dall'Avv. Miriam Fagnani con la parte personalmente
- per nessuno Controparte_1
Il Giudice Onorario dà atto che:
- le Difese di cui sopra presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi e dichiarano che:
a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Il procuratore della ricorrente da atto di precisare le conclusioni come da ricorso introduttivo a cui si richiama e concorda nell'essere esonerato dalla lettura, mediante ricollegamento Teams, al termine della Camera di Consiglio Insiste per la liquidazione delle spese come da parametri, a carico dello Stato in quanto ammessa al gratuito patrocinio il Giudice Onorario all'esito di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc esonerando la parte dal rimanere collegata ut supra, comunicando che la lettura avverrà mediante deposito telematico della decisione
Al termine della Camera di Consiglio emette la seguente
ORDINANZA
VI CR alias con Ricorso ex art 702 bis Parte_2 cpc, notificato al ha esposto Parte_3
di essere nata a [...] il [...] da e della Controparte_2 signora , che la famiglia di etnia rom, vive a NO nel campo Parte_4 nomadi di via Vaiano Valle dal 1998, che il padre ha riconosciuto tutti i figli, compresa la ricorrente che pertanto riporta nel certificato di nascita il cognome paterno , che il padre della ricorrente è stato però riconosciuto Parte_1 apolide con sentenza del Tribunale di NO n. 16696/2019 del 26.08.2019 e pertanto sul passaporto montenegrino della ricorrente è riportato il cognome materno (doc.3); che dalla nascita ha sempre e ininterrottamente Parte_2 vissuto in Italia, a NO ma senza che i genitori avessero mai provveduto a registrarne la residenza presso l'anagrafe del Comune di residenza, anche in ragione della loro irregolarità sul territorio nazionale per lunghi periodi, che a conferma della permanenza tra agosto 2002 ed marzo 2009 è stata sottoposta alle vaccinazioni obbligatorie, di essere stata visitata il 22.8.2012 con i genitori al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo per una frattura all'avambraccio sinistro procuratasi cadendo mentre giocava, di avere frequentato concluso positivamente il percorso “Scuola Bottega”, presso CPIA 5 di via Heine n. 2, anno scolastico 2018/2019, che il 28.12.2019 divenuta maggiorenne si è rivolta agli uffici anagrafici del Comune di NO per dichiarare la propria volontà di acquisire la cittadinanza italiana ai sensi dell'art.4, co.2, L.
91/1992, ma la domanda è sempre stata dichiarata verbalmente irricevibile, in quanto la ricorrente non risultava residente nel Comune di NO, di avere comunicato il 15.12.2020 con raccomandata a/r inviata dal proprio legale e ricevuta in data 18.12.2020 dal Comune di NO – sezione Cittadinanze la suddetta volontà ma ancora senza esito, che i genitori della ricorrente, irregolari sino alla pronuncia di AP del sig. hanno proposto domanda di Parte_1 permesso di soggiorno ex art. 31 D.lgs. 286/98 nel 2006, nel 2008, nel 2012, nel
2015 e nel 2019 e che tutti gli atti depositati dalla famiglia presso il
Tribunale per i minorenni e tutti i provvedimenti dei Giudici riportano il nome dell'odierna ricorrente e ne attestano la presenza sul territorio nazionale.
Ha inoltre dedotto riguardo alla propria vicenda famigliare che suo padre è nato nell'odierna Bosnia ed EG (ex Jugoslavia) e nel 1977, ancora minorenne, si è trasferito in Italia, dove ha conosciuto la cittadina montenegrina
. 18. In data 12.6.1996 i due si sono sposati secondo il rito Parte_4 tradizionale rom. Il matrimonio non è mai stato celebrato secondo il rito civile italiano, pertanto i due risultano conviventi more uxorio.
La coppia ha avuto 10 figli : , nato in [...] il [...]; , nata Per_1 Per_2
a ZZ SI il 10.8.1998; , odierna ricorrente, nata a [...] Pt_1
SI il 28.12.2001; , nato a [...] il [...]; CP_3 CP_4 nata a [...] il [...]; , nata a [...] il CP_5
4.5.2006; , nata a [...] il [...]; nato a [...] CP_6 CP_7
SI il 31.1.2010; , nata a [...] il [...]; , CP_8 Per_3 nata a [...] il [...] e che il Campo Nomadi di via Vaiano Valle
n.41, in cui vive la famiglia è censito e regolarmente monitorato da ATS e
Consiglio di Zona e che dal 1998 il nucleo familiare è altresì conosciuto e seguito da operatori e volontari della che lo Controparte_9 ha accompagnato nelle richieste di permesso di soggiorno ex art. 31 D.lgs.
286/98 e nel percorso scolastico dei figli, in particolare delle figlie e CP_4
, affette da disabilità. CP_5
I genitori della ricorrente hanno proposto domanda di permesso di soggiorno ex art. 31 D.lgs. 286/98 nel 2006, nel 2008, nel 2012, nel 2015 e nel 2019,
l'ultima delle quali è stata accolta con riferimento alla madre, ma superata dal rilascio del permesso di soggiorno per AP per il padre e il conseguente rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia per tutti i fratelli minori della ricorrente. Infatti nel 2008 il padre, ritenendo di essere cittadino della neonata Repubblica di Bosnia ed EG, ha presentato richiesta per il rilascio di un passaporto rigettata dal Consolato, pertanto ha proposto ricorso al Tribunale di NO che ha riconosciuto lo status di apolide con il conseguente rilascio di un permesso di soggiorno per AP . Regolarizzato il padre, gli otto figli minorenni al momento della pronuncia (tra cui la ricorrente) hanno maturato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia , purtroppo la medesima, minorenne al momento della pronuncia, ha raggiunto la maggiore età prima del momento utile per il rilascio del permesso di soggiorno.
Tanto dedotto, ha chiesto al Tribunale di NO il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, c. 2, L. 91/1992.
°°°
La domanda risultata fondata andrà accolta per quanto segue.
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4,
c. 2, L. 91/1992 al Tribunale di NO risultato competente trattandosi di materia devoluta alla competenza delle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e di cui agli artt. da 1 a 5 del D.L. 17 Febbraio 2017 convertito in legge n.46/17; territorialmente, il Tribunale è risultato competente ai sensi del l'art. 4, co. 5 , in quanto è risultato in atti che la ricorrente dimora presso il
Comune di NO.
Il , risultato regolarmente citato, non si è costituito e dovrà Controparte_1 essere dichiarato contumace.
Ai sensi dell'articolo 4 co. 2 legge 91- 1992 è previsto che: «lo straniero nato in
Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza entro un anno dalla suddetta data ».
L'art.1, co.2, lett. a), DPR 572/1993, norma regolamentare ed attuativa della disposizione sopra trascritta, ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana “si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica”. La successiva circolare del Ministero dell'Interno n. 22 del 7.11.2007 ha affermato che l'iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano non può considerarsi pregiudizievole ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art.4, co.2, L. 91/92, ove vi sia documentazione atta a dimostrare l'effettiva presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica e aggiungendo che ciò si rende necessario “al fine di evitare che le omissioni e ritardi relativi ai predetti adempimenti spettanti ai soggetti esercenti la patria potestà e non imputabili al minore possano arrecargli danno (…), in armonia con la linea di azione del governo
e con l'orientamento in ambito internazionale volti alla tutela primaria degli interessi del minore”. Da ultimo, il Legislatore è intervenuto con l'art. 33 del D.L.
n. 69/2013, convertito in L. 98/2013, recependo l'orientamento interpretativo prevalente della giurisprudenza di merito e di legittimità che aveva più volte sancito il superamento del dato meramente anagrafico. La summenzionata norma dispone infatti che, ai fini dell'applicazione dell'art.4, co.2, L. 91/1992, all'interessato non siano imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione e che questi può dimostrare il possesso dei requisiti di legge “con ogni altra documentazione”
Ciò detto, a parere di questo Tribunale la ricorrente ha dato prova dei requisiti richiesti per l'acquisizione della cittadinanza ex art.4 cit. ovvero: la nascita in
Italia (vd. certificato nascita doc.1); la residenza legale ininterrotta dalla nascita al compimento del diciottesimo anno e la dichiarazione di volontà, da presentarsi entro il diciannovesimo anno di età.
La documentazione in atti comprova la permanenza ininterrotta in Italia: i certificati vaccinali rilasciati dal Comune di NO e dalla e Parte_5
CA (vd. doc. 4), i procedimenti instaurati dinnanzi al Tribunale per i Minorenni
(doc. 5), il certificato medico (doc.6), il certificato scolastico (doc.7) ,la raccomandata al Comune di NO con la manifestazione dell'intenzione di richiedere la cittadinanza. (doc. 8), a cui vanno aggiunti l'ottenimento del permesso di soggiorno documentato per il padre e il riconoscimento dell'AP da parte del Tribunale di NO (docc. 9-10)
Quanto poi al requisito della “residenza legale”, il medesimo pare assolto in base all'art. 43, co.2, c.c. per il quale “la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale” Ai fini dell'accertamento della residenza legale, questo Tribunale infatti fa propri i principi affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza del
17/05/2017, n. 12380 secondo cui la corretta qualificazione giuridica della residenza legale si fonda sull'accertamento della sua effettività e, quindi, sulla verifica in concreto della sua continuità dalla nascita e fino all'integrazione della condizione temporale prevista dalla L. n. 91 del 1992.
Ed infatti, i Giudici di legittimità decidendo su un caso analogo alla fattispecie in esame (ove vi era stato un ritardo nella regolarizzazione della residenza del richiedente da parte dei genitori), in base ai criteri dell'interpretazione sistematica e teleologica, hanno ritenuto: “La condizione dettata dalla norma relativa alla residenza in Italia fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, deve essere interpretata, coerentemente con quanto ritenuto dalla dottrina pressochè unanime, con specifico riferimento all'avverbio 'legalmente' come permanenza in Italia non clandestina ovvero in violazione delle norme che regolano l'ingresso, la circolazione e il soggiorno dei cittadini stranieri. L'affacciarsi del fenomeno della migrazione al momento dell'entrata in vigore della legge sulla cittadinanza ha dettato l'esigenza di qualificare come 'legale' la condizione costituita dall'ininterrotta residenza, utilizzando un termine del tutto eterogeneo rispetto alla qualificazione normativa della residenza desumibile dall'articolo 43 c.c. o dalle norme processuali sulle notificazioni degli atti. Secondo l'articolo 43 la residenza e' il luogo della dimora abituale. Ugualmente, la definizione giuridica di residenza, mutuabile dalle disposizioni processuali sulla notificazione degli atti giudiziari, (articoli 138 e ss. codice di rito) si fonda sul criterio dell'effettivita', da ritenersi prevalente ove provata, sulla residenza anagrafica.”.
La Corte a sostegno delle sue motivazioni richiama, altresì, la circolare esplicativa dettata dal Ministero dell'Interno, n. 22 del 2007, ove viene espressamente precisato che l'eventuale iscrizione anagrafica tardiva del minore non puo' pregiudicare l'acquisto della cittadinanza italiana quando vi sia in concreto la residenza effettiva, nonché la ratio legis degli ultimi interventi normativi in materia, evidenziando come “L'incidenza quantitativa del fenomeno dell'errore, a danno dei requisiti dell'acquisto della cittadinanza da parte del minore nato da genitori stranieri e residente in Italia dalla nascita, si è rivelata così frequente da richiedere l'intervento del legislatore. Il Decreto
Legge n. 69 del 2013, articolo 33 conv. con modif. dalla L. n. 98 del 2013, rivolto proprio alla 'semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in [...] prevede espressamente che: Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della L. 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della
Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.”.
Assumendo, dunque, come parametro normativo dell'accertamento che qui si svolge, quello dell'effettività della residenza, la documentazione prodotta dalla ricorrente fornisce come sopra detto la prova della residenza effettiva e non formale nonché della residenza non in violazione delle norme che regolano l'ingresso, la circolazione ed il soggiorno degli stranieri.
Ed infatti, a giudizio di questo Tribunale la documentazione a corredo del ricorso ha una sua intrinseca significatività trattandosi di attestazioni e certificazioni di Amministrazioni ed enti pubblici italiani che danno univoco resoconto delle condizioni previste dall'articolo 4 l. cit.: nascita in Italia, residenza legale ininterrotta dalla nascita al compimento del diciottesimo anno di età, dichiarazione di volontà presentata entro il diciannovesimo anno di età. In particolare, dalle certificazioni prodotte risulta che il ricorrente è nato a
NO ,(doc. n. 1, certificato di nascita), è stata oggetto di profilassi in Italia (v. doc. 4, ha frequentato scuola italiana (doc.7), ha ininterrottamente vissuto a
NO presso con la famiglia e i genitori che hanno avuto permesso di soggiorno (doc.9)
Inoltre la ricorrente, minorenne al momento della pronuncia su citata, ha raggiunto la maggiore età prima del momento utile per il rilascio del permesso di soggiorno. I lunghi periodi di irregolarità di soggiorno dei signori e Parte_1
sono stati determinanti nella mancata iscrizione della figlia ai registri Parte_2 anagrafici della popolazione residente poiché, come noto, la regolarità del soggiorno è condizione necessaria per l'iscrizione anagrafica del cittadino straniero. Ciò detto, la mancata regolarizzazione della residenza da parte dei genitori andrà considerata come fatto irrilevante rispetto all'accertamento che qui interessa anche valutando che trattasi di cittadini stranieri sicuramente non in possesso delle competenze necessarie a conoscere i requisiti richiesti per l'acquisto della cittadinanza italiana;
peraltro, gli stessi genitori hanno cresciuto, curato e scolarizzato la figlia in Italia, come comprovato dalla documentazione prodotta.
Infine la scelta difensiva della contumacia del convenuto ha comportato CP_1 una mancata prospettazione di elementi contrari ai riscontri probatori offerti dalla ricorrente.
La domanda va, dunque, accolta.
Si dispone l'integrale compensazione delle spese tenuto conto della natura contumaciale della causa e della peculiarità delle questioni trattate.
P.T.M.
Il Tribunale di NO, in accoglimento della domanda di cittadinanza proposta da alias , così provvede: Parte_1 Parte_2
- accerta e dichiara che sussistono le condizioni di cui all'articolo 4 comma 2 legge n. 91 /1992 per il riconoscimento della cittadinanza alla ricorrente
( ) alias Parte_1 C.F._1 Parte_2
( nata a [...] il [...], C.F._2
- compensa le spese di lite
Si comunichi
NO, 15/04/2025
Verbale chiuso ad ore 20
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Gallizia
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione DODICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TEAMS EX ART. 127 BIS CPC
Nella causa promossa da
) alias Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...],
[...] C.F._2 residente in [...], con l'Avv. NERI LIVIO
PARTE RICORRENTE
Contro
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 15/04/2025 ad ore 14,30 il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia presente in udienza dà atto che la medesima si terrà nelle forme del collegamento audio-video da remoto tramite applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 127 bis cpc. Dà atto che nella stanza virtuale di cui sopra sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto:
- per alias l'avv. NERI LIVIO oggi Parte_1 Parte_2 sostituito dall'Avv. Miriam Fagnani con la parte personalmente
- per nessuno Controparte_1
Il Giudice Onorario dà atto che:
- le Difese di cui sopra presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi e dichiarano che:
a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Il procuratore della ricorrente da atto di precisare le conclusioni come da ricorso introduttivo a cui si richiama e concorda nell'essere esonerato dalla lettura, mediante ricollegamento Teams, al termine della Camera di Consiglio Insiste per la liquidazione delle spese come da parametri, a carico dello Stato in quanto ammessa al gratuito patrocinio il Giudice Onorario all'esito di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc esonerando la parte dal rimanere collegata ut supra, comunicando che la lettura avverrà mediante deposito telematico della decisione
Al termine della Camera di Consiglio emette la seguente
ORDINANZA
VI CR alias con Ricorso ex art 702 bis Parte_2 cpc, notificato al ha esposto Parte_3
di essere nata a [...] il [...] da e della Controparte_2 signora , che la famiglia di etnia rom, vive a NO nel campo Parte_4 nomadi di via Vaiano Valle dal 1998, che il padre ha riconosciuto tutti i figli, compresa la ricorrente che pertanto riporta nel certificato di nascita il cognome paterno , che il padre della ricorrente è stato però riconosciuto Parte_1 apolide con sentenza del Tribunale di NO n. 16696/2019 del 26.08.2019 e pertanto sul passaporto montenegrino della ricorrente è riportato il cognome materno (doc.3); che dalla nascita ha sempre e ininterrottamente Parte_2 vissuto in Italia, a NO ma senza che i genitori avessero mai provveduto a registrarne la residenza presso l'anagrafe del Comune di residenza, anche in ragione della loro irregolarità sul territorio nazionale per lunghi periodi, che a conferma della permanenza tra agosto 2002 ed marzo 2009 è stata sottoposta alle vaccinazioni obbligatorie, di essere stata visitata il 22.8.2012 con i genitori al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo per una frattura all'avambraccio sinistro procuratasi cadendo mentre giocava, di avere frequentato concluso positivamente il percorso “Scuola Bottega”, presso CPIA 5 di via Heine n. 2, anno scolastico 2018/2019, che il 28.12.2019 divenuta maggiorenne si è rivolta agli uffici anagrafici del Comune di NO per dichiarare la propria volontà di acquisire la cittadinanza italiana ai sensi dell'art.4, co.2, L.
91/1992, ma la domanda è sempre stata dichiarata verbalmente irricevibile, in quanto la ricorrente non risultava residente nel Comune di NO, di avere comunicato il 15.12.2020 con raccomandata a/r inviata dal proprio legale e ricevuta in data 18.12.2020 dal Comune di NO – sezione Cittadinanze la suddetta volontà ma ancora senza esito, che i genitori della ricorrente, irregolari sino alla pronuncia di AP del sig. hanno proposto domanda di Parte_1 permesso di soggiorno ex art. 31 D.lgs. 286/98 nel 2006, nel 2008, nel 2012, nel
2015 e nel 2019 e che tutti gli atti depositati dalla famiglia presso il
Tribunale per i minorenni e tutti i provvedimenti dei Giudici riportano il nome dell'odierna ricorrente e ne attestano la presenza sul territorio nazionale.
Ha inoltre dedotto riguardo alla propria vicenda famigliare che suo padre è nato nell'odierna Bosnia ed EG (ex Jugoslavia) e nel 1977, ancora minorenne, si è trasferito in Italia, dove ha conosciuto la cittadina montenegrina
. 18. In data 12.6.1996 i due si sono sposati secondo il rito Parte_4 tradizionale rom. Il matrimonio non è mai stato celebrato secondo il rito civile italiano, pertanto i due risultano conviventi more uxorio.
La coppia ha avuto 10 figli : , nato in [...] il [...]; , nata Per_1 Per_2
a ZZ SI il 10.8.1998; , odierna ricorrente, nata a [...] Pt_1
SI il 28.12.2001; , nato a [...] il [...]; CP_3 CP_4 nata a [...] il [...]; , nata a [...] il CP_5
4.5.2006; , nata a [...] il [...]; nato a [...] CP_6 CP_7
SI il 31.1.2010; , nata a [...] il [...]; , CP_8 Per_3 nata a [...] il [...] e che il Campo Nomadi di via Vaiano Valle
n.41, in cui vive la famiglia è censito e regolarmente monitorato da ATS e
Consiglio di Zona e che dal 1998 il nucleo familiare è altresì conosciuto e seguito da operatori e volontari della che lo Controparte_9 ha accompagnato nelle richieste di permesso di soggiorno ex art. 31 D.lgs.
286/98 e nel percorso scolastico dei figli, in particolare delle figlie e CP_4
, affette da disabilità. CP_5
I genitori della ricorrente hanno proposto domanda di permesso di soggiorno ex art. 31 D.lgs. 286/98 nel 2006, nel 2008, nel 2012, nel 2015 e nel 2019,
l'ultima delle quali è stata accolta con riferimento alla madre, ma superata dal rilascio del permesso di soggiorno per AP per il padre e il conseguente rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia per tutti i fratelli minori della ricorrente. Infatti nel 2008 il padre, ritenendo di essere cittadino della neonata Repubblica di Bosnia ed EG, ha presentato richiesta per il rilascio di un passaporto rigettata dal Consolato, pertanto ha proposto ricorso al Tribunale di NO che ha riconosciuto lo status di apolide con il conseguente rilascio di un permesso di soggiorno per AP . Regolarizzato il padre, gli otto figli minorenni al momento della pronuncia (tra cui la ricorrente) hanno maturato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia , purtroppo la medesima, minorenne al momento della pronuncia, ha raggiunto la maggiore età prima del momento utile per il rilascio del permesso di soggiorno.
Tanto dedotto, ha chiesto al Tribunale di NO il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, c. 2, L. 91/1992.
°°°
La domanda risultata fondata andrà accolta per quanto segue.
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4,
c. 2, L. 91/1992 al Tribunale di NO risultato competente trattandosi di materia devoluta alla competenza delle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e di cui agli artt. da 1 a 5 del D.L. 17 Febbraio 2017 convertito in legge n.46/17; territorialmente, il Tribunale è risultato competente ai sensi del l'art. 4, co. 5 , in quanto è risultato in atti che la ricorrente dimora presso il
Comune di NO.
Il , risultato regolarmente citato, non si è costituito e dovrà Controparte_1 essere dichiarato contumace.
Ai sensi dell'articolo 4 co. 2 legge 91- 1992 è previsto che: «lo straniero nato in
Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza entro un anno dalla suddetta data ».
L'art.1, co.2, lett. a), DPR 572/1993, norma regolamentare ed attuativa della disposizione sopra trascritta, ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana “si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica”. La successiva circolare del Ministero dell'Interno n. 22 del 7.11.2007 ha affermato che l'iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano non può considerarsi pregiudizievole ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art.4, co.2, L. 91/92, ove vi sia documentazione atta a dimostrare l'effettiva presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica e aggiungendo che ciò si rende necessario “al fine di evitare che le omissioni e ritardi relativi ai predetti adempimenti spettanti ai soggetti esercenti la patria potestà e non imputabili al minore possano arrecargli danno (…), in armonia con la linea di azione del governo
e con l'orientamento in ambito internazionale volti alla tutela primaria degli interessi del minore”. Da ultimo, il Legislatore è intervenuto con l'art. 33 del D.L.
n. 69/2013, convertito in L. 98/2013, recependo l'orientamento interpretativo prevalente della giurisprudenza di merito e di legittimità che aveva più volte sancito il superamento del dato meramente anagrafico. La summenzionata norma dispone infatti che, ai fini dell'applicazione dell'art.4, co.2, L. 91/1992, all'interessato non siano imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione e che questi può dimostrare il possesso dei requisiti di legge “con ogni altra documentazione”
Ciò detto, a parere di questo Tribunale la ricorrente ha dato prova dei requisiti richiesti per l'acquisizione della cittadinanza ex art.4 cit. ovvero: la nascita in
Italia (vd. certificato nascita doc.1); la residenza legale ininterrotta dalla nascita al compimento del diciottesimo anno e la dichiarazione di volontà, da presentarsi entro il diciannovesimo anno di età.
La documentazione in atti comprova la permanenza ininterrotta in Italia: i certificati vaccinali rilasciati dal Comune di NO e dalla e Parte_5
CA (vd. doc. 4), i procedimenti instaurati dinnanzi al Tribunale per i Minorenni
(doc. 5), il certificato medico (doc.6), il certificato scolastico (doc.7) ,la raccomandata al Comune di NO con la manifestazione dell'intenzione di richiedere la cittadinanza. (doc. 8), a cui vanno aggiunti l'ottenimento del permesso di soggiorno documentato per il padre e il riconoscimento dell'AP da parte del Tribunale di NO (docc. 9-10)
Quanto poi al requisito della “residenza legale”, il medesimo pare assolto in base all'art. 43, co.2, c.c. per il quale “la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale” Ai fini dell'accertamento della residenza legale, questo Tribunale infatti fa propri i principi affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza del
17/05/2017, n. 12380 secondo cui la corretta qualificazione giuridica della residenza legale si fonda sull'accertamento della sua effettività e, quindi, sulla verifica in concreto della sua continuità dalla nascita e fino all'integrazione della condizione temporale prevista dalla L. n. 91 del 1992.
Ed infatti, i Giudici di legittimità decidendo su un caso analogo alla fattispecie in esame (ove vi era stato un ritardo nella regolarizzazione della residenza del richiedente da parte dei genitori), in base ai criteri dell'interpretazione sistematica e teleologica, hanno ritenuto: “La condizione dettata dalla norma relativa alla residenza in Italia fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, deve essere interpretata, coerentemente con quanto ritenuto dalla dottrina pressochè unanime, con specifico riferimento all'avverbio 'legalmente' come permanenza in Italia non clandestina ovvero in violazione delle norme che regolano l'ingresso, la circolazione e il soggiorno dei cittadini stranieri. L'affacciarsi del fenomeno della migrazione al momento dell'entrata in vigore della legge sulla cittadinanza ha dettato l'esigenza di qualificare come 'legale' la condizione costituita dall'ininterrotta residenza, utilizzando un termine del tutto eterogeneo rispetto alla qualificazione normativa della residenza desumibile dall'articolo 43 c.c. o dalle norme processuali sulle notificazioni degli atti. Secondo l'articolo 43 la residenza e' il luogo della dimora abituale. Ugualmente, la definizione giuridica di residenza, mutuabile dalle disposizioni processuali sulla notificazione degli atti giudiziari, (articoli 138 e ss. codice di rito) si fonda sul criterio dell'effettivita', da ritenersi prevalente ove provata, sulla residenza anagrafica.”.
La Corte a sostegno delle sue motivazioni richiama, altresì, la circolare esplicativa dettata dal Ministero dell'Interno, n. 22 del 2007, ove viene espressamente precisato che l'eventuale iscrizione anagrafica tardiva del minore non puo' pregiudicare l'acquisto della cittadinanza italiana quando vi sia in concreto la residenza effettiva, nonché la ratio legis degli ultimi interventi normativi in materia, evidenziando come “L'incidenza quantitativa del fenomeno dell'errore, a danno dei requisiti dell'acquisto della cittadinanza da parte del minore nato da genitori stranieri e residente in Italia dalla nascita, si è rivelata così frequente da richiedere l'intervento del legislatore. Il Decreto
Legge n. 69 del 2013, articolo 33 conv. con modif. dalla L. n. 98 del 2013, rivolto proprio alla 'semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in [...] prevede espressamente che: Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della L. 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della
Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.”.
Assumendo, dunque, come parametro normativo dell'accertamento che qui si svolge, quello dell'effettività della residenza, la documentazione prodotta dalla ricorrente fornisce come sopra detto la prova della residenza effettiva e non formale nonché della residenza non in violazione delle norme che regolano l'ingresso, la circolazione ed il soggiorno degli stranieri.
Ed infatti, a giudizio di questo Tribunale la documentazione a corredo del ricorso ha una sua intrinseca significatività trattandosi di attestazioni e certificazioni di Amministrazioni ed enti pubblici italiani che danno univoco resoconto delle condizioni previste dall'articolo 4 l. cit.: nascita in Italia, residenza legale ininterrotta dalla nascita al compimento del diciottesimo anno di età, dichiarazione di volontà presentata entro il diciannovesimo anno di età. In particolare, dalle certificazioni prodotte risulta che il ricorrente è nato a
NO ,(doc. n. 1, certificato di nascita), è stata oggetto di profilassi in Italia (v. doc. 4, ha frequentato scuola italiana (doc.7), ha ininterrottamente vissuto a
NO presso con la famiglia e i genitori che hanno avuto permesso di soggiorno (doc.9)
Inoltre la ricorrente, minorenne al momento della pronuncia su citata, ha raggiunto la maggiore età prima del momento utile per il rilascio del permesso di soggiorno. I lunghi periodi di irregolarità di soggiorno dei signori e Parte_1
sono stati determinanti nella mancata iscrizione della figlia ai registri Parte_2 anagrafici della popolazione residente poiché, come noto, la regolarità del soggiorno è condizione necessaria per l'iscrizione anagrafica del cittadino straniero. Ciò detto, la mancata regolarizzazione della residenza da parte dei genitori andrà considerata come fatto irrilevante rispetto all'accertamento che qui interessa anche valutando che trattasi di cittadini stranieri sicuramente non in possesso delle competenze necessarie a conoscere i requisiti richiesti per l'acquisto della cittadinanza italiana;
peraltro, gli stessi genitori hanno cresciuto, curato e scolarizzato la figlia in Italia, come comprovato dalla documentazione prodotta.
Infine la scelta difensiva della contumacia del convenuto ha comportato CP_1 una mancata prospettazione di elementi contrari ai riscontri probatori offerti dalla ricorrente.
La domanda va, dunque, accolta.
Si dispone l'integrale compensazione delle spese tenuto conto della natura contumaciale della causa e della peculiarità delle questioni trattate.
P.T.M.
Il Tribunale di NO, in accoglimento della domanda di cittadinanza proposta da alias , così provvede: Parte_1 Parte_2
- accerta e dichiara che sussistono le condizioni di cui all'articolo 4 comma 2 legge n. 91 /1992 per il riconoscimento della cittadinanza alla ricorrente
( ) alias Parte_1 C.F._1 Parte_2
( nata a [...] il [...], C.F._2
- compensa le spese di lite
Si comunichi
NO, 15/04/2025
Verbale chiuso ad ore 20
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Gallizia