CA
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/04/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 7.7.2021 al n. 1253 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del
Tribunale di Firenze n. 177/2021 pubblicata in data
27.01.2021 avente ad oggetto: Fideiussione–Polizza fideiussoria promossa da
e elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati in Firenze, presso e nello studio degli avv.ti Paoloandrea Monticelli e Fortunato Annunziata, che li rappresentano e difendono come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
con atto depositato in data 9.10.2023 i predetti difensori hanno rinunciato al mandato conferito dall'appellante Parte_2
-appellanti- contro corrente in Milano, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Firenze, presso e nello studio dell'avv.
Cantini Daniele, che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Enrico De Crescenzo e Francesco De Crescenzo
1 come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata- All'udienza del 10-12.9.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI:
Per E : Parte_1 Parte_2
“I) Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per tutti i motivi illustrati nel presente atto annullare, revocare, riformare integralmente e/o annullare la sentenza Tribunale di Firenze n. 177/2021 pubblicata il
27.01.2021 e notificata ai procuratori degli Appellanti in data 28.05.2021 e Voglia accertare i fatti di causa e, per tutti i motivi specificamente illustrati in atti, dichiarare la nullità, la invalidità delle garanzie personali oggetto del giudizio ed, in ogni caso, la inefficacia, l'inoperatività, l'inopponibilità e la estinzione delle fideiussioni anche "per fatto del creditore", e, per l'effetto, Voglia dichiarare che nulla
è dovuto dai sigg.ri e al Parte_1 Parte_2
, con ogni conseguente statuizione. CP
II) Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita revocare, riformare e/o annullare la sentenza oggetto del gravame e
Voglia accertare e dichiarare le violazioni e gli illeciti posti in essere dalla Appellata come CP_2 dedotti in giudizio, con ogni conseguente declaratoria in ordine alle domande nullità, inefficacia, invalidità e risoluzione delle fideiussioni per cui è causa, dichiarando che gli Appellanti nulla devono al CP
Part per i rapporti di credito intrattenuti dalla ovvero dichiarare la risoluzione dei rapporti per abuso del diritto e per violazione dei principi di correttezza e di buona fede della tanto nella fase delle trattative CP_2 quanto nella conclusione della fideiussione e del
2 contratto di leasing e, quindi, del collegato ed accessorio del medesimo rapporto di garanzia.
Il tutto con vittoria di spese legali e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio ed oltre
IVA
(22%), CPA (4%), e rimborso spese generali (15%), come per legge, con attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte adita contrariis reiectis e ferma la mancata accettazione del contradditorio con tutte le domande/argomentazioni/deduzioni nuove proposte in sede di appello nonché contestata la ammissibilità di tutte le conclusioni nuove proposte col medesimo atto: rigettare integralmente il proposto appello in quanto infondato in fatto e diritto con conferma della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Pt_1
e nella loro qualità di garanti
[...] Parte_2
Part di Tirrenum Charter S.r.l. (di seguito anche solo
Part
“ ” o “ ”), convenivano in giudizio CP_3 [...]
(di seguito anche solo “ ” – Controparte_4 CP_4 incorporante di al fine di Controparte_5 proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1305 del 12.3.2015 (RG 1460/2015) con cui il Tribunale di
Firenze, su ricorso della , aveva ingiunto loro di CP_2 pagare in solido la somma di euro 298.391,87, oltre agli interessi dalla data del 20.1.2015 fino al saldo effettivo e alle spese del procedimento monitorio.
Con il ricorso per decreto ingiuntivo assumeva
[...]
Part di essere creditrice nei confronti di in CP_4
3 ragione del contratto di leasing finanziario n. BA268238 del 2.3.2005 stipulato dalla Società con l'allora avente ad oggetto Controparte_5
“Imbarcazione a motore Rizzardi Mod. CR 63 Top Line” (il tutto come meglio descritto nel contratto stesso), rispetto al quale la Società si era resa inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni pattuiti, ragion per cui essa aveva deciso di risolvere il contratto. CP_2
Evidenziava altresì che a garanzia CP_4 delle obbligazioni derivanti dal suddetto contratto si erano costituiti fideiussori e Parte_1 [...]
Part
all'epoca entrambi soci della Pt_2
Avverso il decreto ingiuntivo proponevano opposizione e a loro volta esponendo Parte_1 Parte_2 di aver ceduto con scrittura privata del 25 ottobre 2012
l'intero capitale della GRG alla società
[...]
(di seguito anche solo “ ), con Controparte_6 CP_6 impegno dell'acquirente a subentrare nelle fideiussioni sottoscritte da essi e nonché a manlevarli Pt_1 Pt_2
e a tenerli indenni da eventuali pretese successive alla cessione. In via preliminare, eccepivano l'estinzione delle garanzie ex art. 1957 c.c. e, in ogni caso, la loro scadenza a far data dal febbraio 2012 in coincidenza con la scadenza naturale del contratto, negando che il contratto di fideiussione fosse stato prorogato oltre la suddetta scadenza, come asseritamente riferito dalla
CA.
Contestavano, inoltre, gli opponenti l'applicazione di interessi usurari e di illegittime condizioni contrattuali;
infine, sollevavano l'exceptio doli stante il comportamento contrario a buona fede e correttezza contrattuale tenuto dalla convenuta per non essersi CP_2 tempestivamente attivata per il recupero del credito e
4 del bene locato, alla cui vendita aveva proceduto con ritardo concludendola al prezzo vile di euro 35.000,00.
Si costituiva in giudizio Controparte_7
(incorporante di chiedendo il
[...] CP_4 rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita con prove documentali, ctu estimativa del bene locato e ctu contabile.
Nelle more del giudizio si costituiva CP
(quale società derivante dalla fusione tra
[...] [...]
e CP_8 Controparte_9 riportandosi a quanto in precedenza eccepito e dedotto.
In sede di comparsa conclusionale, gli opponenti eccepivano la nullità delle fideiussioni in quanto riproduttive delle clausole dello schema ABI dichiarate illegittime con Provvedimento della CA d'AL del 2 maggio 2005 per contrasto con l'art. 2 legge n. 287/1990
(Legge Antitrust).
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. n. 177/2021 pubblicata in data 27.01.2021 così pronunciava:
- dichiarava tardiva l'eccepita nullità delle fideiussioni in quanto dedotta solo con la comparsa conclusionale e, in ogni caso, la riteneva infondata stante la natura specifica delle fideiussioni in esame alle quali non era applicabile l'invocata nullità; rigettava, per l'effetto, l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.
- rigettava altresì l'eccezione di estinzione della garanzia per fatto del creditore ex art. 1955 c.c.
- aderiva alle risultanze delle espletate cc.tt.u. estimativa e contabile che avevano riconosciuto il prezzo di euro 35.000,00 congruo in termini di pronto realizzo ma non corrispondente a quello ricavabile sulla base dei prezzi di mercato, stimato tra euro 80.000,00 e
5 100.000,00; decurtava quindi l'importo di euro 90.000,00 dal totale dell'importo ingiunto
- decurtava altresì dall'importo ingiunto le somme quantificate dalla ctu contabile in euro 2.081,86 a titolo di spese di manutenzione straordinaria non rimborsate dalla parte convenuta e in euro 23.264,90 a titolo di spese contrattuali non dovute
- rigettava l'eccezione di usurarietà degli interessi applicati, avendone il ctu accertata l'assenza per tutto il periodo considerato
- revocava, quindi, il decreto ingiuntivo opposto e rideterminava in euro 183.045,11 l'importo dovuto dagli opponenti, oltre interessi di mora
- poneva le spese di lite e quelle delle ctu a carico solidale degli opponenti.
Avverso la sentenza del Tribunale di Firenze hanno interposto gravame e al Parte_1 Parte_2 fine di sentire dichiarare, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande avanzate in primo grado sulla base dei seguenti motivi di impugnazione:
I. Error in iudicando e vizi della sentenza impugnata: rilevabilità ex officio della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, ammissibilità e fondatezza delle domande/eccezioni di nullità anche per le fideiussioni specifiche oggetto di causa (pp. 12-18 appello)
II. Omessa declaratoria di estinzione delle fideiussioni personali per “fatto del creditore”, exceptio doli e liberazione dal vincolo fideiussorio: error in iudicando e di diritto, contraddittoria motivazione per errata valutazione delle prove offerte
(pp. 18-23 appello)
III. Omessa pronuncia sulla dedotta violazione di norme imperative e dei doveri di protezione, exceptio
6 doli per omessa valutazione merito creditizio e concessione abusiva del credito: omessa valutazione dei documenti e violazione dell'art. 112 c.p.c. (pp. 23-31 appello) il tutto con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito in giudizio insistendo per CP il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese del giudizio.
All'udienza del 10-12.9.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame censurano gli appellanti la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice avrebbe considerato tardiva l'eccezione di nullità delle fideiussioni, sollevata in sede di comparsa conclusionale, senza considerare che la suddetta eccezione era stata sollevata già con l'atto di opposizione e successivamente precisata con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
In ogni caso, prospettano gli appellanti l'ammissibilità dell'eccezione attenendo a nullità contrattuale e quindi rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del processo.
Premesso quanto sopra, insistono gli appellanti sulla nullità dei contratti di fideiussione per violazione della normativa antitrust ex art. 2 legge n. 287/1990, applicabile nella loro prospettazione anche alle fideiussioni specifiche laddove riproducenti le clausole
ABI dichiarate illegittime dalla CA d'AL. A sostegno della loro tesi richiamano nella comparsa
7 conclusionale la pronuncia della suprema Corte n. 27243 pubblicata il 21 ottobre 2024.
Il motivo è infondato.
Va in primo luogo rilevato che la nullità dei contratti di fideiussione non è stata eccepita con l'atto di opposizione né, in quella sede, risultano essere state prodotte le fideiussioni sottoscritte dagli odierni appellanti (al cui deposito ha, invero, provveduto
[...]
– doc. 2 comparsa I° grado) né il Provvedimento CP_4 della CA d'AL (depositato dagli opponenti con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.). Inoltre, gli opponenti mai hanno precisamente indicato quali clausole delle fideiussioni in esame avrebbero ricalcato il contenuto di quelle dello schema ABI dichiarate illegittime.
In mancanza dei fatti e dei documenti fondanti la dedotta nullità non vi erano quindi i presupposti affinché la nullità contrattuale potesse essere rilevata d'ufficio, non potendo intendersi il potere di rilievo d'ufficio del giudice sostitutivo dell'onere di allegazione gravante sulle parti, posto che, in caso contrario, verrebbe eluso l'assoggettamento di detto onere alle prescritte preclusioni processuali (cfr. la recente Cass., sez. I, ord., 17.1.2025, n. 1170 che, in relazione alla rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust, laddove detta eccezione non sia tempestivamente sollevata, ha stabilito che “la rilevazione della nullità – sia pure d'ufficio – presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. di recente
Cass. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come
8 condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie
[…]; in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/2023 e Cass. nn. 2607, 5038,
5478, 10712 e 19401 del 2024)”.
Ad ogni buon conto, il primo Giudice, pur rilevando la tardività dell'eccezione, si è su di essa pronunciato, infine rigettandola.
Inquadrate le fideiussioni in esame come specifiche
(sebbene con riferimenti anche alla figura del diverso contratto autonomo di garanzia), il primo Giudice ha escluso l'applicabilità ad esse della normativa antitrust di cui alla legge 287/1990, ritenendola riservata alle sole fideiussioni omnibus, con conseguente inoperatività degli effetti della invocata nullità e della decadenza ex art. 1957 c.c.
Né la lettura dell'ordinanza della Suprema Corte n.
2724 del 21.10.2024 porta a conclusioni diverse. Seppur non chiara nel passaggio in cui sembrerebbe affermarsi che la pronuncia delle SS.UU. n. 41994 del 2021 non farebbe menzione nello specifico della fideiussione di tipo omnibus neppure – contrariamente a quanto affermato dagli appellanti - dichiara che la nullità delle clausole di cui allo schema ABI si applicherebbe anche alle fideiussioni specifiche. Detta ultima interpretazione sarebbe d'altronde contraria ai principi sottesi alla pronuncia n. 41994 del 2021 delle SS.UU. che, si ricorda, sono intervenute a dirimere il contrasto sorto in ordine agli effetti della nullità sul contratto di fideiussione redatto in base allo schema ABI del 2002, a seguito del
9 Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 con cui la CA
d'AL aveva dichiarato illegittime le clausole nn. 2,
6 e 8 del predetto schema per contrasto con l'art. 2 della L. 287/1990. Dal momento che il Provvedimento della
CA d'AL ha riguardato unicamente lo schema elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus, la mera riproduzione delle clausole dichiarate illegittime in contratti aventi ad oggetto fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie non giustificherebbe per detti contratti l'applicazione del medesimo regime sanzionatorio (nella già richiamata pronuncia n. 1170 del
17.1.2025 la Suprema Corte, in punto di “rilevazione officiosa della nullità” richiede tra le circostanze che devono risultare dagli atti, oltre al Provvedimento della
CA d'AL, anche la natura della fideiussione
“giacché il provvedimento della CA d'AL è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione CAria ALna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce” – cfr. p. 5 della citata pronuncia).
Nella specie, l'ambito delle garanzie prestate da e da risulta circoscritto Parte_1 Parte_2 alle sole obbligazioni derivanti dal contratto di leasing in esame, configurandosi per l'effetto come fideiussioni specifiche e con durata predeterminata.
10 Non essendo quindi invocabile il Provvedimento della
CA d'AL resta per l'effetto pienamente valida la deroga all'art. 1957 c.c., risultando irrilevante la circostanza che abbia agito per il CP_4 recupero del credito oltre il termine di sei mesi dall'avvenuta risoluzione del contratto.
D'altro canto se ha un senso dubitare della legittimità della deroga pattizia all'art. 1957 c.c. in una fideiussione omnibus (dove, davvero, per il fideiussore la situazione del debitore principale potrebbe in un certo senso non divenire nel tempo perfettamente nota e controllabile), tutto ciò non ha motivo di essere nella fideiussione specifica dove il fideiussore conosce, o è comunque tenuto a conoscere secondo un criterio di ordinaria diligenza, oggetto, modi e tempi dell'obbligazione principale.
Con il secondo motivo di gravame censurano gli appellanti la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha rigettato l'exceptio doli nonostante la condotta della sia stata contraria ai principi di CP_2 correttezza e di buona fede per non aver la stessa agito tempestivamente nei confronti della debitrice principale
Part
per recuperare il credito neppure quando era venuta a conoscenza della cancellazione della società - CP_6
Part acquirente delle quote della - dal Registro delle
Imprese.
Dalla condotta omissiva della , sarebbe CP_2 derivata, nella loro prospettazione, la perdita del diritto di surrogazione ex art. 1949 c.c. o di regresso ex art. 1950 c.c., la cui conseguenza non poteva che essere l'estinzione delle garanzie e la liberazione di essi fideiussori dalla garanzia solidale.
Il rilievo è infondato.
11 Secondo l'interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità “Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 cod. civ. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (appunto di surrogazione ex art. 1949 cod. civ., o di regresso ex art. 1950 cod. civ.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore” (Cass., sez. III, ord.,
13.3.2024 che richiama Cass., sez. III, ord., 19.02.2020,
n. 4175 e Cass., sez. I, sent., 05.12.2008, n. 28838).
In ogni caso, per poter esercitare l'invocato diritto alla surrogazione o in regresso gli odierni appellanti avrebbero dovuto previamente saldare il rapporto
Part debitorio in essere tra e la (l'art. 1949 c.c. CP_2 prevede, infatti, che “Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore”; il successivo art. 1950 c.c. prevede che “Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale […]”). Risulta invece dagli atti che
Part la aveva sospeso il pagamento dei canoni di leasing già alla fine del 2011, ossia prima della cessione delle quote sociali alla società (avvenuta nel CP_6
2012) di cui, a sua volta, risulta la cancellazione dal
Registro delle Imprese a far data dal 29.4.2015.
Considerato che la risoluzione del contratto è stata comunicata ai garanti nel mese di novembre 2013, gli stessi avrebbero altresì potuto, essendo nel loro interesse, sollecitare la riconsegna dell'imbarcazione
12 alla CA, al fine di consentire una più proficua rivendita.
Nonostante la cessione delle loro quote essi restavano infatti responsabili in via solidale con i garanti subentrati con la cessione. In mancanza, infatti, di espressa autorizzazione della – di cui non è CP_2 stata fornita prova alcuna - la semplice dichiarazione
Part contenuta nell'atto di acquisizione della di subentrare negli impegni assunti dagli originari fideiussori non può ritenersi circostanza sufficiente per la liberazione di questi ultimi dai propri obblighi.
Gli odierni appellanti avrebbero tutt'al più potuto tutelarsi chiamando nel presente giudizio (oppure in altro appositamente instaurato) i nuovi garanti al fine di essere da questi manlevati dalle conseguenze della pretesa creditoria azionata nei loro confronti.
In conclusione, la condotta della non ha CP_2 arrecato alcun pregiudizio agli odierni appellanti tenuto altresì conto del fatto che il primo Giudice, in esito alla ctu estimativa, ha riconosciuto l'importo di euro
90.000,00, quale valore congruo che avrebbe potuto realizzarsi dalla vendita dell'imbarcazione (rispetto ai
35.000,00 ricavati dalla ), e l'ha decurtato dal CP_2 totale dell'importo ingiunto (sul punto, né gli appellanti né l'appellata hanno mosso contestazione alcuna).
Con il terzo motivo di gravame censurano gli appellanti la sentenza impugnata per aver omesso il primo
Giudice di pronunciarsi sulla eccepita nullità e/o inefficacia delle garanzie per “violazione nei confronti dei garanti dei generali dei doveri di protezione e di norme imperative e per l'exceptio doli posto in essere dalla , stante la omessa valutazione merito CP_2 creditizio e concessione abusiva del credito in favore
13 della società neo-costituita e priva di reddito
[...]
, essendo l'allora Concedente Controparte_10
Part
“consapevole che la era priva di merito creditizio e di capacità di rimborso essendo la società stata costituita da meno di un mese e mezzo (precisamente da soli 39 giorni, ndr.), prima della conclusione del contratto di leasing” (p. 23 appello).
Detto rilievo - peraltro dedotto tardivamente dagli opponenti solo con la prima memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. – risulta infondato.
Gli appellanti fondano la relativa contestazione
Part unicamente sul fatto che la fosse stata costituita appena poco più di un mese prima della conclusione del contratto di leasing. Detta circostanza non è tuttavia di per sé sufficiente a configurare una responsabilità in
Part capo alla CA. L'attività della quale risulta dalla visura in giudizio (doc. 1 opposizione I° grado) è quella di “Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale”; quindi, è pacifico, l'imbarcazione locata aveva lo specifico scopo di essere a sua volta messa a reddito al fine di ricavare profitti che avrebbero dovuto servire in parte proprio a pagare i canoni di locazione.
Sotto questo profilo, sarebbe stato onere degli appellanti dimostrare, ad esempio, che gli importi delle rate erano fin dall'inizio stabiliti in maniera tale da non tenere in conto di quelle che potevano essere le effettive capacità di rimborso della Società utilizzatrice, in quanto, ad esempio, ben al di sopra dei ricavi attesi dallo sfruttamento commerciale del bene.
Nulla, tuttavia, è stato offerto sul punto dagli appellanti, il cui rilievo risulta perciò infondato.
Per quanto riguarda, infine, la questione monetaria, osserva la Corte quanto segue.
14 La clausola n. 15 del contratto di leasing (doc. 1 comparsa I° grado CA) rubricata “Clausole risolutive espresse” prevede che “Nel caso di risoluzione – fermi restando sia l'acquisizione a titolo di indennità a favore della Locatrice, per l'intero loro ammontare, delle rate di canone comunque in precedenza pagate, di quelle regolate in via anticipata, così come di ogni altra somma a qualsiasi titolo già corrisposta, sia il diritto della Locatrice a richiedere il pagamento dei canoni insoluti prima della risoluzione – la Locatrice potrà inoltre domandare alla Conduttrice, a titolo di indennizzo, una somma pari ai 3/5 (tre quinti) del totale dei canoni a scadere, maggiorati degli interessi di mora di cui all'art. 4 a decorrere dalla data della risoluzione, fermo restando il diritto della Locatrice al risarcimento dei maggiori danni subiti”.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo, l'ammontare del capitale a scadere alla data della risoluzione del contratto (del 18.11.2013) è stato indicato dalla CP_2 in euro 146.790,00 (p. 3 del ricorso per decreto ingiuntivo) corrispondente all'importo indicato nel piano di ammortamento aggiornato all'11.2.2014 (doc. 6 comparsa
I° grado ). In ragione di quanto previsto dalla CP_2 clausola sopra richiamata, si procede quindi a decurtare dall'importo di euro 146.790,00 la somma di euro
58.716,00 corrispondente ai 2/5 non dovuti dai garanti.
Conseguentemente, l'importo riconosciuto in primo grado di euro 183.045,11 viene ulteriormente decurtato di euro 58.716,00: se ne ricava che 183.045,11 – 58.716,00 =
124.329,11, quale somma che resta dovuta dagli odierni appellanti, oltre interessi di mora al tasso del 5% annuo calcolati dal 20.1.2015 al saldo, così come previsto nel decreto ingiuntivo, che a sua volta teneva già conto degli interessi che erano maturati dal 19.11.2013.
15 Per tutto quanto sopra esposto, l'appello viene parzialmente accolto con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del primo grado di giudizio sono liquidate come da sentenza impugnata e, per il presente grado ai sensi del D.M. 147/2022 in base al valore della domanda ricompreso nello scaglione da euro 52.001,01 ad euro 260.000,00 (valori minimi senza istruttoria) e, in ragione dell'esito complessivo del giudizio che vede comunque soccombenti gli odierni appellanti, sono compensate tra le parti per 1/3 e poste a carico degli appellanti per i restanti 2/3.
Le spese della ctu estimativa e della ctu contabile disposte in primo grado sono poste per 1/3 a carico dell'appellata e per i restanti 2/3 a carico degli appellanti.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da e Parte_1 [...] avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. Pt_2
177/2021 pubblicata in data 27.01.2021:
1) accoglie parzialmente l'appello e ridetermina in euro 124.329,11 l'importo dovuto dagli appellanti e : Parte_1 Parte_2
2) accoglie, per quanto di ragione, la proposta opposizione, e pertanto
3) revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara tenuti e condanna, in via tra loro solidale,
e al pagamento in Parte_1 Parte_2 favore di dell'importo di euro Controparte_1
124.329,11, oltre interessi di mora al 5% annuo su detto importo dal 20.1.2015 al saldo effettivo;
16 4) liquida le spese del primo grado di giudizio sopportate da come da sentenza Controparte_1 impugnata;
5) dichiara tenuti e condanna e Parte_1
in solido tra loro, alla rifusione Parte_2 dei 2/3 di dette spese in favore di CP
e compensa tra le parti il restante 1/3;
[...]
6) liquida le spese del presente grado di giudizio sopportate da in euro 4.997,00 Controparte_1 per compensi di avvocato, oltre spese generali,
CAP e IVA, come per legge;
7) dichiara tenuti e condanna e Parte_1
in solido tra loro, alla rifusione Parte_2 dei 2/3 di dette spese in favore di CP
, e compensa tra le parti il restante 1/3;
[...]
8) pone le spese della ctu estimativa e della ctu contabile disposte in primo grado a carico di per i 1/3 ed i restanti 2/3 a Controparte_1 carico di e . Parte_1 Parte_2
Così deciso in Firenze, il 7 aprile 2025
Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 7.7.2021 al n. 1253 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del
Tribunale di Firenze n. 177/2021 pubblicata in data
27.01.2021 avente ad oggetto: Fideiussione–Polizza fideiussoria promossa da
e elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati in Firenze, presso e nello studio degli avv.ti Paoloandrea Monticelli e Fortunato Annunziata, che li rappresentano e difendono come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
con atto depositato in data 9.10.2023 i predetti difensori hanno rinunciato al mandato conferito dall'appellante Parte_2
-appellanti- contro corrente in Milano, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Firenze, presso e nello studio dell'avv.
Cantini Daniele, che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Enrico De Crescenzo e Francesco De Crescenzo
1 come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata- All'udienza del 10-12.9.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI:
Per E : Parte_1 Parte_2
“I) Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per tutti i motivi illustrati nel presente atto annullare, revocare, riformare integralmente e/o annullare la sentenza Tribunale di Firenze n. 177/2021 pubblicata il
27.01.2021 e notificata ai procuratori degli Appellanti in data 28.05.2021 e Voglia accertare i fatti di causa e, per tutti i motivi specificamente illustrati in atti, dichiarare la nullità, la invalidità delle garanzie personali oggetto del giudizio ed, in ogni caso, la inefficacia, l'inoperatività, l'inopponibilità e la estinzione delle fideiussioni anche "per fatto del creditore", e, per l'effetto, Voglia dichiarare che nulla
è dovuto dai sigg.ri e al Parte_1 Parte_2
, con ogni conseguente statuizione. CP
II) Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita revocare, riformare e/o annullare la sentenza oggetto del gravame e
Voglia accertare e dichiarare le violazioni e gli illeciti posti in essere dalla Appellata come CP_2 dedotti in giudizio, con ogni conseguente declaratoria in ordine alle domande nullità, inefficacia, invalidità e risoluzione delle fideiussioni per cui è causa, dichiarando che gli Appellanti nulla devono al CP
Part per i rapporti di credito intrattenuti dalla ovvero dichiarare la risoluzione dei rapporti per abuso del diritto e per violazione dei principi di correttezza e di buona fede della tanto nella fase delle trattative CP_2 quanto nella conclusione della fideiussione e del
2 contratto di leasing e, quindi, del collegato ed accessorio del medesimo rapporto di garanzia.
Il tutto con vittoria di spese legali e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio ed oltre
IVA
(22%), CPA (4%), e rimborso spese generali (15%), come per legge, con attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte adita contrariis reiectis e ferma la mancata accettazione del contradditorio con tutte le domande/argomentazioni/deduzioni nuove proposte in sede di appello nonché contestata la ammissibilità di tutte le conclusioni nuove proposte col medesimo atto: rigettare integralmente il proposto appello in quanto infondato in fatto e diritto con conferma della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Pt_1
e nella loro qualità di garanti
[...] Parte_2
Part di Tirrenum Charter S.r.l. (di seguito anche solo
Part
“ ” o “ ”), convenivano in giudizio CP_3 [...]
(di seguito anche solo “ ” – Controparte_4 CP_4 incorporante di al fine di Controparte_5 proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1305 del 12.3.2015 (RG 1460/2015) con cui il Tribunale di
Firenze, su ricorso della , aveva ingiunto loro di CP_2 pagare in solido la somma di euro 298.391,87, oltre agli interessi dalla data del 20.1.2015 fino al saldo effettivo e alle spese del procedimento monitorio.
Con il ricorso per decreto ingiuntivo assumeva
[...]
Part di essere creditrice nei confronti di in CP_4
3 ragione del contratto di leasing finanziario n. BA268238 del 2.3.2005 stipulato dalla Società con l'allora avente ad oggetto Controparte_5
“Imbarcazione a motore Rizzardi Mod. CR 63 Top Line” (il tutto come meglio descritto nel contratto stesso), rispetto al quale la Società si era resa inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni pattuiti, ragion per cui essa aveva deciso di risolvere il contratto. CP_2
Evidenziava altresì che a garanzia CP_4 delle obbligazioni derivanti dal suddetto contratto si erano costituiti fideiussori e Parte_1 [...]
Part
all'epoca entrambi soci della Pt_2
Avverso il decreto ingiuntivo proponevano opposizione e a loro volta esponendo Parte_1 Parte_2 di aver ceduto con scrittura privata del 25 ottobre 2012
l'intero capitale della GRG alla società
[...]
(di seguito anche solo “ ), con Controparte_6 CP_6 impegno dell'acquirente a subentrare nelle fideiussioni sottoscritte da essi e nonché a manlevarli Pt_1 Pt_2
e a tenerli indenni da eventuali pretese successive alla cessione. In via preliminare, eccepivano l'estinzione delle garanzie ex art. 1957 c.c. e, in ogni caso, la loro scadenza a far data dal febbraio 2012 in coincidenza con la scadenza naturale del contratto, negando che il contratto di fideiussione fosse stato prorogato oltre la suddetta scadenza, come asseritamente riferito dalla
CA.
Contestavano, inoltre, gli opponenti l'applicazione di interessi usurari e di illegittime condizioni contrattuali;
infine, sollevavano l'exceptio doli stante il comportamento contrario a buona fede e correttezza contrattuale tenuto dalla convenuta per non essersi CP_2 tempestivamente attivata per il recupero del credito e
4 del bene locato, alla cui vendita aveva proceduto con ritardo concludendola al prezzo vile di euro 35.000,00.
Si costituiva in giudizio Controparte_7
(incorporante di chiedendo il
[...] CP_4 rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita con prove documentali, ctu estimativa del bene locato e ctu contabile.
Nelle more del giudizio si costituiva CP
(quale società derivante dalla fusione tra
[...] [...]
e CP_8 Controparte_9 riportandosi a quanto in precedenza eccepito e dedotto.
In sede di comparsa conclusionale, gli opponenti eccepivano la nullità delle fideiussioni in quanto riproduttive delle clausole dello schema ABI dichiarate illegittime con Provvedimento della CA d'AL del 2 maggio 2005 per contrasto con l'art. 2 legge n. 287/1990
(Legge Antitrust).
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. n. 177/2021 pubblicata in data 27.01.2021 così pronunciava:
- dichiarava tardiva l'eccepita nullità delle fideiussioni in quanto dedotta solo con la comparsa conclusionale e, in ogni caso, la riteneva infondata stante la natura specifica delle fideiussioni in esame alle quali non era applicabile l'invocata nullità; rigettava, per l'effetto, l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.
- rigettava altresì l'eccezione di estinzione della garanzia per fatto del creditore ex art. 1955 c.c.
- aderiva alle risultanze delle espletate cc.tt.u. estimativa e contabile che avevano riconosciuto il prezzo di euro 35.000,00 congruo in termini di pronto realizzo ma non corrispondente a quello ricavabile sulla base dei prezzi di mercato, stimato tra euro 80.000,00 e
5 100.000,00; decurtava quindi l'importo di euro 90.000,00 dal totale dell'importo ingiunto
- decurtava altresì dall'importo ingiunto le somme quantificate dalla ctu contabile in euro 2.081,86 a titolo di spese di manutenzione straordinaria non rimborsate dalla parte convenuta e in euro 23.264,90 a titolo di spese contrattuali non dovute
- rigettava l'eccezione di usurarietà degli interessi applicati, avendone il ctu accertata l'assenza per tutto il periodo considerato
- revocava, quindi, il decreto ingiuntivo opposto e rideterminava in euro 183.045,11 l'importo dovuto dagli opponenti, oltre interessi di mora
- poneva le spese di lite e quelle delle ctu a carico solidale degli opponenti.
Avverso la sentenza del Tribunale di Firenze hanno interposto gravame e al Parte_1 Parte_2 fine di sentire dichiarare, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande avanzate in primo grado sulla base dei seguenti motivi di impugnazione:
I. Error in iudicando e vizi della sentenza impugnata: rilevabilità ex officio della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, ammissibilità e fondatezza delle domande/eccezioni di nullità anche per le fideiussioni specifiche oggetto di causa (pp. 12-18 appello)
II. Omessa declaratoria di estinzione delle fideiussioni personali per “fatto del creditore”, exceptio doli e liberazione dal vincolo fideiussorio: error in iudicando e di diritto, contraddittoria motivazione per errata valutazione delle prove offerte
(pp. 18-23 appello)
III. Omessa pronuncia sulla dedotta violazione di norme imperative e dei doveri di protezione, exceptio
6 doli per omessa valutazione merito creditizio e concessione abusiva del credito: omessa valutazione dei documenti e violazione dell'art. 112 c.p.c. (pp. 23-31 appello) il tutto con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito in giudizio insistendo per CP il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese del giudizio.
All'udienza del 10-12.9.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame censurano gli appellanti la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice avrebbe considerato tardiva l'eccezione di nullità delle fideiussioni, sollevata in sede di comparsa conclusionale, senza considerare che la suddetta eccezione era stata sollevata già con l'atto di opposizione e successivamente precisata con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
In ogni caso, prospettano gli appellanti l'ammissibilità dell'eccezione attenendo a nullità contrattuale e quindi rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del processo.
Premesso quanto sopra, insistono gli appellanti sulla nullità dei contratti di fideiussione per violazione della normativa antitrust ex art. 2 legge n. 287/1990, applicabile nella loro prospettazione anche alle fideiussioni specifiche laddove riproducenti le clausole
ABI dichiarate illegittime dalla CA d'AL. A sostegno della loro tesi richiamano nella comparsa
7 conclusionale la pronuncia della suprema Corte n. 27243 pubblicata il 21 ottobre 2024.
Il motivo è infondato.
Va in primo luogo rilevato che la nullità dei contratti di fideiussione non è stata eccepita con l'atto di opposizione né, in quella sede, risultano essere state prodotte le fideiussioni sottoscritte dagli odierni appellanti (al cui deposito ha, invero, provveduto
[...]
– doc. 2 comparsa I° grado) né il Provvedimento CP_4 della CA d'AL (depositato dagli opponenti con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.). Inoltre, gli opponenti mai hanno precisamente indicato quali clausole delle fideiussioni in esame avrebbero ricalcato il contenuto di quelle dello schema ABI dichiarate illegittime.
In mancanza dei fatti e dei documenti fondanti la dedotta nullità non vi erano quindi i presupposti affinché la nullità contrattuale potesse essere rilevata d'ufficio, non potendo intendersi il potere di rilievo d'ufficio del giudice sostitutivo dell'onere di allegazione gravante sulle parti, posto che, in caso contrario, verrebbe eluso l'assoggettamento di detto onere alle prescritte preclusioni processuali (cfr. la recente Cass., sez. I, ord., 17.1.2025, n. 1170 che, in relazione alla rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust, laddove detta eccezione non sia tempestivamente sollevata, ha stabilito che “la rilevazione della nullità – sia pure d'ufficio – presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. di recente
Cass. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come
8 condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie
[…]; in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/2023 e Cass. nn. 2607, 5038,
5478, 10712 e 19401 del 2024)”.
Ad ogni buon conto, il primo Giudice, pur rilevando la tardività dell'eccezione, si è su di essa pronunciato, infine rigettandola.
Inquadrate le fideiussioni in esame come specifiche
(sebbene con riferimenti anche alla figura del diverso contratto autonomo di garanzia), il primo Giudice ha escluso l'applicabilità ad esse della normativa antitrust di cui alla legge 287/1990, ritenendola riservata alle sole fideiussioni omnibus, con conseguente inoperatività degli effetti della invocata nullità e della decadenza ex art. 1957 c.c.
Né la lettura dell'ordinanza della Suprema Corte n.
2724 del 21.10.2024 porta a conclusioni diverse. Seppur non chiara nel passaggio in cui sembrerebbe affermarsi che la pronuncia delle SS.UU. n. 41994 del 2021 non farebbe menzione nello specifico della fideiussione di tipo omnibus neppure – contrariamente a quanto affermato dagli appellanti - dichiara che la nullità delle clausole di cui allo schema ABI si applicherebbe anche alle fideiussioni specifiche. Detta ultima interpretazione sarebbe d'altronde contraria ai principi sottesi alla pronuncia n. 41994 del 2021 delle SS.UU. che, si ricorda, sono intervenute a dirimere il contrasto sorto in ordine agli effetti della nullità sul contratto di fideiussione redatto in base allo schema ABI del 2002, a seguito del
9 Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 con cui la CA
d'AL aveva dichiarato illegittime le clausole nn. 2,
6 e 8 del predetto schema per contrasto con l'art. 2 della L. 287/1990. Dal momento che il Provvedimento della
CA d'AL ha riguardato unicamente lo schema elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus, la mera riproduzione delle clausole dichiarate illegittime in contratti aventi ad oggetto fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie non giustificherebbe per detti contratti l'applicazione del medesimo regime sanzionatorio (nella già richiamata pronuncia n. 1170 del
17.1.2025 la Suprema Corte, in punto di “rilevazione officiosa della nullità” richiede tra le circostanze che devono risultare dagli atti, oltre al Provvedimento della
CA d'AL, anche la natura della fideiussione
“giacché il provvedimento della CA d'AL è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione CAria ALna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce” – cfr. p. 5 della citata pronuncia).
Nella specie, l'ambito delle garanzie prestate da e da risulta circoscritto Parte_1 Parte_2 alle sole obbligazioni derivanti dal contratto di leasing in esame, configurandosi per l'effetto come fideiussioni specifiche e con durata predeterminata.
10 Non essendo quindi invocabile il Provvedimento della
CA d'AL resta per l'effetto pienamente valida la deroga all'art. 1957 c.c., risultando irrilevante la circostanza che abbia agito per il CP_4 recupero del credito oltre il termine di sei mesi dall'avvenuta risoluzione del contratto.
D'altro canto se ha un senso dubitare della legittimità della deroga pattizia all'art. 1957 c.c. in una fideiussione omnibus (dove, davvero, per il fideiussore la situazione del debitore principale potrebbe in un certo senso non divenire nel tempo perfettamente nota e controllabile), tutto ciò non ha motivo di essere nella fideiussione specifica dove il fideiussore conosce, o è comunque tenuto a conoscere secondo un criterio di ordinaria diligenza, oggetto, modi e tempi dell'obbligazione principale.
Con il secondo motivo di gravame censurano gli appellanti la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha rigettato l'exceptio doli nonostante la condotta della sia stata contraria ai principi di CP_2 correttezza e di buona fede per non aver la stessa agito tempestivamente nei confronti della debitrice principale
Part
per recuperare il credito neppure quando era venuta a conoscenza della cancellazione della società - CP_6
Part acquirente delle quote della - dal Registro delle
Imprese.
Dalla condotta omissiva della , sarebbe CP_2 derivata, nella loro prospettazione, la perdita del diritto di surrogazione ex art. 1949 c.c. o di regresso ex art. 1950 c.c., la cui conseguenza non poteva che essere l'estinzione delle garanzie e la liberazione di essi fideiussori dalla garanzia solidale.
Il rilievo è infondato.
11 Secondo l'interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità “Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 cod. civ. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (appunto di surrogazione ex art. 1949 cod. civ., o di regresso ex art. 1950 cod. civ.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore” (Cass., sez. III, ord.,
13.3.2024 che richiama Cass., sez. III, ord., 19.02.2020,
n. 4175 e Cass., sez. I, sent., 05.12.2008, n. 28838).
In ogni caso, per poter esercitare l'invocato diritto alla surrogazione o in regresso gli odierni appellanti avrebbero dovuto previamente saldare il rapporto
Part debitorio in essere tra e la (l'art. 1949 c.c. CP_2 prevede, infatti, che “Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore”; il successivo art. 1950 c.c. prevede che “Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale […]”). Risulta invece dagli atti che
Part la aveva sospeso il pagamento dei canoni di leasing già alla fine del 2011, ossia prima della cessione delle quote sociali alla società (avvenuta nel CP_6
2012) di cui, a sua volta, risulta la cancellazione dal
Registro delle Imprese a far data dal 29.4.2015.
Considerato che la risoluzione del contratto è stata comunicata ai garanti nel mese di novembre 2013, gli stessi avrebbero altresì potuto, essendo nel loro interesse, sollecitare la riconsegna dell'imbarcazione
12 alla CA, al fine di consentire una più proficua rivendita.
Nonostante la cessione delle loro quote essi restavano infatti responsabili in via solidale con i garanti subentrati con la cessione. In mancanza, infatti, di espressa autorizzazione della – di cui non è CP_2 stata fornita prova alcuna - la semplice dichiarazione
Part contenuta nell'atto di acquisizione della di subentrare negli impegni assunti dagli originari fideiussori non può ritenersi circostanza sufficiente per la liberazione di questi ultimi dai propri obblighi.
Gli odierni appellanti avrebbero tutt'al più potuto tutelarsi chiamando nel presente giudizio (oppure in altro appositamente instaurato) i nuovi garanti al fine di essere da questi manlevati dalle conseguenze della pretesa creditoria azionata nei loro confronti.
In conclusione, la condotta della non ha CP_2 arrecato alcun pregiudizio agli odierni appellanti tenuto altresì conto del fatto che il primo Giudice, in esito alla ctu estimativa, ha riconosciuto l'importo di euro
90.000,00, quale valore congruo che avrebbe potuto realizzarsi dalla vendita dell'imbarcazione (rispetto ai
35.000,00 ricavati dalla ), e l'ha decurtato dal CP_2 totale dell'importo ingiunto (sul punto, né gli appellanti né l'appellata hanno mosso contestazione alcuna).
Con il terzo motivo di gravame censurano gli appellanti la sentenza impugnata per aver omesso il primo
Giudice di pronunciarsi sulla eccepita nullità e/o inefficacia delle garanzie per “violazione nei confronti dei garanti dei generali dei doveri di protezione e di norme imperative e per l'exceptio doli posto in essere dalla , stante la omessa valutazione merito CP_2 creditizio e concessione abusiva del credito in favore
13 della società neo-costituita e priva di reddito
[...]
, essendo l'allora Concedente Controparte_10
Part
“consapevole che la era priva di merito creditizio e di capacità di rimborso essendo la società stata costituita da meno di un mese e mezzo (precisamente da soli 39 giorni, ndr.), prima della conclusione del contratto di leasing” (p. 23 appello).
Detto rilievo - peraltro dedotto tardivamente dagli opponenti solo con la prima memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. – risulta infondato.
Gli appellanti fondano la relativa contestazione
Part unicamente sul fatto che la fosse stata costituita appena poco più di un mese prima della conclusione del contratto di leasing. Detta circostanza non è tuttavia di per sé sufficiente a configurare una responsabilità in
Part capo alla CA. L'attività della quale risulta dalla visura in giudizio (doc. 1 opposizione I° grado) è quella di “Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale”; quindi, è pacifico, l'imbarcazione locata aveva lo specifico scopo di essere a sua volta messa a reddito al fine di ricavare profitti che avrebbero dovuto servire in parte proprio a pagare i canoni di locazione.
Sotto questo profilo, sarebbe stato onere degli appellanti dimostrare, ad esempio, che gli importi delle rate erano fin dall'inizio stabiliti in maniera tale da non tenere in conto di quelle che potevano essere le effettive capacità di rimborso della Società utilizzatrice, in quanto, ad esempio, ben al di sopra dei ricavi attesi dallo sfruttamento commerciale del bene.
Nulla, tuttavia, è stato offerto sul punto dagli appellanti, il cui rilievo risulta perciò infondato.
Per quanto riguarda, infine, la questione monetaria, osserva la Corte quanto segue.
14 La clausola n. 15 del contratto di leasing (doc. 1 comparsa I° grado CA) rubricata “Clausole risolutive espresse” prevede che “Nel caso di risoluzione – fermi restando sia l'acquisizione a titolo di indennità a favore della Locatrice, per l'intero loro ammontare, delle rate di canone comunque in precedenza pagate, di quelle regolate in via anticipata, così come di ogni altra somma a qualsiasi titolo già corrisposta, sia il diritto della Locatrice a richiedere il pagamento dei canoni insoluti prima della risoluzione – la Locatrice potrà inoltre domandare alla Conduttrice, a titolo di indennizzo, una somma pari ai 3/5 (tre quinti) del totale dei canoni a scadere, maggiorati degli interessi di mora di cui all'art. 4 a decorrere dalla data della risoluzione, fermo restando il diritto della Locatrice al risarcimento dei maggiori danni subiti”.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo, l'ammontare del capitale a scadere alla data della risoluzione del contratto (del 18.11.2013) è stato indicato dalla CP_2 in euro 146.790,00 (p. 3 del ricorso per decreto ingiuntivo) corrispondente all'importo indicato nel piano di ammortamento aggiornato all'11.2.2014 (doc. 6 comparsa
I° grado ). In ragione di quanto previsto dalla CP_2 clausola sopra richiamata, si procede quindi a decurtare dall'importo di euro 146.790,00 la somma di euro
58.716,00 corrispondente ai 2/5 non dovuti dai garanti.
Conseguentemente, l'importo riconosciuto in primo grado di euro 183.045,11 viene ulteriormente decurtato di euro 58.716,00: se ne ricava che 183.045,11 – 58.716,00 =
124.329,11, quale somma che resta dovuta dagli odierni appellanti, oltre interessi di mora al tasso del 5% annuo calcolati dal 20.1.2015 al saldo, così come previsto nel decreto ingiuntivo, che a sua volta teneva già conto degli interessi che erano maturati dal 19.11.2013.
15 Per tutto quanto sopra esposto, l'appello viene parzialmente accolto con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del primo grado di giudizio sono liquidate come da sentenza impugnata e, per il presente grado ai sensi del D.M. 147/2022 in base al valore della domanda ricompreso nello scaglione da euro 52.001,01 ad euro 260.000,00 (valori minimi senza istruttoria) e, in ragione dell'esito complessivo del giudizio che vede comunque soccombenti gli odierni appellanti, sono compensate tra le parti per 1/3 e poste a carico degli appellanti per i restanti 2/3.
Le spese della ctu estimativa e della ctu contabile disposte in primo grado sono poste per 1/3 a carico dell'appellata e per i restanti 2/3 a carico degli appellanti.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da e Parte_1 [...] avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. Pt_2
177/2021 pubblicata in data 27.01.2021:
1) accoglie parzialmente l'appello e ridetermina in euro 124.329,11 l'importo dovuto dagli appellanti e : Parte_1 Parte_2
2) accoglie, per quanto di ragione, la proposta opposizione, e pertanto
3) revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara tenuti e condanna, in via tra loro solidale,
e al pagamento in Parte_1 Parte_2 favore di dell'importo di euro Controparte_1
124.329,11, oltre interessi di mora al 5% annuo su detto importo dal 20.1.2015 al saldo effettivo;
16 4) liquida le spese del primo grado di giudizio sopportate da come da sentenza Controparte_1 impugnata;
5) dichiara tenuti e condanna e Parte_1
in solido tra loro, alla rifusione Parte_2 dei 2/3 di dette spese in favore di CP
e compensa tra le parti il restante 1/3;
[...]
6) liquida le spese del presente grado di giudizio sopportate da in euro 4.997,00 Controparte_1 per compensi di avvocato, oltre spese generali,
CAP e IVA, come per legge;
7) dichiara tenuti e condanna e Parte_1
in solido tra loro, alla rifusione Parte_2 dei 2/3 di dette spese in favore di CP
, e compensa tra le parti il restante 1/3;
[...]
8) pone le spese della ctu estimativa e della ctu contabile disposte in primo grado a carico di per i 1/3 ed i restanti 2/3 a Controparte_1 carico di e . Parte_1 Parte_2
Così deciso in Firenze, il 7 aprile 2025
Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
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